80.2023.110
Procedura: rettifica di errori di calcolo o di scrittura, revisione, non se l’autorità ha ripreso dalla dichiarazione del contribuente lo stipendio lordo indicato al posto di quello netto
22 settembre 2023Italiano9 min
A. RI 1, nella
Source ti.ch
Incarti n.
80.2023.110
80.2023.111
Lugano
22 settembre 2023
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria
Mara
Regazzoni
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 19 maggio 2023 contro la decisione del 17 aprile 2023 in materia di revisione
IC e IFD 2021.
Fatti
A. RI 1, nella
dichiarazione fiscale 2021, indicava quale reddito da attività lucrativa
dipendente il salario lordo totale di fr. 84'542.- anziché di quello netto di
fr. 74'382.-.
B. Notificando al
contribuente la decisione di tassazione IC/IFD 2021, con decisione del 28
aprile 2022, l’RS 1 (di seguito UT) commisurava il reddito imponibile in fr.
50'000.- per l’IC ed in fr. 56'700.- per l’IFD.
L’autorità di tassazione
aveva in particolar modo accertato in fr. 84'542.- il reddito da attività
dipendente del signor RI 1. La decisione di tassazione, non impugnata, passava
formalmente in giudicato.
C. Con scritto del 14
aprile 2023, inviato all’UT tramite e-mail e registrato quale reclamo contro le
decisioni IC e IFD 2021, il contribuente chiedeva “una correzione anche oltre
il limite prestabilito” della decisione di tassazione del 28 aprile 2022. Egli
adduceva di essersi avveduto dell’errore commesso (nella redazione della
dichiarazione e nella relativa decisione) soltanto durante la compilazione
della dichiarazione d’imposta 2022. Postulava, quindi, la rettifica del salario
al lordo dei contributi sociali con quello al netto.
D. Con decisione del 17 aprile
2023, l’UT dichiarava irricevibile il reclamo presentato dal contribuente in
considerazione del fatto che “le tassazioni IC e IFD 2021 sono da
considerare cresciute in giudicato e pertanto definitive”. L’autorità di
tassazione negava inoltre la revisione della decisione di tassazione passata in
giudicato, rilevando che “l’istituto della revisione, in quanto mezzo
giuridico eccezionale, non permette all’interessato di rimediare a errori di
compilazione della dichiarazione d’imposta”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la revisione
della decisione di tassazione IC e IFD 2021 oppure la rettificazione di quello
che definisce un “errore di scrittura, che non solo il sottoscritto doveva
notare, ma anche l’RS 1”.
Diritto
1. 1.1.
Con la notificazione della
decisione di tassazione ai contribuenti inizia a decorrere il termine per
interporre reclamo. Secondo la costante giurisprudenza del Tribunale federale,
una decisione sostanzialmente errata può essere revocata dopo il decorso del
termine di impugnazione, solo a determinate condizioni. A tale riguardo devono
essere soppesati, da un lato, l’interesse all’esatta applicazione del diritto
e, dall’altro, quello alla tutela della certezza del diritto.
1.2.
In ambito
fiscale, la sostituzione delle decisioni passate in giudicato è soggetta a
condizioni particolarmente restrittive. L’autorità fiscale non può ritornare su
una propria decisione definitiva se non in casi eccezionali previsti dalla
legge o dalla prassi (DTF 98 Ia 568 consid. 3; 111 Ib 209 consid. 1; STF
2C_519/2011 del 24 febbraio 2012 consid. 3.3; cfr. Looser, in: Zweifel/Beusch
[a cura di], Kommentar zum DBG, 4a ed., Basilea 2022, n. 6 ad Vor Art. 147-153a
LIFD, p. 2454). La principale eccezione è rappresentata dal ricupero d’imposta,
cioè dall’esistenza di fatti o prove sconosciute al momento della tassazione,
che permettono di stabilire che a torto una tassazione non è stata eseguita, o
che la tassazione definitiva era incompleta (art. 236 LT; art. 151 LIFD). Altre
eccezioni sono rappresentate dalle due procedure invocate dal ricorrente,
ovvero la rettificazione degli errori di calcolo e di scrittura (art. 235 LT;
art. 150 LIFD) e la revisione (art. 232 LT; art. 147 LIFD).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 235 cpv. 1 LT, di uguale tenore dell’art. 150 cpv. 1 LIFD, gli errori di
calcolo e di scrittura contenuti in decisioni e sentenze cresciute in giudicato
possono essere rettificati, su richiesta o d’ufficio, dall’autorità a cui sono
sfuggiti, entro cinque anni dalla notificazione.
Per errore
va intesa unicamente una svista nel computo aritmetico degli elementi
imponibili. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nell’affermare che tali
disposizioni si riferiscono unicamente ai cosiddetti “errori di cancelleria”,
che sorgono nella fase espressiva e non formativa della volontà dell’autorità
che decide (lavoro manuale contrapposto al lavoro intellettuale, cfr. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 3a ed., Zurigo 2016, n. 4 ad art. 150 LIFD,
p. 1577; Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry
Girardin [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2a ed.,
Basilea 2017, n. 1 ad art. 150 LIFD, p. 1802 s). Sono in
particolare escluse dal campo di applicazione degli art. 235 cpv. 1 LT e 150
cpv. 1 LIFD, le correzioni che interessano il merito della decisione, che si
riferiscono cioè alla sussunzione delle disposizioni sostanziali alla
fattispecie in esame (STF
2P.273/2006 e 2A.617/2006 del 17 aprile 2007).
2.2
L’errore di
cancelleria può trarre origine non soltanto dall’autorità che decide ma anche
dagli stessi contribuenti, a condizione tuttavia che l’autorità fiscale abbia
commesso lo stesso errore per distrazione (Casanova/Dubey,
op. cit., n. 3 ad art. 150 LIFD, p. 1808).
Chiamato a
giudicare il caso di un contribuente che, per errore, aveva omesso di
richiedere la deduzione di tutti gli interessi ipotecari pagati, il Tribunale
federale ha così concluso che non si poteva imputare all’autorità fiscale un
cosiddetto errore di cancelleria per il solo motivo di essersi conformata,
nella definizione dei fattori imponibili, agli elementi forniti dallo stesso
contribuente (decisione TF del 10 dicembre 1998, in: Die neue Steuerpraxis
1999/2000, p. 63).
Con una
sentenza del 12 novembre 2012 (n. 80.2012.72), la Camera di diritto tributario
ha escluso che commetta un errore di calcolo o di scrittura, suscettibile di
giustificare una rettifica di una decisione di tassazione passata in giudicato,
l’autorità che riprende dalla dichiarazione d’imposta inoltrata dal
contribuente l’importo corrispondente allo stipendio lordo, indicato
erroneamente al posto di quello netto (dedotti cioè i contributi sociali).
2.3
La stessa
conclusione deve valere anche nel caso in esame. In primo luogo poiché nel
dichiarare il salario lordo di fr. 84'542.- anziché di quello netto di
fr. 74'382.-, il ricorrente non è incorso in una semplice svista contabile o di
trascrizione, ma ha commesso un vero e proprio errore sostanziale,
dimenticandosi di dedurre i contributi sociali versati alla Cassa di compensazione
e alla previdenza professionale. In secondo luogo, poiché l’autorità di
tassazione si è fondata direttamente sulla dichiarazione fiscale allestita dal
contribuente, senza pertanto incorrere in uno specifico errore espressivo.
Contrariamente a quanto
sostiene l’insorgente, poco importa invece stabilire se fosse “anche” l’UT a
doversi accorgere dell’errore sostanziale da lui commesso, in quanto l’autorità
di tassazione non ha alcun obbligo di supplire alla dimenticanza dei
contribuenti confrontando l’importo dichiarato con quello riportato sul
certificato di salario (STF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007
n. 13t, consid. 3.2). Del resto, non si può esigere dall’autorità che agisca
come se fosse un rappresentante del contribuente, senza dimenticare inoltre che
essa può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per
cui, senza particolari motivi, non è nemmeno tenuta ad effettuare raffronti con
gli atti di altri contribuenti né a cercare documenti complementari
nell’incarto fiscale.
3.
3.1.
Non soccorre la tesi del
ricorrente nemmeno la procedura straordinaria della revisione, disciplinata
dagli art. 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD.
Di principio, i motivi di
revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta
in giudicato sono tre:
a) la scoperta di
fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) la mancata
considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di
mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra
violazione di principi essenziali della procedura;
c) il fatto che un
crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.
Quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che
ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare
la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
(art. 232 cpv. 1 lett. d LT).
3.2
La revisione è tuttavia
esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il morivo di revisione invocato (art. 147 cpv. 2 LIFD, art.
232.
cpv. 2 LT). L’istituto della revisione non è dato, dunque, per addurre
fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di
ricorso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso
di violazioni di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni
distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della
revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso
contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale
federale 2C_47/2016,2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti;
inoltre: Locher, Kommentar zum
DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser, op. cit., n. 24 ad art. 147
LIFD, p. 2483 s.; Casanova/Dubey, op. cit., n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).
3.3
Di
conseguenza, la possibilità della revisione deve esser esclusa in caso di
errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del
suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o
con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso
in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto
dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide,
in ASA 61 p. 450-451).
Nella già citata sentenza
del 12 novembre 2012 (n. 80.2012.72), la Camera di diritto tributario ha
escluso che l’errore commesso dal contribuente, indicando lo stipendio lordo al
posto dello stipendio netto nel modulo per la dichiarazione d’imposta,
costituisca un motivo di revisione della tassazione passata in giudicato.
3.4
La stessa conclusione si
impone nella fattispecie in esame. Incombeva dunque al ricorrente di
controllare la decisione di tassazione al momento in cui l’ha ricevuta e, se
del caso, di sollevare senza indugio le proprie censure tramite i rimedi
giuridici ordinari.
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. La tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presen
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: La segretaria: