Lexipedia

Decisione

31.2023.10

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 novembre 2023Italiano40 min

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno

2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi

dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF

H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

In

casu per il 2019 RI 1 aveva dichiarato alla Cassa di aver impiegato quattro

dipendenti (__________, __________, __________ e __________) per una massa salariale di fr. 47'652 (dichiarazione

salariale firmata dal ricorrente il 27 febbraio 2020, doc. 5, allegato B).

Stante l’irreperibilità del ricorrente e nonostante

molteplici solleciti della Cassa, inviati per raccomandata, atti ad ottenere le

dichiarazioni salariali per gli anni 2020 e 2021, quest’ultima è stata

costretta ad allestire d’ufficio i conteggi per le distinte salariali

2020.

e 2021 sulla base degli acconti, determinando una massa salariale di fr.

50'664 per il 2020 e di fr. 35'739 per il 2021 (documento del 28 ottobre 2022

della Cassa con allegati, sub doc. 9). Sulla base delle distinte salariali di

cui sopra, la Cassa ha calcolato i contributi paritetici dovuti per il periodo

2019-2021 per complessivi fr. 17'105.40 (fr. 2'338.25

per il 2019, fr. 9'165.35 per il 2020 e fr. 5'601.80 per il 2021, docc. 6-8),

ammontare che è stato altresì insinuato quale credito risarcitorio all’UF di __________

nell’ambito del fallimento della FA 1 (scritto del 3 novembre 2022 della Cassa

all’UF di __________, sub doc. 9). Infine, con la decisione di risarcimento 13

gennaio 2023 la Cassa ha allegato i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD relativi al periodo in questione (doc. 1).

Pertanto,

la Cassa ha debitamente documentato l’ammontare della pretesa risarcitoria

conformemente alla surriferita giurisprudenza.

2.4

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.5

La cassa

di compensazione che constata di aver subito un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.6

Va

rilevato che il ricorrente, accettando il mandato di (socio) gerente di una

Sagl, ha assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano.

Conformemente

alla giurisprudenza i soci gerenti e i gerenti di una Sagl rispondono dei danni

causati dal non pagamento dei contributi sociali come gli organi di una società

anonima. Pertanto nell'ambito della responsabilità ex art. 52 LAVS, il socio

gerente e il gerente di una Sagl devono essere parificati ad un amministratore

di una società anonima (DTF 126 V 238 = Pratique VSI 2000, pagg. 226-229; cfr.

anche Pratique VSI 2002 pagg. 177seg; STFA H 20/01 del 21 giugno 2001). Il suo

comportamento nell’ambito della gestione va quindi valutato secondo gli stessi

criteri applicati agli amministratori di questa società (STF 9C_788/ 2007 del

29.

ottobre 2008; STFA H 95/04 dell’8 marzo 2005, STFA H 337/01 del 23 gennaio

2003; STCA 31. 2011.6 dell’11 ottobre 2011 con riferimenti).

A tal

riguardo ai sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore (e di

conseguenza anche al gerente/socio gerente di una Sagl) spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore

(e nel caso della Sagl il gerente) deve, di principio, informarsi

periodicamente dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari

principali, richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente,

cercando di chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle

informazioni raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente

da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire

affinché le prescrizioni siano rispettate (STFA H 282/01 del 27 febbraio 2002 e

del 25 luglio 1991 nella causa V.E.; DTF 114 V 219 = RCC 1989 pag. 116; cfr.

anche STFA 29 agosto 1997 nella causa M.). Segnatamente è suo preciso dovere

vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già

prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STFA H

171/02 del 2 dicembre 2003, STFA H 310/02 dell’11 novembre 2003, STFA H 33/03

dell’8 ottobre 2003 e STFA H 208/00 + H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V

202; Frésard, cit., RSA 1991, pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura "dell'uomo di paglia" (STFA 365/01 del

15.

aprile 2002 consid. 5, H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale

contesto, nella sentenza inedita dell'8 novembre 1999 (H 160/99), il TFA ha

rilevato in particolare che "scopo della norma (art. 716a cpv. 1

CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità." Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STFA H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010). Nell’ipotesi in cui un organo societario non sia in grado di

sottrarsi all’influsso di terzi, ne dovrà trarre la sola conclusione possibile,

ossia inoltrare immediatamente le sue dimissioni (STF H/268/01 e STF H/269/01

del 5 giugno 2003).

Addirittura

è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di

fatto esclusi dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante

controllo della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un

amministratore non abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti

(STFA H 210/99 del 5 ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa

A.F., inc. 31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di

alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non

costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21

maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi

dalla propria responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai

partecipato alla gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla

costituzione non era che di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito

alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale agire

configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che altre

persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società quali

organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue responsabilità

(STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid.

2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

2.7

Occorre

ora esaminare le censure del ricorrente in punto al suo stato di salute (cfr.

infra consid. 2.7.1.) e alle asserite macchinazioni di rilevanza penale operate

dall’organo de facto __________ (cfr. infra consid. 2.7.2.).

2.7.1

RI 1

sostiene che le sue condizioni di salute non gli permettevano di svolgere con

la necessaria diligenza l’attività di socio e gerente unico della FA 1 (cfr.

supra consid. 1.3. e seg.).

In

generale la malattia o l’invalidità dell’organo responsabile può valere quale

motivo di giustificazione e di discolpa se a seguito di tale stato, con ogni

verosimiglianza, l’organo non è più in grado né di comprendere il proprio ruolo

né di determinarsi in merito alle dimissioni. A tal riguardo, questa Corte ha

già avuto occasione di considerare giustificato il mancato pagamento dei

contributi per grave malattia del presidente del CdA che aveva praticamente

condotto alla rovina la ditta, poiché gli altri amministratori non erano in

grado di continuare gli affari, viste le particolari conoscenze richieste (STCA

7.

novembre 1990 in causa V.P., L.R., E.G., O.R.; STCA 8 luglio 1991

in causa L.B. e D.T.). Non è stato inoltre ritenuto responsabile

l'amministratore, che a seguito di invalidità, non era più in grado di seguire

gli affari della società, per il danno insorto dopo l'evento invalidante (STCA

26.

novembre 1991 in causa M.C.; STCA 9 marzo 1993

in causa J.E., J.E., K.O., F.G., L.F., V.R. e V.A., consid. 2.6). Il TCA ha

quindi ribadito che la persona totalmente invalida per motivi psichici, che

viene indotta da terze persone ad assumere la carica di amministratore unico di

una società che egli non è in grado di gestire a cagione del suo stato di

salute, non può essere resa responsabile del mancato pagamento dei contributi

(STCA 31.95.105 del 4 maggio 1995). Con sentenza del 1° dicembre 2003 (inc.

31.2002.31-34), questo Tribunale, sulla base delle risposte dei medici curanti,

ha ritenuto dimostrato secondo il principio della verosimiglianza preponderante

che l’interessato, a causa di una sindrome depressiva ricorrente e del costante

uso di sostanze stupefacenti, non era consapevole della carica di consigliere

di amministrazione che si apprestava ad assumere e neppure era in grado di

determinarsi circa un’eventuale uscita dal CdA e lo ha liberato dal pagamento

del danno causato all’amministrazione. Nella sentenza inc. 31.2006.28 del 30

aprile 2007 questa Corte ha inoltre escluso una responsabilità ex art. 52 LAVS

di un amministratore unico – beneficiario di una rendita d’invalidità (grado

del 75%) per motivi psichici e ritenuto incapace di assumere un'attività

lucrativa, di gestire e di amministrare una società – che era stato vittima di

raggiri da parte di persone che avevano di fatto in mano le società di cui egli

formalmente era amministratore.

Infine,

nella STCA 31.2010.2 del 16 febbraio 2011 questa Corte ha concluso che

la grave affezione psichica (stato depressivo cronico nel contesto di una

struttura di personalità immatura con tratti paranoidi e maniacali) di un

amministratore unico non permetteva di ipotizzare che lo stesso “potesse

vegliare sul pagamento dei contributi e tantomeno giungere da solo alla

conclusione di dimettersi quale amministratore unico”, motivo per cui la

responsabilità ex art. 52 LAVS non è stata confermata.

Per

contro in una sentenza del 22 febbraio 2001 (inc. 31.1999.78-80/31.2000.01), lo

scrivente Tribunale ha ammesso la responsabilità di un amministratore

(beneficiario di una mezza rendita d’invalidità) il quale, malgrado il suo

stato di salute, avrebbe potuto e dovuto provvedere a nominare un suo sostituto

o, se ciò non fosse stato possibile, rassegnare le sue dimissioni. Con sentenza

3.

aprile 2008 (inc. 31.2007.24) questa Corte ha parimenti confermato la

responsabilità ex art. 52 LAVS di un amministratore unico, rilevando: “[…]

a prescindere dal fatto che l’insorgente non ha prodotto la documentazione

medica più volte da lui annunciata, dagli atti di causa non vi sono indizi che

permettono di ritenere le sue condizioni psichiche talmente gravi da avergli

impedito lo svolgimento dell’incarico di amministratore unico della X SA. In

particolare, dal tenore del ricorso si evince che l’insorgente è stato in grado

di rivolgersi al presunto organo di fatto in merito al pagamento dei

contributi, omettendo tuttavia, come detto al considerando precedente, di

controllare l’effettivo versamento degli stessi. D’altronde, senza voler

minimizzare il suo stato di salute, nei periodi di crisi il ricorrente avrebbe

potuto farsi sostituire o eventualmente rassegnare le dimissioni.

In

tema vedasi anche STCA 31.2015.14 del 27 aprile 2016, confermata nella STF

9C_394/2016 del 21 novembre 2016.

Tornando

al caso che ci occupa, occorre chinarsi sulla refertazione medica di cui il

ricorrente si prevale per giustificare il suo inagire in punto al versamento

dei contributi paritetici.

Con

l’opposizione 15 marzo 2023 (doc. 2) e con il ricorso (I, allegato B) RI 1 ha

prodotto il certificato 28 aprile 2023 della curante dr.ssa __________

(specialista in medicina interna generale) attestante:

" Si certifica che dall’anno 2019 al 2022 ho visitato più

volte il paziente a causa di malesseri fisici e mentali con espressione di

pensieri anche suicidali, motivo per il quale avevo indirizzato il paziente ai

colleghi psichiatri. Nel settembre 2021 il paziente, a causa di uno stato

depressivo maggiore con rischio di aggressività autodiretta, è stato degente

presso la clinica __________ di __________. Il paziente presentava uno stato di

agitazione e poca lucidità mentale con scarsa capacità di discernimento delle

situazioni.”.

Nell’istruttoria

amministrativa (doc. 4) il ricorrente ha prodotto, la richiesta 30 agosto 2021

della curante diretta al dr. __________ (psicologo e psicoterapeuta) di “CONVOCARE

URGENTEMENTE

il paziente […] per depressione importante”

e la lettera di dimissioni del 9 settembre 2021 dal pronto soccorso

dell’Ospedale __________ di __________ dal seguente tenore (sottolineature del

redattore):

" […] le riferiamo in merito al […] paziente che è stato

visitato il 09.09.2021.

Diagnosi conclusiva

1.

Stato depressivo maggiore

con rischio di aggressività auto e eterodiretta

Anamnesi

Paziente di 68 anni inviato dal __________ per rivalutazione

accompagnato dalla polizia con modulo di richiesta di ricovero coatto firmato

dalla Dr.ssa __________ del __________ con consulenza telefonica da parte dello

psichiatra di picchetto (Dr. __________ e Dr.ssa __________) per stato

depressivo maggiore e ideazioni suicidarie e di aggressività eterodiretta nei

confronti dell’ex-moglie.

Status

Paziente vigile, lucido, tranquillo e collaborante.

Valutazione e procedere

Ad 1. In accordo con la Dr.ssa __________, psichiatra di picchetto […],

si procede a ricovero presso il __________ (padiglione __________) che il

paziente accetta volontariamente.

Il paziente è stato informato sul comportamento da adottare nella

continuità delle cure.

Il paziente viene trasferito presso __________ in condizioni generali

buone.”

Egli

ha altresì prodotto il certificato del dr. __________ (specialista in

psichiatria e psicoterapia) del 30 marzo 2023 attestante

" […] certifico che egli [RI 1, n.d.r.] è stato in cura

ambulatoriale psichiatrica e psicoterapeutica con lo scrivente dal

08.03.2021

al 13.04.2021, a causa di una sindrome da disadattamento,

reazione depressiva prolungata (ICD 10: F43.22). Il quadro clinico era

caratterizzato da umore deflesso ed elevate quote di angoscia, instabilità

emozionale, insonnia, dolori epigastrici, perdita di appetito. Riferiva

l’insorgenza di questi disturbi, in modo graduale, da almeno due anni.

Per fare fronte allo scompenso psichico è stato impostato trattamento

farmacologico con Acido Valpirico 500 mg/die e Lorazepam 1 mg/die.”.

Pur

senza misconoscere l’affezione psichiatrica dell’insorgente, valutate le

surriferite refertazioni mediche e richiamato il principio del libero

apprezzamento delle prove valido (anche) nel diritto delle assicurazioni

sociali (art. 61 lett. c. in fine LPGA; STF 9C_549/2020 del 1. settembre 2021

consid. 3.1. e seg. e STCA 32.2022.39 del 17 ottobre 2022 consid. 2.7.2.),

questo Giudice non ritiene provato con il grado della verosimiglianza

preponderante (DTF 138 V 218 consid. 6. e 129 V 56 consid. 2.4.) che lo stato

valetudinario del ricorrente per il periodo 2019-2021 fosse irrimediabilmente compromesso

al punto da non essere neppure in grado di comprendere il suo ruolo di socio e

gerente unico della FA 1 e le incombenze relative ai contributi paritetici.

A tal

proposito, si rileva innanzitutto che agli atti non vi è alcuna attestazione di

un’incapacità lavorativa del ricorrente nella sua attività abituale per

l’intero periodo 2019-2021, nonostante con scritto 20 marzo 2023 (doc. 3) la

Cassa lo avesse esplicitamente sollecitato, ossequiando al principio

inquisitorio (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrechts, in: RBS 2020, n. 48 ad artt. 51 e 52 LAVS con rinvii

giurisprudenziali) a produrre un certificato medico in tal senso. In tale

contesto risulta significativo il fatto che nonostante RI 1 avesse inoltrato il

citato scritto della Cassa al dr. __________ (mail del 27 marzo 2020, sub doc.

4), quest’ultimo non si è espresso sulla capacità lavorativa, limitandosi a riportare

il periodo di cura ambulatoriale (dall’8 marzo al 13 aprile 2021), la diagnosi

ed i sintomi.

Nessun

medico ha attestato che per tutto il periodo 2019-2021 l’insorgente non fosse

in grado di comprendere il suo ruolo di socio e gerente unico della FA 1,

sicché la sua asserzione secondo cui, a motivo dell’affezione psichiatrica “In

questo stato e per tutto il periodo 2019-2021 (ma anche prima) non sono stato

in grado di comprendere ciò che mi accadeva intorno, né di capire cosa stesse

succedendo alla mia società, disinteressandomi di tutto” (doc. 4, pag. 2) è

rimasto allo stadio di mero parlato. Inoltre, è l’insorgente medesimo ad aver

riferito al dr. __________ che le affezioni psichiatriche si sono evolute

gradualmente, lasciando intendere che esse non si fossero ripercosse con pari

intensità sulla sua capacità lavorativa.

Ma

anche se, per ipotesi di lavoro, si volesse ammettere che nei periodi di

degenza il ricorrente non fosse stato in grado di comprendere il suo ruolo

all’interno della società e le relative incombenze in punto ai contributi

paritetici, la refertazione medica permetterebbe tale assunto esclusivamente

per il mese di settembre 2021 (degenza presso l’istituto psichiatrico), ragione

per cui, fatta eccezione per tale intervallo, il ricorrente non poteva esimersi

dall’esercizio dell’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione

della società in punto ai contributi paritetici.

Per

tacere del fatto che, come da lettera di dimissioni dal pronto soccorso del 9

settembre 2021, egli risultava “vigile, lucido, tranquillo e collaborante”

ed “in condizioni generali buone”.

Visto

quanto precede, la situazione valetudinaria del ricorrente nulla muta circa la

sua condotta gravemente negligente, non avendo esercitato il suo dovere di alta

vigilanza sull’organo di fatto.

2.7.2

Il

ricorrente sostiene che __________ lo abbia escluso dalla gestione societaria, peggiorando

sensibilmente e dissimulando la reale situazione finanziaria della società con

raggiri di rilevanza penale, circostanze che hanno portato al fallimento della FA

1.

(cfr. supra consid. 1.3. e seg.).

A tal proposito va innanzitutto

ricordato che secondo costante giurisprudenza (STCA 31.2019.3 del 7 febbraio

2020.

consid. 2.10, 31.2018.12 e 31.2018.22 del 2 dicembre 2019 consid. 2.9.,

entrambe con riferimenti) la responsabilità del datore di lavoro ai sensi

dell’art. 52 LAVS non è in

relazione alla gestione della società per sé stessa né a eventuali cause di un

fallimento.

In

secondo luogo, la giurisprudenza ha sancito che gli amministratori di una SA (e

quindi anche i gerenti di una Sagl, cfr. supra consid. 2.6.) possono essere

liberati da una responsabilità legata ad una grave negligenza qualora siano

stati oggetto di raggiri di rilevanza penale, malgrado puntuali e ricorrenti

controlli, ad esempio sottoponendo loro documenti falsificati ad opera di terzi

che modifichino la reale situazione finanziaria della società, facendo loro

credere l’avvenuto pagamento degli oneri sociali (STF H 192/92 del 31 agosto

1993). Rilevante non sono le constatazioni e l’apprezzamento del giudice penale

(alle cui valutazioni il giudice delle assicurazioni sociali non è vincolato;

cfr. STF H 33/03 dell’8 ottobre 2003 consid. 5.6; H 411/01 del 5 marzo 2005

consid. 5; H 194/01 del 4 febbraio 2002 consid. 2a), quanto piuttosto

l’accertamento dell’effettivo esercizio da parte dell’amministratore del

proprio obbligo di vigilanza riguardo al pagamento dei contributi paritetici

AVS ai sensi della giurisprudenza federale, e se sono eventualmente dati validi

motivi di discolpa (STCA 31.2021.10 consid. 2.8. con rinvio alla 31.2003.13 del

22.

settembre 2003).

Va qui

rilevato che il principio inquisitorio che vige nella procedura delle

assicurazioni sociali non è da intendere quale principio assoluto ma trova il

suo correlato nel dovere delle parti di collaborare all’istruzione della causa

(DTF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c con rinvii), producendo – ove

ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla

natura della disputa ed ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di

dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid.

3b con rinvii).

In

concreto, il ricorrente non ha mai prodotto, nonostante ciò fosse da lui

ragionevolmente esigibile, l’asserita denuncia penale del 25 agosto 2021 sporta

nei confronti dell’organo di fatto (per quanto riguarda gli atti d’istruttoria

penale ha ammesso di non aver ricevuto ancora alcun riscontro dal Ministero

pubblico, cfr. supra consid. 1.3.; V, pag. 3).

Inoltre,

nonostante la Cassa gli avesse esplicitamente richiesto di produrre un

certificato medico che attestasse, tra l’altro, l’impossibilità di comprendere

cosa stava accadendo all’interno della società, il suo ruolo di socio e gerente

unico con relative responsabilità e la necessità di rassegnare le dimissioni

(cfr. supra consid. 1.3.), RI 1 non ha mai prodotto tale refertazione,

disattendendo anche per questo aspetto il suo dovere di collaborazione.

Ma a

prescindere da ciò, il comportamento asseritamente di rilevanza penale della __________

nulla muta alla grave negligenza del ricorrente in punto al versamento dei

contributi paritetici. Infatti, conformemente alla suevocata giurisprudenza, i

raggiri di rilevanza penale da parte di terzi possono comportare un’esenzione

dalla responsabilità dell’organo solo se quest’ultimo ha provveduto ad

effettuare puntuali e ricorrenti controlli, ciò che in concreto non è avvenuto.

Come illustrato al precedente considerando, l’insorgente non ha provato in

questa sede un’impossibilità – per motivi medici – duratura di comprendere il

suo ruolo in seno alla FA 1 e le relative incombenze in punto ai versamenti dei

contributi paritetici, né di non essere stato in grado di esercitare l’alta

vigilanza nei confronti dell’organo di fatto, alternativamente di presentare

tempestive dimissioni. Detto altrimenti, siccome il ricorrente non ha provato

in questa sede di essere stato impossibilitato ad esercitare l’alta vigilanza

sull’organo di fatto, eventualmente rassegnando le dimissioni a fronte di

un’asserita esclusione dalla gestione della società, egli non può prevalersi di

eventuali asserite macchinazioni di rilevanza penale operate dalla __________

ai danni della società, giacché queste ultime – se effettivamente avvenute –

sono state possibili proprio a fronte del suo inagire.

Per il

che le eventuali macchinazioni di rilevanza penale della __________ sono in

concreto irrilevanti sotto il profilo della responsabilità ex art. 52 LAVS,

circostanza che rende superfluo il richiamo dell’incarto penale ed i mezzi di

prova prodotti dal ricorrente a supporto della sua tesi (I, allegati B-D; V,

allegati E1-E3).

2.8

Costituisce motivo di giustificazione

il caso

in cui un datore di lavoro, omettendo il pagamento dei contributi per fare

fronte a una mancanza (passeggera) di liquidità, tenti in questo modo di

salvare l'impresa che versa in una delicata situazione finanziaria (DTF 108 V

189.

consid. 4.). Un simile comportamento sfugge a una responsabilità ai sensi

dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo modo il datore di lavoro onora altri

crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei fornitori) essenziali per la

sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può oggettivamente ritenere che i

contributi dovuti verranno soluti entro un termine ragionevole. La questione

decisiva, in tale contesto, non è tanto se il datore di lavoro all'epoca

credeva realmente che l'azienda potesse essere salvata e che i contributi

sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì piuttosto se un tale

atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli occhi di un terzo

responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti;

cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe

nach Art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25

segg. e 35 segg.; RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a;

Pratique VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c; DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto,

l’Alta Corte ha precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e

fonda la sua esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure

drastiche e immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con

riferimenti e H 336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza

federale ha ribadito che l’organo della società deve prestare particolare

attenzione nell'ipotesi in cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta

attraversando una crisi finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid.

4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione dell’attività

può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa seconda

ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende, che dopo

avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

Nel

caso di specie, stante le considerazioni che precedono (cfr. supra consid. 1.2.,

2.3., 2.7-2.7.2.), non si rileva alcun motivo di giustificazione o di discolpa

ai sensi della surriferita giurisprudenza.

2.9

Visto

tutto quanto precede, questo Giudice deve concludere che l’insorgente, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza e avendo così violato

le prescrizioni per negligenza grave, in assenza di motivi di giustificazione e

di discolpa ai sensi della citata giurisprudenza deve assumersi le conseguenze

del mancato pagamento dei contributi paritetici della fallita FA 1 per il

periodo 2019-2021. Confermata la responsabilità ex art.

52.

LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita pertanto conferma mentre

il ricorso va integralmente respinto.

2.10

Il nuovo

art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione

transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che

la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio

2021.

è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la

procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la

singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il

TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF,

considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese

all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che

“eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il

legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta

la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà

di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di

prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune

controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però

un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione

dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale,

deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art.

127.

Cost.; DTF 145 I 52

consid. 5.2; 143 I 227 consid.

4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. f bis LPGA (come segnatamente nell’ambito della procedura di

risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo

la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia

"quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche

legislative (doc. I), e malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni

assicurative, non si prelevano spese di procedura.

Sul tema cfr. pure STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

2.11

In DTF

137.

V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in

materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore

di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in

materia di AVS, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di diritto

pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1

LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr.

30'000 o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale

(circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità

dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless,

Le recours en matière de droit pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des

assurances sociales – aspects choisis, in HAVE 2010 p. 342; Fretz, La

responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52

LPP, in HAVE 2009 p. 249; cfr. inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF

si è pronunciato circa l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la

responsabilità del titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della

Confederazione per il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e

la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa

l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i

danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare, che l’eventuale

presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art.

85.

cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico

anche se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In materia

patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo della

responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr. 30'000

(art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr. 30'000

il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia

dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF).

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Related decisions