Lexipedia

Decisione

38.2025.6

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 giugno 2025Italiano73 min

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati

Source ti.ch

Fatti

I

requisiti appena esposti devono essere adempiuti nella loro totalità.

L’art.

32 cpv. 1 LADI prevede che:

"

Una perdita di lavoro è

computabile se:

a. è dovuta a

motivi economici ed è inevitabile e

b. per

ogni periodo di conteggio è di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

normalmente fornite in complesso dai lavoratori dell’azienda.”

Il

cpv. 3 dell’art. 32 LADI stabilisce che;

"

Il Consiglio

federale disciplina per i casi di rigore la computabilità di perdite di lavoro

riconducibili a provvedimenti delle autorità, a perdite di clienti dovute alle

condizioni meteorologiche o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro. Esso può, per questi casi, prevedere termini di attesa più lunghi di

quelli di cui al capoverso 2 e stabilire che la perdita di lavoro è computabile

soltanto in caso di completa cessazione o considerevole limitazione

dell’esercizio.”

Al riguardo l’art. 51 OADI

precisa quanto segue:

"

1 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti

delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono

computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati

ed economicamente sopportabili o rende­re un terzo responsabile del danno.

Considerandi

2.

La

perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:

a. il divieto di importare o di esportare materie

prime o merci;

b. il contingentamento delle materie

prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;

c. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie

d’accesso;

d. interruzioni di lunga durata o

restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;

e. danni causati da forze naturali.

3.

La perdita

di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a

circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.

4.

La

perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia

coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato

contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di

lavoro è com­putata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta

applicabile al contratto di lavoro in­dividuale.”

La

clausola relativa ai casi di rigore secondo l’art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI si

riferisce a situazioni che non sono immediatamente riconducibili a motivi

economici ma che rendono più difficile o impossibile l’attività economica. Si

tratta di circostanze eccezionali. L’elenco di cui all’art. 51 cpv. 2 OADI non

è esaustivo (cfr. STF 8C_474/2021 del 19 ottobre 2021 consid. 3).

L’art. 33 LADI enuncia:

"

(…)

1.

Una

perdita di lavoro non è computabile:

a. se è dovuta a misure d’organizzazione

aziendale, come lavori di pulizia, di ripa­razione o di manutenzione, nonché ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio azien­dale del datore di lavoro;

b. se è usuale nel ramo, nella

professione o nell’azienda oppure se è causata da oscillazioni stagionali del

grado d’occupazione;

c. in quanto cada in giorni festivi, sia

cagionata da vacanze aziendali o sia fatta valere soltanto per singoli giorni

immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

d. se il lavoratore non accetta il

lavoro ridotto e dev’essere pertanto rimunerato secondo il contratto di lavoro;

e. in quanto concerna persone vincolate

da un rapporto di lavoro di durata deter­minata o da un rapporto di tirocinio o

al servizio di un’organizzazione per la­voro temporaneo oppure;

f. se è la conseguenza di un conflitto

collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavo­ra l’assicurato.

2.

Il

Consiglio federale, per evitare abusi, può prevedere altri casi in cui la

perdita di lavoro non è computabile.

3.

Il

Consiglio federale definisce il concetto di oscillazioni stagionali del grado

d’occupazione.”

Le

condizioni negative sono stabilite all'art. 31 cpv. 3 LADI, secondo cui non

hanno diritto all'indennità per lavoro ridotto:

" a. i lavoratori, la cui perdita di lavoro non è determinabile o il cui tempo

di lavoro non è

sufficientemente controllabile;

b. il coniuge del datore di lavoro occupato

nell'azienda di

quest'ultimo;

c. le persone che, come soci,

compartecipi finanziari o membri di un organo decisionale supremo dell'azienda,

determinano o possono influenzare risolutamente le decisioni del datore di

lavoro, come anche i loro coniugi occupati nell'azienda."

2.3

Nella

Prassi LADI ILR valida nel periodo in questione, la Segreteria di Stato

dell’economia (in seguito: SECO) ha stabilito che:

"

(…)

C3 La perdita di lavoro dovuta a motivi economici deve essere

inevitabile (cfr. G15; n.d.r.: modifica gennaio 2022). Questo

presupposto è la conseguenza dell’obbligo di diminuire il danno che impone al

datore di lavoro di prendere tutte le misure ragionevolmente esigibili per

evitare la perdita di lavoro.

C4 La cassa nega il diritto all’indennità soltanto se può dimostrare,

in base a sufficienti motivi concreti, che la perdita di lavoro avrebbe potuto

essere evitata e se vi sono misure che il datore di lavoro ha omesso di

adottare.

C5 Il lavoro ridotto non deve essere considerato a priori come una

misura evitabile perché il datore di lavoro avrebbe potuto evitarlo licenziando

parte del personale o perché i lavoratori avrebbero potuto trovare

un'occupazione presso un altro datore di lavoro.

C6 Se però il datore di lavoro è consapevole da tempo che la sua

azienda necessita di una ristrutturazione, si può esigere che quest’ultimo adotti

per tempo i necessari provvedimenti (p. es. adeguamento della sua gamma di

prodotti alle nuove esigenze del mercato).

(…)

C9 Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad

altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il

datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed

economicamente sopportabili o non può rendere un terzo responsabile del danno.

(…)

D1 Una

perdita di lavoro non è computabile se:

· è dovuta ad

altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti, oppure a circostanze

rientranti nella sfera normale del rischio aziendale del datore di lavoro;

· è usuale nel ramo, nella professione o nell’azienda;

· è causata da oscillazioni stagionali del grado di

occupazione;

· cade in

giorni festivi, è cagionata da vacanze aziendali o è fatta valere soltanto per

singoli giorni immediatamente prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali;

· il lavoratore non accetta il lavoro ridotto;

· concerne persone

vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata;

· concerne persone vincolate da un rapporto di

tirocinio;

· concerne

persone al servizio di un’organizzazione per lavoro temporaneo;

· è la

conseguenza di un conflitto collettivo di lavoro nell’azienda in cui lavora

l’assicurato.

La perdita di lavoro non è computabile in nessuno di

questi casi anche se è dovuta a provvedimenti delle autorità o ad altre

circostanze non imputabili al datore di lavoro (C7 segg.)

ð Giurisprudenza

DLA 1996/1997 pag. 54 (Un istituto che si occupa

essenzialmente di test di screening della tubercolosi presso i ragazzi in età

scolastica subisce una perdita di lavoro in seguito a una decisione

dell'autorità cantonale della sanità pubblica che ordina la soppressione di

questi test. Una simile perdita di lavoro è legata ai progressi compiuti nella

lotta contro la tubercolosi e rientra nei rischi normali di questo tipo di

istituto)

DTF 121 V 371 (Una perdita di lavoro dovuta a una

diminuzione dei sussidi rientra nella sfera normale del rischio aziendale di

un'impresa di trasporto ferroviario, è usuale nel ramo e, con molta

probabilità, considerata la situazione finanziaria della Confederazione, non è

solo temporanea)

DTF 119 V 498 (Per un’impresa specializzata nella

costruzione di gallerie, l’afflusso imprevedibile di acqua ad alto tenore

solforico e cloridrico malgrado le indagini preliminari non rientra nella sfera

normale del rischio aziendale)

Sfera normale del rischio aziendale

D2 Una perdita di lavoro non è computabile se è dovuta a misure

d’organizzazione aziendale, come lavori di pulizia, di riparazione o di

manutenzione, nonché ad altre interruzioni dell’esercizio, usuali e ricorrenti,

oppure a circostanze rientranti nella sfera normale del rischio aziendale.

Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale le perdite di lavoro usuali

che si verificano regolarmente e che, pertanto, sono prevedibili e possono

essere calcolate in anticipo.

D3 I rischi aziendali «normali» non possono, secondo la

giurisprudenza, essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le

aziende. Vanno invece determinati nei singoli casi in base all'attività

specifica dell'azienda e alla situazione che la caratterizza. Le perdite di

lavoro che possono intervenire in ogni azienda rientrano nella sfera normale

del rischio aziendale. Soltanto le perdite di lavoro straordinarie per

l'azienda sono computabili.

(…)

D5 Il fatto che il datore di lavoro si concentri su un grande cliente

o su un cliente principale non è di per sé un motivo sufficiente per negargli

il diritto all’ILR adducendo che la diminuzione delle ordinazioni rientra nella

sfera normale del rischio aziendale. Il servizio cantonale si oppone al

versamento dell’indennità se l'azienda non dimostra in modo credibile che il

cliente effettuerà in tempi brevi nuove ordinazioni che le permetteranno di

ritornare a lavorare a pieno regime o che troverà nuovi sbocchi sul mercato.

D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare:

le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a

lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione

causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della

costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolvibilità del committente o

dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente;

le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del

datore di lavoro o di un dirigente.

(…)

D6b Un

periodo di recessione può essere sufficiente a porre un’azienda in una

situazione di difficoltà. Le conseguenti perdite di lavoro non rientrano più

nella sfera normale del rischio aziendale se il datore di lavoro può dimostrare

in modo plausibile che tali perdite sono effettivamente attribuibili alla

recessione. Il fatto che tutti i datori di lavoro possano essere interessati

allo stesso modo dalla recessione è irrilevante. Per contro se il datore di

lavoro, a prescindere dalla recessione, attribuisce la perdita di lavoro

principalmente a motivi che non sono direttamente legati alla situazione

economica (ad es. ritardo nei termini in seguito a opposizioni nella procedura

relativa al permesso di costruzione), non è sufficiente indicare quale motivo

la recessione per giustificare un diritto all’ILR. Poiché in questo caso la

situazione economica recessiva non è adeguatamente causale per le perdite

d’incarichi o rispettivamente per le perdite di lavoro. Si può parlare di

periodo di recessione in particolare in caso di calo della cifra d’affari o

delle ordinazioni e in presenza di previsioni economiche negative per un numero

considerevole di aziende, in generale o in determinati settori.

I

seguenti indici danno delle indicazioni sui segni di una congiuntura di

recessione

- un

aumento massiccio dei preannunci di lavoro ridotto rispetto allo stesso mese

dell’anno precedente Rapporto LAMDA DM09 https://lamda.alv.admin.ch/MicroStrategy/servlet/mstrWeb

-

analisi congiunturali della Confederazione sull’economia nel suo complesso e

sui principali rami economici («Konjunkturtendenzen», pubblicazione sulle

tendenze congiunturali, non disponibile in italiano) https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/konjunktur.html

-

Barometro congiunturale KOF (KOF Economic Barometer), Indicatore

dell’occupazione KOF (KOF Employment Indicator) e Indicatore della situazione

commerciale (KOF Business Situation Indicator),

https://kof.ethz.ch/it/previsioni-indicatori/indicatori.html (non disponibili

in italiano)

- Dati

relativi al commercio estero (in particolare sulle esportazioni) https://www.ezv.admin.ch/ezv/it/home/temi/statistica-del-commercio-esterosvizzero/dati.html

-

Andamento dell’indice della costruzione

(non disponibile in italiano). (…)”.

2.4

Nel quadro delle misure prese dal

Consiglio federale nell’ambito dell’assicurazione contro la disoccupazione in

relazione alla pandemia da coronavirus (Covid-19), la SECO ha redatto delle

direttive destinate a precisare le condizioni di concessione delle prestazioni

LADI in tale contesto.

Nella “Direttiva 2020/10:

Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 22 luglio

2020.

in relazione all’indennità per lavoro ridotto sono stati introdotti in

particolare i punti 2.1 - 2.6 che sono stati sostanzialmente mantenuti nelle

seguenti versioni, e meglio nella Direttiva 2020/12 del 27 agosto 2020 e nella

Direttiva 2020/15 del 30 ottobre 2020.

In quest’ultima la SECO ha

precisato che:

"

(…)

2.1

Perdita di lavoro temporanea

Anche ammesso che la pandemia si verifichi in varie

ondate, va notato che sia la pandemia stessa sia la perdita di lavoro ad essa

associata devono essere considerate temporanee.

2.2

Perdite di lavoro per motivi economici

A causa dell’insorgenza improvvisa, dell’entità e

della gravità, una pandemia non può essere considerata un normale rischio

aziendale a carico del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1

lettera a LADI, anche se è probabile che colpisca qualsiasi datore di lavoro.

Pertanto, le perdite di lavoro dovute al calo della domanda di beni e servizi

per questo motivo sono computabili in applicazione dell’articolo 32 capoverso 1

lettera a LADI. Il datore di lavoro deve tuttavia comprovare in modo verosimile

che le perdite di lavoro suscettibili di verificarsi nella sua impresa sono

riconducibili allo scoppio della pandemia. Un semplice richiamo alla pandemia è

una giustificazione insufficiente.

(…).

2.3

Perdite di lavoro dovute a

provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di

lavoro

Anche i provvedimenti adottati dalle autorità in

relazione alla pandemia sono da considerarsi circostanze eccezionali, pertanto

le perdite di lavoro dovute a tali provvedimenti rientrano nella

regolamentazione speciale ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LADI e

dell’articolo 51 OADI. Ciò vale anche per le misure che interessano solo

singoli settori o rami economici e per le misure disposte dalle autorità

cantonali o comunali.

Sono computabili le perdite di lavoro non imputabili

al datore di lavoro, come quelle dovute all’impossibilità per i lavoratori di

raggiungere il luogo di lavoro.

Al contrario, non sono computabili le perdite di

lavoro riconducibili a una condotta scorretta del datore di lavoro (art. 51

cpv. 3 OADI).

(…)

2.5

Diritto all’ILR nell’ambito del

graduale allentamento delle restrizioni

Con il graduale allentamento delle restrizioni, per la maggior

parte delle aziende interessate il provvedimento delle autorità decade come

giustificazione. Pertanto, in linea di principio, l’attività deve essere

ripresa non appena consentito. Questo requisito è espressione dell’obbligo di

riduzione del danno. Tuttavia, vi sono quattro situazioni in cui il diritto

all’ILR può ancora sussistere:

(1) In base alle misure sanitarie ancora in vigore, un’azienda può

riassumere soltanto parte dei suoi collaboratori. In questo caso, il diritto

all’ILR è concesso per la perdita di lavoro di quei collaboratori che non

possono essere reimpiegati o che possono esserlo solo parzialmente, a

condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto. In questo

caso, la perdita di lavoro computabile è ancora dovuta a provvedimenti delle

autorità e si applica l’art. 32 cpv. 3 LADI in combinato disposto con l’art. 51

OADI.

(2) Per ragioni economiche, un’azienda può riassumere soltanto

parte dei suoi collaboratori oppure non è in grado di procurarsi i prodotti

necessari per una completa ripresa delle sue attività e quindi può riassumere

soltanto parte della sua forza lavoro. La perdita di lavoro computabile è

dovuta alle conseguenze economiche della pandemia. Il diritto all’ILR è ancora

valido, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il diritto.

(3) Un’azienda deve continuare a restare chiusa se non è in grado

di attuare le misure comportamentali e igieniche richieste o se si prevede che,

alla riapertura, le perdite saranno superiori a quelle riportate durante la

temporanea chiusura. Qualora sia oggettivamente impossibile attuare le

necessarie misure comportamentali e igieniche, il lavoro deve essere sospeso.

In questo caso il datore di lavoro ha diritto all’ILR per i collaboratori

interessati, a condizione che siano soddisfatte le altre condizioni per il

diritto. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile che le perdite alla

riapertura supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea. In tal caso, e qualora

il rischio di licenziamenti o di chiusura definitiva aumenti, sussiste il

diritto all’ILR.

(4) Un’azienda deve continuare a restare chiusa come conseguenza

indiretta dei provvedimenti delle autorità ancora in vigore. Ad esempio, un

ristorante non può riaprire perché è raggiungibile soltanto tramite un’azienda

di trasporto turistico (es. funivia o cabinovia) ancora soggetta a un divieto

di esercizio. Per esercitare il diritto all’ILR, il datore di lavoro deve

dimostrare questa conseguenza indiretta. Ciò è dovuto al fatto che le perdite

di lavoro dovute a provvedimenti ufficiali o ad altre circostanze per le quali

il datore di lavoro non è responsabile sono computabili se il datore di lavoro

non può evitarle con provvedimenti adeguati ed economicamente convenienti o non

può indicare un terzo come responsabile del danno (art. 51 cpv. 1 OADI).

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno in poi, deve presentare

le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con opportuni documenti

aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i conteggi non plausibili al

di sopra del valore soglia. Le modalità di verifica per le aziende appartenenti

al settore della gastronomia sono descritte nell’allegato 1 della direttiva

2020/08 – l'allegato rimane in vigore. Questa procedura viene applicata in modo

analogo sia ad altre aziende sia in caso di successivo allentamento delle restrizioni.

Per il periodo di conteggio relativo a maggio 2020, l’azienda può

continuare ad effettuare i conteggi per oltre l’85% anche senza

giustificazione. Tuttavia, la CD è libera di chiedere una giustificazione anche

per questo periodo di conteggio. (…)”

I p.ti 2.1, 2.2., 2.3 sono

rimasti pressoché invariati nella “Direttiva 2021/01 Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 20 gennaio 2021 che ha

sostituito la Direttiva del 30 ottobre 2020.

Al p.to 2.5 è stato inserito quanto

segue:

" (…)

(5) Un’azienda deve rispettare le condizioni imposte dall’autorità

che le impediscono di svolgere un’attività economica, per esempio la

limitazione dell’orario di apertura fino alle 19 per un ristorante che genera

buona parte dell’incasso la sera. L’azienda deve dimostrare in modo plausibile

che le perdite dovute alla continuazione parziale supererebbero quelle

riportate durante la chiusura temporanea.

In tal caso, e qualora il rischio di licenziamenti o di chiusura

definitiva aumenti, sussiste il diritto all’ILR.

Se un’azienda continua a rivendicare una perdita di lavoro

superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a novembre 2020 in

poi, deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle

con opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre al vaglio del SC i

conteggi non plausibili al di sopra del valore soglia.”

La

Direttiva 2021/06 del 19 marzo 2021 che ha sostituito la Direttiva 2021/01 del

20.

gennaio 2021 non ha apportato modifiche ai p.ti 2.1, 2.2., 2.3 e 2.5.

Il

tenore dei p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 non ha subito cambiamenti nella Direttiva

2021/07 del 20 aprile 2021, che ha sostituito quella del 19 marzo 2021, mentre nella

Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021, che ha sostituito la Direttiva del 20

aprile 2021, il p.to 2.5 in fine è stato adeguato:

" (…)

Se un’azienda continua a rivendicare una

perdita di lavoro superiore all’85% per i periodi di conteggio da giugno 2020 a

novembre 2020 in poi e da giugno 2021 una perdita di lavoro superiore al 50%,

deve presentare le corrispondenti giustificazioni alla CD e supportarle con gli

opportuni documenti aziendali. La CD deve sottoporre a vaglio del SC i conteggi

non plausibili al di sopra del valore soglia.

Per dimostrare la plausibilità delle perdite

di lavoro fatte valere, i beneficiari di lunga durata devono - con effetto

immediato - in particolare essere tenuti a comprovare che

- le perdite di

lavoro dovute a motivi economici continuano a essere inevitabili;

- vi sono ancora

perdite attribuibili alla pandemia e ai corrispondenti provvedimenti delle

autorità; e

- a perdita di

lavoro continua a essere considerata temporanea e l’ILR permetterà di mantenere

i posti di lavoro.”

I p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5 sono

rimasti sostanzialmente immutati nella Direttiva 2021/16: Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” del 1° ottobre 2021 che ha

sostituito la Direttiva 2021/13 del 30 giugno 2021.

La Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021, che ha sostituito la Direttiva 2021/16 del 1° ottobre 2021,

indica a pag. 3 che i p.ti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.5. non sono più validi dal 31

dicembre 2021.

Cfr.

pure Direttiva 2022/01: “Aggiornamento «Disposizioni speciali a causa della

pandemia»” del 31 gennaio 2022 pag. 3 che sostituisce la Direttiva 2021/21 del

17.

dicembre 2021; Direttiva 2022/06: “adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti

la Covid-19” del 1° aprile 2022 pag. 6.

Al

riguardo va rilevato che con la Direttiva 2022/05: “Abrogazione «Disposizioni

speciali a causa della pandemia»” del 1° aprile 2022 è stata abrogata, a

decorrere dal 1° aprile 2022, la Direttiva 2022/01 del 31 gennaio 2022,

precisando che “tutte le regole di questa direttiva che continuano ad essere

in vigore dal 1 aprile 2022 sono state inserite nella Direttiva 2022/06

«Adeguamenti delle Prassi LADI»”.

La

Direttiva 2022/06 del 1° aprile 2022 è stata sostituita dalla Direttiva 2022/13

“adeguamenti delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 23 dicembre 2022.

La Direttiva 2023/02 “adeguamenti

delle Prassi LADI riguardanti la Covid-19” del 26 giugno 2023, che ha preso il

posto della Direttiva 2022/13, è stata abrogata con effetto dal 1° gennaio 2024

(cfr. https://www.arbeit.swiss/secoalv/it/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html).

2.5

Le direttive amministrative - come

la Prassi LADI emanata dalla SECO - non costituiscono norme giuridiche e non

sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 9C_79/2024

del 6 febbraio 2025 consid. 4.3., destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale; STF 8C_228/2023 del 6 ottobre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_141/2023 del

2.

maggio 2023 consid. 4.1.; STF 8C_297/2022 del 15 febbraio 2023 consid. 3.2.; DTF

148.

V 102 consid. 4.2.; STF 9C_270/2021 del 30 dicembre 2021 consid. 3.5.; STF

8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR 2022 ALV Nr.

17.

pag. 57; STF 9C_458/2020 del 27 settembre 2021 consid. 4.1.; DTF 147 V 79

consid. 7.3.2.; STF 8C_721/2020 del 15 giugno 2021 consid. 5.5.2.2.; STF

9C_631/2019 del 19 giugno 2020 consid. 2.3.).

Quest’ultimo deve tenerne conto per

prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono

un’interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso

di specie (cfr. STF 9C_230/2024 del 21 gennaio 2025 consid. 4.1.; STF

8C_425/2023 del 21 maggio 2024 consid. 4.3.; STF 8C_532/2023 del

17.

aprile 2024 consid. 4.4.; STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.3.; DTF 148 V 144 consid. 3.1.3.;

DTF 147 V 342 consid. 5.5.2.2.; STF 8C_214/2020 del 18 febbraio 2021 consid. 3.2;

DTF 146 V 224; DTF 146 V 104; DTF 145 V 224 consid. 6.1.1).

Il giudice deve,

invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in

esame (cfr. DTF 146 V 233 consid. 4.2.1.; DTF 145 V 84 consid. 6.1.1.; STF

8C_405/2018 del 22 gennaio 2019 consid. 6.1.1.; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants

d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber:

"La portée de l'art. 4 de la

Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II

pag. 527; Cattaneo, "Les

mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag.

296-297).

Secondo la

giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte

limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da

leggi e ordinanze (cfr. STF 8C_669/2023 del 1° aprile 2025 consid. 6.2.,

destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 9C_442/2021 del 17

marzo 2022 consid. 3.3.; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

È altresì utile evidenziare che

va fatto riferimento alla versione delle direttive valida al momento in cui

l’autorità amministrativa competente era chiamata a emettere una decisione

(sempre che l’autorità dovesse tenere in considerazione le pertinenti direttive

in quanto agevolavano un’interpretazione delle disposizioni

legali applicabili giustificata in un caso di specie). Dei complementi

ulteriori delle stesse possono entrare in linea di conto, segnatamente qualora

permettano di trarre delle conclusioni in merito a una prassi amministrativa

già applicata in precedenza (cfr. STF 8C_322/2022 del 30 gennaio 2023 consid.

4.3.1.; STF 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.2., pubblicata in SVR

2022.

ALV Nr. 17 pag. 57; DTF 147 V 278 consid. 2.2.).

2.6

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_17/2021 del 20 maggio 2021 consid.

4.6.3., pubblicata in DTF 147 V 359, ha ricordato, facendo riferimento al

Messaggio concernente la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del

Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19 (Legge COVID-19)

del 12 agosto 2020, che il senso e lo scopo dell’indennità per lavoro ridotto

non è garantire l’esistenza dell’azienda o coprire la perdita di fatturato,

bensì quello di evitare dei licenziamenti.

Il

Messaggio 20.058 concernente la legge federale sulle basi legali delle

ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all’epidemia di COVID-19

(Legge COVID-19) del 12 agosto 2020 prevede, in effetti, che “in quanto

strumento dell’assicurazione contro la disoccupazione lo scopo dell’IRL non è

quello di garantire la sopravvivenza dell’esercizio o di coprire le perdite e

la diminuzione del fatturato, bensì quello di salvaguardare i posti di lavoro.

Di fatto s’intende evitare che il temporaneo calo della domanda dei prodotti e

servizi offerti e la conseguente perdita di lavoro provochi a breve termine

un’ondata di licenziamenti” (cfr. FF 2020 5797 segg. (5818)).

Al

riguardo cfr. pure STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 consid. 2.3.; STF

8C_555/2021 del 24 novembre 2021 consid. 3.3.1.

L’Alta

Corte, con sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021, pubblicata in SVR 2022

ALV Nr. 17 pag. 57 e già citata, ha confermato il giudizio del Tribunale

amministrativo del Canton Svitto che aveva accolto il ricorso di una Sagl che

gestiva un salone di parrucchiere alla quale era stato negato il diritto a

indennità per lavoro ridotto richiesto a favore di due collaboratori dal 1°

settembre 2020 al 31 agosto 2021.

Il

TF ha deciso che, a ragione, la Corte cantonale, in conformità a quanto

previsto al p.to 2.5. della Direttiva emessa dalla SECO “Aggiornamento

«Disposizioni speciali a causa della pandemia»” (in particolare versioni

2021/07 aprile 2021 e 2021/16 1° ottobre 2021), aveva concluso che la società

aveva reso credibile che la perdita di lavoro era economica e da ricondurre

alla pandemia.

La

nostra Massima Istanza ha ritenuto ininfluenti le circostanze che nel Canton

Svitto il settore dei parrucchieri possa essere stato confrontato con uno

sviluppo economico e che nelle immediate vicinanze della ricorrente abbiano

aperto quattro nuovi parrucchieri. Questi elementi non sono stati considerati

significativi ai fini della valutazione di quel caso di specie, in quanto i

singoli saloni nella loro rispettiva struttura aziendale, nell’offerta e nel

segmento di clientela possono differire notevolmente uno dall’altro, cosicché

pure in misura diversa possono essere colpiti da una perdita di lavoro dovuta

alla pandemia.

In

una successiva sentenza 8C_555/2021 del 24 novembre 2021, menzionata sopra, il

Tribunale federale ha respinto l’impugnativa dell’Ufficio del lavoro interposta

contro il giudizio emanato sempre dal Tribunale amministrativo del Canton

Svitto con cui era stato accolto il ricorso inoltrato da una Sagl che gestiva

un bar contro il diniego del diritto a ILR per i mesi di novembre e dicembre

2020, deciso dall’amministrazione poiché, avendo ridotto i giorni e l’orario di

apertura dell’esercizio pubblico, avrebbe violato l’obbligo di ridurre il

danno.

L’Alta

Corte ha evidenziato che, in prima battuta, l’amministrazione aveva negato le

ILR solo per i nuovi dipendenti, ossia per le persone assunte meno di sei mesi

prima del preannuncio di lavoro ridotto. Tale decisione del 27 novembre 2020

era poi stata revocata il 2 dicembre 2020 e il diritto a ILR era stato negato a

tutti i dipendenti per violazione dell’obbligo di ridurre il danno. In simili

condizioni la nostra Massima Istanza ha indicato che non era oggetto della lite

la questione di sapere se tutti i dipendenti adempissero le condizioni per

avere diritto alle ILR (cfr. consid. A.a e 3.1.).

Il

Tribunale cantonale aveva del resto rinviato gli atti all’amministrazione per

nuova decisione ai sensi dei considerandi.

Il

TF ha ritenuto corretto il giudizio della Corte del Canton Svitto, la quale

aveva considerato plausibile che la ricorrente, nei giorni di chiusura, non

avrebbe potuto gestire il bar in modo proficuo e che la riduzione dei tempi di

apertura non era da ascrivere alla sottoccupazione dei dipendenti, bensì era la

conseguenza della flessione della domanda e delle restrizioni connesse alle

misure di igiene accresciute, quindi della pandemia di Covid-19.

Il

Tribunale cantonale aveva, pertanto, ritenuto, da una parte, che la limitazione

degli orari di apertura fosse sensata dal profilo dell’economia dell’azienda e

non costituiva una violazione dell’obbligo di ridurre il danno.

Dall’altra,

che in applicazione del criterio della verosimiglianza preponderante fosse dato

un nesso causale adeguato tra il crollo del numero degli avventori e la

pandemia, rispettivamente le misure ordinate dalle Autorità.

Di

conseguenza l’Autorità giudiziaria di primo grado aveva rettamente stabilito

che sussisteva una perdita di lavoro computabile ai sensi dell’art. 31 cpv. 1

lett. b LADI.

Con giudizio 8C_273/2022 dell’8

febbraio 2023, pubblicato in DLA 2023 N. 4 pag. 106 segg., l’Alta Corte ha

confermato la sentenza del TCA 38.2021.85 del 21 marzo 2022 relativa a un

diniego del il diritto a ILR dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 nei confronti di una società che gestisce tre

saloni di parrucchiere, in quanto tra la fine del 2020 e la prima metà del 2021

la società ha assunto due nuovi dipendenti all’80% (in sostituzione di due

collaboratori licenziatisi), quando però stava beneficiando di ILR e, d’altro

lato, considerato che le ILR sono state chieste dal 1° luglio 2021, ossia in un

periodo in cui la situazione epidemiologica era favorevole ed era a buon punto

la campagna vaccinale, non ritenendo dunque credibile che l’annunciata perdita

di lavoro economica fosse da ricondurre alla pandemia.

Il Tribunale federale,

condividendo, quindi, la conclusione di questo Tribunale secondo cui la perdita

di lavoro preannunciata risultasse da circostanze ascrivibili al normale

rischio aziendale, ha statuito che era irrilevante a quel punto chinarsi sulla

censura relativa ad una diminuzione della cifra d'affari.

In una sentenza 8C_216/2023 del

13.

settembre 2023, pubblicata in RtiD I-2024 N. 56 pag. 326, il Tribunale

federale ha statuito che rettamente il TCA ha confermato il

diniego del diritto alle indennità per lavoro ridotto per il periodo dal 22

agosto al 20 settembre 2022 deciso dalla Sezione del lavoro nei confronti di

una società, la cui attività consisteva nell'esercizio di stazioni di servizio situate sul

confine tra Svizzera e Italia per beneficiare delle differenze di prezzo delle

derrate tra i due paesi, in particolar modo del prezzo di vendita della

benzina.

La perdita di

lavoro lamentata era, in effetti, da ricondurre al normale rischio aziendale.

Il taglio delle

accise sul carburante introdotto dalle Autorità italiane nel marzo 2022 e

perdurato fino alla fine del medesimo anno, benché non fosse una circostanza

ordinaria, non era sufficiente per concludere che la perdita di lavoro preannunciata

denotasse un carattere eccezionale o straordinario.

Visto che il genere di attività esercitato

dalla ricorrente era particolarmente - ed intenzionalmente - esposto alla

variazione del prezzo della benzina, era possibile partire dal presupposto,

conformemente a quanto stabilito nella sentenza C 155/93

del 30 maggio 1995, che,

di principio, una misura politico-legislativa che incide su tale parametro

(così come un'alterazione del mercato valutario) sia parte integrante della

strategia imprenditoriale e, pertanto, anche del normale rischio aziendale.

Non

basta, come invece sembrava pretendere la ricorrente, il semplice fatto che

l'ampiezza del provvedimento in questione non fosse contemplata nel proprio

sistema interno di analisi dei rischi per ritenere assodato il suo carattere

eccezionale e straordinario.

Ininfluente si è

poi rivelata l’asserzione secondo cui vi sarebbe

stato un nesso di causalità adeguata tra la perdita di lavoro e la guerra in

Ucraina e che esso sarebbe stato evidente e oggettivo, siccome,

indipendentemente dalla mancata adozione di misure corrispondenti in Svizzera

(in particolare anche a distanza di mesi dallo scoppio del conflitto in

Ucraina), non era possibile escludere che il provvedimento italiano fosse stato

mantenuto a causa di altre circostanze. Ad ogni modo decisivo era il fatto che

la perdita di lavoro fosse dovuta alla misura politico-legislativa in quanto

tale. In un modello commerciale essenzialmente consacrato alla domanda

transfrontaliera, come quello della ricorrente, occorre sempre tenere conto

della possibile adozione di misure politiche (o di un loro mantenimento

prolungato) che incidano - drasticamente o meno - sul prezzo dell'offerta.

Nemmeno

la richiesta sussidiaria dell’insorgente di beneficiare delle indennità per

lavoro ridotto quale caso di rigore era fondata, poiché, nonostante le

direttive della SECO indichino che il taglio delle accise disposto dalle

Autorità italiane sarebbe stato da considerare come un provvedimento delle

autorità ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 OADI, il diritto alle ILR non poteva

essere riconosciuto in ragione dell'applicabilità della restrizione dell'art.

33.

cpv. 1 lett. a LADI, e quindi, in concreto, del fatto che tale misura

rientrasse nel normale rischio aziendale.

Con giudizio STF 8C_361/2023 del

5.

gennaio 2024 l’Alta Corte ha deciso nei confronti di una società attiva nel

settore del commercio di commestibili e vini con hotel e ristoranti che nel

mese di maggio 2022 la perdita di lavoro annunciata non era più dovuta alle

misure contro il Covid, abrogate nel febbraio 2022, bensì a cambiamenti

strutturali (modifiche nelle abitudini dei clienti) necessitanti di

adattamenti. I motivi della perdita di lavoro rientravano, quindi, nei normali

rischi aziendali.

Cfr. pure STF 8C_529/2023 del 17

aprile 2024 (diniego del diritto a ILR a una società che nel periodo delle

restrizioni sanitarie per limitare la diffusione del Covid tra marzo a luglio

2021.

ha chiuso il proprio hotel con ristorante per procedere a lavori di

rinnovo dell’edificio) e STF 8C_200/2024 del 10 ottobre 2024 (confermato

rifiuto ILR a una società individuale attiva nel settore finanziario, bancario,

nonché della gestione patrimoniale e consulenza, la quale aveva chiesto le

indennità a favore di un dipendente, non essendo stato registrato un fondo,

poiché gli investitori dell’est, a causa delle chiusure Covid, non avevano

potuto venire in Svizzera per firmare il contratto e aprire un conto bancario di

persona, come prevedevano le loro usanze. Il TF ha evidenziato che la perdita

di lavoro del dipendente era dovuta a ragioni culturali e quindi non a motivi

economici, né era inevitabile).

In una sentenza 38.2022.3 del 25

aprile 2022 questo Tribunale ha confermato il diniego del diritto alle

indennità per lavoro ridotto richieste da uno studio di architettura, ritenuto

che la perdita di lavoro non era provocata dalla pandemia Covid-19 ma da

ascrivere a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale. In

particolare, questa Corte, alla luce del fatto che in quel caso i lavori

previsti erano stati posticipati per volontà dei committenti, ha rammentato che

per quel che concerne il settore dell'edilizia la giurisprudenza ha stabilito

che differimenti di termini voluti dal committente o causati eventualmente da

altri motivi non imputabili alle imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori

non sono insoliti nel ramo, ragione per cui l'assicurazione contro la

disoccupazione non è tenuta a rispondere delle conseguenze degli stessi

sull'occupazione delle maestranze. In secondo luogo, questo Tribunale ha

stabilito che i ritardi non sono stati provocati dalle misure adottate per

fronteggiare la pandemia Covid-19, visto che i cantieri sono stati chiusi

soltanto per un breve periodo quando è scoppiata la pandemia.

Con giudizio 38.2022.8 dell’11

luglio 2022 questa Corte ha deciso che a torto a una società attiva

nell'organizzazione di eventi musicali erano state rifiutate le ILR. Dopo aver

rilevato che in quel caso di specie la perdita di lavoro fatta valere dalla

società ricorrente non dipendeva da motivi economici secondo l’art. 32 cpv. 1

LADI, nel senso di un calo della domanda e che quale fondamento per la

richiesta di ILR entra, dunque, in linea di conto la clausola dei casi di

rigore di cui agli art. 32 cpv. 3 LADI e 51 OADI, il TCA ha osservato che,

anche se al momento in cui sono stati assunti i dipendenti dell’azienda, nel

dicembre 2020, e quando gli stessi hanno iniziato effettivamente la loro

attività, al più presto nel mese di febbraio 2021 le grandi manifestazioni

erano vietate, non era ancora escluso che l’edizione 2021 dell’evento, potesse

svolgersi.

È stato, così, indicato che la

società era legittimata a essere pronta con il personale necessario, peraltro specialista

del settore che per anni ha contribuito alla buona riuscita dell’evento, per programmarlo

e prepararlo.

Questo Tribunale ha, pertanto,

concluso che non era possibile escludere che la perdita di lavoro relativa,

perlomeno, ad alcuni dei collaboratori specialisti non fosse evitabile (art. 51

cpv. 1 OADI).

Gli atti sono stati,

conseguentemente, rinviati all’amministrazione per un complemento istruttorio.

Infine

in una sentenza 38.2024.12 dell’8 luglio 2024, massimata e parzialmente pubblicata

in RtiD I-2025 N. 73, il TCA ha stabilito che nel caso di una

ditta, attiva nell’ambito dello stampaggio di materie plastiche per clienti nazionali

e internazionali, a cui era stato negato il diritto alle indennità per lavoro

ridotto a favore di diciassette dei propri dipendenti per il periodo 1°

dicembre 2023 - 29 febbraio 2024, gli atti andavano rinviati alla Sezione del

lavoro per ulteriori accertamenti, siccome le carte processuali non

permettevano di stabilire se la perdita di lavoro annunciata dalla società

ricorrente in questione fosse computabile (art. 31 cpv. 1 lett. b LADI), e

meglio se i motivi addotti per giustificare la stessa rientrassero nel normale

rischio aziendale o meno, come pure se fosse ancora, oppure no, probabilmente

temporanea (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI).

In proposito è

stato evidenziato che, in effetti, da una parte, già nei periodi

precedenti al novembre/dicembre 2023, e meglio dalla seconda metà 2022, la

ditta ricorrente aveva rilevato un brusco calo della cifra d’affari con

riferimento alla congiuntura internazionale e a un rallentamento degli

ordinativi.

Inoltre l’insorgente, per la

natura stessa dell’attività esercitata, dipendente dalla domanda delle aziende

clienti, era costretta ad assorbire le fluttuazioni del volume di lavoro di

queste ultime, cosicché le oscillazioni potevano apparire far parte dei rischi

operativi della ricorrente, a meno che non si fosse stati confrontati con

circostanze eccezionali che permettessero di concludere che la perdita di

lavoro fosse ascrivibile a una causa straordinaria.

Dall’altra parte, tuttavia,

in relazione al preannuncio di novembre 2023 era stato fatto valere che negli

ultimi mesi del 2023 la società ricorrente aveva subito un sensibile, repentino

e inaspettato calo della cifra d’affari (di oltre il 25% rispetto alla media

degli ultimi quattro anni, 2019-2023), principalmente a causa di un forte

rallentamento della domanda, poiché molti clienti erano a loro volta in

condizioni di difficoltà legate alla situazione congiunturale.

Nel novembre 2023 l’economia svizzera era, d’altronde, entrata in una fase di ristagno.

2.7

Nel caso concreto questa Corte è

chiamata a pronunciarsi in merito alla domanda di indennità per lavoro ridotto

dell’11 giugno 2021 per il periodo luglio – settembre 2021 (cfr. consid. 1.2.;

1.3.; 2.1.).

Relativamente al concetto di

normale rischio aziendale ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 lett. a LADI (cfr.

consid. 2.2.), il TCA evidenzia che il Tribunale federale, nella sentenza

8C_216/2023 del 13 settembre 2023 consid. 5.1.2.1., pubblicata in RtiD I-2024

N. 56 pag. 326, citata sopra, ha rievocato quanto segue:

" (…)

Con esso si intendono le perdite di lavoro "ordinarie", ovvero quelle

che secondo l'esperienza si verificano in modo regolare e ripetuto, dunque

prevedibili e calcolabili. Secondo la giurisprudenza, il concetto di normalità

non può essere valutato secondo un parametro generale che valga per ogni tipo

d'azienda, bensì deve essere determinato in ogni singolo caso con riferimento

alla sua attività specifica, tenendo conto delle sue peculiarità. In tale

contesto il criterio della prevedibilità assume un significato determinante (DTF 119 V

498.

consid. 1 e 3; per il tutto, cfr.

sentenze 8C_267/2012 del 28 settembre 2012 consid. 3.2;8C_291/2010

del 19 luglio 2010 consid. 4.2; C 302/05 del 25 luglio 2007 consid. 3.2; Boris

Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019 [di seguito:

Assurance], pagg. 132 seg. n. 638, 639 e 642; Thomas Nussbaumer,

Arbeitslosenversicherung, in: SBVR XIV, Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, pag.

2412.

n. 485; Boris Rubin, Commentaire, n. 10 ad art. 33 LADI). Soltanto se

le perdite denotano un carattere eccezionale o straordinario possono fondare un

diritto al versamento di indennità per lavoro ridotto (sentenza C 302/05 del 25

luglio 2007 consid. 3.2; Boris Rubin, Assurance, op. cit.,

pag. 132 n. 639; Thomas Nussbaumer, op. cit., pag. 2412 n. 485; Boris Rubin,

Commentaire, op. cit., 2014, n. 10 ad art. 33 LADI).

È utile,

inoltre, ricordare che l’art. 31 cpv. 1 lett. d LADI prevede che i lavoratori

hanno diritto all’indennità per lavoro ridotto se “la perdita di lavoro è

probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro

potranno essere conservati i posti di lavoro” (cfr. consid. 2.2.).

Per

costante giurisprudenza federale si presume che la perdita di lavoro sia

temporanea (cfr. DTF 111 V 379 consid. 2b pag. 384, Rubin, “Commentaire de la loi sur

l’assurance-chômage”. Ed. Schulthess 2014 pag. 345).

Le

direttive della SECO (cfr. consid. 2.4.) stabiliscono peraltro chiaramente che

“sia la pandemia stessa, sia la perdita di lavoro ad essa associata devono essere

considerate temporanee”.

Le stesse prevedono, ad ogni

modo, che il datore di lavoro deve comprovare in modo verosimile che le perdite

di lavoro suscettibili di verificarsi nell’impresa sono riconducibili alla

pandemia (cfr. consid. 2.4.).

Ciò è stato confermato dal

Tribunale federale nei giudizi 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 e 8C_555/2021

dl 24 novembre 2021 (cfr. consid. 2.6.).

2.8

Il

TCA ricorda innanzitutto che “RI 1, di cui __________ è

amministratore unico con diritto di firma individuale (cfr. estratto RC

reperibile al sito www.zefix.ch), riceve i lavori di posa dell’acciaio

d’armatura in subappalto dalla __________ (cfr. doc. E; 8) - che ha per scopo

segnatamente “il commercio, l'importazione, l'esportazione, la distribuzione, la

lavorazione e la messa in opera di materiali da costruzione, di macchinari ed

accessori, di manufatti, di istallazioni, di arredi e di ogni genere di merce e

di prodotti, di qualsiasi provenienza ed origine, nell'ambito del settore delle

costruzioni, nonché l'assunzione di qualsiasi genere di rappresentanza. (…)”

e di cui __________ è il presidente del CdA con firma collettiva a due, __________

è il vicepresidente e direttore con firma collettiva a due e __________ è il

delegato con firma collettiva a due (cfr. estratto RC). Nel ricorso è stato

indicato che le due società fanno altresì capo agli stessi azionisti di

maggioranza (cfr. doc. I pag. 9-10).

La __________ assume la

commessa globale dai clienti/committenti (…)” (STCA 38.2021.77 dell’11

aprile 2022 consid. 2.10.).

Per quanto attiene al cantiere __________

di __________, da un messaggio di posta elettronica del 5 aprile 2023 inviato

dal vicedirettore dell’Ufficio tecnico comunale (UTC) costruzioni e

pianificazione del Comune di __________lla Sezione del lavoro - Ufficio

giuridico si evince che la Città di __________, il 29 novembre 2019, ha

aggiudicato al Consorzio __________ di __________ (imprese di costruzioni ____________________

- __________ __________) l’appalto per le opere da impresario costruttore

relative all’ampliamento e alla ristrutturazione della __________ di __________

(cfr. doc. 13/1; 19/1bis) e che la ditta RI 1 era stata indicata, il 26 agosto

2019.

(cfr. doc. 19/3bis), dall’offerente Consorzio __________ come

subappaltante per le opere “posa ferro d’armatura” (cfr. doc. 13/1).

Il 10 maggio 2024 il Consorzio ha

affermato che non era stato stipulato un contratto di subappalto per la

fornitura e/o la posa di acciaio d’armatura, in quanto un tale contratto

normalmente viene concluso in corrispondenza all’inizio dei lavori, che fino a

quel momento non erano stati avviati (cfr. doc. 19/3).

In effetti il 12 marzo 2020 il

Municipio di __________, in accordo con l’UTC e con la direzione dell’Ente __________

__________ (__________), ritenuta l’emergenza sanitaria vigente a quel momento,

ha autorizzato il posticipo a data da definire dell’inizio del cantiere della __________

di __________ (cfr. doc. 13/3), che avrebbe dovuto presumibilmente prendere

avvio nell’ottobre 2019 (cfr. doc. 15/1).

Il 30 ottobre 2020 il Municipio,

anche alla luce dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria, ha poi approvato la

decisione dei suoi servizi e della direzione di __________ di nuovamente

posticipare l’inizio del cantiere in questione almeno fino all’autunno 2021

(cfr. doc. 13/4).

In ogni caso con il manoscritto

del 9 giugno 2020, steso dal signor __________ dell'impresa __________ e

controfirmato da quest’ultimo e da __________ della __________, era già stata

concordata Ia fornitura e posa di acciaio di armatura segnatamente per il

Cantiere “__________” con il prezzo alla tonnellata e il numero di tonnellate

da fornire e posare (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).

Inoltre il 22 marzo 2021 __________

e RI 1 avevano concluso un contratto di subappalto avente per oggetto la messa

in opera tondo d’armatura relativamente alla __________ __________ di __________

(cfr. doc. 19/5).

È vero che il contratto di

appalto tra la Città di __________ e il Consorzio __________, dopo

l’aggiudicazione del novembre 2019, non era stato concluso (cfr. doc. 15/1),

tuttavia, in primo luogo, la Sezione edilizia pubblica di __________, il 16

maggio 2024, ha dichiarato che le fasi di progettazione esecutiva e le

susseguenti fasi di realizzazione erano state sospese a causa dell’emergenza

sanitaria e che era ipotizzabile che la formalizzazione del contratto di

appalto sarebbe avvenuta, se non fosse sopraggiunta la pandemia Covid 2019, nel

corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1).

In secondo luogo, secondo quanto

affermato dal rappresentante della ricorrente, il contratto di subappalto per

la fornitura dell’acciaio d’armatura è comunque stato stipulato il 22 marzo

2021.

per poter cominciare i lavori di rispettiva competenza non appena la

pandemia lo avesse permesso (cfr. doc. 20).

D’altronde, come visto, il 9

giugno 2020 l'impresa __________ e __________ avevano già concordato la

quantità e il prezzo dell’acciaio di armatura da fornire e posare segnatamente

per il Cantiere “__________” (cfr. doc. 20/1; 22; consid. 1.9.; 1.10.).

Come già esposto nei fatti (cfr.

consid. 1.1.), dalla STCA 38.2021.77 dell’11 aprile 2022, cresciuta in

giudicato incontestata, e più precisamente dal consid 2.12. concernente il

periodo aprile - giugno 2021 emerge che “relativamente alla mancata posa

dell’acciaio d’armatura finalizzata all’ampliamento e alla ristrutturazione della

__________ di __________ da parte della ricorrente, a cui la __________ ha

subappaltato il lavoro (cfr. doc. 8), la perdita di lavoro è, quindi,

da ricondurre alla pandemia. La Sezione del lavoro, al riguardo, nella

decisione su opposizione impugnata ha d’altronde affermato che “(…) per il

cantiere “__________” vi è la certezza che il ritardo è dovuto alla pandemia in

quanto così comunicato dalla __________” (cfr. doc. B pag. 5)”.

La parte resistente, infatti, con

decisione del 4 ottobre 2023 (cfr. doc. 10), in riferimento al preannuncio di

lavoro ridotto del 16 marzo 2021, ha sollevato opposizione parziale e ha

riconosciuto all’insorgente il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°

aprile al 30 giugno 2021, in particolare a favore del personale il cui impiego

era previsto sul cantiere “__________”, precisando che “la pandemia e le

particolarità del cantiere (legato ad una __________ ospitante persone a

rischio) sono legate in maniera causale al rinvio dei lavori nel 2020 e 2021”

(cfr. doc. 10 pag. 5; consid. 1.1.).

Riguardo all’ulteriore

preannuncio dell’11 giugno 2021 relativo all’arco di tempo a decorrere dal 1°

luglio 2021 (cfr. consid. 1.2.), l’amministrazione, però, il 15 novembre 2023

ha emesso un provvedimento, confermato dalla decisione su opposizione del 4

dicembre 2024 (cfr. doc. B; consid. 1.12.), nel quale, pur ribadendo che il

rinvio dei lavori nel 2020 e 2021 alla “__________” di __________ era legato

alla pandemia e alla particolarità del cantiere, trattandosi di una casa

anziani ospitante persone a rischio, ha escluso che la perdita di lavoro

attinente fosse computabile, in quanto, da un lato, non più eccezionale o

straordinaria, ritenuto che i lavori erano stati rinviati più volte a causa

della pandemia, la prima volta già nell'anno 2020.

Dall’altro, sussisteva inoltre

una rivalutazione del progetto a livello strategico-organizzativo della rete di

case anziani comunali, il che rendeva la realizzazione di tale opera ancora più

incerta nel medio termine (cfr. doc. 11=D; consid. 1.3.).

2.9

Questo Tribunale, dopo aver

ponderato tutti gli elementi fattuali del caso in esame esposti nei fatti e al

precedente considerando, ritiene che il modo di operare dell’amministrazione

non possa essere avallato.

Dapprima va ricordato che l'esame

inerente al diritto all'indennità per lavoro ridotto deve avvenire in modo

prospettico, ossia ponendosi al momento in cui l’amministrazione doveva

emettere la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto (cfr. STF 8C_468/2022 del 28 novembre 2023

consid. 7.1., pubblicata in SVR 2024 ALV Nr. 7 pag. 25; STCA 38.2021.100

del 21 marzo 2022 consid. 1.6., parzialmente pubblicata in RtiD II-2022 N. 72

pag. 298 segg.).

Allorché la ditta ricorrente ha

inoltrato il preannuncio di lavoro ridotto dell’11 giugno 2021 (che faceva

seguito a quello del 16 marzo 2021, oggetto della STCA 38.2021.77 dell’11

aprile 2022, cresciuta in giudicato in contestata e sfociata nella decisione

della Sezione del lavoro del 4 ottobre 2023 con cui è stato riconosciuto il

diritto alle ILR da aprile a giugno 2021 segnatamente in relazione al cantiere

della __________ di __________, cfr. consid. 1.1.), era ancora di attualità -

come per il preannuncio del 16 marzo 2021 - la comunicazione del committente

dei lavori relativi alla __________ di __________, ossia del Comune di __________,

del 30 ottobre 2020 con la quale l’inizio del cantiere in questione era stato

nuovamente posticipato (dopo l’avviso del marzo 2020) almeno fino all’autunno

2021.

(cfr. doc. 13/4).

Del resto, come già evidenziato,

la Sezione edilizia pubblica della Città di __________, il 16 maggio 2024, ha

indicato che l’emergenza sanitaria ha spinto il committente a sospendere le

fasi di progettazione esecutiva e le susseguenti fasi di realizzazione del

cantiere __________ di __________ e se non fosse sopraggiunta la pandemia la

formalizzazione del contratto di appalto tra __________ e il Consorzio __________,

a cui il cantiere era stato aggiudicato nel novembre 2019, ovvero come

sottolineato dal patrocinatore della RI 1 precedentemente alla pandemia (cfr.

doc. I; consid. 1.13.), l’opera __________ di __________, sarebbe avvenuta nel

corso della primavera 2020 (cfr. doc. 19/1 consid. 1.7.).

Pertanto l’insorgente, la quale

era stata indicata dal Consorzio __________ quale subappaltante per le opere

“posa ferro d’armatura” nell’agosto 2019 e a cui nel marzo 2021 era stata

subappaltata tramite contratto la fornitura di acciaio d’armatura per il

cantiere in questione (cfr. consid. 2.8.), quando nel giugno 2021 ha chiesto le

ILR a partire dal luglio 2021, poteva riferirsi al posticipo dell’inizio dei

lavori almeno fino all’autunno del 2021 dell’ottobre 2020, come per il precedente

preannuncio del 16 marzo 2021.

Il TCA non ignora che nel giugno

2021.

erano trascorsi circa quindici mesi dall’inizio della pandemia, come

rilevato dall’amministrazione (cfr. doc. B; III; consid. 1.12.).

Tuttavia tale lasso di tempo, in

concreto, non è sufficiente per far rientrare nel normale rischio aziendale la

perdita di lavoro legata al cantiere __________ __________.

In effetti il periodo di quindici

mesi non deve essere considerato in modo a sé stante, ma a fronte del fatto che

nel giugno 2021 era sempre valido il rinvio dei lavori stabilito il 30 ottobre

2020.

dalla Città di __________ a seguito dell’emergenza sanitaria. Dopo

l’ultimo posticipo dell’avvio del cantiere di __________ dell’ottobre 2020,

invero, non erano state fornite indicazioni in altro senso da parte del Comune.

Non va, peraltro, dimenticato che

a fine primavera / inizio estate 2021 la situazione epidemiologica era

migliorata. Il numero di nuovi casi di persone affette da coronavirus era in

calo ed entro la fine del mese di maggio 2021, la maggior parte dei Cantoni

avrebbe completato la vaccinazione delle persone particolarmente a rischio

(cfr. https://www.news.admin.ch/it/nsb?id=83697).

La ricorrente, dunque, nel giugno

2021, poteva legittimamente credere che i lavori avrebbero potuto

effettivamente iniziare nell’autunno 2021 e non certo ipotizzare un

annullamento del mandato.

Da ciò discende pure che risulta

comprensibile che l’insorgente nel giugno 2021 non abbia cercato altri lavori

in sostituzione del cantiere ____________________.

Per quanto attiene

all’argomentazione dell’amministrazione secondo cui la realizzazione dell’opera

relativa alla __________ __________ era ancora più incerta nel medio termine,

in quanto sussisteva inoltre una rivalutazione del progetto a livello

strategico-organizzativo della rete di case anziani comunali (cfr. doc. 11=D;

consid. 1.3.; 2.8.), va osservato che ad ogni modo la stessa è stata formulata

dall’UTC Costruzioni e pianificazione del Comune di __________ il 5 aprile 2023

(cfr. doc. 13/1; consid. 2.8.), per cui, da un profilo prospettico, essa si

rivela ininfluente, come ben precisato dal rappresentante della ricorrente

(cfr. doc. I; consid. 1.13.).

In simili condizioni la perdita

di lavoro connessa al cantiere __________, legata in modo causale alla

pandemia, come deciso dal TCA con sentenza 38.2021.77 dell’11 aprile 2022 e

dalla Sezione del lavoro con decisione del 4 ottobre 2023, (cfr. doc. 10;

consid. 1.1.), per il periodo luglio - settembre 2021 risultava ancora

eccezionale e straordinaria.

Tale perdita di lavoro va,

quindi, considerata computabile ex art. 31 cpv. 1 lett. b LADI, analogamente al

precedente arco di tempo 1° aprile - 30 giugno 2021 per il quale sono state

concesse le ILR.

La Sezione del lavoro deve,

conseguentemente riconoscere alla società ricorrente il diritto alle indennità

per lavoro ridotto dal 1° luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere

della __________ di __________.

2.10

L’art. 61 lett. a

LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve

essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa

di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte

che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica

della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in

vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LADI,

in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese,

non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2024.55 del 24 febbraio 2025

consid. 2.10.; STCA 38.2024.12 dell’8 luglio 2024 consid. 2.13., massimata e

parzialmente pubblicata in RtiD I-2025 N. 73; STCA 38.2024.18 del 10 giugno

2024.

consid. 2.11.; STCA 38.2023.40-41 del 2 ottobre 2023 consid. 2.15., il cui

ricorso della parte insorgente al TF è stato ritenuto inammissibile con

giudizio 8C_710/2023 del 21 dicembre 2023; STCA 38.2023.2 del 3 aprile 2023

consid. 2.9.; STCA 38.2022.20 del 25 aprile 2022 consid. 2.9.; STCA 38.2021.89

del 7 febbraio 2022 consid. 2.11.).

Sul

tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2

giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF,8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107); Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21

agosto 2024 «Rapporto sull’iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021

nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica

dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della

revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni) e controprogetto».

2.11

Vincente

in causa, la ricorrente, rappresentata da un avvocato, ha diritto all’importo

di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili da mettere a carico della Sezione del

lavoro (cfr. 30 Lptca; art. 61 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ La

decisione su opposizione del 4 dicembre 2024 è annullata.

§§ Alla

ricorrente va riconosciuto il diritto alle indennità per lavoro ridotto dal 1°

luglio al 30 settembre 2021 in relazione al cantiere __________ di __________,

in quanto la relativa perdita di lavoro è computabile.

2. Non si percepisce tassa di giustizia,

mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Sezione del lavoro verserà alla parte ricorrente fr. 2'000.-- a titolo di

ripetibili.

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente La

segretaria

Daniele Cattaneo Stefania

Cagni

Related decisions