17.2018.193
Prosciolti dall'imputazione di violazione delle regole dell'arte edilizia
5 marzo 2020Italiano27 min
nell’ambito dell’esecuzione di lavori di costruzione commissionati dalle __________,
Source ti.ch
Incarto n.
17.2018.193+194
17.2019.12+14
Locarno
5 marzo 2020/sm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Rosa Item e Angelo Olgiati
segretario:
Damiano Salvini, vicecancelliere
sedente per
statuire nella procedura d’appello avviata a seguito degli annunci
28 maggio 2018 confermato con dichiarazione di appello
19
novembre 2018 da
,
rapp. dall’avv. , __________
28 maggio 2018 confermato con dichiarazione di appello
16 novembre 2018 da
rapp. dall’avv. , __________
contro la sentenza emanata nei loro confronti il 24 maggio
2018 dalla Pretura penale (motivazione scritta intimata il 29
ottobre 2018)
esaminati gli atti;
ritenuto che
A. Con sentenza 24
maggio 2018, confermando integralmente le imputazioni di cui ai DA __________
del 2 dicembre 2019, la Pretura penale ha dichiarato AP 1 e AP 2 autori
colpevoli di violazione delle regole dell’arte edilizia ex art. 229 cpv. 1 CP.
B. AP 1 è stato
condannato alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 150.-
cadauna, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di 2 anni,
oltre al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per
avere il 15 ottobre 2016:
“nella sua qualità di responsabile
operativo del cantiere per i lavori di scavo lungo la linea ferroviaria della
zona industriale di __________ per la costruzione dei basamenti per i tralicci
di alta tensione elettrica, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute
dell’arte edilizia, mettendo in tal modo in pericolo la vita e l’integrità di
terzi ed in particolare dei suoi collaboratori AP 2 e __________,
e meglio per avere omesso di
determinare, prima dell’inizio dello scavo, se nella zona di lavoro vi fossero
installazioni che presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze
tossiche, così come prescritto dalla normativa in materia (vedi art. 20 cpv. 1
OLCostr), provocando in tal modo la rottura di una tubazione sotterranea con
conseguente fuoriuscita di gas”.
C. AP 2 è stato
condannato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere da fr. 140.-
cadauna, la cui esecuzione è stata sospesa per un periodo di prova di 2 anni, oltre
al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali, per avere il
15 ottobre 2016:
“nella sua qualità di responsabile
capo del cantiere per i lavori di scavo lungo la linea ferroviaria della zona
industriale di __________ per la costruzione dei basamenti per i tralicci di
alta tensione elettrica, trascurato intenzionalmente le regole riconosciute
dell’arte edilizia, mettendo in tal modo in pericolo la vita e l’integrità di
terzi ed in particolare del suo collaboratore __________,
e meglio per avere omesso di
determinare, prima dell’inizio dello scavo, se nella zona di lavoro vi fossero
installazioni che presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze
tossiche, così come prescritto dalla normativa in materia (vedi art. 20 cpv. 1
OLCostr), provocando in tal modo la rottura di una tubazione sotterranea con
conseguente fuoriuscita di gas”.
D. La sentenza di
condanna è stata tempestivamente impugnata dagli imputati in ossequio a quanto
disposto dall’art. 399 cpv. 1 e 2 CPP.
Stando alle dichiarazioni d’appello presentate dagli imputati, con
le quali essi si sono limitati a impugnare le parti della sentenza che li
riguardano, nonché all’assenza d’appello da parte della pubblica accusa, va
concluso che i dispositivi n. 5 (proscioglimento di __________), n. 6 (tassa di
giustizia e spese processuali connesse a tale proscioglimento) e n. 7
(indennità ex art. 429 CPP a favore di __________) sono passati in
giudicato.
E. Ottenuto l’accordo
delle parti allo svolgimento dell’appello in procedura scritta, con decisione
17 ottobre 2019 è stato assegnato un termine di 20 giorni agli appellanti per
la presentazione delle rispettive motivazioni scritte che sono state
tempestivamente inoltrate, a seguito della concessione di una proroga, in data
25/28 novembre 2019 da AP 1 e in data 26/27 novembre 2019 da AP 2.
F. Nella propria
motivazione scritta, AP 1 ha segnatamente argomentato che, sulla scorta della
gerarchia della responsabilità desumibile dalla documentazione contrattuale
agli atti, nessuna colpa ex art. 229 CP può essergli attribuita poiché quanto
contestatogli dalla pubblica accusa non era di sua competenza. Ha, perciò,
chiesto il suo proscioglimento, domandando al contempo un’indennità ex art. 429
cpv. 1 lett. a CPP di fr. 15'527.75 per la prima istanza e di fr. 9'151.90 per
il processo d’appello.
G. Nella propria
motivazione scritta, AP 2 ha, in particolare, argomentato che, tenendo conto
delle circostanze concrete, quanto rimproveratogli dalla pubblica accusa non
rientrava nelle mansioni che egli doveva svolgere su quel cantiere, con la
conseguenza che nessuna responsabilità penale può essergli attribuita.
Pertanto, ha chiesto il suo proscioglimento, domandando contestualmente
un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, di prima e di seconda istanza, di
fr. 16'431.35.
H. Tanto la pubblica
accusa, quanto il giudice di primo grado hanno ritenuto di non dover presentare
alcuna osservazione: entrambi, si sono rimessi al giudizio di questa Corte
(CARP XX e XXII).
in fatto e in
diritto
Principio accusatorio
1. La pubblica accusa
rimprovera agli appellanti di aver commesso il reato di violazione delle regole dell’arte edilizia (art. 229 CP), per
aver violato una specifica regola derivante dall’art.
20 cpv. 1 OLCostr che sancisce - genericamente - che prima dell'inizio dei
lavori di costruzione occorre determinare se, nella zona di lavoro, vi sono
installazioni che possono presentare un pericolo per le persone. Dal
profilo processuale, l’indeterminato rimprovero di aver violato tale norma, si
scontra con l’esigenza di specificare l’accusa, imposta dall’art. 9 CPP. Nel caso di specie, infatti, non è dato
sapere con la necessaria precisione, a fronte di accuse identiche e generiche e
malgrado la riconosciuta e diversificata qualifica dei soggetti interessati dal
procedimento (segnatamente: capo-cantiere e capo-squadra; AI1, allegato 1, pag.
3; AI1, allegato 2), in che modo
Fatti
i due appellanti avrebbero dovuto in
concreto determinare se nella zona di lavoro vi
erano installazioni pericolose per le persone. Tuttavia, ritenuto come gli
imputati vadano comunque assolti, non occorre chinarsi oltre sulla questione.
L’incidente sul cantiere del 15 ottobre 2016
2. Sabato __________,
nell’ambito dell’esecuzione di lavori di costruzione commissionati dalle __________,
la __________ SA stava realizzando “la posa di 13 pali dell’alta tensione”
(AI1, allegato 1, pag. 3) nella zona industriale di __________. Su disposizione
del committente, i lavori di costruzione venivano svolti “le notti fra sabato/domenica
e domenica/lunedì” (AI1, allegato 1, pag. 3) e, in concreto, il compito
della __________ SA consisteva “nell’effettuare lo scavo e la costruzione
dei basamenti per la posa dei pali” (AI1, allegato 1, pag. 3).
3. Dal profilo
organizzativo interno, l’impresa di costruzione vedeva, in particolare, AP 1
nella funzione di “responsabile del cantiere” (AI1, allegato 1, pag. 3),
AP 2 nel ruolo di capo-squadra (AI1, allegato 2) e __________ nella veste di “macchinista
di scavatori di cantiere” (AI1, allegato 3, pag. 2).
4. Il __________, in
tarda serata, su disposizione del capo-squadra AP 2 (AI1, allegato 2, pag. 5), __________
ha iniziato le opere di scavo all’altezza del palo n. __________ (AI1, allegato
1, pag. 5; inc. Pretura penale, doc. 21, con allegati), in una zona che
l’impresa di costruzione ha già trovato demarcata, come è stato messo in luce
dall’istruttoria esperita dinanzi all’autorità di perseguimento penale e al
giudice di prima istanza:
-
“[c]hi ha delimitato con dai [recte:
dei] picchetti di legno la zona dove scavare? Il committente principale ha
fornito le coordinate cartesiani [recte: cartesiane] del palo n. __________
(zona dello scavo interessato) e del medesimo è stato materializzato da un
topografo esterno. Il compito di __________ era solo lo scavo dove vi erano già
i picchetti in legno” (AI1, allegato 1, pag. 5).
-
“[m]a i progettisti erano
sul cantiere quel giorno? Al mattino per il picchettamento. Hanno
preso atto della picchettazione che ha fatto uno studio esterno del committente
(è il committente che ha trasmesso le coordinate al topografo) poi alla sera
siamo andati via tutti.” (verbale d’interrogatorio dibattimentale di AP 1,
pag. 2);
-
“[…] sappiamo che il punto
esatto di posa veniva definito sul terreno da uno specialista esterno,
appositamente incaricato (probabilmente un ing. Topografo, specialista di
picchettazione)” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag. 9, punto 5.2).
5. Con riferimento alle
modalità di scavo all’altezza del palo n. 626, gli addetti ai lavori hanno
proceduto, quantomeno nella fase iniziale, con una certa cautela, consci del
fatto che in zona, da qualche parte nel sottosuolo, avrebbe potuto esserci una
condotta del gas:
-
“[v]erso le ore 23:00 ho dato
l’ordine a __________ di iniziare lo scavo […] pregandolo di fare attenzione
[…] mi era stato detto che era possibile che nei paraggi potesse passare una
linea di gas. […] Visto [che - n.d.r.] non ho visto nulla che potesse
segnalare la presenza di qualsiasi tipo di condotta sotterranea, davo a __________
l’ordine di scavare” (AI1, allegato 2, pag. 4);
-
“[e]ra a conoscenza che nel
punto in cui è stato eseguito lo scavo era interrata una condotta di gas
metano? Da parte mia posso dire che sapevo che lungo la tratta della ferrovia
vi era presente una condotta di gas. Per questo ho dato disposizioni di scavare
a mano e rispettivamente “pulire” lo scavo con lo escavatore munito di benna
(cucchiaio) anziché con l’accessorio graifer (pinza)” (AI1, allegato 1,
pag. 4);
-
“[l]ei sapeva che c’era il
tubo? Lì nella zona di scavo no. Sapevamo che nella zona potevano
esserci […] Siamo andati con cautela nei primi scavi” (verbale
d’interrogatorio dibattimentale di __________, pag. 1).
6. Nel prosieguo delle
citate operazioni di scavo per la posa del basamento del palo n. 626, gli
addetti ai lavori presenti sul cantiere al momento dei fatti, vale a dire __________
alla guida dell’escavatore e AP 2 a coordinarne il lavoro, non hanno ravvisato
elementi suscettibili di indicare la presenza di una condotta di gas. Pertanto,
AP 2 è giunto alla conclusione che, malgrado i generici avvertimenti ricevuti
precedentemente in merito a tale eventualità, nel sottosuolo dell’area
demarcata, e dunque da smuovere, non vi era una tale struttura.
6.1 Tale conclusione di
natura fattuale, riguardante “[q]uanto
l’autore di un reato sa, vuole o accetta” (sentenza CCRP del 27 luglio
2010, inc. n. 17.2010.18, consid. 2.3), nella fattispecie è giocoforza
suggerita tanto dalle dichiarazioni dello stesso capo-squadra, secondo cui “il
nastro giallo di pericolo gas non era presente” (AI1, allegato 2,
pag. 5), quanto dalle fotografie scattate dalla
Polizia cantonale (AI1, documentazione fotografica, pagg. 2-3), che non hanno
messo in evidenza la presenza di nastri di segnalazione (verbale del
dibattimento di primo grado e relativi allegati), suffragando in questo modo la
tesi dell’imputato. Agli atti non vi è,
infatti, la prova che AP 2, sapendo (o dubitando) dell’esistenza in
concreto della condotta sotterranea nella zona di scavo, abbia ciononostante
impartito al macchinista di procedere: si deve, quindi, logicamente e di
riflesso concludere - anche sulla scorta del principio in dubio pro reo (art. 10 cpv. 3 CPP; STF 6B_1339/2018 del 21 febbraio
2019, consid. 2.1) - che l’ordine all’operaio sia stato dato a seguito
del raggiungimento della soggettiva convinzione che nel sottosuolo della zona
interessata dai lavori, non vi fosse alcuna condotta di gas.
7. Sulla scorta di
questa convinzione che ha fatto seguito alla valutazione del terreno, operata
assistendo __________ a vista nella fase iniziale della movimentazione (AI1,
allegato 3, pag. 2), il caposquadra AP 2 si è “poi allontanato per andare a
controllare un secondo scavo” (AI1, allegato 2, pag. 4). Poco dopo l’allontanamento, __________, proseguendo lo
scavo con l’escavatore, ha inavvertitamente danneggiato una condotta delle AIL
che, in effetti, a dispetto della valutazione operata, era invece presente nel
sottosuolo e che ha, poi, iniziato a sfiatare, confermando al capo-squadra, nel
frattempo tornato sul posto poiché allertato dal macchinista, che al suo
interno scorreva del gas (AI1, pagg. 1-4; AI1, allegato 3, pag. 2; AI1,
allegato 2, pagg. 4 e 5).
8. AP 2, subito dopo
essersi reso conto della situazione sopraggiunta, ha impartito ai propri operai
“[d]i interrompere i lavori e di allontanarsi per mettersi in sicurezza”,
allertando al contempo il capo cantiere AP 1, il quale a sua volta ha
prontamente contattato le __________, i pompieri e la polizia (AI1, pagg. 1-4 e
AI1, allegato 2, pag. 4). Il pronto
intervento sul posto ha permesso la riparazione del danno intervenuto, nonché
il ripristino del funzionamento dell’infrastruttura delle __________ (AI1, documentazione fotografica, pagg. 2-3).
Non sono stati registrati danni a cose e a persone, oltre alla rottura della
canalizzazione.
9. AP
1 non si trovava sul cantiere al momento della rottura della condotta e
ha appreso, dunque, quanto accaduto dalla comunicazione di AP 2, giuntagli a
seguito dell’incidente.
10. Nel
corso della procedura preliminare, nonché durante il dibattimento di primo
grado, è inequivocabilmente emerso che AP 1, in qualità di capo-cantiere
della __________, prima del 15 ottobre 2016, disponeva sì di alcuni piani
fornitegli dalla direzione lavori locale (la __________), ma non di tutti. Per
quanto qui più interessa, stando alla lettera datata 21 ottobre 2016, prima
dell’inizio dei lavori non gli era stato fornito, ad esempio, il “piano con
infrastrutture esistenti” (inc. Pretura penale, doc. 21, con allegati). Egli tuttavia sapeva, stando alla comunicazione delle __________
del 26 settembre 2016 e ai relativi piani allegati alla medesima, indirizzata
alla __________, che da qualche parte nel sottosuolo interessato dai lavori di
costruzione avrebbero teoricamente potuto esserci delle condotte, non
necessariamente di gas (allegato A ad AI1, allegato 1). Di tale
eventuale presenza, il capo-cantiere ha reso edotto il proprio capo-squadra AP
2, come emerge dal seguente stralcio del verbale d’interrogatorio di
quest’ultimo:
-
“mi era stato detto che era
possibile che ci fosse [una condotta di gas metano – n.d.r.]” (AI1,
allegato 2, pag. 4).
11. È altresì accertato
che il capo-cantiere non ha svolto ulteriori indagini di sua iniziativa, alfine
di determinare l’esatta ubicazione della condotta del gas nel sottosuolo,
convinto, in sostanza, che ciò non fosse di competenza della __________ (AI1,
allegato 1, pag. 5).
Le competenze della __________ sul cantiere
12. Per quel che concerne
le effettive competenze della __________, in
base agli atti di causa va concluso che quest’ultima fungeva da “sola” impresa
esecutrice dei lavori di costruzione, nell’ambito di una struttura di cantiere
articolata, ove i ruoli di committente, di direzione lavori, di progettista e
di impresa esecutrice erano di principio distinti e distribuiti su più soggetti
(inc. Pretura penale, doc. 48, con allegati).
Sulla scorta di quanto pattuito fra le __________
e la __________, a quest’ultima erano infatti affidate “solamente” la “[r]ealizzazione
delle fondazioni dei nuovi pali della linea LT 285 __________, Tratta __________
e demolizione di pali e tralicci esistenti e delle relative fondazioni”,
mentre alla direzione lavori erano invece assegnati i compiti di cui agli artt.
33 e segg. della Norma SIA-118 (inc. Pretura penale, doc. 48, con
allegati, punti 1 e 9).
12.1 Per
focalizzare i compiti della direzione lavori e, di riflesso, quelli non
spettanti nel caso di specie alla __________ e ai qui appellanti, occorre
passare in rassegna le pertinenti disposizioni della Norma SIA-118 (artt. 33 e
segg.), richiamate nei contratti di appalto agli atti.
12.2 Giusta
l’art. 34 cpv. 1 Norma SIA-118, fatta salva una diversa soluzione pattuita nel
contratto d’appalto, spetta alla direzione lavori - in particolare - il compito
di richiedere i piani e di sorvegliare l’esecuzione dell’opera. Pertanto, in base a una complessiva valutazione delle
prove agli atti, tenuto debito conto del contenuto dei contratti d’appalto, va
concluso che il dominio di competenza della __________ era limitato alla sola
esecuzione dei lavori di costruzione, segnatamente la realizzazione delle fondazioni dei nuovi pali, la
demolizione di quelli preesistenti e la costruzione dei relativi basamenti (inc.
Pretura penale, doc. 48, con allegati, punti 1),
da svolgere in un punto precedentemente delimitato e picchettato da “uno
specialista esterno, appositamente incaricato (probabilmente un ing. Topografo,
specialista di picchettazione)” (inc. Pretura penale, doc. 28, con
allegati, pag. 9, punto 5.2).
13. La
ricostruzione delle competenze di cantiere, pattuita dalle parti e derivante
dal materiale probatorio agli atti, oltre a essere determinate per il presente
giudizio di merito (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a edizione, Berna
2010, pag. 99, par. 12), costituisce altresì una pronuncia su una questione
extra-penale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a edizione,
Ginevra-Zurigo-Basilea 2009, pagg. 64 e segg.), segnatamente in materia di
Considerandi
interpretazione contrattuale ai sensi dell’art. 18 CO. Il Tribunale federale ha
già avuto modo di chiarire che il giudice penale può - incidenter tantum -
pronunciarsi su questioni proprie di un’altra branca del diritto, a condizione
che una disposizione legale espressamente non lo vieti e che l’autorità
competente per materia non abbia già reso una relativa decisione cresciuta in
giudicato (DTF 105 II 308, consid. 2; 102 Ib 365, consid. 4; 101 III 1, consid.
3; 98 Ia 112, consid. 6). Ad ogni modo, un’eventuale pronuncia resa dal giudice
penale in tal senso non impedisce che la questione litigiosa possa essere
ulteriormente portata dinanzi alla giurisdizione competente ratione materiae,
affinché statuisca in via definitiva (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2a edizione, Ginevra-Zurigo-Basilea 2009, pag. 65, par. 54-57).
La perizia giudiziaria
14.
Questa
ricostruzione delle competenze di cantiere
e, in particolare, la conseguente delimitazione dei compiti della __________
alla mera fase esecutiva, non è condivisa dal perito giudiziario, secondo cui
l’impresa esecutrice avrebbe probabilmente potuto, in aggiunta a quanto
espressamente previsto dal contratto d’appalto, anche farsi carico della previa
“definizione dell’eventuale presenza di condotte secondarie (gas, luce,
acqua, fognature, ecc.) nel sottosuolo” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag.
9, punto 5.2). Tale considerazione peritale non convince la Corte, già solo per
il fatto che, come messo in evidenza precedentemente, la documentazione
contrattuale agli atti evidenzia l’esatto contrario (inc. Pretura penale, doc.
48, con allegati). Inoltre quanto sostenuto dal perito costituisce - per
espressa ammissione dell’esperto medesimo - un’“informazione” che non ha
“potuto verificare” (inc. Pretura penale, doc. 28, pag. 9, punto 5.2).
Ciò ha come conseguenza che la stessa, costituendo un’ipotesi personale non
corroborata da alcuna evidenza processuale, non può essere data per accertata
in questa sede, dovendosi forzatamente preferire l’unica (e opposta) chiave di
lettura desumibile dall’incarto, ossia che tale incombenza non ricadesse
sull’impresa di costruzione e, per quanto qui più interessa, sugli appellanti
incaricati di eseguire il contratto d’appalto.
14.1
A fronte di tale
accertamento, diventa superfluo passare in rassegna il contenuto della perizia
di parte, allestita dagli ingeneri __________ e __________ (inc. Pretura
penale, doc. 61).
Violazione delle regole
dell’arte edilizia (art. 229 CP)
15.
Giusta
l’art. 229 cpv. 1 CP, chiunque, dirigendo
o eseguendo una costruzione o una demolizione, trascura intenzionalmente le
regole riconosciute dell’arte e mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità
delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria.
Il secondo capoverso prevede la punibilità della violazione delle
regole dell’arte edilizia anche se commessa per negligenza.
a) Tuttavia, stando all’impostazione
dell’accusa, in virtù della quale è stata espressamente portata in giudizio una
violazione intenzionale degli imputati dell’art. 229 CP (ergo limitata al solo
cpv. 1; DA __________ del 2 dicembre 2019), nonché al dispositivo e alle
motivazioni della sentenza di primo grado che condanna gli appellanti per
violazione delle regole dell’arte edilizia commessa con dolo eventuale
(sentenza impugnata, consid. 11 e 12), la trattazione nel merito della variante
colposa dell’art. 229 CP non entra in linea di conto.
b) Stando alla formulazione
dell’art. 229 cpv. 1 CP, lo stesso è da ritenere un reato speciale (o proprio),
poiché può essere commesso solamente da chi dirige o esegue lavori di
costruzione (o demolizione), ossia da quelle persone nella cui sfera di
responsabilità ricade il rispetto delle regole dell’arte edilizia in questione (sentenza
CARP del 19 gennaio 2016, inc. 17.2015.15, consid. 1c).
Occorre, dunque, preliminarmente domandarsi “à qui incombait le respect de
la règle” (Corboz, op. cit., pag. 99, par. 12).
c) Con
riferimento alla nozione di regole dell’arte edilizia (règles de
l'art de construire/Regeln der Baukunde), essa comprende sia le norme
codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la
costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza
sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche,
se unanimemente riconosciute (le Norme SIA, ad esempio) (sentenza CARP del 19
gennaio 2016, inc. 17.2015.15, consid. 1c).
16.
In concreto, la
pubblica accusa ha rimproverato agli appellanti la violazione dell’art. 20 cpv.
1.
OLCostr, emanata dal Consiglio federale sulla scorta della competenza
normativa attribuitagli dall'art. 83 capoverso 1
LAINF e dall’art. 40 LL. Questa formulazione dell’accusa ha, dunque, circoscritto
l’imputazione a questa unica regola dell’arte edilizia.
16.1
L’art. 20 cpv. 1 OLCostr sancisce che “[p]rima
dell'inizio
dei lavori di costruzione occorre determinare se nella zona di lavoro vi sono
installazioni che possono presentare un pericolo per le persone, in particolare
impianti elettrici, impianti di trasporto, condotte, canali, pozzi,
installazioni che presentano un pericolo di esplosione o contenenti sostanze
tossiche.”. Vista la generica formulazione (segnatamente: “occorre determinare”, nella versione in lingua italiana; “muss abgeklärt werden”,
versione in lingua tedesca; “il convient de déterminer”, versione in
lingua francese), la disposizione è suscettibile di cadere entro la
sfera di responsabilità tanto di chi dirige, quanto di chi esegue i lavori,
imponendo, caso per caso e con riferimento a momenti e fasi diversi dell’iter
edificatorio, diversificate e concrete regole di condotta, fra cui, ad esempio,
l’effettuazione di “sondaggi, in caso di necessità eseguiti con scavi a mano
(art. 20 OLCostr)” per identificare eventuali condotte nel sottosuolo (bollettino d'istruzione
SUVA n. 66138.I del 6 febbraio 2018, pag. 6, par. 1.4.3).
16.2
Seppure l’art. 20 cpv.
1.
OLCostr appaia dunque di principio applicabile anche a chi esegue lavori di
costruzione e possa potenzialmente imporre, in fase meramente esecutiva, l’adozione
di specifici comportamenti, sulla scorta dell’accertata ripartizione delle
competenze di cantiere, va forzatamente concluso che - in ogni caso - non
spettasse alla __________ e, di riflesso, agli appellanti determinare - in un
modo o nell’altro, singolarmente o congiuntamente - prima dell’inizio dei
lavoro di scavo, se nella zona interessata vi fossero installazioni che
presentassero un pericolo di esplosione o contenenti sostanze tossiche. Detto
altrimenti: sulla base degli atti, non è possibile concludere che tale
particolare obbligo di agire (ossia: “determinare
se nella zona di lavoro vi sono installazioni che possono presentare un
pericolo per le persone”; art. 20
cpv. 1 OLCostr) incombesse agli appellanti, con la conseguenza che l’omissione rimproverata
dalla pubblica accusa (segnatamente: “omesso di determinare […] se […] vi
fossero istallazioni che presentassero un pericolo”; DA __________ del 24
maggio 2018) non può essere imputata a questi ultimi.
16.3
A titolo abbondanziale,
poi, è stato accertato che il capo-cantiere ha dato le precise indicazioni di
scavare a mano e di pulire lo scavo con l’escavatore munito di benna a
cucchiaio, come pure che lo scavo all’altezza del palo n. __________ è stato
effettivamente svolto con una certa cautela, sotto la supervisione del
capo-squadra; tutti aspetti che mal si conciliano con l’agire intenzionale
rimproverato agli imputati.
17.
Per tutti questi
motivi gli appellanti vanno prosciolti dall’accusa di violazione intenzionale delle regole dell’arte edilizia ex
art. 229 cpv. 1 CP.
Spese procedurali
18.
Visto
l’esito degli appelli, le spese procedurali di primo grado di fr. 4'700.- sono
poste a carico dello Stato (art. 428 cpv. 3 CPP).
19.
Le spese procedurali di appello (art. 428 cpv. 1 CPP), consistenti in fr.
1'700.- (fr. 1'500.- di tassa di giustizia e fr. 200.- di altri disborsi),
vanno anch’esse poste a carico dello Stato.
Indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
20.
Secondo l’art. 436
cpv. 1 CPP, le pretese d’indennizzo e di riparazione del torto morale
nell’ambito della procedura di ricorso sono rette dagli artt. 429 e segg. CPP.
a) Giusta l’art.
429.
cpv. 1 lett. a CPP, se è pienamente o parzialmente assolto o se il
procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l’imputato ha diritto a
un’indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi
diritti procedurali, ossia - generalmente - per la copertura delle spese di
patrocinio. L’autorità esamina d’ufficio le pretese dell’imputato (art. 429
cpv. 2 CPP), potendo invitare quest’ultimo a quantificarle e a comprovarle (STF
6B_726/2013 del 5 febbraio 2013, consid. 3).
b) Per stabilire l’importo
delle spese di patrocinio da risarcire, va verificata la congruità della nota d’onorario
in applicazione del principio stabilito dall’art. 21 cpv. 2 LAvv, secondo cui
l’avvocato “ha riguardo alla complessità e
all’importanza del caso, al valore e all’estensione della pratica, alla sua
competenza professionale e alla sua responsabilità, al tempo e alla diligenza
impiegati, alla situazione personale e patrimoniale delle parti, all’esito
conseguito e alla sua prevedibilità.”.
Sulla scorta di tali principi questa Corte ammette, quindi,
onorari corrispondenti a una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del
mandato, secondo quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato
la parte riconducibile a una specifica scelta del patrocinatore. In altre
parole, l’onorario a tempo è stabilito prendendo quale parametro un avvocato
sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di
oscillazione connesso con le particolarità del caso (sentenza CRP 10 novembre
2010, inc. n. 60.2010.119; sentenza CRP del 12 novembre 2010, inc. n. 60.2010.189).
c) La tariffa oraria dell’avvocato
è fissata prendendo come base, per i casi che non presentano particolari
difficoltà, l’importo di fr. 280.- stabilito dall’art. 12 RtarRip.
d) Delle
spese si
riconoscono quelle effettive e necessarie cagionate dal procedimento penale,
applicando per analogia i principi di cui all’abrogato art. 3 TOA, secondo cui,
oltre agli onorari, l’avvocato ha diritto al rimborso di tutti gli esborsi e
spese vive da lui sopportati nell’interesse o su richiesta del cliente o da
questi cagionate, quali in particolare, le note e fatture pagate a terzi e a
uffici pubblici per il cliente, le spese di trasferta, le spese di soggiorno,
pernottamento e vitto fuori domicilio, le spese per l’uso dei servizi pubblici
(posta, telefono ecc.). L’avvocato ha, inoltre, diritto al rimborso dei
seguenti importi:
a)
fino a fr. 50.- per la formazione e
archiviazione dell’incarto
b)
fr. 5.- per ogni pagina originale, compresa la
copia per l’incarto, e fino a fr. 2.- per ogni copia, qualunque sia il metodo di riproduzione;
c)
fr. 1.- al km per le trasferte con la propria
automobile.
(sentenza CARP del 26 ottobre 2017, inc. n. 17.2017.175, consid. 7B).
20.1
Per la procedura di
primo grado, AP 1 aveva quantificato l’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP
in fr. 15'527.75, corrispondenti 50 ore di lavoro dell'avv. __________ a fr.
280.-/h, oltre a fr. 417.60- di spese e fr. 1'110.15 di IVA al 7.7%. Per il
processo d’appello la difesa ha in aggiunta domandato il riconoscimento di
un’indennità di fr. 9'151.90, di cui fr. 8'400.- di onorario (30 ore a fr. 280.-/h),
fr. 97.60 di spese e fr. 654.30 di IVA al 7.7%, per il periodo 16 giugno 2019 -
25.
novembre 2019. Considerato che la difesa dell’appellante ha omesso di
indicare il dettaglio delle puntuali prestazioni svolte, nonché delle spese
effettivamente sostenute, questa Corte ritiene corrispondente a una regolare,
ordinata e ragionevole conduzione del mandato, svolta da parte di un avvocato
sperimentato nel diritto penale, un totale di 24 ore di lavoro a fr. 280.-/h,
pari a fr. 6'720.-, a cui va aggiunto un forfait sulle spese di fr. 500.- (art.
6.
RtarRip), più IVA (7.7 % su fr. 7'220.-, pari a fr. 555.95), per un totale di
fr. 7'775.95.
20.2
La difesa di AP 2 ha
domandato il riconoscimento di un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di
fr. 16'431.35, di cui fr. 14'560.- di onorario (52 ore a fr. 280.-/h), fr.
696.60
di spese e fr. 1'174.75 di IVA al 7.7%.
Il dispendio orario indicato nelle
due note d’onorario prodotte è riconosciuto parzialmente:
-
la voce “[e]same
incarto e stesura istanza probatoria” del 17 marzo 2018, corrispondente a 8
ore di lavoro, appare eccessiva, è va ridotta a 3, poiché, sulla scorta del
dettaglio delle prestazioni, in precedenza il patrocinatore si era già
ritagliato tre distinti momenti per esaminare l’incarto e approfondire la
fattispecie (il 2, il 16 e il 22 febbraio 2018), potendo quindi essere
riconosciuto - per questa voce - unicamente il tempo necessario alla redazione
dell’istanza;
-
la voce “[s]tesura
arringa difensiva” del 23 maggio 2018, corrispondente a 10 ore di lavoro,
appare eccessiva e va ridotta a 6, poiché il testo, seppure di 16 pagine,
contiene lunghi e numerosi virgolettati;
-
le voci “[r]edazione
motivazione scritta” e “[r]edazione motivazione scritta + correzioni”
riferite al periodo 15 novembre - 21 novembre 2019, corrispondenti a 20 ore di
lavoro, appaiono eccessive e vanno ridotte a 8, poiché l’allegato riprende in
parte argomentazioni già espresse nell’arringa difensiva presentata in prima
istanza.
A fronte del riconoscimento di un
onorario minore, le spese indicate, pari a fr. 696.60, vengono forfettizzate a fr. 500.- (art. 6
RtarRip).
Tutto ponderato, questa Corte riconosce
a AP 2 un’indennità ex art. 429 cpv. 1 lett. a CPP di fr. 8'982.20, di cui fr.
7’840.- di onorario (28 ore a fr. 280.-/h), fr. 500.- di spese e fr. 642.20 di
IVA al 7.7%.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli artt. 9, 10, 80 e segg., 84 e segg.,
139 e segg., 379 e segg., 398 e segg. in rel. con 328 e segg. CPP;
11, 12, 229 cpv. 1 CP in rel. con 20
cpv. 1 OLCostr;
1 e segg. CC e CO;
nonché sulle spese e sulle indennità, 422 e segg. e 429 e segg. e
la LTG,
dichiara e pronuncia:
1. Gli appelli di
1.1. AP 1, e
1.2. AP 2,
sono accolti.
2.
Di conseguenza,
2.1. AP 1, e
2.2. AP 2,
sono prosciolti dall’accusa di violazione delle regole
dell’arte edilizia (art. 229 cpv. 1 CP)
3. Le spese procedurali di primo grado, per complessivi fr. 4'700.-,
sono poste a carico dello Stato.
4. Le spese procedurali d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr.
1’500.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1’700.-
sono
poste a carico dello Stato.
5. A AP 1 è
riconosciuta un’indennità di prima e di seconda istanza, giusta l’art. 429 cpv.
1 lett a CPP, di complessivi fr. 7'775.95.
6. A AP 2 è
riconosciuta un’indennità di prima e di seconda istanza, giusta l’art. 429 cpv.
1 lett a CPP, di complessivi fr. 8'982.20.
7. Intimazione a:
8. Comunicazione a:
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali,
contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla
competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e
incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia
penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art.
95 a 98 LTF (art. 78 LTF). L'atto
di ricorso deve essere
consegnato al Tribunale federale oppure, all’indirizzo di questo, alla posta
svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi
l’ultimo giorno del termine (art.
48 cpv. 1 LTF). La legittimazione a
ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il
ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso
sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi
previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.