9.2019.119
Regolamentazione relazioni personali, competenze di decidere sulle relazioni personali
25 maggio 2020Italiano35 min
padre tenga il figlio fino al lunedì mattina e porti PI 1 direttamente a scuola.
Source ti.ch
Incarto n.
9.2019.119
Lugano
25 maggio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di protezione del
Tribunale d'appello
Franco
Lardelli
giudice
unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito
dalla
vicecancelliera
Mecca
sedente
per statuire nella causa che oppone
RE
1
all’
Autorità
regionale di protezione __________,
e
a
CO
2
patr.
da: PR 2
per
quanto riguarda la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e
figlio
giudicando
sul reclamo del 24 luglio 2019 presentato da RE 1 contro la decisione emessa
il 12 luglio 2019 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
Fatti
A. PI 1 (2014),
domiciliato a __________, è nato dall’unione coniugale di CO 2 e RE 1.
B. L’Autorità regionale
di protezione __________ (in seguito, Autorità di protezione) è stata chiamata
ad intervenire a protezione di PI 1 a seguito di una segnalazione della Polizia
cantonale del 16 aprile 2018, avvenuta per una lite tra i genitori in presenza
del figlio. I coniugi sono stati sentiti dall’Autorità di protezione in data 18
maggio 2018. Ritenuta l’allora convivenza dei genitori coniugati e la loro
intenzione di avviare una procedura di divorzio, l’Autorità di protezione ha
ritenuto che non vi erano, a quel momento, motivi per un ulteriore intervento.
C. I genitori di PI 1 si
sono separati nell’estate 2018. Gli effetti accessori della separazione sono
stati regolamentati nell’accordo 10 ottobre 2018 (in seguito, accordo
10.10.2018), omologato dal Pretore della Giurisdizione di __________ (in
seguito, Pretore), che ha stabilito che i genitori esercitano l’autorità
parentale congiunta sul figlio, mentre la custodia parentale è affidata alla
madre (accordo 10.10.2018, punto 2). Sono state definite anche le relazioni
personali del padre con il figlio (accordo 10.10.2018, punto 3) e il versamento
da parte del padre di un contributo di mantenimento per il figlio PI 1 di fr.
500.– mensili fino al 31 dicembre 2019 e di fr. 800.– mensili dal 1° gennaio
2020 (accordo 10.10.2018, punto 4).
D. Il predetto accordo
10.10.2018, al punto 3, oltre alla regolamentazione delle relazioni tra il
padre e PI 1 durante le vacanze, ha definito il seguente assetto delle visite
paterne:
“un week-end
ogni 15 giorni dal venerdì al termine dell’asilo (quando il papà si preoccuperà
di prendere il bambino all’asilo) fino alla domenica alle ore 20:00;
ogni mercoledì, dalle
ore 18:00, quando il papà andrà a prendere PI 1 direttamente al doposcuola,
fino al giovedì mattina quando il papà lo accompagnerà personalmente all’asilo
(poiché il marito, per motivi lavorativi non ha sempre la possibilità di
esercitare questo diritto, egli si impegnerà ad avvisare entro la domenica
precedente la moglie)”.
E. A seguito di
un’ulteriore segnalazione della Polizia cantonale, intervenuta per liti
coniugali tra i signori CO 2 e RE 1, l’Autorità di protezione ha convocato
questi ultimi ad un incontro tenutosi in data 7 giugno 2019. Oggetto della
discussione sono stati la richiesta della madre di essere autorizzata a recarsi
in __________ con il figlio per le vacanze estive e di avere dal padre il
consenso per il rilascio del passaporto __________ per il figlio, come pure la
regolamentazione dell’esercizio dei diritti di visita padre-figlio. RE 1 si è
dichiarato contrario al viaggio del figlio prospettato dalla madre, a motivo
dell’instabilità dell’__________. Vista l’alta conflittualità tra i genitori
anche per l’esercizio dei diritti di visita padre-figlio, l’Autorità di
protezione ha proposto due possibili opzioni: il passaggio di PI 1 (da un
genitore all’altro) presso il Punto d’Incontro di __________ oppure che il
padre tenga il figlio fino al lunedì mattina e porti PI 1 direttamente a scuola.
CO 2 ha optato per la prima opzione, RE 1 per la seconda.
F. Con decisione 28
giugno 2019 l’Autorità di protezione ha concesso a madre e figlio di
trascorrere le vacanze estive in __________, autorizzando la madre a chiedere
il rilascio del passaporto __________ per il figlio. Il padre ha impugnato
questa decisione con reclamo 26 luglio 2019 alla Camera di protezione. Ritenuto
che madre e figlio per finire non sono partiti, il reclamo è diventato privo
d’oggetto in merito alle vacanze in __________. In relazione all’autorizzazione
conferita alla madre di chiedere il rilascio del passaporto __________ per il
figlio in assenza del consenso del padre, la decisione dell’Autorità di
protezione è stata dichiarata nulla per difetto di competenza, in quanto la procedura
di rilascio di un documento di legittimazione straniero è di competenza
esclusiva dello Stato di invio, ossia, nel caso concreto dell’__________, del
Consolato __________ (art. 5 lett. d Convenzione di Vienna sulle relazioni
consolari del 24 aprile 1963), che – in base al proprio ordinamento giuridico –
richiede per il rilascio del passaporto il consenso di entrambi i genitori
(sentenza 4 settembre 2019 dello scrivente giudice, Inc. CDP 9.2019.122).
G. Nel frattempo, con
decisione 12 luglio 2019 l’Autorità di protezione ha parzialmente modificato il
disciplinamento delle relazioni personali tra padre e figlio fissato
dall’accordo 10.10.2018 omologato dal Pretore, prevedendo che “i diritti di
visita tra il signor RE 1 e il figlio PI 1 avranno luogo in forma libera e
presso il Punto d’Incontro di __________ avverrà unicamente il passaggio del
minore alla domenica sera, per il ritorno, alle ore 18:00” (dispositivo n.
1). L’Autorità di prima sede ha inoltre stabilito che “il passaggio del
minore non potrà essere modificato senza l’accordo della scrivente Autorità”
(dispositivo n. 4).
H. Con petizione 19
luglio 2019 CO 2 ha avviato una procedura di protezione della personalità ai
sensi dell’art. 28b CC presso il Pretore della Giurisdizione di __________
(Pretore). Con decisione supercautelare 22 luglio 2019, il Pretore ha previsto
delle misure a tutela della personalità dell’istante, ossia ha vietato ad RE 1
di: avvicinarsi a CO 2 e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore
a m. 200; mettersi in contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via
elettronica e in qualsiasi altra maniera. Il Pretore ha inoltre convocato le
parti all’udienza di discussione fissata inizialmente per il giorno 12 agosto
2019 e poi posticipata al 21 agosto 2019.
I. Con reclamo 24
luglio 2019 RE 1 è insorto alla Camera di protezione (inc. CDP 9.2019.119 qui
in esame) contro la decisione 12 luglio 2019 dell’Autorità di protezione,
chiedendo l’annullamento della medesima. Il reclamante ha contestato la
modifica dell’assetto delle relazioni personali, dichiarando di non opporsi al
luogo previsto per il passaggio di PI 1 al Punto d’Incontro di __________,
bensì di avversare la riduzione di due ore della durata del diritto di visita per
l’anticipo del rientro domenicale dalle ore 20:00 alle ore 18:00. Secondo RE 1 l’Autorità
di protezione ha inoltre omesso di considerare la sua opzione, formulata
all’udienza del 7 giugno 2019, di riportare il bambino direttamente a scuola il
lunedì mattina. Il reclamante ha anche criticato il contenuto del rapporto
della psicologa __________, che, a suo dire, sarebbe una perizia di parte.
L. Con decisione
supercautelare 26 luglio 2019, l’Autorità di protezione, preso atto del tenore
della decisione supercautelare 22 luglio 2019 del Pretore (menzionata sopra,
consid. H), ha sospeso le relazioni personali tra padre e figlio “con
effetto immediato e sino a nuova decisione della competente Autorità di
protezione”.
M. Con osservazioni 14 agosto
2019 al reclamo 12 luglio 2019 di RE 1, CO 2 ha chiesto la reiezione del
gravame. La resistente ha preso posizione sulle critiche del reclamante,
rilevando che la riduzione della durata del diritto di visita sarebbe
unicamente dovuta ad un adattamento agli orari d’apertura del Punto d’Incontro,
il quale consentirebbe i passaggi di domenica non oltre le ore 18:30. La madre ha
pure manifestato la sua opposizione ad una estensione del diritto di visita del
padre sino al lunedì mattina.
N. All’udienza tenutasi
il 21 agosto 2019 – per la discussione dell’istanza di protezione della
personalità ex art. 28b CC (v. sopra, consid. H) – il Pretore ha “omologato” l’accordo
intervenuto seduta stante tra le parti (in seguito, accordo 21.08.2019) prevedente
la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1, sotto comminatoria delle
conseguenze dell’art. 292 CP, di mantenersi a debita distanza (m. 200) da CO 2
e dalla sua abitazione (accordo 21.08.2019, punti 1-4). L’accordo ha previsto
pure che “attualmente il diritto di visita tra RE 1 e il figlio PI 1 è
disciplinato dalla decisione 12 luglio 2019 dell’ARP. Poiché le
relazioni tra il padre e il figlio, così come attualmente disciplinate mediante
detta decisione (con la precisazione che, contrariamente a quanto indicato
nella medesima, il diritto di visita del mercoledì comincia alle 11.30 e non
alle 18.00) non necessitano di un contatto tra i genitori, resta inteso che
detto diritto di visita è ripristinato con effetto immediato.” (accordo
21.08.2019, punto 5). L’accordo ha pure regolamentato le modalità di passaggio
del minore da un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del
2019 (accordo 21.08.2019, punti 6 e 7).
O. Con scritto 22 agosto
2019 CO 2 ha trasmesso alla Camera di protezione l’accordo 21.08.2019
intervenuto davanti al Pretore sostenendo che il punto 5 dell’accordo –
prevedente il ripristino “con effetto immediato del diritto di visita del
padre secondo le modalità sancite dalla decisione dell’ARP di data 12.07.2019”
– ha fatto diventare privo d’oggetto il reclamo. Ha chiesto di conseguenza lo
stralcio dai ruoli della procedura in quanto “il mantenimento del gravame
apparirebbe altrimenti” un palese agire del reclamante “contra factum
proprium”.
P. Il 27 agosto 2019 la
scrivente Camera ha intimato quest’ultimo scritto al reclamante e all’Autorità
di protezione, chiedendo loro di esprimersi sui contenuti del medesimo,
segnatamente sulla richiesta di stralcio della procedura formulata da CO 2.
Q. In data 2 settembre
2019 le parti sono state sentite dall’Autorità di protezione per la discussione
sulla decisione supercautelare del 26 luglio 2019, che prevedeva la sospensione
immediata delle relazioni personali padre-figlio. Durante l’udienza l’Autorità
di protezione ha di fatto avallato la revoca messa in atto dal Pretore il 21
agosto 2019 della sospensione supercautelare in discussione (v. verbale ARP 02.09.2019
pag. 1 verso il basso). RE 1 ha ribadito dal canto suo di voler mantenere il
reclamo pendente presso la scrivente Camera.
Durante l’udienza l’Autorità
di protezione ha stabilito che ogni sabato alle ore 18.00 la mamma,
rispettivamente il papà faranno effettuare la telefonata di PI 1 all’altro
genitore; inoltre, il martedì e il giovedì alle ore 18.00 PI 1 sentirà il padre
al telefono.
All’udienza si è discusso anche
sulla necessità di procedere ad una valutazione sullo stato di salute
psico-affettivo di PI 1.
R. Le parti e l’Autorità
di protezione si sono nel seguito espresse sulla richiesta di stralcio della
procedura pendente davanti alla Camera di protezione formulata da CO 2 (v.
sopra, consid. O e P).
Con osservazioni 2
settembre 2019 RE 1 si è opposto allo stralcio del reclamo, rilevando che
durante l’udienza pretorile del 21 agosto 2019 si è limitato a prendere atto
della riattivazione immediata del diritto di visita e quindi della tolta della
sospensione ordinata dall’Autorità di protezione con decisione supercautelare
del 26 luglio 2019. RE 1 ha sostenuto che davanti al Pretore non ha per contro espresso
alcun accordo alla regolamentazione dei diritti di visita decisa dall’Autorità
di protezione il 12 luglio 2019. Il reclamo è di conseguenza, a suo dire,
ancora attuale, permanendo tra l’altro la competenza della Camera di protezione
in quanto il Pretore ha preso la sua decisione nell’ambito di una procedura di
protezione della personalità (art. 28b CC), che non ha comportato una modifica della
decisione (semplicemente richiamata) presa dall’Autorità di protezione il 12
luglio 2019.
Con scritto 2 settembre
2019 CO 2 ha ribadito alla Camera di protezione la sua interpretazione dell’esito
dell’udienza 2 settembre 2019 davanti all’Autorità di protezione, ossia che le
parti, anche in tale circostanza avrebbero “riconfermato la regolamentazione
del diritto di visita così come sancita dalla decisione 12.07.2019 di suddetta
Autorità (come avvenuto anche dinnanzi al Pretore della Giurisdizione di __________
in data 21.08.2019)”, allegando il relativo verbale di udienza. La madre ha
quindi reiterato la sua richiesta di stralcio della procedura.
Con osservazioni 3
settembre 2019, l’Autorità di protezione ha ritenuto che, stante la decisione
del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data la competenza dell’Autorità
di protezione e di riflesso neppure della Camera di protezione. Secondo
l’Autorità di prime cure il reclamo di RE 1 sarebbe diventato privo d’oggetto
visto che quest’ultimo, durante l’udienza svoltasi in Pretura il 21 agosto 2019,
ha di fatto “accettato lo svolgimento dei diritti di visita secondo quanto
disposto dalla decisione oggetto di reclamo ed in particolare il passaggio al
punto di incontro la domenica sera per la riconsegna alla madre del figlio PI 1.”
L’Autorità di protezione ha per contro confermato la sua intenzione di
conferire un mandato di valutazione della salute psico-affettiva del minore.
S. Con osservazioni 10
settembre 2019 l’Autorità di protezione ha preso posizione sul reclamo,
ribadendo in primis la sua mancata competenza in merito ai diritti di
visita tra padre e figlio “in quanto nel frattempo è intervenuta una
decisione pretorile” confermativa dell’accordo intervenuto tra le parti
prevedente il rispristino dei diritti di visita padre-figlio secondo quanto
disposto dalla sua decisione 12 luglio 2019. Il reclamo sarebbe dunque anche privo
d’oggetto. Infine, l’Autorità di protezione ha ribadito la necessità di
mantenere il passaggio del minore presso il Punto d’incontro a motivo dell’alta
conflittualità tra i genitori.
T. Con replica 27
settembre 2019 RE 1 ha nuovamente sostenuto che l’Autorità di protezione sarebbe
tutt’ora competente, poiché il Pretore avrebbe unicamente richiamato nel suo
verbale la decisione dell’Autorità di protezione, e quest’ultima ha comunque
proceduto ad un’ulteriore udienza in data 2 settembre 2019.
U. Con dupliche 11
ottobre 2019 e 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione e CO 2 hanno confermato
le rispettive prese di posizione.
V. Nel frattempo, con
decisione 13 settembre 2019 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio
medico-psicologico (SMP) di __________ un mandato per svolgere una valutazione
dello stato di salute psico-affettivo di PI 1, fissando al Servizio interessato
un termine di tre mesi per la presentazione del rapporto. In data 5/6 febbraio
2020 il SMP ha chiesto e ottenuto dall’Autorità di protezione una proroga di
due mesi per la presentazione del rapporto. L’emergenza sanitaria COVID-19 ha
ulteriormente posticipato la presentazione del rapporto.
Con decisione
supercautelare 2 marzo 2020, l’Autorità di protezione dando seguito ad
un’istanza di CO 2, ha sospeso con effetto immediato le telefonate tra padre e
figlio che erano state stabilite all’udienza del 2 settembre 2020 (v. sopra,
consid. Q) e ha convocato le parti per l’udienza di discussione del 16 marzo
2020. A fronte dell’emergenza sanitaria, l’udienza è poi stata annullata e alle
parti è stato assegnato un termine per presentare eventuali osservazioni. Preso
atto delle osservazioni delle parti, con decisione cautelare 14/17 aprile 2020
l’Autorità di protezione ha ripristinato le telefonate tra PI 1 e il padre,
così come stabilite precedentemente. Alle parti è stato assegnato un termine
scadente il 30 aprile 2020 entro il quale comunicare l’eventuale accordo
raggiunto in merito alle vacanze estive, con l’indicazione che in caso di
mancato accordo deciderà l’Autorità di protezione.
Considerato
Considerandi
1.
Le decisioni delle
Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono
impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale d’appello,
che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in combinato
disposto con gli artt. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv.
2.
LPMA; art. 48 lett. f n. 7 LOG).
Riguardo
alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dall’art. 450 segg. CC,
occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla LPAmm, in particolare alle norme
concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza
dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e,
in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile
(CPC; v. art. 450f CC).
I. Competenza delle
Autorità di protezione
2.
Occorre anzitutto
chinarsi sulla questione della competenza dell’Autorità di protezione e, di
riflesso della Camera di protezione, a pronunciarsi sulla regolamentazione
delle relazioni personali tra RE 1 e il figlio PI 1, oggetto della decisione 12
luglio 2019 qui impugnata. L’Autorità di protezione sostiene che, stante la
decisione del Pretore del 21 agosto 2019, non sarebbe più data alcuna
competenza delle Autorità di protezione di primo e di secondo grado.
2.1
Il 1° gennaio 2017 è
entrata in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice civile in materia di
“Mantenimento del figlio”. Secondo le norme transitorie, le nuove disposizioni
procedurali sono immediatamente applicabili a tutti i procedimenti che
concernono questioni riguardanti i figli pendenti a tale data (art. 407b
cpv. 1 CPC; RU 2015 4299; FF 2014 489 548; Willisegger,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 3 e 4 ad art. 407b; Trezzini, in: Trezzini e al.,
Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 1 ad art. 407b;
Dolder, Betreuungsunterhalt:
Verfahren und Übergang, in: FamPra.ch 2016 917 segg., 918). Il nuovo diritto stabilisce
in particolare all’art. 304 cpv. 2 CPC – trasposizione nella procedura federale
degli art. 298b cpv. 3 seconda frase CC e 298d cpv. 3 seconda
frase CC – che, pendente un’azione di mantenimento davanti al giudice civile,
spetta ormai a quest’ultimo determinarsi sull’autorità parentale e su ogni
punto controverso (Moret/Steck,
in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed., 2017, n. 6a ad art. 304). In
un'ottica di garanzia di coordinamento, tali norme sono state adottate
nell'intento di eliminare la doppia via (“Doppelspurigkeit”) dovuta al
parallelismo di competenze che si può verificare tra giudice civile e autorità
di protezione dei minori. Ne segue che, ove sia adito il giudice del
mantenimento, si crea “per attrazione” unità di giurisdizione per tutte le questioni
che toccano gli interessi del figlio, questioni che andrebbero altrimenti
decise dall'Autorità di protezione dei minori (Bernasconi,
in: Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed.,
2017, n. 3 ad art. 304 CPC; Affolter-Fringeli/Vogel,
in: Berner Kommentar, ZGB, Art. 296-317, 2016, n. 37, 38 e 39 ad art.
298b). Ne consegue che, quando una procedura di mantenimento si affianca
a una vertenza che concerne autorità parentale, custodia o relazioni personali
con il figlio, l'incarto deve essere trasmesso al Tribunale civile in
applicazione dell'art. 304 cpv. 2 CPC, venendo, in effetti, meno la competenza
materiale dell'Autorità di protezione (Bohnet,
Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant: procédure et mise en œuvre, in: Le
nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, CEMAJ,
2017, pag. 29, n. 32 pag. 40; Zogg, Das
Kind im familienrechtlichen Zivilprozess, in: FamPra.ch 2017 pag. 404, 422 e
nota n. 85; sentenza IIICCA del 6 aprile 2018, inc. n. 13.2017.95 consid. 2).
Ove sia adito il
giudice del mantenimento, spetta a detto giudice verificare, in forza del
principio inquisitorio illimitato, che altre questioni riguardanti il figlio
non siano pendenti davanti all’Autorità di protezione e, nell’affermativa,
avocare a sé la trattazione dell’incarto.
2.2
Va rammentato che una
disciplina analoga, non richiamata dal Codice di procedura civile, risulta
anche dall’art. 315a cpv. 1 CC, in base al quale, se è chiamato a decidere
sulle relazioni personali dei genitori con i figli, il giudice competente per
il divorzio o la tutela dell’unione coniugale prende anche le misure necessarie
per proteggere il figlio e ne affida l’esecuzione all’autorità di protezione
dei minori. Anche in tal caso il diritto federale prescrive unità di
giurisdizione in favore del giudice civile. Se è pur vero che l’art. 315a cpv.
1.
CC non è senza eccezioni – l’art. 315a cpv. 3 CC autorizza infatti l’autorità
di protezione a continuare la procedura di protezione del figlio introdotta
prima della procedura giudiziaria (n. 1) e a ordinare le misure immediatamente
necessarie alla protezione del figlio quando sia prevedibile che il giudice non
possa prenderle tempestivamente (n. 2), ciò che l’art. 304 cpv. 2 CPC non
prevede – tali eccezioni si riferiscono però a situazioni d’urgenza. Se non v’è
urgenza, per finire, l’Autorità di protezione deve in ogni caso trasmettere il
caso al giudice civile, che meglio sarà in grado di decidere globalmente sulla
situazione (Bernasconi, in:
Trezzini e al., Commentario pratico al CPC, IIa ed., 2017, n. 4 ad
art. 304 CPC; decisione Chambre des curatelles del
Canton Vaud del 27 ottobre 2016, inc. 2016/234, pubblicata in: Jdt 2017
III p. 18 segg.; CR CC I, Meier,
n. 19 art. 315/315a/315b CC).
2.3
Il giudice adito
nell’ambito di un procedimento matrimoniale possiede dunque una competenza
speciale di disciplinare, in modo generale, le questioni legate alle sorti del
minore (autorità parentale, custodia, relazioni personali, mantenimento), sia
in materia di divorzio che di annullamento del matrimonio o di separazione, sia
che i genitori si intendono o no al riguardo (RtiD II-2019, 36c pag. 762 e
segg.). Questa competenza si estende pure alle misure a protezione del minore
(art. 315a cpv. 1) (CR CC I, Meier,
n. 14 art. 315/315a/315b CC).
L’Autorità di
protezione gode di una competenza residua nel contesto della procedura
matrimoniale. In virtù dell’art. 315a cpv. 1 CC il giudice incarica l’Autorità
di protezione dell’esecuzione delle misure di protezione che ha pronunciato. La
procedura giudiziaria (CR CC I, Meier,
n. 17 art. 315/315a/315b CC) è completata con la decisione mentre
la protezione del minore richiede in generale un accompagnamento. L’Autorità di
protezione non potrà rifiutare di eseguire una misura ordinata dal giudice,
nemmeno se la ritiene inadeguata (DTF 135 III 49 consid. 4.1). L’Autorità di
protezione è, da parte sua, sola competente per la designazione di un curatore
o di un tutore (DTF 135 III 49 consid. 4.1; CR CC I, Meier, n. 18 art. 315/315a/315b CC).
2.4
Nel caso in esame,
l’intervento del Pretore di __________ nell’estate 2019 è avvenuto a seguito di
un’istanza di protezione della personalità ex art. 28b CC introdotta CO 2. Vi è
stata dapprima una decisione supercautelare, inaudita parte, il 22 luglio 2019,
con la quale il Pretore ha previsto unicamente delle misure a tutela della
personalità a favore della parte istante (ha vietato ad RE 1 di: avvicinarsi a CO
2.
e al domicilio di quest’ultima a una distanza inferiore a m. 200; mettersi in
contatto con CO 2 per telefono, per scritto, per via elettronica e in qualsiasi
altra maniera). Poi, il 21 agosto 2019, durante l’udienza di audizione per l’istanza,
le parti hanno raggiunto un accordo, omologato dal Pretore seduta stante, prevedente
la formalizzazione degli impegni assunti da RE 1 di mantenersi a debita
distanza (m. 200) da CO 2 e dalla sua abitazione. Nell’accordo sono state però aggiunte
anche questioni relative alle relazioni personali tra padre e figlio: è stata annullata
la sospensione dei diritti di visita messa in atto dall’ARP una ventina di
giorni prima e sono stati regolamentati i passaggi del minore per le vacanze scolastiche
estive del 2019. Diversamente da quanto sostiene l’Autorità di protezione, l’anomala
modalità di procedere del Pretore non ha di certo fatto scattare l’attrazione
di competenza decisionale del Pretore. Il giudice civile non è infatti stato
chiamato ad intervenire quale giudice matrimoniale a seguito di un’azione di
divorzio (art. 133 cpv. 1 / 275 cpv. 2 / 315a cpv. 1 CC) o di modifica delle
conseguenze accessorie della separazione (art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC),
che avrebbe potuto giustificare una sua competenza speciale di disciplinare, in
modo generale, le questioni legate alle sorti del minore (autorità parentale,
custodia, relazioni personali, mantenimento), quanto piuttosto solo per la
menzionata procedura avviata da CO 2 a protezione della sua personalità.
L’accordo omologato
dal Pretore il 21 agosto 2019 non fa del resto alcun riferimento al precedente
accordo, pure omologato dal Pretore il 10 ottobre 2018, che aveva sancito le
conseguenze accessorie della separazione, e ad una volontà di modificare
l’assetto delle relazioni personali padre-figlio che era stato in esso
definito.
Neppure risulta che
la decisione del Pretore, formalizzata a verbale per risolvere questioni
puntuali specifiche relative alla protezione della personalità della madre, sia
stata seguita da altre azioni introdotte dalle parti davanti al giudice
matrimoniale, comportanti per quest’ultimo la necessità di avere una visione
globale sulle sorti del figlio minorenne.
Va pertanto accertata la competenza dell’Autorità di
protezione a statuire sulle relazioni personali tra padre e figlio a norma
degli art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC e, di riflesso, della Camera di
protezione a pronunciarsi sul reclamo ora in esame.
II. Validità della
decisione del Pretore e sue conseguenze sulle procedure pendenti presso le
Autorità di protezione
3.
CO 2 sostiene che la
decisione del Pretore del 21 agosto 2019, segnatamente l’omologazione del punto
5.
dell’accordo intervenuto tra le parti, ha fatto diventare privo d’oggetto il
reclamo. Analoga posizione è sostenuta dall’Autorità di protezione.
Ci si può in primo
luogo interrogare sulla validità di una simile decisione pretorile. Già s’è
detto che la procedura seguita dal Pretore è quantomeno anomala. Nell’ambito di
una procedura di protezione della personalità della madre, il Pretore ha sancito
la revoca di una sospensione dei diritti di visita paterni messa in atto una
ventina di giorni prima dall’Autorità di protezione a tutela del figlio (accordo
21.08.2019, punto 5), e ha regolamentato le modalità di passaggio del minore da
un genitore all’altro durante le vacanze scolastiche estive del 2019 (accordo
21.08.2019, punti 6 e 7). Certo, la giurisprudenza pone, anche nel concorso di
competenze decisionali del giudice matrimoniale e dell’Autorità di protezione, requisiti
molto stretti per decretare la nullità di una decisione, quali il difetto di
competenza materiale o funzionale o i gravi errori di procedura (DTF 145 III
436.
consid. 4, con riferimenti ivi menzionati; RMA/ZKE 2020, RJ 25-20 pag. 43-44).
È pur vero che il Pretore conosceva il caso, avendo omologato il 10 ottobre
2018.
la convenzione per gli effetti accessori della separazione, che prevede
tra l’altro la regolamentazione delle relazioni personali tra padre e figlio.
Tuttavia, come detto sopra (consid. 2.4), in quel momento non interveniva quale
giudice matrimoniale a norma degli art. art. 118 cpv. 2 / 315b cpv. 1 n. 3 CC. L’istanza
che era sottoposta alla discussione delle parti non riguardava gli interessi e
il bene del figlio (ossia la modifica del mantenimento e/o delle relazioni
personali) – che per altro non era parte alla procedura e non era rappresentato
– ma unicamente la tutela della personalità della madre. Il Pretore neppure era
l’Autorità di reclamo sulla decisione supercautelare, emessa dall’Autorità di
protezione per competenza propria (art. 275 cpv. 1 / 315b cpv. 2 CC) e neppure
impugnabile (DTF 140 III 289).
Nonostante queste palesi
incongruenze, il quesito della validità della decisione può restare qui indeciso,
perché la revoca da parte del Pretore della sospensione dei diritti di visita
paterni – che era stata decisa dall’ARP il 26 luglio 2019 – è stata comunque di
fatto poi avallata dall’Autorità di protezione all’udienza del 2 settembre 2019
(v. verbale ARP 02.09.2019, pag. 1 verso il basso). La regolamentazione delle
modalità di passaggio di PI 1 da un genitore all’altro nelle vacanze estive del
2019.
è invece superata. In merito alla precisazione formulata dal Pretore al
punto 5 dell’accordo 21.08.2019, si dirà più sotto (consid. 4.3. in fine).
Un’attenta lettura del
punto 5 dell’accordo intervenuto davanti al Pretore il 21 agosto 2019 permette
per finire di desumere che le parti hanno inteso unicamente di revocare la
decisione 26 luglio 2019 con la quale l’Autorità di protezione aveva sospeso i
diritti di visita paterni, disciplinati dalla decisione ARP 12 luglio 2019.
Nessun riferimento è per contro fatto alla procedura di reclamo pendente presso
questa Camera e alla rinuncia di RE 1 a fare modificare tale disciplinamento
con sua adesione alla riduzione oraria del diritto di visita.
Il reclamo non è
dunque privo d’oggetto e l’istanza della resistente di stralciare la presente
procedura va di conseguenza respinta.
III. Nel merito
4.
Il reclamante fa
valere che con la decisione 12 luglio 2019, qui impugnata, l’Autorità di
protezione ha anticipato, senza alcuna motivazione, il rientro domenicale del
figlio alle ore 18.00, riducendo di due ore il diritto di visita (già previsto
fino alle ore 20.00). L’Autorità di prima sede avrebbe inoltre omesso di
considerare la sua richiesta di riportare il bambino direttamente a scuola il
lunedì mattina. Chiede pertanto l’annullamento della decisione.
4.1
Giusta l'art. 273 cpv.
1.
CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia
nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le
relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni
personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per
il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella
fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra
gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e
figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del
figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori
passano in secondo piano (DTF 130 III 585 consid 2.1; 127 III 295 consid. 4a;
123.
III 445 consid. 3b; sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42).
In virtù dell’art. 274
cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se
pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione
dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri
gravi motivi.
La
norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il
rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il
primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è
compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro
situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono
lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non
si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).
La messa in pericolo può
derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il
figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo,
disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle
visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio
siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una
restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Ai sensi dell’art. 274
cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi, poi, da tutto ciò che alteri i
rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito
dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i
genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’Autorità sia a
limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non
affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro
(Meier/Stettler, op. cit., n. 998).
Il dovere di lealtà è
reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di
influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso
l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo
generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi
doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche
nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore
detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime
richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler,
op. cit., n. 999).
Tra le condizioni
particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri –
sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC –
vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto
al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire
una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante
i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la
presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un
luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un
genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un
Punto d’incontro (Meier/Stettler, op.
cit., n. 1018-1019).
4.2
Nel suo apprezzamento,
l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né
alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417,
consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il
citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali
(decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3;5C.58/2004
del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità
di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi
che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del
minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio
apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag.
492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid.
6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria
iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di
procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck,
art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non
dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura
e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale
5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
4.3
Con la decisione
avversata, l’Autorità di protezione ha ridotto di due ore la durata del diritto
di visita del fine settimana, anticipando l’ora del rientro del minore dalle
ore 20.00 alle ore 18.00, prevedendo il passaggio del figlio (da un genitore
all’altro) presso il Punto d’incontro di __________. Il reclamante ha rilevato
che non sarebbe contrario al luogo di passaggio del figlio, bensì unicamente
alla “restrizione del suo diritto di visita”, ovvero alla riduzione
della sua durata.
L’Autorità di protezione
ha basato la modifica dell’assetto delle relazioni personali sull’esistenza di
rapporti altamente conflittuali tra i genitori. Quali elementi a fondamento
della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha adotto le liti coniugali
che hanno richiesto diversi interventi della Polizia cantonale facendo
riferimento al verbale ARP 07.06.2019 e al rapporto 10.07.2019 della Dr.ssa. __________).
Come giustamente criticato
dal reclamante, il predetto rapporto non può servire, di per sé, quale elemento
probatorio ai fini di una restrizione delle relazioni personali tra padre e
figlio, siccome costituisce una valutazione di parte basata unicamente sulla
posizione esposta dalla madre (il padre non è mai stato sentito dalla
specialista, fatto confermato nel rapporto stesso). Tuttavia, dagli atti
dell’incarto dell’Autorità di prime cure emergano elementi sufficienti
comprovanti la relazione assai problematica tra i genitori, quali gli
interventi numerosi da parte della Polizia cantonale (cfr, scritti della
Polizia cantonale del 16.04.2018, 23.09.2018 e del 05.05.2019) a causa di liti coniugali,
e l’avvio di una procedura di protezione della personalità ex art. 28b CC. Dal
verbale di udienza 7 giugno 2019 si evince una chiara consapevolezza dei
genitori rispetto ai loro rapporti difficili, avendo le parti anche accettato
di evitare contatti reciproci in occasione del passaggio del figlio. Difatti,
nessuna delle parti si oppone ad un passaggio del figlio senza un contatto tra
i genitori, bensì ha proposto e richiesto delle modalità di passaggio diverse.
La madre ha prediletto un passaggio del figlio presso il Punto d’incontro
(inteso per la domenica sera), mentre il padre ha dichiarato di preferire di
riportare il figlio direttamente a scuola il lunedì mattina. Con la decisione
impugnata l’Autorità di protezione, seppur sottolineando e giustificando la
necessità di evitare un contatto tra i genitori durante il passaggio del
minore, ha effettivamente omesso di esprimersi sull’opzione del padre di
riportare il minore direttamente a scuola il lunedì mattina, scegliendo la
modalità del passaggio presso il Punto d’incontro di __________ e limitando di
conseguenza la durata del diritto di visita. In sede di osservazioni 10 settembre
2019.
al reclamo l’Autorità di protezione ha specificato che il passaggio del
minore presso il Punto d’incontro costituisce la soluzione migliore rispetto ad
un rientro del medesimo direttamente a scuola il lunedì mattina, poiché
permette “di accertarsi in merito allo stato di salute del bambino dopo lo
svolgimento del diritto di visita”. Tenuto conto dell’importanza della
conflittualità genitoriale (a tutt’oggi esistente, viste anche le recenti
diatribe relative ai contatti telefonici) e il fatto che la Dr.ssa. __________
ha comunicato di temere “per un’evoluzione del conflitto coniugale che
potrebbe portare allo sviluppo di una sindrome da alienazione parentale del piccolo
PI 1”, risulta che un accertamento da parte degli operatori del Punto
d’incontro dello stato di benessere del minore al suo rientro dai diritti di
visita sia senz’altro pertinente, e in ogni caso preponderante rispetto alla
modifica della durata di solo due ore del diritto di visita domenicale. La
modifica delle relazioni personali impugnata è contenuta (due ore sull’arco di un
intero fine settimana) ed è stata presa ai chiari fini della protezione del minore,
ragione per la quale la limitazione risulta giustificata. Il reclamo è quindi
destinato all’insuccesso.
A titolo abbondanziale va
rilevato che il monitoraggio dello stato psico-affettivo del minore appare di
fondamentale importanza. La valutazione dell’SMP – che si auspica possa ora
essere conclusa in tempi brevi – permetterà all’Autorità di protezione di
valutare l’introduzione di eventuali ulteriori misure di accompagnamento dei
genitori (curatore educativo delle relazioni personali, obbligo di sottoporsi a
una mediazione ecc. …). In tale contesto sarà anche utile mettere ordine nella
regolamentazione delle relazioni personali. Dagli atti emerge infatti che
l’accavallarsi delle decisioni del Pretore (due “accordi”) con quelle
dell’Autorità di protezione (una delle quali relativa ai contatti telefonici
formalizzata in coda al verbale ARP 02.09.2019, senza l’indicazione di mezzi e
termini di reclamo) ha tolto alla regolamentazione la chiarezza necessaria e
utile a limitare la conflittualità tra i genitori di PI 1. Prova ne è tra
l’altro la precisazione formulata dal Pretore al punto 5 dell’anomalo accordo
21.08.2019, che specifica che “contrariamente a quanto indicato” nella
decisione 12 luglio 2019 dell’ARP “il diritto di visita del mercoledì
comincia alle 11:30 e non alle 18:00”. In vero si tratta, a ben guardare,
di un correttivo al punto 3, terzo paragrafo, dell’accordo 10.10.2018, che
aveva stabilito le conseguenze accessorie della separazione, tutt’ora in
vigore.
5.
Alla luce di quanto procede,
il reclamo deve di conseguenza essere respinto, la decisione impugnata deve
essere confermata e l’Autorità di protezione va invitata a valutare la messa in
atto delle misure e dei correttivi indicati al consid. 4.3.
6.
Gli oneri giudiziari
seguono il principio della soccombenza.
L’istanza di
stralcio della procedura formalizzata da CO 2 ha provocato uno scambio di
allegati. Il respingimento dell’istanza comporta la soccombenza di CO 2 in
relazione all’istruttoria di detta istanza, con addebito a lei di tassa e spese
di giustizia e condanna di quest’ultima a rifondere congrue ripetibili ad RE 1.
RE 1 è invece soccombente
nella procedura di reclamo. Dovrà di conseguenza rifondere gli oneri della
relativa procedura e congrue ripetibili a CO 2.
Dagli atti dell’incarto
dell’Autorità di protezione risulta che CO 2 ha presentato il 19 agosto 2019 all’Autorità
di prima sede un’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio. L’istanza
fa menzione della trasmissione all’ARP di “copia del formulario AG e dei
relativi documenti giustificativi”, che tuttavia non sono presenti nell’incarto
trasmesso alla Camera di protezione. Con scritto 23 agosto 2019 l’Autorità di
protezione ha inviato alla Camera di protezione una fotocopia della menzionata
istanza 19 agosto 2019, pure priva dei documenti giustificativi. CO 2 non ha
comunque presentato a questa Camera una specifica istanza, per cui la richiesta
di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio si dà come non avvenuta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1. L’istanza di
stralcio della procedura formalizzata da CO 2 è respinta.
2. Gli oneri
dell’istanza consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono posti a carico di CO
2. Quest’ultima rifonderà ad RE 1 fr. 300.– a titolo ripetibili.
3. Il reclamo di RE 1 è
respinto.
4. Gli oneri del
reclamo consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.–
b) spese fr.
100.–
fr.
500.–
sono posti a carico di RE
1. Quest’ultimo rifonderà a CO 2 fr. 900.– a titolo ripetibili.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione:
-
-
Il
presidente
La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72
segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è
ammissibile solo se il valore litigioso
ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge
tale importo, il ricorso in materia
civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.