Legge edilizia

Soazza

Documento

Numero
3823.(1)
Comune
Soazza
Cantone
Grigioni
Livello
Comune
In vigore dal
17 apr 2019

Carta

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Testo

Cantone dei Grigioni Comune di Soazza

Legge edilizia

Indicazione: questo documento digitale contiene ogni singolo atto normativo passato in giudicato riguardo alla legge edilizia in ordine cronologico (forma di digitalizzazione semplificata nel quadro della prima digitalizzazione 2018/19).

Decisione del Comune

Approvazione da parte del Cantone

Modifica

15 marzo 2012

DG n. 1169 del 11 dicembre 2012

Revisione totale LE

17 maggio 2018

DG n. 253 del 17 aprile 2019

Modifica parziale LE

Art. 22a e 26a

Comune di Soazza

Legge edIIIZIa Approvata dall’Assemblea comunale del 15 marzo 2012 Versione febbraio 2012

sulla base della LE GRit

Modello di Iegge edilizia per i Comuni del Grigioni italiano (Documento finale del 26 aprile 2007)

1.

Generalitä

2.

JÄOJN—l

Campo d’applicazione e scopo Collaborazione regionale Politica fondiaria e delle aree edificabili Basi Organizzazione delle autoritä

II.

ORDINAMENTO DI BASE

1.

Generalita

Competenza 2.

“40301

1. Autoritä ediiizia 2. Ufiicio tecnico 3. Consulenza in materia edilizia I di strutturazione

Art.

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Piano delle zone

[QM—x4

DISPOSIZIONI GENERALI

030)

I .

_x_\_x_x_x

INDICE

A. Generalitä

Determinazioni B. Zone edificabili

a) Edificazione normative

Principio Diritto di ricostruzione Schema delle zone Indice di sfruttamento Indice di edificabilita Trasferimento di utilizzazione Altezza delle facciate

Lunghezza dell’edificio

b) Prescrizioni per Ie zone b.1) Zone a scopo abitativo Zona nucleo storico

Zona di nucleo di tamponamento Zona residenziale

b.2) Zone a scopo artigianale e industriale Zona artigianalefzona industriale b3) Zone per utilizzazioni edilizie particolari Zona di parcheggio Zona terreni secchi Zona selve castanili

3. A.

B.

C.

Piano generale delle strutture Generalitä

Determinazioni

Art. 27 Oggetti di strutturazione

Oggetti naturali e culturali di pregio

Art. 28 Principi d'intervento sulie costruzioni

Art. 29 Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni residenziaii

Art. 30 Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni rurali

ad uso misto e costruzioni di tipologia agrioola Art. Categorie 2: riedificazioni Categoria 3: riedificazioni Costruzioni o elementi di disturbo lnterventi sulle facciate

Art. 35 Linee di allineamento per Ia strutturazione edilizia (13) Ar}. 36

Arredo spazi privati e pubblioi

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COOQCOCDCD

bosco e dai corsi d’acqua

Dimensioni secondo iI CIAE

CDCDCDCDGJCDGJNNNJNGU)

Distanza dal confine e tra edifici, dalle strade, daI

indice

Art. 37 Area d i rispetto

4.

Piano generale di urbanizzazione A.

Generalita Determinazioni

Art. 38 Area del trafiico

Art. 39

B.

Aree di urbanizzazione

C.

Impianti d’urbanizzazione

Impianti del traffico 1. Generalitä 2. Strade collettrici e di allacciamento

3. Percorsi pedonali e sentieri turistici 4. Strade agricole e forestali Impianti di approwigionamento e di smaltimento

III 1.

PRESCRIZIONI EDILIZIE COMUNALI

15

Premesse per Ia costruzione Licenza edilizia 1. Obbligo di notifica 2. Decisione in merito all’obbligo di Iicenza edilizia e genere della procedura 3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura Domanda di costruzione Precario

2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi Bilancio energetico

Prowedimenti per i Iavori di costruzione

3.

Antenne

6. 7.

Art. 50

Art. 51

Art. 52

277 altri articoli

Art. 53

Art. 54

Art. 55

Art. 56

Art. 57

Art. 58

Art. 59

Art. 60

Art. 61

Art. 62

Art. 63

Art. 64 Manutenzione dei fondi privati

ManutenzioneArt. 65

22

Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo Uso deIIa proprietä privata per scopi pubblici

Art. 66

Art. 67 ORDINAMENTO DI URBANIZZAZIONE

1.

Generalita

3.

Art. 47

Art. 48

Art. 49 Approwigionamento e smaltimento

Condotte di servizio Acque di scarico

IV

2.

Art. 46 Traffico

Sicurezza del traffico Accessi e uscite Parcheggi per veicoli a motore 1. Parcheggi obbligatori 2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili

5.

Art. 45 Strutturazione

Tetti Impianti energetici Recinzioni e piante Modifiche del terreno, scarpate e muri Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi

4.

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44 22

22 22 23

Regolamenti di urbanizzazione Programma di urbanizzazione

Art. 68

Art. 69 23

23 23

Progettazione e approvazione Progetti generali e progetti di costruzione

Art. 70 23

23

Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo

a) Impianti pubblici di urbanizzazione

24

1. EsecuzioneArt. 71

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24 24

indice

2. Esercizio, manutenzione e rinnovo 3. Sgombero della neve b) Impianti privati di urbanizzazione 1. Generalitä 2. Impianti oollettivi ed uso in comune 3. Assunzione da parte del Comune

V

DISPOSIZIONI D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI Esecuzione Rimedi Iegaii Entrata in vigore

Art. 72 . 73

Art. 74 Art: 76

Art.

26

Art. Art.

Annessi

Annesso 1: Artiooli vincolanti a Iivello comunale:

Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC)

Legge cantonale forestale (LCFo) con disposizioni d’attuazione (DALCFo) Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) Ordinanza stradale del Cantone dei grigioni (OStra) Annesso 2:

Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) con figure e

spiegazioni Indice di sfruttamento: estratto norme SIA 416 e 421

Abbreviazioni :

(CIAE):

Rimando alle rispettive cifre del “Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie” (CIAE) nell’annesso 2

LPTC e OPTC Legge cantonale sulla pianificazione del territorio e relativa ordinanza

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indice

I .

DISPOSIZIONI GENERALI

1.

Generalitä

Campo d’applicazione e scopo

Art. 1

1

La Iegge edilizia e valida per tutto il territorio comunale. Essa mira ad uno sviluppo territoriale finalizzato delle aree insediate e del paesaggio in ottica comunale e regionale, regolando nel contempo Ie attivitä edilizie e pianificatorie per quanto ciö e di competenza del Comune.

2

Nelle pianificazioni e nel rilascio della Iicenza edilizia sono vincolanti, oltre alle norme comunali, Ie relative disposizioni del diritto federale e cantonale.

3

Dove adotta concetti che menzionano soltanto iI sesso maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della Iegge non risulti altrimenti.

Collaborazione regionale 1

Art. 2

lI Comune collabora attivamente con i Comuni vicini e con Ie Corporazioni regionali neIIe

questioni riguardanti Ia pianificazione e Io sviluppo del territorio. In particolare esso collabora

in maniera adeguata nell’ambito delle pianificazioni intercomunali, nonche nell’assolvimento di altri compiti intercomunali relativi allo sviluppo del territorio. Esso puo assumere impegni di collaborazione (cooperazioni) a Iivello regionale e finanziare in misura proporzionale Ie iniziative comuni. 2

Il Comune puo delegare alla competente Corporazione regionale o a un uflicio tecnico intercomunale compiti precisamente definiti nel campo del diritto edilizio formale, come Ia consulenza in materia edilizia f di strutturazione, iI controllo edilizio, ecc.; in tali casi Ia

relativa competenza decisionale rimane al Comune. I dettagli sono da regolare in una convenzione fra iI Comune e Ia Corporazione regionale, rispettivamente I’ufficio

intercomunale.

Politica fondiaria e delle aree edificabili

1

Art. 3

La disponibilitä di terreno edificabile da utilizzare secondo Io scopo stabilito per le singole zone viene garantita mediante un diritto d’acquisto in favore del Comune o altri provvedimenti efiicaci.

Basi

1

Art. 4

Secondo Ie necessitä iI Comune elabora delle basi sufiicienti per Ie determinazioni

dell’ordinamento di base relative allo sviluppo del territorio, come analisi degli insediamenti e

del paesaggio, inventari, concetti o modelli di sviluppo. Esso armonizza con i Comuni vicini, con Ia Regione e con gli Ufiici cantonali competenti I’elaborazione delle basi e prowede allo scambio delle stesse.

2

Sulla scorta delle basi, iI Comune puö elaborare anche dei programmi per I’applicazione dei prowedimenti previsti in un concetto di sviluppo territoriale o in un modello di sviluppo e realizzare Ie attivitä che ne oonseguono.

2.

Organizzazione delle autoritä

1. Autoritä edilizia

Art. 5 1

Il Municipio e I'Autoritä edilizia.

2

L'applicazione della presente Iegge spetta all'Autoritä edilizia; essa rappresenta iI Comune in tutte Ie questioni inerenti e derivanti dall'applicazione di questa Iegge nonche dalle

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prescrizioni del diritto federale e cantonale, per quanto ciö rientri nelle competenze del

Comune.

L’Autorita edilizia prowede entro termini utili a svolgere i propri compiti in modo professionale e materialmente corretto. A tale scopo essa impiega persone esperte in materia e strumenti tecnici adeguati. La polizia edilizia viene svolta come all’art. 60 cpv. 4 OPTC. L’Autorita edilizia puö delegare i propri compiti di verifica e di controllo dei progetti e della Ioro eseouzione ad un ufficio tecnico comunale, intercomunale o regionale, come pure a persone esterne esperte in materia.

. Ufficio tecnico

Art. 6

L’Autoritä edilizia puö nominare o incaricare una persona competente ed un suo supplente, cui sono affidati i compiti quale ufficio tecnico comunale. L’autoritä edilizia puö decidere I’adesione del Comune ad un ufficio tecnico intercomunale o regionale. L’ufficio tecnico comunale esamina - se vincolante o necessario in collaborazione con iI consulente in materia edilizia l di strutturazione - tutte e domande di costruzione e formula

proposte a mano dell’autoritä edilizia. Essa controlla inoltre tutti gli oggetti che sottostanno alla presente Iegge edilizia. Esso puö pure fungere da responsabile per Ia polizia edilizia. L’Autoritä edilizia regola i compiti dell’ufficio tecnico in un elenco delle mansioni. I compiti

che non possono essere svolti in propria competenza vanno delegati a persone esterne

esperte in materia.

00

. Consulenza in materia edilizia l di strutturazione

Art. 7

L'Autoritä edilizia puö incaricare esperti esterni di verifiche, perizie e approfondimenti

progettuali riguardanti questioni Iegali, tecniche, energetiche e architettoniche.

IIII consulentefi in materia edilizia I di strutturazione non puö/possono assumere nel Comune

incarichi di progettazione e di costruzione per Ia durata del mandato.

La consulenza in materia edilizia f di strutturazione informa e consiglia i committenti e i

progettisti sulla strutturazione dei progetti di costruzione nella zona nucleo, nella zona ampliamento nucleo, neIIa zona di conservazione e neIIa zona agricola come pure nelle aree

con I’obbligo di consulenza. Alla consulenza in materia edilizia I di strutturazione sottostanno anche i progetti di costruzione relativi ad edifici degni di conservazione e d’importanza

volumetrica determinati nel piano generale delle strutture, nonche Ie pianificazioni di quartiere.

La consulenza in materia edilizia l di strutturazione puö essere dichiarata obbligatoria anche per altre zone edificabili o per parti di esse mediante Ia delimitazione delle rispettive aree nel piano generale delle strutture.

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II.

ORDINAMENTO DI BASE

1.

Generalitä

Competenza

1

Art. 8

La competenza per I’emanazione e Ia modifica deIIa Iegge ediIizia, dei piani delle zone, dei

piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione spetta alI’AssembIea

comunale. 2

La competenza per I’emanazione di piani di area spetta aI Municipio.

3

II Comune subordina I’elaborazione e I’emanazione di pianificazioni relative ad oggetti definiti ad un’adeguata partecipazione ai costi da parte delle cerchie interessate.

2.

Piano delle zone

A. Generalitä Determinazioni 1

Art. 9

II piano delle zone del Comune contiene i seguenti tipi di zona e Ie seguenti determinazioni:

a) Zone edificabili - Zona nucleo storico (GS H) - Zona nucleo d1 tamponamem‘o (GS 11) - Zona residenziale (GS H) - Zona artigianaie/zona industriafe (GS 1N) - Zona per edifici e impianti pubbfici (GS MM“) *suddivisioni vedi piano - Zona dr' parcheggio — Zona di conservazione (GS III)

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 28 LPTC

An‘. 24

Art. 31 LPTC

b) Zone agricole - Zona agricole (GS II!) - Zona terreni secchi

Art. 32 LPTC

Art. 25 c) Zone di protezione

- Zona di protezione defla natura - Zona di protezione de! paesaggio - Zona di rispetto - Zona di protezione defle acque sotterranee e defle sorgenti

An‘. 33 LPTC

Art. 34 LPTC

An‘. 35 LPTC

Art. 37 LPTC

d)

Altre zone

- Zone di pericolo - Zone selve castanih'

A11. 38 LPTC A11. 26

- Zona altro territorio comunale (GS 111) e)

An‘. 41 LPTC

Ulterioridelimitazioni

- Confini statici de! bosco (accertamento de! bosco)

2

3

A11. 13 LCFo

Le aree di urbanizzazione aII’interno o ai margini deII’area dell’insediamento fanno parte delle zone edificabili. Esse possono essere edificate ed utilizzate esclusivamente secondo Ie direttive del piano generale di urbanizzazione e dell’ordinamento di urbanizzazione. II piano delle zone e Io schema delle zone indicano i gradi di sensibilita. L’attribuzione e

I’applicazione dei gradi di sensibilitä si conformano alle prescrizioni deIIa Iegislazione sulIa protezione dell’ambiente.

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B. Zone edificabili a) Edificazione normative Principio

Art. 10 1

II tipo di costruzione e l’indice d’utilizzazione dell’edificio (2) nelle zone edificabili si conformano allo schema delle zone ed alle indicazioni relative alle dimensioni secondo I’OPTC e Ia Iegge edilizia. Le definizioni dei concetti e Ie modalitä di misurazione risultano dal Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE) e dalle relative spiegazioni nell’annesso 2.

2

Qualora un terreno si trovi in zone edificabili diverse, l’indice di utilizzazione (EI) e Ie distanze dai confini (7.1) vanno rispettate in tutte le zone per le parti dell’edificio che vi si trovano. Sono inoltre vincolanti Ie prescrizioni della zona nella quale e ubicata Ia maggior parte dell’edificio.

3

Nell’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere e possibile derogare dall'edificazione normative, qualora ciö facendo si raggiunga un utilizzo economo del terreno e una qualitä abitativa e strutturale superiore alla media. Le dimensioni di Iunghezza e la costruzione assemblata di

piü corpi di edifici

puö essere Iiberamente stabilita secondo criteri

architettonici. Le altezze (5) possono essere aumentate al massimo del 10 %‚ gli indici di utilizzazione al massimo del 10 %. Verso i fondi confinanti aI di fuori di un piano d’area o di un piano di quartiere sono vincolanti in ogni caso le distanze dai confini e fra gli edifici secondo l’edificazione normativa. Diritto di ricostruzione Art. 11

1

Per Ia demolizione e Ia ricostruzione di edifici costruiti in origine a norma di Iegge all’interno della zona edificabile vale il diritto di ricostruzione nell’ambito delle disposizioni ai seguenti cpv. 2 e 3.

2

Qualora edifici costruiti a norma di Iegge, ma non piü corrispondenti alle prescrizioni vigenti, vengano distrutti o demoliti parzialmente o totalmente, essi possono essere ricostruiti nella stessa ubicazione e con Ia stessa estensione senza riguardo alle prescrizioni vigenti dell’edificazione normativa; ciö a condizione che non vi si oppongano interessi pubblici preponderanti e che Ia domanda di costruzione per la ricostruzione venga inoltrata entro iI

termine di tre anni a contare dalla distruzione. Divergenze di poco conto riguardanti l’ubicazione e I’estensione sono possibili nei limiti della oubatura esistente dell’edificio‚

qualora ne risulti un miglioramento dello stato attuale e non vi si oppongano interessi preponderanti dei vicini. 3

Particolari prescrizioni delle zone in merito a edifici sostitutivi, zone di pericolo, prescrizioni

di protezione del piano generale delle strutture, Iinee di arretramento, linee di allineamento,

nonche prescrizioni relative alle distanze dalle strade cantonali, hanno prioritä rispetto al

diritto di ricostruzione. Nel caso in cui nell’ambito del diritto di ricostruzione si modifichi Io scopo, sono vincolanti Ie prescrizioni edilizie comunali secondo il capitolo III. 4

Nelle zone di conservazione Ia ricostruzione dopo demolizione di edifici e ammessa nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 31 cpv. 3 LPTC.

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Schema delle zone

Art. 12 IS

Art.

IE

Zona

Altezza della facoiata in

Altezza della facciata al

coIgno

dal confine *)

tra edifici

Art. 16

Art. 16

Art. 18

Art. 18 gro1rJ1da

Art. 13

Art. 14 Distanza

minima

Distanza minima

GS

3)

21

NV

Zone nucleo storico

22

NT2

Zona nucleo di tarnponamento a 2 piani

0.9

9.50 +2 m

11.50 +2 m

2.50 m

5.00 n1

II

22

NT3

Zona nuoleo di tamponamento a 3 piani

1.1

11.50 + z m

13.50 +2 m

2.50 m

5.00 rn

II

23

RU2

Zona residenziale estensiva a 2 piani

0.5

7.20 +2 m

9.50 +2 m

3.00 m

6.00 n1

II

R2

Zona residenziale semiintensiva a 2 piani

0.6

7.20 +2 m

9.50 +2 m

3.00 m

6.00 m

II

4.00 m

Sec. Pol.

23

24

Indice d’utilizzazione massimo e altre dimensioni:

. .

Ar D

Zona artlglanale

4.0

ZEIP

Zona per edifici pubici

4.0

EFZ

Altre zone Art. 75 LPTC

*) 1)

II

Opzionali dove Io esigono Ie oircostanze

10.50 +2 m

Fuoco

4.00 rn

2.50 m

III II-III

5.00 rn

edifioazione a confine ammessa con I’aocordo del confinante (vedasi art. 77 LPTC) L’altezza delle facciate ammessa e data su terreno inolinato dall’altezza deIIa facciata determinata ed un supplemento z, che corrisponde aIIa meta deIIa difierenza del terreno determinante misurata sul Iato a valle e sul Iato a monte della facciata del Iato delle grondaie; supplemento z = aI massimo 3 rn.

2) Per edifici a schiera in struttura chiusa: Iibera; per quanto riguarda I'ammissibilitä vedi prescrizioni di zona. 3) Secondo Ia Iegislazione sulla protezione dell’ambiente e attribuzione nel piano delle zone; aumenti vedi piano delle zone.

Indice di sfruttamento Art. 13

1

L’indice di sfruttamento (IS) e iI rapporto fra Ia somma delle superfici di piano computabili (SPO) e Ia superficie computabile del fondo (ScF) Superfici di piano computabili (SPC) Z SPC IS = = Superficie computabile del fondo (ScF) ScF

2

La somma delle superfici di piano computabili comprende tutte Ie superfici utiIi principali (SUP) computabili, Ie superfici di circolazione (SCIR) e Ie superfici di costruzione (SC).

3

Non si calcolano Ie superfici utiIi principali che non raggiungono 1.60 m di altezza in Iuce,

4

Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, Ia nuova particella parziale

nonche Ie superfici utili secondarie (SUS) e Ie superfici delle installazioni (8|).

risultante puö essere sopredificata solo neIIa misura in cui risulta rispettato I'IS calcolato su

tutto iI fondo originario. 5

Qualora I’IS ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al 50%, I’edificio va collocato in modo che I’IS rimanente possa essere ulteriormente utilizzato

sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne la prova nella domanda di costruzione.

Indice di edificabilita

Art. 14 1

Gli indici di edificabilitä (IE) definiti nello schema delle zone non possono essere superati.

2

I volumi di parti aperte di edifici (8.3) vengono computati in misura della metä.

3

Qualora da un fondo non edificato venga staccata una parte, Ia nuova particella parziale risultante puo essere sopredificata solo neIIa misura in cui risulta rispettato I’IE calcolato su

tutto iI fondo originario. 4

Qualora I’IE ammesso venga utilizzato per un progetto di costruzione in misura inferiore al

50%, I’edificio va collocato in modo che I’IE rimanente possa essere ulteriormente utilizzato

sulla rimanente area del fondo. I committenti sono tenuti a fornirne Ia prova nella domanda di costruzione. LE Soazza

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Trasferimento di utilizzazione Art. 15

1

L’Autorita edilizia puö autorizzare nella stessa zona edilizia dei trasferimenti di utilizzazione

fra particelle confinanti o separate unicamente da strade, tracciati ferroviari o ruscelli, a condizione che sia stipulato un relativo contratto fra i proprietari dei fondi in questione. Sono riservati ulteriori trasferimenti di utilizzazione secondo Ie disposizioni del piano generale delle strutture, di un piano di area o di un piano di quartiere. L’Autorita edilizia tiene un controllo relativo alla superficie di piano realizzata, risp. al volume edificato realizzato sui singoli fondi. Essa prowede a far isorivere a registro fondiario Ia menzione relativa aI trasferimento di utilizzazione.

Altezza delle facciate

1 2

Art. 16

L’altezza delle facciate (5.2.) degli edifici non puö superare i valori secondo Io schema delle zone. Negli edifici scaglionati di almeno 3 rn per quanto riguarda I’altezza o Ia pianta, Ie altezze

delle facciate vengono rilevate separatamente per ogni parte dell’edificio.

Lunghezza dell’edificio 1

Art. 17

La Iunghezza degli edifici e di costruzioni interrate (2.4) e Iibera.

Distanza dal confine e tra edifici, dalle strade, dal bosco e dai corsi d’acqua Art. 18

1

Sono da rispettare Ie distanze dai confine (11) per edifici secondo Io schema delle zone. Sono riservate Ie Iinee di arretramento (7.3.) e Ie riduzioni secondo Ia LPTC.

La distanza minima tra edifici e data dalla somma delle distanze dal confine da rispettare

(7.2, fig. 7.1) e puö essere ridotta secondo Ia LPTC.

Le parti sporgenti di edifici (3.4) devono rispettare sempre Ia distanza minima di 1.5 m dai confinL Le costruzioni interrate (2.4) e Ie parti delle costruzioni semi-interrate che non sporgono dal

terreno determinante non devono rispettare distanze dal confine (7.1}.

Dove Ia Iegge edilizia non prescrive distanze dal confine, nonche per piccole costruzioni (2.2) e costruzioni accessorie (annessi) (2.3), sono vincolanti Ie prescrizioni cantonali sulle distanze minime. Verso Ie strade pubbliche o che servono a scopi pubblici tutti gli edifici devono rispettare Ie seguenti distanze daI bordo della carreggiata: a) strade cantonali : vedasi art. 19 OStra nell’AIlegato 1 b) strade comunali e RT c) percorsi pedonali, ciclabili e sentieri d) strade agricole e forestali

e) sentieri su proprietä privata con diritto di passo pubblico

4m 3m 3m 1 m

Parti di edificio sporgenti (3.4) nell’ambito minimo di distanza devono trovarsi almeno 3 m aI di sopra del Iivello del marciapiede e 4.5 rn aI di sopra del Iivello della strada. Sono riservate Ie Iinee di arretramento (7.3).

Per Ie distanze dal bosco, dai corsi d’acqua e daIIe strade cantonali si fa riferimento all’annesso 1. Dimensioni secondo iI CIAE

1

Art. 19

Perle definizioni secondo iI CIAE valgono Ie dimensioni seguenti: 1. Picoole costruzioni (2.2)

- altezza della facciate ammessa (5.2): aI massimo 3 m - superficie utile secondaria: aI massimo 20 m2

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2. Costruzioni accessorie (annessi) (2.3}

altezza della facciata ammessa: al massimo 3 m - superficie utile secondaria: al massimo 20 m2

-

3. Parti di edificio sporgenti {3.4)

- dimensione ammessa “a” per Ia profondita: al massimo 1 m

- dimensione ammessa “b” per Ia Iarghezza: aI massimo 2 m - parte ammessa della parte di riferimento deIIa faociata: aI massimo 1I3

4. Parti di edificio arretrate (3.5) di poco conto - dimensione ammessa “a” per Ia profonditä: aI massimo 1 m - dimensione ammessa “b” per Ia larghezza: al massimo 2 rn - parte ammessa della parte di riferimento della facciata: al massimo 1l3 5. Corpi tecnioi sul tetto (5.2)

— altezza ammessa: al massimo 1 rn

6. Parapetti arretrati in edifici con tetto piano (5.2} - arretramento necessario: aI minimo 2 m

b) Prescn'zioni per Ie zone b. 1) Zone a scopo abitativo Zona nucleo storico

1

Art. 20

La zona nucleo comprende Ie parti degli insediamenti completamente sopredificate,

costituite da edifici e spazi pubblioi e privati con un certo valore architettonico e storicoambientale.

Sono autorizzate, oltre alle case d'abitazione, le costruzioni a scopo commerciale e Ie

aziende artigianali poco moleste. L’attivitä delle aziende agricole esistenti puö essere

mantenuta aIIa stato attuale.

Sono concesse riattazioni, trasformazioni, rioostruzioni e ampliamenti, purche I’inserimento tenga conto deIIa struttura del nucleo, in particolare per quanto riguarda Ie volumetrie, Ie

altezze, Ie caratteristiche architettoniche, I’orientamento e I’organizzazione degli spazi esterni. Laddove non esistono Iinee di allineamento, Ie distanze dai confini e dalle strade sono quelle degli edifici preesistenti.

Per quanto concerne eventuali nuove costruzioni Ie stesse possono sorgere ove iI Piano generale delle strutture ha definito gli ingombri massimi ammessi tramite delle Iinee di

allineamento (v. art. 36 LE). Riguardo ai principi di strutturazione vale in complemento

quanto prescritto aI cpv. 3.

Prescrizioni particolari per iI mapp. 346: neI rispetto delle prescrizioni del presente capoverso, sono ammesse nuove edificazioni aventi un’altezza di 3 piani rispetto aI terreno naturale, con possibilitä di edificazione a confine verso Ie carrali pubbliche, ciö nel rispetto

delle distanze fra edifici (v. art. 18 cpv. 2). Vale un I.s. massimo di 0.8, incluse ev. SUL parzialmente o totalmente interrate. I concetti e Ie possibilitä d’intervento sono definiti in dettaglio dal Piano generale delle strutture in scala 121’000. Le aree con l’obbligo della copertura in piode in stile tradizionale sono stabilite nei piani

generali delle strutture. Per Ie zone senza obbligo del tetto in piode i tetti devono tener conto della struttura del nucleo.

La consulenza in materia edilizia e obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare iI consulente in materia edilizia prima d i inoltrare iI progetto definitivo. Zona di nucleo di tamponamento 1

Art. 21

La zona ampliamento nucleo comprende Ie zone edificabili adiacenti alle zone nucleo ed e

riservata principalmente alla costruzione di case d'abitazione. Sono ammesse costruzioni a

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scopi commerciali e attivitä artigianali poco moleste. L’attivitä delle aziende agricole esistenti puö essere mantenuta alla stato attuale.

2

Le volumetrie di nuove costruzioni e di ampliamenti importanti devono inserirsi nel tessuto

architettonico in modo armonioso rispetto al nucleo adiacente.

3

La consulenza in materia edilizia e obbligatoria ed a spese del committente. Si raccomanda di contattare il consulente in materia edilizia prima di inoltrare iI progetto definitivo.

4

Sono concesse riattazioni, trasformazioni, ricostruzioni, ampliamenti e nuove costruzioni con

5

i contenuti ammessi per Ia zona NV, a condizione che presentino un aspetto architettonico non contrastante con Ie oaratteristiche ambientali del nucleo in base a quanto prescritto dal Piano generale delle strutture 1:1'000 Nella zona si deve prediligere Ia copertura in piode di granito, Iaddove non predomina un

altro materiale. Sono ammesse ooperture in tegola piane di cemento o simili, di colore scuro.

Zona residenziale 1

Art. 22

La zona residenziale e destinata a soopi abitativi. Sono ammesse Ie aziende di servizio e di

produzione neIIa misura in cui esse si inseriscono adeguatamente in un quartiere residenziale per quanto riguarda iI Ioro aspetto e Ia loro incidenza rispetto allo spazio, all’ambiente e all’urbanizzazione.

b.2) Zone a scopo artigianale e industriale Zona artigianaleizona industriale

Art. 23 1

La zona artigianalefzona industriale e destinata alle aziende di produzione e di servizio, nonche agli impianti peri rifiuti.

2

E ammesso unicamente Io spazio abitativo per iI proprietario dell’azienda ed il personale, Ia cui presenza permanente neIl’azienda e indispensabile per I’esercizio.

b. 3) Zone per utilizzazioni edifizie particolari Zona di parcheggio

1

Art. 24

La zona di parcheggio comprende Ie aree destinate al parcheggio di autoveicoli. Sono ammessi i parcheggi sotterranei. I parcheggi sono ammessi come costruzioni interrate (2.4) o seminterrate. Parcheggi non interrati sono ammessi unicamente se esistono prescrizioni sufficienti per quanto riguarda Ia loro estensione e Ia Ioro struttura, oppure se tali prescrizioni

vengono emanate nel corso della progettazione. 2

Parcheggi non interrati sono da strutturare in modo che si adeguino alle caratteristiche Iocali e si inseriscano adeguatamente nel paesaggio.

Zona terreni secchi

Art. 25 1

La zona terreni secchi comprende prati e pascoli secchi che vanno conservati sia per quanto riguarda I’estensione che la qualitä.

2

Nuovi edifici ed impianti ad ubicazione vincolata devono servire interessi pubblici preponderanti. Sono fatti salvi edifici ed impianti neoessari all’uso agricolo o forestale della zona

stessa, necessari per Ia protezione da pericoli naturali e per i quali non risultano ragionevoli

ubicazioni alternative. 3

Ogni riduzione d’estensione di terreni secchi e da compensare con misure adeguate.

4

Cantone e coltivatori regolano contrattualmente Ia coltivazione dei terreni secchi.

Zona selve castanili 1

Art. 26

La zona selve castanili comprende l’area dei castagneti. E considerata frutteto e zona agricola. Per eventuali costruzioni valgono Ie prescrizioni della zona agricola e le norme della legislazione federale e cantonale sulla pianificazione territoriale, nonohe sulle foreste‚

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3.

Piano generale delle strutture

A.

Generalitä

Determinazioni

Art. 27

II piano generale delle strutture del Comune contiene Ie seguenti determinazioni: a) Oggetti di strutturazione - Oggetti naturali e culturali di pregio Ad. 28 / 37 LPTC - Principi d’intervento sulle costruzioni - Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni residenziah’ - Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni rurah' ad uso misto e

costruzioni di tipoiogia agn’cola

- Categoria 2: riedificazioni

Art. 29 An‘. 30

Art. 31 An‘. 32

- Categoria 3: riedificazioni - Costruzioni o efementi di disturbo

Art. 33

Art. 34 - Interventi sufle facciate

- Linee di allineamento (7. 3) per 1a strutturazione edilizia b) Arredi spazi pubblici e urbani - Area di rispetto

Anfl 35

Art. 36 /55 LPTC

Art. 37 Oggetti di strutturazione

Oggetti naturali e culturali di pregio 1

Art. 28

Per gli oggetti naturali e culturali di pregio assunti e protetti nel piano generale delle strutture

valgono Ie norme della Iegislazione cantonale in materia di pianificazione.

Gli oggetti naturali e culturali determinati nel piano generale delle strutture, come i sentieri storici, Ie pietre a coppelle, Ie incisioni rupestri, Ie fontane, i frutteti tradizionali ad alto fusto, i muri a secco ed i massi erratici, sono da curare con particolare attenzione e da conservare nella Ioro entitä.

L’Autorita edilizia sostiene i prowedimenti adottati per Io sviluppo del paesaggio naturale e

rurale e per Ia conservazione degli oggetti di pregio. Per i progetti di costruzione essa rilascia nel quadro della procedura per Ia concessione della Iicenza edilizia eventuali

disposizioni per Ia conservazione di oggetti di particolare importanza.

AIIo scopo di proteggere iI punto di vista panoramico a monte dei mappali 142 e 150, iI punto

piü alto del tetto (quota del colmo o del filo superiore di gronda o della balaustra della terrazza) dei nuovi stabili su questi fondi non poträ superare Ia quota della strada. Per favorire un adeguato inserimento delle costruzioni e Io sfruttamento del fondo, I'Autoritä edilizia puö concedere eccezioni sulla forma del tetto. Per i monumenti protetti dal Cantone e a Iivello comunale e per gli “stabili da segnalare al Cantone” riportati nel Piano generale delle strutture in scala 1:1000, in caso di interventi edificatori, prima di inoltrare una domanda di costruzione e indispensabile prendere oontatto con I’Ufficio monumenti che stabilisce efo verifica caso per caso Ie misure d’intervento.

Per Ia Piazza Municipio e prescritta una pavimentazione uniforme e iI mantenimento degli attuali alberi, del tavolo esistente e del lavatoio. La posa di altri elementi d’arredo presuppone I’allestimento di uno specifico progetto d’assieme.

Principi d'intervento sulle costruzioni Art. 29 Sono stabilite Ie seguenti tre categorie:

Categoria 1

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stabili di conservazione (arancione) (valgono per i fabbricati compresi anche in altre zone) Gli interventi edilizi devono mirare al recupero e alla valorizzazione di questi edifici. Sono ammessi pertanto unicamente interventi di risanamento degli stabili in armonia con le caratteristiche preesistenti. edizione 02.2012

Categoria 2

stabili di valore ambientale (giallone) (valgono per i fabbricati compresi anche in altre zone) Per queste costruzioni e ammessa Ia demolizione e riedificazione con iI mantenimento delle volumetrie e degli spazi esterni esistenti (linee di costruzione obbligatorie). Modifiche della volumetria possono essere autorizzate in via eccezionale, sentito iI preawiso deII’Ufiicio dei Monumenti storici. Nel caso di riattazione fanno stato i principi stabiliti per Ia Categoria 1.

Categoria 3

altri stabili (celeste) Per questi stabili e ammessa Ia riattazione con possibilita di nuove aperture. Pure ammissibili sono eventuali ampliamenti alla costruzione originaria. Nel caso di demoIizione, Ia costruzione nuova non e Iegata a vincoli preesistenti, ma deve rispettare Ie norme di zona. L'autorita comunale si riserva di giudicare I'inserimento spaziale caso per caso.

Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni residenziali 1

Art. 30

AI fine di adattarsi alle esigenze della vita moderna sono ammesse modifiche costruttive (rinnovamenti o ristrutturazioni), che devono perö mantenere Ia qualita architettonica e storica delle costruzioni sia aII'interno che all'esterno dell'edificio e devono nel contempo

Iimitare I'intervento aI minimo necessario.

In presenza di elementi costruttivi estranei e di disturbo e richiesto iI ripristino deIIa

situazione originaria. E' escluso I'uso di materiali plastici. 2

Le facciate devono essere realizzate in pietra facciavista, in Iegno oppure con intonaco rustico a base naturale, granulometria media, colore bianco sporco, grigio e colori pastello

tenui. Sono esclusi gli intonaci a base plastica. Sugli intonaci esistenti e ammessa la tinteggiatura

a

base

naturale

con

gli

stessi

colori

citati

precedentemente.

Prima

dell'esecuzione deve essere presentato aII'Autorita edilizia per approvazione, un campione del rivestimento facciata. 3

Le aperture originarie vanno mantenute. Nel caso di nuove aperture esse devono essere conformi con Ia geometria esistente. Serramenti delle finestre, delle porte e gelosie devono

essere realizzati in Iegno 0d alluminio verniciato di colore marrone tipo Iegno naturale. I balconi devono essere realizzati in Iegno od in metallo verniciato con colore marrone tipo

Iegno naturale oppure grigio con struttura fine.

4

I tetti devono essere realizzati in piode di granito. La struttura originaria e iI numero delle

falde deve essere mantenuta o ripristinata.

Categorie 1 e 2: ristrutturazione di costruzioni rurali ad uso misto e costruzioni di tipologia agricola Art. 31 1

Perle costruzioni rurali ad uso misto vale:

In caso di ristrutturazione e indispensabile rispettare i principi costruttivi originari, vale a dire

proporzioni, materiali e coperture.

2

Perle costruzioni di tipologia agricola vale: 1. In caso di riattazioni a scopo agricole queste costruzioni devono rispettare i principi costruttivi originari, vale a dire proporzioni, materiali, aperture e coperture. 2. In caso di riattazioni a scopo residenziale e possibile trasformare queste costruzioni in residenze secondarie o primarie a condizione che i principi costruttivi e Ie proporzioni (altezza, Iunghezza, Iarghezza, altezza del colmo e della gronda) originari restino inalterati.

3. Le piccole costruzioni agricole che per motivi funzionali non possono essere trasformate a scopo residenziale, vanno mantenute neIIa Ioro sostanza edilizia come

elementi cuIturaIi testimoni del tempo passato.

3

Le facciate devono essere realizzate in pietra facciavista oppure con intonaco rustico a

base naturale, granulometria media, colore bianco sporco, grigio e colori pastello tenui. Sono esclusi gli intonaci a base plastica. NeI caso deIIa presenza di parti in Iegno si prescrive iI Ioro mantenimento rispettando una tonalita colore marrone scuro. Sugli intonaci

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esistenti e ammessa Ia tinteggiatura a base naturale con gli stessi colori citati precedentemente. Prima dell'esecuzione deve essere presentato aII'Autoritä edilizia per approvazione, un campione del rivestimento facciata.

4 5

Eccezionalmente neI caso di costruzioni ruraIi ad uso misto possono venire utilizzati

materiali che testimoniano iI nostro tempo, sempre nel pieno rispetto deI quadro urbanistico.

Le aperture originarie vanno mantenute o riordinate. Nel caso di nuove aperture esse devono essere conformi con Ia geometria esistente. Serramenti delle finestre, delle porte e

gelosie devono essere realizzati in Iegno 0d alluminio verniciato di colore marrone tipo Iegno naturale. I balconi devono essere realizzati in Iegno od in metallo verniciato con colore marrone tipo Iegno naturale oppure grigio con struttura fine. 6

La copertura va eseguita a falde in piode. L'orientazione, I'inclinazione originaria e iI numero delle falde devono venire mantenute. E' escluso I'uso di materiali plastici.

Categoria 2: riedificazioni

Art. 32 1

Per Ie facciate i materiali predominanti della zona devono essere mantenuti. Nel caso di edifici abitativi i colori devono attenersi a tinte pastello e devono rispettare una certa unitarietä con Ie costruzioni circostanti.

2

Le nuove aperture devono presentare un disegno armonico deIIa facciata stessa ma anche dello spazio su cui Ia facciata si affaccia; e escluso I'uso di materiali plastici.

3

Per i tetti vale I'obbligo di copertura in piode di granito neIIa zona NV. Negli altri casi sono

ammesse coperture in tegola di cemento o simili, di colore scuro.

I canali di gronda non possono essere in plastica, mentre Ia pendenza dei tetti e iI numero di

falde si devono adattare aI contesto circostante.

Innalzamenti o abbassamenti del tetto di piü o meno 1 metro sono possibili nel rispetto delle

norme di zona e se necessari ai fini di un migliore inserimento nel contesto urbanistico circostante. Categoria 3: riedificazioni 1

2

Art. 33

Valgono inoltre Ie prescrizioni di zona.

Eccezione: iI mappale 227 rimane edificabile, ma I'altezza deI nuovo edificio non deve

superare 1 piano in modo da Iasciare Iibera Ia vista sulla chiesa di San Martino.

Costruzioni o elementi di disturbo

1

Art. 34

Trattasi di edifici singoli o aggiunte a costruzioni esistenti di cui e auspicato

I’allontanamento. Su questi edifici sono ammessi unicamente interventi di manutenzione

ordinaria. 2

L’Autoritä edilizia puö ordinare I’eliminazione dello stato di disturbo in occasione di progettati interventi sostanziali entro i Iimiti del relativo mappale. In caso di interventi

edificatori sul resto del fondo, gli oggetti definiti "di disturbo" vanno eliminati, provvedendo

ad un'adeguata sistemazione deI fondo, Nel caso di demolizione e prescritto iI ristabilimento

dello stato originario della facciata toccata da aggiunte demolite.

Interventi sulle facciate

Art. 35 1

II Piano d’inventario degli insediamenti 1:1’000 riporta a titolo indicativo Ie categorie di valutazione delle facciate.

2

I seguenti principi vengono considerati daII’Autorita edilizia nel giudicare Ia conformita degli interventi in base agli art. 30 e 31: Facciata storico-architettonica

a)

Struttura, decorazioni, parti meritevoli o muri non devono essere intaccati; e richiesto iI ripristino della situazione originale,

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b)

Faociata ambientale Facciate e muri appartenenti a questa categoria assumono importanza nell'ambito del quadro unitario di uno spazio pregiato o Iungo una strada. Trattasi di facciate minori o con caratteristiche interessanti.

-

c)

Categoria 1: Ie aperture originarie vanno mantenute. In caso di nuove aperture, esse

dovranno essere conformi alla geometria esistente. - Categoria 2: in caso di ristrutturazione fa stato Ia prescrizione deIIa categoria 1, mentre in caso di nuova edificazione, Ie aperture devono presentare un disegno armonioo anche rispetto allo spazio circostante. Importante facciata di stafi Va ristrutturata fedelmente neI rispetto originario della struttura e dei materiali.

Linee di allineamento per Ia strutturazione edilizia (7.3)

1

2

C.

Le Iinee di oostruzione definiscono in modo vincolante Ia posizione del piano deIIa facoiata (3.1). Le Iinee di arretramento definiscono iI limite che non puo essere oltrepassato dalla posizione del piano deIIa facciata Le Iinee di allineamento sono determinate nel piano generale delle strutture o in pianifi-

cazioni consecutive.

Arredo spazi privati e pubblici

Area di rispetto

1 2

Art. 36

Art. 37

II piano generale delle strutture indica come area di rispetto gli spazi esterni come i giardini, gli assi panoramici e gli spazi Iiberi di particolare importanza per le caratteristiche Iocali. NeII’area di rispetto non possono essere costruiti nuovi edifioi ed impianti (divieto di

costruzioni di soprastruttura). Di regola Ie aree di parcheggio non sono permesse. Ove iI piano indica un’area “orti e giardini” Ia stessa va arredata e mantenuta in modo adeguato a detta funzione.

3

Eventuali interventi sono da notificare aII’Autoritä edilizia prima di elaborare i rispettivi piani. Essi vanno valutati ed accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione.

4

Prescrizioni particolari per iI mapp. 273 (stato fondiario aI 1.1.2012): edificazioni su questo fondo oltre ad osservare I’arretramento minimo indicato di 10 ml dal confine verso iI mapp.137, devono essere inserite avendo rispetto della vicinanza del monumento protetto deII’Ospizio. Gli istanti devono sentire I’Ufficio monumenti storici e allegare alla domanda di costruzione iI relative parere soritto.

5

Sul mappale 399 si trova attualmente un rustico per il quale non e concesso iI cambiamento

di destinazione. In caso di demolizione, non e piü possibile una nuova edificazione; Io spazio

creatosi dovra allora venire conglobato nell'area verde circostante Ia Chiesa di San Rocco.

4.

Piano generale di urbanizzazione

A.

Generalitä

Determinazioni

Art. 38 1

II piano generale di urbanizzazione deI Comune contiene Ie seguenti determinazioni:

a)

Area di urbanizzazione - Area del traffico

An‘. 39

b)

Impianti di urbanizzazione - Strada cantonafe - Strade coflettn’ci e strade di ailacciamento

Legge stradale cant. A11. 41

- Percorsi pedonaii e sentieri turistici

- Strade agricofe‚ forestah’ e rurah’ - Impianti di approwigionamento e di smaitimento LE Soazza

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Art. 42 Ad. 43

Ad. 44

12

Altre determinazioni

- Linee d’arretramento (7.3)

Art. 55 LPTC

Per impianti del traffico, come strade cantonaIi‚ ferrovie o funivie, nonche per impianti di

approvvigionamento e di smaltimento, come elettrodotti e Iinee telefoniohe, di cui sono responsabili iI Cantone, Ia Confederazione o terzi, valgono Ie rispettive prescrizioni federali e cantonali. TaIi impianti vanno assunti neI piano generale di urbanizzazione con I’indicazione

degli enti responsabili.

Aree di urbanizzazione Area del trafiico

1

Art. 39

NeIIe aree del traffico contenute neI piano generale di urbanizzazione vaigono disposizioni particolari di urbanizzazione o partioolari regolamentazioni del traffico. Nelle aree del traffico con urbanizzazione Iimitata non possono essere realizzati impianti per iI traffico motorizzato.

Nelle aree del traffico con urbanizzazione in comune gli impianti del traffico previsti nel piano generale di urbanizzazione, come parcheggi COperti‚ parcheggi collettivi sopra iI Iivello deI

terreno, vanno realizzati come impianti collettivi per tutti -i terreni compresi neII’area. II numero di parcheggi obbligatori da allestire si adegua alle direttive del piano generale di urbanizzazione o, dove questo mancasse, alle prescrizioni generali.

NeIIe aree di traffico con particolari regolamentazioni del traffioo, come Iimitazione di

velooitä, sensi unici, divieti di Circolazione limitati nel tempo, valgono Ie prescrizioni Iocali del

traffico da emanare dal Comune in base alla IegisIazione sulla circolazione stradale.

C.

Impianti d’urbanizzazione

Impianti del traffico 1. Generalitä

1

Art. 40

II piano generale di urbanizzazione determina Ie strade coIIettrici e di allacciamento esistenti e previste, gli impianti per iI traffico Iento, come i peroorsi pedonali e i sentieri turistici, Ie piste ciclabili, nonche Ie strade forestali, agricole e rurali, nella misura in cui tali impianti

risultano necessari per I’urbanizzazione del Comune. Esso determina Ie attrezzature necessarie per un’urbanizzazione sufficiente, come i parcheggi pubblici, Ie fermate dei bus e

deIIe automobili postali.

II piano generale di urbanizzazione determina Ie strade ed i sentieri pianificati‚ per i quali

diventa applicabile iI diritto di espropriazione daI momento dell’approvazione dei piani. Se gli

impianti del traffico si trovano su terreno private, I’Autorita edilizia provvede tempestivamente all’acquisto del terreno e dei diritti.

Laddove iI piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti del trafiico deIl’urbanizzazione particolare unicamente iI punto di raccordo, iI tracciato esatto dell’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o neIIa procedura per iI rilascio deIIa Iicenza edilizia. 2. Strade collettrici e di allacciamento Art. 41

1

Le strade coIIettrici e di allacciamento vanno adeguate all’area da urbanizzare per quanto riguarda iI genere e I’estensione. Esse vanno collegate alla rete stradale di ordine superiore in modo da non generare traffico estraneo. Le strade e Ie piazze vanno iIIuminate laddove Io

esigono Ie circostanze.

Le strade di quartiere vanno realizzate in modo tale che esse possano essere utilizzate

come vie d’accesso e come spazi esterni per Ie esigenze comuni del quartiere.

Per i materiali di pavimentazione deIIe aree pubbliche valgono Ie indicazioni del piano

1:1000. Le aree esterne private in concomitanza di piazze, strade e percorsi pedonali

pubblici e per i quali esiste o e possibile un rivestimento in duro, sono da pavimentare LE Soazza

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seguendo Ie indicazioni deII'Autoritä edilizia. La stessa puö attribuire dei sussidi per opere di

pavimentazione in pietra naturale.

3. Percorsi pedonali e sentieri turistici Art. 42

1

I peroorsi pedonali e Ie aree riservate ai pedoni per I’urbanizzazione delle aree dell’inse— diamento vanno realizzate, se possibile, indipendentemente daIIe vie del traffico motorizzato. Tali impianti vanno strutturati in modo da risuItare attrattivi e, se necessario, vanno

iIIuminati

2

I sentieri turistici aI di fuori degli insediamenti vanno realizzati in terra battuta e segnalati.

3

I percorsi pedonali ed i sentieri turistici sono accessibili a tutti ed utilizzabili neII’ambito del rispettivo scopo. II Comune puö emanare divieti di circolazione per bioicIette e divieti di equitazione sui tracciati realizzati esolusivamente quali percorsi pedonali e sentieri turistici.

4. Strade agricole e forestali 1 2

3

Art. 43

Le strade agricole e forestali servono all’utilizzazione agricola e forestale delle rispettive aree urbanizzate. Esse vanno realizzate in linea di massima in terra battuta ed asfaltate solo Iaddove ciö si

riveli necessario per motivi impellenti.

L’uso delle strade agricole e forestali si adegua alle prescrizioni della Iegislazione sulle

foreste e sulle bonifiche fondiarie, nonche alle prescrizioni Iocali sul traffico emanate dal

Comune.

lmpianti di approwigionamento e di smaltimento

Art. 44 1

II piano generale di urbanizzazione determina e distingue gli impianti di approvvigionamento e di smaltimento esistenti e previsti che risultano necessari per una sufficiente urbanizzazione delle zone edificabili. Ne fanno parte segnatamente gli impianti per I’approwigionamento di acqua potabile e di energia eIettrica, gli impianti di telecomunicazione, gli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonche gli impianti di smaltimento delle acque secondo iI piano generale per iI Ioro smaltimento (PGS).

2

Gli impianti di approwigionamento e di smaltimento definiti nel piano generale di urbanizzazione sono pubblici. L’allacciamento di fondi privati agli impianti pubblici, cosi come Io smaltimento dei rifiuti, si adeguano ai regolamenti di urbanizzazione.

3

Laddove iI piano generale di urbanizzazione determina per gli impianti dell’approwigionamento e deIIo smaltimento unicamente iI punto di raccordo, iI tracciato esatto delI’impianto va determinato in una pianificazione consecutiva o nella procedura per iI rilascio della Iicenza edilizia.

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III

PRESCRIZIONI EDILIZIE COMUNALI

1.

Premesse per Ia costruzione

Licenza edilizia

1. Obbligo di notifica 1

Art. 45

Tutti i progetti di costruzione (edifici ed impianti, comprese Ie modifiche dei progetti, i cambiamenti di scopo, i Iavori di manutenzione e di rinnovo, nonche iI cambiamento di scopo

per i terreni, da cui sono da attendere effetti considerevoli sull’ordinamento delle

utilizzazioni) vanno notificati senza eccezione all’Autorita edilizia in iscritto prima di elaborare i piani e di passare all'esecuzione. . 2. Decisione in merito all’obbligo di licenza edilizia e genere della procedura Art. 46 1

L’Autoritä edilizia decide se il progetto di costruzione notificato sia esonerato dall’obbligo di Iicenza edilizia secondo I’art. 40 OPTC o se sia necessaria una Iicenza edilizia. Essa decide

per l’obbligo della Iicenza edilizia qualora I0 ritenga necessario o opportuno nell’interesse pubblico o per la salvaguardia dei diritti di terzi.

2

Per quanto riguarda i progetti di costruzione soggetti all’obbligo deIIa Iicenza edilizia, I’Autorita edilizia decide poi se debba essere efiettuata Ia procedura ordinaria per I’ottenimento deIIa licenza edilizia o se siano adempite le premesse per Ia procedura di

notifica secondo I’art. 50 OPTC. Per i progetti di costruzione a mente dell’art. 40 OPTC, che secondo il cpv. 1 risultano soggetti all’obbligo di Iicenza, entra in Iinea di conto unicamente Ia procedura di notifica secondo gli art. 50 e 51 OPTC. 3

Progetti di costruzione che necessitano soltanto di una licenza edilizia comunale sono

considerati autorizzati, se entro un mese dall’inoltro della domanda non viene presa una

decisione divergente. (Art. 51 cpv 3 OPTC).

3. Comunicazione della decisione e del genere di procedura

1

Art. 47

L’Autoritä edilizia comunica alla committenza Ia sua decisione secondo I’art. 46 entro 15 giorni Iavorativi dal momento della notifica mediante un decreto impugnabile. Per progetti

soggetti all’obbligo di Iicenza edilizia essa comunica contemporaneamente iI numero delle domande di costruzione da inoltrare, i documenti da allegare alla domanda di costruzione ed eventuali altre richieste necessarie per l’ottenimento di autorizzazioni supplementari. 2

Per quanto riguarda i progetti di costruzione non soggetti all’obbligo di Iicenza edilizia,

I’Autoritä edilizia informa inoltre la committenza in merito ad eventuali altre autorizzazioni necessafie.

3

Dopo I’inoltro della domanda di costruzione formale I’Autoritä edilizia efiettua Ia procedura

stabilita, prowede se necessario ad awiare Ia procedura EFZ e garantisce iI coordinamento

necessario fra Ie autoritä competenti neI caso in cui siano richieste delle autorizzazioni

supplementari.

Domanda di costruzione

1

Art. 48

La domanda di costruzione va inoltrata su modulo ufficiale in tre esemplari, per domande EFZ in sei esemplari. In casi particolari I’Autorita edilizia puö richiedere l’inoltro di ulteriori

esemplari.

2

Alla domanda di costruzione sono da allegare, se necessario, i seguenti documenti:

1.

2.

piano di situazione in scala 1:500 o 1:1000 (copia deI catasto aggiornato) contenente:

confini, numeri delle particelle, superficie del fondo, area edificata, base delle facciate

proiettata (3.3), situazione degli edifici sulle particelle confinanti, accessi, aree di parcheggio, linee di arretramento, distanze dai confini e fra gli edifici, quote di riferimento assicurate (i 0.00 quota in m.s.l.m); in caso di rinnovi e trasformazioni, nonche rinnovi esterni: documentazione fotografica sull’edificio esistente e inventario storico-edilizio dell’oggetto per edifici ed impianti da proteggere e da conservare nelle zone di conservazione;

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piano di situazione 1:100 con allacoiamento per l’acqua, Ia fognatura, Ia corrente elettrica ed il telefono;

piante di tutti i piani in scala 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni esterne, spessore dei muri delle pareti esterne e delle pareti divisorie delle abitazioni, tutte Ie dimensioni rilevanti secondo iI CIAE; proiezione della base della facciata (3.3) della pianta del primo piano normale; scopo dei Iocali;

piano della facciata (3.1) e sezioni 1:100 con indicazioni complete sulle dimensioni determinanti riguardanti le altezze secondo CIAE, con l’andamento del terreno determinante e del nuovo terreno fino al oonfine, nonche quote delle strade; (nel caso in cui il terreno determinante eccezionalmente non corrisponda all’andamento del

terreno naturale, risp. all’andamento attuale, e necessaria I’approvazione preventiva da

parte dell’Autoritä edilizia); calcolo dettagliato dell’indice di utilizzazione (Start. 15 o 16) da adottare, con rappresentazione delle componenti delle superfici di piano secondo Ia norma SIA 416 e degli elementi determinanti per i rispettivi indici secondo Ie figure SIA 421 o 8.3, nonche dei parcheggi;

piani dei progetti 1:100 dei Iavori nei dintorni, con Ia descrizione delle modifiohe del terreno, dei muri di sostegno, delle reoinzioni, dei parcheggi, delle piantagioni, ecc.; relazione tecnica con indicazioni sullo scopo, I’esecuzione dei Iavori, i materiali di costruzione, Ia colorazione, ecc.;

indicazione dei costi approssimativi di costruzione; calcolo cubico secondo Ia norma SIA416 10. documenti per Ie Opere edili relative alla protezione civile secondo Ie prescrizioni federali e cantonali; 11. documenti relativi agli impianti soggetti a Iicenza da parte della polizia del fuoco; 12. per costruzioni nelle vicinanze della strada cantonale i permessi necessari secondo Ie prescrizioni cantonali;

13. calcolo energetico nonche risultati deIIo stesso sul modulo ufficiale; per edifici storici di pregio valgono prescrizioni particolari per quanto riguarda il calcolo energetico;

14. calcolo relativo alla protezione acustica secondo Ie prescrizioni federali; 15. decisione circa I’esame preliminare dell’lstituto cantonale di assicurazione dei fabbricati per edifici in zona di pericolo; 16. per gli allacciamenti alla rete dell’acqua potabile e delle fognature: indicazioni sul fabbisogno d’acqua potabile, diametro delle tubazioni, materiale delle tubazioni e pendenza delle condotte d’allacciamento; 17. piani dettagliati degli impianti di depurazione delle acque (impianti singoli di depurazione), risp. degli impianti di trattamento preliminare per Ie acque di scarico, nonche indicazioni sulle dimensioni degli impianti; 18. per progetti di costruzione che causano inquinamento dell’aria: dichiarazione delle emissioni secondo Ie prescrizioni federali; 19. per progetti di costruzione per I’allevamento di bestiame da reddito: calcolo della distanza minima secondo Ie norme FAT e comprova dell’osservanza della distanza minima dagli edifici nelle vicinanze e dalle zone abitate; 20. per progetti con emissioni considerevoli di inquinamento dell’aria: prognosi delle immissioni secondo le prescrizioni federali (su richiesta dell’Autorita edilizia); 21. per progetti che causano radiazioni non ionizzanti: modulo con i dati dell’ubicazione e indicazioni secondo Ie prescrizioni federali;

22. per progetti con fonti proprie di rumore: documenti secondo Ie prescrizioni federali (prognosi dei rumori su richiesta dell’Autoritä edilizia); 23. per progetti in aree gravate da rumori: documenti secondo Ie prescrizioni federali; 24. documenti per I’autorizzazione di scavi e sondaggi, per I’abbassamento della falda freatica ed il prelievo d’aoqua dalla stessa, nonche per pompe termiche per I’uso del calore deIIa falda e del terreno secondo le prescrizioni del servizio cantonale per Ia

protezione delle acque; 25. indicazioni sul genere e la quantitä dei rifiuti edili prodotti dalla realizzazione del progetto e indicazioni relative aI Ioro smaltimento su modulo speciale (dichiarazione di smaltimento dell’Ufiicio per Ia natura e I’ambiente); 26. per impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti (p.es. discariohe, impianti per Ia raccolta e Ia Iavorazione di rifiuti di ogni specie, depositi intermedi di rifiuti, impianti di

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16

compostaggio a partire da una capacitä di 100 tonnellate/anno, impianti di incenerimento dei rifiuti): indicazioni e documenti secondo Ie prescrizioni federali; 27. conferma su apposito modulo che i provvedimenti per Ia protezione da radon sono stati

adottati; 28. estratti del registro fondiario ed eventuali convenzioni su base contrattuale.

L’Autoritä edilizia puö rinunciare a singoli documenti o richiederne altri, neIIa misura in cui ciö sia necessario per I’esame del progetto di costruzione. In casi particolari essa puö richiedere un modello. Per progetti di costruzione sottoposti aIIa procedura di notifica Ia domanda di costruzione va inoItrata in edizione semplificata e corredata solo dai documenti necessari per Ia comprensione del progetto. I documenti allegati alla domanda di costruzione vanno firmati dal proprietario del fondo, daIIa committenza e dall’autore qualificato del progetto. In casi speciaIi Ia comprova dell’autorizzazione a disporre sostituisce Ia firma del proprietario del fondo.

In caso di rinnovi o modifiche di piani approvati, dai piani inoItrati devono risultare Io stato delle parti d’edificio prima e dopo iI rinnovo, risp. Ie modifiche (esistente: grigio; nuovo: rosso; demolizione: giallo). Alla fine dei Iavori di costruzione e da inoItrare spontaneamente aI Comune Ia documen-

tazione relativa alle opere realizzate (piani d’esecuzione). Per i progetti sottoposti aIIa procedura di Iicenza EFZ vanno inoItrati aI Comune due esemplari. In caso di mancata consegna iI Municipio prowede direttamente all’allestimento dei documenti richiesti

addebitando Ie spese aI proprietario. Precario

1

Art. 49

Qualora vengano autorizzati in via eccezionale per un periodo Iimitato edifici ed impianti non

conformi alle prescrizioni Iegali, iI rilascio deIIa Iicenza edilizia puö essere vincolato aIIa stipulazione di una convenzione, mediante Ia quale i proprietari del fondo, su richiesta

deII’Autoritä edilizia, si impegnano a ripristinare I0 stato di Iegalita entro scadenza utiIe (precario).

L’Autorita edilizia prowede, a spese deIIa committenza, aIIa menzione del precario a registro fondiario.

2. Sicurezza e salute Igiene degli alloggi 1

Art. 50

I Iocali con superficie di piano computabiie devono essere sufiicientemente iIIuminati ed

arieggiabili. 8e necessario essi vanno dotati delle attrezzature tecniche adeguate aI fine di ottenere delle condizioni ineccepibili.

I Iocali abitati e Ie camere da Ietto devono essere munite di finestre aI di sopra del IiveIIo del

terreno, devono avere accesso verso I’esterno e devono poter essere aperte in misura

sufficiente; Ia superficie delle finestre deve corrispondere almeno ad un decimo deIIa

superficie di piano computabile.

Per Iocali abitati e Iocali di Iavoro va rispettata un’altezza media in Iuce (5.4) di 2.40 m al minimo. Bilancio energetico

1

Art. 51

II Comune sostiene e promuove l’impiego finalizzato e I’uso di energie rinnovabiIi. In tutti gli

edifici ed in ogni parte di essi va dedicata particolare attenzione ad un uso dell’energia parsimonioso ed adeguate all’ambiente.

L’Autorita edilizia puö incaricare esperti esterni di verifiche, perizie e approfondimenti progettuali riguardanti Ie questioni energetiche.

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Provvedimenti per i Iavori di costruzione

Art. 52 1

Per i Iavori di costruzione di ogni tipo sono da adottare i provvedimenti necessari per Ia protezione delle persone, delle cose e dell’ambiente.

2

I lavori di costruzione sono da pianificare e da eseguire in modo da ridurre al minimo Ie immissioni e da rispettare le prescrizioni secondo Ia Iegislazione federale e cantonale.* I Iavori di costruzione che provocano rumori provenienti dal trafiico o da altre fonti, nonche polvere, vibrazioni ed odori molesti, possono essere eseguiti solo nei giorni feriali dalle 07.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 19.00. In casi particolari I’Autoritä edilizia puö autorizzare delle eccezioni o prescrivere Iimitazioni piü restrittive.

3

Le acque di scarico di cantiere vanno trattate a seconda della loro natura e della loro produziene, prima di essere immesse nella rete delle fognature o in un fosso di scolo, Oppure disperse nel sottosuolo con iI permesso dell’autorita cantonale competente (Ufficio per la natura e I’ambiente). I rifiuti prodotti sui cantieri vanno smaltiti secondo le prescrizioni

federali, cantonali e comunali.

3.

Strutturazione

Tetti 1 2

Art. 53

l tetti vanno strutturati in relazione alla sostanza edificata circostante (forme dei tetti e materiali) ed alla struttura dell’insediamento. Nella zona NV I'Autorita edilizia impone l'uso delle piode per la copertura dei tetti; iI Comune

garantisce una fonte di sussidio per una parziale e adeguata copertura del maggior costo di

costruzione. Nella zona NT sono ammessi solo tetti a falde, con una pendenza minima del 60%; nelle altre zone residenziali sono ammessi unicamente tetti a falde, Ia cui pendenza non puö essere inferiore al 35% e superiore al 60%. In tutti questi casi Ia copertura va eseguita di colore scuro. Queste prescrizione valgono solo per I’edificio principale. Per aggiunte, costruzioni accessorie e piccole costruzioni come Iegnaie, conigliere, pollai e simili sono permessi tetti piani o con pendenza uguale al tetto del fabbricato principale.

3

I tetti sono da COprire con iI materiale usato in zona, in linea di massima sono da coprire con piode di granito. Se non e possibile, Ia copertura puö venir eseguita con altri materiali a seconda della zona.

Sono ammesse coperture in tegola di cemento o simili, di colore scuro, Iastre piane tipo

eternit grigio. I tetti con le falde verso Ia pubblica via devono essere muniti di paraneve e pluviali. 4

Di regola la direzione del tetto deve essere perpendicolare alle curve di livello del terreno.

5

Corpi tecnici, spazi ad incavo, abbaini e Iucernari sono ammessi solo se non compromettono Ia vista d’assieme. Nelle zone nucleo e ampliamento nucleo, nonche per gli

oggetti protetti determinati nel piano generale delle strutture, non puö essere rivendicato un

diritto, a meno che Ia consulenza in materia di strutturazione non esprimi a tale riguardo una valutazione positive.

6

Premessa una valutazione positiva da parte della consulenza in materia di strutturazione,

I’Autoritä edilizia puö concedere delle eccezioni nei casi in cui la qualita della strutturazione

e garantita o I’esecuzione e giustificata per Ia realizzazione di impianti per I’uso di energie

rinnovabili.

Impianti energetici

1

Art. 54

Gli impianti per l’uso di fonti alternative di energie devono inserirsi adeguatamente nelle caratteristiche Iocali e nel quadro paesaggistico. In caso di necessitä I’Autoritä edilizia fa capo a esperti esterni per Ia valutazione dal punto di vista tecnico e strutturale.

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Recinzioni e piante

1

Art. 55

Le recinzioni, come steccati, muri e siepi, vanno strutturate in modo adeguato e devono inserirsi armoniosamente neIIe caratteristiche Iocali e neI quadro paesaggistico. Le re-

Cinzioni mobili per Ia custodia del bestiame vanno allontanate immediatamente dopo Ia pascolazione.

Recinzioni con filo spinato o di altri materiali pericolosi sono proibiti su tutto iI territorio comunale. In caso di necessitä I’Autoritä edilizia ne ordina I’allontanamento. Recinzioni sono ammesse solo se esse sono indispensabili per proteggere da pericoli Ie

persone o Ia proprietä fondiaria. In zona agricola tutte Ie recinzioni fiese sono vietate. Nell’altro territorio comunale fuori dalla zona edificabile esse sono soggette alla procedura EFZ. Opere di cinta, muri, scarpate e simili sono regolate dall’art. 76 LPTC. Le opere di cinta e i muri devono rispettare un arretramento di mI 0.50 dalle strade pubbliche. Nelle zone di nucleo dette opere sono valutate caso per caso daII’Autoritä edilizia.

Qualora piante ed alberi pregiudichino Ia proprietä altrui, Ia sicurezza pubblica o deturpino Ie caratteristiche Iocali ed iI quadro paesaggistico, I’Autoritä edilizia puö ordinarne I’allontanamento.

E vietata Ia demolizione dei muri a secco. Eccezioni possono essere concesse ove ciö sia

d'impedimento per un'adeguata edificazione, in questi casi occorre prevedere un intervento sostitutivo nei dintorni.

Modifiche del terreno, scarpate e muri Art. 56

1

Modifiche della configurazione del terreno esistente sono ammesse solo nella misura in cui

2

Scavi e terrapieni possono trovarsi in media al massimo 0.6 m al di sotto, rispettivamente sopra Ia base della facciata (3.2) e comprendere al massimo un terzo della base delle

non pregiudicano Ie caratteristiche Iocali ed iI quadro paesaggistico.

facciate proiettata (3.3). Qualora fossero necessari per ragioni strutturali degli scavi o dei terrapieni di maggiore ampiezza, I’Autoritä edilizia puö concedere delle deroghe. 3

4

Scavi e riempimenti assolutamente necessari vanno rinverditi a lavori ultimati o piantati con

alberi o arbusti Iocali. L’Autoritä edilizia puö imporre Ie misure per un corretto inserimento nel sito caratteristico e neI paesaggio (materiale dei muri, mascheramenti, ecc.). L’Autoritä edilizia puö richiedere dei piani di sistemazione. Scarpate e muri di sostegno, nonche muri di sponda, vanno Iimitati allo stretto necessario.

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi 1

Art. 57

Insegne pubblicitarie e cartelli indicativi sono ammessi nella misura in cui non pregiudicano

le caratteristiche Iocali, i| quadro paesaggistico, nonche Ia sicurezza del traffico.

Antenne

Art. 58 1

L’ubicazione di antenne esterne, incluse Ie antenne paraboliche, va scelta in modo da non pregiudioare Ie caratteristiche Iocali.

2

Per nuovi edifici, rinnovi sostanziali o ampliamenti entro Ie aree d’insediamento generalmente protetto, Ie aree di protezione e Ie aree di conservazione, I’Autoritä edilizia puö

prescrivere I’erezione di antenne in comune e determinare I’area sottoposta all’obbligo di allacciamento alle stesse.

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4.

Traffico

Sicurezza del traffico

1

Art. 59

L’Autoritä edilizia provvede affinche gli impianti del traffico comunali, in particolare gli

impianti per iI trafiico Iento, possano essere usati senza pericolo.

Gli impianti come gli imbocchi stradali, gli accessi alle strade, ai sentieri ed alle piazze,

nonche Ie uscite dagli stessi, non possono mettere in pericolo i rispettivi utenti. L’Autoritä edilizia puö imporre I’adattamento o l’allontanamento di impianti pericolosi a spese del proprietario degli stessi.

Sui tetti Iungo gli spazi d’uso pubblico devono essere montate grondaie e dispositivi

paraneve. Qualora Ia sicurezza pubblica venga messa in pericolo dallo scorrimento delle

acque o dalla caduta di neve proveniente dai tetti, i proprietari dei fondi sono tenuti ad

adottare Ie misure necessarie per eliminare iI pericolo; se essi non vi prowedono, I’Autoritä

edilizia fa adottare Ie misure necessarie a loro spese.

Accessi e uscite

Art. 60

Autorimesse e garage con uscite diretta su strade, sentieri e piazze comunali con traffico intenso, devono avere un piazzale antistante di almeno 5 m di Iunghezza e 3 m di Iarghezza. Qualora essi servano per iI parcheggio di veicoli con una Iunghezza maggiore ai 5 m, iI

1

piazzale antistante deve essere propomionatamente ampliato.

La pendenza delle rampe non puö superare il 12%. Per Ie rampe nelle vicinanze di strade con trafiico intenso, tra iI margine della strada e I’inizio deIIa pendenza va inserito un piazzale con una pendenza massima del 5% ed una Iunghezza minima di 4 m.

In caso di situazioni particolari, segnatamente nei nuclei degli insediamenti, I’Autoritä edilizia

puö autorizzare delle deroghe alle misure di cui sopra.

L’Autoritä edilizia puö prescrivere Ia costruzione di accessi ed uscite comuni, oppure obbligare i proprietari di impianti esistenti a consentirne a terzi I’uso in comune dietro

versamento di adeguato indennizzo, qualora tale misura risulti necessaria neII’interesse pubblico.

L’Autoritä edilizia puö disporre Ia soppressione oppure Ia sistemazione di accessi esistenti, se gli stessi non sono ritenuti adeguati.

Parcheggi per veicoh' a motore 1. Parcheggi obbligatori 1

Art. 61

In caso di nuove costruzioni, nonche di trasformazioni ed ampliamenti importanti, Ia committenza e tenuta ad allestire suI proprio terreno dei parcheggi accessibili e disponibili permanentemente a tale scopo durante tutto I’anno, oppure a dimostrare iI diritto d’uso a

scopo di parcheggio su terreno altrui.

In Iinea di massima devono essere disponibili per: edifici residenziali 1 parcheggio per ogni abitazione fino a 100 m2 di superficie di piano computabile; aI di sopra: 2 parcheggi — ufficiiedifici artigianali 1 parcheggio per 60 m2 superficie di piano computabile Iocali di vendita 1 parcheggio per 20 m2 di superficie del negozio -

pensioni, alberghi

1 parcheggio per ogni 3 posti Ietto

-

ristoranti

1 parcheggio per ogni 5 posti a sedere (senza Ie sale da pranzo degli alberghi)

Per altri edifici I’Autoritä edilizia fissa iI numero dei parcheggi obbligatori secondo Ie norme deII’Associazione svizzera dei professionisti deIIa strada e dei trasporti (norme VSS). Nel fissare iI numero dei parcheggi obbligatori, essa tiene conto deIIa raggiungibilitä con i mezzi pubblici di trasporto e della parte di traffico Iento in rapporto al volume complessivo di traffico generato. In casi particolari essa puö ridurre iI numero di parcheggi obbligatori mediante Ia stipulazione di un precario. LE Soaxza

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Per gli edifici abitativi e gli alberghi tutti i parcheggi permanenti devono di regola essere ubicati in autorimesse o in garage. Per gli altri edifici ed impianti I’Autoritä edilizia determina

Ia quota dei parcheggi nei garage e neIIe autorimesse. 3

Un numero sufficiente di parcheggi va allestito anche per Ie biciclette e Ie motooiclette. Dove

Ie ciroostanze Io permettono ed i costi risultano ragionevoli, i parcheggi per Ie biciclette e Ie motociclette sono da allestire in Iocali chiusi e ben aocessibili o vanno perlomeno coperti.

4

Alberi di pregio e giardini, nonohe spazi significativi per Ie caratteristiohe Iocali, come cortili interni, piazze o muri e recinzioni, non possono essere allontanati o utilizzati per Ia costruzione di parcheggi.

5

NeIle aree segnatamente determinate nel piano generale di urbanizzazione‚ per quanto riguarda Ia messe a disposizione dei parcheggi per i veicoli a motore, valgono al posto dei capoversi 1 e 2 Ie disposizioni particolari del piano generale di urbanizzazione.

6

NelIa misura in cui Io richiedono Ie circostanze, i proprietari degli edifici e degli impianti

esistenti vanno obbligati ad avere a disposizione dei parcheggi, oppure a partecipare ad un impianto in comune.

2. Contributo sostitutivo per parcheggi per automobili 1

Art. 62

Qualora I’impianto dei parcheggi prescritti non sia possibile su terreno proprio o garantito su terreno di terzi mediante accordo contrattuale ed i parcheggi non possano nemmeno essere

realizzati in un impianto in comune, per ogni parcheggio mancante va versato un contributo sostitutivo unico.

2

II contributo sostitutivo ammonta a fr. 5'000 per parcheggio mancante. Questo importo

corrisponde all’indice svizzero dei costi della oostruzione (genio civile) di 103.2 punti in data

ottobre 2011. Non appena I’indice si modifica verso I’alto o verso il basso del 10% dei punti,

aumenta o si riduce del 10% anche iI contributo sostitutivo. 3

II contributo sostitutivo va fatturato alla oommittenza al momento dei rilascio della Iicenza edilizia e va pagato prima dell’inizio dei Iavori di oostruzione. II ricavo proveniente dai contributi va impiegato per Ia costruzione di parcheggi pubblici o per Ia promozione del

traffico pubblico o del traffico Iento.

5.

Approwigionamento e smaltimento

Condotte di servizio

1

Art. 63

Le condotte pubbliche di servizio vanno posate in linea di massima nel campo stradale o

entro le Iinee di arretramento approvate. Qualora una condotta pubblica debba attraversare

terreni di proprietä privata, Ia costruzione della stessa e dei relativi impianti va tollerata dai

proprietari previo equo indennizzo. In caso di controversia, I’indennizzo viene stabilito dalla competente commissione di espropriazione.

2

Qualora mutino Ie esigenze del fondo gravato, Ia condotta va spostata a spese del Comune, neIla misura in cui aI momento della costituzione del diritto di attraversamento non sia stata convenuta un’altra regolamentazione.

Acque di scarico 1

Art. 64

Le acque di scarico di edifici ed impianti sono da trattare e da smaltire secondo Ie prescrizioni federaii e cantonali suIla protezione deIIe acque e conformemente al piano generale

di smaltimento delle acque (PGS). 2

I dettagli sono definiti nel regolamento per iI trattamento deIIe acque di scarico.

3

Non e ammesso Io scarico di acque sulla proprieta pubblioa

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6.

Manutenzione dei fondi privati

Manutenzione Art. 65 Gli edifici e impianti devono costantemente essere mantenuti in buono stato. Alla manutenzione di costruzioni sottoposte a protezione e degne di essere protette come pure

di oggetti naturali e beni culturali sotto protezione deve essere prestata particolare

attenzione.

Se una costruzione costituisce un pericolo per persone, animali o proprietä altrui oppure se

sfigura neI suo aspetto o se un edificio sotto protezione o degno di essere protetto viene abbandonato aIIa sua rovina, in tal caso I'Autorita edilizia obbliga iI proprietario a prendere Ie

necessarie misure. Se esso non da seguito a tale ordine, l'Autoritä edilizia ordina I'esecuzione delle misure indispensabili a spese del proprietario. Queste prescrizioni valgono in modo analoge per opere di cinta, muri, piazze industriali, depositi, cantieri, impianti di urbanizzazione come pure per modifiche del terreno risultanti da scavi o riempimenti. Per i terreni non edificati inseriti nelle aree edificabili i proprietari sono tenuti a procedere,

almeno una volta all'anno, alla relative manutenzione e pulizia. Gli altri terreni vanno mantenuti conformemente alla Ioro destinazione di zona. Perle strade agricole e forestali vige I'obbligo di pulizia sui ambo i Iati per una profondita di almeno 2.50 ml (Iiberare da alberature e arbusti). In caso d'inadempienza I'Autorita edilizia puö far ripristinare iI buono stato dei singoli fondi

addebitando Ia spesa in quotaparte ai proprietari.

Uso del suolo e dello spazio aereo pubblico Uso del suolo pubblico e dello spazio aereo

1

Art. 66

L’uso accresciuto di suolo pubblico o di acque pubbliche e ammesso solo con iI permesso del Municipio. Un uso particolare di suolo pubblico o di acque pubbliche oltre I’uso accresciuto necessita di

una concessione da parte del Comune.

L’Autorita edilizia puö autorizzare I’uso dello spazio aereo pubblico mediante bovindi, balconi o altre parti sporgenti dell’edificio, nella misura in cui ciö non rende difficile I’uso del suolo pubblico, garantisce Ia sicurezza del traffico e non vi si oppongono altri interessi

pubblici. Parti sporgenti di edifici esistenti, come zoocoli, bovindi e tettoie, possono essere isolati in un secondo tempo senza licenza.

Le autorizzazioni per I’uso accresciuto di suolo pubblico e per uso particolare possono essere vincolate al versamento di un indennizzo.

Uso della proprietä privata per scopi pubblici Art. 67 1

II Comune e autorizzato a collocare gratuitamente su fondi privati o in costruzioni private insegne e cartelli, come segnali stradali, segnalazioni di sentieri, pietre e boIIi di confine, marchi della misurazione catastale e delle condotte di servizio, nonche installazioni tecniche, come idranti, dispositivi per I'illuminazione pubblica, cassette per interruttori, dispositivi di misurazione. Va tenuto conto dei desideri Iegittimi dei proprietari fondiari.

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IV

ORDINAMENTO DI URBANIZZAZIONE Generalitä

Regolamenti di urbanizzazione Art. 68 1

A complemento della Iegge edilizia, i regolamenti di urbanizzazione definiscono Ia progettazione, I’aIIestimento e Ia struttura tecnica, I’uso, Ia manutenzione ed iI rinnovo adeguato alle necessita degli impianti pubblici e privati di urbanizzazione, in particolare nei campi

dell’urbanizzazione del trafiico, dell’approwigionamento di acqua potabile, del trattamento

deIIe acque di scarico, della gestione dei rifiuti, nonche dell’approvvigionamento di energia e

deIIa telecomunicazione; ciö neIIa misura in cui singoli compiti non siano stati delegati a corporazioni di Comuni, a enti responsabili concessionari o a privati. I regolamenti

determinano gli obblighi di allacciamento e Ie relative premesse.

I regolamenti di urbanizzazione determinano inoltre come debbano essere coperte Ie spese del Comune per Ia costruzione, I’esercizio, Ia manutenzione ed iI rinnovo degli impianti di approvvigionamento e di smaltimento. Essi stabiliscono in particolare quaIi impianti d’urbanizzazione siano da finanziare secondo Ie norme delIa Iegislazione cantonale in materia di pianificazione e quali siano invece da finanziare da parte del Comune. Nel caso in

cui vengano prelevate deIIe tasse, i regolamenti definiscono Ia cerchia degli assoggettati, i principi per iI calcolo e I’ammontare deIIa tassa, nonche Ia procedura per Ia tassazione e

Ifincasso.

NeIIa definizione deIIa struttura dei regolamenti di urbanizzazione sono da osservare Ie

direttive deIIa Iegislazione superiore, in particolare il principio deIIa causalitä. L’emanazione

dei regolamenti di urbanizzazione e di competenza deII’AssembIea comunale.

4

Sono riservate normative particolari neII’ambito dei piani di area e dei piani di quartiere.

Programme di urbanizzazione Art. 69 1

L’Autoritä edilizia e competente per I’emanazione del programma di urbanizzazione.

2

L’Autoritä edilizia espone pubblicamente nel Comune il progetto del programma di urbanizzazione per Ia durata di 30 giorni e rende nota I’esposizione neII’organo ufficiale comunale e neI foglio ufficiale cantonale. Durante I’esposizione pubblica gli interessati possono presentare proposte e obiezioni aII’Autoritä edilizia. Essa esamina Ie richieste,

decide in merito ad eventuali adeguamenti ed emana il programma d’urbanizzazione. L’Autorita edilizia prowede affinche gli impegni finanziari derivanti daI d’urbanizzazione vengano assunti neI preventivo annuale del Comune.

programma

Qualora iI programma d’urbanizzazione venga sostanzialmente modificato, va ripetuta Ia procedura di esposizione pubblica.

2.

Progettazione e approvazione

Progetti generali e progetti di costruzione 1

Art. 70

I progetti generali comprendono gli impianti deI traffico per I’urbanizzazione generale, gli impianti principali deII’approwigionamento di acqua potabile (acquedotti) e dello smaltimento delle acque di scarico (fognature), nonche gli impianti per I’approwigionamento energetico e per Ia gestione dei rifiuti.

I progetti di costruzione determinano Ia natura, I’estensione, I’ubicazione e Ia struttura

tecnica deIIa costruzione ed altri dettagli.

L’approvazione degli impianti di urbanizzazione avviene mediante Ia procedura per iI rilasoio

deIIa Iicenza edilizia.

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Esecuzione, esercizio, manutenzione e rinnovo a) Impianti pubblici di urbanizzazione 1. Esecuzione Art. 71

1

Gli impianti comunali dell’urbanizzazione base e dell’urbanizzazione generale vengono costruiti dal Comune conformemente al programma di urbanizzazione. Sono riservate particolari disposizioni di urbanizzazione per Ie aree di urbanizzazione delimitate neI

progetto generale di urbanizzazione.

Gli impianti dell’urbanizzazione particolare vengono costruiti dal Comune se servono un elevato numero di fondi. Qualora I’Autoritä edilizia respinga Ie richieste di persone o gruppi interessati di costruire impianti dell’urbanizzazione particolare, essa autorizza i richiedenti a costruirli secondo i

piani del Comune come impianti privati di urbanizzazione. 2. Esercizio, manutenzione e rinnovo Art. 72

1

II Comune prowede ad un esercizio e ad una manutenzione ineccepibile degli impianti pubblici di urbanizzazione, nonche al Ioro rinnovo in tempo utiIe.

2

Vanno evitati gli imbrattamenti degli impianti pubblici del trafiico. II Comune prowede alle

3

Qualora i privati sporchino in misure eccessiva gli impianti del trafiico, i costi di pulizia vanno addossati a chi Ii causa. L’autoritä comunale preposta emana, se del caso, Ie disposizioni

pulizia periodica degli impianti di cui assume Ia manutenzione.

necessafie.

3. Sgombero della neve

1

Art. 73

Durante I’inverno gli impianti del traffico appartenenti al Comune vengono mantenuti

accessibili daI Comune nella misura in cui ciö risulta necessario per Ie esigenze pubbliche. L’autoritä comunale preposta determina, neI quadro dei crediti disponibili e delle concrete

necessitä deII’utenza, quali strade, vie e piazze debbano essere sgomberate dalla neve.

2

L’uso di agenti chimici per Io scioglimento deIIa neve e consentito solo in casi eccezionali.

3

II Comune e autorizzato a depositare Ia neve dello sgombero su fondi privati confinanti, usando iI maggior riguardo possibile agli edifici ed alle colture degli stessi. Dopo Io sgelo iI

Comune prowede a pulire i fondi in questione dai detriti e dalla ghiaia. II Comune prowede a riparare o a risarcire i danni arrecati agli edifici, alle recinzioni o agli alberi.

b) Impianti priva ti di urbanizzazione 1. Generalitä 1

Art. 74

La costruzione ed iI finanziamento degli impianti privati di urbanizzazione e compito dei proprietari dei fondi. Gli impianti vanno mantenuti sempre in buono stato di funzionalitä e rinnovati in tempo utiIe.

Lo sgombero delIa neve sulle strade private e I’apertura degli accessi privati e compito dei privati. Qualora q'uesti non prowedano a tale compito, I’autoritä comunale preposta adotta i

prowedimenti necessari. Se necessario essa ordina deIIe misure sostitutive. 2. Impianti coIIettivi ed uso in comune Art. 75

1

L’Autoritä comunale preposta puö obbligare i proprietari dei fondi di un quartiere e dei fondi

confinanti a costruire degli impianti collettivi e concedere anche a terzi I’uso degli stessi dietro adeguato indennizzo. Per impianti coIIettivi di notevole importanza va efiettuata Ia procedura di piano di quartiere.

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l proprietari di impianti privati d’urbanizzazione del traffico o di approwigionamento, come strade private, accessi per veicoli a motore, accessi pedonali, condotte dell’acqua potabile e

fognature, possono essere obbligati dall’Autoritä comunale preposta a metterli a disposizione anche di terzi dietro adeguato indennizzo, nella misura in cui ciö risulti di interesse pubbüco. Le quote di partecipazione ai costi degli impianti collettivi, nonche gli indennizzi per Ia

coutenza di impianti privati, vengono stabiliti dall’Autoritä comunale preposta secondo iI principio dell’utile conseguito. 3. Assunzione da parte del Comune

1

Art. 76

II Comune puö assumere, previa fatturazione dei costi propri, Ia manutenzione e la pulizia di

impianti privati di urbanizzazione del traffico, dell’approwigionamento e deIIo smaltimento,

nonche iI servizio invernale su strade private se:

a) I0 richiede Ia maggioranza dei proprietari dei fondi interessati, oppure b) i proprietari dei fondi non prowedono in misura sufficiente ai loro compiti di manutenzione. I costi vanno ripartiti dall’autoritä comunale preposta sui proprietari dei fondi. Su

richiesta

I’Autoritä

comunale

preposta

deve

assumere

gli

impianti

privati

di

urbanizzazione che servono all’uso pubblico e sono conformi alle esigenze tecniche, a condizione che tali impianti vengano ceduti gratuitamente ed in buono stato. E riservata I’assunzione di impianti privati di urbanizzazione in via d’espropriazione.

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V

DISPOSIZIONI D’ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Esecuzione

Art. 77 1

L’Autoritä edilizia provvede all’eseouzione dei compiti affidatile secondo Ia presente Iegge, gli atti normativi che ne derivano e Ia Iegislazione superiore. Essa prowede per un disbrigo tempestivo e materialmente corretto di tutte Ie sue mansioni Iegali.

2

L’Autoritä edilizia emana secondo Ie necessitä dei documenti esplioativi, come istruzioni o indicazioni per I’allestimento degli incarti riguardanti i progetti di oostruzione, in particolare per ciö che concerne Ia struttura, I’igiene delle abitazioni, Ia sicurezza e Ia manutenzione.

3

Gli atti normativi ed i documenti esplicativi vengono messi a disposizione degli interessati aI prezzo di costo. Le indicazioni contenute in tali direttive vanno osservate dalle persone incaricate dell’attuazione della Iegge edilizia (oommissione edilizia, commissione di pianificazione, incaricati comunali del settore edilizio, ecc.) nello svolgimento deIIa rispettiva attivita.

Rimedi Iegali

Art. 78 1

Le decisioni e Ie disposizioni deII’Autoritä edilizia emesse in applicazione della presente Iegge o degli atti normativi che ne conseguono, possono essere impugnate entro 30 giorni daIIa comunicazione mediante opposizione presso iI Tribunale cantonale amministrativo.

2

Ogni parte e Iibera di proporre Ia sospensione deIIa procedura a favore di una mediazione. La relativa procedura e disciplinata dalla Iegislazione cantonale in materia di pianificazione.

Entrata in vigore

Art. 79 1

La presente Iegge edilizia entra in vigore dopo I’accettazione da parte del Comune e I’approvazione del Governo.

2

Le sue norme sono applicabili a tutte Ie domande di costruzione e alle pianificazioni non ancora approvate o autorizzate aI momento deII’entrata in vigore della presente Iegge

edilizia.

3

Con I'entrata in vigore deIIa presente Iegge vengono abrogate tutte Ie precedenti presorizioni del Comune in oontraddizione oon Ia stessa, in particolar modo Ia Iegge edilizia, il piano delle zone e iI piano generale di urbanizzazione approvati dal Governo con protoooIIo no.

2156 del 27 agosto 1979. Deoadono pure Ie decisioni deII’AssembIea del 9.11.2000. Cosi deciso daII’AssembIea oomunale del 15 marzo 2012 ‚

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FP/Iz - studio habrtamh (u. agg. 16.3. 2012)

edizione 02.2012

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26

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Modello di Iegge edilizia per i comuni del Grigioni italiano (MLEILE GRit)

Annesso 1

del 18 gennaio 2010

Norme vincolanti a Iivello comunale - Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (LPTC) Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni (OPTC)

- Legge cantonale forestale (LCFo) Disposizioni d’attuazione della LCFo (DALCFo) - Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra) Ordinanza stradale cantonale (OStra) - Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE) Sommario 1. Disposizioni generali 2. Pianificazione delle utilizzazioni comunali . Prowedimenti cautelativi: Zona di pianificazione ° Piano delle zone (definizione I disposizioni per le zone) ' Piano generale delle strutture (definizione l disposizioni) ° Piano generale di urbanizzazione (definizione) ' Piano di area (definizione) ° Linee di arretramento 3. Norme edilizie cantonali - Edificabilitä — Modalitä di misurazione ' Sicurezza - Eccezioni

4. Procedure - Procedura per I’ordinamento base - Procedure per ulteriori strumenti pianificatori

5. Diritto edilizio formale - Autorizzazioni

' Procedura per iI rilascio della licenza edilizia - Coordinamento . Controllo dei lavori - Competenza, ripristino, pena ' Spese di procedura

INDICE SISTEMATICO il. 2.

DISPOSIZIONI GEN ERALI

Proeedure, termine per l’evasione

l

Art. 5 LPTC

1

PIANIFICAZIONE BELLE UTILIZZAZIONI CÜMUNALI

l

PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI Zona di pianificazione comunale

l

Art. 21 LPTC

1

PIANO DELLE ZONE

Piano delle zone Zone per edifici ed impianti pubblici Zone di conservazione Zone agrieole Zone di protezione: 1. Zone di protezione della natura 2. Zone di protezione del paesaggio 3. Zone di rispetto 4. Zone archeologiche, zone di protezione archeologiea 5. Zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti Altre zone: 1. Zone di pericolo 2. Zone per gli Sport invernali 3. Zone per utilizzazione edilizia futura 4. Zone altro territorio comunale

l

Art. 26 LPTC

Art. 28 LPTC

Art. 31 LPTC

Art. 32 LPTC

1 2 2 2

Art. 33 LPTC

Art. 34 LPTC

Art. 35 LPTC

Art. 36 LPTC

Art. 37 LPTC

3 3 3 3 3

Art. 38 LPTC

Art. 39 LPTC

Art. 40 LPTC

Art. 41 LPTC

4 4 4 5

PIANO GENERALE DELLE STRUTTURE

5

Piano generale delle strutture: 1. Contenuto 2. Insediamento 3. Paesaggio

Art. 42 LPTC

Art. 43 LPTC

Art. 44 LPTC

Oggetti protetti

Art. 74 LPTC

Insediamento e paesaggio

5 5 5

Art. 73 LPTC

PIANO GENERALE DI URBANIZZAZIONE Piano generale di urbanizzazione

5

6

6

Art. 45 LPTC

6

PIANO DI AREA Piano di area

6

Art. 46 LPTC

6

LINEE DI ARRETRAMENTO Linee di arretramento

Linee di livello

7

Art. 56 LPTC

Eceezioni, procedura

3.

7

Art. 55 LPTC

7

Art. 57 LPTC

NORNIE EDILIZIE CANTONALI Edificabilita

7

7

A11. 72 LPTC

7

MODALITA DI MISURAZIONE: DISTANZE

8

Legge cantonale sufla pianificaaz'one de! territorio (LPTC)

8

Distanze:

I. Edifici 2. Altre costruzioni ed impianti

Art. 75 LPTC

Art. 76 LPTC

3. Distanze inferiori, riserve Distanza dalle acque, distanza da1 boseo

8 8

Art. 77 LPTC

Art. 78 LPTC

Legge cantonaleforestale (LCFO) Distanza dal bosco

Disposizioni d ’attuazione defia Legge cantonafeforesrale (DALCFO) Distanze da] bosco: 1. Principio Distanze da1 bosco: 2. Eccezioni

Legge stradale de! Cantone dei Grigz'one (LStra) Linee di arretramento

Costruzioni ed impianti lungo 1e strade eantonali

Adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti Autorizzazione di raeeordi Ordinanza stradale de? Cam‘one dez' Grigioni (OStra) Distanze per costruzioni ed impianti Distanza delle linee di arretramento Distanza delle piante Distanza di recinzioni

8 8

9

Art. 22 (LCFo)

9

Art. 26 (DALCFo)

9 9

Art. 17 (LStrG)

9 9

Art. 27 (DALCFo)

Art. 45 (LStr)

Art. 46 (LStrG)

Art. 52 (LStr)

9

9

Art. l9 (OStra)

10 10 10 10

Art. 79 (LPTC)

11

Art. 20 (OStra)

Art. 21 (OStra)

An. 22 (OStra)

10 10 ll

SICUREZZA

In generale

MLE / LE-GRit

a

Annesso 1 del 18.01.2010

ECCEZIONI Legge cantonale sufla piamficazz’one de! territorio (LPTC) Eccezioni all’intemo delle zone edificabili

Ordinanza sull ’energia de! Cantone dei Grigioni (OGE) g) Autorizzazione d’eccezione

4.

Art. 82 (LPTC)

Art. 23 (OGE)

U 11

12 l2

PROCEDURE

PROCEDURA PER L’ORDINAMENTO BASE

AWiO, procedura d'esame preliminare e di partecipazione pubblica Procedura d'esame preliminare

Art. 47 LPTC

Art. 12 OPTC

12 12

Esposizione di partecipazione

Art. 13 OPTC

13

Emanazione

Art. 48 LPTC

Procedura di approvazione Approvazione l. Principi

12

Art. 14 OPTC

Art. 49 LPTC

13 13

Art. 86 LPTC

Art. 87 LPTC

Art. 88 LPTC

Art. 89 LPTC

Art. 90 LPTC

Art. 91 LPTC

l4 14 l4 15 15 15

PROCEDURA PER ULTERIORI STRUMENTI PIANIFICATORI 5.

DIRITTO EDHJZIO FÜRMALE

AUTORIZZAZIONI

Licenza edilizia Permesso EFZ, autoritä EFZ Coordinamento delle autorizzazioni supplementari Presupposti per l'autorizzazione Disposizioni accessorie Inizio dei lavori, estinzione della licenza edilizia, conclusione dei lavori

PROCEDURA PER IL RILASCO DELLA LICENZA EDILIZIA

A.

B.

Procedura 0rdinarz’a per i! rilascz'o defla licenza edilizia

Valutazione provvisoria Domanda di costruzione, domanda EFZ Modine Esame provvisorio Esposizione pubblica, opposizione Decisione edilizia Decisione EFZ: 1. Trasmissione 2. Audizione, conciliazione, istanza arbitrale 3. Decisione, notifica

Procedum dz' notifica

Progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia Procedura di notifica: 1. Casi d'applicazione 2. Procedura

Art. 41 OPTC

Art. 42 OPTC

Art. 43 OPTC

Art. 44 OPTC

Art. 45 OPTC

Art. 46 OPTC

Art. 47 OPTC

Art. 48 OPTC

Art. 49 OPTC

Art. 40 OPTC

Art. 50 OPTC

Art. 51 OPTC

COORDINAMENTO A. Coordz'namento delie procedure

Domande per autorizzazioni supplementari che necessitano di coordinamento 1. Preparazione 2. lnoltro, esame provvisorio 3. Esposizione pubblica, opposizione

B.

Coordz'namento deüe decisz’oni Progetti di costruzione all'intemo delle zone edificabili Progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili: 1. Rimessa, richiesta delle autorizzazioni supplementari

2. Conciliazione, istanza arbitrale 3. Notifica coordinata delle decisioni 4. Decisione unica

15 15 16 16 l6 16 l7

17 17 l7

18 18

19 19

20

Art. 52 OPTC

Art. 53 OPTC

Art. 54 OPTC

20 20 20

Art. 55 OPTC

20 20

Art. 56 OPTC

21

Art. 57 OPTC

Art. 58 OPTC

Art. 59 OPTC

21 21 21

Art. 60 OPTC

Art. 61 OPTC

21 22

Art. 93 LPTC

Art. 94 LPTC

Art. 95 LPTC

22 22 23

Art. 96 LPTC

23

CONTROLLO DEI LAVORI

Controllo dell'esecuzione clei lavori‚ collaudo Condizioni contrarie al diritto edilizio

COMPETENZA, RIPRISTINO, PENA Competenza, responsabilitä Ripristino dello stato di legalitä Multa

SPESE DI PROCEDURA Spese di procedura

MLE / LE—GRit

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Annesso 1 del 18.01.2010

1. DISPOSIZIONI GENERALI Procedure, termine per l’evasione

Art. 5 LPTC

1 Perle procedure concernenti pianificazioni, progetti di oostruzione, ricomposizioni particel— lari e la riscossione dei tributi di urbanizzazione, definite nella presente legge e nell'ordinan-

2a U, fa stato esclusivamente i1 diritto cantonale, nella misura in cui i comuni e 1e corporazioni

regionali non vengano esplicitamente autorizzati 0 obbligati ad emanare proprie prescrizioni procedurali divergenti o complementari Oppure a disciplinare autonomamente determinate procedure. 2 Le autoritä competenti evadono 1e domande nei termini ordinatori definiti nella presente legge o nell'ordinanza, qualora non sia concordato altrimenti. I termini cominciano a decorrere non appena 1e domande sono formalmente corrette e complete, qualora non sia stabilito altrimenti. 3 Se eccezionalmente un termine non puö essere rispettato, l'autorita competente comunica il ritardo agli interessati prima della scadenza con una breve motivazione e fissa un nuovo termine per l'evasione.

2. PIANIFICAZIONE DELLE UTILIZZAZIONI COMUNALI PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI

Zona di pianificazione comunale

Art. 21 LPTC

l Se Viene aWiata l’emanazione o la modifica dell'ordinamento base o di un piano di quartiere, la Sovrastanza comunale puö emanare una zona di pianificazione per i relativi territori. 2 Nella zona di pianificazione non puö essere intrapreso nulla che possa ostacolare o contrastare la nuova pianificazione. In particolare progetti di costruzione possono essere autorizzati, soltanto se non sono in contrasto ne eon le pianificazioni e prescrizioni passate in giudicato ne con quelle nuove previste. 3 La zona di pianificazione puo essere emanata per la durata di due anni e prorogata adeguatamente con i1 consenso del Dipartimento. 4 Il comune rende note l'emanazione e 1a proroga della zona di pianificazione sull'organo di pubblicazione ufficiale del comune e sul Foglio ufficiale cantonale. La zona di pianificazione entra in Vigore con 1a pubblicazione. PIANO DELLE ZONE Piano delle zone

Art. 26 LPTC

I ll piano delle zone suddivide il territorio comunale in diverse zone di utilizzazione. Le zone di utilizzazione di base deterrninano in modo generale l'utilizzazione amrnissibile del territorio. Le zone di utilizzazione multipla contengono prescrizioni di utilizzazione complementari. 3 I comuni delimitano conformeinente alle esigenze locali le zone edificabili, 1e zone agricole,

le zone di protezione, nonche le altre zone. 3 Per 1e zone definite nella presente legge fanno stato esclusivamente le prescrizioni cantonali, nella misura in cui i comuni non vengano espressamente autorizzati o obbligati ad emanare disposizioni divergenti o eomplernentari. Se i comuni delimitano zone edificabili, zone di protezione o altre zone, non definite nella presente legge, essi emanano autonomamente 1e norme di zona necessarie. 4 Nel piano delle zone possono essere designati territori, nei quali viene eseguita una pianificazione consecutiva (pianificazione di area, pianificazione di quartiere). La determinazione di U CSC 801.110

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1

Annesso l del 18.01.2010

una pianificazione consecutiva ha l'effetto di una zona di pianificazione per l'area interessata. La pianificazione consecutiva viene avviata d'ufficio o su richiesta di interessati. Zone per edifici ed impianti pubblici

Art. 28 LPTC

l Le zone per edifici ed impianti pubblici vengono stabilite per edifici ed impianti pubblici o ehe servono ad interessi pubblici. Utilizzazioni private subordinate sono ammissibili se sono collegate da1 punto di Vista edilizio ad edifici conforrni alla zona. 9 Edifici ed impianti esistenti in contrasto con lo scopo della zona possono essere soltanto mantenuti. 3 La zona puö venire suddivisa in zone per edifici pubblici e zone per impianti pubblici. Zone di conservazione

Art. 31 LPTC

l Le zone di conservazione servono alla conservazione di piccoli insediamenti di valore paesaggistico e storico-culturale. Gli edifiei e gli impianti devono essere conservati nel loro carattere originario e nella loro sostanza. I dintorni devono essere lasciati nel loro aspetto tipico per il paesaggio. Non sono ammesse nuove costruzioni. Tutti i progetti di costruzione sono sottoposti alla consulenza in materia di strutturazione. Sono amrnessi miglioramenti di tipo strutturale. 2 Edifici che al momento dell'inoltro della domanda di costruzione sono ancora utilizzabili conformemente alla loro destinazione e non sono designati nel piano delle zone o nel piano generale delle strutture ne come integralmente protetti ne come necessari per scopi agricoli, possono essere trasformati entro il volume dell'edificio dato e modificati nella loro utilizzazione. La struttura edilizia di base, l'aspetto esterno, nonche i1 carattere originario dell'edificio devono essere conservati nei tratti essenziali. Interventi molesti precedenti devono venire rimossi. Costruzioni annesse subordinate possono venire autorizzate nell'interesse della conservazione della sostanza edilizia storica. 3 La ricostruzione dopo distruzione e consentita. Nella legge edilizia i comuni possono dichiarare amrnessa anche la ricostruzione dopo demolizione. Le licenze edilizie per ricostruzioni possono venire rilasciate solo se 1. l'edificio precedente era ancora utilizzabile conformemente alla sua destinazione; 2. per quanto riguarda l'ubicazione, le dimensioni, 1a forma, 1a posizione, 1a struttura, 1a oostruzione e il materiale, la costruzione sostitutiva corrisponde sostanzialmente all'edificio originario; 3. la domanda di ricostruzione viene inoltrata entro tre anni dalla distruzione o insieme alla domanda di demolizione. 4 Impianti per il traffico, di approvvigionamento e di smaltimento, nonche impianti per lo sfruttamento dell'energia solare con una superficie assorbente di oltre l n12 sono ammessi soltanto secondo le direttive del piano generale di urbanizzazione e del piano generale delle strutture. Le spese di urbanizzazione devono essere assunte interamente dai proprietari dei fondi. Adduzioni di acqua negli edifici e tanche dell‘acqua sono amrnesse soltanto se e garantito un trattamento delle acque di scarico conforme alla legge. 5 Il piano generale delle strutture puö, a seconda delle condizioni locali, contenere dispsizioni complementari. Zone agricole

Art. 32 LPTC

I I comuni delimitano giusta 1e direttive del diritto federale le zone agricole, tenendo adeguatamente conto delle diverse funzioni delle zone agricole. 2 Il diritto federale e determinante per 1a valutazione di conformitä alla zona di edifici ed impianti in zona agricola. Restano riservate circoscrizioni piü limitate della conformita alla zona nel quadro del capoverso 1, nonche le disposizioni ernanate da1 Governo tramite ordinanza sullo spazio abitativo agricolo. MLE X LE—GRit

2

Annesso l del 18.01.2010

3 Edifici ed impianti che vanno oltre una trasformazione interna ai sensi del diritto federale, possono essere autorizzati come conformi alla zona nelle zone di produzione indipendente da1 suolo delimitate dai comuni. Zone di protezione: l. Zone di protezione della natura

Art. 33 LPTC

. Le zone di protezione della natura comprendono spazi Vitali naturali (biotopi) 0 altri ambienti naturali di vita e altri siti naturali ehe si distinguono per la loro particolare varietä di specie 0 per l'esistenza di specie rare, nonche per formazioni di notevole valore dal punto di Vista geologico o della storia dello sviluppo della terra (geotopi). 2 Nuovi edifici ed impianti, nonche interventi come proseiugamenti 0 irrigazione e concimazioni non sono ammessi. 'Edifici ed impianti esistenti possono solo essere rinnovati. Interventi edilizi per rinaturalizzazione 0 rivitalizzazione, nonche utilizzazione agricola adeguata, nell'ambito delle misure di cura, sono ammessi. Rimangono riservate disposizioni supplementari 0 divergenti secondo la legislazione sulla protezione della natura e del patrimonio eulturale, nonche contenute in contratti di gestione. 2. Zone di protezione del paesaggio

Art. 34 LPTC

I Le zone di protezione del paesaggio comprendono paesaggi di particolare bellezza e singolaritä 0 eon funzione ecologica. 2 Nuovi edifici ed impianti non sono ammessi. Restano riservati interventi di rivitalizzazione o

rivalorizzazione, condutture sotterranee, edifici ed impianti agricoli e forestali, nella misura in

cui la loro realizzazione in un'ubicazione a1 di fuori della zona agricola non sia ragionevole, nonche rifugi d'alta montagna. 3 Edifici ed impianti esistenti possono essere rinnovati nei limiti del diritto federale, parzialmente modifieati e moderatamente ampliati entro il volume dell'edificio esistente. Ricostruzione depo demolizione, scopi abitativi estranei all'agricoltura in ease d'abitazione agrieole, nonche la destinazione integrale ad altro scopo di edifiei ed impianti riconosciuti degni di protezione possono essere autorizzati nei limiti del diritto federale. 4 I eornuni stabiliscono all'interno delle zone di protezione del paesaggio i confini esatti di zone palustri di particolare bellezza e di importanza nazionale. Perle zone palustri fanno stato esclusivamente le disposizioni del diritto federale.

3. Zone di rispetto

Art. 35 LPTC

I Le zone di rispetto comprendono quelle superfici che devono essere mantenute libere per 1a salvaguardia delle caratteristiche loeali e paesaggistiche, dei punti panoramici, nonche per la suddivisione delle aree di insediamento. 2 Edifici ed impianti non possono essere in contrasto con lo scopo della zona. 4. Zone archeologiche, zone di protezione archeologica

Art. 36 LPTC

I Le zone archeologiche comprendono quelle superfici sulle quali e molto probabile il rinvenimento di oggetti e reperti archeologici. Intenti edilizi devono essere resi noti al comune prima dell'elaborazione dei piani di progetto. Il comune stabilisce le condizioni necessarie d0p0 aver conferito con il Servizio archeologieo. 3 Le zone di protezione archeologica comprendono luoghi noti per rinvenimenti archeologici. Sono autorizzati solo edifiei ed impianti ehe servono allo scopo della zona. 5. Zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti

Art. 37 LPTC

I Le zone di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti comprendono i territori da proteggere da influssi dannosi 0nde assicurare l'approvvigionamento di acqua potabile.

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Annesso 1 del 18.01.2010

2 I territori all’intemo della zona di protezione delle acque sotterranee e delle sorgenti sono considerati secondo la legislazione sulla protezione delle acque come aree particolarmente minacciate. L'autoritä competente per l'autorizzazione sottopone le domande di costruzione all'autoritä specializzata competente. 3 Utilizzazioni agricole e f0resta1i, orticole e di altro tipo devono essere praticate in modo da garantire una sufficiente protezione delle acque. Altre zone: 1. Zone di pericolo

Art. 38 LPTC

1 Le zone di pericolo comprendono i territori minacciati da valanghe, frane, caduta massi, alluvioni 0 altri fenomeni naturali. Esse vengono suddivise secondo le direttive eantonali in una zona di pericolo elevato (zona di pericolo l) e in una zona di pericolo limitato (zona di pericolo 2). 3 Nella zona di perieolo l non possono essere costruiti nuovi edifiei ed impianti, destinati ad ospitare persone e animali. Edifiei ed impianti esistenti destinati ad ospitare persone e animali possono solo essere rinnovati. Per eostruzioni eome dighe e simili, realizzate per proteggere insediamenti, sulla base di un concetto globale possono venire autorizzate utilizzazioni conformi alla zona 0 ad ubicazione vincolata. 3 Nella zona di pericolo 2 nuovi edifici ed impianti ehe servono per ospitare persone e animali, necessitano di particolari misure edilizie di protezione. In caso di modifiche essenziali ad edifici esistenti devono essere prese 1e necessarie misure di protezione per tutto l'edificio. 4 Edifiei ed impianti in zone di perieolo, ehe non sono destinati ad ospitare persone e animali, devono essere adeguatamente protetti. 5 Licenze edilizie e permessi EFZ per progetti di costruzione in zone di pericolo vengono rilasciati soltanto, se esiste un’autorizzazione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni. Quest‘ultima emana direttive per misure edilizie di protezione e per una protezione adeguata degli oggetti. 2. Zone per gli Sport invernali

Art. 39 LPTC

l Le zone per gli Sport invernali eomprendono i territori necessari per gli sport invernali. 3 Costruzioni ed impianti, modificazioni del terreno, nonche utilizzazioni quali piantagioni e concimazioni non devono pregiudieare 1a pratica degli Sport invemali. Le reeinzioni nell'area delle piste devono essere tolte durante 1a stagione invernale abituale. 3 Sono autorizzati costruzioni ed impianti ad ubicazione vincolata per gli sport invernali. Alle stesse condizioni possono venire autorizzati costruzioni ed impianti ehe servono all’utilizzazione sportiva 0 turistiea a1 di fUOI'i della stagione invernale. 4 I eomuni possono emanare disposizioni complementari in particolare sul diritto generale di accesso, sulla rivendicazione del territorio per i1 suo innevamento e 1a sua preparazione con ausili tecnici, sull'indennitä di perdita di proventi e danni ai f0ndi, nonehe sulla ripartizione dei eosti da eiö derivanti tra 1e imprese interessate. 3. Zone per utilizzazione edilizia futura

Art. 40 LPTC

I Le zone per utilizzazione edilizia futura comprendono i territori previsti per un futuro ampliamento della zona edificabile. 3 Sono ammissibili progetti di costruzione ehe soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eecezione per edifiei ed impianti a1 di fuori delle zone edificabili e che non contrastano con 10 scopo futuro della zona. 3 Le ricomposizioni particellari in zone per utilizzazione edilizia futura devono venire eseguite seeondo i principi delle ricomposizioni particellari nelle zone edificabili.

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4

Annesso 1 del 18.01.2010

4. Zone altro territorio comunale

Art. 41 LPTC

I Le zone del territorio comunale rimanente includono i1 terreno improduttivo, 1e acque, nonChe le superfici rimanenti per 1e quali non entra in questione nessun'altra zona di utilizzazione. 2 Sono ammessi progetti di costruzione ehe soddisfano i presupposti per un'autorizzazione d'eccezione per edifici ed impianti al di fuori delle zone edificabili.

PIANO GENERALE DELLE STRUTTURE Piano generale delle strutture: 1. Contenuto

Art. 42 LPTC

I 11 piano generale delle strutture disciplina nei tratti fondamentali 1a strutturazione (conservazione, rinnovo, sviluppo ulteriore) degli insediamenti e del paesaggio. 2 In particolare la base delle determinazioni e costituita da analisi dell'insediamento, inventari degli edifici, inventari del paesaggio, studi, nonche risultati di concorsi.

3 Nella misura in cui le conseguenze giuridiche delle singole determinazioni non risultino da1 diritto cantonale, queste vengono disciplinate nell'ordinamento base. 2. Insediamento

Art. 43 LPTC

I Aree di insediamento ed edifici singoli di particolare importanza artistica, storica, architettonica o paesaggistica vengono inseriti, sulla base di analisi dell‘insediamento o di altre basi, nel piano generale delle strutture come aree di insediamento o edifici singoli in genere protetti (oggetti protetti). 3 Modifiche edilizie ad oggetti protetti sono autorizzate solo sulla base di un inventario degli edifici. Quest'ultimo deve essere eseguito prima dell'elaborazione dei piani di progetto e costituisce la base per la determinazione delle modifiche edilizie ammissibili e per eventuali disposizioni di conservazione nella licenza edilizia. 3 Se al momento dell'elaborazione del piano generale delle strutture esistono giä inventari degli edifici, 1e modifiche edilizie annnissibili ad oggetti protetti possono essere stabilite nella legge edilizia. 4 Il piano generale delle strutture puö contenere ulteriori determinazioni, corne aree di rinnovo, aree di rispetto, linee di allineamento, trasferimenti di utilizzazione, aree eon obbligo di con-

sulenza in materia di strutturazione.

3. Paesaggio

Art. 44 LPTC

I Oggetti naturali e culturali di partioolare importanza vengono inseriti, sulla base degli inventari del paesaggio o su basi equivalenti, nel piano generale delle strutture come oggetti natu— rali e culturali protetti, qualora non vengano assegnati ad una zona di protezione. 2 Oggetti protetti ed i suoi dintorni non possono essere ne distrutti ne’ danneggiati. Insediamento e paesaggio

Art. 73 LPTC

I Insediamenti, costruzioni ed impianti, devono essere costruiti ed inseriti nell'ambiente e nel paesaggio secondo 1e regole dell'arte di costruire, in modo tale da creare un buon effetto generale. 2 Nei casi in cui la presente legge o la pianificazione loeale prevedano un obbligo di consulenza in materia di strutturazione, il connnittente, nell'ambito dell'elaborazione dei piani di progetto, e l'autoritä edilizia, nella valutazione del progetto di costruzione, devono farsi consigliare da specialisti in questioni di strutturazione edilizia. 3 Se una costruzione o un impianto deturpa le caratteristiche locali o i1 paesaggio a causa di manutenzione insufficiente, l'autoritä competente per l'autorizzazione obbliga il proprietario ad intraprendere le misure necessarie. Se questo non assolve agli obblighi entro il termine

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Annesso 1 del 18.01.2010

stabilito, in seguito a comminatoria I'autorita fa eseguire 1e necessarie misure da terzi a spese degli inadempienti. Oggetti protetti

Art. 74 LPTC

. Oggetti protetti ai sensi dell'articolo 43 devono essere conservati. 2 Modifiche edilizie a oggetti protetti sono soggette alla consulenza in materia di strutturazione. I progetti di costruzione vanno resi noti, prima dell‘elaborazione dei piani di progetto, all'autoritä oompetente per l'autorizzazione. Questa stabilisce nel dettaglio le disposizioni di conservazione in collaborazione con i1 committente e con gli specialisti in questioni di strutturazione edilizia, sulla base degli obiettivi di protezione secondo l'analisi dell'agglomerato e l‘inventario degli edifici. Qualora per l'oggetto in questione non esista ancora un inventario degli edifici, essa dispone l'inventariazione. 3 Modifiche edilizie vengono autorizzate se rispettano 1e disposizioni di conservazione. L'autorizzazione puö essere vincolata a relative condizioni. 4 Restano riservate prescrizioni di protezione e di conservazione gia esistenti emanate dai comuni o da autorita cantonali o federali, sulla base della legislazione in materia di pianificazione territoriale o di protezione della natura e del paesaggio.

PIANO GENERALE DI URBANIZZAZIONE

Piano generale di urbanizzazione

Art. 45 LPTC

I Il piano generale di urbanizzazione definisce nei tratti fondamentali gli impianti per i1 traffico, di approvvigionamento e di smaltimento per l‘urbanizzazione delle zone edificabili e di altre zone di utilizzazione. Esso contiene almeno gli impianti dell'urbanizzazione di base e

generale e, laddove non e stabilita una pianificazione consecutiva, anche gli impianti dell'ur—

banizzazione particolare che servono piü fondi. 2 Il piano generale di urbanizzazione definisce inoltre importanti impianti di urbanizzazione con carattere di attrezzatura come impianti dei trasporti pubblici, impianti per il parcheggio, impianti d'innevamento, piste di fondo, percorsi pedonali, sentieri, piste ciclabili e per cavalli. 3 I comuni distinguono nel piano generale di urbinazzazione gli impianti esistenti da quelli pianificati. Essi disciplinano nell'ordinarnento base 1e conseguenze giuridiche delle singole determinazioni, nella misura in cui queste ultime non risultino dal diritto cantonale. 4 Nella progettazione di impianti pianificati sono ammesse picoole divergenze rispetto al piano generale delle strutture, per quanto siano preservate le direttive concettuali. PIANO DI AREA Piano di area

Art. 46 LPTC

. Il piano di area definisce lo sviluppo, 1a strutturazione e i1 rinnovo di insediamenti, nonche di progetti nel paesaggio. Esso puö contenere elementi del piano delle zone, del piano generale delle strutture e del piano generale di urbanizzazione ed essere completato da prescrizioni. Nei piani di area per i1 rinnovo di insediamenti possono essere definiti obblighi di utilizzazione e di demolizione. 2 Divergenze da1 piano delle zone e dall'edificazione normativa sono ammesse solo se non vi si oppongono interessi preponderanti dei Vicini. Tipo e misura dell'utilizzazione possono essere modifieati solo per superfioi territorialmente limitate in caso di separazione delle utilizzazioni o creazione di confini funzionali delle zone. Se l'intensita dell'utilizzazione e stabilita per singole zone edificabili come valore indicativo o 1imite, il piano di area definisce 1e esatte dimensioni dell'edificio e gli indici di sfruttamento. 3 Il piano di area Viene emanato per territori per i quali e stabilita una pianificazione consecutiva. Puö essere emanato per altri territori all'interno o a1 di fuori della zona edificabile.

MLE / LE-GRit

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Annesso 1 del 18.01.2010

4 Se nel piano delle zone e prevista una pianificazione di area, i oomuni stabiliscono contemporaneamente alla delirnitazione del territorio 1e condizioni quadro per 1a pianificazione consecutiva. LINEE DI ARRETRAMENTO Linee di arretramento

Art. 55 LPTC

l Le linee di arretramento servono in particolare per mantenere liberi spazi lungo impianti di urbanizzazione, corsi d'acqua e margini boschivi, nonche per mantenere libere superfici nell'interesse dei siti caratteristici e della protezione della natura e dell'ambiente. Per esigenze diverse possono essere determinate linee di arretrarnento diverse. 2 Le linee di arretramento hanno la precedenza su tutte 1e altre prescrizioni di diritto pubblico sulla distanza. Stabilisoono il limite entro i1 quale e: permesso edificare in superficie e nel sottosuolo. Edifici ed impianti esistenti nell‘area di linee di arretramento possono soltanto essere mantenuti. 3 Parti di edifici sporgenti come comicioni di gronda, tettoie, scale esterne, bow-window, balconi aperti e simili possono sporgere oltre la linea di arretramento a1 massimo fino a 1,50 m, per linee di arretramento lungo impianti per il traffico solo a condizione ehe si trovino ad un'altezza minima di 3,0 m da1 marciapiede e di 4,50 m dal livello del campo stradale. 4 Restano riservate 1e prescrizioni sulle linee di arretramento in altri decreti cantonali. Linee di livello

Art. 56 LPTC

1 Le linee di livello determinano 1a quota degli impianti per il traffico pianificati. 2 Edifici ed impianti su fondi confinanti devono essere adeguati alle linee di livello. Eccezioni, procedura

Art. 57 LPTC

1 L'autoritä competente per l'autorizzazione puö concedere, salvo nel caso di linee di arretramento dal bosco e da corsi d'acqua, eccezioni alle preserizioni sulle linee di arretramento e di livello, se non vi si contrappongono interessi preponderanti e se i1 proprietario del fondo si impegna, con una dichiarazione di garanzia, a ripristinare su richiesta dell'autoritä competente lo stato legale. 3 Se 1e linee di arretrarnento e di livello vengono definite quali elementi di piani dell'ordinamento base o di piani di quartiere, valgono le prescrizioni procedurali dei relativi piani. Per piani di linee di arretramento e di livello indipendenti la procedura si orienta per analogia alle prescrizioni sulla procedura del piano di quartiere. 3 Le linee di arretramento dei comuni 1ungo strade cantonali vanno determinate in un piano dell‘ordinamento base.

3. NORME EDILIZIE CANTONALI Edificabilitä

Art. 72 LPTC

1 Nuovi edifici, trasformazioni ed ampliamenti sostanziali vengono autorizzati unicarnente nella misura in cui il fondo e edificabile. 2 Un fondo e considerato edificabile se per la sua forma e grandezza consente un'edificazione conforme alla zona e allo SCOpO; se il fondo e urbanizzato conformemente alle prescrizioni per l'utilizzazione prevista oppure se l'urbanizzazione Viene realizzata entro l’ultirnazione del progetto di costruzione.

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MODALITÄ DI MISURAZIONE: DISTANZE Legge cantonale sulla pianüicazione del territorio (LPTC) Distanze: 1. Edifici

Art. 75 LPTC

1 Nella costruzione di edifiei ehe superano i1 livello dell'originario terreno naturale, si deve osservare una distanza di 2,5 m da1 confine del fondo Vicino, se la legge edilizia del eomune non preserive distanze superiori. 2 Tra gli edifici si deve osservare una distanza 5,0 In, se la legge edilizia del eomune non prescrive distanze superiori. 3 Parti di edifici sporgenti eome comieioni di gronda, tettoie, scale esterne, bow-window, baleoni aperti, possono sporgere a1 massimo 1,0 m verso 1a distanza da1 confine e dall'edificio. Se la parte sporgente dell’edificio forma verso l'estemo una parete, questa Viene considerata parte della parete perimetrale dell'edificio.

2. Altre costruzioni ed impianti

Art. 76 LPTC

l Per superfici aperte coperte da un tetto, come pensiline e simili valgono 1e distanze da1 eon— fine per gli edifici, misurate a partire da1 eomicione di gronda fino a1 confine del fondo. 2 Muri liberi, muri di sponda (muri di controriva), searpate e simili possono essere eretti al confine, purche non siano piü alti di 1,0 m. Qualora superino l'altezza di 1,0 m, devono rispettare una distanza da1 confine nella misura della loro maggiore altezza, tuttavia al massimo di 2,5 m. 3 Per gli scavi va osservata una distanza dal confine di 0,5 m, misurata partendo dal bordo superiore della searpata dello scavo. Se i1 fondo vicino viene assicurato mediante un muro di sostegno o misure edilizie paragonabili, non si dovra osservare aleuna distanza da1 confine. 4 Opere di einta come steccati, muri e pareti di legno fino ad un'altezza di 1,5 m da1 livello del suolo naturale possono essere posti a1 confine. Recinzioni piü alte devono essere arretrate in misura della loro maggiore altezza, tuttavia a1 massimo di 2,5 m. 5 Siepi possono essere piantate a 0,5 m dal confine, purehe vengano ogni anno tagliate fino al confine e fino ad un'altezza di 1,5 m da1 suolo naturale. Siepi piü alte devono essere arretrate in misura della loro maggiore altezza, tuttavia a1 massimo di 2,5 m. 3. Distanze inferiori, riserve

Art. 77 LPTC

I L'autoritä edilizia comunale puö autorizzare distanze inferiori rispetto a quelle stabilite nella presente legge e nella legge edilizia del comune, se e stata conclusa una eonvenzione tra gli interessati e non Vi si eontrappongono interessi pubbliei preponderanti. L’autorita edilizia comunale 0rdina la menzione della distanza inferiore nel registro fondiario. 2 Se l'ordinamento base 0 un piano di quartiere preserivono una determinata posizione di una costruzione 0 di un impianto, le distanze indicate nella presente legge e nelle leggi edilizie dei comuni non valgono, nella misura in cui esse si eontrappongano alla pianificazione. 3Restan0 riservate prescrizioni sulle distanze in altri decreti cantonali, distanze sulla base della legislazione in materia di protezione della natura nonehe distanze dalle strade stabilite dai comunl. Distanza dalle acque, distanza da1 bosco

Art. 78 LPTC

. Perle costruzioni e gli impianti vanno osservate 1e linee di distanza dalle aeque stabilite dall'ordinamento base. 3 Dove 1e linee di distanza dalle aeque sono assenti vale, all'intemo della zona edificabile una distanza dalle acque di 10 m e al di fuori della zona edificabile una distanza di almeno 20 m, misurata a partire dalla linea d‘intersezione tra il livello medio estivo dell'acqua e la scarpata di sponda. In presenza di eircostanze particolari, segnatamente in caso di modifiche a eostru-

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zioni ed impianti esistenti, l'autoritä competente per 1'aut0rizzazi0ne, sentita l'autoritä cant0nale specializzata, puö coneedere eccezioni a queste distanze, se n0n vi si 0pp0ng0n0 interessi pubblici preponderanti. 3 La distanza di costruzioni ed impianti dal bosco si eonforma alla legislazione cantonale su11e f0reste. Le linee di distanza da1 bosco, stabilite ne11'0rdinament0 base, hanno la preeedenza sulla distanza da1 bosco seeondo la legislazione sulle foreste.

Legge cantonaleforestale (L CF0) Distanza dal bosco

Art. 22 (LCFo)

I I comuni disciplinano la distanza di edifici e impianti rispetto al bosco nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni. 3 I1 Governo stabilisce 1e distanze minime.

Disposizioni d ’attuazione della Legge cantonaleforestale (DAL CF0) Distanze dal bosco: 1. Principio

Art. 26 (DALCFO)

l La distanza minima di eostruzioni e impianti dal bosco ad alto fusto ammonta a 10 m, dal bosco eeduo a 5 m. La distanza si misura da1 margine del bosco giusta 1e disposizioni d'attuazione eoncernenti l'accertamento del carattere forestale. 2 Le distanze minime prevalgono sulle inferiori distanze da1 bosco aneorate nelle leggi edilizie dei comuni. Distanze dal bosco: 2. Eccezioni

Art. 27 (DALCFO)

I Sulla base di nuove linee d'arretramento 0 linee delle strutture, in casi eceezionali restano riservate inferiori distanze dal bosco, per quanto 1e linee siano fissate nel piano delle zone 0 nel piano generale delle strutture. 2 Gli edifiei e gli impianti situati nel settore di distanza da1 bosco possono essere innalzati, ampliati muniti di costruzioni annesse oppure essere ricostruiti in 1000 dopo 1a distruzione 0 demolizione, se e nella misura in cui ciö sia permesso secondo le norme determinanti del diritto di superficie e di pianificazione nonehe se 1a distanza da1 bosco 11011 Viene ridotta. 3 Per eostruzioni e impianti sotterranei, piccoli edifiei, piloni dell'alta tensione e simili l'auto—

rita ehe decide il pr0gett0 nella procedura decisiva puö rilasciare autorizzazioni d'eccezione d0p0 aver sentito 1'Uffici0 forestale.

Legge stradale del Cantone dei Grigione (LStm) Linee di arretramento

Art. l7 (LStrG)

l Nel progetto di esposizione possono essere stabilite delle linee di arretramento. Esse servono a mantenere liberi spazi in superficie 0 sottoterra 1ung0 1e strade cantonali, in particolare per la sieurezza della circolazione, per la protezione della salute e in vista del futuro ampliamento delle strade. 2 Se i comuni stabiliscono delle linee di arretramento 0 di allineamento nell‘area di strade

cantonali, essi devono prima eoncordarle 0011 l'Ufficio tecnico.

Costruzioni ed impianti [ungo 1e strade cantonali

Art. 45 (LStr)

1 Per la realizzazione, nonche per trasformazioni 0 modifiche di utilizzazione sostanziali di costruzioni ed impianti 1ung0 1e strade cantonali devono essere osservate distanze adeguate. Il Governo disciplina i dettagli. Per eostruz10n1 ed 1mplant1 51 1ntend0n0 in partlcolare ed1fi01 del soprassuolo e del sottosuolo, costruzioni m0bi1i, muri, accessi carrabili e pedonali, parcheggi, stazioni di benzina,

cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per i1 trasporto, depositi e eonsiderevoli modifiehe del terreno. MLE / LE-GRit

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Adeguamento di costruzioni ed impianti esistenti

Art. 46 (LStrG)

l Costruzioni ed impianti costruiti in confonnitä alla legge ehe non rispettano piü 1e distanze prescritte, possono essere mantenuti e rinnovati, nonche subire trasformazioni 0 modifiehe dell'utilizzazione irrilevanti. 2 Se queste costruzioni ed impianti subiscono trasformazioni 0 modifiche dell'utilizzazione sostanziali, devono essere arretrati insieme ad eventuali costruzioni annesse fino alla distanza

rescritta. Non possono piü venire ricostruiti nello stesso posto dopo 1a loro demolizione 0 la loro distruzione. Autorizzazione di raccordi

Art. 52 (LStr)

l La realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione dell‘Ufficio tecnico. 2 Un'autorizzazione e necessaria anche quando un raccordo esistente deve sopportare molto piü traffico o traffico di altro tipo. 3 Il rilascio dell'autorizzazione puö essere subordinato alla presentazione di un piano di urbanizzazione. 4 L'autorizzazione deve essere negata se i1 raecordo compromette notevolmente la sicurezza della circolazione della strada cantonale.

Ordinanza stradale del Cantone dei Grigioni (OStm)

Distanze per costruzioni ed impianti

Art. 19 (OStra)

1 Lungo 1e strade cantonali senza linee di arretramento deve essere rispettata una distanza di 5 n1 da1 bordo della carreggiata per costruzioni ed impianti. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonche di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 3 m da1 bordo di questi impianti, almeno perö di 5 m dal bordo della carreggiata. 2 Nella misura in cui la destinazione allo scopo di costruzioni ed impianti necessiti di uno spiazzo antistante 1a strada, deve essere rispettata una distanza di 7 m dal bordo della carreggiata. In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonche di aree di fermata dei mezzi pubblici deve essere rispettata una distanza di 5 m da1 bordo di questi impianti, almeno perö di 7 m da1 bordo della earreggiata. 3 La distanza delle parti sporgenti di edifici come sporgenze di tetti, tettoie, scale esteme, bow window, balconi aperti e simili puö essere inferiore di a1 massimo 1,50 m rispetto a quella prevista per costruzioni ed impianti. 4 La distanza deve ammontare in ogni caso a 2,50 m da1 confine della sede stradale. Distanza delle linee di arretramento

Art. 20 (OStra)

1 La distanza delle linee di arretramento dal centro della carreggiata ammonta a1 di fuori dell'abitato a 15 m. 2 All'interno dell'abitato la distanza delle linee di arretramento viene fissata a seconda della situazione locale. Essa ammonta a1 massimo a 15 m. 3 Le parti di edifici sporgenti come sporgenze di tetti, tettoie, scale esteme, bow window, balconi aperti e simili possono sporgere fino a 1,50 m oltre la linea di arretramento, se si trovano almeno 3 rn sopra i1 maroiapiede rispettivamente 4,50 m sopra 1a carreggiata.

Distanza delle piante

Art. 21 (OStra)

1 Per gli alberi e gli arbusti devono essere rispettate le seguenti distanze da1 bordo della carreggiata: a) alberi ad alto fusto come alberi da bosco, castagni e noci 6 m da1 centro del tronco; b) alberi da frutto ad alto fusto 4 m da1 centro del tronco;

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c) alberi nani, siepi, arbusti ornamentali e arbusti da bacche, nonche Viti l m dalla pianta.

2 In presenza di piste ciclabili e marciapiedi, nonche di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato 1e distanze secondo i1 capoverso 1 da1 bordo di questi impianti. 3 L0 spazio sopra 1a carreggiata deve essere tenuto libero da rami sporgenti fino ad un‘altezza di 5 m. Piste ciclabili e marciapiedi devono essere tenuti liberi fino ad un'altezza di 3,50 In. 4 Sono Vietate piantagioni che pregiudicano 1a sicurezza della cireolazione. Distanza di recinzioni

Art. 22 (OStra)

l Per recinzioni come recinti, Inuri senza funzione di sostegno e simili fino ad un’altezza di 90 cm deve essere rispettata all'interno dell'abitato una distanza di 50 cm dal bordo della carreggiata e fuori dall'abitato di 1 m. 2 Per recinzioni con un'altezza tra i 90 cm ed i 2 m deve essere rispettata una distanza di 1 In da1 bordo della carreggiata. Per recinzioni piü alte fanno stato 1e distanze di costruzioni ed impianti secondo l'articolo l9. 3 In presenza di piste ciclabili e marciapiedi [ungo le strade cantonali, nonche di aree di fermata dei mezzi pubblici fanno stato 1e distanze secondo i capoversi 1 e 2 da1 bordo di questi impianti. 4 Sono Vietate recinzioni ehe pregiudicano la sicurezza della circolazione.

SICUREZZA

ILgenerale

Art. 79 (LPTC)

. Edifici ed impianti devono corrispondere alle disposizioni di polizia sanitaria, del fuoco e dell‘artigianato, nonche alle prescrizioni della legislazione sul lavoro, sull‘energia, sulla protezione delle acque e sulla protezione dell'arnbiente. 2 Edifici ed impianti devono soddisfare 1e regole riconosciute della tecnologia delle costruzioni e non devono costituire una minaecia per persone, animali e eose ne’ durante la costruzione ne durante la loro esistenza e i1 loro utilizzo. 3 Il Govemo puö prescrivere tramite 0rdinanza ehe determinati edifici ed impianti debbano essere sottoposti ad uno speciale esame delle autoritä in merito alla loro sicurezza rispetto agli influssi naturali come come terremoti, neve, vento. 4 Se un edificio 0 un impianto costituisce una minaccia per persone 0 animali, oppure se persone 0 animali sono esposti ad un pericolo immediato derivante dall'utilizzazione di edifici 0 impianti minacciati, l'autoritä edilizia comunale obbliga i1 proprietario ad attuare 1e necessarie misure. Se questo non assolve agli obblighi entro i1 termine stabilito, in seguito a comrninatoria l'autorita edilizia comunale fa eseguire 1e misure da terzi a spese degli inadempienti.

ECCEZIONI Legge cantonale sulla pianificazione del territorio (LPTC) Eccezioni all’interno delle zone edificabili

Art. 82 (LPTC)

I Se esistono condizioni straordinarie e l'osservanza delle disposizioni legali costituisce un rigore sproporzionato, l'autorita edilizia comunale puö concedere delle eccezioni a singole norme edilizie o di zona, purche in tal modo non si ledano interessi pubbliei e privati preponderanti. 2 L'autorizzazione d’eccezione puö essere subordinata alla condizione che i1 proprietario del fondo si impegni, eon una dichiarazione di garanzia, a ripristinare su richiesta dell'autoritä competente 10 stato legale. In questo caso i dispendi che aumentano i1 valore, in sede di successiva espropriazione, non saranno indennizzati. 3 Qualora su edifici 0 impianti esistenti vengano autorizzati isolamenti estemi, e permesso scostarsi dall’altezza dell'edificio e del 001m0, dagli indici di sfruttamento, dalle distanze da1

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confine e dagli edifici, nonche dalle linee di arretramento in misura dello spessore dell'isolamento esterno.

Ordinanza sull’energia del Cantone dei Grigioni (OGE)

g) Autorizzazione d’eccezione

Art. 23 (OGE)

Le licenze edilizie ai sensi della presente possono essere rilasciate ordi-nanza in Via eccezionale anehe se i requisiti di minima (art. 14, 15 e 16) vengono adempiti soltanto in parte, se: a) Vi sono circostanze particolari a consigliare tale rilascio, come ad esempio fondati motivi inerenti alla protezione dei monumenti; b) le Inisure da adottare si rivelano economicamente inopportune.

4. PROCEDURE PROCEDURA PER L’ORDINAMENTO BASE

Avvio, procedura d'esame preliminare e di partecipazione pubblica

Art. 47 LPTC

1 I comuni informano i1 Servizio prima della decisione in merito all'avvio della procedura per l'emanazione 0 1a modifica dell’ordinamento base. 2 La Sovrastanza comunale decide sulle richieste dei proprietari fondiari relative all'avvio della procedura. 3 I1 Governo disciplina tramite 0rdinanza 1a procedura di esarne preliminare e di parteeipazione pubblica.

Procedura d'esame preliminare

Art. 12 OPTC

1 I comuni sottopongono al Servizio, per l'esame preliminare, bozze di piani e prescrizioni soggetti ad approvazione, unitamente al rapporto di pianificazione, ad un eventuale RIA e alla documentazione per eventuali domande per autorizzazioni supplementari, che formano il presupposto per l'approvazione della pianificazione delle utilizzazioni. 2 Qualora per l'approvazione di un progetto siano necessarie autorizzazioni supplementari, i1 Servizio si esprime nel rapporto d'esame prelirninare in merito alla possibilita di poterle autorizzare, sulla base delle prese di posizione delle autoritä specializzate competenti. 3 In caso di revisioni parziali che non richiedono una consultazione interna all'Amministrazione, i1 Servizio conclude la proeedura d'esame preliminare entro due mesi, per altre revisioni parziali e 1e revisioni totali entro sei mesi. Emanazione

Art. 48 LPTC

1 L'emanazione e 1a modifica della legge edilizia, de1 piano delle zone, dei piani generali delle strutture e dei piani generali di urbanizzazione sono sottoposte alla votazione nel comune. Per i1 piano generale di urbanizzazione 0 parti di esso i comuni possono dichiarare competente i1 Consiglio comunale. 2 I piani di area vengono emanati dalla Sovrastanza cornunale‚ nella misura in cui i comuni non dichiarino competente i1 Consiglio comunale. 3 La Sovrastanza comunale puö decidere modifiche di piani di importanza subordinata, come piccoli adeguamenti di confini delle zone a nuovi piani, nella misura in cui non siano pervenute obiezioni durante l'esposizione di partecipazione. 4 La Sovrastanza comunale rende note le decisioni sull'emanazione 0 1a modifica dell'ordina— mento base sull'organo di pubblicazione ufficiale de1 comune e sul Foglio ufficiale cantonale e provvede ad esporre pubblicamente per 1a durata del termine di ricorso (esposizione di ricorso) i mezzi di pianificazione decisi, nonche 1e relative richieste per autorizzazioni supple-

mentarl.

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5 Le opposizioni contro richieste per autorizzazioni supplementari devono essere presentate all'autoritä di approvazione durante l'esposizione. 6 Deeisioni concernenti l'emanazione 0 la modifica dell'ordinamento base hanno l'effetto di una zona di pianificazione eomunale fino all'approvazione del progetto. Esposizione di partecipazione

Art. 13 OPTC

I Una volta conclusa la procedura d'esame preliminare la Sovrastanza comunale espone pubblicamente la bozza di nuove prescrizioni e i nuovi piani, unitamente al rapporto di pianificazione, a un eventuale RIA e a eventuali domande per autorizzazioni supplementari, per 30 giorni nel comune e rende nota l'esposizione nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune e nel Foglio ufficiale cantonale. 2 Durante l'esposizione pubbliea chiunque puö presentare proposte e sollevare obiezioni alla Sovrastanza comunale. Essa esamina le istanze e prende posizione in merito nei confronti dei partecipanti. I1 risultato della procedura di partecipazione Viene riassunto all'attenzione dell'organo decisionale. 3 Qualora un progetto venga modificato dopo l'esposizione di partecipazione e se non ha luogo una seconda esposizione, la Sovrastanza comunale rende note le modifiche nella pubblicazione della decisione sull'emanazione o sulla modifica dell'ordinamento base e le comunica per iscritto alle parti direttamente interessate. Procedura di approvazione

Art. l4 OPTC

1 La Sovrastanza comunale inoltra al Servizio, con richiesta di approvazione, le nuove prescrizioni e i nuovi piani approvati dall'organo comunale competente insieme a tutta 1a documentazione e a tutte le domande per autorizzazioni supplementari. 2 Il Servizio richiede agli uffici interessati rispettivamente alle autoritä specializzate competenti 1e necessarie prese di posizione rispettivamente le decisioni sulle autorizzazioni supplementari e sulle opposizioni, fissando un termine per l'evasione. Esso coordina i sopralluoghi. Approvazione 1. Principi

Art. 49 LPTC

I La legge edilizia ed i piani dell'ordinamento base come anche le modifiche di queste emanazioni necessitano dell'approvazione del Governo ed entrano in vigore con i1 decreto d’approvazione. Le modifiche di piani ai sensi dell‘articolo 48 capoverso 3 vengono approvate da1 Dipartimento. 2 L'approvazione viene rilasicata, se non vengono Violate prescrizioni. 3 Dopo aver udito 1a Sovrastanza comunale e gli interessati, l'autoritä di approvazione puö modifieare nella procedura d’autorizzazione prescrizioni contrarie alla legge e colmare lacune formali. 4 La procedura d‘approvazione deve essere svolta in maniera celere. Insieme alla procedura d'esarne preliminare, essa non deve durare piü di otto mesi. Revisioni di pianifieazioni locali possono venire approvate a tappe.

PROCEDURA PER ULTERIORI STRUMENTI PIANIFICATORI — Procedura del piano di quartiere (vedi art. 51-54 LPTC e art. 16-21 OPTC) — Procedura contributiva (vedi art. 22 - 27 OPTC) — Procedura per ricornposizioni particellari e rettifiche dei confini (vedi art. 28 - 35 OPTC)

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15. DIRITTO EDILIZIO FORNIALE AUTORIZZAZIONI Licenza edilizia

Art. 86 LPTC

l Edifici ed impianti (progetti di costruzione) possono essere eostruiti, m0dificati, demoliti 0 destinati ad altro scopo 5010 con licenza edilizia scritta dell'autorita edilizia comunale. Sono sottoposte all'obbligo di licenza edilizia anehe Ie destinazioni ad altri scopi di fondi, nella misura in cui vi siano da attendersi conseguenze rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione. 2 Progetti di costruzione limitati nel tempo, nonche quelli ehe non toecano ne interessi pubblici, ne interessi privati, non sono sottoposti all'obbligo di licenza edilizia. Il Governo stabilisce tramite 0rdinanza quali progetti di costruzione non necessitano di una licenza edilizia. Esso dispone 1a stessa regolamentazione per edifici ed impianti all'interno e al di fuori delle zone edificabili, qualora |0 permetta la legislazione federale. 3 I comuni hanno la facoltä di sottoporre all'obbligo di notifica progetti di costruzione non sottoposti all'obbligo di licenza edilizia nella legge edilizia. 4 Restano riservate disposizioni divergenti federali 0 cantonali per progetti di costruzione ehe non sottostanno alla sovranitä comunale in materia di licenza edilizia. Permesso EFZ, autoritä EFZ

Art. 87 LPTC

l Edifici ed impianti a1 di fuori delle zone edificabili (EFZ) richiedono, oltre alla licenza edilizia, un permesso cantonale (permesso EFZ). 2 La competenza per deeisioni su progetti di eostruzione a1 di fuori delle zone edificabili spetta a1 Dipartimento (autoritä EFZ). Tramite ordinanza il Govemo puö delegare interamente 0 par— zialmente 1a competenza ad un'altra autorita cantonale. 3 L'autorita edilizia comunale trasmette al Servizio, con una domanda motivata di rilascio

del permesso EFZ, 1e domande per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili (domanda EFZ), per i quali ritiene soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia ed un permesso EFZ. Altrimenti respinge 1a domanda. 4 Se l'autorita EFZ rilascia i1 permesso EFZ, ciö Viene comunicato dall'autoritä edilizia comunale eontemporaneamente a1 rilascio della licenza edilizia. In tal caso 1a licenza edilizia puö essere impugnata direttamente al Tribunale amministrativo a prescindere da eventuali rimedi giuridici comunali. 5 Se l’autoritä EFZ rifiuta i1 permesso EFZ, comunica la decisione negativa EFZ direttamente agli istanti, con ciö la domanda di costruzione Viene considerata respinta. L'autoritä edilizia comunale rilaseia un decreto sulle spese separate, per quanto attiene alle spese di procedura del eomune. 6 Edifici ed impianti esentati da1 Governo tramite ordinanza dall'obbligo della licenza edilizia non necessitano di alcun permesso EFZ, anche se i eomuni li assoggettano alla proeedura di notifica.

Coordinamento delle autorizzazioni supplementari

Art. 88 LPTC

1 Se progetti di costruzione riehiedono, oltre alla licenza edilizia e ad un eventuale permesso EFZ, altre autorizzazioni, autorizzazioni d'eccezione, permessi 0 l’approvazione di altre autorita (autorizzazioni supplementari) e se le autorizzazioni sono collegate tra loro in modo cosi stretto da non poter essere rilasciate separatamente e indipendentemente l’una dalle altre, bensi devono essere accordate tra loro dal punto di Vista del eontenuto, vengono coordinate le procedure e 1e deeisioni nella procedura per i1 rilascio della licenza edilizia e nella proeedura EFZ. 1' Per progetti di costruzione all’interno di zone edificabili i1 coordinamento e di competenza dell'autoritä edilizia comunale. In caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autoritä EFZ decide in merito a richieste per autorizzazioni supplementari cantonali, MLE / LE-GRit

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anche se una decisione unica contribuisce a migliorare il coordinamento, serve ad aceelerare 1a procedura 0 se e stata concordata tra le parti. 3 Il Governo disciplina tramite 0rdinanza ulteriori dettagli sul coordinamento. Presupposti per l'autorizzazione

Art. 89 LPTC

I Progetti di costruzione e destinazioni ad altro SCOpO vengono autorizzati, se vengono osservate tutte le prescrizioni del diritto comunale, cantonale e federale. 2 Le domande di costruzione vengono giudicate in base al diritto Vigente al momento della decisione. 3 Se il committente non e proprietario del terreno edificabile, la domanda di costruzione va controfirmata da1 prOprietario. Se questo non e proprietario del terreno necessario per l'urbanizzazione, 1a licenza edilizia viene rilasciata soltanto se i necessari diritti per l'urbanizzazione del progetto di costruzione sono dimostrati nella domanda di costruzione. Disposizioni accessorie

Art. 90 LPTC

I Se difetti di contenuto 0 formali del progetto di costruzione possono essere eliminati senza particolari difficolta oppure se si impongono disposizioni per la ereazione 0 i1 mantenimento dello stato legale, alla licenza vanno associate adeguate disposizioni aecessorie (oneri, condizioni, scadenze). 2 Disposizioni accessorie con un'efficaeia temporale piü lunga 0 di notevole importanza sono da menzionare nel registro fondiario prima dell'inizio dei lavori a spese di chi ha inoltrato la domanda di costruzione. L'Ufficio del registro fondiario attesta l'avvenuta menzione all'autoritä di notifica. 3 Puö essere pretesa una garanzia per la corretta attuazione di disposizioni accessorie che si trovano in relazione immediata con l'eseeuzione dei lavori. Essa va di regola fomita prima dell'inizio dei lavori. Inizio dei lavori, estinzione della licenza edilizia, conclusione dei lavori

Art. 91 LPTC

. Progetti di costruzione possono essere iniziati non appena 1a licenza edilizia e accordata per iscritto. Restano riservate prescrizioni diverse in una procedura d'impugnazione. 2 Licenze edilizie e permessi EFZ si estinguono, qualora i lavori di costruzione non siano stati avviati entre un anno a decorrere dalla data d'inizio ammissibile dei lavori. Progetti di costruzione devono essere conclusi entro due anni dall‘inizio dei lavori. L'autoritä competente per l’autorizzazione puö, su richiesta motivata, prolungare adeguatamente questi termini. 3 Se un progetto di costruzione non viene portato a e0mpiment0, gli elementi della costruzione ehe non sono stati completati vanno eliminati e va ripristinato 10 stato originale.

PROCEDURA PER IL RILASCO DELLA LICENZA EDILIZIA A.

Procedum 0rdinaria per il rilascio dalla licenza edilizie:

Valutazione provvisoria

Art. 41 OPTC

I Prima dell'inoltro della domanda di e05truzione, e possibile chiedere all'autoritä edilizia comunale una valutazione provvisoria di punti sostanziali del progetto di eostruzione. 2 In caso di progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili, si puö chiedere al Servizio, per il tramite del comune, una valutazione prOWisoria. 3 La valutazione provvisoria non da ai richiedenti alcun diritto a1 rilascio della licenza edilizia e non e nemmeno Vincolante per l'autoritä decidente nell'esame della domanda di costruzione ordinaria e di eventuali opposizioni.

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Domanda di costruzione, domanda EFZ

Art. 42 OPTC

. Domande di costruzione e domande per progetti di eostruzione al di fuori delle zone edifieabili (domanda EFZ) vanno inoltrate al comune unitamente ai documenti e alle prove necessari per la valutazione, servendosi di un modulo uffieiale e nel numero di copie fissato dal comune. 2 I comuni stabiliscono, in osservanza del diritto superiore, quali documenti e prove devono essere allegati alla domanda di costruzione. Per quanto riguarda progetti di costruzione di grande portata e in particolare riguardo a. quelli previsti in ubicazioni di particolare importanza per la caratteristiea del sito e del paesaggio puö essere richiesto un modello 0 una Visualizzazione equivalente. 3 Alle domande di costruzione per progetti di costruzione in zone di pericolo deve essere allegata una decisione dell'Assicurazione fabbricati del Cantone dei Grigioni relativa ll'esame preliminare. 4 In caso di modifiche di edifici e impianti giä esistenti, nonche di piani approvati, dai piani deve risultare evidente lo stato dei relativi elementi strutturali prima e dopo la modifica (esistente: grigio/nero; nuovo: rosso; demolizione: giallo). Modine

Art. 43 OPTC

l Contemporaneamente all'inoltro della domanda di eostruzione per progetti di costruzione visibili dall'estemo devono essere posate modine, in modo che siano chiaramente riconoscibili l'ubicazione, l'altezza e la sagoma del fabbricato. Riempimenti e scarpate di oltre 0,8 m di altezza devono pure essere indicati mediante modine. 2 L'altezza del pianterreno va mareata sulle modine. Le pietre di confine devono essere dissotterrate. 3 Le modine possono essere tolte prima del passaggio in giudicato dell'evasione della domanda di costruzione solo con il eonsenso dell'autoritä edilizia comunale. In ogni caso esse devono essere lasciate sul posto per tutta 1a durata dell‘esposizione pubblica. Una volta passata in giudicato la decisione edilizia, 1e modine devono essere allentanate senza indugio.

Esame provvisorio

Art. 44 OPTC

I L'autoritä edilizia comunale esamina senza indugio le domande di costruzione e 1e domande EFZ inoltrate riguardo alla loro completezza e le sottopone ad un esame materiale preliminare. A1 eontempo viene controllato se 1e modine sono posate in maniera eorretta. 2 Se la domande e incompleta o presenta evidenti difetti materiali, l'autoritä edilizia comunale, rispettivamente il Servizio, assegna ai richiedenti, entro 20 giomi dal recapito, un termine adeguate per completare 0 migliorare 1a domanda di eostruzione. 3 Se la domanda non Viene completata 0 migliorata entro i1 termine fissato, essa Viene considerata ritirata. Esposizione pubblica, opposizione

Art. 45 OPTC

1 Una volta terminato l'esame prowisorio, l'autoritä edilizia comunale espone pubblicamente la domanda di costruzione, rispettivamente la domanda EFZ, per 20 giomi nel comune. Se i1 progetto di costruzione richiede un EIA, viene a1 eontempo esposto pubblicamente anche il RIA. 3 L'esposizione della domanda di costruzione viene pubblicata nell'organo di pubblicazione ufficiale del comune. In caso di domande EFZ, domande con EIA, nonche’ domande con autorizzazioni supplementari che devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale, l'esposizione pubblica deve contemporaneamente essere resa nota anche nel Foglio ufficiale cantonale. 3 La pubblicazione deve contenere indicazioni riguardo al committente, all'ubicazione del progetto di e05truzi0ne, alle zone di utilizzazione e agli inventari federali interessati secondo

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la legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, alla durata e a1 1u0g0 dell'esposizione, nonche alla possibilitä d'opposizione. 4 Opposizioni devono essere inoltrate al comune durante il periodo dell'esposizione. Ai richiedenti deve essere data facoltä di prendere posizione in forma scritta entro 20 giomi in merito a opposizioni. Decisione edilizia

Art. 46 OPTC

l Una volta conclusa la procedura d'esposizione, nonche dopo aver richiesto le necessarie prese di posizione ad altre autoritä interessate, l'autorita edilizia eomunale decide in merito alla d0manda di costruzione e ad eventuali Opposizioni ed ernana la decisione edilizia. 3 Le decisioni edilizie vanno notificate conternporaneamente ai richiedenti e ad eventuali opponenti. Esse devono essere m0tivate, nel caso in cui vengano respinte opposizioni o domande di eostruzione. 3 Le decisioni edilizie vanno notificate entro due mesi dalla chiusura dell'esposizione pubbliea. Per progetti di costruzione con opposizioni i1 termine per I'evasione e al massimo di tre, e per progetti di costruzione con EIA a1 massimo di cinque mesi. Decisione EFZ: l. Trasmissione

Art. 47 OPTC

1 Una volta eonclusa 1a procedura d'esposizione, l'autoritä edilizia comunale trasmette senza indugio almeno tre copie di ciascuna domanda EFZ, unitamente a tutti i documenti e alla richiesta motivata al Servizio, se considera soddisfatti i presupposti per un'autorizzazione. A1 contempo trasmette al Servizio eventuali opposizioni insierne alla propria presa di posizione. 2 Domande EFZ possono essere trasmesse a1 Servizio giä durante l'esposizione. In questo caso l'autoritä edilizia comunale competente infonna senza indugio i1 Servizio in merito ad eventuali opposizioni. 2. Audizione, c0nciliazi0ne, istanza arbitrale

Art. 48 OPTC

I Dopo aver rieevuto la domanda, i1 Servizio richiede agli uffiei interessati 1e neeessarie prese di posizione. 2 Se i1 Servizio non e d'accordo con le prese di posizione o sussistono eontraddizioni tra queste ultime, i1 Servizio svolge un colloquio di conciliazione con gli uffiei interessati. 3 In caso di mancata eonciliazione, il Servizio sottopone il conflitto all'istanza arbitrale, ehe da 0rdine a1 Servizio su come decidere. L'istanza arbitrale e i1 Dipartimento. 3. Decisione, notifica

Art. 49 OPTC

1 Una volta inoltrati tutti i documenti il Servizio decide in merito alla domanda EFZ e ad eventuali opposizioni e rilaseia i1 permesso EFZ, a condizione ehe siano soddisfatti i presupposti legali. In caso eontrario esso respinge 1a domanda EFZ. 2 In merito a domande EFZ i1 Servizio decide entro un mese e mezzo dall'inoltro della documentazione completa della domanda di costruzione. Per progetti di costruzione che richiedono una eonsultazione interna all'Arnministrazione 0 un'autorizzazione supplementare il termine per l'evasione e a1 massimo di tre mesi. Per progetti di costruzione con 0pposizi0ni, EIA 0 bisogno di coordinamento particolarmente grande i1 termine per l'evasione e al massimo di einque mesi. 3 Dopo 1a ricezione, l’autoritä edilizia comunale notifica i1 piü presto possibile ai richiedenti e agli opponenti permessi EFZ ed eventuali decisioni su 0pp05izi0ne, insierne alla licenza edilizia. 4 Le spese della procedura EFZ vengono fatturate con i1 permesso EFZ.

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B.

Procedura di notäica

Progetti di costruzione non sottoposti all’obbligo di licenza edilizia

Art. 40 OPTC

(Riferimemo aglz' art. 68/69 MLE risp. 47/48 LE, secondo auf zum i progez‘ti di costruaione vanno notificati senza eccezione alZ ’autoriz‘ä edih'zz'a in iscritto prima dz' elaborare i piam' e di passare alZ ’esecuzione. L "autorizä edilizz’a decide se iZ progetto di costruzione notificato sia esonerazo da3! ’Obbfigo di licenza ediliaia secondo I’art. 40 OPTC 0 se sia necessaria una Zicenza edilizia.)

. I seguenti progetti di costruzione non neeessitano di licenza edilizia: 1. lavori di riparazione e di manutenzione ad edifici e impianti utilizzabili in conformita alla destinazione, purche servano soltanto alla conservazione del valore e l'edificio e l'impianto non subiscano una modifica 0 un cambiamento dello scopo; 2. modifiche insignificanti all’interno di edifici e impianti ad eccezione di modifiche della superficie utile 0 del numero di locali, escluso al di fuori delle zone edificabili; 3. destinazioni ad altro scopo senza ripercussioni rilevanti sull'ordinamento di utilizzazione, escluso al di fuori delle zone edificabili; 4. ricopertura dei tetti con materiale di copertura identico 0 simile; 5. edifici con un volume fino a 5 m3 (piccoli fabbricati), nonche tettoie per biciclette con una superfieie di base fino a 4,0 m2; 6. edifici e impianti ehe non vengono eretti 0 installati per piü di sei mesi all'anno, quali — banchi di ristorazione e di vendita, — punti di servizio per attrezzi per lo sport e il tempo libero, —

stand, capanne, bancarelle, tende per feste, dimostrazioni, esposizioni ed eventi simili,

— parchi gioehi, — piccole sciovie, tappeti mobili per sciatori, piste di pattinaggio naturali, — impianti per pereorsi di gara e discipline sportive alla moda, — pubblicitä stradale, — pubblicitä non luminose applicate ad infrastrutture turistiche con una superficie fino a 5 m2;

7. iglu, tipi e simili per pernottamenti in aree sciistiche durante la stagione invernale oppure in fattorie da maggio ad ottobre, qualora non vengano installati impianti sanitari fissi; 8. impianti per la strutturazione del giardino quali sentieri, posti in giardino, tende parasole, scale, focolari da giardino, biotopi, trogoli per piante, opere d'arte, aste, escluso a1 di fuori delle zone edificabili; 9. installazioni pubblicitarie come insegne di ditte, vetrine, pubblicitä luminose e cartelli indicatori con una superficie fino a 1,5 m2; 10. impianti di ricezione satellitare per radio e televisione con una superficie fino a 1,5 m2; 11. cartelli e segnali come semafori, tavole di segnaletica stradale, segnaletica dei sentieri, segni di misurazione; l2. segni non lurninosi come croci fino a 3,0 m d’altezza, opere d'arte; 13. impianti tecniei come impianti d’illuminazione stradale, centraline, idranti, dispositivi di misurazione, pali, stanghe, panchine; 14. dispositivi di sicurezza come — reti da neve lungo le vie di comunicazione, — recinzioni di sicurezza, reti, sbarramenti, imbottiture e simili per impianti sportivi e per il tempo libero; — ringhiere di sicurezza; 15. impianti di urbanizzazione, nella misura in cui siano stati profilati e stabiliti, nel quadro di una pianificazione, con l’esattezza di una domanda di costruzione; 16. pannelli 0 celle solari non riflettenti con una superficie assorbente massima di 6,0 m2 per facciata 0 falda del tetto all'interno delle zone edificabili e fino ad un massimo di 2,0 m2 al

di fuori delle zone edificabili;

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17. trasferrnazieni del terrene fine ad un'altezza e una prefendita di 0,8 m e una eubatura medifieata di 100 m3, eseluse a1 di fueri delle zene edifieabili; 18. reeinzieni fine ad un'altezza di 1,0 m, nenehe muri di sestegne e di eentreriva fine ad un’altezza di 1,0 m, eseluse a1 di fueri delle zene edifieabili;

19. steeeati mobili durante i1 paseele; 20. tetteie senza fendamenta e simili fine ad una superfieie di base massima di 25 In2 per animali da reddite, tunnel di plastiea senza fendamenta e sale da mungitura, nenehe simili impianti agrieeli e ertieeli eeme pieeele banearelle per 1a vendita di predetti; 21. depesiti di materiale ehe vengene eretti seltante una velta all'anne per al massime quattro mesi; 22. installazieni di eantiere eeeette alleggi di eperai, purehe nen preveehine immissieni rilevanti. 3 L'esenziene dall'ebblige della lieenza edilizia nen vale per pregetti di eestruziene previsti in zene di perieele destinati ad espitare persone e animali, nenehe in generale per pregetti di eestruziene ehe petrebbere minaeeiare eersi d'aequa e bietepi palustri. 3 L'esenziene dall'ebblige della lieenza edilizia nen esenera dall'esservanza delle preserizieni materiali e dalla riehiesta di altre autorizzazieni. Qualora vi fessere indizi ehe een un pregette di eestruziene ehe nen neeessita di una lieenza petrebbere venire lese preserizieni materiali, l'auteritä edilizia eemunale avvia d'uffieie, su riehiesta del Servizie e su indieaziene di terzi, 1a proeedura per i1 rilaseie della lieenza edilizia. 4 Edifiei e impianti ai sensi del eapeverse 1 numeri 6, 7, 19, 21 e 22 devene essere eliminati depe 1a seadenza della durata ammessa, quelli ai sensi del numere 14 depe l’use. La superfieie utilizzata deve essere ripertata alle state eriginarie. Le parti di edifiei e di impianti eliminate devene essere smaltite e eenservate in un peste autorizzate. Precedura di netifiea: l. Casi d'applicaziene

Art. 50 OPTC

I La proeedura di netifiea e una proeedura semplifieata per il rilaseie della lieenza edilizia. Essa Viene applicata a pregetti di eestruziene suberdinati per i quali non si attendene eppesizieni, segnatamente in ease di 1. medifiehe mineri di pregetti di eestruziene giä auterizzati;

2. misure edilizie nen visibili dall'esterne, ehe sene eenfermi alla zena e ehe nen determi-

nane eambiamenti riguarde al velume di traffiee e all'utilizzaziene. 2 La proeedura di netifiea si ineltre appliea a pregetti di eestruziene ehe seeende l'artieele 40 sene esentati dall‘ebblige della lieenza edilizia, ma ehe seeende 1a legge edilizia eernunale sene settepesti alla proeedura di netifiea. 2. Precedura

Art. 51 OPTC

l Demande e deeumenti inerenti 1e demande pessene essere ineltrati in una versiene semplifieata. Si rinuneia alla posa di medine e all'espesiziene pubbliea, eempresa 1a pubblieazione. i’- Entre un mese dall'ineltre della demanda i riehiedenti rieevene una deeisiene dall'auterita edilizia eemunale. In ease di pregetti di eestruziene ehe eltre alla lieenza edilizia neeessitane di un permesse EFZ, la deeisiene dell'auteritä edilizia eemunale e la deeisiene EFZ devene essere netifieate entre un mese e mezze. La deeisiene EFZ deve essere presa entre due settimane dall'ineltre della demanda a1 Servizie. 3 Pregetti di eestruziene ehe neeessitane seltante di una lieenza edilizia eemunale sene eensiderati auterizzati, se entre un mese dall'ineltre della demanda nen viene presa una deeisiene divergente. 4 Per i1 reste fanne state 1e dispesizieni sulla proeedura per i1 rilaseie della lieenza edilizia.

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COORDINAMENTO A. Coordinamento delle procedure

Domande per autorizzazioni supplementari ehe necessitano di coordinamento l. Preparazione

Art. 52 OPTC

I 11 Dipartimento gestisce, d'intesa con i Dipartimenti interessati, una lista con 1e autorizzazioni supplementari ehe necessitano di coordinamento. 3 Nella lista delle autorizzazioni supplementari ehe necessitano di coordinamento vengono indicate 1e autorizzazioni supplernentari per le quali 1e domande devono di regola essere Chiarite in via preliminare con 1e autoritä specializzate interessate ed epurate prima dell'inoltro.

2. Inoltro, esame provvisorio

Art. 53 OPTC

1 Le domande per autorizzazioni supplementari ehe necessitano di coordinamento vanno inoltrate al comune unitarnente alla domanda di costruzione, ad un'eventuale domanda EFZ, nonche a tutti i documenti necessari per la valutazione. Qualora esistano moduli di domanda, questi vanno utilizzati. 2 L'autoritä edilizia comunale esamina senza indugio 1a completezza delle domande per autorizzazioni supplementari inoltrate. Aecerta in particolare se per tutte 1e autorizzazioni supplementari neeessarie esistano 1e domande provviste dei debiti moduli e documenti e se sono avveriute le necessarie chiarifieazioni preliminari. 3 Qualora i richiedenti inoltrino domande per autorizzazioni supplementari direttamente alle autoritä competenti per l'autorizzazione supplementare, queste trasmettono la domanda all'autoritä competente per il c00rdinamento, nel caso in cui la domanda concerna un progetto soggetto all’obbligo di licenza edilizia e non sia ancora stata rilasciata alcuna licenza edilizia. 3. Esposizione pubblica, opposizione

Art. 54 OPTC

1 Domande per autorizzazioni supplementari ehe necessitano di coordinamento vanno esposte pubblicamente e pubblicate unitamente alla domanda di costruzione e ad un'eventuale domanda EFZ. Nella pubblicazione devono essere elencate singolarmente 1e domande per autorizzazioni supplementari. 2 Opposizioni contro domande per autorizzazioni supplementari vanno inoltrate a1 comune durante i1 periodo dell'esposizione Vigente per 1a domanda di eostruzione e la domanda EFZ. 3 Per i1 resto fanno stato 1e prescrizioni sulla procedura per i1 rilascio della licenza edilizia.

B.

Coordinamento delle decisioni

Progetti di costruzione all'interno delle zone edificabili

Art. 55 OPTC

l Una volta conelusa la procedura d'esposizione, in easo di progetti di costruzione all'intemo delle zone edificabili, l'autoritä edilizia comunale trasmette senza indugio le domande per autorizzazioni supplementari, unitamente a tutti i documenti necessari e ad eventuali Opposizioni, direttamente alle autoritä competenti per I'autorizzazione supplementare, se considera soddisfatti i presupposti per una licenza edilizia. 3 Le autoritä competenti per l'autorizzazione supplementare trasrnettono la loro decisione, nonche un'eventuale decisione su opposizione direttamente al comune. Dopo aver esaminato la coerenza dei contenuti, l'autoritä edilizia comunale notifica 1e decisioni inerenti 1e autoriz-

zazioni supplementari insieme alla decisione edilizia. 3 D'intesa con le parti si puö prescindere dalla notifica eontemporanea, se tutte 1e autorizza— zioni sono perlomeno prospettate e prowiste di una riserva a favore delle altre autorizzazioni. 4 Se viene rifiutata un'autorizzazione supplementare, l'autoritä edilizia comunale respinge anche la domanda di eostruzione, qualora quest'ultima non possa venire autorizzata in parte 0 con disposizioni accessorie.

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Progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili: 1. Rimessa, richiesta delle autorizzazioni supplementari

Art. 56 OPTC

1 Per progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autoritä edilizia comunale trasmette al Servizio 1e domande per autorizzazioni supplementari, unitamente alla domanda EFZ con tutti i documenti e la richiesta motivata, se eonsidera soddisfatti i presupposti per i1 rilascio di una licenza edilizia. A1 contempo trasmette a1 Servizio eventuali opposizioni insieme alla prOpria presa di posizione. 3 Nella misura in cui il Servizio consideri soddisfatti i presupposti per i1 rilascio del permesso EFZ, esso richiede all'autoritä competente 1a decisione sull'autorizzazione supplementare ed eventuali opposizioni, fissando un termine per l'evasione. 3 Anehe nel caso di progetti di costruzione a1 di fuori delle zone edificabili, i1 comune richiede direttamente alle autoritä competenti in materia 1e autorizzazioni supplementari secondo la legislazione in materia di polizia del fuoco e di protezione civile e sul lav0r0‚ e autorizzazioni per impianti contenenti liquidi inquinanti seeondo la legislazione sulla protezione delle acque. 2. C0nciliazione, istanza arbitrale

Art. 57 OPTC

1 Se l'autoritä specializzata cantonale competente per l'autorizzazione supplementare non considera soddisfatti i presupposti per il rilascio di un'autorizzazione supplementare per un progetto di costruzione al di fuori della zona edificabile, 10 comunica al Servizio mediante una presa di posizione provvisoria. 2 Qualora i1 Servizio ritenga soddisfatti i presupposti per i1 rilascio del permesso EFZ, esso svolge, insieme a11'aut0ritäinteressata, un colloquio di conciliazione. 3 Se 1e autoritä interessate si accordano sul rilascio dell'autorizzazione supplementare, essa sarä notificata alle parti secondo gli articoli seguenti. Se convengono sul rifiuto dell'autorizzazione supplementare, i1 Servizio respinge 1a domanda EFZ e notifica alle parti 1a decisione insieme alla decisione negativa riguardo all'autorizzazione supplementare. 4 Qualora 1e autoritä interessate non riescano a trovare un accordo, i1 Servizio sottopone i1 conflitto all'istanza arbitrale. In caso di conflitti con uffici che sottostanno al medesimo Dipar— timento del Servizio, l'istanza arbitrale e il Dipartimento, in caso contrario i1 Governo.

3. Notifica coordinata delle decisioni

Art. 58 OPTC

I Quando 30110 state rilasciate tutte 1e autorizzazioni supplementari, il Servizio 1e trasmette unitamente a1 permesso EFZ all'autoritä edilizia comunale che notifica ai richiedenti 1e decisioni insieme alla decisione edilizia. 2 D'intesa con 1e parti si puö prescindere dalla notifica contemporanea, se tutte 1e autorizzazioni 50110 perlomeno prospettate e provviste di una riserva a favore delle altre autorizzazioni. 4. Decisione unica

Art. 59 OPTC

I 11 servizio emana una decisione unica se 1. nel caso concreto esse e le autoritä specializzate coinvolte si sono accordate in tal senso; esso e 1e autoritä specializzate 10 hanno convenuto in generale per determinate autorizzazioni supplementari oppure se

3. sono state presentate prese di posizione di organizzazioni ambientaliste 0 opposizioni.

I1 Servizio comunica la decisione unica all'autoritä edilizia comunale che a sua volta Ia notifica alle parti insieme alla deeisione edilizia.

CONTROLLO DEI LAVORI Controllo dell'esecuzione dei lavori, collaudo

Art. 60 OPTC

I L'autoritä edilizia comunale esamina l’esecuzione dei progetti di costruzione circa 1a loro conforrnitä con la licenza edilizia, i1 permesso EFZ ed eventuali autorizzazioni supplementari, nella misura in cui i eontrolli non spettino alle autoritä competenti per l'autorizzazione suppleMLE/ LE-GRit

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mentare. Essa eontrolla almeno 1a modinatura ed i punti fissi altimetrici. Allacciamenti ad impianti di approvvigionamento e di smaltimento pubblici vengono controllati prima della copertura. 2 I1 committente notifica senza indugio I'ultimazione dei 1avori all'autoritä edilizia comunale, che provvede ad eseguire i1 collaudo. In caso di progetti di costruzione a1 di fuori delle zone edificabili, l'autoritä edilizia comunale eomunica a1 Servizio se il progetto di costruzione eseguito corrisponde a1 permesso EFZ. In caso di divergenze, essa trasmette a1 Servizio i piani d'esecuzione. 3 L'autoritä edilizia comunale puö incaricare privati dei controlli dei lavori. 4 Qualora un progetto di costruzione venga iniziato senza licenza edilizia 0 1a sua esecuzione diverga dai piani autorizzati 0 da condizioni elencate nella licenza edilizia, l’autoritä edilizia comunale, in casi urgenti uno dei suoi membri, il capo dell'Ufficio tecnico 0 i1 segretario comunale, 0rdina 1a sospensione dei lavori di costruzione. L'autorita 0 l'ufficiale decidente sollecita a1 contempo i1 committente ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori. 5 Le decisioni di sospensione dei lavori di costruzione diventano immediatamente esecutive. Condizioni contrarie a1 diritto edilizio

Art. 61 OPTC

I Qualora vi siano segnali che indicano condizioni formalmente o materialmente contrarie a1 diritto edilizio, su preavviso viene effettuato un controllo successivo dei 1av0ri. 2 Se da1 controllo dei lavori risultano segnali di una violazione delle norme edilizie, l'autoritä edilizia comunale sollecita gli interessati ad inoltrare una domanda di costruzione a posteriori. 3 Se l'autorita competente constata una Violazione delle norme edilizie materiali nel corso dell'esame della domanda di costruzione inoltrata a p05teriori, rispettivamente della domanda EFZ, essa da l'avvio ad una procedura per i1 ripristino dello stato legale e ad una procedura di contravvenzione.

COMPETENZA, RIPRISTINO, PENA Competenza, responsabilitä

Art. 93 LPTC

I Per l'osservanza delle prescrizioni legali, la conformitä degli edifici ed impianti realizzati con i piani autorizzati e le modine, nonche per i1 rispetto delle disposizioni accessorie sono eompetenti i c0mmittenti, i proprietari, altre persone autorizzate e 1e persone incaricate della progettazione e dell'esecuzione di progetti di eostruzione. 2 Autorizzando e controllando edifici ed impianti, i1 Cantone ed i comuni non assumono alcuna responsabilitä per 1a eostruzione, 1a stabilitä, l’idoneita del materiale e la sicurezza degli edifici ed impianti realizzati.

Ripristino dello stato di legalitä

Art. 94 LPTC

I Stati materialmente illegali sono da eliminare su 0rdine dell'autoritä competente, indipendenternente dal fatto ehe in seguito alla loro produzione sia stata eseguita una procedura di contrawenzione. 2 I1 rilascio e l'attuazione di decisioni di ripristino competono all'autoritä edilizia comunale. In caso di stati illegali a1 di fuori delle zone edificabili l'autoritä EFZ adotta 1e misure necessarie, qualora l'autoritä edilizia comunale rimanga inattiva nonostante l'invito del Cantone. Le spese risultanti al Cantone vengono ascritte a carico del eomune, nella misura in cui esse non possono venire addebitate alle persone responsabili 0 se sono irrecuperabili. 3 L'obbligo del ripristino dello stato legale toeca sia ai proprietari ehe alle persone ehe hanno provocato 10 stato illegale. Se coloro che sono tenuti a1 ripristino in base ad una decisione di ripristino cresciuta in giudicato non assolvono agli obblighi entro il termine stabilito, in seguito a comrninatoria l'autoritä competente fa eseguire 1e necessarie misure da terzi a spese degli inadernpienti.

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4 Se l'autorita c0mpetente, per motivi di proporzionalitä 0 di buona fede, deve parzialrnente 0 totalmente prescindere dall'ordinare provvedimenti di ripristino, emana una decisione che tollera lo stato illegale (decisione di tolleranza). Multa

Art. 95 LPTC

l Chi Viola la presente legge oppure decreti 0 decisioni del Cantone basati su di essa, viene punito con una multa da 200 a 40 000 franchi. Nei easi particolarmente gravi, in particolare s e l'infrazione avviene a scopo di luero, l'autorita competente non e vincolata ad attenersi a questo limite massimo. I guadagni illeciti vengono confiscati secondo le disposizioni del Codice penale svizzero 2). 2 E punibile l'infrazione intenzionale 0 dovuta a negligenza, commessa dalle persone competenti ai sensi dell'articolo 93. A1 posto di una persona giuridiea, di una soeieta in nome collettivo o in aecomandita, di una societä unipersonale o di una comunitä di persone senza personalita giuridica, sono punibili 1e persone fisiehe ehe hanno agito 0 avrebbero dovuto agire a1 loro posto. La persona giuridica, la societä 0 la comunitä di persone rispondono per multe e spese secondo la responsabilita solidale. 3 La punizione compete all'autoritä edilizia comunale. In easi in cui il ripristino delle stato legale viene 0rdinato dall'autoritä EFZ, la punizione compete a quest'ultima. 4 La punibilita cade in prescrizione dopo cinque anni dalla conclusione dell'azione punibile. La prescrizione assoluta subentra dOpo dieci anni. La pena per un'infrazione cade in prescri— zione dopo cinque anni. SPESE DI PROCEDURA Spese di procedura

Art. 96 LPTC

I I comuni riseuotono tasse per 1e loro spese derivanti dalla procedura di rilascio della licenza edilizia e da altre procedure di polizia edilizia. Devono essere inoltre rimborsate al comune spese per prestazioni di terzi come perizie tecniche, eonsulenze, nonche spese del registro fondiario. 2 Deve assumersi le spese chi le ha provocate con domande di ogni tipo 0 con il suo comportamento. Le spese risultanti dall'evasione di opposizioni vanno a carieo dell'opponente, se l'opposizione viene respinta 0 non si entra in merito della stessa. In tal caso gli opponenti possono inoltre venire obbligati a versare agli istanti ripetibili adeguate. 3 I comuni disciplinano i1 computo e 1a riseossione di tasse in un'ordinanza sulle tasse. 4 Per deeisioni EFZ, nonche per decisioni di multa e di ripristino concernenti progetti di costruzione al di fuori delle zone edificabili l'autoritä EFZ riscuote, dagli istanti rispettivamente dalle parti, tasse costituite da una tassa di Stato fino a 3000 franchi, da una tassa di eancelleria e da1 rimborso di eventuali spese in contanti. In presenza di circostanze straordinarie la tassa di Stato

puö essere aumentata adeguatamente.

S Restano riservate le tasse per autorizzazioni supplementari ed esami d'impatto ambientale conformemente alla rispettiva legislazione speciale.

2lRS3ll.0

MLE/ LE—GRit

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Annesso l del 18.01.2010

Modello di Iegge edilizia per i comuni del Grigioni italiano (MLE/LE GRit)

Annesso 2

del 18 gennaio 2010

Concordato intercantonale sull’armonizzazione delle

definizioni edilizie (CIAE) [estratto]

Norme SIA 416 e 421 (estratto)

Sommario

CIAE: scelta di definizioni e concetti; Ia rispettiva numerazione non ä consecutiva, ma si attiene a quella del documento originale.

1. Terreno 1.1

Terreno determinante

2. Edifici 2.1 Edifici 2.2

Piccole costruzioni

2.3 2.4

Costruzioni accessorie (annessi) Costruzioni interrate

3. Parti di edificio 3.1

Piano della facciata

3.2

Base delle facciate

3.3 3.4

Base delle facciate proiettata Parti sporgenti di edificio

3.5

Parti arretrate di edificio

4. Lunghezze 4.1 Lunghezza dell’edificio 5. Altezze 5.2

Altezza delle facciate

5.4

Altezza in Iuce

7. Distanze 7.1

Distanza dai confini

7.2

Distanza tra edifici

7.3

Linee di arretramento

8. Indici d’utilizzazione 8.1

Superficie computabile del fondo

8.3 Indice di edificabilitä SIA Indice di sfruttamento (SIA 421)

Definizioni secondo Ia norma SIA 416

1.

TERRENO

1.1

Terreno determinante

Per terreno determinante s’intende Ia configurezione naturale del terreno. Se questa configurazione non puö piü essere determinata a seguito di precedenti scavi o sistemazioni del terreno, essa va presunta dalla conformazione naturale dei dintorni. Per motivi pianificatori o d’urbanizzazione, il terreno determinante puö essere definito con una procedura pianificatoria o con una procedura di autorizzazione edilizia. In singoli casi I’accertamento del terreno determinante puö rivelarsi difficile. Qualora Ia situazione non risulti sufficientemente chiara, puö eventualmente essere necessario emanare una decisione di accertamento; I’autoritä competente definirä in via di massima un andamento del terreno adeguato al terreno naturale circostante. Una definizione diverse dall’andamento naturale del terreno puö rivelarsi opportuna in caso di pericolo di piene ed inondazioni, di minacce dell’acqua di falda o per motivi relativi allo smaltimento delle acque negli insediamenti.

2.

EDIFICI

2.1

Edifici

Per edifici s’intendono costruzioni inserite neI terreno che presentano una copertura fissa e, di regola, ulteriori chiusure per Ia protezione di persone, animali o beni.

Per gli edifici viene determinata un’estensione minima, che puö essere definite mediante le dimensioni delle altezze, delle Iunghezze e della superficie dell’edificio. 2.2

Piccole costruzioni

Per piccole costruzioni s’intendono edifici indipendenti che non superano Ie dimensioni ammesse e che comprendo-

no solo superiici utili secondarie.

Si considerano piccole costruzioni p.es. i garage, le rimesse per attrezzi, i padiglioni di giardino, Ie serre ed i chioschi (edicole); Ie rispettive dimensioni riguardanti I’altezza delle facciate e la Iunghezze dell’edificio non possono superare quelle ammesse. Le superfici utili secondarie (SUS) sono definite neIIa norma SIA 416 (vedi pagina 12).

2.3

Costruzioni accessorie (annessi)

Le costruzioni accessorie sono annessi ad un altro edificio, non superano Ie dimensioni ammesse e comprendono solo superfici utili secondarie. Le costruzioni accessorie superano almeno una delle dimensioni ammesse. 11-—-- ————.—

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Figura 2.1 e 2.3 Edifici, piccofe costruziom’ e annessi

MLE f LE GRit

1

Annesso 2 del 18.01.2010

2.4

Costruzioni interrate

Le costruzioni interrate sono edifici che, ad eccezione dell’accesso, delle ringhiere e dei parapetti si trovano comple-

tamente sotto il Iivello del terreno determinante o sistemato.

Per ringhiere e parapetti si intendono gli elementi costruttivi che servono a proteggere I’accessibilitä.

3.

PARTI DI EDIFICIO

3.1

Piano della facciata

Per facciata s’intende Ia superficie esterna verticale formata daIIa Iinea verticale tra i punti piü esterni del volume deII’edificio sopra iI terreno determinante: non vengono considerate Ie parti sporgenti di edificio e Ie parti arretrate di edificio di poco conto. Per esempio in caso di parti arretrate dell’edificio in misura non rilevante, iI piano della facciata rappresenta Ia continuazione immaginaria della facciata. II piano deIIa facciate serve per determinare Ia Iinea della facciata, nonche per definire iI piano arretrato (attico). 3.2

Base delle facciate

La base delle facciate e I’intersezione delle facciate con iI terreno determinante.

La base deIla facciate serve quale parametro ausiliare per determinare Ia dimensione delle altezze degli edifici e dei piani interrati, nonche per definire I’indice di occupazione. La base deIIa facciata consiste di segmenti di facciate, in particolare di rette, archi di cerchio, ecc.

3.3

Base delle facciate proiettata

La base delle facciate proiettata e Ia proiezione della base delle facciate sul piano di misurazione ufiiciale.

La base delle facciate proiettata serve quale parametro ausiIiare per determinare Ie distanze (distanza dai confini e fra gli edifici), nonche Ia Iunghezza e Ia Iarghezza degli edifici.

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Annesso 2 del 18.01.2010

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Figure 3.1 — 3.3: Piano defla facciata e base delle facciate

3.4

Parti sporgenti di edificio

Le parti sporgenti possono sporgere al massimo fino alla misura ammessa in profonditä oltre il piano della facciata e, ad eccezione delle gronde, non devono superare rispettivamente Ia misura ammessa in Iarghezza e la porzione ammessa relativa alla parte di riferimento della facciata. Parti sporgenti di edificio sono p. es. i bovindi, Ie tettoie, le scale esterne ed i balconi. Se sporgono oltre Ia dimensione ammessa o se superano Ia dimensione ammessa della parte di facciata cui appar-

tengono, esse sono considerate come parti dell’edificio (p.es. tromba delle scale sporgente e chiusa, veranda, b0vindo di considerevoli dimensioni, balcone) o come costruzioni accessorie (p.es. rimesse per attrezzi). annesso o parle di edificio

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Figura 3.4: Parti sporgenti di edificio (in sezione e in vista laterale)

MLE l LE GRit

Annesso 2 del 18.01.2010

3.5

Parti arretrate di edificio

Le parti arretrate d i edificio sono parti arretrate di facciate rispetto alle facciata principale.

Parti arretrate di edificio sono p.es.i balconi interni, Ie arcate 0 Ie entrate arretrate.

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Sono considerate irrilevanti Ie parti arretrate di edificio, se esse risultano arretrate solo fino aIIa dimensione ammessa per Ia profonditä rispetto aI piano delle facciate e non superano Ia dimensione ammessa (per Ia larghezza), rispet— tivamente Ia parte ammessa concernente Ia rispettiva parte di facciata.

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Figura 3. 5: Parti arretrate di edificio e parti arretrate di edificio di poco conto

4.

LUNGHEZZE

4.1

Lunghezza dell’edificio

Per lunghezza dell’edificio s’intende iI Iato maggiore del rettangolo di minore superficie che comprende Ia base delle

facciate proiettata.

La Iunghezza dell’edificio serve a stabilire I’estensione degli edifici e va determinata separatamente per ognuno di essi, in particolare anche per costruzioni accessorie (annessi).

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Figura 4.1: Lunghezza defl’edifici O

MLE f LE GRit

4

Annesso 2 del 18.01 ‚2010

5.

ALTEZZE

I concetti riguardanti Ie altezze di punti, Iinee ed edifioi servono a stabilire I’estensione degli edifici nella Ioro terza dimensione, rispettivamente quali parametri ausiliari per stabilire ii Iivello di determinati punti degli edifici e dei piani. 5.2

Altezza delle facciate

L’altezza delle faociate ä Ia misura tra iI punto piü alto della linea di congiunzione tra Ia facciata ed i punti piü alti delIa costruzione del tetto e iI punto piü basso deila corrispondente Iinea di facciata. Nelle costruzioni oon tetto piano I’altezza delle facoiate va misurata fino allo spigolo superiore del parapetto, a meno ohe esso sia arretrato almeno della misura minima determinata rispetto aI piano delle faociate. Sono considerati parapetti anche strutture traforate come ringhiere e simili.

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Figura 5. 2: Aitezza delle facciate

Corpi sporgenti sul tetto sono parti di costruzioni che dalla superficie del tetto sporgono verso I’esterno aI massimo della misura ammessa. 5.4

Altezza in Iuce

L’altezza in Iuce rappresenta Ia difierenza di quota tra il filo superiore del pavimento finito e iI filo inferiore del soffitto finito o della travatura, se I’utilizzazione di un piano ä determinata dalla travatura. L’altezza in Iuce serve quale parametro ausiliare per determinare Ie esigenze minime dal punto di vista dell’igiene degli alloggi e della fisiologia del Iavoro. Non in tutti i oasi singole travi a vista sminuiscono Ia possibilita d’utilizzare I’altezza del Iooale.

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5

Annesso 2 del 18.01.2010

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Figura 5.4: Altezza in Iuce

7.

DISTANZE

Le distanze servono in particolare a definire Ia collocazione reciproca di edifici ed impianti, I’igiene degli alloggi e del Iavoro, nonche Ia protezione da pericoli naturali e da situazioni di fatto (rive dei corsi d’acqua, Iimiti del bosco).

7.1

Distanza dai confini

La distanza dai confini e Ia distanza tra Ia base della facciata proiettata e i confini della particella.

La distanza dai confini delle costruzioni accessorie (annessi) e misurata separatamente. 7.2

Distanza tra edifici

La distanza tra edifici e Ia distanza tra le basi delle facciate proiettate di due edifioi.

7.3

Linee d’arretramento

Le linee d’arretramento Iimitano I’edificio e servono in particolare per Ia protezione d’impianti o superfici — esistenti o pianificate — o per Ia concezione architettonica. Le Iinee d’arretramento sostituiscono Ie prescrizioni generali relative alle distanze. Le Iinee d’arretramento si riferiscono alla Iinea della facciata proiettata.

Di regola Ie Iinee d'arretramento sono determinate neII’interesse pubblioo. Tali delimitazioni possono riferirsi, secondo Io scopo delle Iinee d’arretramento, a tutti gli edifici ed impianti, ma anche unicamente ad edifici o a Ioro parti con determinate utilizzazioni, oppure solo a determinati piani.

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Ia linea di edifieazione sostiluisce la disposizione ooncemente la distanza da rispettare

Figure 7.1 — 7.3: Distanze

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Annesso 2 del 18.01.2010

8.

INDICI D’UTILIZZAZIONE

8.1

Superficie computabile del fondo

La superficie computabile del fondo (SCF) comprende Ie superfici 0 Ie parti del fondo che si trovano nella rispettiva zona edificabile. Nella superficie computabile del fondo sono computate Ie superfici di accesso. Non sono invece computate Ie superfici di urbanizzazione primaria, secondaria e di base.

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della zona edificabile e che siano dotate di un relative indice di utilizzazione.

Figura 8.1: Superficie computabüe del fondo

8.3

Indice di edificabilitä

L’indice di edificabilitä (IE) (a iI rapporto tra iI volume dell’edificio sul terreno determinante (VEtd) e Ia superficie edificabile del fondo. Per volume dell’edificio sul terreno determinante s’intende iI volume di un edificio nelle sue dimensioni esterne.

l volumi di parti di edificio aperte che sono delimitati per meno della metä da chiusure (per esempio, pareti) sono computati con una quota determinata.

Indice di edificabilitä =

volume dell’edificio sul terreno determinante

superficie computabile del fondo

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L’indice di edificabilitä IE si usa come misura per Ia densitä del volume e serve come elemento per determinare I’architettura caratteristica della zona.

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Annesso 2 del 18.01 .2010

L’IE si usa in primo Iuogo per Ie zone industriali ed artigianali, rispettivamente per le zone riservate alle attivita di produzione, ma puo essere applicato anche per Ie zone miste e Ie zone a scopo abitativo.

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terreno determinante

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Fig. 8.3: Indice di edificabflitä

Indice di sfruttamento (definizione secondo Ia norma SIA 421) L’indice di sfruttamento (IS) e iI rapporto fra Ia somma delle superfici di piano computabili (SPO) e Ia superficie computabile del fondo (SoF) La somma delle superifioi di piano oomputabili comprende tutte Ie superfici utili prinoipali (SUP) oomputabili, Ie superfici di circolazione (SCIR) e Ie superfioi di costruzione (SC). Non si caloolano Ie superfici utili principali ohe non raggiungono 1.60 m di altezza in Iuce, nonohe Ie superfioi utili secondarie (SUS) e Ie superfici delle installazioni (SI).

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Indice d' sfruttamento

MLE i LE GRit

Superfici di piano oomputabili

(SPc)

superfioie oomputabile del fondo (ScF)

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Annesso 2 del 18.01.2010

Superfici di piano computabile Pianta 1° piano

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Superfici di piano computabile

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SIA 421, Copyright o 2006 by SIA Zurich

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Annesso 2 del 18.01.2010

Definizioni secondo Ia norma SIA 416 Superfioie di piano SP

La superfioie di piano SP e Ia superficie chiusa e coperta contenuta neI perimetro dell’edificio compresa Ia superficie di costruzione. Le superfici di spazi vuoti situati aI di sotto dell’ultimo piano inferiore acoessibile (p.es. vespai) non vengono conteggiate nelia su perfioie di piano. La superficie di piano SP si suddivide in — superficie netta SN, — superficie di costruzione SC.

Superficie netta SN

La superficie netta SN e Ia parte della superficie di piano SP delimitata dal Iato interno delle pareti perimetrali e dagli altri elementi oostruttivi interni. La superficie netta SN si suddivide in — superficie utile SU, — superficie di circolazione SCIR, — superficie delle installazioni SI.

Superficie utile SU

La superficie utile SU e Ia parte della superficie netta SN che serve aIIo scopo e alla funzione a cui, in senso lato, I’immobiie e stato destinato. La superficie utile SU si suddivide in

— superficie utile principale SUP, - superficie utile secondaria SUS. Superfioie utile principale SUP

La superficie utile principale SUP e Ia parte della superfioie utile SU ohe serve allo scopo e alla funzione a cui, in senso stretto, I'immobile e stato

destinato.

Superfioie utile secondaria SUS

La superfioie utile secondaria SUS e Ia parte della superficie utile SU che serve a funzioni complementari a quelle deIIa superficie utile principale SUP. Essa viene determinata in funzione della destinazione particolare

deil’edificio.

Per gli edifici abitativi Ie superfici utili secondarie possono essere

— Iavanderie,

— solai e cantine, — depositi, — rimesse per veicoli, — rifugi della protezione civile, — Iocali per rifiuti.

Superficie di circolazione SCIR

La superficie di circolazione SCIR e la parte della superficie nette SN che assicura esclusivamente I’accesso alle superfici utili SU. Negli edifici abitativi possono essere considerate superfici di circolazione i corridoi esterni alle abitazioni, gli atri d’entrata, le scaie, Ie rampe e i vani asoensore.

Superficie delle installazioni Si

La superficie delle installazioni SI e Ia parte della superfioie netta SN oocupata dagli impianti tecnici dell’edificio. Le superfici delle installazioni possono essere — Iocali tecnioi,

-— Iocali macchine di ascensori o altri impianti di trasporto, — pozzetti e oanali per I’approwigionamento e Io smaltimento, piani di instaliazioni,

— Iocali per serbatoi.

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Annesso 2 del 18.01.2010

Superficie di costruzione so

La superficie di costruzione SC e Ia superficie all’interno della superficie di

piano SP occupata da elementi costruttivi quali pareti interne ed esterne, piIastri e parapetti. Fanno parte della superficie di costruzione Ie canne fumarie e i canali verticali cosi come Ie nicchie per porte e finestre sempre che non rientrino nella superficie netta SN. Parti d’opera quali pareti mobili o armadi divisori non vengono considerati quali elementi costruttivi dalla presente norme. La superficie di costruzione SC si suddivide in — superficie di costruzione portante SCP, — superficie di costruzione non portante SCN.

Superficie del fondo 5F

II fondo considerato puö comprendere

— un’unica particella, — piü partieelle, — parti di una o piü particelle.

La superficie del fondo SF si suddivide in — superficie edificata SE, — superficie Iibera esterna SLE. Superficie libera estema SLE

La superficie Iibera esterna SLE e Ia superficie del fondo non occupata da

edifici o da parti di essi. Lo stato al termine dei Iavori e determinante.

Le superfici di terreno che ricoprono edifici o parti di edifici interamente o parzialmente interrati sono considerate come superfici libere esterne se sono sistemate come spazi verdi o come percorsi pedonali o carrabili, sempre che esse siano in contatto diretto con il terreno circostante.

La superficie Iibera esterna SLE si suddivide in — superficie Iibera esterna sistemata SLES (superficie rivestita o sistemata a . verde), — superficie Iibera esterna non sistemata SLEN.

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11

Annesso 2 del 18.01.2010

Cantone deiGrigioni (‚JÜIIIIIUII

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(II SOAZZA

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Zona Paesaggio Rurale Mont Grand

Cosi deciso dall’Assemblea comunale del 17 maggio 2018

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MUNICIPIO DI SOAZZA

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II Presidente comunale:

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b) Preecrizioni per He zone [0.1) zone a ecopo abiia'iivo Zona reeicfienziale

Art. 22 (ä vigente)

Zona di coneervazione

Art. 22a (nuovo)

1Nella zona di conservazione valgono le prescrizioni dell’ar’r. 31 LPTC (Zone di conservazione). 2 In questa zona e ammessa Ia ricostruzione dopo demolizione giusta iI cpv. 3 del citato articolo nel caso in cui Ia demolizione sia inevitabiie. L’inevitabilitä della demolizione va motivata con una perizia indipendente a dimostrazione che la ristrutturazione causerebbe un dispendio tecni— co e/o finanziario sproporzionato. 8e la demolizione awiene prima dell’approvazione della domanda di ricostruzione, ii diritto di ricostruzione e perso. Note: 31' {enge conto che ie zone di conservazione all’inremo defla zona paesaggio ruraie Mont Grand sono abrogaz‘e in concomitanza con i’approvazione di quesz‘a nuova zona.

b.3) Zona per utilizzazioni edilizie particolari Zona per Ie selve castanili

Art. 26 (= vigente)

Zona paesaggio rurale Mont Grand

Art. 26a (nuovo)

1. Obiettivi della zona Paesaggio rurale 1 Esse mira a valorizzare nei suo insieme gli edifici tradizionali degni di protezione, le aree aperte, selve castanili e iI bosco inolusi entro il perimetro del paesaggio rurale. 2 Gii edifici protetti che caratterizzano ii paesaggio sono quelli definiti come tali nel Piano delle zone e Piano generaie delle strutture. Questi possono essere trasformati a scopo di vacanza entro i limiti dell’art. 84 LPTC. 2. Interventi sugli edifici

1 Gli edifici protetti, per i quali e ammessa Ia modifica di destinazione quaie residenza di vacan-

2a, sono determinati dallo specifico piano.

2 La sostanza edilizia di pregio va conservata. Nuovi interventi devono presentare un carattere oonservativo nei rispetto delle forme, dei materiali e della tipologia tradizionale.

3 La consulenza in materia di strutturazione degli interventi e obbligatoria e a carico dell’istante. Essa assicura Ia qualita architettonica e storico—cuiturale degli interventi e formula un preawiso all’attenzione dell’Autoritä edilizia, che decide. 4 Non sono ammesse nuove costruzioni, ampliamenti di edifioi originali esistenti, in particolare non sono ammesse aggiunte, sopraelevazioni, abbaini e balconi. E fatta eccezione per Ia costruzione e mantenimento di edifici a soopo agricolo indispensabili alla cura del paesaggio rurale e per Ia ricostruzione degli edifici di disturbo. Nuovi edifici agricoli non possono sostituire edifici tradizionali trasformati a scopo di vacanza. 5 La ricostruzione dei diroccati (solumi) e degli edifici non piü utilizzabili in base alla Ioro destina— zione, non e ammessa. E concesso smontare e rimontare con materiale e tecniche stori— cheloriginali parti singole rovinate di edifici Che complessivamente sono ancora utilizzabili in base alla Ioro destinazione. 6 Edifioi e parti di edifici contrastanti per forma e materiali con I’architettura del luogo, in partioola— re quelli definiti nel Piano generale delle strutture oome edifici da riqualificare vanno ripristinati in occasione d’interventi che necessitano una Iicenza edilizia, comunque una volta concluso ii ciolo

Comune di Soazza — LE MONT GRAND

1

vitale dell’edificio. II ripristino avviene in base alle “Prescrizioni per gli interventi sui fablorioati” di cui aI seguente punto.

7 Gli interventi edilizi devono essere eseguiti nel rispetto dei oontenuti degli allegati lAna’lC1D—1E: “Prescrizioni per gli interventi sui fabbricati”. Gli allegati sono parte integrante della Legge edilizia e servono all’Autorita edilizia comunale quale base per il rilascio delle licenze ediIizie. 8 Edifioi esistenti entro iI perimetro, dichiarati non degni di protezione o al momento non trasforu mati in abitazioni, possono essere mantenuti funzionali in oonnesso oon l’uso di tipo tradizionale. Eooezionalmente potra essere aooordato il permesso per l’eseouzione del tetto esclusivamente in tegole grigio-souro (niente lamiera, zinoo titanio o eternit piano o ondulato) il quale dovrä es— sere sostituito dal tetto in piode al momento della domanda di modifioa d’utilizzazione. In caso di manoata riparazione la situazione di questi edifioi si adeguera progressivamente al degrado e all’abbandono naturale. 3. Sistemazioni esterne

1 La configurazione del terreno, in partioolare i dintorni degli edifioi, e da mantenere o da riportare allo stato originale. 2 Modifiohe dell’andamento del terreno sono ammesse se giustifioate in termini di ooltivazione e cura del paesaggio o di ripristino delle antiohe installazioni rurali.

3 Non sono permesse nuove recinzioni fisse, fatta eocezione per quelle a diretta protezione della oopertura degli edifioi dai danni causati dagli animali al pasoolo. 4 E ammessa Ia formazione in prossimitä dell’edifioio di un piocolo terrazzamento di oa. 12 mq con posto a sedere a dipendenza della situazione del terreno e solo se l’intervento e oompatibile con le oaratteristiohe del sito.

5 Non sono ammessi alberi estranei al Iuogo, arbusti, siepi, giardini ornamentali. Sono da evitare aste per bandiere, oamini da giardino e prefabbrioati per grigliate, ripari e tettoie, oggetti fissi deoorativi e simili. 4. Urbanizzazione

1 Di regola non e ammessa Ia formazione di piste d’accesso alle proprieta salvo Ie seguenti eooezioni, che vanno autorizzate dal servizio forestale oompetente, per Ia formazione di acoessi oarrabili fino a ml. 1.50 (per motooarrette e simili) alle seguenti oondizioni: — se realizzati nell'ambito dei lavori di recupero dei terreni oppure — se necessari per il riattamento di un rustioo definito “edifico protetto”, oiö solamente 3e l’intervento e proporzionato daI punto di vista eoonomioo, di gestione dei terreni e dell’impatto ecologico e paesaggistioo. Nel caso d’interventi ohe si rivelassero deturpanti rispettivamente non eseguiti a regola d’arte I’Autorita edilizia potra richiedere il ripristino alla situazione precedente I’intervento a spese del proprietario. 2 Di regola, iI oambiamento di destinazione di edifioi, impianti e terreni degni di protezione non puö oomportare nuove urbanizzazioni. Sono ammesse modeste ecoezioni oompatibili con Io soopo di protezione della zona paesaggio rurale oome I’ampliamento d’infrastrutture per la di— stribuzione dell’aoqua potabile, per gli accessi e per i paroheggi ohe servono solo a privati e simili. Nuove infrastrutture e ampliamenti importanti delle infrastrutture esistenti vanno determinate nel Piano generale di urbanizzazione. I costi di oostruzione e gestione degli impianti di urbanizzazione sono a oarico dei benefioiari. 3 L’adduzione d’aoqua potabile negli edifioi e ammessa se Io smaltimento delle aoque Iuride e garantito conformemente alle presorizioni ambientali. 4 E ammessa la posa di pannelli fotovoltaioi di modeste dimensioni (fino ca. 1.5 mq d’ingombro) Iaddove Ia consulenza in materia di strutturazione Ii ritenga posizionabili rispettando la sostanza edilizia tradizionale. E’ da preferire la posa su asta stacoata dall’edificio o eventualmente fissata sul muro retrostante I’edificio in forma reversibile (a es. smontabile fuori stagione).

Comune di Soazza — LE MONT GRAND

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5, Cura delta zona agricola e dei Iooachi 1 l proprietari sono tenuti a mantenere e coltivare iI proprio territorio in base al Piano di gestione Mont Grand e a tollerare Ia gestione da parte della Fondazione con I’olobligo di stipulare una servitü prediale isoritta a Registro Fondiario. 2 La Fondazione puö a sua volta affidare Ia cura di un determinato terreno al proprietario stesso o a una terza persona incaricata. 3 AI proprietario stesso e permesso gestire in modo indipendente al massimo 1'000 mq di terreno. 4 In caso d’intervento di trasformazione di destinazione degli edifici a soopo di residenza secon— daria, va versato un contributo di trasformazione di 15'000.— franchi per edificio prinoipale indicizzati al fondo di manutenzione delle Fondazione, che si assume in taI modo gli obblighi di manutenzione in vece del proprietario. 5 Le modalitä per Ia cura del paesaggio sono contenute nel Regolamento per la cura e la manu— tenzione del paesaggio. 6 Nel oaso in cui la Fondazione fosse soiolta senza che oontemporaneamente sia designata un’organizzazione collettiva responsabile della oura dei terreni a lungo termine in tutta la zona, I’onere di coltivazione giusta I’art. 84 cpv. 1 lit. 2 LPTC ritorna ai singoli proprietari dei terreni. Rimanenze di bilancio e patrimonio saranno ripartite pro rata fra i proprietari dei terreni ohe han— no versato il contributo di manutenzione senza che la Fondazione abbia per intero corrisposto le prestazioni di oui all’accordo di gestione. 7 Se i proprietari dei terreni tralasciano Ia Ioro cura dopo che Ia Fondazione o Ia sua succeditrioe

dovesse essere soiolta, iI Comune, dopo ingiunzione, fa eseguire da terzi Ie misure necessarie a

loro spese. In caso di mancato pagamento, II Comune accende un’ipoteoa legale sulle proprietä degli inadempienti. 6. Procedura

1 Gli editioi protetti che oaratterizzano iI paesaggio possono essere trasformati a soopo di vacanza se sono riattati in modo conservativo, se non sono Iesi interessi preponderanti. II grado di protezione speoifico di ogni edificio oosi come I’estensione degli interventi autorizzabiIi sono definiti di volta in volta nel corso della procedura per iI rilascio della Iicenza edilizia. 2 Ogni domanda di costruzione che prevede iI cambiamento di destinazione e soggetta a oonsulenza in materia di strutturazione obbligatoria e a spese del committente (rilievo architettonioo e fotografico). Essa assicura Ia qualitä architettonica e storico-oulturale degli interventi e formula un preawiso all’attenzione dell’Autorita edilizia. L’Autoritä edilizia da seguito alle sue raccomandazioni. 3 Per casi di rilevanza storica o aroheologica va consultato iI preposto servizio cantonale. 4 L’Autorita edilizia rilascia Ia Iicenza di costruzione se sono adempiute le condizioni del versamento dell’importo stabilito aI cpv. 5 pto. 4 e Ia sottoscrizione dell’acoordo di gestione dei terreni con la Fondazione Mont Grand Che vinoola Ie parti per almeno 30 anni. 5 L’Autoritä edilizia oomunale segue Ia realizzazione degli interventi nel rispetto dei dettagli allegati nella licenza edilizia vincolanti per I’esecuzione delle opere, delle indioazioni della consulen-

2a in materia di strutturazione.

6 Restano riservate le disposizioni del diritto supertore, in particolare per gli edifici al di fuori delle zone edifioabili (EFZ). Allegato all’art. 26 a, 2. Interventi sugli edifici, cpv. 7: Presorizioni per gli interventi in forma di scheda illustrative e desorittiva: Allegati 1A—113—1C-1D—1E

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