16.2020.9
Tutela giurisdizionale dei casi manifesti: azione di manutenzione
24 agosto 2020Italiano13 min
eredi “tra l'altro nemmeno noti”. Se non che, così argomentando essi non si confrontano
Source ti.ch
RE 1
Incarto n.
16.2020.9
Lugano
24 agosto 2020/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani,
presidente,
Fiscalini
e Stefani
vicecancelliera:
F.
Bernasconi
sedente
per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2020 presentato da
RE 1
(patrocinati dall' PA 2 )
contro
la decisione emessa il 31 gennaio 2020 dal
Pretore aggiunto supplente della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SO.2019.943 (tutela giurisdizionale nei
casi manifesti: azione di manutenzione) promossa nei loro confronti con
istanza 16 dicembre 2019 da
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
(patrocinati dall' PA 1 );
Ritenuto
in fatto: A. CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO
5, CO 6 e
CO 7 sono comproprietari,
per varie quote, della particella n. 180 RFD di __________. Il fondo confina a
sud con la particella n. 470, sottoposta al regime della proprietà per
piani composta di due unità di cui RE 1 e RE 2 sono comproprietari, che è
raccordata alla strada pubblica (“Via __________”). La particella n. 180 beneficia,
dal 1967, di una servitù di passo con ogni veicolo sulla n. 470, ‟limitatamente
a quella striscia fronteggiante la strada cantonaleˮ.
B. Preso atto che RE 1 e
RE 2 avevano posto sulla loro particella una barriera e altri ostacoli sulla
striscia di terreno gravata della servitù e chiesto invano di non ostacolare il
loro diritto, il 16 dicembre 2019 CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 hanno
promosso con la procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti
un'azione di manutenzione davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio
Sud perché fosse ordinato a RE 1 e RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP –
di rimuovere ogni ostacolo e/o barriera atta a intralciare l'esercizio del
diritto di passo, di interrompere immediatamente eventuali opere suscettibili
di bloccare definitivamente il passaggio e di ripristinare il terreno in modo
da permettere l'accesso con ogni veicolo come in precedenza. All'udienza del 31 gennaio 2020 i
convenuti hanno proposto, sulla scorta di un memoriale scritto, la reiezione
dell'istanza. Replicando e duplicando oralmente le parti hanno confermato le loro
posizioni. Non essendo state notificate prove il Pretore aggiunto supplente ha
avvertito le parti che avrebbe deciso.
C. Statuendo con
sentenza del 31 gennaio 2020, il Pretore supplente ha accolto l'istanza di
tutela giurisdizionale nei casi manifesti, nel senso che ha ordinato a RE 1 e RE
2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di tollerare in ogni momento il
passaggio conformante alla servitù, di rimuovere ogni ostacolo e/o barriera
atta a intralciare l'esercizio del diritto di passo, di interrompere
immediatamente eventuali opere suscettibili di bloccare definitivamente il
passaggio e di ripristinare il terreno in modo da permettere l'accesso con ogni
veicolo come in precedenza sui suoi fondi. Le spese processuali di fr. 500.–
sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere sempre
con vincolo di solidarietà agli istanti fr. 400.– per ripetibili.
D. Contro
la decisione appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo
del 12 febbraio 2020 nel quale chiedono di riformare il giudizio impugnato
respingendo l'istanza. Nelle loro osservazioni del 12 marzo 2020 CO 1, CO 2, CO
3, CO 4, CO 5, CO 6 e CO 7 concludono per il rigetto del reclamo. Il 18 agosto
2020 i reclamanti hanno instato per il rinvio dell'esecuzione della decisione
impugnata.
in diritto: 1. Le decisioni in materia di tutela giurisdizionale
nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di procedura
sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione. Dandosi un valore litigioso
inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto (fr. 8000.–), il rimedio è
quello del reclamo (art. 319 lett. a CPC), donde la competenza di questa
Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Quanto alla tempestività del ricorso,
la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dei convenuti il 3 febbraio
2020. Introdotto il 12 febbraio successivo il reclamo in esame è pertanto ricevibile.
2. Secondo l'art. 320
CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto
(lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).
L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure
concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero –
da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena
l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la
violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato
(DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti,
l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i
fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara
e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art.
9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per
motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata
contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo
l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente
insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi
di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in
contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III
146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella
sentenza impugnata il Pretore aggiunto supplente ha ammesso anzitutto la
legittimazione attiva degli istanti sia perché l'istanza era stata firmata
anche da CO 4, quale rappresentante della comunione ereditaria fu F__________ __________
“e nulla
permette di ritenere che le restanti eredi non abbiano effettivamente
acconsentito a conferire a CO 4 un tale potere di rappresentanza (art. 602 cpv.
3 CC)”,
sia perché ogni comproprietario era legittimato a promuovere un'azione
possessoria anche senza il consenso degli altri. Egli, inoltre, ha constatato
sulla base delle risultanze del registro fondiario che la particella n. 470 RFD
è costituita in proprietà per piani della quale i convenuti sono comproprietari
in ragione di un mezzo ciascuno. Posto ciò, il Pretore aggiunto supplente, riassunte
le condizioni della procedura a tutela giurisdizionale e quelle dell'azione di
manutenzione, ne ha accertato l'adempimento nel caso specifico. In concreto egli ha appurato che l'esistenza della servitù
di passo con ogni veicolo risulta dal registro fondiario e che l'estensione e
la localizzazione sul fondo serviente è chiara. Al proposito il primo giudice
ha ritenuto che le contestazioni dei convenuti rasentavano la temerarietà,
laddove essi pretendevano che la servitù termina ove il loro fondo non
costeggia più la strada cantonale, giacché “per sua stessa natura una servitù di passo presuppone
l'accesso al fondo dominante passando per il fondo serviente mentre una servitù
che si arresterebbe sul fondo gravato non avrebbe senso e si scontrerebbe con
il concetto stesso di servitù di passo”. Per di più, egli ha soggiunto, dagli atti risultava chiaro
come la servitù “occupava ed occupa la striscia di terreno antistante
l'immobile edificato sul fondo serviente, costeggiando la pubblica via
antistante, per poi permettere l'accesso al subalterno e1 del
fondo dominante attraverso il subalterno e del fondo serviente”. Senza dimenticare, egli ha rilevato, che i
convenuti non avevano contestato il fatto
che la servitù era “così stata per tanti anni” né tantomeno avevano spiegato
quale sarebbe stato il tracciato. Posto che con la posa di una barriera e di un
vecchio aratro così come dalla creazione di un terrapieno, la turbativa
nell'esercizio della servitù era chiara, il Pretore aggiunto supplente ha
accolto l'istanza.
4. I
reclamanti instano nella loro richiesta di giudizio perché l'istanza sia
“respinta”. Tale domanda è improponibile già di primo acchito, poiché ove non
siano date le condizioni per ottenere una tutela giurisdizionale in procedura
sommaria “il giudice non entra nel merito” (art. 257 cpv. 3 CPC), ovvero
dichiara l'istanza irricevibile. In nessun caso egli può respingere l'azione,
l'istante conservando la possibilità di far valere i suoi diritti in una causa
ordinaria davanti a un giudice munito di pieno potere cognitivo (FF 2006 pag.
6724). Dovesse accogliere il reclamo, di conseguenza, questa Camera potrà – se
mai – dichiarare l'istanza inammissibile, ma non respingerla nel merito.
5. Per
Fatti
i reclamanti non è chiaro quale azione gli istanti abbiano introdotto mentre il
Pretore ha erroneamente considerato che costoro avessero promosso un'azione
possessoria. Ora, è vero che la tutela del possesso non va confusa con la
protezione del diritto, essendo istituti diversi. Se non che, in concreto, gli
istanti, oltre a evocare espressamente le norme sul possesso (art. 919 e 928
CC: istanza pag. 4), hanno chiesto sostanzialmente il ripristino della
situazione di fatto che sussisteva prima della turbativa, caratteristica questa
delle azioni a protezione del possesso, e non quello di creare una situazione
conforme al diritto. Al proposito il reclamo
manca di consistenza.
6. RE
1 e RE 2 ribadiscono la carenza di legittimazione
attiva degli istanti giacché l'istanza non è stata sottoscritta da tutti gli
eredi “tra l'altro nemmeno noti”. Se non che, così argomentando essi non si confrontano
neppure di scorcio con le due motivazioni del primo giudice, secondo cui da un
canto CO 4 ha firmato l'atto quale rappresentante della comunione ereditaria fu
F__________ __________ e d'altro canto che ogni comproprietario è legittimato a
promuovere un'azione possessoria anche senza il consenso degli altri. Perché
tali motivazioni sarebbero errate gli interessati non spiegano.
Insufficientemente motivato al proposito il reclamo si rivela finanche
irricevibile.
7. I
reclamanti rilevano che anche la legittimazione passiva fa difetto giacché
l'azione andava promossa contro la comunione dei comproprietari e non contro i
singoli comproprietari. In realtà un'azione di manutenzione in virtù dell'art.
928 CC deve essere diretta contro il perturbatore. E in concreto, quantunque
riguardi una parte comune della proprietà per piani, i reclamanti non revocano
in dubbio che gli ostacoli frapposti all'esercizio della servitù siano stati da
loro collocati. Al proposito il reclamo non merita ulteriore disamina.
8. Secondo
i reclamanti l'atto costitutivo della servitù è chiaro e non necessita di
interpretazioni. A loro parere, il diritto va esercitato “limitatamente a
quella striscia fronteggiante la strada cantonale” di modo che un “allungamento” fino al fondo
dominante non entra in linea di conto. Semmai, essi soggiungono, gli attori
avrebbero potuto dimostrare un esercizio della servitù in maniera pacifica, in
buona fede e per lungo tempo, ciò che non è però stato il caso.
a) I
presupposti per ottenere una tutela giurisdizionale nei casi manifesti in procedura sommaria in applicazione dell'art. 257 CPC, così come le condizioni
dell'azione di manutenzione dell'art. 928 CC sono già stati riassunti dal primo
giudice. Al riguardo basti rammentare che ove riscontri un atto di illecita
violenza il giudice dell'azione possessoria ordina per principio il
mantenimento o il ristabilimento della situazione. La legittimità dello stato
di fatto o del comportamento del convenuto andrà poi risolta dal giudice di
merito (RtiD II-2011 n. 24c pag. 708 consid. 4). L'interpretazione di una
Considerandi
servitù è manifestamente una questione di diritto, estranea all'indole di
un'azione di manutenzione. Certo, la questione del possesso non può essere
scissa completamente da quella del diritto (DTF 135 III 635 consid. 3.1),
il giudice dell'azione possessoria non potendo valutare gli estremi di
un'illecita violenza senza considerare il rapporto giuridico instauratosi tra
le parti. A tal fine occorre però che la situazione sia chiara. Una possessoria
non deve confondersi, invero, con una petitoria (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543
consid. 4; più recentemente: I CCA, sentenza inc. 11.2017.108 del 26 agosto 2019,
consid. 4b).
b) Dandosi
la protezione di una servitù, l'azione presuppone che sia reso
verosimile “l'esercizio del diritto” e l'iscrizione della servitù nel registro
fondiario (RtiD I-2004 n. 29c pag. 543 consid. 3 con rinvii;
Lindemann/ Stark, Berner
Kommentar, 4ª edizione n. 12 dell'introduzione agli art. 926–929 e n. 5 ad art.
928.
CC; Pichonnaz in: Commentaire
Romand, Code civil II, Basilea 2016, n. 68-69 ad art. 919). Nella fattispecie è
pacifico che la servitù figura a registro fondiario (doc. A) mentre non è
contestato che dalla sua costituzione gli istanti l'abbiano esercitata. L'accertamento
del Pretore aggiunto supplente per il quale entrambi i presupposti citati sono
dati resiste pertanto alla critica.
c) Premesso
ciò, la turbativa del possesso consiste, dandosi una servitù prediale, in un
intralcio intollerabile recato all'esercizio del diritto rispetto al modo in
cui tale diritto è stato esercitato in precedenza (I CCA sentenza inc. 11.2016.133
del 19 aprile 2017 consid. 5 con rinvii). Nel caso in esame il primo giudice ha
accertato che sul fondo serviente sono stati posati una barriera e un vecchio
aratro così come è stato creato un terrapieno. Sulla scorta di tale
accertamento, che i reclamanti non mettono in discussione, la conclusione del
primo giudice secondo cui tale stato di fatto costituisce una turbativa che
impedisce un corretto passaggio con ogni veicolo non risulta errata.
d) Non si
disconosce che il tenore letterale della servitù possa dare adito a perplessità
sulla portata del diritto. Occorrerebbe perciò interpretare l'atto costitutivo
della servitù e appurare il modo in cui quest'ultima è stata esercitata
pacificamente e in buona fede. Già si è detto che in sede possessoria la
questione di diritto può essere affrontata solo a un sommario esame della
situazione e dei rapporti giuridici instauratisi fra le parti. L'applicazione
dell'art. 738 CC, invece, riguarda il merito e va lasciata all'azione
petitoria. E in concreto, come si è visto in precedenza, l'accertamento del
primo giudice secondo cui il passo in questione è stato finora usato per
raggiungere la particella n. 180 non risulta manifestamente errato. In
definitiva, i convenuti non hanno quindi recato mezzi di
difesa motivati e concludenti che potessero far vacillare il convincimento del
giudice sulla turbativa del possesso. Il reclamo, che non ha evidenziato
accertamenti di fatto manifestamente errati o un'errata applicazione del
diritto, è perciò destinato all'insuccesso.
9.
L'emanazione del giudizio odierno rende
senza oggetto la richiesta di rinvio dell'esecuzione della decisione impugnata
formulata dai reclamanti.
10.
Le
spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). I reclamanti
rifonderanno alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite
di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 850.– sono poste a carico di RE 1 e RE 2 che
rifonderanno alle controparti complessivi fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–
avv. ;
–
avv. .
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per
la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore
litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie
in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta
giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti
dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.