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Decisione

16.2020.9

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: azione di manutenzione

24 agosto 2020Italiano13 min

eredi “tra l'altro nemmeno noti”. Se non che, così argomentando essi non si confrontano

Source ti.ch

Fatti

i reclamanti non è chiaro quale azione gli istanti abbiano introdotto mentre il

Pretore ha erroneamente considerato che costoro avessero promosso un'azione

possessoria. Ora, è vero che la tutela del possesso non va confusa con la

protezione del diritto, essendo istituti diversi. Se non che, in concreto, gli

istanti, oltre a evocare espressamente le norme sul possesso (art. 919 e 928

CC: istanza pag. 4), hanno chiesto sostanzialmente il ripristino della

situazione di fatto che sussisteva prima della turbativa, caratteristica questa

delle azioni a protezione del possesso, e non quello di creare una situazione

conforme al diritto. Al proposito il reclamo

manca di consistenza.

6. RE

1 e RE 2 ribadiscono la carenza di legittimazione

attiva degli istanti giacché l'istanza non è stata sottoscritta da tutti gli

eredi “tra l'altro nemmeno noti”. Se non che, così argomentando essi non si confrontano

neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo cui da un

canto CO 4 ha firmato l'atto quale rappresentante della comunione ereditaria fu

F__________ __________ e d'altro canto che ogni comproprietario è legittimato a

promuovere un'azione possessoria anche senza il consenso degli altri. Perché

tali motivazioni sarebbero errate gli interessati non spiegano.

Insufficientemente motivato al proposito il reclamo si rivela finanche

irricevibile.

7. I

reclamanti rilevano che anche la legittimazione passiva fa difetto giacché

l'azione andava promossa contro la comunione dei comproprietari e non contro i

singoli comproprietari. In realtà un'azione di manutenzione in virtù dell'art.

928 CC deve essere diretta contro il perturbatore. E in concreto, quantunque

riguardi una parte comune della proprietà per piani, i reclamanti non revocano

in dubbio che gli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù siano stati da

loro collocati. Al proposito il reclamo non merita ulteriore disamina.

8. Secondo

i reclamanti l'atto costitutivo della servitù è chiaro e non necessita di

interpretazioni. A loro parere, il diritto va esercitato “limitatamente a

quella striscia fronteggiante la strada cantonale” di modo che un “allungamento” fino al fondo

dominante non entra in linea di conto. Semmai, essi soggiungono, gli attori

avrebbero potuto dimostrare un esercizio della servitù in maniera pacifica, in

buona fede e per lungo tempo, ciò che non è però stato il caso.

a) I

presupposti per ottenere una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria in applicazione dell'art. 257 CPC, così come le condizioni

dell'azione di manutenzione dell'art. 928 CC sono già stati riassunti dal primo

giudice. Al riguardo basti rammentare che ove riscontri un atto di illecita

violenza il giudice dell'azione possessoria ordina per principio il

mantenimento o il ristabilimento della situazione. La legittimità dello stato

di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta dal giudice di

merito (RtiD II-2011 n. 24c pag. 708 consid. 4). L'interpretazione di una

Considerandi

servitù è manifestamente una questione di diritto, estranea all'indole di

un'azione di manutenzione. Certo, la questione del possesso non può essere

scissa completamente da quella del diritto (DTF 135 III 635 consid. 3.1),

il giudice dell'azione possessoria non potendo valutare gli estremi di

un'illecita violenza senza considerare il rapporto giuridico instauratosi tra

le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia chiara. Una possessoria

non deve confondersi, invero, con una petitoria (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543

consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019,

consid. 4b).

b) Dandosi

la protezione di una servitù, l'azione presuppone che sia reso

verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della servitù nel registro

fondiario (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii;

Lindemann/ Stark, Berner

Kommentar, 4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art.

928.

CC; Pichonnaz in: Commentaire

Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è

pacifico che la servitù figura a registro fondiario (doc. A) mentre non è

contestato che dalla sua costituzione gli istanti l'abbiano esercitata. L'accertamento

del Pretore aggiunto supplente per il quale entrambi i presupposti citati sono

dati resiste pertanto alla critica.

c) Premesso

ciò, la turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un

intralcio intollerabile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in

cui tale diritto è stato esercitato in precedenza (I CCA sentenza inc. 11.2016.133

del 19 aprile 2017 consid. 5 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice ha

accertato che sul fondo serviente sono stati posati una barriera e un vecchio

aratro così come è stato creato un terrapieno. Sulla scorta di tale

accertamento, che i reclamanti non mettono in discussione, la conclusione del

primo giudice secondo cui tale stato di fatto costituisce una turbativa che

impedisce un corretto passaggio con ogni veicolo non risulta errata.

d) Non si

disconosce che il tenore letterale della servitù possa dare adito a perplessità

sulla portata del diritto. Occorrerebbe perciò interpretare l'atto costitutivo

della servitù e appurare il modo in cui quest'ultima è stata esercitata

pacificamente e in buona fede. Già si è detto che in sede possessoria la

questione di diritto può essere affrontata solo a un sommario esame della

situazione e dei rapporti giuridici instauratisi fra le parti. L'applicazione

dell'art. 738 CC, invece, riguarda il merito e va lasciata all'azione

petitoria. E in concreto, come si è visto in precedenza, l'accertamento del

primo giudice secondo cui il passo in questione è stato finora usato per

raggiungere la particella n. 180 non risulta manifestamente errato. In

definitiva, i convenuti non hanno quindi recato mezzi di

difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del

giudice sulla turbativa del possesso. Il reclamo, che non ha evidenziato

accertamenti di fatto manifestamente errati o un'errata applicazione del

diritto, è perciò destinato all'insuccesso.

9.

L'emanazione del giudizio odierno rende

senza oggetto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata

formulata dai reclamanti.

10.

Le

spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti

rifonderanno alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite

di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 850.– sono poste a carico di RE 1 e RE 2 che

rifonderanno alle controparti complessivi fr. 500.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

avv. ;

avv. .

Comunicazione alla Pretura

della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per

la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore

litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie

in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta

giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti

dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La

legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia

ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il

ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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