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Decisione

36.2024.25

RIPAM 2025. Diminuzione rilevante della sostanza. Consumo proprio. Aumento dei debiti. Come determinare e definire la diminuzione di sostanza. L'ammortamento di un attivo considerato fiscalmente non va ritenuto

16 settembre 2024Italiano36 min

Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)

Source ti.ch

Fatti

i Cantoni riducono di almeno il 50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343; 125 V 185;134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3 e DTF 149 I 172 consid. 5.).

Il Cantone non è competente solo per fissare le procedure ma decide anche il

modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Nella

DTF 145 I 26 al consid. 3.1. l’Alta Corte ha confermato la sua giurisprudenza

della DTF 136 I 220 consid. 6.1. (come già ricordato nella STCA 36.2023.3 dello

scorso 14 dicembre 2023 e nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024) osservando

come:

" Der Grundsatz der derogatorischen Kraft des

Bundesrechts nach Art. 49 Abs. 1 BV schließt in Sachgebieten, welche die

Bundesgesetzgebung abschließend regelt, eine Rechtsetzung durch die Kantone

aus. In Sachgebieten, die das Bundesrecht - wie bei der Prämienverbilligung -

nicht abschließend ordnet, dürfen Kantone nur solche Vorschriften erlassen, die

nicht gegen Sinn und Geist des Bundesrechts verstossen und dessen Zweck nicht

beeinträchtigen. Die kantonalen Bestimmungen über die Prämienverbilligung

müssen sich somit an Sinn und Geist des KVG halten und dürfen den mit der

Prämienverbilligung angestrebten Zweck nicht vereiteln (BGE 136 I 220 E. 6.1 S. 224 mit Hinweisen). (…)

Der Bundesgesetzgeber

hat sich - wie das kantonale Gericht zutreffend aufgezeigt hat - für eine

föderalistische Ausgestaltung der Prämienverbilligung entschieden. So waren für

die Durchführung der Prämienverbilligung von Anbeginn an die Kantone zuständig

und es war ihre Sache, den Kreis der Begünstigten, die Höhe, das Verfahren und

den Auszahlungsmodus für die Prämienverbilligung festzulegen (vgl. Botschaft

vom 21. September 1998 betreffend den Bundesbeschluss über die Bundesbeiträge

in der Krankenversicherung und die Teilrevision des Bundesgesetzes über die

Krankenversicherung, BBl 1999 793 ff., 805, 812). Aufgrund der

bundesrechtlichen Regelung war es sodann ebenfalls die Angelegenheit der

Kantone zu bestimmen, wie sie den für die Prämienverbilligung zur Verfügung

stehenden Gesamtbetrag verteilen: an einen engen Berechtigtenkreis mit

entsprechend höherem Verbilligungsbeitrag oder an einen breiteren

Bevölkerungsanteil mit entsprechend tieferen Unterstützungsbeiträgen (BBl 1999

815). An der betont föderalistischen Ausgestaltung der Prämienverbilligung hat

sich auch nach der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung

zwischen Bund und Kantonen (NFA) nichts geändert (vgl. Botschaft vom 7.

September 2005 zur Ausführungsgesetzgebung zur Neugestaltung des

Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen, BBl 2005

6029 ff., 6235 f.). Gemäss Rechtsprechung geniessen die Kantone bezüglich

Prämienverbilligung eine erhebliche Freiheit, indem sie u.a. autonom festlegen

können, was unter "bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen"

gemäss Art.

65 Abs. 1 KVG zu

verstehen ist (BGE 136 I 220 E. 4.1 S. 222 mit Hinweis). Dasselbe

gilt für die Definition des Begriffs "untere und mittlere Einkommen"

gemäss Art.

65 Abs. 1 bis KVG. Dies wurde jüngst auch in den parlamentarischen

Debatten zur per 1. Januar 2019 in Kraft getretenen Änderung des KVG vom 17.

März 2017 betont, mit welcher u.a. beschlossen wurde, dass die Kantone für

untere und mittlere Einkommen die Prämien der Kinder um mindestens 80 %, statt

wie bisher 50 %, zu verbilligen haben. Mehrfach wurde dort darauf hingewiesen,

dass die Kantone weiterhin festlegen, was sie unter dem Begriff "untere

und mittlere Einkommen" verstehen (AB 2017 S 132 f.). (…)”

2.7. In

Ticino, con le norme introdotte nel 2012, uno degli intenti del legislatore è

stato quello di conseguire “una maggiore equità orizzontale nell’accesso al

sistema di riduzione dei premi, in modo da rispecchiare maggiormente la

capacità diversa delle famiglie, in funzione della loro dimensione, di

finanziare i premi”, nonché quello di eliminare gli effetti indesiderati

presenti nel previgente sistema (i cosiddetti effetti soglia) e da ultimo

quello di “avvicinarsi maggiormente alla reale situazione dell’offerta

assicurativa … con l’introduzione del premio medio di riferimento … (con) …

miglioramento anche nella trasparenza del sistema cantonale … che evidenzierà

meglio la differenza fra il premio che dovrebbe pagare l’assicurato e il premio

realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante è ancora rilevare che,

nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

2.8. Tra

i criteri necessari per determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il

parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di

riferimento) è il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’uso

dei dati fiscali, in un’amministrazione di massa, è soluzione non solo adeguata

ma saggia a livello di organizzazione amministrativa. Si noti che il

legislatore ha abbandonato, a partire dal 2012, il criterio del reddito

imponibile quale elemento per determinare il diritto alla RIPAM, siccome

lasciava troppo margine al contribuente per influenzare (in caso ad esempio di

spese di migliorie immobiliari o versamento di premi arretrati del terzo

pilastro) la tassazione e ritenuto poi come il dato non fosse sufficientemente

rappresentativo e non permettesse di calibrare effettivamente e compiutamente i

bisogni riferiti all’aiuto sociale della RIPAM.

L’amministrazione

si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale

che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari

all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (Ranzanici,

tesi, capitolo 14.8. p. 387 e ss.; STCA 36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e

giurisprudenza ivi citata). Come si dirà più avanti l’amministrazione può

distanziarsi dalla decisione di tassazione determinata (annualmente) dal

Consiglio di Stato (art. 40 LCAMal) solo quando siano realizzate le condizioni

dell’art. art. 30 cpv. 2 LCAMal e dell’art. 14 Reg. LCAMal).

2.9. Come

ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Corte (da ultimo: STCA

36.2023.3 del 14 dicembre 2023 e 36.2024.2 del 3 giugno 2024) il RDS è stato

fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps

(sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le

spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna). È importante qui sottolineare che lo scopo ricercato dal legislatore

con l’adozione del diritto in vigore dal 2012 e poi con le modifiche del 2015,

era il reperimento di un reddito disponibile operativo che determini la reale

capacità economica degli assicurati.

Per

quanto attiene la sostanza la stessa forma una componente che deve essere

inserita nel calcolo alla luce della sua importanza e dell’incidenza sul citato

reddito operativo. Poco importa l’origine della medesima (se ereditata e

detenuta attraverso una CE, se frutto di donazioni o vincite rispettivamente se

frutto del risparmio accumulato, se si tratti di sostanza mobiliare o

immobiliare e la conseguente forma: azioni, obbligazioni, depositi

rispettivamente immobili costituenti residenze primarie, secondarie, superfici

non edificabili, boschi, pascoli ecc.) la sostanza deve essere computata (in questo

senso STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012 c. 2.12.), anche se non è goduta o

sfruttata adeguatamente rispettivamente come il mercato consentirebbe (locata o

messa a disposizione di terzi mediante versamento di un canone; ceduta,

venduta, gravata) come giudicato nella STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 in cui

una postulante la RIPAM contestava il computo della sua residenza primaria

siccome non goduta a seguito del suo ricovero in una casa anziani.

Va

ribadito qui (cfr. STCA 36.2024.2 del 3 giugno 2024 e STCA 36.2023.3 del 14

dicembre 2023) come, dai lavori legislativi preparatori, discenda che il

Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora l’amministrazione) debba

applicare la decisione di tassazione del periodo determinato dal Consiglio di

Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS (si veda Ranzanici, op. cit., n. 826, p. 433,

capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle sentenze appena citate e nelle STCA

36.2023.25 del 27 novembre 2023, 36.2016.130-131 del 15 marzo 2017; 36.2015.78

del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011, 36.2011.32 del 14 luglio

2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4 febbraio 2009;

36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di tempo e STCA

36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le prime come:

" … per

costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni tassazione fiscale è presunta

conforme alla realtà. L'amministrazione è vincolata dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione. È possibile scostarsi da una tassazione fiscale

cresciuta in giudicato solo se la stessa contiene errori manifesti e

debitamente comprovati. … l'assicurato deve innanzitutto difendere i suoi

diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali."

Come evocato in particolare

nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e STCA 36.2012.22 del 5 novembre 2012

il tema del vincolo imposto dalle decisioni fiscali definitive per la

determinazione del diritto alla RIPAM è stato oggetto di numerosi giudizi di

questa Corte, già sotto l’egida del precedente diritto. Nella STCA 36.2003.91

del 29 marzo 2004 questa Corte aveva considerato, sulla scorta della

giurisprudenza federale emanata in applicazione della LAVS, che, per prassi,

ogni tassazione è presunta conforme a realtà e l'amministrazione ne è vincolata

(in questo senso anche STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999). Tale presunzione di

conformità alla realtà però non è assoluta, va riservata l’eccezione

dell’errore palese, manifesto e facilmente rilevabile, appunto previsto dalla

giurisprudenza federale resa in applicazione della LAVS.

"

Le casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione della Cassa unicamente dal profilo della legalità.

L'autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali e il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione. L'assicurato esercitante un'attività indipendente deve anzitutto

difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i

contributi delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il Tribunale federale delle

assicurazioni ha comunque precisato che la comunicazione fiscale è vincolante

per l'amministrazione e per il giudice delle assicurazioni sociali solo per

quanto attiene alla determinazione degli importi. Le questioni relative alla

qualificazione giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione

(Pratique VSI 1993, p. 242ss)."

Gli stessi principi erano già

stati evocati anche nella STCA 36.1996.79 del 22 maggio 1997. Nella STCA

36.2014.6 questa Corte aveva indicato come tale prassi, con la relativa

eccezione (raramente realizzata), dovesse essere mantenuta in ambito RIPAM:

" Questa

prassi deve essere riservata anche alla luce della nuova normativa in materia

di RIPAM, la presunzione di correttezza della decisione cresciuta in giudicato

della tassazione di riferimento è data, d’altro canto occorre però riservare

l’errore manifesto, la svista palese facilmente appurabile e correggibile. Si

deve quindi ritenere che la presunzione di correttezza è una presumptio juris

tantum e non una presumptio juris et de jure. L’onere di invocare la non

conformità della decisione di tassazione, in questi casi, non è

dell’amministrazione che riceve ed applica i dati fiscali ma dell’assicurato

che invoca l’errore manifesto da parte dell’UT competente. All’assicurato

incombe quindi il compito di invocare la circostanza (salvo che

l'amministrazione la possa rilevare autonomamente) e comprovarla conformemente

ai principi validi in materia. In genere la Cassa Cantonale di Compensazione

AVS AI IPG, confrontata con precise e verosimilmente ben fondate contestazioni

relative alla decisione di tassazione applicabile, interpella l’UT per

verificare la fondatezza o meno della critica, quindi decide. Nel caso trattato

nella decisione 29 marzo 2004 il Tribunale cantonale delle Assicurazioni aveva

accolto il ricorso di un assicurato che invocava un errore dell’amministrazione

fiscale, che non incideva in maniera particolare sui suoi oneri fiscali ma

aveva riflesso nell’ambito della RIPAM, per avere male ritenuto un documento

della Cassa Pensione che indicava un importo inferiore delle rendite versate

all’assicurato rispetto a quelle riprese nella tassazione. I casi di eccezione

alla correttezza della decisione di tassazione applicabile sono estremamente

rari, tanto che la prassi degli ultimi 10 anni conosce unicamente, in ambito di

RIPAM, solo la fattispecie evasa con la STCA 29 marzo 2004 citata.”

2.10. Come indicato in precedenza

l’amministrazione può prescindere (così come il Giudice) dai dati fiscali in

casi eccezionali, che le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del

Considerandi

29.

maggio 2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13

novembre 2007 all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo

calcolo autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia

l’amministrazione, sia il Tribunale cantonale delle assicurazioni, se non dati

gli estremi del regolamento (art. 14), debbono attenersi alla decisione di

tassazione fissata dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

2.11

Per il rilievo nel caso concreto,

viste le motivazioni della ricorrente ribadite dalla sua patrocinatrice con

l’atto del 21 agosto 2024 (doc. V) e le scelte operate dalla Cassa in tema, va

evidenziato che tra le ipotesi ritenute dall’art. 14 cpv. 2 RegLCAMal vi è

l’aumento o la diminuzione della sostanza, considerato un importo minimo di

variazione di CHF 10'000.

Importante per il caso in

discussione è la modalità di computo della sostanza e la sua composizione.

La norma ha il seguente testo:

" Su richiesta,

il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione

finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi:

(…)

e) diminuzione

di almeno 10’000.- franchi dei valori di sostanza, se l’utilizzo della sostanza

è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;”

La

norma prevede ulteriormente che:

" 3Nelle

evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito

della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti

dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.”

Concretamente, a domanda della

persona (o dell’unità di riferimento) assicurata, il RDS è determinato al di

fuori dei parametri fiscali se la sostanza (oggetto d’interesse nella

fattispecie) è stata consumata da parte dell’assicurato per i bisogni legati al

suo sostentamento e quindi per le proprie necessità, con esclusione, ad

esempio, di mutui a terzi non resi, o di consumo senza essere in grado di

giustificare la sorte del danaro, rispettivamente sperpero delle risorse, od

ancora di consumo della sostanza non destinato alle necessità primarie proprie

e quindi necessità non primarie o non proprie.

2.12

Prima di esporre le ulteriori

condizioni legali che consentono all’amministrazione di riconoscere una

riduzione del premio LAMal, occorre quindi entrare nel merito delle

contestazioni della ricorrente relative al consumo della sua sostanza (sul tema

si vedano in particolare la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 consid. 2.11 e

2.12

[riferito al precedente tenore del RegLCAMal], e la STCA 36.2017.69 del 3

ottobre 2017 dove la sostanza ritenuta nella tassazione successiva a quella di

riferimento era diminuita in maniera sensibile [50%]).

In concreto l’assicurata sostiene

di avere subito una diminuzione della sostanza. La sostanza fissata nella

tassazione 2020 (anno di computo), è superiore a quella ritenuta nella

tassazione 2023, e questo per un importo superiore ai CHF 10'000 (così come

dettagliatamente argomentato dalla patrocinatrice [doc. V, pag. 3 e 4]). Dal

canto suo la Cassa ha invece ritenuto una somma di consumo da considerare a

norma del RegLCAMal, inferiore ai CHF 10'000 siccome non computabile il

deprezzamento del veicolo a motore.

Nel doc. 8 l’amministrazione

annota il seguente appunto:

" 23.02.2024-sip:

inviato presa di contatto.

® comunicare che il

nostro calcolo è corretto, non possiamo ricalcolare aggiungendo gli IP

contratti dopo l’anno 2020.

La diminuzione dei risparmi non è data, nella NT 2020 i

risparmi ammontavano a fr. 8'801.-.”

Il dato è contestato

dall’assicurata che più volte ha evidenziato la differenza tra la sostanza

stabilita nella tassazione di riferimento e quella considerata nella tassazione

2022.

rispettivamente quella successivamente accertata del 2023 (decisione di

tassazione richiesta dalla Cassa). La sostanza stabilita dall’UT competente

nella tassazione 2021 (doc. 12) è di complessivi CHF 44'469 (CHF 4'469 titoli e

capitali; numerario CHF 20'000, veicoli a motore CHF 20'000); nel 2022 muta

unicamente l’importo dei titoli e capitali che diminuisce a CHF 4'035,

complessivamente la sostanza assomma a CHF 44'035. La sostanza ritenuta nella

decisione di tassazione relativa all’anno (di riferimento) 2020 è, invece, così

composta: Titoli e capitali CHF 8'801, numerario e ecc. CHF 20'000, veicoli CHF

30'000.

2.13

Nella decisione di tassazione

relativa all’anno 2023, ultima a disposizione e relativa all’anno di sussidio

ed alla quale occorre attenersi (art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) siccome cresciuta in

giudicato, decisione emessa l’8 maggio 2024 quindi antecedentemente alla

decisione su reclamo qui contestata, l’UT di __________ ha stabilito una

sostanza complessiva (punto 32 doc. V/5) di CHF 39'053. I titoli e capitali

sono diminuiti (rispetto al valore dell’anno 2020) di CHF 4’748 ed il numerario

di CHF 5'000 mentre il valore della vettura è stato determinato in CHF 20'000

(come l’anno precedente) e quindi CHF 10'000 in meno rispetto alla tassazione

di riferimento. La sostanza netta (punto 34 della decisione di tassazione 2023,

elemento ritenuto dall’amministrazione per la determinazione del diritto alla

RIPAM, v. doc. 13 pag. 4) ammonta invece a CHF27’263. L’UT di __________ ha infatti

considerato debiti privati per complessivi CHF 11'790 (doc. V/5 cifra 33.1).

Più specificatamente l’UT __________

ha considerato i seguenti valori componenti la sostanza dell’assicurata

ricorrente nella tassazione 2023:

29.1

Titoli e capitali CHF 4’053

29.2

Numerario … oro e metalli preziosi CHF 15’000

29.4

Veicoli a motore CHF 20’000

32.

Totale della sostanza CHF

39’053

33.1

Debiti privati - CHF

11’790

34.

Sostanza netta CHF

27’263

Nella tassazione dell’anno di

riferimento (2020) l’UT __________ ha invece stabilito i seguenti valori di

sostanza:

29.1

Titoli e capitali CHF 8’801

29.2

Numerario … oro e metalli preziosi CHF 20’000

29.4

Veicoli a motore CHF 30’000

32.

Totale della sostanza CHF

58’801

33.1

Debiti privati 0

34.

Sostanza netta CHF

58’801

Da questi elementi l’assicurata

ritiene dati gli estremi per il calcolo al di fuori dei parametri fiscali del

suo diritto alla RIPAM. La Cassa esclude (doc. III pag. 3) dal calcolo della

sostanza, invece, il valore dell’autovettura (“veicoli a motore”) nella

tassazione del 2023 e non considera, senza motivare la sua scelta (nonostante

l’invito più volte formulato da questo Tribunale in merito: doc. VI, doc. IV e

doc. II, su questi aspetti si vedano le STFA K 35/05 del 17 agosto 2005, consid.

3.3

e 3.4. e STCA 36.2023.5 del 2 ottobre 2023), i debiti contratti

dall’assicurata (che compaiono già nella tassazione 2022 ma per importo

esiguo). Da notare che rispetto alla tassazione 2020 la sostanza ritenuta nel

2021.

era già diminuita di oltre CHF 4'000 (alla voce titoli e capitali). Nel

2022.

la diminuzione avviene ancora (per un valore non significativo), mentre

nel 2023 la situazione cambia come descritto in precedenza.

2.14

In concreto l’amministrazione non ha

considerato il valore dei veicoli a motore e la loro variazione. Questo modo di

procedere va qui solo parzialmente condiviso.

La norma applicabile (riportata

in precedenza) pone due condizioni affinché la Cassa proceda alla

determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione applicabile

in caso di diminuzione della sostanza: la prima condizione è l’importo della

diminuzione che deve ammontare almeno a CHF 10'000. Tale soglia è determinata

dalla differenza dei valori ritenuti nelle tassazioni da considerare (ossia

quella di riferimento e l’ultima resa, art. 14 cpv. 3 RegLCAMal) considerando

la cifra 34 (“Sostanza netta”) delle decisioni di tassazione. Non

importa la composizione di questa sostanza a questo stadio del ragionamento

giuridico.

La seconda condizione dell’art.

14.

cpv. 2 lett. e RegLCAMal è la causa della diminuzione della sostanza. La

norma prevede che la diminuzione deve essere motivata dal consumo personale

(comprovato e giustificato) per necessità primarie. Questo significa che una

diminuzione della sostanza dovuta all’ammortamento del valore di un bene non

possa entrare in linea di conto. Nel risultato il ragionamento della Cassa

appare corretto. Diversa sarebbe la situazione se la ricorrente avesse alienato

la sua vettura di maggiore valore per acquistarne una di minore valore,

consumando la differenza per i propri bisogni. In questo senso non vi sono

accertamenti da parte dell’amministrazione siccome l’assicurata non ha

sostenuto tale situazione fattuale. Ne viene che la diminuzione del valore

della vettura non sia ritenibile per procedere alla determinazione della RIPAM

al di fuori della tassazione applicabile.

Detto che la diminuzione della

sostanza riferita al valore venale del veicolo non può essere considerata

siccome non rientrante nella definizione della norma secondo cui è computabile

la diminuzione della sostanza (ossia il consumo/ l’utilizzo) “comprovato e

giustificato per necessità primarie proprie” dell’assicurato, occorre

verificare se l’incremento della situazione debitoria della ricorrente vada

ritenuto per considerare un consumo della sostanza.

Al punto 33.1 della tassazione

2023.

la sostanza risulta aggravata da debiti per 11'790 (dato accertato

dall’UT). La sostanza netta della cifra. 34 della tassazione è quindi stabilita

in CHF 27'263. Ne viene che il raffronto tra le cifre 34 della tassazione 2020

(CHF 58'801) e 2023 (CHF 27'263), anche senza considerare i CHF 10'000

costituiti dall’ammortamento del veicolo della ricorrente, da un importo

superiore ai CHF 10'000 imposti dalla norma (CHF 58'801 – [CHF 27'263 + CHF

10’000] = CHF 21'538).

Occorre ritenere, infatti,

anche i passivi che gravano la sostanza e che il fisco considera per la

determinazione della sostanza netta. Per l’art. 40 cpv. 1 LT l’imposta sulla

sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale, costituita da beni

mobili ed immobili, titoli crediti e partecipazioni e pretese nei confronti di

assicurazioni e istituti di previdenza (art. 46 LT). Per quanto attiene ai

passivi della sostanza la legge tributaria ticinese prevede che dalla sostanza

siano deducibili i debiti debitamente comprovati (art. 47 cpv. 1 LT). La

sostanza netta è determinata dalla sottrazione dei passivi dall’importo degli

attivi. In caso di solidarietà e fidejussione, sono deducibili unicamente i debiti

effettivi.

Nell’ambito della LCAMal la

Cassa, correttamente, non considera le deduzioni sociali dalla sostanza

riconosciute dall’autorità fiscale per il calcolo dell’imposta in base all’art.

48.

LT, dovendo essere determinata la capacità economica reale dell’assicurato,

rispettivamente dell’UR, sulla scorta dei dati fiscali. Gli aspetti sociali

sono considerati altrimenti dalla LCAMal attraverso le costanti di calcolo

(art. 32a cpv. 2 e 3 LCAMal) e la considerazione del numero dei figli (art. 32a

cpv.3 LCAMal), dati necessari per stabilire il reddito massimo disponibile.

I debiti che gravano la

sostanza (debitamente comprovati) sono quindi dedotti dalla sostanza

complessiva per fissare la sostanza netta, dato che è correttamente ritenuto

dalla Cassa cantonale di compensazione per accertare il diritto alla RIPAM.

In concreto l’amministrazione

non ha considerato, a torto, i debiti della sostanza che l’UT ha ritenuto nella

decisione di tassazione 2023, sicché ha operato un calcolo non corretto e

stabilito, erroneamente, una variazione di sostanza inferiore ai CHF 10'000. I

passivi. Per questa ragione il ricorso deve essere accolto come si dirà meglio

più oltre.

2.15

Va ora esaminato se, alla luce di

quanto precede, l’assicurata avrebbe diritto alla riduzione del premio

considerando la tassazione 2023. La patrocinatrice della ricorrente ha eseguito

il calcolo nel doc. V considerando però dei valori non corretti relativi al

computo della sostanza per 1/15 (la sostanza da considerare essendo indicata

nel doc. V/5 punto 34).

In concreto il reddito lordo da

considerare è CHF 39'064 (doc. V/5 no. 8 pag. 1) cui si aggiunge 1/15

dell’importo della sostanza netta complessiva ossia CHF 27’263:15 = CHF 1’817,

53.

Il reddito disponibile assomma a

CHF 40'881,53 (ossia: CHF 39'064 + CHF 1'817,53), da cui dedurre i contributi

AVS pagati e ritenuti dall’UT nella tassazione 2023 (CHF 525, doc. V/5 n. 10.1)

e gli interessi passivi privati (CHF 1'318, doc. V/5 n. 13.2) oltre al premio

medio di riferimento CHF 6'488. Il reddito disponibile (RD) è quindi così

stabilito:

CHF

40'881,53 – (525 + 1318 + 6488) = 32'550,53

Considerato come il reddito

disponibile massimo (RDM) sussidiabile è di CHF 33’704,10 (doc. 13 pag. 5,

calcolo non contestato dalla ricorrente e comunque corretto), la decisione

impugnata va annullata e gli atti ritornati alla Cassa per la determinazione

del diritto alla RIPAM 2023 della ricorrente sulla scorta di questi valori.

2.16

Per completare l’esposizione e per

migliore comprensione degli elementi del calcolo appena riportato va rammentato

qui come, dall’importo del reddito complessivo lordo vanno dedotte,

esclusivamente, le spese riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato

in maniera esaustiva e completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove

lo abbia fatto, gli importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto

della Commissione della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che

riprende il Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante appare

essere stato quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge

annovera il premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito,

in merito si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia:

AVS, AI, IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese

professionali (secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese

per interessi passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo

massimo di CHF 3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi

(ad esempio per le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e

tasse, spese mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della

LAMal) o ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e

p. 437 e ss. note 833 e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione

immobili o le deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia

economia, non possono essere considerate.

In concreto le lamentele della

ricorrente relative alle spese che deve sopportare (spese mediche, spese

veterinarie, costi di locazione, e per disabilità) non possono condurre a

ulteriori deduzioni rispetto a quelle stabilite dalla legge (in questo senso si

vedano le STCA 36.2012.14 del 3 settembre 2012, 36.2012.42 sempre del 3

settembre 2012 e 36.2015.46 del 13 agosto 2015).

Ne consegue che le lamentele

della ricorrente, su questi aspetti, non possono essere recepite in questa

sede.

2.17

Alla luce di quanto precede il

ricorso va accolto, la decisione impugnata è annullata. Gli atti sono

retrocessi alla Cassa cantonale di compensazione affinché, considerata la

riduzione della sostanza, determini con la collaborazione della qui ricorrente

(in assenza di elementi probatori portati in questa sede dall’assicurata), che

la diminuzione della sostanza netta intervenuta (a parte la il valore del

veicolo costituente un ammortamento di natura fiscale), sia da ricondurre al

soddisfacimento di necessità primarie proprie della signora RI 1.

Non sono percepite tasse e spese

giudiziarie che permangono a carico dello Stato (art. 29 cpv. 1 Lptca). Alla

parte ricorrente, patrocinata da un’avvocata dal 22 luglio 2024 (e quindi con

intervento limitato), vanno riconosciute ripetibili parziali, stabilite in CHF

1'000 (IVA, se dovuta, inclusa) a carico dell’amministrazione interessata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto nel

senso delle considerazioni esposte.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa cantonale

di compensazione verserà all’assicurata, a titolo di ripetibili, l’importo di

CHF 1'000 (IVA, se dovuta, inclusa).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

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