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Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

31 gennaio 2025Italiano38 min

i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

Source ti.ch

Fatti

i contributi da parte del datore di lavoro è un compito di diritto pubblico

(Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con riferimenti) e il venire meno a

questo compito costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell’art. 52

LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84

consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V 186 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC

1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid. 2).

Inoltre – anche se ciò non è

esplicitamente menzionato nella legge – il datore di lavoro deve preoccuparsi

dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad assumere il prelevamento e la

trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria attenzione richiesta. Ne

consegue che se è causa della propria insolvenza nei confronti della Cassa, lo

stesso può essere reso responsabile ai sensi dell'art. 52 LAVS, anche se non ha

violato una prescrizione specifica della LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

La cassa di compensazione che

constata di aver subìto un danno in seguito alla non osservanza delle

prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo di dedurre da ogni

paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa, rispettivamente

degli artt. 34 segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di pagamento dei

contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le prescrizioni

intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può procedere contro di

lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e provare validi motivi di

giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad escludere una violazione

intenzionale o per negligenza grave delle prescrizioni, rispettivamente idonei

a giustificarla in base a circostanze speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr.

70 pag. 213). L’obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di

risarcire il danno alla Cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi

reca e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V

187 consid. 1b; Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

Ai sensi della giurisprudenza del

TF si deve ammettere una negligenza grave del datore di lavoro quando questi

abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona

ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta

viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve

generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della

stessa categoria di quella a cui appartiene l’interessato (RCC 1988 pag. 634

consid. 5a; DTF 112 V 159 consid. 4 con riferimenti; Knus, Die

Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, 1989, pag. 53). I

fatti di cui si è resa colpevole una ditta non sono necessariamente imputabili

a tutti gli organi della stessa. Si deve infatti esaminare se e in quale misura

questi fatti possano essere addebitati ad un organo determinato, tenuto conto

della situazione di diritto e di fatto di quest’ultimo nella ditta medesima. Il

tema di sapere se un organo ha agito in modo colposo dipende dalle

responsabilità e dalle competenze che gli sono state attribuite dalla ditta

(DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag.

52; Dieterle/Kieser, Das Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der

Schweizer Treuhänder, 1995, pag. 658), posto che la delega delle competenze non

permette, di per sé, di sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi

ex art. 52 LAVS (Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020, n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010

del 15 giugno 2010 consid. 5.4). La giurisprudenza ritiene che, di regola, la

mancata deduzione e relativo trasferimento alla Cassa dei contributi configura

una grave negligenza (DTF 108 V 186 consid. 1b).

La diligenza richiesta risulta

accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare prova

di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali

non essendo sufficiente l’ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112 V 3

consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimavano il datore di

lavoro a non versare i contributi o potevano scusarlo dal provvedervi (DTF 121

V 244 consid. 4b; 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Va infine ricordato che in caso di

aziende di modeste dimensioni, la prassi in materia prescrive agli organi degli

obblighi di diligenza e di controllo accresciuti (STF 9C_788/2007 del 29

ottobre 2008, STF H 171/02 del 2 dicembre 2003 e H 5/02 del 31 gennaio 2003) e

che un amministratore diligente non può estraniarsi dai problemi della società

evidenziando che altri si occupavano della gestione della stessa (RCC 1989,

pag. 114 seg.; STF 17 ottobre 1996 nella causa M.G.; STCA 31.1997.13-14 del 30

settembre 1998).

2.8.2 Nella fattispecie concreta, accettando

il mandato di amministratore unico con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1), il ricorrente ha assunto tutti gli

oneri che da tale funzione derivano. Giova infatti ricordare come ai sensi

dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta vigilanza

sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne

l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni.

L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente dell’andamento

dell’azienda ed in particolare sugli affari principali, richiedendo rapporti

dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed agendo

per correggere irregolarità. Così, l'organo di una società anonima deve

prestare attenzione particolare alla scelta delle persone cui viene affidata la

gestione degli affari importanti della ditta (cura in eligendo), alle

istruzioni che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura in

custodiendo). Se, dalle informazioni raccolte, sorge il sospetto di una

gestione scorretta o negligente da parte di chi ha ottenuto la delega

gestionale, l’organo deve intervenire affinché le prescrizioni siano

rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in ambito contabile

(cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991 nella causa V.E.;

DTF 114 V 219 = RCC

1989 pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997

nella causa M.; cfr. anche Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 seg. ad

art. 52 LAVS e Kieser, op. cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo

preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati,

peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS

(STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 310/02 dell’11 novembre 2003, STF H

33/03 dell’8 ottobre 2003 e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108

V 202; Frésard, op. cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per

legittimare la figura dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002

consid. 5, STF H 234/00 del 27 aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella

STF H 160/99 dell'8 novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo

della norma [art. 716a cpv. 1 CO, n.d.r.] è di evidenziare che il

mandato quale consigliere d'amministrazione non può essere inteso unicamente

quale sinecura, ossia quale incombenza scarsamente impegnativa e di poca

responsabilità". Secondo la nostra Massima istanza, l’amministratore

di una società e i membri del CdA devono rassegnare le proprie dimissioni se,

nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono impagati (STF H

38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S. e 15 dicembre

1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009 [31.2009.1,

consid. 2.8 pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del 28 ottobre

2010).

Addirittura è da ritenere una

negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi dalla

gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo della

gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non abbia

competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5 ottobre

2000; cfr. anche STCA 31.2003.18 del 28 gennaio 2004 consid. 2.10.2 con

riferimenti) o che non benefici di alcun diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996

nella causa M.G.), non costituiscono in sé motivi liberatori o di discolpa.

Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003 l’Alta Corte ha ribadito che un

amministratore non può liberarsi dalla propria responsabilità limitandosi a

sostenere che non avrebbe mai partecipato alla gestione dell’impresa, che la

sua partecipazione alla costituzione non era che di natura fiduciaria e che non

avrebbe percepito alcuna remunerazione e rivestito un ruolo subalterno, un tale

agire configurando già di per sé una grave negligenza. Del resto il fatto che

altre persone abbiano esercitato il potere effettivo nell'ambito della società

quali organi di fatto non scarica l'amministratore formale dalle sue

responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo 1993 e STCA 31.94.4 del 7 agosto

1996 consid. 2.9). La passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di

mancati pagamenti di contributi deve essere considerata un’inosservanza per

negligenza grave delle prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Giusta l’art. 35 cpv. 2 OAVS,

inoltre, il datore di lavoro deve comunicare alla cassa di compensazione i

mutamenti importanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente.

Per mutamenti importanti si intende una differenza della somma dei salari annua

di almeno il 10% (e almeno di fr. 20'000; cfr. cifra 2057 delle Direttive sulla

riscossione dei contributi nell’AVS, nell’AI e nelle IPG (DRC), valide dal 1.

gennaio 2021, stato al 1. gennaio 2024) rispetto all’originaria somma dei

salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10 agosto 2016; STCA 31.2016.6). La

giurisprudenza federale sottolinea inoltre che è data una violazione

dell’obbligo di informare la Cassa anche qualora la società abbia sì comunicato

un aumento della massa salariale, ma ciò non ha comunque evitato un conguaglio

con una variazione superiore al 10% (STF 9C_355/2010 del 17 agosto 2010). Il

datore di lavoro deve conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del

periodo di conteggio (art. 36 cpv. 2 OAVS), quindi di principio entro il 30

gennaio dell’anno successivo (cifra 2077 seg. DRC).

In casu, la Cassa ha ravvisato una

violazione dell’obbligo di comunicare ex art. 35 cpv. 2 OAVS da parte della

società datrice di lavoro:

" La società che qui ci occupa dal 2018 ha sempre

disatteso tale obbligo al fine di garantirsi durante l’anno un’ingente

liquidità (sempre maggiore negli anni), per poi saldare tramite pagamento

rateale la grossa differenza venutasi a creare. Si riassume in particolare:

-

anno 2018: la differenza di base di calcolo tra acconti e

Considerandi

conguaglio è stata di CHF 50'528.50, vale a dire del 195,37%, ciò che ha comportato

un conguaglio di CHF 4'205.15;

-

anno 2019: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 195'449.00, vale a dire del 255.85%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 26'145.45;

-

anno 2020: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 406'418.25, vale a dire del 182.27%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 58'004.30;

-

anno 2021: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 353'387.40, vale a dire del 69.26%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 71'655.60 a cui vanno sommati CHF 22'627.80 per

acconti già in esecuzione e quindi un totale di CHF 94'283.40;

-

anno 2022: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 408'948.20, vale a dire del 204.47%, ciò che ha

comportato un conguaglio di CHF 80'834.55. In merito all’anno 2022 si evidenzia

che la società ha comunicato il 2 febbraio 2022 una base di calcolo 3 volte

inferiore al dovuto così da mantenere il più bassa possibile l’esposizione

debitoria nei confronti della Cassa. Tale comunicazione non trova alcuna

possibile giustificazione se raffrontata con la dichiarazione dei salari di

tale anno;

-

anno 2023: la differenza di base di calcolo tra acconti e

conguaglio è stata di CHF 225'842.20, vale a dire del 74.73%” (cfr. decisione

impugnata, p.to. 6.3 pag. 12 seg.).

Quanto

allegato dalla Cassa trova riscontro nella documentazione agli atti (cfr. docc.

4-6 e 14 incarto Cassa) e, di per sé, non è stato contestato in questa sede. Ne

discende che, accettando il mandato di amministratore unico, il ricorrente ha

assunto tutti gli oneri che da tale funzione derivano, incluso l’obbligo di

comunicare alla Cassa tutti i mutamenti importanti e di versare i contributi

paritetici calcolati sulla massa salariale (tardivamente) dichiarata. Come

visto (cfr. supra consid. 2.3 e 2.8.1), la violazione dell’art. 35 cpv. 2 OAVS,

oltre al mancato versamento dei contributi paritetici, costituisce una grave

violazione del dovere di diligenza cui il ricorrente era tenuto quale organo

della società, ragione per cui la Cassa ha rettamente presunto un (in)agire

(perlomeno) gravemente negligente.

2.9

L’insorgente non ha del resto fatto

valere né tantomeno reso verosimile l’esistenza di speciali circostanze – che d’altronde

neppure emergono dalle tavole processuali – che avrebbero potuto legittimare il

datore di lavoro a non versare i contributi o avrebbero potuto scusarlo dal

provvedervi (DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Trattasi da un lato di eventuali

motivi di giustificazione, che si realizzano allorquando vi è omissione

del pagamento per fare fronte a una mancanza passeggera di liquidità in una

delicata situazione finanziaria e nella misura in cui in questo modo il datore

di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei lavoratori e dei

fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al tempo stesso può

oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno soluti entro un

termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto, non è tanto se il

datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda potesse essere

salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro prossimo, bensì

piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente sostenibile agli

occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid.

3.2

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers

und seiner Organe nach art. 52 AHVG, 2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; vedi anche

Meyer, Die Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts zur

Arbeitgeberhaftung; in: Temi scelti di diritto delle assicurazioni sociali,

2006, pag. 25 segg. e 35 segg.; cfr. anche STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002

consid. 4c e DTF 123 V 244 consid. 4b). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6 con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a). Quindi l’illiquidità

della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei contributi se

non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla citata

giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

D’altro lato possono essere dati

motivi di discolpa per quelle aziende che, dopo avere per lungo tempo e

ineccepibilmente onorato, dal profilo delle assicurazioni sociali, i propri

obblighi di datori di lavoro, cadono in difficoltà economiche, devono essere

sciolte (normalmente per causa di fallimento) e rimangono debitrici dei

contributi sociali per gli ultimi mesi della loro esistenza. In questi casi, la

giurisprudenza circoscrive a due o tre mesi la perdita contributiva tollerabile

dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF 9C_812/2007 del 12 dicembre 2008 consid. 3.3

con riferimenti; cfr. in dettaglio Reichmuth, op. cit., n. 696 segg. pag. 163

segg.; cfr. anche Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato che per

giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se il

differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i pagamenti

venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e numerose,

giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, come detto, non sono

stati invocati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, nel

senso della succitata giurisprudenza. In particolare, non è stato addotto né

quindi comprovato che la società si trovasse confrontata con una mancanza di

liquidità passeggera e che l’omesso pagamento dei contributi fosse da

considerare giustificato da prospettive allora esistenti per il salvataggio

dell’azienda. Come detto, inoltre, il TF ha circoscritto a due o tre mesi la

perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS, a condizione

che il datore di lavoro abbia regolarmente versato i precedenti contributi, ciò

che non corrisponde al caso in esame. Dal dettaglio sull’evoluzione dell’incasso

2022.

si rileva infatti come la Cassa dall’11 aprile 2022 ha dovuto diffidare la

società al pagamento degli oneri sociali, avviando dal 5 maggio 2022 numerose

procedure esecutive (cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag. 1). Dall’elenco diffide emesse

risulta come già a partire dall’anno precedente la società sia stata a più

riprese diffidata a versare quanto dovuto all’amministrazione (cfr. doc. 7

incarto Cassa, pag. 1). Per il 2022 la società ha versato solo una minima parte

dei contributi dovuti (fr. 23'271.70 su 99'388.85; cfr. doc. 4 incarto Cassa, pag.

6), per il 2023 il debito contributivo è ben lungi dall’essere completamente

estinto (prima della fattura di rettifica che ha aumentato il debito erano

stati versati fr. 71'193.74 su 103'450.90; cfr. doc. 5 incarto Cassa, pag. 5).

Trattandosi di un lungo lasso di tempo ai sensi della giurisprudenza, la

negligenza grave deve essere confermata.

Nel caso di specie, non si rileva

quindi alcun motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

2.10

Essendo venuto meno agli obblighi di

amministratore unico della società e avendo così violato le prescrizioni per

negligenza grave, non sussistendo validi motivi di discolpa e/o di

giustificazione, l’insorgente va ritenuto responsabile ex art. 52 LAVS del

danno derivante dal mancato pagamento da parte della società dei contributi

partiteci dovuti nel 2022 e nel 2023 per fr. 108'374.31 (spese e interessi

inclusi). Il ricorso va quindi respinto.

2.11

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in

vigore dal 1. gennaio 2021 (cfr. art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non

prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere

semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il

nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi sul tema

dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese – in cui il TCA, in

evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia LAINF, considerata la

causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le spese all’ente

assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art. 29 cpv. 4 Lptca

(cfr. inc. 35.2021.6) – il Tribunale federale ha sottolineato che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui

all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg.; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis

LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA)".

Ricordato quindi come la normativa sulle spese giudiziarie

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni ticinese trova la sua sede

all'art. 29 Lptca e che a tutt’oggi tale norma esplicita il principio della

gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che

attualmente sia possibile prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi

dall’art. 61 lett. fbis LPGA (come segnatamente nell’ambito della

procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4

Lptca. Secondo la Corte federale infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è

una normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle

leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di

giustizia "quando è dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata

manifestamente a un'altra base legale (federale o cantonale) che obblighi in

modo perentorio al pagamento” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado il ricorso sia

stato presentato dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non si

prelevano spese di procedura.

2.12

In DTF 137 V 51, chiamato a

pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il

danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF

ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un

giudizio sulla responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora

il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione

di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso

largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art.

85.

cpv. 1 lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit

pubblic au Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects

choisis, in HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS:

une comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr.

inoltre anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa

l’ammissibilità del ricorso in un caso concernente la responsabilità del

titolare di una cassa di disoccupazione nei confronti della Confederazione per

il danno derivante dal pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138

nella quale l’Alta Corte si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso

in tema di responsabilità dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo

evidenziando, in particolare, che l’eventuale presupposto della “questione

di diritto di importanza fondamentale” –

presupposto questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe

ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico anche se il valore

litigioso non raggiunge i fr. 30'000 –

deve essere dimostrato dal ricorrente).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

In

materia patrimoniale il ricorso di diritto pubblico è inammissibile nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore ai fr.

30'000 (art. 85 cpv. 1 lett. a LTF). Se il valore litigioso non raggiunge i fr.

30'000 il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di diritto

di importanza fondamentale (art. 85 cpv. 2 LTF).

Qualora non

sia dato il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 LTF) per

i motivi previsti dall’art. 116 LTF.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

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