52.2020.295
Divieto d'accesso a determinate aree in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive
14 dicembre 2020Italiano28 min
essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.
Source ti.ch
Incarto n.
52.2020.295
Lugano
14
dicembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Flavia Verzasconi, presidente,
Matteo Cassina, Sarah Socchi
vicecancelliera:
Barbara Maspoli
statuendo
sul ricorso del 17 giugno 2020 di
RI 1
patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30) del
Dipartimento delle istituzioni che respinge l'impugnativa inoltrata
dall'insorgente avverso il divieto d'accesso a determinate aree in
concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni sportive, pronunciato il 15
novembre 2019 dalla Polizia cantonale;
ritenuto, in
fatto
A. a. RI 1 è un simpatizzante
del __________. In tale veste, il 4 marzo 2018 ha assistito alla partita di
calcio valida per il campionato di Super League tra il Football Club Lugano e
la compagine bernese disputatasi allo stadio di Cornaredo.
In occasione di quell'incontro, i tifosi del __________ hanno illegalmente
introdotto nello stadio diverso materiale vietato, tra cui anche due borse (di
cui una di colore blu dell'Ikea) contenenti due batterie di fuochi d'artificio.
Queste ultime sono poi state collocate da due uomini con il volto coperto negli
spalti degli ospiti e accese. Grazie alla collaborazione con la polizia
bernese, la Polizia cantonale ha identificato in RI 1 uno degli autori
materiali del misfatto. Contro di lui è stato aperto un procedimento penale per
infrazione alla legge federale sugli esplosivi del 25 marzo 1977 (LEspl; RS
941.41) nonché contravvenzione alla legge sull'ordine pubblico (LOrP; RL
550.100) e alla legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici
(LDiss; RL 550.200), entrambe del 23 novembre 2015. Interrogato il 17 ottobre
2019 in qualità di imputato, l'interessato si è avvalso della facoltà di non
rispondere alle domande postegli, rifiutando di sottoscrivere il verbale. Egli
ha per contro preso atto che, per gli stessi fatti, sarebbe stato aperto nei
suoi confronti un procedimento amministrativo ai sensi del concordato sulle
misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive del 15
novembre 2007 (concordato; RL 569.200).
b. Il 15 novembre 2019 la Polizia cantonale ha pronunciato nei suoi confronti -
sotto comminatoria dell'art. 292 del codice penale svizzero del 21 dicembre
1937 (CP; RS 311.0) - un divieto di accedere, dalle 4 ore prima dell'inizio
dell'evento alle 4 ore dopo la conclusione dello stesso, alle aree vietate del
Cantone Ticino (secondo le planimetrie annesse; dispositivo n. 1.a), a tutte le
aree vietate (consultabili in internet rispettivamente presso il posto di
polizia locale) degli incontri sportivi disputati in casa e in trasferta dal __________,
validi per il campionato di Super League, per la Coppa Svizzera e per le
partite amichevoli (dispositivo n. 1.b), nonché a tutti i mezzi di traporto
pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________
(dispositivo n. 1.c). E questo per avere, il 4 marzo 2019, a Lugano, presso lo
stadio di Cornaredo, agendo con il proprio volto dissimulato da un
passamontagna, introdotto nello stadio facendosi aiutare da altri tifosi, una
borsa contenente una batteria pirotecnica con diversi colpi al suo interno e
averla, una volta estratta dall'involucro, collocata tra gli spalti
del settore ospite per poi accenderla. La durata del divieto è stata
fissata in 13 mesi, dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2020.
c. Per gli stessi fatti, con decreto di accusa del 14 febbraio 2020 (DA
844/2020) il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di delitto contro
la LEspl, nonché dissimulazione del volto su area pubblica o in luoghi che
offrono servizi al pubblico, proponendone la condanna alla pena detentiva di 15
giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni, oltre che
al pagamento di una multa di fr. 400.-. Avverso il predetto decreto
l'interessato ha interposto opposizione.
B. Con decisione del 18 maggio 2020 il Dipartimento delle istituzioni ha
confermato il provvedimento amministrativo, respingendo l'impugnativa
contro di esso interposta da RI 1. Disattesa una censura riferita al diritto di
essere sentito e all'obbligo di motivazione, l'autorità ricorsuale di prima
istanza ha infatti ritenuto sufficientemente comprovato il suo comportamento
violento, fondandosi sulle richieste per rogatoria della Polizia cantonale e sulla
relativa documentazione fotografica. Ha inoltre ritenuto la misura compatibile
con i diritti fondamentali invocati nel gravame in quanto rispettosa del
principio della proporzionalità.
C. Contro quest'ultima
pronuncia, RI 1 insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame,
l'annullamento.
Censurata nuovamente la violazione del suo diritto di essere sentito e la
carente motivazione della decisione di divieto, il ricorrente contesta di avere fatto uso di mezzi pirotecnici
all'interno dell'impianto sportivo, negando che le prove considerate dalla
Polizia cantonale siano sufficienti per giustificare un fondato sospetto nei
suoi confronti. Richiamata la presunzione d'innocenza, contesta in particolare
che si possa affermare con certezza che l'individuo raffigurato nelle
fotografie sia lui. Ribadisce l'incompatibilità del divieto con una serie di
diritti fondamentali: non essendosi reso colpevole di alcun comportamento
violento, il suo interesse privato a muoversi liberamente e ad aggregarsi con
altre persone prevarrebbe infatti sull'interesse pubblico perseguito dal
concordato e dalla misura adottata nei suoi confronti, che sarebbe in ogni caso
sproporzionata. L'estensione del divieto a tutti i mezzi di trasporto speciale
sarebbe invece sprovvista di base legale, non potendo rientrare un treno o un
torpedone in movimento nella definizione di area esattamente delimitata.
D. All'accoglimento del gravame
si oppongono sia il Dipartimento che la Polizia cantonale, con argomenti di cui
si dirà, all'occorrenza, in appresso.
E. In sede di replica e
duplica, le parti si sono riconfermate nelle loro contrapposte tesi e domande
di giudizio.
F. Su richiesta del giudice
delegato alla causa, formulata il 10 novembre e ribadita il 19 novembre 2020,
con scritto del 30 novembre successivo il ricorrente ha prodotto copia dei suoi
documenti di legittimazione (passaporto e carta d'identità), nonché della sua
licenza di condurre.
Considerato, in
diritto
1. La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 10c cpv. 1 della legge sulla
polizia del 12 dicembre 1989 (LPol; RL 561.100). Certa è la legittimazione
attiva dell'insorgente, personalmente e direttamente toccato dal giudizio
impugnato, di cui è destinatario (art. 65
cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm;
RL 165.100). Il gravame, tempestivo (art. 68 cpv. 1 LPAmm), è dunque
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, integrati dalle
copie dei documenti di legittimazione prodotte dal ricorrente (art. 25 cpv. 1
LPAmm).
2. Preliminarmente va
precisato che oggetto della presente vertenza è unicamente il divieto di
accesso per la durata di 13 mesi a determinate aree del Cantone Ticino e della
Svizzera dove si svolgono delle manifestazioni sportive nonché a tutti i mezzi
di trasporto pubblico speciale, pronunciato dalla Polizia cantonale il 15
novembre 2019. Inammissibile, poiché esula dalla competenza di questo Tribunale, è quindi la domanda dell'insorgente
volta a ottenere l'annullamento dell'iscrizione nella banca dati Hoogan, la
quale è gestita dall'Ufficio federale di polizia (Fedpol; cfr. art. 24a cpv.
1 della legge federale sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna
del 21 marzo 1997; LMSI; RS 120), cui occorre se del caso rinvolgersi per
simili richieste.
3. Il ricorrente
lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito. Da un lato,
per non avere potuto esprimersi prima che la Polizia cantonale adottasse il
divieto d'accesso. Dall'altro, per il fatto che la predetta autorità non
avrebbe sufficientemente motivato la propria decisione.
3.1. Secondo costante giurisprudenza, la
natura e i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzitutto
dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono
le garanzie minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale
della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101). Il diritto di essere sentito ancorato in
quest'ultima norma assicura al cittadino la facoltà di esprimersi prima che sia
presa una decisione che lo tocca nella sua situazione giuridica e comprende
tutte quelle facoltà che devono essergli riconosciute affinché possa far valere
efficacemente la sua posizione nella procedura
(cfr. DTF 140 I 99 consid. 3.4, 136 I 265 consid. 3.2, 135 II 286 consid. 5.1).
Dalla normativa costituzionale deriva anche il diritto a ottenere una
decisione sufficientemente motivata (cfr. anche art. 46 LPAmm, che si limita a
stabilire il principio della motivazione scritta, senza precisare altrimenti il
contenuto e l'estensione della stessa). Tale diritto non impone tuttavia di
esporre e discutere tutti i fatti, i mezzi di prova e le censure proposti; è
infatti sufficiente che dalla decisione impugnata emergano in maniera chiara i
motivi su cui l'autorità fonda il suo ragionamento (cfr. DTF 139 IV 179 consid.
2.2, 138 IV 81 consid. 2.2, 137 II 266 consid. 3.2 e riferimenti). Dal punto di
vista formale, il diritto a una motivazione è rispettato anche se la
motivazione è implicita, risulta dai diversi considerandi componenti la
decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) oppure da rinvii ad
altri atti (cfr. STF 2C_583/2017 citata consid. 5.2.1,2C_630/2016 del 6
settembre 2016 consid. 5.2 e rimandi).
3.2. In concreto, su richiesta per
rogatoria dell'autorità ticinese, il 17 ottobre 2019 l'insorgente è stato
sentito dalla polizia bernese in qualità di imputato nel procedimento penale
aperto contro di lui per i fatti qui in discussione, essenzialmente descritti
nel verbale. In quell'occasione, in cui si è avvalso della facoltà di non
rispondere e ha rifiutato di firmare il verbale, gli agenti interroganti lo
hanno anche informato dell'apertura una procedura amministrativa, ciò di cui ha
preso espressamente atto (cfr. verbale d'interrogatorio, pag. 4, righe 88-90).
Gli hanno poi sottoposto il modulo della Polizia cantonale ticinese relativo al
diritto di essere sentito (rechtliches Gehör), con il quale è stato
informato che, in base agli atti, a fronte del comportamento rimproveratogli -
chiaramente descritto nel formulario (cioè per avere, a viso coperto,
portato con sé nel settore ospiti, posizionato e acceso dei pezzi pirotecnici) -, la stessa si riteneva in dovere di
procedere a indagini amministrative e di prendere in considerazione (in
Betracht zu ziehen) l'emanazione nei suoi confronti di un divieto di
accedere a determinate aree ai sensi dell'art. 4 del concordato, della
durata massima di tre anni. Pur non avendo firmato neanche il suddetto
formulario (né peraltro risposto alle domande in esso contenute), ha dichiarato
di non avere domande in merito alla procedura e di averne preso atto.
Ora, se è ben vero che la giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto
modo di indicare che la compilazione di un tale formulario non appare
sufficiente per ritenere soddisfatto il diritto di essere sentito in relazione
a un provvedimento che viene adottato contestualmente (cfr. STF 1C_653/2015 del
22 luglio 2016 consid. 2.5), in concreto andrebbe considerato che la
controversa misura amministrativa è stata presa dalla competente autorità
ticinese solo circa un mese dopo. Lasso di tempo, questo, durante il quale il
ricorrente - nonostante fosse al corrente della possibile incombente inflizione
della misura prospettatagli - è rimasto sostanzialmente passivo. In ogni caso,
quand'anche si volesse ritenere che con tale modo di procedere l'autorità di
prime cure non ha compiutamente osservato il suo diritto di essere sentito, va
nondimeno considerato che l'insorgente ha ad ogni modo potuto esprimersi sul
provvedimento litigioso davanti al Dipartimento delle istituzioni, che gode di
pieno potere cognitivo (cfr. per analogia art. 69 cpv. 1 LPAmm). E ciò facendo
valere le proprie argomentazioni sia in sede di ricorso, che di replica (dopo
aver preso visione dell'intero incarto), per modo che ogni eventuale violazione
deve essere ritenuta sanata. Tanto più che un rinvio
degli atti alla Polizia cantonale costituirebbe in concreto una sterile formalità,
in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 138 II 77 consid. 4, 137 I 195
consid. 2.3.2 e rinvii; 135 I 279 consid. 2.6.1).
3.3. Non merita miglior sorte la censura
di carente motivazione della decisione. Nella sua risoluzione, la Polizia
cantonale ha anzitutto descritto il comportamento rimproverato all'insorgente,
situando i fatti sia geograficamente che cronologicamente. Illustrato il quadro
giuridico applicabile, sulla scorta dell'art. 3 cpv. 1 del concordato (che
elenca gli elementi considerati validi mezzi di prova), ha poi ritenuto
dimostrato il comportamento violento tenuto dal ricorrente e pertanto
giustificata la pronuncia nei suoi confronti di un divieto di accedere a
un'area determinata. Ha quindi fissato la validità temporale (dal 1° dicembre
2019 al 31 dicembre 2020, da 4 ore prima dell'inizio a 4 ore dopo la fine
dell'evento) del divieto, che ha esteso alle aree vietate del Cantone Ticino
(secondo le planimetrie allegate alla decisione) e a tutte le aree vietate
designate dalle autorità cantonali nel quadro del concordato della CDDGP
(consultabili in internet o al posto di polizia locale) di tutti gli incontri
sportivi
disputati in casa e in trasferta dalla prima squadra del __________
(validi per il campionato di Super League e la Coppa Svizzera, oltre che le
partite amichevoli), come pure a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale
dedicato al trasferimento dei sostenitori della squadra. Assortito il divieto
della comminatoria dell'art. 292 CP e preannunciata la sua registrazione nella
banca dati Hoogan, ha indicato i rimedi giuridici per impugnare la misura.
Ora, la predetta
decisione, seppur succinta, consente di desumere con sufficiente chiarezza le
ragioni che hanno indotto la Polizia cantonale ad adottare il qui controverso
provvedimento. La fondatezza o meno di tali argomenti è questione di merito. Le
motivazioni della Polizia cantonale sono del resto state recepite dal
ricorrente, che ha come detto potuto
impugnare con cognizione la sua decisione davanti al Dipartimento, sviluppando
le proprie tesi sia in sede di ricorso che di replica, e quindi anche dopo che
la Polizia cantonale ha ulteriormente puntualizzato le prove su cui si è fondata
(cfr. risposta del 23 gennaio 2020, pag. 4-5). Egli ha peraltro ulteriormente
potuto riproporre e sviluppare le sue censure anche in questa sede. Ne discende
che, pure da questo profilo, non è tutto sommato ravvisabile una violazione del
suo diritto di essere sentito rispettivamente che - se anche si volesse
ritenere il contrario - qualsivoglia lesione andrebbe comunque considerata
sanata (cfr. DTF sopracitate).
4. 4.1. Il 15
novembre 2007 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti
cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) ha approvato il concordato sulle
misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive entrato in
vigore il 1° gennaio 2010 (BU 2010 22) e in seguito modificato il 2 febbraio
2012. Esso contempla una serie di misure di polizia che riprendono
sostanzialmente le corrispondenti disposizioni
della LMSI in vigore fino al 31 dicembre 2009 (cfr. al riguardo: STA
52.2017.150 e 52.2017.152 del 28 febbraio 2019 consid. 4.1). Trattasi
segnatamente del divieto di accesso a un'area determinata (art. 4 e 5),
dell'obbligo di presentarsi alla polizia (art. 6 e 7) e del fermo preventivo di
polizia (art. 8 e 9). Tali misure sono previste secondo una struttura "a
cascata" (in parte allentata dalla revisione del 2012, che prevede, per i
casi più gravi, la possibilità di disporre direttamente l'obbligo di
presentarsi, cfr. DTF 140 I 2 consid. 12.2.1), di modo che un provvedimento più
severo può essere adottato solo se una misura meno severa non è stata
rispettata. Esse costituiscono dei provvedimenti di natura amministrativa e sono preventive, finalizzate cioè a impedire un
comportamento violento e a garantire l'ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive (art. 1 cpv. 1). Esse non costituiscono sanzioni di carattere penale e nemmeno sono
concepite come tali, ma mirano semmai a impedire che potenziali autori
commettano un reato: non hanno natura repressiva. Quale diritto speciale di
polizia destinato a combattere pericoli in situazioni specifiche, il concordato
concretizza il diritto generale di polizia e quindi anche la clausola generale
di polizia, alla quale può essere fatto capo solo in determinate circostanze
(cfr. STF 1C_94/2009 del 16 novembre 2010 consid. 3.3, 7.5, 7.7 e rinvii ivi
citati; STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.2, 52.2017.268 del 4
febbraio 2019 consid. 3.2; cfr. pure, riguardo alla natura amministrativa delle suddette misure, DTF 140 I 2 consid. 6).
4.2. Per quanto riguarda specificatamente il divieto di
accesso a un'area determinata, tale
misura è prevista, come anzidetto, dall'art. 4 del concordato, giusta il quale
le autorità competenti possono vietare a una persona di accedere, in determinati orari, a
un'area esattamente delimitata in prossimità di una manifestazione sportiva
(area vietata), se è provato che in occasione di manifestazioni sportive ha
partecipato ad atti violenti contro persone o cose; l'autorità cantonale
competente definisce i confini delle singole
aree vietate (cpv. 1). Il divieto è valido per la durata massima di 3 anni e
può riguardare aree sull'intero territorio svizzero (cpv. 2). Esso è
pronunciato mediante decisione formale delle autorità del Cantone in cui si
sono verificati gli atti di violenza, in cui risiede la persona interessata o
in cui ha sede il club, con il quale ha un legame la persona interessata (cpv.
3). Il Servizio centrale svizzero in materia di tifoseria violenta e la Fedpol
possono presentare la relativa richiesta (cpv. 4). L'art. 5 del concordato precisa poi che
la decisione di divieto di accedere a un'area determinata stabilisce la durata del
divieto e l'area vietata ed è accompagnata
dalle indicazioni che permettono alla persona interessata di prendere
esattamente conoscenza delle aree oggetto del divieto (cpv. 1). Per la
prova della partecipazione ad atti violenti è applicabile l'articolo 3 (cpv.
3). Nel Canton Ticino, l'autorità competente per l'applicazione di tale misura è l'ufficiale della Polizia cantonale
(art. 10b cpv. 1 lett. a LPol), la cui decisione può essere contestata dapprima
davanti al Dipartimento competente e successivamente davanti al Tribunale
cantonale amministrativo (art. 10c cpv. 1 LPol). Il procedimento ricorsuale è
di principio retto dalle norme di procedura amministrativa (cfr. STF 1C_94/2009 citata
consid. 4.3; STA 52.2017.150 e 52.2017.152
citate consid. 4.3, 52.2017.268 citata consid. 3.3).
4.3. Determinante ai fini dell'applicazione del divieto è che possa essere "provato"
un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del concordato. È considerato
tale il comportamento di una persona che, prima, durante o dopo una
manifestazione sportiva, ha segnatamente commesso o incitato a commettere:
reati contro la vita e l'integrità della persona ai sensi degli art. 111-113,
117, 122, 123, 125 cpv. 2, 126 cpv. 1, 129, 133 e 134 del Codice penale
svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); danneggiamenti ai sensi dell'art.
144 CP; coazione ai sensi dell'art. 181 CP; incendio intenzionale ai sensi
dell'art. 221 CP; esplosione ai sensi dell'art. 223 CP; minacce mediante uso
delittuoso di materie esplosive o gas velenosi ai sensi dell'art. 224 CP; pubblica
istigazione a un crimine o alla violenza ai sensi dell'art. 259 CP; sommossa ai
sensi dell'art. 260 CP; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
ai sensi dell'art. 285 CP; impedimento di atti dell'autorità ai sensi dell'art.
286 CP (cpv.1 lett. a-j). È inoltre considerato un comportamento violento,
minacciare la sicurezza pubblica, trasportando o utilizzando armi, esplosivi,
polvere da sparo o pezzi pirotecnici in impianti sportivi, in loro prossimità e
nel viaggio di andata e ritorno (cpv. 2).
4.4. Come
sopra esposto, il termine "provato" deve essere inteso in relazione
all'art. 3 del concordato, norma in cui viene descritta la prova di
comportamenti violenti. Accanto alle pertinenti sentenze giudiziarie, sono menzionati le pertinenti denunce della
polizia, le dichiarazioni attendibili messe per scritto e firmate o le
registrazioni visive (della polizia, dell'amministrazione delle dogane, del
personale addetto alla sicurezza o delle federazioni e delle società sportive),
Fatti
i divieti di accedere a stadi pronunciati dalle federazioni e dalle società
sportive e le comunicazioni di un'autorità straniera competente in
materia (cpv. 1 lett. a-d e cpv. 2). Stante il carattere preventivo del divieto
di accedere a un'area determinata, non devono
essere poste esigenze troppo severe alle prove richieste per poter adottare un simile provvedimento.
Affinché si possa ammettere che vi sia stato un comportamento violento ai sensi dell'art. 2 del
concordato è sufficiente l'esistenza di un fondato sospetto. Non è per contro necessario che un
simile atteggiamento sia stato accertato nell'ambito di una decisione penale
cresciuta in giudicato, né si
deve esigere che le autorità forniscano delle prove giusta
il codice di procedura penale (cfr. STA 52.2017.150 e 52.2017.152 citate consid. 4.5, 52.2017.268
citata consid. 3.5, 52.2012.118 e 52.2013.77 del 22 marzo 2017 consid.
3.5 con rimando a sentenza Verwaltungsgericht St. Gallen B
2012/225 dell'11 dicembre 2012 consid. 3.4 e rif.; cfr. pure DTF 137 I 31
consid. 5.2; sentenza Verwaltungsgericht Bern del 23 febbraio 2016, in: BVR
2016 pag. 247 consid. 3.2). I presupposti per l'adozione di un divieto di
accedere a un'area determinata devono essere verificati nel singolo caso di
specie e possono essere oggetto di puntuale contestazione davanti all'autorità
giudiziaria (cfr. DTF 140 I 2 consid. 8, 137 I 31 consid. 8).
5. 5.1. Il ricorrente contesta
anzitutto i fatti sui quali si fonda la decisione di divieto di accedere a
determinate aree, pronunciata nei suoi confronti il 15 novembre 2019 dalla
Polizia cantonale e confermata dal Dipartimento delle istituzioni. Nega che due
richieste per rogatoria possano essere equiparate a delle dichiarazioni
attendibili della polizia ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 del concordato; sostiene
che non sia provato che sia lui la persona indicata con il numero 18-392 nei
rapporti e nelle fotografie agli atti, ritenuto come all'incarto manchi una sua
foto o la copia del suo documento d'identità che possa confermare tale
circostanza.
5.2. Ora, come rilevato sopra (consid. 4.4), l'art. 3 cpv. 1 del concordato
elenca quelle che sono considerate "prove" di un comportamento
violento ai sensi dell'art. 2 della medesima normativa. Tra quelle annoverate figurano, oltre alle denunce della polizia pertinenti (cpv. 1 lett. a) e alle dichiarazioni
attendibili messe per scritto e firmate, le registrazioni visive della polizia,
dell'amministrazione delle dogane, del personale addetto alla sicurezza o delle
federazioni e delle società sportive (cpv. 1 lett. b e cpv.
2). Contrariamente a quanto preteso
nel gravame, di principio, gli elementi su cui le precedenti istanze hanno
accertato il comportamento violento dell'insorgente costituiscono
quindi dei validi mezzi di prova ai sensi del concordato: le richieste per
rogatoria motivate della Polizia cantonale, corredate dall'abbondante
documentazione fotografica estrapolata dalle videoregistrazioni interne allo
stadio, permettono infatti di stabilire con sufficiente certezza il
comportamento violento tenuto dal ricorrente. Dai fotogrammi è anzitutto
possibile ricostruire i diversi frangenti in cui il tifoso contrassegnato con
il numero 18-392 ha introdotto all'interno dello stadio la batteria di razzi, l'ha
posizionata negli spalti della tifoseria, accendendola e facendola esplodere in
seguito, così come puntualmente riportato dalla precedente istanza (cfr.
decisione impugnata, consid. 4.2). Dalla descrizione delle indagini svolte
dalla Polizia cantonale emerge inoltre in modo plausibile come, dopo un
primo errore di persona, nel tifoso in questione sia stato identificato proprio
il ricorrente, che - su richiesta delle autorità ticinesi - è stato poi
interrogato dagli agenti bernesi (cfr. richiesta per rogatoria del 4 luglio
2019 e verbale d'interrogatorio del 17 ottobre 2019). Eloquente è come in quel
contesto l'interessato non abbia negato il comportamento
imputatogli, né tanto meno contestato di essere lui la persona raffigurata
sulle fotografie che gli sono state mostrate (cfr. verbale d'interrogatorio, pag.
3), limitandosi solo a non rispondere alle domande postegli. Successivamente,
pur ammettendo di essere stato presente allo stadio di Cornaredo il 4 marzo
2018 (cfr. ricorso al Dipartimento, punto n. 2, pag. 2), ha semplicemente
negato di avere tenuto qualsivoglia comportamento violento. È solo con la
replica presentata alla precedente istanza che l'insorgente ha invece contestato
che dal materiale agli atti (…) sia possibile stabilire che l'individuo
raffigurato nelle immagini sia lui. A fronte della dinamica del suo sviluppo,
la generica tesi difensiva del ricorrente appare quindi ben poco credibile. Al
contrario, già solo a fronte degli elementi su cui si sono fondate le
precedenti istanze, v'è da ritenere che sussistono ragionevoli indizi per
affermare che egli abbia partecipato agli atti violenti di cui si è detto.
Non fanno che corroborare tale conclusione le fotografie prodotte
dall'insorgente in questa sede (invero non senza reticenze, ritenuto che ha
aspettato la seconda richiesta del Tribunale per trasmetterle): innegabile è
infatti la chiara somiglianza tra le fotografie sui suoi documenti d'identità
(allegate allo scritto del 30 novembre 2020) e quelle dell'autore dei fatti
contenute nell'incarto (cfr. in particolare doc. A, foto n. 22 e doc. B, doc.
4, pag. 4). Non è invece dato di vedere per quale ragione l'assunzione di
siffatti documenti d'identità - di cui lo stesso ricorrente aveva lamentato
l'assenza - non potrebbe avere una qualsiasi valenza probatoria nel presente
procedimento amministrativo (retto dall'art. 25 cpv. 1 LPAmm), come ora
afferma in modo del tutto generico (cfr. citato scritto del 30 novembre 2020 al
Tribunale).
In conclusione - ricordato pure il carattere preventivo del
divieto di natura amministrativa (per il quale non devono essere poste esigenze troppo severe dal profilo probatorio,
cfr. supra, consid. 4.4) - con le precedenti istanze occorre ritenere
data l'esistenza di un fondato
sospetto, rispettivamente sufficientemente "provato", che il
ricorrente si sia macchiato di un comportamento violento ai sensi dell'art.
2 del concordato, tale da giustificare la pronuncia di un divieto di accedere a
un'area determinata ex art. 4 del concordato. Il fatto che anche la
magistratura penale lo abbia ritenuto colpevole non fa che avvalorare ulteriormente
questa deduzione, e ciò benché contro il decreto d'accusa emanato contro di lui
sia stata interposta opposizione. Come visto, non è
infatti necessario che il comportamento
violento sia stato accertato mediante una decisione penale cresciuta in giudicato (né tanto meno che il
comportamento sia dimostrato con prove giusta il codice di procedura penale; cfr.
supra, consid. 4.4). In tal senso cadono quindi anche nel vuoto i
diversi richiami del ricorrente alle esigenze probatorie penali, come pure al principio
della presunzione d'innocenza garantito dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6
cifra 2 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101) - qui inapplicabili (cfr.
DTF 140 I 2 consid. 6; STF 1C_94/2009 citata consid. 3.4; cfr. pure consid. 4.1).
6. 6.1. Fermo quanto precede,
restano da esaminare le censure con cui il ricorrente eccepisce che il divieto
pronunciato nei suoi confronti sarebbe in ogni caso da annullare, poiché lesivo
di diverse garanzie costituzionali, in particolare della sua libertà personale
(sotto il profilo della libertà di movimento, art. 10 cpv. 2 Cost.), nonché
della libertà di opinione (art. 16 Cost.) e di quella di riunione (art. 22
Cost.)
6.2. Come tutte le libertà fondamentali che non rivestono valore assoluto, le
tre garanzie invocate dal ricorrente possono essere assoggettate a delle
limitazioni. Giusta l'art. 36 Cost., le stesse devono poggiare su di una base
legale (cpv. 1), essere giustificate da un interesse pubblico o dalla
protezione di diritti fondamentali altrui (cpv. 2), essere proporzionate allo
scopo (cpv. 3) e rispettare il diritto fondamentale nella sua essenza (cpv. 4).
6.3.
6.3.1. Nel caso di specie - fatto salvo quanto si dirà per i mezzi di trasporto
pubblico speciali (cfr. infra, consid. 6.4) - il divieto di accedere a
tutte le aree vietate in cui si svolgono gli incontri sportivi del __________ si
fonda senz'altro su di una valida base legale che è costituita dal già
menzionato concordato. Per quanto concerne poi i rimanenti requisiti previsti
dall'art. 36 Cost è sufficiente in questa sede rinviare, per brevità di
giudizio, alla sentenza pubblicata in DTF 137 I 31, dove il Tribunale federale ha
chiaramente stabilito come le misure di polizia contemplate dagli art. 4 e
segg. del concordato siano sorrette da un preminente interesse pubblico
(consid. 6.4) e siano rispettose del principio della proporzionalità nelle sue
molteplici sfaccettature (consid. 6.5).
Per quanto concerne poi il caso specifico, il
querelato divieto risulta senz'altro idoneo a raggiungere lo scopo di sicurezza
che si prefigge il concordato. Mal si comprende cosa intenda il
ricorrente quando fa riferimento alle restrizioni (quanto al numero dei
presenti allo stadio) derivanti dall'emergenza sanitaria legata al COVID-19
(cfr. ricorso, punto n. 8.2 e 8.3, pag. 9-10), ritenuto come il minor afflusso
di spettatori non permette certo di per sé di escludere a priori la commissione
di atti violenti. La misura appare poi necessaria, ritenuto come il ricorrente
abbia tenuto un comportamento molto pericoloso, che avrebbe peraltro potuto
causare danni ben più gravi (non solo a cose, ma anche a persone) di quelli che
ha cagionato. Essa risulta senz'altro adeguata alle circostanze del caso, ritenuto
che, tra le misure di polizia previste dal concordato, costituisce la meno
incisiva (cfr., in tal senso, STF 1C_249/2016 del 7 luglio 2016 consid. 3.4). Il provvedimento è inoltre
stato correttamente limitato nel tempo. La sua durata (di soli 13 mesi) non raggiunge quella massima (tre anni), ma si situa anzi nella fascia inferiore di
quanto prescritto dalla legge per quel genere di provvedimento (cfr. art. 4
cpv. 2 del concordato). Certo, esso pone al ricorrente delle restrizioni
piuttosto disagevoli. Non si può tuttavia trascurare che tali conseguenze sono
ascrivibili unicamente al comportamento violento da lui manifestato. Esse sono
peraltro comunque circoscritte sia sul piano geografico che temporale. Non si
deve infatti dimenticare che il divieto in parola
è valido unicamente in occasione delle partite del __________ e concerne
il lasso di tempo - peraltro inappuntabile (cfr. BVR 2016 pag. 247 consid. 6.2)
- che intercorre tra le 4 ore che precedono e le 4 ore successive allo
svolgimento dell'evento. In questo senso, malgrado sia valido per tutta la
Svizzera, il controverso divieto non appare ancora lesivo del principio della
proporzionalità né dal profilo della durata né da quello dell'estensione geografica
e merita dunque conferma.
6.3.2. Analoghe considerazioni valgono per le libertà convenzionali invocate
nel gravame (art. 10 e 11 CEDU), che non offrono garanzie più estese di quelle
costituzionali e che possono essere limitate sostanzialmente alle medesime
condizioni (cfr. art. 10 n. 2 e 11 n. 2 CEDU).
6.4. Come accennato, una diversa conclusione s'impone invece per il divieto,
pure ordinato nei confronti del ricorrente (cfr. dispositivo n. 1.c della
decisione del 15 novembre 2019), di accedere a tutti i mezzi di trasporto
pubblico speciale dedicato al trasferimento dei sostenitori del __________.
Come correttamente rilevato nell'impugnativa, il suddetto provvedimento non
poggia infatti su una sufficiente base
legale. Una tale misura non si annovera tra quelle previste dal concordato e
non rientra in particolare in quella sancita dal suo art. 4, non potendo
un mezzo di trasporto in movimento essere considerato un'area esattamente delimitata
in prossimità di una manifestazione sportiva (area vietata) ai sensi della
predetta disposizione (cfr. in tal senso, decisione del 4 settembre 2017 del
Sicherheits- und Justizdepartement del Canton San Gallo consid. 3; cfr. pure
doc. 7). Su questo punto la decisione impugnata non può pertanto essere confermata.
Va nondimeno osservato che per far fronte ai problemi di sicurezza che
effettivamente sussistono in occasione dei trasporti di sostenitori, la Polizia
cantonale potrà semmai far capo all'art. 3a cpv. 2 e 3 del concordato che -
nell'ambito dell'obbligo di autorizzazione degli incontri secondo questa
disposizione - permette ad esempio alle autorità competenti di ordinare che per accedere ai trasporti speciali per tifosi,
gli spettatori debbano esibire un documento d'identità e che venga accertato,
mediante consultazione del sistema informatico HOOGAN, che non siano ammesse
persone colpite da un divieto di accesso allo stadio o da altre misure previste
dal presente concordato (cfr., nello stesso senso, decisione del 4 settembre
2017 appena citata).
7. 7.1. Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, il ricorso deve dunque essere parzialmente
accolto, con conseguente conferma della decisione impugnata, salvo per quanto
attiene al divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati
ai sostenitori del __________, che è annullato.
7.2. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di conferimento
dell'effetto sospensivo all'impugnativa diviene priva d'oggetto.
7.3. Dato l'esito, la tassa di giustizia (art. 47
cpv. 1 LPAmm) è posta a carico
dell'insorgente, proporzionalmente al suo grado di soccombenza preponderante.
Lo Stato ne va invece esente (art. 47 cpv. 6 LPAmm). Al ricorrente,
assistito da un legale, va riconosciuta un'adeguata indennità a titolo di
ripetibili per entrambe le sedi, commisurata in funzione del successo
relativamente limitato dell'impugnativa (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per
questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
§. Di conseguenza, la decisione del 18 maggio 2020 (n. 130.30) del
Dipartimento delle istituzioni è confermata, ad eccezione
del
divieto di accedere a tutti i mezzi di trasporto pubblico speciale destinati
ai sostenitori del __________, che è annullato.
Considerandi
2.
La tassa di
giustizia di fr. 1'200.- è posta a carico del ricorrente, cui va retrocesso
l'importo di fr. 300.- versato in eccesso a titolo di anticipo delle presunte spese
processuali.
3.
Lo Stato del
Cantone Ticino rifonderà all'insorgente fr. 600.- a titolo di ripetibili per
entrambe le sedi.
4.
Contro la
presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.
82.
segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS
173.110).
5.
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente La
vicecancelliera