36.2024.25
RIPAM 2025. Diminuzione rilevante della sostanza. Consumo proprio. Aumento dei debiti. Come determinare e definire la diminuzione di sostanza. L'ammortamento di un attivo considerato fiscalmente non va ritenuto
16 settembre 2024Italiano36 min
Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2024.25
IR/sc
Lugano
16 settembre 2024
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 giugno 2024 formulato da
RI 1
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione su reclamo del 22 maggio 2024 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nata il __________ 1964,
cittadina svizzera, divorziata e domiciliata a __________, è assicurata (dal
2009) presso __________ per la copertura obbligatoria delle cure medico
sanitarie in base alla LAMal.
Mediante modulo trasmesso il 25
febbraio 2023 alla Cassa cantonale di compensazione, e pervenuto alla stessa il
28 febbraio 2023, l’assicurata ha domandato di essere posta al beneficio della
riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie (doc.
1). Con invio di posta elettronica datato 28 febbraio 2023, l’assicurata ha
spedito all’amministrazione la documentazione che pone alla base della sua
richiesta ossia l’attestazione della Cassa cantonale di compensazione relativa
ai contributi versati per conto dell’assicurata nel corso del 2022, l’attestazione
fiscale di __________ per l’anno 2022 (premi, partecipazioni e costi non
coperti), un estratto bancario di __________ per il periodo dal gennaio al 7
marzo 2023 e l’attestazione relativa al canone di locazione (__________).
L’assicurata ha pure trasmesso la tassazione 2020 (per l’IC è indicato un
reddito complessivo di CHF 37'840 mentre la sostanza complessiva assomma a CHF
58'000).
Con decisione del 30 giugno 2023
la domanda è stata respinta (doc. 2). Il provvedimento è stato avversato
dall’assicurata mediante scritto 12 luglio 2023 (doc. 3) con cui la signora RI
1 rileva assenza di un preciso calcolo, importanti spese a suo carico e redditi
contenuti. Il successivo 26 ottobre 2023 (doc. 4) RI 1 ha sollecitato la Cassa
a trasmetterle i calcoli svolti posti alla base della negazione del diritto
alla riduzione dei premi (RIPAM) 2023, allegando una serie di documenti
attestanti le spese recenti che essa ha sostenuto (spese di natura medica).
Mediante scritto 2 novembre 2023
(doc. 5) la Cassa ha motivato il provvedimento adottato il precedente 30 giugno
2023, essa ha considerato un reddito disponibile di CHF 34'780, superiore al
limite che consente il riconoscimento dell’aiuto sociale pari a CHF 33'704,10.
1.2. Il 6 dicembre 2023 (doc. 6) RI 1 si
è opposta alla decisione, confermando in maniera implicita il suo precedente
reclamo del 12 luglio 2023, indicando una riduzione importante della sostanza
(da CHF 58'000 a CHF 44'000), e di avere contratto un debito di CHF 9'657,51
con interessi passivi versati per CHF 702,63. Al suo scritto l’assicurata ha
annesso un’attestazione di __________ relativa agli interessi passivi maturati
nel corso del 2022, la tassazione 2020 per l’IC (reddito imponibile CHF 28'100
e sostanza CHF 58'000) rispettivamente 2022 (reddito imponibile CHF 27'000 e
sostanza CHF 44'000). L’assicurata è quindi stata invitata dalla Cassa a
prendere contatto telefonico con la funzionaria competente (doc. 7 del 23
febbraio 2024), ciò che è avvenuto il 29 febbraio 2024 (doc. 8). L’annotazione
della persona responsabile in seno alla Cassa specifica che all’assicurata è
stato “spiegato …(e) informata che anche simulando un eventuale calcolo su
situazione più recente la RIPAM sarebbe sempre respinta … non richiede una
risposta scritta”.
1.3. Con messaggio di posta elettronica
del 29 febbraio 2024 (doc. 9) l’assicurata ha domandato l’emanazione della
decisione su reclamo. Via messaggio di posta elettronica del successivo 14
marzo 2023 l’addetta agli assicurati della Cassa ha chiesto alla reclamante di trasmetterle
copia del calcolo dell’imponibile 2021 e 2022 per la determinazione del diritto
alla RIPAM 2023 e 2024 (doc. 10), ciò che l’assicurata ha fatto il 15 marzo
2024 (doc. 11). Il calcolo dell’imponibile 2021 indica redditi complessivi per
CHF 38'080 e sostanza cifrata in CHF 44'469, il calcolo dell’imponibile 2022
indica redditi per CHF 38'080 e sostanza cifrata in CHF 44'035. Il 7 maggio
2024 l’assicurata ha trasmesso alla Cassa anche la decisione di tassazione
2023, da cui emergono redditi complessivi per CHF 39'064 ed una sostanza netta
di CHF 27'263 (doc. 12).
Il 22 maggio 2024
l’amministrazione ha emanato la decisione su reclamo con cui ha negato la RIPAM
2023 confermando la decisione del precedente 30 giugno 2023.
1.4. Il 26 giugno 2024 (doc. I) RI 1 si
è aggravata al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro detto
provvedimento, ribadendo i limiti del suo reddito, indicando significativa
riduzione della sua sostanza tra la tassazione applicabile del 2020 e quella
dell’anno di riferimento. Essa segnala di pagare ratealmente i premi
dell’assicuratore malattia arretrati, evidenziando le sue difficoltà economiche
(importi dei premi, del canone di locazione, spese mediche, ecc.).
1.5. Il 28 giugno 2024 l’atto è stato
notificato alla Cassa (doc. II) che, con osservazioni 10 luglio 2024 (doc.
III), ha chiesto la conferma della decisione impugnata senza apportare nuovi
elementi. Alla risposta è stato annesso l’intero incarto RIPAM 2023 relativo
alla qui ricorrente. La risposta è stata notificata alla signora RI 1 con
l’assegnazione del termine per l’esercizio dei suoi diritti processuali (doc.
IV dell’11 luglio 2024). L’assicurata, che si è rivolta il 22 luglio 2024
all’avv. __________ incaricandola di patrocinarla (doc. V/1), ha inoltrato una
“replica” il 21 agosto 2024 (doc. V), e ciò anche se il Giudice delegato
non ha ordinato un ulteriore scambio di allegati (art. 8 Lptca). Nelle sue
osservazioni (doc. V) l’assicurata ribadisce gli argomenti già sollevati in
precedenza, evidenziando la diminuzione della sostanza intervenuta, come
rilevabile dalla decisione di tassazione dell’anno di riferimento (2020)
rispetto all’ultima tassazione disponibile (2023), e postula l’accoglimento del
ricorso.
Più specificatamente la
patrocinatrice della ricorrente evidenzia come i dati della sostanza debbano
essere dedotti dalle decisioni di tassazione (art. 30 LCAMal e art. 14
RegLCAMal) contestando implicitamente il fatto che l’amministrazione non abbia
computato il valore dell’autovettura nella sua determinazione, valore diminuito
nel tempo.
Invitata a prendere posizione
in merito il 22 agosto 2024 (doc. VI) la Cassa cantonale di compensazione ha
segnalato che “non risulta una diminuzione dei valori di sostanza di almeno
CHF 10'000, … Per la verifica della condizione la Cassa ha confrontato
unicamente le voci <titoli e capitali>, <numerario, biglietti di
banca, oro e metalli preziosi> mentre … la voce <veicoli a motore> non
è stata considerata trattandosi di deprezzamento”.
L’atto è stato trasmesso alla
ricorrente per conoscenza il 3 settembre 2024. Non sono state acquisite
ulteriori prove.
considerato in diritto
in ordine
2.1. In
base all’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome
retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della
riduzione dei premi si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016).
Affinché
il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere emessa dall’amministrazione
interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a
seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione
formale emanata dalla Cassa che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al
Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue
il reclamo dell’assicurato.
2.2. Come
evocato nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3
giugno 2024, alla procedura qui all’esame non sono applicabili le norme della
Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) per
quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “le disposizioni
della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti settori: c)
riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi
della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”.
2.3. In
concreto il ricorso è formulato avverso una decisione emessa su reclamo da
parte dell’amministrazione competente. Il gravame è tempestivo siccome
consegnato alla posta il 26 giugno 2024 a fronte della decisione su reclamo
emessa il 22 maggio 2024. La Cassa (doc. III) ritiene data la tempestività
ragionando sui termini che la giurisprudenza avrebbe indicato come ritenibili
in caso di notifica delle decisioni a mezzo posta B (“la giurisprudenza ha
considerato che nei casi in cui la decisione viene trasmessa dall’autorità per
posta B, come in ambito di RIPAM, l’invio è considerato recapitato al
destinatario al più tardi il terzo giorno lavorativo dopo l’impostazione,
escluso il sabato”). A sostegno di tale assunto è posta la STFA C 212/00 in
cui la fattispecie era però ben diversa. Si trattava, in quel caso, di sapere (in
assenza di conservazione della busta d’invio del reclamo dell’assicurato da
parte dell’amministrazione) quando questi avesse impostato il suo scritto
(pervenuto alla Cassa). In concreto invece una decisione su reclamo è stata
notificata per posta B dall’amministrazione, alla quale incombe la prova
dell’intimazione del provvedimento e della data in cui la stessa è avvenuta, in
caso di controversia.
Per quel che concerne la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza, l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica.
L’amministrazione deve quindi stabilire la circostanza dell’avvenuta consegna o
del ritiro di un invio e ciò perlomeno con il grado della verosimiglianza
preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 124 V 400
consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6). L'autorità sopporta pertanto
le conseguenze dell'assenza di prova nel senso che, se la notifica o la sua
data sono contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si
baserà sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2
pag. 10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione per
mezzo di invio postale normale (posta A o B) non consente, in genere, di
stabilire se la comunicazione sia pervenuta al destinatario (e la data di
ricezione); la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non è
sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita e
ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica di
un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze, quali
la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr. DTF
105 III 43 consid. 3 pag. 46). La conclusione cui perviene la Cassa in merito
alla tempestività del gravame si fonda quindi su un ragionamento errato. La
tempestività (che, in concreto, poteva essere dubbia alla luce delle date
recate dal provvedimento impugnato, 22 maggio 2024, e dal ricorso, 26 giugno
2024) non è stata posta in discussione dall’amministrazione siccome la medesima
ha trasmesso la decisione per posta B e non è in grado di dimostrarne il giorno
del ricevimento. Ne viene che il ricorso deve essere ritenuto tempestivo.
nel
merito
2.4. Oggetto
dell’esame del Tribunale cantonale delle assicurazioni è la correttezza della
decisione emanata su reclamo il 22 maggio 2024 dalla Cassa cantonale di
compensazione, che ha negato alla ricorrente il diritto alla RIPAM 2023 per il
superamento dei limiti di reddito che consentono l’aiuto sociale.
2.5. Nella
recente prassi di questa Corte, esposta da ultimo nella STCA 36.2024.2 del 3
giugno 2024, nella STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e in altri giudizi
relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie, per tutti si vedano le STCA 36.2023.25 del 27 novembre 2023,
36.2022.21 del 13 giugno 2022, 36.2021.14 del 19 aprile 2021, 36.2021.8 del 22
marzo 2021 e 36.2023.25 del 27 novembre 2023, sono stati evocati i capisaldi
della materia qui oggetto del contendere che, nel 2012 prima e quindi nel 2015,
ha subito, per volontà del legislatore cantonale, radicali modifiche rispetto
ai precedenti paradigmi. Il legislatore ha stabilito un sistema di attribuzione
dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg. LAMal, sostanzialmente
nuovo, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa
aveva infatti mostrato lacune e, soprattutto, la novella ha voluto ottemperare
gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti con l’adozione della Legge
sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo
senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il
disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7, ed il relativo Rapporto
della Commissione della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina
1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici,
tesi citata, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di Stato,
con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno previsto
di rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi
distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione
del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito disponibile,
maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto,
l’esecutivo prima ed il Parlamento poi, hanno voluto maggiormente considerare
il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una valutazione
riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera restrittiva,
si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento definita nel
nuovo art. 26 LCAMal.
Le
norme più recenti tendono a conseguire dunque una migliore aderenza del sistema
di concessione delle RIPAM alla realtà sociale e ad evitare “gli effetti
indesiderati” del metodo precedente oltre che a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
2.6. Il
Cantone gode, nella concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la
LAMal, di ampio margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici, op. cit., capitoli 6.1.2.4.
[p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]). Le
norme cantonali non devono però svuotare di senso e portata l’imposizione del
diritto federale (Ranzanici, tesi
citata, pag. 180 n. 332), particolarmente con riferimento a quanto impone
l’art. 65 cpv. 1bis LAMal (secondo cui, per i redditi medi e bassi,
Fatti
i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.).
Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il
modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Nella
DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza
della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 dello
scorso 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando
come:
" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des
Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die
Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone
aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -
nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die
nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht
beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung
müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der
Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)
Der Bundesgesetzgeber
hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine
föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für
die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig
und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und
den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft
vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge
in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der
bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der
Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung
stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit
entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren
Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999
815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat
sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung
zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.
September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005
6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich
Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen
können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"
gemäss Art.
65 Abs. 1 KVG zu
verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe
gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"
gemäss Art.
65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen
Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17.
März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für
untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt
wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen,
dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere
und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”
2.7. In
Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è
stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al
sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la
capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di
finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati
presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo
quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta
assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) …
miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà
meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio
realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che,
nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
2.8. Tra
i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il
parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di
riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’uso
dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata
ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il
legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito
imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome
lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di
spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo
pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente
rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i
bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.
L’amministrazione
si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale
che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari
all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,
tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e
giurisprudenza ivi citata). Come si dirà più avanti l’amministrazione può
distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal
Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni
dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal).
2.9. Come
ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: STCA
36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato
fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps
(sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le
spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna). È importante qui sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore
con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015,
era il reperimento di un reddito disponibile operativo che determini la reale
capacità economica degli assicurati.
Per
quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere
inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato
reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e
detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se
frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o
immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi
rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici
non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in questo
senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è goduta o
sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o
messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone; ceduta,
venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 in cui
una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza primaria
siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.
Va
ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14
dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il
Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba
applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di
Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,
capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA
36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78
del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio
2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;
36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA
36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:
" … per
costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta
conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale
cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e
debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi
diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali."
Come evocato in particolare
nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012
il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la
determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di
questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91
del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della
giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,
ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata
(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di
conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione
dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla
giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS.
"
Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.
L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto
difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i
contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle
assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante
per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per
quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla
qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione
(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."
Gli stessi principi erano già
stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA
36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa
eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:
" Questa
prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia
di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato
della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare
l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si
deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris
tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non
conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è
dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato
che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato
incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che
l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente
ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione
AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni
relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per
verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato
nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva
accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione
fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma
aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento
della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate
all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione
alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente
rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di
RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”
2.10. Come indicato in precedenza
l’amministrazione può prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali in
casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del
Considerandi
29.
maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13
novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo
calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia
l’amministrazione, sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati
gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di
tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
2.11
Per il rilievo nel caso concreto,
viste le motivazioni della ricorrente ribadite dalla sua patrocinatrice con
l’atto del 21 agosto 2024 (doc. V) e le scelte operate dalla Cassa in tema, va
evidenziato che tra le ipotesi ritenute dall’art. 14 cpv. 2 RegLCAMal vi è
l’aumento o la diminuzione della sostanza, considerato un importo minimo di
variazione di CHF 10'000.
Importante per il caso in
discussione è la modalità di computo della sostanza e la sua composizione.
La norma ha il seguente testo:
" Su richiesta,
il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione
finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:
(…)
e) diminuzione
di almeno 10’000.- franchi dei valori di sostanza, se l’utilizzo della sostanza
è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;”
La
norma prevede ulteriormente che:
" 3Nelle
evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito
della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti
dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”
Concretamente, a domanda della
persona (o dell’unità di riferimento) assicurata, il RDS è determinato al di
fuori dei parametri fiscali se la sostanza (oggetto d’interesse nella
fattispecie) è stata consumata da parte dell’assicurato per i bisogni legati al
suo sostentamento e quindi per le proprie necessità, con esclusione, ad
esempio, di mutui a terzi non resi, o di consumo senza essere in grado di
giustificare la sorte del danaro, rispettivamente sperpero delle risorse, od
ancora di consumo della sostanza non destinato alle necessità primarie proprie
e quindi necessità non primarie o non proprie.
2.12
Prima di esporre le ulteriori
condizioni legali che consentono all’amministrazione di riconoscere una
riduzione del premio LAMal, occorre quindi entrare nel merito delle
contestazioni della ricorrente relative al consumo della sua sostanza (sul tema
si vedano in particolare la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 consid. 2.11 e
2.12
[riferito al precedente tenore del RegLCAMal], e la STCA 36.2017.69 del 3
ottobre 2017 dove la sostanza ritenuta nella tassazione successiva a quella di
riferimento era diminuita in maniera sensibile [50%]).
In concreto l’assicurata sostiene
di avere subito una diminuzione della sostanza. La sostanza fissata nella
tassazione 2020 (anno di computo), è superiore a quella ritenuta nella
tassazione 2023, e questo per un importo superiore ai CHF 10'000 (così come
dettagliatamente argomentato dalla patrocinatrice [doc. V, pag. 3 e 4]). Dal
canto suo la Cassa ha invece ritenuto una somma di consumo da considerare a
norma del RegLCAMal, inferiore ai CHF 10'000 siccome non computabile il
deprezzamento del veicolo a motore.
Nel doc. 8 l’amministrazione
annota il seguente appunto:
" 23.02.2024-sip:
inviato presa di contatto.
® comunicare che il
nostro calcolo è corretto, non possiamo ricalcolare aggiungendo gli IP
contratti dopo l’anno 2020.
La diminuzione dei risparmi non è data, nella NT 2020 i
risparmi ammontavano a fr. 8'801.-.”
Il dato è contestato
dall’assicurata che più volte ha evidenziato la differenza tra la sostanza
stabilita nella tassazione di riferimento e quella considerata nella tassazione
2022.
rispettivamente quella successivamente accertata del 2023 (decisione di
tassazione richiesta dalla Cassa). La sostanza stabilita dall’UT competente
nella tassazione 2021 (doc. 12) è di complessivi CHF 44'469 (CHF 4'469 titoli e
capitali; numerario CHF 20'000, veicoli a motore CHF 20'000); nel 2022 muta
unicamente l’importo dei titoli e capitali che diminuisce a CHF 4'035,
complessivamente la sostanza assomma a CHF 44'035. La sostanza ritenuta nella
decisione di tassazione relativa all’anno (di riferimento) 2020 è, invece, così
composta: Titoli e capitali CHF 8'801, numerario e ecc. CHF 20'000, veicoli CHF
30'000.
2.13
Nella decisione di tassazione
relativa all’anno 2023, ultima a disposizione e relativa all’anno di sussidio
ed alla quale occorre attenersi (art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) siccome cresciuta in
giudicato, decisione emessa l’8 maggio 2024 quindi antecedentemente alla
decisione su reclamo qui contestata, l’UT di __________ ha stabilito una
sostanza complessiva (punto 32 doc. V/5) di CHF 39'053. I titoli e capitali
sono diminuiti (rispetto al valore dell’anno 2020) di CHF 4’748 ed il numerario
di CHF 5'000 mentre il valore della vettura è stato determinato in CHF 20'000
(come l’anno precedente) e quindi CHF 10'000 in meno rispetto alla tassazione
di riferimento. La sostanza netta (punto 34 della decisione di tassazione 2023,
elemento ritenuto dall’amministrazione per la determinazione del diritto alla
RIPAM, v. doc. 13 pag. 4) ammonta invece a CHF27’263. L’UT di __________ ha infatti
considerato debiti privati per complessivi CHF 11'790 (doc. V/5 cifra 33.1).
Più specificatamente l’UT __________
ha considerato i seguenti valori componenti la sostanza dell’assicurata
ricorrente nella tassazione 2023:
29.1
Titoli e capitali CHF 4’053
29.2
Numerario … oro e metalli preziosi CHF 15’000
29.4
Veicoli a motore CHF 20’000
32.
Totale della sostanza CHF
39’053
33.1
Debiti privati - CHF
11’790
34.
Sostanza netta CHF
27’263
Nella tassazione dell’anno di
riferimento (2020) l’UT __________ ha invece stabilito i seguenti valori di
sostanza:
29.1
Titoli e capitali CHF 8’801
29.2
Numerario … oro e metalli preziosi CHF 20’000
29.4
Veicoli a motore CHF 30’000
32.
Totale della sostanza CHF
58’801
33.1
Debiti privati 0
34.
Sostanza netta CHF
58’801
Da questi elementi l’assicurata
ritiene dati gli estremi per il calcolo al di fuori dei parametri fiscali del
suo diritto alla RIPAM. La Cassa esclude (doc. III pag. 3) dal calcolo della
sostanza, invece, il valore dell’autovettura (“veicoli a motore”) nella
tassazione del 2023 e non considera, senza motivare la sua scelta (nonostante
l’invito più volte formulato da questo Tribunale in merito: doc. VI, doc. IV e
doc. II, su questi aspetti si vedano le STFA K 35/05 del 17 agosto 2005, consid.
3.3
e 3.4. e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023), i debiti contratti
dall’assicurata (che compaiono già nella tassazione 2022 ma per importo
esiguo). Da notare che rispetto alla tassazione 2020 la sostanza ritenuta nel
2021.
era già diminuita di oltre CHF 4'000 (alla voce titoli e capitali). Nel
2022.
la diminuzione avviene ancora (per un valore non significativo), mentre
nel 2023 la situazione cambia come descritto in precedenza.
2.14
In concreto l’amministrazione non ha
considerato il valore dei veicoli a motore e la loro variazione. Questo modo di
procedere va qui solo parzialmente condiviso.
La norma applicabile (riportata
in precedenza) pone due condizioni affinché la Cassa proceda alla
determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile
in caso di diminuzione della sostanza: la prima condizione è l’importo della
diminuzione che deve ammontare almeno a CHF 10'000. Tale soglia è determinata
dalla differenza dei valori ritenuti nelle tassazioni da considerare (ossia
quella di riferimento e l’ultima resa, art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) considerando
la cifra 34 (“Sostanza netta”) delle decisioni di tassazione. Non
importa la composizione di questa sostanza a questo stadio del ragionamento
giuridico.
La seconda condizione dell’art.
14.
cpv. 2 lett. e RegLCAMal è la causa della diminuzione della sostanza. La
norma prevede che la diminuzione deve essere motivata dal consumo personale
(comprovato e giustificato) per necessità primarie. Questo significa che una
diminuzione della sostanza dovuta all’ammortamento del valore di un bene non
possa entrare in linea di conto. Nel risultato il ragionamento della Cassa
appare corretto. Diversa sarebbe la situazione se la ricorrente avesse alienato
la sua vettura di maggiore valore per acquistarne una di minore valore,
consumando la differenza per i propri bisogni. In questo senso non vi sono
accertamenti da parte dell’amministrazione siccome l’assicurata non ha
sostenuto tale situazione fattuale. Ne viene che la diminuzione del valore
della vettura non sia ritenibile per procedere alla determinazione della RIPAM
al di fuori della tassazione applicabile.
Detto che la diminuzione della
sostanza riferita al valore venale del veicolo non può essere considerata
siccome non rientrante nella definizione della norma secondo cui è computabile
la diminuzione della sostanza (ossia il consumo/ l’utilizzo) “comprovato e
giustificato per necessità primarie proprie” dell’assicurato, occorre
verificare se l’incremento della situazione debitoria della ricorrente vada
ritenuto per considerare un consumo della sostanza.
Al punto 33.1 della tassazione
2023.
la sostanza risulta aggravata da debiti per 11'790 (dato accertato
dall’UT). La sostanza netta della cifra. 34 della tassazione è quindi stabilita
in CHF 27'263. Ne viene che il raffronto tra le cifre 34 della tassazione 2020
(CHF 58'801) e 2023 (CHF 27'263), anche senza considerare i CHF 10'000
costituiti dall’ammortamento del veicolo della ricorrente, da un importo
superiore ai CHF 10'000 imposti dalla norma (CHF 58'801 – [CHF 27'263 + CHF
10’000] = CHF 21'538).
Occorre ritenere, infatti,
anche i passivi che gravano la sostanza e che il fisco considera per la
determinazione della sostanza netta. Per l’art. 40 cpv. 1 LT l’imposta sulla
sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, costituita da beni
mobili ed immobili, titoli crediti e partecipazioni e pretese nei confronti di
assicurazioni e istituti di previdenza (art. 46 LT). Per quanto attiene ai
passivi della sostanza la legge tributaria ticinese prevede che dalla sostanza
siano deducibili i debiti debitamente comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). La
sostanza netta è determinata dalla sottrazione dei passivi dall’importo degli
attivi. In caso di solidarietà e fidejussione, sono deducibili unicamente i debiti
effettivi.
Nell’ambito della LCAMal la
Cassa, correttamente, non considera le deduzioni sociali dalla sostanza
riconosciute dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta in base all’art.
48.
LT, dovendo essere determinata la capacità economica reale dell’assicurato,
rispettivamente dell’UR, sulla scorta dei dati fiscali. Gli aspetti sociali
sono considerati altrimenti dalla LCAMal attraverso le costanti di calcolo
(art. 32a cpv. 2 e 3 LCAMal) e la considerazione del numero dei figli (art. 32a
cpv.3 LCAMal), dati necessari per stabilire il reddito massimo disponibile.
I debiti che gravano la
sostanza (debitamente comprovati) sono quindi dedotti dalla sostanza
complessiva per fissare la sostanza netta, dato che è correttamente ritenuto
dalla Cassa cantonale di compensazione per accertare il diritto alla RIPAM.
In concreto l’amministrazione
non ha considerato, a torto, i debiti della sostanza che l’UT ha ritenuto nella
decisione di tassazione 2023, sicché ha operato un calcolo non corretto e
stabilito, erroneamente, una variazione di sostanza inferiore ai CHF 10'000. I
passivi. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto come si dirà meglio
più oltre.
2.15
Va ora esaminato se, alla luce di
quanto precede, l’assicurata avrebbe diritto alla riduzione del premio
considerando la tassazione 2023. La patrocinatrice della ricorrente ha eseguito
il calcolo nel doc. V considerando però dei valori non corretti relativi al
computo della sostanza per 1/15 (la sostanza da considerare essendo indicata
nel doc. V/5 punto 34).
In concreto il reddito lordo da
considerare è CHF 39'064 (doc. V/5 no. 8 pag. 1) cui si aggiunge 1/15
dell’importo della sostanza netta complessiva ossia CHF 27’263:15 = CHF 1’817,
53.
Il reddito disponibile assomma a
CHF 40'881,53 (ossia: CHF 39'064 + CHF 1'817,53), da cui dedurre i contributi
AVS pagati e ritenuti dall’UT nella tassazione 2023 (CHF 525, doc. V/5 n. 10.1)
e gli interessi passivi privati (CHF 1'318, doc. V/5 n. 13.2) oltre al premio
medio di riferimento CHF 6'488. Il reddito disponibile (RD) è quindi così
stabilito:
CHF
40'881,53 – (525 + 1318 + 6488) = 32'550,53
Considerato come il reddito
disponibile massimo (RDM) sussidiabile è di CHF 33’704,10 (doc. 13 pag. 5,
calcolo non contestato dalla ricorrente e comunque corretto), la decisione
impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Cassa per la determinazione
del diritto alla RIPAM 2023 della ricorrente sulla scorta di questi valori.
2.16
Per completare l’esposizione e per
migliore comprensione degli elementi del calcolo appena riportato va rammentato
qui come, dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte,
esclusivamente, le spese riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato
in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove
lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto
della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che
riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante appare
essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge
annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,
in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:
AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese
professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese
per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo
massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi
(ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e
tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della
LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e
p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione
immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia
economia, non possono essere considerate.
In concreto le lamentele della
ricorrente relative alle spese che deve sopportare (spese mediche, spese
veterinarie, costi di locazione, e per disabilità) non possono condurre a
ulteriori deduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (in questo senso si
vedano le STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, 36.2012.42 sempre del 3
settembre 2012 e 36.2015.46 del 13 agosto 2015).
Ne consegue che le lamentele
della ricorrente, su questi aspetti, non possono essere recepite in questa
sede.
2.17
Alla luce di quanto precede il
ricorso va accolto, la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono
retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché, considerata la
riduzione della sostanza, determini con la collaborazione della qui ricorrente
(in assenza di elementi probatori portati in questa sede dall’assicurata), che
la diminuzione della sostanza netta intervenuta (a parte la il valore del
veicolo costituente un ammortamento di natura fiscale), sia da ricondurre al
soddisfacimento di necessità primarie proprie della signora RI 1.
Non sono percepite tasse e spese
giudiziarie che permangono a carico dello Stato (art. 29 cpv. 1 Lptca). Alla
parte ricorrente, patrocinata da un’avvocata dal 22 luglio 2024 (e quindi con
intervento limitato), vanno riconosciute ripetibili parziali, stabilite in CHF
1'000 (IVA, se dovuta, inclusa) a carico dell’amministrazione interessata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto nel
senso delle considerazioni esposte.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale
di compensazione verserà all’assicurata, a titolo di ripetibili, l’importo di
CHF 1'000 (IVA, se dovuta, inclusa).
3. Comunicazione agli interessati i
quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto
pubblico al Tribunale federale,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti