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Decisione

52.2020.295

Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive

14 dicembre 2020Italiano28 min

essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.

Source ti.ch

Fatti

i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società

sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in

materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto

di accedere a un'area determinata, non devono

essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.

Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del

concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un

simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale

cresciuta in giudicato, né si

deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta

il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.5, 52.2017.268

citata consid. 3.5, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid.

3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B

2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31

consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR

2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di

accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di

specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità

giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).

5. 5.1. Il ricorrente contesta

anzitutto i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a

determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 15 novembre 2019 dalla

Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega che due

richieste per rogatoria possano essere equiparate a delle dichiarazioni

attendibili della polizia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del concordato; sostiene

che non sia provato che sia lui la persona indicata con il numero 18-392 nei

rapporti e nelle fotografie agli atti, ritenuto come all'incarto manchi una sua

foto o la copia del suo documento d'identità che possa confermare tale

circostanza.

5.2. Ora, come rilevato sopra (consid. 4.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato

elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento

violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano, oltre alle denunce della polizia pertinenti (cpv. 1 lett. a) e alle dichiarazioni

attendibili messe per scritto e firmate, le registrazioni visive della polizia,

dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle

federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv.

2). Contrariamente a quanto preteso

nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno

accertato il comportamento violento dell'insorgente costituiscono

quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato: le richieste per

rogatoria motivate della Polizia cantonale, corredate dall'abbondante

documentazione fotografica estrapolata dalle videoregistrazioni interne allo

stadio, permettono infatti di stabilire con sufficiente certezza il

comportamento violento tenuto dal ricorrente. Dai fotogrammi è anzitutto

possibile ricostruire i diversi frangenti in cui il tifoso contrassegnato con

il numero 18-392 ha introdotto all'interno dello stadio la batteria di razzi, l'ha

posizionata negli spalti della tifoseria, accendendola e facendola esplodere in

seguito, così come puntualmente riportato dalla precedente istanza (cfr.

decisione impugnata, consid. 4.2). Dalla descrizione delle indagini svolte

dalla Polizia cantonale emerge inoltre in modo plausibile come, dopo un

primo errore di persona, nel tifoso in questione sia stato identificato proprio

il ricorrente, che - su richiesta delle autorità ticinesi - è stato poi

interrogato dagli agenti bernesi (cfr. richiesta per rogatoria del 4 luglio

2019 e verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2019). Eloquente è come in quel

contesto l'interessato non abbia negato il comportamento

imputatogli, né tanto meno contestato di essere lui la persona raffigurata

sulle fotografie che gli sono state mostrate (cfr. verbale d'interrogatorio, pag.

3), limitandosi solo a non rispondere alle domande postegli. Successivamente,

pur ammettendo di essere stato presente allo stadio di Cornaredo il 4 marzo

2018 (cfr. ricorso al Dipartimento, punto n. 2, pag. 2), ha semplicemente

negato di avere tenuto qualsivoglia comportamento violento. È solo con la

replica presentata alla precedente istanza che l'insorgente ha invece contestato

che dal materiale agli atti (…) sia possibile stabilire che l'individuo

raffigurato nelle immagini sia lui. A fronte della dinamica del suo sviluppo,

la generica tesi difensiva del ricorrente appare quindi ben poco credibile. Al

contrario, già solo a fronte degli elementi su cui si sono fondate le

precedenti istanze, v'è da ritenere che sussistono ragionevoli indizi per

affermare che egli abbia partecipato agli atti violenti di cui si è detto.

Non fanno che corroborare tale conclusione le fotografie prodotte

dall'insorgente in questa sede (invero non senza reticenze, ritenuto che ha

aspettato la seconda richiesta del Tribunale per trasmetterle): innegabile è

infatti la chiara somiglianza tra le fotografie sui suoi documenti d'identità

(allegate allo scritto del 30 novembre 2020) e quelle dell'autore dei fatti

contenute nell'incarto (cfr. in particolare doc. A, foto n. 22 e doc. B, doc.

4, pag. 4). Non è invece dato di vedere per quale ragione l'assunzione di

siffatti documenti d'identità - di cui lo stesso ricorrente aveva lamentato

l'assenza - non potrebbe avere una qualsiasi valenza probatoria nel presente

procedimento amministrativo (retto dall'art. 25 cpv. 1 LPAmm), come ora

afferma in modo del tutto generico (cfr. citato scritto del 30 novembre 2020 al

Tribunale).

In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del

divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio,

cfr. supra, consid. 4.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere

data l'esistenza di un fondato

sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il

ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art.

2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a

un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la

magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente

questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui

sia stata interposta opposizione. Come visto, non è

infatti necessario che il comportamento

violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il

comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr.

supra, consid. 4.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i

diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio

della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6

cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr.

DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 4.1).

6. 6.1. Fermo quanto precede,

restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto

pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo

di diverse garanzie costituzionali, in particolare della sua libertà personale

(sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.), nonché

della libertà di opinione (art. 16 Cost.) e di quella di riunione (art. 22

Cost.)

6.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, le

tre garanzie invocate dal ricorrente possono essere assoggettate a delle

limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base

legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla

protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo

scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).

6.3.

6.3.1. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto

pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a

tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi del __________ si

fonda senz'altro su di una valida base legale che è costituita dal già

menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti

dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di

giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha

chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e

segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico

(consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue

molteplici sfaccettature (consid. 6.5).

Per quanto concerne poi il caso specifico, il

querelato divieto risulta senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza

che si prefigge il concordato. Mal si comprende cosa intenda il

ricorrente quando fa riferimento alle restrizioni (quanto al numero dei

presenti allo stadio) derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19

(cfr. ricorso, punto n. 8.2 e 8.3, pag. 9-10), ritenuto come il minor afflusso

di spettatori non permette certo di per sé di escludere a priori la commissione

di atti violenti. La misura appare poi necessaria, ritenuto come il ricorrente

abbia tenuto un comportamento molto pericoloso, che avrebbe peraltro potuto

causare danni ben più gravi (non solo a cose, ma anche a persone) di quelli che

ha cagionato. Essa risulta senz'altro adeguata alle circostanze del caso, ritenuto

che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituisce la meno

incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento è inoltre

stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli 13 mesi) non raggiunge quella massima (tre anni), ma si situa anzi nella fascia inferiore di

quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4

cpv. 2 del concordato). Certo, esso pone al ricorrente delle restrizioni

piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze sono

ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse sono

peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si

deve infatti dimenticare che il divieto in parola

è valido unicamente in occasione delle partite del __________ e concerne

il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2)

- che intercorre tra le 4 ore che precedono e le 4 ore successive allo

svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado sia valido per tutta la

Svizzera, il controverso divieto non appare ancora lesivo del principio della

proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica

e merita dunque conferma.

6.3.2. Analoghe considerazioni valgono per le libertà convenzionali invocate

nel gravame (art. 10 e 11 CEDU), che non offrono garanzie più estese di quelle

costituzionali e che possono essere limitate sostanzialmente alle medesime

condizioni (cfr. art. 10 n. 2 e 11 n. 2 CEDU).

6.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto,

pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della

decisione del 15 novembre 2019), di accedere a tutti i mezzi di trasporto

pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________.

Come correttamente rilevato nell'impugnativa, il suddetto provvedimento non

poggia infatti su una sufficiente base

legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e

non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo

un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata

in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della

predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del

Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3; cfr. pure

doc. 7). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.

Va nondimeno osservato che per far fronte ai problemi di sicurezza che

effettivamente sussistono in occasione dei trasporti di sostenitori, la Polizia

cantonale potrà semmai far capo all'art. 3a cpv. 2 e 3 del concordato che -

nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione degli incontri secondo questa

disposizione - permette ad esempio alle autorità competenti di ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi,

gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato,

mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse

persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste

dal presente concordato (cfr., nello stesso senso, decisione del 4 settembre

2017 appena citata).

7. 7.1. Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente

accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto

attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati

ai sostenitori del __________, che è annullato.

7.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento

dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva d'oggetto.

7.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47

cpv. 1 LPAmm) è posta a carico

dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante.

Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente,

assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di

ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo

relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per

questi motivi,

decide:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

§. Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30) del

Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione

del

divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati

ai sostenitori del __________, che è annullato.

Considerandi

2.

La tassa di

giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso

l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese

processuali.

3.

Lo Stato del

Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per

entrambe le sedi.

4.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS

173.110).

5.

Intimazione

a:

Per

il Tribunale cantonale amministrativo

Il

presidente La

vicecancelliera

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