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Decisione

9.2019.119

Regolamentazione relazioni personali, competenze di decidere sulle relazioni personali

25 maggio 2020Italiano35 min

padre tenga il figlio fino al lunedì mattina e porti PI 1 direttamente a scuola.

Source ti.ch

Fatti

A. PI 1 (2014),

domiciliato a __________, è nato dall’unione coniugale di CO 2 e RE 1.

B. L’Autorità regionale

di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) è stata chiamata

ad intervenire a protezione di PI 1 a seguito di una segnalazione della Polizia

cantonale del 16 aprile 2018, avvenuta per una lite tra i genitori in presenza

del figlio. I coniugi sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 18

maggio 2018. Ritenuta l’allora convivenza dei genitori coniugati e la loro

intenzione di avviare una procedura di divorzio, l’Autorità di protezione ha

ritenuto che non vi erano, a quel momento, motivi per un ulteriore intervento.

C. I genitori di PI 1 si

sono separati nell’estate 2018. Gli effetti accessori della separazione sono

stati regolamentati nell’accordo 10 ottobre 2018 (in seguito, accordo

10.10.2018), omologato dal Pretore della Giurisdizione di __________ (in

seguito, Pretore), che ha stabilito che i genitori esercitano l’autorità

parentale congiunta sul figlio, mentre la custodia parentale è affidata alla

madre (accordo 10.10.2018, punto 2). Sono state definite anche le relazioni

personali del padre con il figlio (accordo 10.10.2018, punto 3) e il versamento

da parte del padre di un contributo di mantenimento per il figlio PI 1 di fr.

500.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 800.– mensili dal 1° gennaio

2020 (accordo 10.10.2018, punto 4).

D. Il predetto accordo

10.10.2018, al punto 3, oltre alla regolamentazione delle relazioni tra il

padre e PI 1 durante le vacanze, ha definito il seguente assetto delle visite

paterne:

“un week-end

ogni 15 giorni dal venerdì al termine dell’asilo (quando il papà si preoccuperà

di prendere il bambino all’asilo) fino alla domenica alle ore 20:00;

ogni mercoledì, dalle

ore 18:00, quando il papà andrà a prendere PI 1 direttamente al doposcuola,

fino al giovedì mattina quando il papà lo accompagnerà personalmente all’asilo

(poiché il marito, per motivi lavorativi non ha sempre la possibilità di

esercitare questo diritto, egli si impegnerà ad avvisare entro la domenica

precedente la moglie)”.

E. A seguito di

un’ulteriore segnalazione della Polizia cantonale, intervenuta per liti

coniugali tra i signori CO 2 e RE 1, l’Autorità di protezione ha convocato

questi ultimi ad un incontro tenutosi in data 7 giugno 2019. Oggetto della

discussione sono stati la richiesta della madre di essere autorizzata a recarsi

in __________ con il figlio per le vacanze estive e di avere dal padre il

consenso per il rilascio del passaporto __________ per il figlio, come pure la

regolamentazione dell’esercizio dei diritti di visita padre-figlio. RE 1 si è

dichiarato contrario al viaggio del figlio prospettato dalla madre, a motivo

dell’instabilità dell’__________. Vista l’alta conflittualità tra i genitori

anche per l’esercizio dei diritti di visita padre-figlio, l’Autorità di

protezione ha proposto due possibili opzioni: il passaggio di PI 1 (da un

genitore all’altro) presso il Punto d’Incontro di __________ oppure che il

padre tenga il figlio fino al lunedì mattina e porti PI 1 direttamente a scuola.

CO 2 ha optato per la prima opzione, RE 1 per la seconda.

F. Con decisione 28

giugno 2019 l’Autorità di protezione ha concesso a madre e figlio di

trascorrere le vacanze estive in __________, autorizzando la madre a chiedere

il rilascio del passaporto __________ per il figlio. Il padre ha impugnato

questa decisione con reclamo 26 luglio 2019 alla Camera di protezione. Ritenuto

che madre e figlio per finire non sono partiti, il reclamo è diventato privo

d’oggetto in merito alle vacanze in __________. In relazione all’autorizzazione

conferita alla madre di chiedere il rilascio del passaporto __________ per il

figlio in assenza del consenso del padre, la decisione dell’Autorità di

protezione è stata dichiarata nulla per difetto di competenza, in quanto la procedura

di rilascio di un documento di legittimazione straniero è di competenza

esclusiva dello Stato di invio, ossia, nel caso concreto dell’__________, del

Consolato __________ (art. 5 lett. d Convenzione di Vienna sulle relazioni

consolari del 24 aprile 1963), che – in base al proprio ordinamento giuridico –

richiede per il rilascio del passaporto il consenso di entrambi i genitori

(sentenza 4 settembre 2019 dello scrivente giudice, Inc. CDP 9.2019.122).

G. Nel frattempo, con

decisione 12 luglio 2019 l’Autorità di protezione ha parzialmente modificato il

disciplinamento delle relazioni personali tra padre e figlio fissato

dall’accordo 10.10.2018 omologato dal Pretore, prevedendo che “i diritti di

visita tra il signor RE 1 e il figlio PI 1 avranno luogo in forma libera e

presso il Punto d’Incontro di __________ avverrà unicamente il passaggio del

minore alla domenica sera, per il ritorno, alle ore 18:00” (dispositivo n.

1). L’Autorità di prima sede ha inoltre stabilito che “il passaggio del

minore non potrà essere modificato senza l’accordo della scrivente Autorità”

(dispositivo n. 4).

H. Con petizione 19

luglio 2019 CO 2 ha avviato una procedura di protezione della personalità ai

sensi dell’art. 28b CC presso il Pretore della Giurisdizione di __________

(Pretore). Con decisione supercautelare 22 luglio 2019, il Pretore ha previsto

delle misure a tutela della personalità dell’istante, ossia ha vietato ad RE 1

di: avvicinarsi a CO 2 e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore

a m. 200; mettersi in contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via

elettronica e in qualsiasi altra maniera. Il Pretore ha inoltre convocato le

parti all’udienza di discussione fissata inizialmente per il giorno 12 agosto

2019 e poi posticipata al 21 agosto 2019.

I. Con reclamo 24

luglio 2019 RE 1 è insorto alla Camera di protezione (inc. CDP 9.2019.119 qui

in esame) contro la decisione 12 luglio 2019 dell’Autorità di protezione,

chiedendo l’annullamento della medesima. Il reclamante ha contestato la

modifica dell’assetto delle relazioni personali, dichiarando di non opporsi al

luogo previsto per il passaggio di PI 1 al Punto d’Incontro di __________,

bensì di avversare la riduzione di due ore della durata del diritto di visita per

l’anticipo del rientro domenicale dalle ore 20:00 alle ore 18:00. Secondo RE 1 l’Autorità

di protezione ha inoltre omesso di considerare la sua opzione, formulata

all’udienza del 7 giugno 2019, di riportare il bambino direttamente a scuola il

lunedì mattina. Il reclamante ha anche criticato il contenuto del rapporto

della psicologa __________, che, a suo dire, sarebbe una perizia di parte.

L. Con decisione

supercautelare 26 luglio 2019, l’Autorità di protezione, preso atto del tenore

della decisione supercautelare 22 luglio 2019 del Pretore (menzionata sopra,

consid. H), ha sospeso le relazioni personali tra padre e figlio “con

effetto immediato e sino a nuova decisione della competente Autorità di

protezione”.

M. Con osservazioni 14 agosto

2019 al reclamo 12 luglio 2019 di RE 1, CO 2 ha chiesto la reiezione del

gravame. La resistente ha preso posizione sulle critiche del reclamante,

rilevando che la riduzione della durata del diritto di visita sarebbe

unicamente dovuta ad un adattamento agli orari d’apertura del Punto d’Incontro,

il quale consentirebbe i passaggi di domenica non oltre le ore 18:30. La madre ha

pure manifestato la sua opposizione ad una estensione del diritto di visita del

padre sino al lunedì mattina.

N. All’udienza tenutasi

il 21 agosto 2019 – per la discussione dell’istanza di protezione della

personalità ex art. 28b CC (v. sopra, consid. H) – il Pretore ha “omologato” l’accordo

intervenuto seduta stante tra le parti (in seguito, accordo 21.08.2019) prevedente

la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1, sotto comminatoria delle

conseguenze dell’art. 292 CP, di mantenersi a debita distanza (m. 200) da CO 2

e dalla sua abitazione (accordo 21.08.2019, punti 1-4). L’accordo ha previsto

pure che “attualmente il diritto di visita tra RE 1 e il figlio PI 1 è

disciplinato dalla decisione 12 luglio 2019 dell’ARP. Poiché le

relazioni tra il padre e il figlio, così come attualmente disciplinate mediante

detta decisione (con la precisazione che, contrariamente a quanto indicato

nella medesima, il diritto di visita del mercoledì comincia alle 11.30 e non

alle 18.00) non necessitano di un contatto tra i genitori, resta inteso che

detto diritto di visita è ripristinato con effetto immediato.” (accordo

21.08.2019, punto 5). L’accordo ha pure regolamentato le modalità di passaggio

del minore da un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del

2019 (accordo 21.08.2019, punti 6 e 7).

O. Con scritto 22 agosto

2019 CO 2 ha trasmesso alla Camera di protezione l’accordo 21.08.2019

intervenuto davanti al Pretore sostenendo che il punto 5 dell’accordo –

prevedente il ripristino “con effetto immediato del diritto di visita del

padre secondo le modalità sancite dalla decisione dell’ARP di data 12.07.2019”

– ha fatto diventare privo d’oggetto il reclamo. Ha chiesto di conseguenza lo

stralcio dai ruoli della procedura in quanto “il mantenimento del gravame

apparirebbe altrimenti” un palese agire del reclamante “contra factum

proprium”.

P. Il 27 agosto 2019 la

scrivente Camera ha intimato quest’ultimo scritto al reclamante e all’Autorità

di protezione, chiedendo loro di esprimersi sui contenuti del medesimo,

segnatamente sulla richiesta di stralcio della procedura formulata da CO 2.

Q. In data 2 settembre

2019 le parti sono state sentite dall’Autorità di protezione per la discussione

sulla decisione supercautelare del 26 luglio 2019, che prevedeva la sospensione

immediata delle relazioni personali padre-figlio. Durante l’udienza l’Autorità

di protezione ha di fatto avallato la revoca messa in atto dal Pretore il 21

agosto 2019 della sospensione supercautelare in discussione (v. verbale ARP 02.09.2019

pag. 1 verso il basso). RE 1 ha ribadito dal canto suo di voler mantenere il

reclamo pendente presso la scrivente Camera.

Durante l’udienza l’Autorità

di protezione ha stabilito che ogni sabato alle ore 18.00 la mamma,

rispettivamente il papà faranno effettuare la telefonata di PI 1 all’altro

genitore; inoltre, il martedì e il giovedì alle ore 18.00 PI 1 sentirà il padre

al telefono.

All’udienza si è discusso anche

sulla necessità di procedere ad una valutazione sullo stato di salute

psico-affettivo di PI 1.

R. Le parti e l’Autorità

di protezione si sono nel seguito espresse sulla richiesta di stralcio della

procedura pendente davanti alla Camera di protezione formulata da CO 2 (v.

sopra, consid. O e P).

Con osservazioni 2

settembre 2019 RE 1 si è opposto allo stralcio del reclamo, rilevando che

durante l’udienza pretorile del 21 agosto 2019 si è limitato a prendere atto

della riattivazione immediata del diritto di visita e quindi della tolta della

sospensione ordinata dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare

del 26 luglio 2019. RE 1 ha sostenuto che davanti al Pretore non ha per contro espresso

alcun accordo alla regolamentazione dei diritti di visita decisa dall’Autorità

di protezione il 12 luglio 2019. Il reclamo è di conseguenza, a suo dire,

ancora attuale, permanendo tra l’altro la competenza della Camera di protezione

in quanto il Pretore ha preso la sua decisione nell’ambito di una procedura di

protezione della personalità (art. 28b CC), che non ha comportato una modifica della

decisione (semplicemente richiamata) presa dall’Autorità di protezione il 12

luglio 2019.

Con scritto 2 settembre

2019 CO 2 ha ribadito alla Camera di protezione la sua interpretazione dell’esito

dell’udienza 2 settembre 2019 davanti all’Autorità di protezione, ossia che le

parti, anche in tale circostanza avrebbero “riconfermato la regolamentazione

del diritto di visita così come sancita dalla decisione 12.07.2019 di suddetta

Autorità (come avvenuto anche dinnanzi al Pretore della Giurisdizione di __________

in data 21.08.2019)”, allegando il relativo verbale di udienza. La madre ha

quindi reiterato la sua richiesta di stralcio della procedura.

Con osservazioni 3

settembre 2019, l’Autorità di protezione ha ritenuto che, stante la decisione

del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data la competenza dell’Autorità

di protezione e di riflesso neppure della Camera di protezione. Secondo

l’Autorità di prime cure il reclamo di RE 1 sarebbe diventato privo d’oggetto

visto che quest’ultimo, durante l’udienza svoltasi in Pretura il 21 agosto 2019,

ha di fatto “accettato lo svolgimento dei diritti di visita secondo quanto

disposto dalla decisione oggetto di reclamo ed in particolare il passaggio al

punto di incontro la domenica sera per la riconsegna alla madre del figlio PI 1.”

L’Autorità di protezione ha per contro confermato la sua intenzione di

conferire un mandato di valutazione della salute psico-affettiva del minore.

S. Con osservazioni 10

settembre 2019 l’Autorità di protezione ha preso posizione sul reclamo,

ribadendo in primis la sua mancata competenza in merito ai diritti di

visita tra padre e figlio “in quanto nel frattempo è intervenuta una

decisione pretorile” confermativa dell’accordo intervenuto tra le parti

prevedente il rispristino dei diritti di visita padre-figlio secondo quanto

disposto dalla sua decisione 12 luglio 2019. Il reclamo sarebbe dunque anche privo

d’oggetto. Infine, l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità di

mantenere il passaggio del minore presso il Punto d’incontro a motivo dell’alta

conflittualità tra i genitori.

T. Con replica 27

settembre 2019 RE 1 ha nuovamente sostenuto che l’Autorità di protezione sarebbe

tutt’ora competente, poiché il Pretore avrebbe unicamente richiamato nel suo

verbale la decisione dell’Autorità di protezione, e quest’ultima ha comunque

proceduto ad un’ulteriore udienza in data 2 settembre 2019.

U. Con dupliche 11

ottobre 2019 e 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione e CO 2 hanno confermato

le rispettive prese di posizione.

V. Nel frattempo, con

decisione 13 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio

medico-psicologico (SMP) di __________ un mandato per svolgere una valutazione

dello stato di salute psico-affettivo di PI 1, fissando al Servizio interessato

un termine di tre mesi per la presentazione del rapporto. In data 5/6 febbraio

2020 il SMP ha chiesto e ottenuto dall’Autorità di protezione una proroga di

due mesi per la presentazione del rapporto. L’emergenza sanitaria COVID-19 ha

ulteriormente posticipato la presentazione del rapporto.

Con decisione

supercautelare 2 marzo 2020, l’Autorità di protezione dando seguito ad

un’istanza di CO 2, ha sospeso con effetto immediato le telefonate tra padre e

figlio che erano state stabilite all’udienza del 2 settembre 2020 (v. sopra,

consid. Q) e ha convocato le parti per l’udienza di discussione del 16 marzo

2020. A fronte dell’emergenza sanitaria, l’udienza è poi stata annullata e alle

parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni. Preso

atto delle osservazioni delle parti, con decisione cautelare 14/17 aprile 2020

l’Autorità di protezione ha ripristinato le telefonate tra PI 1 e il padre,

così come stabilite precedentemente. Alle parti è stato assegnato un termine

scadente il 30 aprile 2020 entro il quale comunicare l’eventuale accordo

raggiunto in merito alle vacanze estive, con l’indicazione che in caso di

mancato accordo deciderà l’Autorità di protezione.

Considerato

Considerandi

1.

Le decisioni delle

Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono

impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello,

che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato

disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv.

2.

LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).

Riguardo

alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC,

occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme

concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza

dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di

Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,

in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile

(CPC; v. art. 450f CC).

I. Competenza delle

Autorità di protezione

2.

Occorre anzitutto

chinarsi sulla questione della competenza dell’Autorità di protezione e, di

riflesso della Camera di protezione, a pronunciarsi sulla regolamentazione

delle relazioni personali tra RE 1 e il figlio PI 1, oggetto della decisione 12

luglio 2019 qui impugnata. L’Autorità di protezione sostiene che, stante la

decisione del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data alcuna

competenza delle Autorità di protezione di primo e di secondo grado.

2.1

Il 1° gennaio 2017 è

entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di

“Mantenimento del figlio”. Secondo le norme transitorie, le nuove disposizioni

procedurali sono immediatamente applicabili a tutti i procedimenti che

concernono questioni riguardanti i figli pendenti a tale data (art. 407b

cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al.,

Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b;

Dolder, Betreuungsunterhalt:

Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Il nuovo diritto stabilisce

in particolare all’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale

degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda

frase CC – che, pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile,

spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni

punto controverso (Moret/Steck,

in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In

un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate

nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al

parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità

di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del

mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni

che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti

decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi,

in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,

2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel,

in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art.

298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca

a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali

con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in

applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza

materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet,

Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le

nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ,

2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das

Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e

nota n. 85; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2).

Ove sia adito il

giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del

principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio

non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa,

avocare a sé la trattazione dell’incarto.

2.2

Va rammentato che una

disciplina analoga, non richiamata dal Codice di procedura civile, risulta

anche dall’art. 315a cpv. 1 CC, in base al quale, se è chiamato a decidere

sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per

il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie

per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione

dei minori. Anche in tal caso il diritto federale prescrive unità di

giurisdizione in favore del giudice civile. Se è pur vero che l’art. 315a cpv.

1.

CC non è senza eccezioni – l’art. 315a cpv. 3 CC autorizza infatti l’autorità

di protezione a continuare la procedura di protezione del figlio introdotta

prima della procedura giudiziaria (n. 1) e a ordinare le misure immediatamente

necessarie alla protezione del figlio quando sia prevedibile che il giudice non

possa prenderle tempestivamente (n. 2), ciò che l’art. 304 cpv. 2 CPC non

prevede – tali eccezioni si riferiscono però a situazioni d’urgenza. Se non v’è

urgenza, per finire, l’Autorità di protezione deve in ogni caso trasmettere il

caso al giudice civile, che meglio sarà in grado di decidere globalmente sulla

situazione (Bernasconi, in:

Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad

art. 304 CPC; decisione Chambre des curatelles del

Canton Vaud del 27 ottobre 2016, inc. 2016/234, pubblicata in: Jdt 2017

III p. 18 segg.; CR CC I, Meier,

n. 19 art. 315/315a/315b CC).

2.3

Il giudice adito

nell’ambito di un procedimento matrimoniale possiede dunque una competenza

speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del

minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), sia

in materia di divorzio che di annullamento del matrimonio o di separazione, sia

che i genitori si intendono o no al riguardo (RtiD II-2019, 36c pag. 762 e

segg.). Questa competenza si estende pure alle misure a protezione del minore

(art. 315a cpv. 1) (CR CC I, Meier,

n. 14 art. 315/315a/315b CC).

L’Autorità di

protezione gode di una competenza residua nel contesto della procedura

matrimoniale. In virtù dell’art. 315a cpv. 1 CC il giudice incarica l’Autorità

di protezione dell’esecuzione delle misure di protezione che ha pronunciato. La

procedura giudiziaria (CR CC I, Meier,

n. 17 art. 315/315a/315b CC) è completata con la decisione mentre

la protezione del minore richiede in generale un accompagnamento. L’Autorità di

protezione non potrà rifiutare di eseguire una misura ordinata dal giudice,

nemmeno se la ritiene inadeguata (DTF 135 III 49 consid. 4.1). L’Autorità di

protezione è, da parte sua, sola competente per la designazione di un curatore

o di un tutore (DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier, n. 18 art. 315/315a/315b CC).

2.4

Nel caso in esame,

l’intervento del Pretore di __________ nell’estate 2019 è avvenuto a seguito di

un’istanza di protezione della personalità ex art. 28b CC introdotta CO 2. Vi è

stata dapprima una decisione supercautelare, inaudita parte, il 22 luglio 2019,

con la quale il Pretore ha previsto unicamente delle misure a tutela della

personalità a favore della parte istante (ha vietato ad RE 1 di: avvicinarsi a CO

2.

e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore a m. 200; mettersi in

contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via elettronica e in qualsiasi

altra maniera). Poi, il 21 agosto 2019, durante l’udienza di audizione per l’istanza,

le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, prevedente

la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1 di mantenersi a debita

distanza (m. 200) da CO 2 e dalla sua abitazione. Nell’accordo sono state però aggiunte

anche questioni relative alle relazioni personali tra padre e figlio: è stata annullata

la sospensione dei diritti di visita messa in atto dall’ARP una ventina di

giorni prima e sono stati regolamentati i passaggi del minore per le vacanze scolastiche

estive del 2019. Diversamente da quanto sostiene l’Autorità di protezione, l’anomala

modalità di procedere del Pretore non ha di certo fatto scattare l’attrazione

di competenza decisionale del Pretore. Il giudice civile non è infatti stato

chiamato ad intervenire quale giudice matrimoniale a seguito di un’azione di

divorzio (art. 133 cpv. 1 / 275 cpv. 2 / 315a cpv. 1 CC) o di modifica delle

conseguenze accessorie della separazione (art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC),

che avrebbe potuto giustificare una sua competenza speciale di disciplinare, in

modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale,

custodia, relazioni personali, mantenimento), quanto piuttosto solo per la

menzionata procedura avviata da CO 2 a protezione della sua personalità.

L’accordo omologato

dal Pretore il 21 agosto 2019 non fa del resto alcun riferimento al precedente

accordo, pure omologato dal Pretore il 10 ottobre 2018, che aveva sancito le

conseguenze accessorie della separazione, e ad una volontà di modificare

l’assetto delle relazioni personali padre-figlio che era stato in esso

definito.

Neppure risulta che

la decisione del Pretore, formalizzata a verbale per risolvere questioni

puntuali specifiche relative alla protezione della personalità della madre, sia

stata seguita da altre azioni introdotte dalle parti davanti al giudice

matrimoniale, comportanti per quest’ultimo la necessità di avere una visione

globale sulle sorti del figlio minorenne.

Va pertanto accertata la competenza dell’Autorità di

protezione a statuire sulle relazioni personali tra padre e figlio a norma

degli art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC e, di riflesso, della Camera di

protezione a pronunciarsi sul reclamo ora in esame.

II. Validità della

decisione del Pretore e sue conseguenze sulle procedure pendenti presso le

Autorità di protezione

3.

CO 2 sostiene che la

decisione del Pretore del 21 agosto 2019, segnatamente l’omologazione del punto

5.

dell’accordo intervenuto tra le parti, ha fatto diventare privo d’oggetto il

reclamo. Analoga posizione è sostenuta dall’Autorità di protezione.

Ci si può in primo

luogo interrogare sulla validità di una simile decisione pretorile. Già s’è

detto che la procedura seguita dal Pretore è quantomeno anomala. Nell’ambito di

una procedura di protezione della personalità della madre, il Pretore ha sancito

la revoca di una sospensione dei diritti di visita paterni messa in atto una

ventina di giorni prima dall’Autorità di protezione a tutela del figlio (accordo

21.08.2019, punto 5), e ha regolamentato le modalità di passaggio del minore da

un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del 2019 (accordo

21.08.2019, punti 6 e 7). Certo, la giurisprudenza pone, anche nel concorso di

competenze decisionali del giudice matrimoniale e dell’Autorità di protezione, requisiti

molto stretti per decretare la nullità di una decisione, quali il difetto di

competenza materiale o funzionale o i gravi errori di procedura (DTF 145 III

436.

consid. 4, con riferimenti ivi menzionati; RMA/ZKE 2020, RJ 25-20 pag. 43-44).

È pur vero che il Pretore conosceva il caso, avendo omologato il 10 ottobre

2018.

la convenzione per gli effetti accessori della separazione, che prevede

tra l’altro la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio.

Tuttavia, come detto sopra (consid. 2.4), in quel momento non interveniva quale

giudice matrimoniale a norma degli art. art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC. L’istanza

che era sottoposta alla discussione delle parti non riguardava gli interessi e

il bene del figlio (ossia la modifica del mantenimento e/o delle relazioni

personali) – che per altro non era parte alla procedura e non era rappresentato

– ma unicamente la tutela della personalità della madre. Il Pretore neppure era

l’Autorità di reclamo sulla decisione supercautelare, emessa dall’Autorità di

protezione per competenza propria (art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC) e neppure

impugnabile (DTF 140 III 289).

Nonostante queste palesi

incongruenze, il quesito della validità della decisione può restare qui indeciso,

perché la revoca da parte del Pretore della sospensione dei diritti di visita

paterni – che era stata decisa dall’ARP il 26 luglio 2019 – è stata comunque di

fatto poi avallata dall’Autorità di protezione all’udienza del 2 settembre 2019

(v. verbale ARP 02.09.2019, pag. 1 verso il basso). La regolamentazione delle

modalità di passaggio di PI 1 da un genitore all’altro nelle vacanze estive del

2019.

è invece superata. In merito alla precisazione formulata dal Pretore al

punto 5 dell’accordo 21.08.2019, si dirà più sotto (consid. 4.3. in fine).

Un’attenta lettura del

punto 5 dell’accordo intervenuto davanti al Pretore il 21 agosto 2019 permette

per finire di desumere che le parti hanno inteso unicamente di revocare la

decisione 26 luglio 2019 con la quale l’Autorità di protezione aveva sospeso i

diritti di visita paterni, disciplinati dalla decisione ARP 12 luglio 2019.

Nessun riferimento è per contro fatto alla procedura di reclamo pendente presso

questa Camera e alla rinuncia di RE 1 a fare modificare tale disciplinamento

con sua adesione alla riduzione oraria del diritto di visita.

Il reclamo non è

dunque privo d’oggetto e l’istanza della resistente di stralciare la presente

procedura va di conseguenza respinta.

III. Nel merito

4.

Il reclamante fa

valere che con la decisione 12 luglio 2019, qui impugnata, l’Autorità di

protezione ha anticipato, senza alcuna motivazione, il rientro domenicale del

figlio alle ore 18.00, riducendo di due ore il diritto di visita (già previsto

fino alle ore 20.00). L’Autorità di prima sede avrebbe inoltre omesso di

considerare la sua richiesta di riportare il bambino direttamente a scuola il

lunedì mattina. Chiede pertanto l’annullamento della decisione.

4.1

Giusta l'art. 273 cpv.

1.

CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia

nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le

relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni

personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per

il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella

fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra

gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e

figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del

figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori

passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a;

123.

III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).

In virtù dell’art. 274

cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se

pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione

dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri

gravi motivi.

La

norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il

rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il

primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è

compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro

situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono

lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non

si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la

filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

La messa in pericolo può

derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il

figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,

disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle

visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio

siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una

restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Ai sensi dell’art. 274

cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i

rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito

dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i

genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’Autorità sia a

limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non

affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro

(Meier/Stettler, op. cit., n. 998).

Il dovere di lealtà è

reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di

influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso

l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo

generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi

doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche

nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore

detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime

richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,

op. cit., n. 999).

Tra le condizioni

particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –

sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC

vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto

al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire

una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante

i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la

presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un

luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un

genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un

Punto d’incontro (Meier/Stettler, op.

cit., n. 1018-1019).

4.2

Nel suo apprezzamento,

l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il

diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né

alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,

consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il

citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali

(decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004

del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità

di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi

che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del

minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio

apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.

492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.

6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria

iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di

procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,

art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non

dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura

e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale

5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

4.3

Con la decisione

avversata, l’Autorità di protezione ha ridotto di due ore la durata del diritto

di visita del fine settimana, anticipando l’ora del rientro del minore dalle

ore 20.00 alle ore 18.00, prevedendo il passaggio del figlio (da un genitore

all’altro) presso il Punto d’incontro di __________. Il reclamante ha rilevato

che non sarebbe contrario al luogo di passaggio del figlio, bensì unicamente

alla “restrizione del suo diritto di visita”, ovvero alla riduzione

della sua durata.

L’Autorità di protezione

ha basato la modifica dell’assetto delle relazioni personali sull’esistenza di

rapporti altamente conflittuali tra i genitori. Quali elementi a fondamento

della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha adotto le liti coniugali

che hanno richiesto diversi interventi della Polizia cantonale facendo

riferimento al verbale ARP 07.06.2019 e al rapporto 10.07.2019 della Dr.ssa. __________).

Come giustamente criticato

dal reclamante, il predetto rapporto non può servire, di per sé, quale elemento

probatorio ai fini di una restrizione delle relazioni personali tra padre e

figlio, siccome costituisce una valutazione di parte basata unicamente sulla

posizione esposta dalla madre (il padre non è mai stato sentito dalla

specialista, fatto confermato nel rapporto stesso). Tuttavia, dagli atti

dell’incarto dell’Autorità di prime cure emergano elementi sufficienti

comprovanti la relazione assai problematica tra i genitori, quali gli

interventi numerosi da parte della Polizia cantonale (cfr, scritti della

Polizia cantonale del 16.04.2018, 23.09.2018 e del 05.05.2019) a causa di liti coniugali,

e l’avvio di una procedura di protezione della personalità ex art. 28b CC. Dal

verbale di udienza 7 giugno 2019 si evince una chiara consapevolezza dei

genitori rispetto ai loro rapporti difficili, avendo le parti anche accettato

di evitare contatti reciproci in occasione del passaggio del figlio. Difatti,

nessuna delle parti si oppone ad un passaggio del figlio senza un contatto tra

i genitori, bensì ha proposto e richiesto delle modalità di passaggio diverse.

La madre ha prediletto un passaggio del figlio presso il Punto d’incontro

(inteso per la domenica sera), mentre il padre ha dichiarato di preferire di

riportare il figlio direttamente a scuola il lunedì mattina. Con la decisione

impugnata l’Autorità di protezione, seppur sottolineando e giustificando la

necessità di evitare un contatto tra i genitori durante il passaggio del

minore, ha effettivamente omesso di esprimersi sull’opzione del padre di

riportare il minore direttamente a scuola il lunedì mattina, scegliendo la

modalità del passaggio presso il Punto d’incontro di __________ e limitando di

conseguenza la durata del diritto di visita. In sede di osservazioni 10 settembre

2019.

al reclamo l’Autorità di protezione ha specificato che il passaggio del

minore presso il Punto d’incontro costituisce la soluzione migliore rispetto ad

un rientro del medesimo direttamente a scuola il lunedì mattina, poiché

permette “di accertarsi in merito allo stato di salute del bambino dopo lo

svolgimento del diritto di visita”. Tenuto conto dell’importanza della

conflittualità genitoriale (a tutt’oggi esistente, viste anche le recenti

diatribe relative ai contatti telefonici) e il fatto che la Dr.ssa. __________

ha comunicato di temere “per un’evoluzione del conflitto coniugale che

potrebbe portare allo sviluppo di una sindrome da alienazione parentale del piccolo

PI 1”, risulta che un accertamento da parte degli operatori del Punto

d’incontro dello stato di benessere del minore al suo rientro dai diritti di

visita sia senz’altro pertinente, e in ogni caso preponderante rispetto alla

modifica della durata di solo due ore del diritto di visita domenicale. La

modifica delle relazioni personali impugnata è contenuta (due ore sull’arco di un

intero fine settimana) ed è stata presa ai chiari fini della protezione del minore,

ragione per la quale la limitazione risulta giustificata. Il reclamo è quindi

destinato all’insuccesso.

A titolo abbondanziale va

rilevato che il monitoraggio dello stato psico-affettivo del minore appare di

fondamentale importanza. La valutazione dell’SMP – che si auspica possa ora

essere conclusa in tempi brevi – permetterà all’Autorità di protezione di

valutare l’introduzione di eventuali ulteriori misure di accompagnamento dei

genitori (curatore educativo delle relazioni personali, obbligo di sottoporsi a

una mediazione ecc. …). In tale contesto sarà anche utile mettere ordine nella

regolamentazione delle relazioni personali. Dagli atti emerge infatti che

l’accavallarsi delle decisioni del Pretore (due “accordi”) con quelle

dell’Autorità di protezione (una delle quali relativa ai contatti telefonici

formalizzata in coda al verbale ARP 02.09.2019, senza l’indicazione di mezzi e

termini di reclamo) ha tolto alla regolamentazione la chiarezza necessaria e

utile a limitare la conflittualità tra i genitori di PI 1. Prova ne è tra

l’altro la precisazione formulata dal Pretore al punto 5 dell’anomalo accordo

21.08.2019, che specifica che “contrariamente a quanto indicato” nella

decisione 12 luglio 2019 dell’ARP “il diritto di visita del mercoledì

comincia alle 11:30 e non alle 18:00”. In vero si tratta, a ben guardare,

di un correttivo al punto 3, terzo paragrafo, dell’accordo 10.10.2018, che

aveva stabilito le conseguenze accessorie della separazione, tutt’ora in

vigore.

5.

Alla luce di quanto procede,

il reclamo deve di conseguenza essere respinto, la decisione impugnata deve

essere confermata e l’Autorità di protezione va invitata a valutare la messa in

atto delle misure e dei correttivi indicati al consid. 4.3.

6.

Gli oneri giudiziari

seguono il principio della soccombenza.

L’istanza di

stralcio della procedura formalizzata da CO 2 ha provocato uno scambio di

allegati. Il respingimento dell’istanza comporta la soccombenza di CO 2 in

relazione all’istruttoria di detta istanza, con addebito a lei di tassa e spese

di giustizia e condanna di quest’ultima a rifondere congrue ripetibili ad RE 1.

RE 1 è invece soccombente

nella procedura di reclamo. Dovrà di conseguenza rifondere gli oneri della

relativa procedura e congrue ripetibili a CO 2.

Dagli atti dell’incarto

dell’Autorità di protezione risulta che CO 2 ha presentato il 19 agosto 2019 all’Autorità

di prima sede un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. L’istanza

fa menzione della trasmissione all’ARP di “copia del formulario AG e dei

relativi documenti giustificativi”, che tuttavia non sono presenti nell’incarto

trasmesso alla Camera di protezione. Con scritto 23 agosto 2019 l’Autorità di

protezione ha inviato alla Camera di protezione una fotocopia della menzionata

istanza 19 agosto 2019, pure priva dei documenti giustificativi. CO 2 non ha

comunque presentato a questa Camera una specifica istanza, per cui la richiesta

di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio si dà come non avvenuta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di

stralcio della procedura formalizzata da CO 2 è respinta.

2. Gli oneri

dell’istanza consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.–

b) spese fr.

50.–

fr.

250.–

sono posti a carico di CO

2. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 300.– a titolo ripetibili.

3. Il reclamo di RE 1 è

respinto.

4. Gli oneri del

reclamo consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.–

b) spese fr.

100.–

fr.

500.–

sono posti a carico di RE

1. Quest’ultimo rifonderà a CO 2 fr. 900.– a titolo ripetibili.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione:

-

-

Il

presidente

La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le

decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95

a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72

segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è

ammissibile solo se il valore litigioso

ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge

tale importo, il ricorso in materia

civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

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