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Decisione

52.2019.349

Licenza edilizia per il riattamento di un edificio nel nucleo

1 ottobre 2020Italiano15 min

ereditaria, la quale ha tra l'altro contestato l'occlusione del citato vano (portico)

Source ti.ch

Fatti

A. CO 1 è proprietario di

un edificio di tre piani (part. __________ e __________) situato nel nucleo di

villaggio di Muggio. A pian terreno lo stabile è attraversato da un andito

lungo e stretto (con una scala), che collega l'entrata principale (dal vicolo a

nord, part. __________) con l'accesso secondario, formato da un vano

parzialmente aperto sul lato ovest (che con una conchiglia di grandini scende

su un vicolo interno, part. __________). Da questo vano di disimpegno si apre

anche una porta che, mediante una scala, conduce sul retro dell'edificio (part.

__________) dei proprietari in comunione ereditaria __________.

B. a. Con domanda di

costruzione del 18 luglio 2018, CO 1 ha chiesto al Municipio di Breggia il

permesso di riattare e innalzare leggermente il suo stabile (mediante posa

dell'isolamento), formando tre nuovi appartamenti (uno per piano, oltre a un

soppalco nel sottotetto). Il progetto prevede tra l'altro di chiudere il

predetto vano al pian terreno, per ricavare un locale tecnico (accessibile dal

vicolo interno, part. __________).

b. Nel termine di pubblicazione (scaduto il 10 settembre 2018, in base a un

avviso del 23 agosto 2018, che ha annullato e sostituito quello precedente), la

domanda ha suscitato diverse opposizioni, tra cui quella della comunione

ereditaria, la quale ha tra l'altro contestato l'occlusione del citato vano (portico)

che ostruirebbe l'accesso alla part. __________ e il collegamento tra i due

vicoli comunali, in spregio a un diritto di passo "acquisito".

c. Raccolto l'avviso favorevole dei Servizi generali del Dipartimento del

territorio (n. 106607), il 24 ottobre 2018 il Municipio ha rilasciato la

licenza edilizia, subordinata ad alcune condizioni, evadendo e respingendo nel

contempo le opposizioni pervenute.

C. Con giudizio del 5

giugno 2019, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto dalla Comunione

ereditaria __________, confermando la decisione municipale. Dopo aver

ammesso l'abilitazione ad agire di RI 4, per sé ma anche in rappresentanza dei

membri della comunione ereditaria, il Governo ha anzitutto negato che vi

fossero gli estremi per sospendere il procedimento, ritenendo che l'eccezione

relativa all'asserito impedimento del diritto di passo esulasse dalla vertenza.

Ha in seguito avallato la decisione municipale di ritenere il progetto (di

riattamento e leggero innalzamento) conforme alle norme che disciplinano gli

interventi nel nucleo (art. 34 cpv. 3 delle norme d'attuazione del piano

regolatore di Breggia, sezione Muggio; NAPR). Ha infine disatteso le eccezioni

riguardanti la destinazione dei nuovi appartamenti (abitazione primaria) e i

posteggi con il relativo contributo sostitutivo.

D. Avverso tale

decisione, i vicini soccombenti si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale

amministrativo, chiedendo che sia annullata e che la licenza edilizia sia revocata.

In via subordinata, postulano che gli atti siano retrocessi al Municipio

affinché imponga la presentazione di una variante che mantenga il portico

o quanto meno l'accesso alla part. __________. I ricorrenti ripropongono e

concentrano in sostanza le loro obiezioni sulla chiusura del vano (portico)

al pian terreno. Premesso che tale spazio configurerebbe un elemento

condiviso tra le part. __________, __________ e __________ (utilizzato un tempo

come passo pubblico e per antiche attività rurali), rimproverano al Governo di

essersi limitato agli aspetti di natura civile, senza vagliare d'ufficio la sua

conformità con l'art. 34 cpv. 6 NAPR (che impone di salvaguardare nelle loro

configurazioni e materiali i manufatti antichi e di valore ambientale, quali

corti, orti, portali, scale, muri e porticati) e con le Linee guida cantonali ("Interventi

nei nuclei storici" del febbraio 2016). L'intervento al portico,

argomentano, ne stravolgerebbe la funzione, infierendo in maniera inaccettabile

sul suo aspetto. Il locale tecnico dovrebbe essere realizzato altrove, ridimensionando

il progetto.

E. All'accoglimento del

ricorso si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari

osservazioni. A identica conclusione pervengono l'Ufficio delle domande di

costruzione (UDC) e il Municipio, riconfermandosi essenzialmente nelle loro

posizioni.

Anche CO 1 postula la reiezione del gravame, contestando preliminarmente la

capacità processuale della comunione ereditaria insorgente (ritenuto che

legittimati ad agire sono solo i suoi membri) ed eccependo la tardività

dell'opposizione al Municipio (derivante da un'inammissibile "doppia"

pubblicazione della domanda). L'istante in licenza contesta inoltre punto per

punto le obiezioni del ricorso (che chiede sia dichiarato temerario), con

motivazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in appresso.

F. In sede di

replica, i ricorrenti si sono riconfermati nelle proprie conclusioni e domande

di giudizio, sollecitando inoltre la sospensione della procedura (fino alla

definizione di una causa civile avviata presso la Pretura di Mendrisio). Con le

dupliche l'UDC e il Municipio, al pari dell'istante in licenza, si sono dal

canto loro riconfermati nelle rispettive posizioni. Pure di questi allegati si

riferirà, nella misura del necessario, più avanti.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La

competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1

della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE; RL 705.100).

1.2. Certa è la legittimazione attiva degli insorgenti, già opponenti,

personalmente e direttamente toccati dal giudizio impugnato di cui sono

destinatari (cfr. art. 21 cpv. 2 LE, art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura

amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100). Al di là dell'impropria

denominazione nel ricorso "Comunione ereditaria __________,

rappresentata da RI 4", non vi è alcun dubbio che a insorgere contro

il giudizio governativo siano i singoli citati membri della comunione

ereditaria (proprietari in comune della confinante part. __________), e non la

comunione in quanto tale, che non ha capacità processuale (cfr. DTF 125 III 219

consid. 1a; STF 1C_247/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 2.2 e rimandi). Essendo

in concreto escluso un qualsivoglia rischio di confusione, nulla osta a una precisazione

da parte di questo Tribunale (cfr. STF 2C_351/2017 del 12 aprile 2018 consid.

1.5; STAF A-4836/2012 del 13 marzo 2014 consid. 1.3). L'obiezione del

resistente cade quindi nel vuoto.

1.3. L'impugnativa, tempestiva (art. 46 cpv. 1 LPAmm), è pertanto ricevibile in

ordine e può essere evasa sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25

cpv. 1 LPAmm). La situazione dei luoghi e l'oggetto della lite emergono con

sufficiente chiarezza dai piani e dalle diverse fotografie agli atti. Il

sopralluogo postulato dai ricorrenti, come pure le altre prove (perizia,

testi), non appaiono idonei a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del

giudizio.

Considerandi

2.

Legittimazione

attiva davanti al Governo

Essenzialmente per le medesime ragioni di cui si è detto poc'anzi (consid.

1.2), da respingere è anzitutto la censura con cui il resistente biasima il

Governo di non aver dichiarato irricevibile il ricorso presentato dalla "Comunione

ereditaria __________". Nemmeno dinnanzi all'Esecutivo cantonale

sussisteva infatti alcun dubbio che a ricorrere fossero i singoli membri della

comunione ereditaria - validamente rappresentati da RI 4 (cfr. "delega

rappresentanza" del 27 agosto 2018) - e non la comunione come tale. Seppur

la precedente istanza abbia soprattutto considerato che già il singolo erede

poteva aggravarsi contro il permesso edilizio (cfr. decisione impugnata,

consid. 1.3 e 1.4; cfr. pure sul tema STA 52.2019.261 del 4 ottobre 2019

consid. 2 e rinvii), nell'esito, la decisione di ritenere data la

legittimazione della parte ricorrente non presta il fianco a critiche.

3.

Tempestività

dell'opposizione

3.1

La domanda di costruzione viene pubblicata sollecitamente dal Municipio

presso la cancelleria comunale, dandone avviso negli albi comunali e ai

proprietari confinanti (cfr. art. 6 cpv. 1 e 3 LE). Il periodo di pubblicazione

è di 15 giorni, durante il quale chiunque abbia interesse può prendere

conoscenza della domanda e fare opposizione alla concessione della licenza

edilizia (cfr. art. 6 cpv. 1 e 8 cpv. 1 LE). Tale termine è di natura

perentoria: non può pertanto essere né prorogato, né abbreviato dall'autorità

comunale (cfr. art. 14 cpv. 1 LPAmm). La legge non può in particolare essere

elusa mediante una nuova pubblicazione, permettendo di fare opposizione ad

altre persone (cfr. Adelio Scolari,

Commentario, Cadenazzo 1996, n. 767 ad art. 6).

3.2

In concreto il resistente eccepisce la tardività dell'opposizione del 5

settembre 2018 dei ricorrenti, siccome insinuata oltre il periodo di

pubblicazione della domanda di costruzione (dall'8 al 30 agosto 2018), che il

Municipio ha inspiegabilmente annullato e ristabilito dal 27 agosto al 10

settembre 2018 (cfr. avviso del 23 agosto 2018 che annulla e sostituisce

quello precedente).

Ora, dagli atti non emergono i motivi che hanno indotto il Municipio a

soprassedere alla pubblicazione in corso della domanda (tanto più che il

secondo avviso indica: nessuna modifica del progetto). Il Governo non si

è pronunciato in merito.

Per quanto tale decisione possa apparire scorretta, è d'altra parte evidente

che gli insorgenti hanno fatto affidamento sul periodo indicato loro dal

Municipio col citato avviso del 23 agosto 2018, insinuando l'opposizione non

già entro il successivo 30 agosto, ma rispettando il termine del 10 settembre

2018.

Se l'Esecutivo comunale è incorso in un'inammissibile "doppia"

pubblicazione e in un'errata indicazione dei termini dei rimedi previsti per

legge, bisogna allora considerare che un tale vizio non era agevolmente

riconoscibile per i proprietari della part. ________, ai quali non può pertanto

derivare alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm; cfr. pure DTF 135 III 374

consid. 1.2.2; Marco

Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 5

ad art. 26).

L'obiezione va pertanto respinta.

4.

Sospensione della procedura

4.1

L'art. 24 LPAmm stabilisce che l'autorità (d'ufficio o su richiesta

di parte) può sospendere la procedura per giustificati motivi, in particolare

allorquando la decisione da prendere dipende dall'esito di un altro

procedimento o potrebbe esserne influenzata in modo determinante. L'art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione

della legge edilizia del 9 dicembre 1992 (RLE; RL 705.110) prevede dal canto

suo che, insorgendo contestazioni di natura civile, l'autorità rinvia

l'interessato al giudice civile. Di regola, soggiunge la norma, tali

contestazioni non sospendono la procedura amministrativa. La sospensione della

domanda di costruzione in attesa che vengano risolte contestazioni civili si

giustifica soltanto quando la questione di diritto privato è pregiudiziale per

il rilascio della licenza (per es. quando è controversa l'esistenza di un

diritto di passo per accedere al fondo dedotto in edificazione e, di riflesso,

l'urbanizzazione di quest'ultimo, cfr. STA 52.2016.533 del 16 agosto 2018

consid. 3, 52.2007.73 del 3 aprile 2007).

4.2

Nel caso di specie la contestazione dei ricorrenti relativa a un preteso

diritto reale sul citato vano aperto (portico) o una sua parte non

risulta pregiudiziale ai fini del rilascio della licenza edilizia. Tale atto

accerta infatti soltanto che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone

all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 cpv. 1 RLE). Non stabilisce che

l'opera può senz'altro essere realizzata anche dal profilo del diritto privato.

La licenza non pregiudica insomma minimamente i diritti di proprietà dei

ricorrenti, ai quali rimane riservata la facoltà di farli valere davanti al

giudice civile (che hanno frattanto adito). Non vi è quindi alcuna ragione di

sospendere la presente procedura.

5.

Chiusura del

vano ("portico")

5.1

La zona del nucleo di villaggio è disciplinata dall'art. 34 NAPR e

comprende il tessuto edilizio antico e gli immediati dintorni del nucleo di

Muggio (cpv. 1). Per questa zona il PR ha come finalità il mantenimento

dell'impianto urbanistico originario e la salvaguardia dei caratteri

morfologici, tipologici e storici degli edifici (cpv. 2). L'art. 34 cpv. 3

lett. a NAPR prevede tra l'altro che, per gli edifici di valore storico o

ambientale e in particolare per quelli pregevoli indicati sul piano di

dettaglio del nucleo, gli interventi ammessi sono il riattamento e la

trasformazione con il mantenimento dei loro caratteri tipologici e morfologici

principali. Ampliamenti limitati sono ammessi solo in caso di provata

necessità, per migliorare le condizioni di abitabilità e di igiene degli

edifici. Tale norma fissa inoltre una serie di prescrizioni sulle modalità

di intervento (muri, tetti, facciate, aperture, ecc.).

L'art. 34 cpv. 4 NAPR stabilisce dal canto suo che i manufatti di valore

ambientale (portici, affreschi e decorazioni pittoriche, ornamentazioni,

ecc.) indicati sul piano di dettaglio del nucleo di Muggio devono essere

salvaguardati e mantenuti. Il cpv. 6 dell'art. 34 NAPR dispone invece che gli

interventi di sistemazione esterna non devono compromettere il carattere

e i valori ambientali del nucleo, in particolare per quanto concerne la

costruzione di scale, muri di sostegno e di recinzione, e di pergole. Manufatti

antichi e di valore ambientale quali corti, orti, portali, scale, muri,

porticati ecc., soggiunge la norma, devono essere salvaguardati nelle

loro configurazioni e nei loro materiali.

5.2

La suddetta regolamentazione, come ben si evince dalle sue finalità (art.

34.

cpv. 2 NAPR), mira essenzialmente a tutelare l'aspetto architettonico e

urbanistico del nucleo. Oltre a limitare e disciplinare il tipo di interventi

ammessi agli edifici (cfr. art. 34 cpv. 3 NAPR), tutela per quanto qui

interessa determinati manufatti di valore ambientale, che il piano di

dettaglio del nucleo individua nel tessuto edilizio antico lungo i vicoli

acciottolati, come ornamenti o portici che segnano brevi passaggi coperti (cfr.

art. 34 cpv. 4 NAPR con il citato piano in scala 1:500; cfr. peraltro pure la

scheda dell'Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere,

pubblicata sul geoportale:

ISOS_4023.pdf, pag. 2 seg. e 6 seg.). Anche altri manufatti antichi e di

valore ambientale non contrassegnati sul citato piano (quali corti, orti,

portali, scale, muri, porticati ecc.) vanno comunque salvaguardati nel loro

aspetto. Lo si deduce dall'art. 34 cpv. 6 NAPR; norma che, riferendosi agli

interventi di sistemazione esterna, impone inoltre di non compromettere

il carattere e i valori ambientali del nucleo.

Nella misura in cui contiene diversi concetti giuridici di natura interminata,

la predetta norma di diritto comunale autonomo conferisce al Municipio una

certa latitudine di giudizio in punto all'individuazione dei loro contenuti

precettivi, che le istanze di ricorso sono tenute a rispettare (cfr. DTF 96 I

369.

consid. 4; STF 1C_650/2019 del 10 marzo 2019 consid. 2; RtiD I-2013 n. 44

consid. 2.3 e rimandi).

5.3

Qui controversa è solo la chiusura del vano al pian terreno, che il

progetto prevede di destinare a un nuovo locale tecnico. Tale vano,

parzialmente aperto sul lato ovest (dov'è delimitato da un parapetto in

muratura alto più di un metro, cfr. sezione B-B/facciata ovest; doc. E, foto in

basso a pag. 1) - non si presenta come un vero e proprio portico (sorretto da

pilastri), né come un passaggio pubblico coperto (lungo un vicolo). Il piano di

dettaglio del nucleo non lo include del resto fra i portici tutelati

quali manufatti di valore ambientale giusta l'art. 34 cpv. 4 NAPR,

attribuendogli una specifica importanza (anche solo culturale o storica) come

quella indicata dai ricorrenti. Il Municipio non l'ha dal canto suo qualificato

quale manufatto antico e di valore ambientale ai sensi dell'art. 34 cpv.

6.

NAPR (da salvaguardare nella sua configurazione e nei suoi materiali). Tale

decisione, tenuto conto del riserbo di cui deve dar prova questo Tribunale, non

risulta insostenibile. Non appare in effetti irragionevole negare allo spazio

in questione - che si presenta più che altro come un'area di disimpegno tra

proprietà contigue, integrata nell'andito dello stabile del resistente e priva

di particolari pregi (cfr. fotografie agli atti) - un'importanza tale da

esigerne la preservazione quale elemento antico e di valore

ambientale. Non portano evidentemente ad altra conclusione le citate Linee

guida cantonali, tanto più che le raccomandazioni evocate dagli insorgenti si

riferiscono a vere e proprie logge o porticati di preminente valore

paesaggistico (cfr. ad es. foto in basso a sinistra a pag. 18); non a vani

semi-aperti come quelli in discussione (tant'è che neppure l'Ufficio della

natura e del paesaggio, nel quadro dell'esame del principio d'inserimento di

cui all'art. 104 cpv. 2 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno

2011.

[LST; RL 701.100], ha espresso particolari considerazioni al riguardo).

Per il resto, nella misura in cui il contestato intervento - al di là delle

modifiche interne - si limita in sostanza a chiudere un'apertura (ca. 4 mq) a

pian terreno, completando tutto sommato correttamente la facciata ovest (cfr.

sezione B-B/facciata ovest) e lasciando intatta la conchiglia di gradini

esterni che scende sul vicolo acciottolato (part. __________), non è dato di

vedere come possa altrimenti porsi in contrasto con i disposti di cui all'art.

34.

NAPR. Nemmeno i ricorrenti lo spiegano.

Le loro obiezioni, volte più che altro ad affermare i loro pretesi diritti

reali e le prerogative d'uso che ne derivano, non possono pertanto che essere respinte.

Resta evidentemente impregiudicato l'esito della vertenza civile.

6.

6.1. Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque respinto.

6.2

La tassa di giustizia (art. 47 cpv. 1 LPAmm) è posta a carico degli

insorgenti, che rifonderanno inoltre al resistente, assistito da un legale,

un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (cfr. art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'800.-, già anticipata dai ricorrenti, resta a loro carico.

Gli insorgenti rifonderanno inoltre un identico importo (fr. 1'800.-) a CO 1, a

titolo di ripetibili per questa sede.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

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