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Decisione

52.2018.517

Mancata assegnazione di ripetibili nell'ambito di un ricorso per denegata/ritardata giustizia divenuto privo d'oggetto

12 ottobre 2020Italiano11 min

il matrimonio tra RI 1 e RI 4 è stato sciolto per divorzio dal Pretore di __________.

Source ti.ch

Fatti

A. Il cittadino italiano RI

1 (1966) è entrato in Svizzera il 1° giugno 2007 venendo dapprima posto al

beneficio di un permesso di dimora UE/AELS ed in seguito, dal 15 giugno 2012,

di un permesso di domicilio UE/AELS con termine di controllo al 31 maggio 2017.

Il 24 marzo 2009 egli è stato raggiunto nel nostro Paese dalla moglie RI 4

(1975) e dalle figlie RI 2 (2007) e RI 3 (2009), pure loro cittadine italiane,

le quali hanno ottenuto un permesso di dimora UE/AELS nell'ambito del

ricongiungimento familiare e, per quanto attiene al coniuge, per l'esercizio di

un'attività lucrativa. A partire dal 2012 alle bambine è pure stato rilasciato

il permesso di domicilio.

B. a. L'11 febbraio 2015

il matrimonio tra RI 1 e RI 4 è stato sciolto per divorzio dal Pretore di __________.

Dopo un periodo trascorso all'estero con le figlie e dopo essersi riconciliata

con l'ex marito, il 13 luglio 2016 RI 4 ha chiesto all'Ufficio della migrazione

il rilascio di un nuovo permesso di dimora UE/AELS per sé e successivamente, il

25 luglio 2016, il ripristino dei permessi di domicilio UE/AELS di cui erano

titolari le figlie RI 2 e RI 3. Dal canto suo il 10 maggio 2017 RI 1 ha quindi

chiesto il rinnovo del suo permesso di domicilio UE/AELS.

b. A fronte della mancata evasione di queste domande e dopo numerosi solleciti,

il 14 giugno 2018 RI 1 e RI 4 hanno inoltrato dinnanzi al Consiglio di Stato un

ricorso per ritardata/denegata giustizia, chiedendo in via provvisionale che

fosse fatto ordine all'Ufficio della migrazione di rilasciare al primo una

dichiarazione attestante la pendenza di una sua domanda di rinnovo del permesso

di domicilio e nel merito l'accertamento di una situazione di denegata

giustizia nell'evasione delle loro domande di rinnovo e rilascio dei rispettivi

permessi nonché di quelli per le figlie, con conseguente ordine all'autorità

dipartimentale di evadere le loro istanze nel termine di cinque giorni.

In sede di risposta al gravame, l'Ufficio della migrazione ha comunicato che

con decisioni del 14 giugno 2018 tali domande erano state evase con il

conseguente rilascio agli interessati dei vari permessi richiesti, motivo per

il quale il loro gravame era divenuto privo d'oggetto.

Conclusione, questa, che è stata osteggiata in replica da RI 1 e da RI 4, che

hanno chiesto la rifusione di un importo pari a fr. 5'400.- a titolo di

ripetibili, per le prestazioni del loro patrocinatore.

C. Con giudizio del 26

settembre 2018 il Governo cantonale ha stralciato dai ruoli il suddetto

ricorso, ritenendo che lo stesso fosse privo d'oggetto sin dall'inizio, visto

che il medesimo giorno in cui era stato inoltrato l'autorità di prime cure

aveva evaso tutte le pratiche che concernevano gli insorgenti. Esso ha quindi

considerato che, viste le circostanze, l'agire dell'Ufficio della migrazione non

era dipeso, né era stato forzato, dalla presentazione del ricorso in questione,

il quale non aveva pertanto avuto alcuna utilità concreta. Ne ha quindi

concluso che, in simili circostanze, nessuna indennità per ripetibili dovesse

essere assegnata ai ricorrenti.

D. Avverso questo

giudizio governativo, RI 1 e RI 4, agendo anche a nome e per conto delle

figlie, insorgono ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che

il punto n. 2, seconda frase, del suo dispositivo sia annullato e che di conseguenza

gli atti siano retrocessi al Consiglio di Stato per nuova decisione sulle

ripetibili previa facoltà di formulare delle osservazioni all'allegato di

duplica del 13 settembre 2018 dell'Ufficio della migrazione che era stato loro

notificato posteriormente; in via subordinata postulano che questo Tribunale

assegni loro un'indennità a titolo di ripetibili per la precedente sede, così

come da note professionali allegate.

Innanzitutto rimproverano al Consiglio di Stato di non avere dato loro modo di

prendere posizione in merito all'allegato di duplica presentato dall'Ufficio

della migrazione prima di adottare la qui parzialmente contestata decisione di

stralcio.

Per il resto, dopo avere evidenziato il lungo tempo durante il quale hanno

dovuto attendere i loro permessi, i grossi disagi personali, economici e

burocratici che hanno dovuto subire a causa di questa situazione e il cospicuo

numero di solleciti che hanno dovuto inoltrare all'autorità di prime cure,

rilevano come il Governo abbia completamente omesso di formulare un qualsiasi

pronostico sul presumibile esito della loro impugnativa ai fini di statuire su

spese e ripetibili, limitandosi a considerare, a torto, come la stessa non

avesse sortito alcun effetto dal momento che era stata inoltrata il giorno

stesso in cui l'autorità dipartimentale si era pronunciata sui loro permessi.

E. All'accoglimento del

gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, che l'Ufficio della

migrazione, senza formulare osservazioni.

Dal canto loro i ricorrenti hanno dichiarato di non voler replicare.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. Un decreto di stralcio

per sopravvenuta carenza d'oggetto o mancanza d'interesse giuridico ha portata

meramente dichiarativa, l'autorità o il giudice limitandosi con tale atto a

constatare la fine del processo. Una simile pronuncia può essere impugnata in

materia di spese e ripetibili oppure riguardo all'esistenza del motivo che ha

posto termine alla lite.

1.2. Nella misura in cui i ricorrenti contestano il mancato riconoscimento da

parte del Consiglio di Stato di un'indennità per ripetibili, la competenza del

Tribunale cantonale amministrativo a

statuire nel merito della presente vertenza è data dall'art. 9 cpv. 2 della

legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere

dell'8 giugno 1998 (LALPS; RL 143.100). Il

gravame in oggetto, tempestivo giusta l'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013

(LPAmm; RL 165.100) e presentato da persone senz'altro legittimate a ricorrere

(art. 65 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere

deciso sulla base degli atti (art. 25 cpv. 1

LPAmm).

Considerandi

2.

2.1

Giusta l'art. 49 cpv. 1 LPAmm, le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità

alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia.

Le parti possono presentare una nota delle loro spese.

Secondo costante giurisprudenza, soccombente è la parte o il soggetto

del rapporto processuale che ha avanzato in sede ricorsuale una domanda

totalmente o parzialmente illegittima oppure che ha, in tutto o in parte,

ingiustamente resistito al ricorso. Soccombente è

pure considerata l'autorità che rivede nel senso postulato dal ricorrente la

decisione impugnata (acquiescenza), rispettivamente il ricorrente che ritira il

gravame o si sottomette, esplicitamente o implicitamente, alla decisione

inizialmente contestata (desistenza) (STA 52.2013.79 del 12 febbraio 2014

consid. 5.1, RDAT II-1996 n. 65; 1986 n. 23; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 2 ad art. 31). L'indennità per ripetibili deve essere adeguatamente

commisurata alle spese occasionate dal soccombente alla controparte per la

difesa dei suoi interessi (RDAT II-1994 n 12).

2.2

In caso di stralcio in una procedura ricorsuale per ritardata o denegata

giustizia, l'autorità giudicante deve statuire sulle spese processuali e

ripetibili, pronunciandosi, almeno sommariamente, sull'esito verosimile

dell'impugnativa e vagliando cioè se il ritardo frapposto all'evasione della

pratica è stato costitutivo o meno di un diniego di giustizia formale:

in caso affermativo la parte ricorrente dev'essere trattata come parte vincente

nell'ambito della procedura di ricorso per denegata o protratta giustizia ed

ha quindi diritto - se rappresentata da un avvocato o da un mandatario

professionale - ad un'indennità per ripetibili in base all'art. 49 LPAmm (Borghi/Corti, op. cit., n. 7 ad art. 45 e

giurisprudenza ivi menzionata).

3.

3.1

Come esposto in narrativa, nel caso di specie il Consiglio di Stato

ha stralciato dai ruoli il gravame per denegata/ritardata giustizia che i

ricorrenti avevano presentato al fine di censurare i ritardi accumulati dall'Ufficio

della migrazione nell'evadere le loro domande di rilascio rispettivamente di

rinnovo dei permessi di soggiorno da essi richiesti. Nel suo giudizio il

Governo cantonale ha negato agli insorgenti, già patrocinati in quella sede da

un avvocato, la concessione di un'indennità per ripetibili, considerando che

nella misura in cui tale gravame era stato inoltrato il giorno stesso in cui l'autorità

di prime cure aveva rilasciato loro dette autorizzazioni, il medesimo era in

sostanza privo d'oggetto ab initio. Ragione per la quale, vista la

sostanziale inutilità del rimedio esperito, i ricorrenti non potevano avanzare

alcuna pretesa di indennizzo dei costi di patrocinio che avevano dovuto nell'occasione

sostenere.

3.2

Tale argomentazione non può essere condivisa.

Innanzitutto si deve rilevare che è sicuramente vero che il 14 giugno 2018,

giorno in cui è stato inoltrato al Consiglio di Stato il ricorso per

denegata/ritardata giustizia in parola, l'Ufficio della migrazione ha a sua

volta evaso le varie istanze a suo tempo presentate da RI 1 e RI 4 a nome anche

delle loro figlie. Tali decisioni, spedite per posta, sono pervenute tuttavia

ai ricorrenti al più presto il giorno successivo, se non addirittura soltanto

il 18 giugno 2018, come da essi sostenuto in questa sede. Sia come sia, si deve

in ogni caso senz'altro escludere che al momento di adire il Consiglio di Stato

quest'ultimi potessero essere al corrente che quello stesso giorno l'autorità

dipartimentale aveva deciso di rilasciargli i permessi di soggiorno più volte

sollecitati. Nella misura in cui, secondo costante giurisprudenza, una

decisione esiste giuridicamente solo con la sua notifica ufficiale alle parti e

quindi esplica effetto unicamente dal momento in cui viene loro recapitata (cfr.

pro multis: DTF 122 I 97 consid. 3), non si può affatto ritenere che allorquando

il 14 giugno 2018 gli insorgenti hanno adito il Consiglio di Stato con il loro

ricorso, lo stesso fosse già privo d'oggetto. Semmai lo è divenuto

successivamente, allorquando essi hanno ricevuto i permessi che da tempo

attendevano. Così stando le cose, il Governo era dunque tenuto a stralciare dai

ruoli il gravame; esso non poteva però esimersi, come invece ha fatto, dal pronunciarsi, almeno sommariamente, sul verosimile esito

dell'impugnativa nel caso in cui si fosse reso necessario evaderla nel merito,

valutando se il ritardo accumulato dall'Ufficio della migrazione nell'evasione

delle pratiche relative ai ricorrenti fosse costitutivo o meno di un diniego

di giustizia formale, onde poi statuire sulla loro richiesta di

concessione di un'indennità per ripetibili. Il solo fatto che l'agire

dell'Ufficio della migrazione non sia dipeso nell'occasione dall'inoltro del

ricorso in questione costituisce, alla luce di quanto precede, un aspetto del

tutto irrilevante, che non permetteva all'Esecutivo cantonale di sottrarsi al

suddetto esame prima facie del merito della vertenza.

4.

4.1

Stante tutto quanto precede, il ricorso è accolto nel senso che la

decisione impugnata è annullata limitatamente al punto n. 2, seconda frase, del

suo dispositivo. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché

statuisca sulla domanda di ripetibili formulata dai ricorrenti nel loro gravame

del 14 giugno 2018, previo esame sommario della fondatezza o meno del medesimo.

Non è necessario che il Governo dia facoltà agli insorgenti di preventivamente prendere

posizione sulla duplica del 13 settembre 2018 dell'Ufficio della migrazione.

Tale allegato si limitava infatti a ribadire e sviluppare gli argomenti già

addotti con la risposta dall'autorità dipartimentale, senza sostanzialmente aggiungere

alcunché di nuovo. Si deve inoltre considerare che i ricorrenti si sono espressi

in questa sede su quanto era stato addotto dall'autorità di prime cure in quell'occasione

(cfr. in particolare pto. 8 del gravame) per cui, nella misura in cui tali

allegazioni sono agli atti e non potranno essere ignorate dal Consiglio di

Stato, i loro diritti di parte appaiono tutto sommato adeguatamente tutelati.

4.2

Visto l'esito non si prelevano né

tasse, né spese. Lo Stato dovrà versare ai ricorrenti, patrocinati da un

avvocato, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili per questa sede (art. 49

LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

accolto.

§. Di conseguenza:

1.1

la decisione del

26.

settembre 2018 (n. 4443) del Consiglio di Stato è annullata limitatamente al

punto n. 2, seconda frase, del suo dispositivo; per il resto è confermata;

1.2

gli atti sono

rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione sulle ripetibili.

2.

Non si

prelevano né tasse, né spese. Ai ricorrenti deve essere restituito l'importo di

fr. 600.- versato a titolo d'anticipo.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino verserà ai ricorrenti complessivi fr. 1'200.- a titolo di

ripetibili per questa sede.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente Il vicecancelliere

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