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26 febbraio 2024Italiano49 min

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

Source ti.ch

Fatti

i contributi AVS/AI/IPG, sia per la parte del salariato che quella del datore

di lavoro (STF H 166/02 del 28 ottobre 2002 consid. 4.1; STCA del 10 giugno

2002 consid. 2.3 inc. 31.2002.10; Pratique VSI 1994 pag. 104); i contributi

della disoccupazione (STF H 346/01 del 4 ottobre 2002 consid. 4); i contributi

dovuti all’assicurazione cantonale degli assegni familiari; le spese di

amministrazione; gli interessi moratori (art. 41bis OAVS); le spese esecutive

(cfr. la giurisprudenza citata in RDAT II 1995 pagg. 369-370 confermata in RDAT

Considerandi

II 2002 pag. 533; STF H 113/00 del 24 ottobre 2000 consid. 6 e RtiD II 2006

pagg. 368-370). Non sono invece computabili le multe inflitte dalla Cassa (STF

H 142/03 del 19 agosto 2003, H 194/96 del 4 novembre 1996).

Secondo

costante giurisprudenza, spetta all’amministrazione documentare la propria

pretesa, mediante estratti, salari, fatture ecc. (RDAT II 1995 pag. 396).

Tuttavia

va ricordato che, in applicazione del principio dell’obbligo di collaborazione

delle parti, in caso di contestazione incombe alla controparte portare le prove

che l’importo del danno richiesto dalla cassa di compensazione non è corretto

(RDAT II 1995 pag. 397 che rinvia alla RCC 1991 pag. 133 consid. II/1b).

Nel caso concreto, la Cassa ha

debitamente comprovato e documentato il danno da lei subito allegando alla

decisione di risarcimento i conteggi determinanti per i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF – in cui sono indicate le basi di calcolo, gli importi

richiesti, le aliquote utilizzate e la fonte dei dati – relativi agli anni 2020

e 2021 per quanto attiene al periodo di responsabilità di RI 1 e riferiti al

solo 2020 per quanto riguarda invece RI 2, chiedendo il risarcimento di fr.

18'333.50 al primo e di fr. 9'895 al secondo (poi diminuiti di fr. 300 a

seguito del pagamento nel frattempo intervenuto). La contestazione a titolo

abbondanziale e prudenziale della base di calcolo e dell’importo alla base dei

conteggi si esaurisce in una generica censura la quale, in applicazione del

menzionato obbligo di collaborazione, non è sufficiente a mettere in dubbio la

pertinente documentazione posta alla base della determinazione del danno

contributivo.

2.3

Per

definizione, il danno considerato dall'art. 52 LAVS è quello derivante da un

atto o da un'omissione in relazione ai compiti che la legge attribuisce al

datore di lavoro, segnatamente in materia di versamento dei contributi

(Pratique VSI 1994 pag. 99, consid. 5a). Le prescrizioni cui fa riferimento

l'art. 52 LAVS sono innanzitutto quelle contenute nella LAVS medesima e nelle

sue disposizioni di esecuzione: in particolare le norme concernenti l'obbligo

di pagare i contributi, il calcolo degli stessi dovuti sul reddito di

un'attività salariata, il prelevamento dei contributi dei salariati, l'obbligo

di allestire i relativi conteggi: sono queste le disposizioni in senso stretto

(art. 14 cpv. 1 LAVS, artt. 34ss OAVS; RCC 1985 pag. 607 consid. 5a).

L’obbligo

di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un

compito di diritto pubblico (Pratique VSI 1994 pag. 108 consid. 7a con

riferimenti) e il venire meno a questo compito costituisce una violazione di

prescrizioni ai sensi dell’art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale

del danno (Pratique VSI 1993 pag. 84 consid. 2a; DTF 111 V 173 consid. 2, 108 V

186.

consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 pag. 646 consid. 3a, pag. 650 consid.

2).

Inoltre

– anche se ciò non è esplicitamente menzionato nella legge – il datore di

lavoro deve preoccuparsi dei contributi paritetici dei quali è tenuto ad

assumere il prelevamento e la trasmissione alla Cassa con tutta la necessaria

attenzione richiesta. Ne consegue che se è causa della propria insolvenza nei

confronti della Cassa, lo stesso può essere reso responsabile ai sensi

dell'art. 52 LAVS, anche se non ha violato una prescrizione specifica della

LAVS (RCC 1985 pag. 608 consid. 5b).

2.4

La

cassa di compensazione che constata di aver subìto un danno in seguito alla non

osservanza delle prescrizioni (ad es. dell'art. 14 LAVS, relativo all'obbligo

di dedurre da ogni paga i contributi e di versarli periodicamente alla cassa,

rispettivamente degli artt. 34 e segg. OAVS relativi ai modi di conteggio e di

pagamento dei contributi) può presumere che il datore di lavoro ha violato le

prescrizioni intenzionalmente o almeno per grave negligenza e quindi può

procedere contro di lui. Incombe allora al datore di lavoro far valere e

provare validi motivi di giustificazione e di discolpa, idonei cioè ad

escludere una violazione intenzionale o per negligenza grave delle

prescrizioni, rispettivamente idonei a giustificarla in base a circostanze

speciali (DTF 108 V 187; SVR 1995 AHV Nr. 70 pag. 213). L’obbligo del datore di

lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla Cassa sarà

negato, e di conseguenza decadrà, se questi reca e prova motivi di

giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b;

Frésard, op. cit., RSA 1987 pag. 7).

2.5

Ai

sensi della giurisprudenza del TF si deve ammettere una negligenza grave del

datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire

importante a qualsiasi persona ragionevolmente posta nella stessa situazione.

La

misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di

diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da

un datore di lavoro della stessa categoria di quella a cui appartiene

l’interessato (RCC 1988 pag. 634 consid. 5a; DTF 112 V 159

consid. 4 con riferimenti; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in

der AHV, 1989, pag. 53). I fatti di cui si è resa colpevole una ditta

non sono necessariamente imputabili a tutti gli organi della stessa. Si deve

infatti esaminare se e in quale misura questi fatti possano essere addebitati

ad un organo determinato, tenuto conto della situazione di diritto e di fatto

di quest’ultimo nella ditta medesima. Il tema di sapere se un organo ha agito

in modo colposo dipende dalle responsabilità e dalle competenze che gli sono

state attribuite dalla ditta (DTF 108 V 202 consid. 3a; RCC

1985.

pag. 647 consid. 3b; Knus, op. cit., pag. 52; Dieterle/Kieser, Das

Schadenersatzprozess nach Art. 52 AHVG, in Der Schweizer Treuhänder, 1995, pag.

658), posto che la delega delle competenze non permette, di per sé, di

sottrarsi alla responsabilità sussidiaria degli organi ex art. 52 LAVS (Kieser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, in: RBS 2020,

n. 44 con rinvio alla STF 9C_145/2010 del 15 giugno 2010 consid. 5.4.). La

giurisprudenza ritiene che, di regola, la mancata deduzione e relativo

trasferimento alla Cassa dei contributi configura una grave negligenza (DTF 108

V 186 segg. consid. 1b).

La diligenza richiesta

risulta accresciuta quando si tratta di un amministratore unico; egli deve dare

prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari

sociali non essendo sufficiente l'ossequio della diligentia quam in suis (DTF 112

V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). Egli deve conservare un

assoluto controllo sugli affari importanti della ditta, essendo segnatamente

suo preciso dovere vigilare affinché i contributi vengano regolarmente versati.

2.6

Accettando

il mandato di amministratori unici con diritto di firma individuale di una

società anonima (cfr. supra consid. 1.1.) gli insorgenti hanno assunto tutti

gli oneri che da tale funzione derivano (cfr. STF 9C_788/2007 del 29 ottobre

2008; STF H 171/02 del 2 dicembre 2003, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003).

Giova infatti ricordare come ai

sensi dell’art. 716a cpv. 1 cifra 5 CO ad ogni amministratore spetta l’alta

vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto

concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle

istruzioni. L’amministratore deve di principio informarsi periodicamente

dell’andamento dell’azienda ed in particolare sugli affari principali,

richiedendo rapporti dettagliati, studiandoli attentamente, cercando di

chiarire errori ed agendo per correggere irregolarità. Se, dalle informazioni

raccolte, sorge il sospetto di una gestione scorretta o negligente da parte di

chi ha ottenuto la delega gestionale, l’organo deve intervenire affinché le

prescrizioni siano rispettate, eventualmente coinvolgendo uno specialista in

ambito contabile (cfr. STF H 282/01 del 27 febbraio 2002 e del 25 luglio 1991

nella causa V.E.; DTF

114.

V 219 = RCC

1989.

pag. 116; cfr. anche

STF 29 agosto 1997 nella causa M.; cfr. anche (cfr.

Frey/Mosimann/Bollinger, op. cit., n. 14 e seg. ad art. 52 LAVS e Kieser, op.

cit., n. 44 ad art. 52 LAVS). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare

affinché i contributi vengano regolarmente versati, peraltro già prelevati dai

salari dei dipendenti in conformità all'art. 51 LAVS (STF H 171/02 del 2

dicembre 2003, STF H 310/02 del 11 novembre 2003, STF H 33/03 del 8 ottobre

2003.

e STF H 208/00, H 209/00 del 28 aprile 2003; DTF 108 V 202; Frésard, op.

cit., pag. 165). In caso contrario si finirebbe per legittimare la figura

dell'uomo di paglia (STF 365/01 del 15 aprile 2002 consid. 5, STF H 234/00 del

27.

aprile 2001 consid. 5d). In tale contesto, nella STF H 160/99 dell'8

novembre 1999, il TF ha rilevato in particolare che "scopo della norma (art.

716a cpv. 1 CO, n.d.r.) è di evidenziare che il mandato quale consigliere

d'amministrazione non può essere inteso unicamente quale sinecura, ossia quale

incombenza scarsamente impegnativa e di poca responsabilità". Secondo

la nostra Massima istanza, i membri del CdA devono rassegnare le proprie

dimissioni se, nonostante le sollecitazioni, i contributi paritetici rimangono

impagati (STF H 38/01 del 17 gennaio 2002, 21 dicembre 1993 nella causa M.T.S.

e 15 dicembre 1993 nella causa N., tutte citate nella STCA del 18 novembre 2009

[31.2009.1, consid. 2.8, pag. 14] confermata dal TF con la STF 9C_29/2010 del

28.

ottobre 2010).

2.7

Ricorso

20.

settembre 2023 di RI 1 (inc. 31.2023.16)

2.7.1

Il

ricorrente contesta di poter essere ritenuto responsabile quale organo di DT 1,

non avendo mai ricoperto alcun ruolo tecnico né avendo mai avuto alcuna

competenza o responsabilità ed essendo sempre stato “escluso da qualsiasi

tipo di mansione” sicché, vista anche la brevità della sua carica, egli non

avrebbe avuto alcun influsso sull’agire della società. Sostiene inoltre di aver

assunto l’incarico su richiesta di __________ e di non aver mai percepito alcun

compenso per il proprio lavoro.

Ai sensi della giurisprudenza

federale, è da ritenere una negligenza grave anche la passività di amministratori di fatto esclusi

dalla gestione della società, i quali sono tenuti ad un costante controllo

della gestione. In tale contesto, anche il fatto che un amministratore non

abbia competenza alcuna per quanto riguarda i pagamenti (STFA H 210/99 del 5

ottobre 2000; cfr. anche STCA 28 gennaio 2004 nella causa A.F., inc.

31.2003.18, consid. 2.10.2 e ivi riferimenti) o che non benefici di alcun

diritto di firma (STFA 17 ottobre 1996 nella causa M.G.), non costituiscono in

sé motivi liberatori o di discolpa. Nella STFA H 13/03 del 21 maggio 2003

l’Alta Corte ha ribadito che un amministratore non può liberarsi dalla propria

responsabilità limitandosi a sostenere che non avrebbe mai partecipato alla

gestione dell’impresa, che la sua partecipazione alla costituzione non era che

di natura fiduciaria e che non avrebbe percepito alcuna remunerazione e

rivestito un ruolo subalterno, un tale agire configurando già di per sé una

grave negligenza. Del resto il fatto che altre persone abbiano esercitato il

potere effettivo nell'ambito della società quali organi di fatto non scarica

l'amministratore formale dalle sue responsabilità (STFA H 195/92 del 30 marzo

1993.

e STCA 31.94.4 del 7 agosto 1996, consid. 2.9).

La

passività a dispetto della conoscenza (eventuale) di mancati pagamenti di

contributi deve essere considerata un’inosservanza per negligenza grave delle

prescrizioni (RCC 1989 pag. 115).

Ne discende che, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 1 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano e non poteva accontentarsi di un ruolo passivo. Ad egli - che

peraltro non indica né tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto

adempiere ai suoi compiti di amministratore unico, limitandosi genericamente ad

asserire di essere stato escluso dalla gestione della società - incombeva

l’obbligo di controllare e vigilare affinché i contributi (anche quelli

arretrati, precedenti all’entrata sua entrata in carica, cfr. infra consid. 2.7.1.)

fossero effettivamente versati. Tale omissione costituisce una grave violazione

del dovere di diligenza cui era tenuto quale organo societario.

Gli argomenti addotti dal

ricorrente non possono pertanto esimerlo dalla sua colpa (STFA del 31 gennaio

2003.

nella causa V., H 5/02, consid. 5.2, STCA del 24 marzo 2003 nella causa G.,

inc. 31.02.29, consid. 2.7.1). Come suesposto infatti, un amministratore non

può liberarsi dalla responsabilità ex art. 52 LAVS adducendo di non aver mai

partecipato alla gestione della società, pretendendo quindi di aver svolto solo

un ruolo subalterno, poiché ciò costituisce già un caso di negligenza grave

(cfr. anche STFA del 21 maggio 2003 nella causa A, H 13/03, consid. 3.1).

Stante quanto precede risulta

pure irrilevante dal profilo della sua responsabilità ex art. 52 LAVS che egli

non abbia ricevuto alcun compenso e che, come riferito nell’ambito

dell’inchiesta penale (a riguardo della quale egli non fornisce alcuna

indicazione limitandosi ad indicare come la stessa sia sfociata nel decreto di

abbandono n. __________ del 16 agosto 2022), egli abbia assunto la carica di

amministratore unico di DT 1 “su richiesta di __________” e che “L’intenzione

iniziale […] era quella di lavorare in Svizzera come consulente legale e in DT

1.

nell’allestimento o modifica di contratti di collaborazione con le compagnie

assicurative in relazione alla sua formazione di Avvocato”.

Nemmeno la brevità della carica

addotta dal ricorrente, il quale sostiene debba essere circoscritta al periodo

dal 4 marzo 2022 (data di iscrizione nel FUSC) al 26 maggio 2022 (data della

lettera di dimissioni), può esimerlo dalla sua responsabilità.

Innanzitutto deve essere rilevato che, per quanto riguarda il

periodo di carica, giusta la giurisprudenza l’amministratore è responsabile dal

momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente

dalla data d'iscrizione a registro di commercio (DTF 123 V 172).

A ragione la Cassa ha pertanto considerato quale intervallo determinante

quello compreso fra l’assunzione della carica, ovvero il 25 gennaio 2022 - come

risulta dal verbale assembleare di nomina (doc. G incarto della Cassa) - ed il

31.

maggio 2023, avendo RI 1 indicato nella lettera di dimissioni 26 maggio 2023

la sua intenzione di dimettere dalla carica di amministratore unico da tale

data (doc. G inc. 31.2023.16). Egli è pertanto restato in carica per oltre

quattro mesi.

Il

TFA ha precisato che per liberare l'amministratore che si dimette dopo pochi

mesi dall'assunzione della carica, deve essere anche adempiuta la condizione

secondo la quale prima del corto periodo di vuoto contributivo la società ha

pagato regolarmente i contributi sociali (DTF 121 V 243; STFA H 134/02 del 30

gennaio 2003, consid. 3.1 e 3.2; H 295/01 del 20 agosto 2002, consid. 5; H

209/01 del 29 aprile 2002, consid. 4b).

Secondo

la giurisprudenza del TFA, non può in ogni modo essere riconosciuto alcun motivo

di giustificazione se il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici

era cronico, e i pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure

esecutive, ripetute e numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STFA del 27

giugno 1994 in re M.).

Nella fattispecie, la brevità

del periodo di carica del ricorrente non può essere ritenuto motivo di

giustificazione escludendo una responsabilità ex art. 52 LAVS, già solo per il

fatto che, al momento dell'entrata in carica (25 gennaio 2022), la società

risultava in mora con il pagamento dei contributi sociali. In effetti, la FA 1era

già stata oggetto di diffide e procedure esecutive a far tempo dal mese di novembre

2019.

e dal gennaio 2020 è stata oggetto di numerose procedure esecutive da

parte della Cassa, le quali sono poi sfociate negli ACB 9 settembre 2022 e 10

marzo 2023 per i contributi oggetto della presente procedura (cfr. supra

consid. 1.2; doc. 4).

Il ricorrente contesta in ogni

caso di doversi far carico del debito scaduto nel corso del periodo precedente

alla sua entrata in funzione, rispettivamente successivo alle sue dimissioni.

Conformemente alla giurisprudenza federale, il nuovo

amministratore ha il dovere di vegliare affinché vengano versati i contributi

correnti e quelli arretrati che sono dovuti per il periodo in cui egli non

faceva ancora parte del CdA, poiché esiste in entrambi i casi un nesso di

causalità adeguato tra il non agire dell'organo e il non pagamento dei

contributi (SVR 1996 AHV Nr. 98, pag. 300-301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC

1992, pag. 269; cfr. anche Sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna, LGVE

2020.

III Nr. 1, consid. 3.2.2.).

Tuttavia, il nesso di

causalità adeguato fra la violazione intenzionale o di grave negligenza ed il

danno va negato qualora la società fosse già insolvente al momento

dell'elezione nel consiglio di amministrazione. Ciò vale anche qualora la

società fosse gravemente indebitata e tuttavia non ancora insolvente (SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301). In queste condizioni quindi, i membri del consiglio di

amministrazione non possono essere considerati responsabili per il danno

verificatosi precedentemente all'assunzione della funzione di organo (STFA del

29.

agosto 2002 nella causa A., B., C., D., E., H 277/01, consid. 4; SVR 1996

EVG Nr. 98, pag. 301; DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992, pag 269).

Seppure un nuovo organo,

formale o di fatto, non può di principio essere reso responsabile per un

comportamento scorretto antecedente alla sua entrata in funzione, esso deve

comportarsi conformemente ai suoi obblighi di legge in relazione ai contributi

paritetici non versati. Ciò significa che se il nuovo organo, al momento

dell’entrata in funzione, omette di pagare i debiti già esistenti e non

intraprende misure per il risanamento della società ma aumenta addirittura i

debiti, esso non ha fatto ciò che è esigibile da una persona posta nelle

medesime circostanze e non si può prevalere del fatto che il danno fosse già

insorto prima della sua nomina. Ciò è segnatamente il caso in cui nonostante vi

siano debiti pregressi, l’organo non ha tentato di ridurli almeno parzialmente,

ad esempio tramite una convenzione di pagamento rateale con la cassa di

compensazione (Bärtschi/Stohwasser, op. cit., pagg. 471, 472 e 481; STFA H

112/03 del 2 novembre 2004 consid. 3.5.1. con rinvii giurisprudenziali).

In

concreto l’insorgente non ha mai sostenuto che al momento dell’assunzione della

funzione di amministratore unico, la FA 1 fosse già insolvente o indebitata al

punto che i contributi risultavano irrecuperabili. E neppure la documentazione

all’inserto permette di sostenere tale conclusione (cfr. supra consid. 1.1. e

1.2.; cfr. anche STF 9C_538/2019 del 19 giugno 2020 consid. 4.1. e 4.2.).

Ne

consegue che, conformemente alla citata giurisprudenza e dottrina, l’insorgente

è responsabile anche per i contributi paritetici insoluti precedenti

all’assunzione della funzione di amministratore della citata società.

2.7.2

Costituisce

motivo di giustificazione

il caso in cui un datore di lavoro, omettendo

il pagamento dei contributi per fare fronte a una mancanza (passeggera) di

liquidità, tenti in questo modo di salvare l'impresa che versa in una delicata

situazione finanziaria (DTF 108 V 189 consid. 4.). Un simile comportamento

sfugge a una responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS unicamente se in questo

modo il datore di lavoro onora altri crediti (segnatamente quelli dei

lavoratori e dei fornitori) essenziali per la sopravvivenza dell'azienda e al

tempo stesso può oggettivamente ritenere che i contributi dovuti verranno

soluti entro un termine ragionevole. La questione decisiva, in tale contesto,

non è tanto se il datore di lavoro all'epoca credeva realmente che l'azienda

potesse essere salvata e che i contributi sarebbero stati pagati in un futuro

prossimo, bensì piuttosto se un tale atteggiamento fosse allora oggettivamente

sostenibile agli occhi di un terzo responsabile (STF 9C_812/2007 del 12

dicembre 2008 consid. 3.2 con riferimenti; cfr. in dettaglio

Reichmuth, Die Haftung des Arbeitgebers und seiner Organe nach Art. 52 AHVG,

2008, n. 668 seg. pag. 156 segg.; Meyer, op. cit., pag. 25 segg. e 35 segg.;

RCC 1992, pag. 261, consid. 4b e 1985, pag. 604, consid. 3a; Pratique

VSI 1996, pag. 307, consid. 3; STF H 103/00 dell’11 gennaio 2002 consid. 4c;

DTF 123 V 244 consid. 4b e DTF 108 V 183). In questo contesto, l’Alta Corte ha

precisato che la ditta che attraversa una fase difficile e fonda la sua

esistenza su equilibri delicati deve prendere delle misure drastiche e

immediate (STF H 170/01 del 23 luglio 2002 consid. 4.6. con riferimenti e H

336/95 del 7 maggio 1997 consid. 3d). La giurisprudenza federale ha ribadito

che l’organo della società deve prestare particolare attenzione nell'ipotesi in

cui è a conoscenza del fatto che la ditta sta attraversando una crisi

finanziaria (STF H 446/00 del 31 agosto 2001 consid. 4a).

Quindi

l’illiquidità della società non giustifica il procrastinare del pagamento dei

contributi se non sono realizzati i chiari criteri di discolpa posti dalla

citata giurisprudenza (STCA 31.2008.6 del 12 febbraio 2009).

Da

distinguere dal caso in cui il datore di lavoro non versa i contributi per

salvare l’azienda, la cui omissione può costituire motivo di giustificazione,

vi è quello in cui il mancato pagamento in occasione della cessazione

dell’attività può eventualmente rappresentare motivo di discolpa. Questa

seconda ipotesi può verificarsi segnatamente con riferimento a quelle aziende

che, dopo avere per lungo tempo e ineccepibilmente onorato, dal profilo delle

assicurazioni sociali, i propri obblighi di datori di lavoro, cadono in

difficoltà economiche, devono essere sciolte (normalmente per causa di

fallimento) e rimangono debitrici dei contributi sociali per gli ultimi mesi

della loro esistenza. In questi casi, la giurisprudenza circoscrive a due o tre

mesi la perdita contributiva tollerabile dal profilo dell'art. 52 LAVS (STF

9C_812/2007 del 12 dicembre 2008, consid. 3.3 con riferimenti; Reichmuth, op.

cit., n. 696 segg. pag. 163 segg.; Meyer, op. cit., pag. 36). Va poi ricordato

che per giurisprudenza non può essere riconosciuto alcun motivo di discolpa se

il differimento dei pagamenti dei contributi paritetici era cronico e i

pagamenti venivano effettuati solo dopo che le procedure esecutive, ripetute e

numerose, giungevano a uno stadio avanzato (STF 27 giugno 1994 nella causa M.).

In concreto, stante le considerazioni che precedono, non si rilevano

motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della surriferita

giurisprudenza.

2.8

Ricorso

20.

settembre 2023 di RI 2 (inc. 31.2023.17)

2.8.1

L’insorgente

ritiene di non poter essere considerato responsabile del mancato pagamento dei

contributi non avendo egli mai avuto un ruolo tecnico né alcuna competenza o

responsabilità, non avendo mai quindi potuto disporre o decidere nulla. A

sostegno della sua allegazione, facendo riferimento a quanto da lui dichiarato nel

procedimento penale conclusosi con la sua condanna per aver svolto senza

autorizzazione la professione di fiduciario commercialista, ricoprendo a titolo

fiduciario cariche societarie per conto di terzi in quattro società - venendo

invece assolto in merito al ruolo rivestito in seno alla DT 1 - (doc. G inc.

31.2023.17) evidenzia che:

-

l’assunzione della carica di amministratore unico sia avvenuta su

richiesta dei coniugi __________ i quali avevano bisogno della patente FINMA;

-

egli non abbia mai chiesto né ricevuto soldi;

-

al momento della sua nomina di amministratore unico la società era “vuota”.

L’insorgente sostiene poi di

aver rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore unico

appena “si è visto confrontato con le prime problematiche all’interno della

società”.

Come accennato, accettando il

mandato di amministratore unico, RI 2 ha assunto tutti gli oneri che da tale

funzione derivano, fra i quali figura in particolare quello di controllare e

vigilare sul pagamento dei contributi (supra consid. 2.6.). Egli non sostiene

nemmeno di essere stato escluso dalla gestione della società e non indica né

tantomeno dimostra i motivi per cui non avrebbe potuto adempiere ai suoi

compiti di organo societario. In siffatte circostanze, il fatto di non aver mai

rivestito alcun ruolo in seno alla società, anziché costituire un argomento

esimente da colpa, costituisce già un caso di negligenza grave (supra consid. 2.7.1.).

A fronte di ciò risulta inconferente il motivo per cui RI 2 abbia assunto la

carica così come il fatto che egli non abbia ricevuto alcun compenso per il

proprio lavoro (supra consid. 2.7.1.). A tal riguardo occorre prestare adesione

alle considerazioni della Cassa la quale, nella decisione impugnata, ha

evidenziato che “Il fatto di aver dichiarato che “avevano bisogno della

patente FINMA. Gli accordi erano però solo per piacere personale, non ho

chiesto soldi e non lavoravo per loro…” evidenzia il fatto di aver assunto una

“carica di facciata”, ciò che la giurisprudenza identifica come comportamento

gravemente negligente ai

sensi dell’art. 52 LAVS”.

Quanto alle dimissioni

dell’insorgente, presentate il 5 marzo 2022, a suo dire appena “si è visto

confrontato con le prime problematiche all’interno della società”, nella

misura in cui il ricorrente intenda con ciò sostenere di aver lasciato

l’incarico in seno a DT 1 una volta appreso dello scoperto contributivo della

società si osserva quanto segue.

L’8 gennaio 2020, al momento

dell’entrata in carica di RI 2 quale amministratore unico, la società era già

in mora con il pagamento dei contributi (cfr. supra consid. 1.2.; doc. 5 e 6

incarto della Cassa), ciò che egli avrebbe dovuto sapere essendo precisa

responsabilità del nuovo amministratore verificare nel dettaglio ogni aspetto

economico prima di assumere la carica (STF 9C_841/2020 del 22 settembre 2011,

consid. 4.3). Pertanto, asserendo di essere venuto a conoscenza delle “prime

problematiche all’interno della società” solo il 5 marzo 2022 (data delle

sue dimissioni) il ricorrente ha ammesso di aver dapprima assunto la carica di

amministratore unico senza aver preliminarmente verificato nel dettaglio ogni

aspetto economico, in particolare per quanto attiene al pagamento dei

contributi sociali, e di avere poi omesso di vegliare sul pagamento dei

contributi scaduti durante la propria carica ciò che costituisce anch’esso un

caso di negligenza grave. A tal riguardo si rileva come sarebbe peraltro stato

sufficiente chiedere informazioni sullo scoperto contributivo direttamente alla

Cassa per apprendere del ritardo nel pagamento degli oneri, ciò che non è avvenuto.

Anche da questo profilo,

l’(in)agire del ricorrente configura una condotta gravemente negligente ex art.

52.

LAVS.

Inoltre è bene rilevare come il

comportamento gravemente negligente dell’insorgente trovi ulteriore conferma

nel fatto che la Cassa ha constatato una violazione grave dell’obbligo di

comunicare previsto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS.

Secondo

la giurisprudenza, agisce in modo non conforme alla legge e colpevolmente ai

sensi dell'art. 52 cpv. 1 LAVS il datore di lavoro che, in violazione di quanto

disposto dall’art. 35 cpv. 2 OAVS e avuto riguardo alla possibile evoluzione

economica, versa acconti troppo bassi senza assicurarsi (ad esempio attraverso

la costituzione di riserve) che sufficienti mezzi liquidi siano presenti per

tacitare in tempi utili il rispettivo conteggio finale. È ritenuto mutamento

importante una differenza della somma dei salari annua di almeno il 10%

rispetto all'originaria somma dei salari presumibile (STF 9C_247/2016 del 10

agosto 2016; STCA 31.2016.6 del 5 ottobre 2016). Secondo la giurisprudenza

federale, è data una violazione dell'obbligo di informare la Cassa anche

qualora la società abbia sì comunicato un aumento della massa salariale, ma ciò

non ha comunque evitato un conguaglio con una variazione superiore al 10% (STF

9C_355/2010 del 17 agosto 2010).

In

merito, nel contestato provvedimento la Cassa ha rilevato di aver “fatturato

gli acconti per il 2020 sulla base di una somma annua di salari di CHF

9'930.00. Per contro l’ammontare effettivo dei salari per tale anno è risultato

essere di CHF 85'796.00 (doc. G). Ciò significa che l’ammontare dei salari

effettivi per il 2020 è risultato essere del 764.00% più alto rispetto alla

somma utilizzata per il calcolo degli acconti.

In

relazione alle dimissioni del 5 marzo 2021 dell’opponente va precisato che, la

giurisprudenza prevede che l’organo dimissionario non risponde del conguaglio

relativo a un periodo contributivo durante il quale era in carica, ma emesso successivamente

alla sua uscita dalla società tranne nel caso in cui – come nella fattispecie –

è data una negligenza pregressa riferita alla violazione degli obblighi di

comunicazione previsti dall’art. 25 cpv. 2 OAVS (STCA del 28 febbraio 2019,

inc. n. 31.2018.16, consid. 2.9.2 e relativi riferimenti).”

2.8.2

Infine,

per quanto attiene ad eventuali motivi di discolpa e/o giustificazione, non si

rileva alcuna speciale circostanza ai sensi della succitata giurisprudenza

federale (cfr. supra consid. 2.7.2.) che avrebbe potuto legittimare il datore

di lavoro a non versare i contributi o avrebbe potuto scusarlo dal provvedervi

(DTF 121 V 244 consid. 4b, 108 V consid. 1b e 193 consid. 2b).

Quando all’asserzione secondo

cui, al momento dell’entrata in carica del ricorrente la società fosse “vuota”

– circostanza che egli non ha minimente provato ed è rimasta allo stadio di

puro parlato –, va ribadito che è preciso dovere del nuovo amministratore

verificare nel dettaglio ogni aspetto economico prima di assumere la carica e,

se necessario, agire come indicato dalla giurisprudenza con misure drastiche e

tempestive (cfr. supra consid. 2.7.2.), ciò che il ricorrente non ha addotto né

tanto meno dimostrato di aver fatto. Ne discende che l’argomento invocato da RI

1.

non costituisce un motivo di giustificazione o di discolpa ai sensi

dell’evocata giurisprudenza.

2.9

Riguardo alle prove richieste da entrambi i ricorrenti - “incarto

completo dalla Cassa CO 1, in particolare le comunicazioni scritte (di

qualsiasi tipo) intrattenute con i coniugi __________ e __________ in seguito

all’emissione della decisione di risarcimento dei danni (art. 52 LAVS) del

16.06.2023; audizione dei signori __________ e __________” - e unicamente

da RI 1 -“dal Ministero pubblico il decreto di abbandono n. __________ del

16.08.2022”-

a prescindere dal fatto che

la giurisprudenza federale non ammette una richiesta in termini generici di

edizione di documentazione, atteso che è preciso dovere dell'interessato

indicare con esattezza la documentazione di cui vuole avvalersi, potendosi da

lui esigere (a maggiore ragione se patrocinato) che proceda in modo selettivo e

mirato all'offerta e produzione dei mezzi di prova rilevanti per il giudizio e

non incombendo ai giudici cantonali il compito di supplire ad eventuali carenze

in tal senso (cfr., tra le altre, STF H 5/02 del 31 gennaio 2003, consid. 4.3;

H 10 + 45/01 del 16 settembre 2002, consid. 4.3.2; H 170/01 del 23 luglio 2002,

consid. 3.3; H 444/00 del 25 giugno 2002, consid. 4d e H 153/01 del 5 novembre

2001, consid. 4c.), per quanto detto sopra questo Tribunale già sulla base

degli atti ha potuto concludere che i ricorrenti con il loro comportamento, il quale

configura una negligenza grave, in assenza di validi motivi di giustificazione

e/o discolpa, devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici.

Non è

pertanto necessario procedere ad ulteriori atti istruttori.

Infatti, se da una parte la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c). Il dovere

processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di

apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove necessarie,

avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che

altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove

(DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Va ricordato che per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello

di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle

prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126

I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove

giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere

respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di

prova che non porterebbero alcun chiarimento alla fattispecie o, ancora, che

sono noti all’autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360).

Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o

al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di

giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza

preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare

questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento

anticipato delle prove; Dieterle/Kieser, op. cit., pag. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 1998, pag. 39 no.

111.

e pag. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste

una violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR

2001.

IV N. 10 pag. 28; DTF 124 V 94).

2.10

Visto

tutto quanto precede questo Tribunale deve concludere che gli insorgenti, non

avendo adempiuto agli obblighi di diligenza e vigilanza - ed avendo inoltre RI

2.

commesso una violazione grave dell’obbligo di comunicare previsto dall’art.

35.

cpv. 2 OAVS -, avendo così violato le prescrizioni per negligenza grave, in

assenza di motivi di giustificazione o di discolpa ai sensi della citata

giurisprudenza devono assumersi le conseguenze del mancato pagamento dei

contributi paritetici da parte di DT 1, RI 1 per gli anni 2020 e 2021 e RI 2

per il 2020.

Confermata la responsabilità ex

art. 52 LAVS degli insorgenti, i loro ricorsi vanno accolti parzialmente, il

danno a loro imputatogli essendosi ridotto dai fr. 18'333.50 chiesti a RI 1 e

dai 9'895 richiesti a RI 2 a fr. 18'033.50 rispettivamente a fr. 9'595 a

seguito del pagamento di fr. 300 nel frattempo intervenuto (cfr. supra consid.

1.9.).

2.11

Conformemente all’art. 61 cpv. 1 lett. g. prima frase LPGA il

ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso delle ripetibili secondo

quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

Nel caso in esame l’importo

del danno è stato ridotto a seguito del pagamento intervenuto successivamente

all’emanazione delle decisioni impugnate, circostanza, questa, che non ha

inciso sulla posizione dei ricorrenti. Ritenuto che l’obbligo di risarcimento

ex art. 52 LAVS è stato confermato con il presente giudizio e che quindi non

può essere ravvisata una vittoria, nemmeno parziale, degli insorgenti,

tantomeno una soccombenza da parte della Cassa, appare giustificato non

assegnare ripetibili (in tema STF H 67/01 del 5 agosto 2002 citata in

Reichmuth, op. cit., n., 1129 pag. 268; STCA 31.2006.7 del 22 febbraio 2006 e

31.2022.21

del 5 dicembre 2022 consid. 2.9., confermata nella STF 9C_43/2023

del 13 settembre 2023).

2.12

Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021

(cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della

procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola

pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA

secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Pronunciandosi

di recente sul tema dell’accollamento delle spese, in una vertenza ticinese -

in cui il TCA, in evasione di un ricorso per ritardata giustizia in materia

LAINF, considerata la causa non relativa a prestazioni, aveva accollato le

spese all’ente assicuratore rinviando al nuovo art. 61 lett. a LPGA e all’art.

29.

cpv. 4 Lptca (cfr. inc. 35.2021.6) - il Tribunale federale ha sottolineato

che “eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61

lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera

generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura

integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668

segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di

fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale

chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227

consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; Kieser, Kommentar zum

Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG,

2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Ricordato

quindi come la normativa sulle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni ticinese trova la sua sede all'art. 29 Lptca e che a

tutt’oggi tale norma esplicita il principio della gratuità generalizzata (art.

29.

cpv. 1 Lptca), la Corte federale ha escluso che attualmente sia possibile

prelevare spese in tutti gli ambiti non inclusi dall’art. 61 lett. f bis LPGA

(come segnatamente nell’ambito della procedura di risarcimento ex art. 52

LAVS), richiamandosi all’art. 29 cpv. 4 Lptca. Secondo la Corte federale

infatti, “l'art. 29 cpv. 4 Lptca/TI non è una normativa sussidiaria

applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita

a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia "quando è

dovuta". L'imposizione delle spese è subordinata manifestamente a un'altra

base legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al

pagamento.” (STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021).

Nella

fattispecie dunque, in assenza di una base legale necessaria (federale o

cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento di spese di procedura,

considerato come né la LPGA né la LAVS né altre leggi del diritto cantonale

prevedano imperativamente l'applicazione di spese, malgrado i ricorsi siano

stati presentati dopo l’entrata in vigore delle citate modifiche legislative, e

malgrado la vertenza non abbia come oggetto prestazioni assicurative, non sono

prelevate spese di procedura (cfr. pure STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022).

2.13

In DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito

all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso

concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante

dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, il TF ha stabilito che

il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità ex art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore

litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000 o in presenza di una questione di

diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo

della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art. 85 cpv.

1.

lett. a LTF vedi Moser-Szeless, Le recours en matière de droit pubblic au

Tribunal fédéral dans le domaine des assurances sociales – aspects choisis, in

HAVE 2010 pag. 342; Fretz, La responsabilité selon l’art. 52 LAVS: une

comparaison avec les art. 78 LPGA e 52 LPP, in HAVE 2009 pag. 249; cfr. inoltre

anche la DTF 135 V 98 nella quale il TF si è pronunciato circa l’ammissibilità

del ricorso in un caso concernente la responsabilità del titolare di una cassa

di disoccupazione nei confronti della Confederazione per il danno derivante dal

pagamento di prestazioni indebite e la DTF 134 V 138 nella quale l’Alta Corte

si è pronunciata circa l’ammissibilità di un ricorso in tema di responsabilità

dell’Ufficio AI per i danni cagionati a un terzo evidenziando, in particolare,

che l’eventuale presupposto della “questione di diritto di importanza fondamentale” – presupposto

questo che, secondo l’art. 85 cpv. 2 LTF, renderebbe ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico anche se il valore litigioso non raggiunge i

fr. 30'000 – deve essere dimostrata dal ricorrente)

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

di RI 1 (inc. 31.2023.16) é parzialmente accolto.

§ La decisione su opposizione

18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 1 è condannato a versare alla

Cassa CO 1 fr. 18'033.50.

2. Il

ricorso di RI 2 (inc. 31.2023.17) è parzialmente accolto.

§ La decisione

su opposizione 18 agosto 2023 è modificata nel senso che RI 2 è condannato a

versare alla Cassa CO 1 fr. 9'595.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano

ripetibili.

4. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta

invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma

del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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