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Decisione

52.2019.370

Licenza edilizia per la posa di una pergola. Legittimazione attiva

20 aprile 2020Italiano8 min

insorgenti adducono tesi riferite a entrambi i procedimenti, chiedendo che l'evasione

Source ti.ch

Fatti

A. a. Contro tale

decisione, l'istante in licenza e gli altri proprietari del fondo sono insorti

davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che non venissero computati i 3.44

mq di indici di occupazione conteggiati per la domanda [..].

b. Il 10 luglio 2019, il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso.

Premesso che impugnabile è solo il dispositivo di una decisione e non la sua

motivazione, ha in sostanza ritenuto che gli insorgenti non fossero legittimati

a contestare la licenza municipale, la quale ha avuto l'esito perseguito e non

lede alcun loro interesse.

B. Avverso questo giudizio, RI 3, RI 1 e RI 2 e RI 4

insorgono ora davanti al Tribunale

cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato e gli atti siano

retrocessi al Governo per nuova decisione. Gli insorgenti sostengono di avere

un interesse degno di protezione all'annullamento del provvedimento

impugnato. In particolare, avrebbero diritto di sapere se la tesi del

Municipio (di computare la pergola nell'i.o.), che in un domani potrebbe

concernere una superficie ben più vasta, sia corretta o meno. La

perdita di 3.44 mq, osservano, potrebbe rivelarsi gravosa per la realizzazione

di altri manufatti.

C. All'accoglimento dell'impugnativa

si oppone il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni.

A identica conclusione perviene il Municipio, riconfermandosi nelle precedenti

prese di posizione.

D. a. Con la replica -

presentata anche per un'altra causa tuttora pendente (inc. 52.2019.369) - gli

insorgenti adducono tesi riferite a entrambi i procedimenti, chiedendo che l'evasione

del ricorso sia sospesa e le parti siano convocate a un sopralluogo o,

in via subordinata, gli atti retrocessi al Governo (per nuova pronuncia previo

completamento dell'istruttoria).

b. In sede di duplica, il Municipio non si è opposto alla richiesta di

sospensione.

Considerato, in

diritto

1. 1.1. La competenza del Tribunale cantonale

amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 della legge edilizia cantonale del 13

marzo 1991 (LE; RL 705.100). Certa è la legittimazione attiva dei ricorrenti a

contestare il giudizio governativo, che ha negato loro la potestà ricorsuale

(art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre

2013; LPAmm; RL 165.100). Se esso sia corretto è invece questione di merito. Il

ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque ricevibile in ordine.

1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art.

25 cpv. 1 LPAmm). Le prove sollecitate dagli insorgenti (sopralluogo) non

appaiono idonee a portare ulteriori elementi rilevanti ai fini del presente

giudizio, che verte unicamente sul quesito di sapere se a torto o a ragione il

Governo ha negato in ordine un presupposto processuale. Tanto meno, per le

medesime ragioni, vi è ragione di sospendere la procedura in vista di un tale

sopralluogo; richiesta, questa, formulata più che altro per la citata parallela

procedura (vertente su interventi eseguiti all'edificio principale), di cui non

occorre qui riferire.

Considerandi

2.

2.1. Secondo l'art.

21.

cpv. 2 LE, contro le decisioni del Municipio è legittimato a ricorrere l'istante

in licenza, le persone che hanno fatto opposizione, il Dipartimento e, in

seconda istanza, il Comune. Giusta l'art. 65 cpv. 1 LPAmm, ha diritto di

ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è

stato privato della possibilità di farlo (lett. a), è particolarmente toccato dalla decisione impugnata (lett. b) e ha un

interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della

stessa (lett. c). Per costante

giurisprudenza, il riconoscimento della legittimazione attiva esige - tra l'altro - che il ricorrente sia

portatore di un interesse personale, diretto, concreto e attuale

all'annullamento o alla modificazione della decisione contestata (laddove anche

un interesse di mero fatto è

sufficiente, cfr. al riguardo: RtiD

II-2017 n. 12 consid. 2, II-2015 n. 6 consid. 2 e rinvii; cfr.

inoltre, pro multis: STA 52.2017.604 del 23 marzo 2018 consid. 1.2.1 e

rimandi). Un tale interesse difetta

se il ricorso è volto unicamente a ottenere una modifica della

motivazione e non del dispositivo della decisione impugnata; in linea di

principio, le motivazioni non partecipano in effetti alla forza di cosa giudicata, salvo che il dispositivo vi

rinvii espressamente (cfr. DTF 131 II 587 consid. 4.2.1, 120 V 233 consid. 1a; Vera Marantelli/Said Huber, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger,

Praxiskommentar VwVG, II ed., Zurigo/Basilea/Givevra 2016, n. 15 ad art.

48.

e rimandi; Benoît Bovay,

Procédure administrative, II ed., Berna 2015, pag. 496; Marco Borghi/Guido Corti, Compendio di procedura

amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 3b ad art. 46).

2.2

In concreto, il Governo ha negato ai

ricorrenti la legittimazione attiva a impugnare la decisione con cui il

Municipio - dando seguito alla notifica di costruzione del 15 giugno 2018 - ha

concesso la licenza edilizia per erigere la pergola sul fondo di Rancate (part.

__________). A giusta ragione.

A prescindere dal fatto che istante in licenza era unicamente RI 3 (art. 21

cpv. 2 LE), gli insorgenti non hanno infatti postulato l'annullamento di tale

decisione, né hanno contestato una delle sue condizioni; chiedendo che non

venissero computati i 3.44 mq di indici di occupazione, essi hanno in pratica solo chiesto una modifica delle

sue motivazioni (così come risultanti dallo scritto dell'Ufficio tecnico del 23

agosto 2018). Queste ultime non sono tuttavia parte integrante del dispositivo

della risoluzione municipale, che nemmeno vi rinvia (cfr. punti 1-9). Una

licenza edilizia accerta del resto unicamente che nessun impedimento di diritto

pubblico si oppone alla costruzione di un edificio o un impianto (cfr. art. 1

cpv. 1 del regolamento di applicazione della legge edilizia del 9 dicembre

1992; RLE; RL 705.110): dal profilo degli indici edificatori, attesta di

principio solo che li rispetta; non si pronuncia anche sulle quantità

edificatorie (calcolo), di cui potrà semmai ancora beneficiare il fondo in futuro

(per altre opere).

Ne discende che agli insorgenti difetta quindi un interesse personale, diretto, concreto e attuale a impugnare

il permesso di costruzione del 14 novembre 2018, che - come rettamente indicato

dal Governo - non arreca loro alcun pregiudizio. Nulla impedisce ai ricorrenti

di riproporre semmai le loro obiezioni nel quadro di un'eventuale nuova procedura (che dovesse un domani riguardare

una superficie ben più vasta rispettivamente rivelarsi gravosa

per la realizzazione di altri possibili manufatti), i motivi non partecipando, come detto, alla forza di cosa giudicata della

decisione.

2.3

In conclusione, il giudizio impugnato deve essere confermato, siccome

immune da violazione del diritto. Per completezza, va comunque ricordato ai

ricorrenti che - anche in caso di diniego di una licenza edilizia - fatte salve

le domande di costruzione in sanatoria, è di principio legittimato a ricorrere

solo l'istante in licenza, non anche il proprietario (cfr. al riguardo: STA 52.2002.344

del 9 gennaio 2012 consid. 1.1 con rinvii).

3.

3.1. Sulla base

delle considerazioni che precedono, il ricorso è respinto.

3.2

Dato l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico degli insorgenti,

soccombenti (art. 47 cpv. 1 LPAmm). Non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1

LPAmm).

4.

Per

questi motivi,

decide:

1.

Il ricorso è

respinto.

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico dei ricorrenti, a cui va restituito

l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di presumibili spese

processuali. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

4.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

vicepresidente La

vicecancelliera

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