Schutzzonen Quellen Ruinelli, Wasserversorgung Brusio
Zone di protezione delle acque sotterranee · Brusio
Documento
- Numero
- 2020_647
- Tipo
- Zone di protezione delle acque sotterranee
- Comune
- Brusio
- Cantone
- Grigioni
- Livello
- Comune
- Autorità
- Gemeindeverwaltung
- In vigore dal
- 11 ago 2020
Carta
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Testo
3551_B_2020_RB647_WV_Quellen_Ruinelli.pdf
Die Regierung des Kantons Graubünden
La Regenza dal chantun Grischun
II Governo del Cantone dei Grigioni
Sitzung vom
Mitgeteilt den
Protokoll Nr.
11. August 2020
12. August 2020
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647
Genehmigung der Grundwasserschutzzonen für die Quellen Ruinelli in der Gemeinde Brusio
Im Zusammenhang mit dem Umweltverträglichkeitsbericht 1. und 2. Stufe des Kraft werkprojekts Lagobianco wurden die Quellen Ruinelli des Consorzio acqua potabile Brusio untersucht, um spezifische Fragestellungen bezüglich des Einzugsgebiets der Quellen und mögliche Gefährdungen durch geplante Projektelemente beantworten zu können. In diesem Zusammenhang hat das geologische Büro Sieber Cassina + Handke AG, Chur, zur Sicherung der Trinkwasserqualität der Quellen die detaillierten Grundwasserschutzzonen im Sinne von Art. 20 des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG; SR 814.20) ausgearbeitet. Die Quellen Ruinelli Nord (Nr. 177) und Ruinelli Sud (Nr. 178) im Gebiet Golbia die nen der Trinkwasserversorgung der Gemeinde Brusio. Für die weiteren Quellen von öffentlichem Interesse der verschiedenen Wassergenossenschaften wurden die Schutzzonen noch nicht ausgeschieden. Das Amt für Natur und Umwelt (ANU) hat die vorliegende Schutzzonenausscheidung begleitet und im Rahmen der Vorprüfun gen am 28. September 2017 und 3. September 2018 deren fachliche Richtigkeit be stätigt. Am 14. Oktober 2019 hat der Gemeindevorstand Brusio, gestützt auf Art. 24 Abs. 1 und Art. 25 Abs. 1 des Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonales Gewässerschutzgesetz, KGSchG; BR 815.100), die detaillier ten Grundwasserschutzzonen ausgeschieden. Er erliess den Schutzzonenplan "Co mune di Brusio; Zone di protezione di acqua potabile, comune di Brusio; Zone di pro tezione per le sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud/Golbia di sotto (Nr. 178); Situazione 1:T000; Plan Nr. GSZ3551-1a" vom 22. März 2019 sowie das Schutzzo nenreglement "Regolamento delle zone di protezione per le captazioni di sorgenti
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Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud (Nr. 178), Comune di Brusio". Sämtliche Unter lagen wurden vom 9. September bis 8. Oktober 2019 öffentlich aufgelegt. Während der Auflagefrist sind keine Einsprachen eingegangen.
Gemäss Art. 24 Abs. 2 KGSchG bedürfen der Schutzzonenplan und das dazugehö rige Reglement der Genehmigung durch die Regierung. Dem ANU wurden folgende Unterlagen zur Genehmigung durch die Regierung eingereicht: - Schutzzonenplan "Comune di Brusio; Zone di protezione di acqua potabile, comu ne di Brusio; Zone di protezione per le sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud/Golbia di sotto (Nr. 178); Situazione 1:1 '000; Plan Nr. GSZ3551-1a", erarbei tet durch das Geologiebüro Sieber Cassina + Handke AG, Chur, vom 22. März 2019, erlassen vom Gemeindevorstand Brusio am 14. Oktober 2019; - Schutzzonenreglement "Regolamento delle zone di protezione per le captazioni di sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud (Nr. 178), Comune di Brusio", erar beitet durch das Geologiebüro Sieber Cassina + Handke AG, Chur, erlassen vom Gemeindevorstand Brusio am 14. Oktober 2019; - Hydrogeologischer Begleitbericht "Detaillierte Schutzzonenausscheidung Golbia, Quellen Ruinelli Nord und Süd; GR769A-1", erarbeitet durch das Geologiebüro Sieber Cassina + Handke AG, Chur, vom 22. März 2019.
Gegenstand der Genehmigung sind die im Schutzzonenplan als "Zone di protezione effettive" eingezeichneten Verläufe der Schutzzonen (S1, S2 und S3) und das zuge hörige Schutzzonenreglement.
Das Amt für Raumentwicklung wurde angehört. Aus raumplanerischer Sicht werden keine Einwände gegen die Schutzzonenausscheidung erhoben. Im Rahmen der nächsten Ortsplanungsrevision muss basierend auf der vorliegenden detaillierten Grundwasserschutzzonenausscheidung die Grundwasser- und Quellschutzzone im Sinne von Art. 37 des Raumplanungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG; BR 801.100) angepasst werden. Dabei sind die Zonen S1, S2 und S3 der detaillier ten Schutzzonenausscheidung zusammen und ohne Unterscheidung als Grundwas ser- und Quellschutzzone in den Zonenplan zu überführen. Zudem sind der Quell standort und die Wasserleitungen im Generellen Erschliessungsplan festzulegen.
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Gemäss der Gebührenverordnung für den Umweltschutz (BR 815.350) wird für die Genehmigung eine Gebühr erhoben. Die Gebühr wird dem Konto 421001 / 4260.3006 / Code G. 1.2.10.0 gutgeschrieben. Gestützt auf Art. 24 Abs. 2 KGSchG, nach Einsichtnahme in die Unterlagen sowie auf Antrag des Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartements
beschliesst die Regierung:
1.
Der Schutzzonenplan "Comune di Brusio; Zone di protezione di acqua potabile, comune di Brusio; Zone di protezione per le sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud/Golbia di sotto (Nr. 178); Situazione 1:1 '000; Pian Nr. GSZ3551-1a" sowie das Schutzzonenreglement "Regolamento delle zone di protezione per le captazioni di sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud (Nr. 178), Comune di Brusio", vom Gemeindevorstand Brusio am 14. Oktober 2019 erlassen, werden genehmigt.
2.
Die Gemeinde Brusio wird angewiesen, die Grundbuchanmerkungen gemäss Art. 30 Abs. 1 des Schutzzonenreglements beim Grundbuchamt Circondario del registro fondiario Valposchiavo anzumelden. Dem Grundbuchamt werden der Schutzzonenplan, das Schutzzonenreglement und der hydrogeologische Bericht mit dem vorliegenden Regierungsbeschluss zugestellt. Das Grundbuchamt wird ersucht, der Gemeinde Brusio den Vollzug der Anmerkungen zu bescheinigen.
3.
Die Gemeinde Brusio wird angewiesen, den Schutzzonenplan und das Schutz zonenreglement als Kopie den Eigentümern der betroffenen Parzellen gemäss Art. 30 Abs. 2 des Schutzzonenreglements auszuhändigen. Diese sind verpflich tet, allfällige Pächter, Mieter und Nutzniesser sowie andere Personen und Unter nehmen, die auf den Grundstücken Arbeiten ausführen, über die Nutzungsbe schränkungen und Schutzmassnahmen zu informieren.
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4.
Die Gemeinde Brusio hat dem Amt für Natur und Umwelt (ANU) auf Verlangen Einsicht in die Liste der noch umzusetzenden Massnahmen gemäss Art. 28 Abs. 3 und Anhang 2 des Schutzzonenreglements zu gewähren.
5.
Die Gemeinde Brusio wird angewiesen, bei der nächsten Ortsplanungsrevision, basierend auf der vorliegenden detaillierten Grundwasserschutzzonenausschei dung, die Grundwasser- und Quellschutzzone im Sinne von Art. 37 des Raum planungsgesetzes für den Kanton Graubünden (KRG; BR 801.100) anzupassen. Dabei sind die Zonen S1, S2 und S3 der detaillierten Schutzzonenausscheidung zusammen und ohne Unterscheidung als Grundwasser- und Quellschutzzone in den Zonenplan zu überführen. Zudem sind der Quellstandort und die Wasserlei tungen im Generellen Erschliessungsplan festzulegen.
6.
Die Gemeinde Brusio wird angewiesen für die weiteren Quellen von öffentlichem Interesse auf dem Gemeindegebiet die detaillierten Grundwasserschutzzonen auszuscheiden.
7.
Die künftige Gesetzgebung des Bundes bleibt ausdrücklich Vorbehalten.
8.
Die Regierung behält sich vor, die Genehmigung der Grundwasserschutzzonen zu widerrufen, sofern die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben nicht mehr ge währleistet ist.
9.
Den Kontrollorganen des ANU und den vom Amt beauftragten Personen ist je derzeit freier Zutritt zur Anlage und die Vornahme eigener Beobachtungen und Messungen zu gestatten.
10. Gestützt auf Art. 1 Abs. 1 und Anhang 1 Teil 2 Ziff. 10 der Gebührenverordnung für den Umweltschutz (BR 815.350) wird eine Gebühr von
Fr. 1000.erhoben. Dieser Betrag ist der Finanzverwaltung Graubünden, Chur, zu überwei sen (Konto 4260.421001).
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11. Gegen diesen Beschluss kann innert 30 Tagen seit Zustellung schriftlich Be schwerde an das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Chur, erhoben werden. Der angefochtene Beschluss und allfälli ge Beweismittel sind beizulegen.
12. Mitteilung unter Beilage des Schutzzonenplans, des Schutzzonenreglements und des hydrogeologischen Berichts an die Cancelleria comunale, 7743 Brusio (inkl. Rechnung, A-Post Plus); an den Circondario del registro fondiario Valposchiavo, Casella postale 39, 7742 Poschiavo (A-Post Plus) und an das Amt für Natur und Umwelt (elektronisch); ohne Beilage an das Amt für Raumentwicklung; an das Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit sowie an das Erziehungs-, Kultur- und Umweltschutzdepartement.
Schutzzonenreglement
REGOLAMENTO DELLE ZONE DI PROTEZIONE per le captazioni di sorgenti Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud (Nr. 178), Comune di Brusio1 In virtù dell'alt 20 cpv. 1 della legge federale sulla protezione delle acque (legge sulla prote zione delle acque, LPAc) del 24 gennaio 1991, nonché dell'alt. 24 della legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle ac que, LCPAc) dell'8 giugno 1997, il Municipio del Comune di Brusio emana il seguente rego lamento delle zone di protezione:
1 Disposizioni generali
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione
1 II presente regolamento stabilisce le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione ne cessarie a tutela delle acque sotterranee utilizzate come acqua potabile. 2 il regolamento vale per le aree definite nel piano delle zone di protezione Ruinelli Nord (Nr. 177) e Ruinelli Sud (Nr. 178) del 22.03.2019, scala 1:1'000. 3 La zona di protezione delle acque sotterranee (zona S) è suddivisa in2: -
zona di captazione
zona S1
-
zona di protezione adiacente
zona S2
-
zona di protezione distante
zona S3
4 Le zone di protezione delle acque sotterranee servono a proteggere da pregiudizi qualitativi e quantitativi le captazioni di acque sotterranee e di sorgenti immediatamente prima del loro utilizzo quale acqua potabile3.
5 La base per le zone di protezione per le captazioni di sorgenti Ruinelli Nord e Ruinelli Sud è costituita dal rapporto idrogeologico di SC+H Sieber Cassina + Handke AG del 22.03.2019. 6 Le designazioni di persone utilizzate nel presente regolamento si riferiscono a persone di entrambi i sessi.
Art. 2 Basi legali, ausili per l'esecuzione e norme
1 L'appendice 1 contiene le basi legali determinanti di Confederazione e Cantone che con cernono le zone di protezione delle acque sotterranee e l'acqua potabile. Sono vincolanti le prescrizioni attuali. 2 Nell'applicazione del regolamento vanno considerate le istruzioni pratiche dell'Ufficio fede rale dell'ambiente concernenti la protezione delle acque sotterranee4, così come gli altri ausili per l'esecuzione e le norme menzionati nell'appendice 1.
1
Art. 3 Competenza per l'esecuzione
1 II municipio è competente per l'esecuzione del regolamento, se il diritto di rango superiore non dichiara competente un'altra autorità5. Se esiste un pericolo concreto per le acque sot terranee, esso può ordinare restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione non espressamente previste nel presente regolamento. 2 La costruzione e la modifica di costruzioni e impianti di ogni tipo (edilizia e genio civile, im pianti per le acque di scarico, vie di comunicazione, impianti sportivi, impianti per il deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, vivai, modifiche del terreno, depo siti di materiale, discari-che, ecc.), nonché lavori di scavo, di sterro e simili necessitano di un'autorizzazione cantonale in materia di diritto sulla protezione delle acque, se presentano un potenziale rischio di inquinamento delle acque6. Questa autorizzazione viene rilasciata dall'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque (ufficio)7 8, se il diritto di rango su periore non dichiara competente un'altra autorità9. 31 progetti conformemente al capoverso 2 vanno sottoposti all'ufficio tramite il comune10. L'uf ficio decide in merito alla necessità di un'autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delie acque.
Art. 4 Controllo del rispetto delle prescrizioni relative alle zone di protezione
Il responsabile dell'acquedotto, controlla il rispetto delle prescrizioni relative alle zone di pro tezione e segnala immediatamente le relative infrazioni al municipio, che adotta le misure necessarie.
Art. 5 Controllo della qualità dell'acqua potabile
La qualità dell'acqua deve essere esaminata a scadenze regolari, nel quadro del controllo autonomo. L'entità degli esami si conforma alla legislazione sulle derrate alimentari11, all'or dinanza sulla protezione delle acque 12, nonché alle direttive della Società svizzera dell'Indu stria del gas e delle acque (SSIGA)13.
Art. 6 Obbligo di informazione
I proprietari di fondi nelle zone di protezione delle acque sotterranee S1, S2 e S3 sono tenuti a informare affittuari, inquilini e usufruttuari, nonché altre persone e imprese che eseguono lavori sui fondi, in merito a restrizioni d'utilizzazione e a misure di protezione.
2 Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione
Art. 7 Principio
1 Non sono ammessi costruzioni e impianti, nonché utilizzazioni dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee captate quale acqua potabile. 2 Le restrizioni d'utilizzazione e le misure di protezione valgono per costruzioni e impianti nuovi, nonché per costruzioni e impianti esistenti, se vengono modificati considerevolmente. 3 Difetti di costruzioni e impianti che rappresentano un rischio concreto per le acque sotterra nee devono essere eliminati senza indugio dal titolare della costruzione o deirimpianto.
2
4 In caso di lavori di costruzione nelle zone di protezione delle acque sotterranee vanno adot tate le particolari misure di protezione conformemente al promemoria dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque concernente i lavori di costruzione in zone di protezione delle acque sotterranee14.
2.1 Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S3
Art. 8 Costruzioni e impianti
1 Costruzioni e impianti nuovi sono di principio ammessi. 2 Non sono ammessi edifici industriali e artigianali dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee15.Si decide caso per caso in merito aH'ammissibilità di altre costruzioni e impianti dai quali può derivare una minaccia per le acque sotterranee (quali funivie, impianti d'innevamento artificiale, impianti sportivi, ecc.), nonché in merito alle misure di protezione necessarie. 3 Se possibile, le aziende agricole vanno costruite al di fuori della zona S3. 4 Vasche dei liquami e letamai (su piattaforma per il letame o direttamente sopra la vasca dei liquami) sono ammessi soltanto nelle stalle o accanto a esse. L'impermeabilità dei contenitori va verificata prima della messa in esercizio degli impianti e in seguito regolarmente ogni cin que anni, conformemente alle direttive e alle norme determinanti18. I protocolli di verifica vanno consegnati spontaneamente al comune subito dopo la verifica. 5 Costruzioni e impianti vanno costruiti al di sopra del livello massimo delle acque sotterranee, per le sorgenti al di sopra degli strati acquiferi17. 6 La posa di materiali da costruzione riciclati in forma sciolta è generalmente vietata18. L'uti lizzo di materiali edili riciclati (in modo particolare in forma stabilizzata) richiede un'autorizza zione dell'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque. Il rilascio dell'autorizzazione si conforma alla direttiva federale in materia19.
Art. 9 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico
1 Impianti di ogni tipo per lo smaltimento delle acque di scarico (vasche, condotte e raccordi dome-stici, pozzi di controllo, ecc.) devono essere impermeabili e realizzati in modo tale da consentire senza difficoltà la verifica delFimpermeabilità20. Per quanto possibile, negli edifici le condotte di scarico devono essere visibili (ad es. lungo il soffitto della cantina). 2 La verifica dell'Impermeabilità va effettuata secondo le direttive e le norme determinanti21 prima della messa in esercizio dell'impianto e in seguito ogni cinque anni. I protocolli di verifi ca vanno inviati spontaneamente al municipio subito dopo la verifica. Il municipio provvede a un controllo coordinato degli impianti per le acque di scarico nelle zone edificabili. 3 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico, ad eccezione dell'infiltrazione di acqua piovana non inquinata proveniente da tetti, accessi ad abitazioni, piazzali, posteggi privati per autovetture davanti a edifici abitativi, nonché da sentieri pedonali, ciclopiste e strade di campagna attraverso uno strato del suolo biologicamente attivo (coperto di vegetazione)22.
3
4 Non è permesso spargere fanghi di depurazione, inclusi residui da piccoli impianti di depu razione delle acque e da vasche senza deflusso non agricole23.
Art. 10 Strade e piazze
1 L'inizio della zona S3 va indicato con il segnale "Zona di protezione delle acque"24. 2 Strade, piazze, posteggi, nonché strade agricole e forestali aperte al traffico veicolare gene rale e sulle quali circolano regolarmente veicoli a potenziale rischio di inquinamento delle ac que devono essere realizzate con una pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che tutte le acque di scarico prodotte possano essere raccolte. Le acque di scarico vanno con vogliate al di fuori dell'area delle zone di protezione. Lo smaltimento non può avvenire attra verso la banchina25. 3 In caso di strade agricole e forestali non aperte al traffico veicolare generale, le acque di scarico della strada devono potersi infiltrare lungo tutta la banchina. Ove sia tecnicamente possibile, le infiltrazioni puntuali (come ad esempio cunette trasversali) devono essere evita te.
Art. 11 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, sonde
geotermiche 1 L'ammissibilità di impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque, non ché le misure da adottare nella loro costruzione, modifica ed esercizio si conformano al dirit to federale26. I contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di olio da riscaldamento o diesel per l'approvvigionamento energetico di edifici o di aziende per una durata massima di due anni, fino a una determinata grandezza sono ammessi27, così come le relative condot te e le stazioni di travaso. 2 Sonde geotermiche e altri impianti che sottraggono o restituiscono calore al sottosuolo non sono ammessi28.
Art. 12 Modifiche del terreno ed estrazioni di materiali
1 Non sono ammesse riduzioni pregiudizievoli della funzione protettiva del rivestimento (suo lo e strato di copertura)29; fanno eccezione lavori di scavo per edifici e impianti conformi alla zona di protezione. 2 Non sono ammesse estrazioni di materiali (come ad esempio l’estrazione di ghiaia e sab bia)30.
23 altri articoli
Art. 13 Discariche, depositi intermedi di letame, depositi di carcasse di animali, cimi
teri e piazzali di deposito 1 Non sono ammessi discariche31, luoghi per il sotterramento di corpi di animali32, nonché ci miteri (fatta eccezione per loculi e cinerari). 2 Non sono ammessi depositi intermedi di letame sui campi (su suolo naturale non protetto) e compostaggio di andana (al bordo del terreno). Il compostaggio di andana al coperto per uso privato è permesso.
4
3 il deposito definitivo o intermedio di sostanze e oggetti che rappresentano un rischio per le acque sotterranee (legna trattata con sostanze di protezione, materiali edili riciclati, rotoballe, rifiuti, compost ecc.) al di fuori di impianti idonei non è permesso.
Art. 14 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo
1 L'utilizzo agricolo, forestale e orticolo del suolo è ammesso, nella misura in cui non viene limitato dalle disposizioni seguenti. 2 Attraverso la scelta delle colture e dei metodi di coltivazione adatti si deve garantire che una parte del suolo il più possibile importante sia sempre coperta da vegetazione. 3 Durante il periodo di gestione, le aree nelle quali il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose), nonché una striscia di 5 metri a partire dalla linea spondale del corso d'acqua devono essere recintate. Su que ste superfici il pascolo non è ammesso. 4 II deposito di legname è permesso. Se il legname depositato viene trattato con prodotti per la protezione del legno, con misure edilizie si deve impedire il dilavamento e l'infiltrazione dei prodotti33. 6 Non è consentito l’utilizzo di vasche mobili per il bagno di disinfezione contro la rogna e la zoppina.
Art. 15 Utilizzo di concimi
1 Per le particelle concimate, con il coinvolgimento del Servizio di consulenza agricola dei Grigioni si deve allestire un piano di concimazione adeguato al sito conformemente ai dati di base attuali per la concimazione in campicoltura e foraggicoltura34 e si deve concimare di conseguenza. Una copia del piano di concimazione va spontaneamente consegnata al mu nicipio. 2 Nell'utilizzo di concimi vanno osservate le prescrizioni del diritto federale35 e le direttive in materia della Confederazione36. 3 Concimi aziendali liquidi e concimi di riciclaggio possono essere impiegati soltanto se è escluso un loro deflusso superficiale verso la captazione. 4 La concimazione è vietata nelle aree in cui il livello delle acque sotterranee è elevato o temporaneamente affiora acqua in superficie (ristagni, zone paludose).
Art. 16 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno
1 L'impiego di prodotti fitosanitari chimici si conforma alle prescrizioni del diritto federale37. 2 Nell'utilizzo di prodotti per la protezione del legno vanno adottate le misure prescritte dal di ritto federale (cfr. art. 14 cpv. 4)38. 3 I prodotti fitosanitari e i prodotti per la protezione del legno vanno utilizzati con la massima parsimonia. Se possibile devono essere sostituiti con misure che gravano meno sull'ambien te. Nell'utilizzo vanno osservate le indicazioni riportate sulla confezione e la scheda tecnica di sicurezza .
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2.2 Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S2
Art. 17 Principio
Nelle zone S2 valgono le prescrizioni valide per la zona S3, nella misura in cui non vengano inasprite dalle disposizioni seguenti.
Art. 18 Costruzioni e impianti
1 La costruzione di impianti di ogni tipo (inclusi impianti per le acque di scarico, vasche dei li quami, letamai, impianti viari, posteggi, piazzali antistanti garage, ecc.) non è ammessa; per motivi impor-tanti l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque può concedere de roghe, se può essere escluso un pericolo per lo sfruttamento dell'acqua potabile40.
Art. 19 Impianti per le acque di scarico, smaltimento delle acque di scarico
1 Se è dimostrato che per motivi di dislivello o per altri motivi cogenti è inevitabile che condot te di scarico attraversino la zona S2, queste possono essere eccezionalmente autorizzate. In simili casi vanno adottate misure di protezione che permettano di individuare immediatamen te perdite e che trattengano i liquidi fuoriusciti (p.es. tubi a doppia parete). 2 Non è ammessa l'infiltrazione di acque di scarico41.
Art. 20 Strade
1 Strade agricole e forestali sono eccezionalmente ammesse, se servono esclusivamente al traffico dei confinanti per l'agricoltura e l'economia forestale, nonché per scopi inerenti l'approvvigiona-mento di acqua potabile. Devono essere realizzate con una pavimentazione im permeabile e bordi, in modo che le acque di scarico prodotte possano essere smaltite al di fuori delle zone di protezione. 2 Le strade che per motivi cogenti devono essere aperte al traffico veicolare generale posso no eccezionalmente essere autorizzate, se è dimostrato che il loro attraversamento della zo na S2 è inevitabile. Vanno adottati tutti i provvedimenti secondo le direttive concernenti le misure di protezione delle acque nella costruzione stradale42 necessari per escludere una messa in pericolo dello sfruttamento dell'acqua potabile.
Art. 21 Impianti con liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque
Sono ammessi unicamente contenitori accessibili da ogni parte adibiti al deposito di liquidi a potenziale rischio di inquinamento delle acque il cui contenuto serve esclusivamente al trat tamento dell'acqua, così come le condotte non interrate e le stazioni di travaso necessarie al loro sfrutta-mento.
Art. 22 Utilizzo agricolo, forestale e orticolo
1 Colture agricole intensive (come p.es. frutticoltura, vigneti, orticoltura), nonché giardini di famiglia (orti familiari) non sono ammessi. Sono permessi prati permanenti, pascoli e terreni coltivi (incl. prati artificiali), frutteti ad alto fusto e piccoli giardini. Si deve mirare a una quota di prati permanenti il più possibile elevata. 2 Non sono ammessi piantagioni e vivai, nonché dissodamenti e tagli rasi. 6
Art. 23 Impiego di concimi
L'impiego di concimi aziendali liquidi (colaticcio) e di concimi di riciclaggio non è ammesso43. Quali concimi possono essere impiegati letame, concimi minerali, concimi solidi e concimi verdi.
Art. 24 Impiego di prodotti fitosanitari e per la protezione del legno
1 Su e lungo binari ferroviari non possono essere impiegati prodotti fitosanitari44. 2 Secondo l’Ufficio federale dell’agricoltura possono essere utilizzati soltanto prodotti fitosani tari che non sono vietati. L'Ufficio federale dell'agricoltura tiene un elenco dei prodotti fitosa nitari che non possono essere impiegati nella zona di protezione S245. 3 L'impiego di prodotti per la protezione del legno, nonché il deposito di legna trattata con prodotti per la protezione del legno sono vietati46.
Art. 25 Scavi e altre attività
Scavi che modificano in modo pregiudizievole la funzione protettiva del rivestimento (suolo e strato di copertura)47, nonché altre attività che minacciano lo sfruttamento dell'acqua potabi le48, non sono ammessi.
2.3 Restrizioni d'utilizzazione e misure di protezione nella zona S1
Art. 26 Utilizzazioni ammesse
1 Nella zona S1 sono ammessi solo utilizzazioni, costruzioni e impianti necessari per la cap tazione d'acqua, nonché l'utilizzo quale prato non concimato con sfalcio (erba falciata non raccolta49) oppure quale bosco. Il pascolo non è ammesso. 2 La zona S1 deve essere demarcata permanentemente e di norma recintata.
3 Disposizioni penali
Art. 27 Contravvenzioni
1 Infrazioni al presente regolamento e alle decisioni emanate su di esso sono punite dal mu nicipio con la multa fino a 5'000 franchi, sempre che non ricadano sotto la legislazione fede rale50 oppure cantonale. Se l'autore agisce per cupidigia, possono essere inflitte multe più elevate. 2 II municipio è competente per perseguire e giudicare infrazioni conformemente al cpv. 1. Esso accerta la fattispecie e la situazione personale degli interessati. Questi ultimi vanno sentiti prima che venga inflitta la multa. 3 II perseguimento penale e la pena si prescrivono in tre anni51. 4 Gii articoli 6 e 7 della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) valgono per analogia per infrazioni al presente regolamento.
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4 Disposizioni transitorie e finali
Art. 28 Costruzioni e impianti esistenti
1 Impianti esistenti che non corrispondono alle prescrizioni del presente regolamento vanno risanati o posti fuori esercizio appena se ne presenta l'occasione, tuttavia al più tardi entro i termini indicati nell'appendice 2. Le misure necessarie risultano dall'appendice 2. 2 Impianti non più utilizzati (condotte di scarico, vasche dei liquami, ecc.) vanno rimossi a re gola d'arte o posti fuori esercizio (pulire, riempire con inerti o chiudere permanentemente). La rimozione o la messa fuori esercizio va comunicata al municipio. 3 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il mu nicipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.
Art. 29 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole esistenti
1 Utilizzazioni agricole, forestali e orticole che non corrispondono alle disposizioni del presen te regolamento vanno adeguate entro i termini indicati nell'appendice 2 o eventualmente vanno abbandonate. 2 L'attuazione delle misure conformemente all'appendice 2 va comunicata al comune. Il mu nicipio tiene un elenco delle misure conformemente all'appendice 2 ancora da attuare e lo aggiorna annualmente.
Art. 30 Menzioni a registro fondiario
1 Le restrizioni del diritto di proprietà secondo il presente regolamento vanno menzionate a registro fondiario52. L'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo viene incaricato e autorizzato a menzionare queste restrizioni del diritto di proprietà sui corrispondenti fogli del mastro, alla voce "zona pubblica di protezione delle acque sotterranee delle captazioni di sorgenti Ruinelli Nord e Ruinelli Sud". 2 Ne sono integralmente o parzialmente interessate le particelle seguenti: 23, 24, 25, 38,
45, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 84, 87, 242, 562, 3644. 3 All'Ufficio del registro fondiario Valposchiavo viene consegnato un piano delle zone di pro tezione approvato dal Governo insieme al relativo regolamento delle zone di protezione.
Art. 31 Indennizzo per restrizioni del diritto di proprietà
1 II proprietario della captazione d'acqua deve sopperire agli eventuali indennizzi per le limi tazioni del diritto di proprietà53. 2 Eventuali pretese d'indennizzo sono giudicate secondo le prescrizioni del diritto di rango ■ 54 superiore .
8
Art. 32 Verifica della zona di protezione delie acque sotterranee
1 In caso di nuove importanti cognizioni o in caso di nuove importanti prescrizioni di legge, il titolare della captazione, spontaneamente o su richiesta del municipio o dell'ufficio preposto alla protezione delle acque, fa verificare i piani delle zone di protezione e il regolamento e se necessario li fa rielaborare. 2 In caso di qualità insufficiente dell'acqua potabile, il titolare delPapprovvigionamento di ac qua potabile ne chiarisce le cause. Su questa base, il municipio dispone le misure necessa rie. Se ne risulta che con ciò non viene raggiunto un miglioramento sostanziale, i piani delle zone di protezione e il regolamento vengono verificati e se necessario rielaborati.
Art. 33 Entrata in vigore
Il presente regolamento e il relativo piano delle zone di protezione entrano in vigore con l'ap provazione da parte del Governo del Cantone dei Grigioni.
9
5
Emanazione e approvazione
Esposizione pubblica dal:
09
05
al:
oK
/Q.
-
yo. 20^3
Emanato dal municipio deKComune di
'
Sindaco:
Segretario comunale:
yy—
Approvato dal Governo del Cantone die Grigioni il:
10
Note finali 1 Versione 1.1 del 18 giugno 2018. 2 Allegato 4 n. 12 OPac. 3 Allegato 4 n. 122-124 OPac. 4 Istruzioni pratiche perla protezione delle acque sotterranee, UFAFP (oggi UFAM), 2004. 5 Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPAc, nonché art. 7 lett, d e art. 8 OCPAc. 6 Art. 19 cpv. 2 LPAc, art. 32 OPAc. 7 Conformemente all'alt 1 cpv. 2 OCPAc, l'ufficio cantonale preposto alla protezione delle acque è l'Ufficio per la protezione dell'ambiente; a seguito di diversi cambiamenti del nome oggi Ufficio per la natura e l'ambiente (UNA). 8 Art. 7 lett. d OCPAc. 9 Cfr. al riguardo art. 48 cpv. 1 LPAc e art. 8 OCPAc. 10 Art. 9 seg. e 12 OCPAc, art. 88 LPTC, art. 52 segg. OPTC. 11 In particolare art. 7, 10 e 26 LDerr; art. 8. e 73 segg. ODerr; art. 3-6 e appendice 1-3 OPPD; art. 16 e 66 segg. ORI. 12 Appendice 2 n. 2 OPac. 13 Direttiva perii controllo della qualità dell'approvvigionamento di acqua potabile (Richtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung) e direttiva perla garanzia della
qualità nelle zone di protezione delle acque sotterranee (Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen), SSIGA, 2005. 14 Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S), promemoria n. AM012, UNA, 2009. 15 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 OPac. 16 Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft, UFAM e UFAG, stato maggio 2012, cfr. art. 15 cpv. 1 LPAc. 17 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. b OPac. 18 Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili, Direttiva n. BW001Ì, UNA, 2017, cap. 4.5.1. 19 Direttiva perii riciclaggio dei rifiuti edili minerali, UFAM, 2006, n. 5-11, p. 22. 20 Cfr. art. 15 cpv. 1 LPAc. 21 Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico, VSA, 2002; nor ma SIA 190, Kanalisationen, edizione 2017; norma SIA 190.203, Prüfung von Abwasserlei tungen und -kanälen, edizione 2015; Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwasseranlagen, promemoria AM017, UNA, 2011. 22 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac. 11
23 Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 4 e n. 5.2 cpv. 1 ORRPChim. 24 Art. 46 cpv. 4 ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979 (RS 741.21) 25 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. c OPac. 26 Art. 22 LPAc, art. 32a e allegato 4 n. 221 cpv. 1 lit. e-i OPAc, nonché disposizione transi toria concernente la modifica dell'OPAc del 18 ottobre 2006. 27 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. h OPac. 28 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. f OPac. 29 Allegato 4 n. 221 cpv. 1 lett. d OPac. 30 Art. 44 cpv. 2 lett. a LPAc, 31 Art. 36 e allegato 2 n. 1.1.1 OPSR. 32 Art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n. 11 OESA. 33 Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim. 34 Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017), Forschungsanstalt Agroscope. 35 Allegato 2.6 n. 3 ORRPChim. 36 Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft, UFAM e UFAG, 2012. 37 In particolare art. 28 LPAmb, art. 70-72 OPChim, allegato 2.5 ORRPChim, art. 61 e 63 OPF. 38 In particolare art. 28 LPAmb, art. 70-72 OPChim, allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 2 ORRPChim. 39 In particolare art. 28 cpv. 2 LPAmb, art. 8 LPChim, art. 70 cpv. 2 e art. 71 OPChim. 40 Allegato 4 n. 222 cpv. 1 OPac. 41 Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. c OPac 42 Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di scarico delle vie di comunicazio ne, UFAFP, 2002. 43 Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 2 ORRPChim. L'allegato 2.6 n. 3.3.2 cpv. 1 ORRPChim prevede un'eccezione a questo divieto. Eccezioni possono essere concesse solo in casi estremamen te rari, dopo approfonditi esami. Se si mira a un'eccezione, si deve dapprima chiarire con l'UNA se questa entri di principio in questione. 44 Allegato 2.5 n. 1.1 cpv. 1 lett. g ORRPChim. 45 Art. 68 cpv. 1 e 3 OPF. L'elenco attuale "Divieto d'impiego di prodotti fitosanitari nella zona di protezione delle acque sotterranee S2 rispettivamente S2 e Sh " si trova sul sito internet deH'UFAG (www.blw.admin.ch). 12
46 Allegato 2.4 n. 1.4 cpv. 1 ORRPChim. 47 Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. b OPac. 48 Allegato 4 n. 222 cpv. 1 lett. d OPac. 49 Allegato 2.6 n. 3.3.1 cpv. 1 lett. e ORRPChim. 50 cfr. art. 70 cpv. 1 lett. a, b, g e cpv. 2 LPAc; art. 71 LPAc; art. 60 cpv. 1 lett. d,e, me cpv. 2 LPAmb; art. 61 cpv. 1 lett. e, g e cpv. 2 e 3 LPAmb; art. 234 CP. 51 Art. 109 CP. 62 Art. 962 cpv. 1 Codice civile svizzero (CC) del 10 dicembre 1907 (RS 210). 53 Art. 20 cpv. 2 lett. c LPAc. Come stabilito dall'attuale giurisprudenza, il proprietario di una captazione d'acqua sotterranea deve soltanto sopperire all’indennizzo per le limitazioni mate riali del diritto di proprietà (vedi spiegazioni del modello di regolamento delle zone di prote zione n. UNA-406-15Ì, 15 gennaio 2014). 54 Art. 26 cpv, 1 LCPAc con rimando alla legislazione cantonale sulla pianificazione territoria le (oggi art. 98 LPTC).
13
Appendice 1 ai regolamento delle zone di protezione1 Basi legali Fa stato la versione attuale degli atti normativi.
Legislazione sula protezione dell'ambiente e delle acque Confederazione ORRPChim Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ordinanza sulla riduzio ne dei rischi inerenti ai prodotti chimici) del 18 maggio 2005 (RS 814.81): art. 3 e 20, allegati 2.4, 2.5 e 2.6 OPChim
Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (ordinanza sui pro-dotti chimici) del 5 giugno 2015 (RS 813.11): art. 1 cpv. 2, art. 55-57,
Art. 61
seg., art. 67.
LPAc
Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (RS 814.20):
Art. 3
, 3a, 6, 19, 20, 43 e 44 cpv. 2 lett. a, 70 e 71.
OPAc
Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (RS 814.201): art. 29, art. 31 seg., allegato 2, n. 2 e allegato 4 n. 12 e 22.
OPF
Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (ordinan za sui prodotti fitosanitari) del 12 maggio 2010 (RS 916.161): art. 61, art. 63, art. 65, art. 68 cpv. 1-3.
OPSR
Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (RS 814.600): art. 36 e allegato 2 n. 1.
LPAmb
Legge federale sulla protezione dell'ambiente (legge sulla protezione dell'am biente) del 7 ottobre 1983 (RS 814.01): art. 28, art. 60 seg.
OESA
Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (RS 916.441.22): art. 25 cpv. 2 e allegato 7 n. 11.Kanton
KGSchG
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kanto nales Ge-wässerschutzgesetz) vom 8. Juni 1997 (BR 815.100): Art. 2, Art. 2426.
KGSchV
Verordnung zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Kantonale Gewässerschutzverordnung) vom 27. Januar 1997 (BR 815.200): Art. 1 Abs. 2, Art. 7 lit. d, Art. 8-12.c
Cantone LCPAc
Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (legge cantonale sulla protezione delle acque) dell'8 giugno 1997 (CSC 815.100): art. 2, art. 24-26.
OCPAc
Ordinanza della legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (ordi-nanza cantonale sulla protezione delle acque) del 27 gennaio 1997 (CSC 815.200): art. 1 cpv. 2, art. 7 lett. d, art. 8-12. 1
Legislazione sulle derrate alimentari Confederazione ORI
Ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (RS 817.024.1): art. 16, art. 66 segg.
LDerr
Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (legge sulle derrate alimentari) del 20 giugno 2014 (RS 817.0): art. 7, art. 10, art. 26.
ODerr
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 16 dicembre 2016 (RS 817.02): art. 8 seg., art. 73 segg.
OPPD
Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessi bili al pubblico del 16 dicembre 2016 (RS 817.022.11): art. 3-6 e appendice 13.
Altre Confederazione CP
Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0): art. 109 e art. 234.
LFo
Legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 (RS 921.0): art. 18.
OFo
Ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992 (RS 921.01 ): art. 25.
Cantone LPTC
Legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 6 dicembre 2004 (CSC 801.100): art. 98.
OPTC
Ordinanza sulla pianificazione territoriale del Cantone dei Grigioni del 24 mag gio 2005 (CSC 801.110).
Ausili per l'esecuzione (istruzioni, direttive, promemoria, ecc.) e norme -
UNA 2017: Direttiva sulla gestione dei rifiuti edili, Direttiva n. BW001Ì, Ufficio per la natur e l'ambiente dei Grigioni. UNA 2011 : Durchführung von Dichtigkeitsprüfungen bei Behältern von privaten Abwas seranlagen, promemoria AM017, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.
-
UNA 2009: Bauarbeiten in Grundwasserschutzzonen (Zonen S), promemoria UM012, Ufficio per la natura e l'ambiente dei Grigioni.
-
UFAM 2006: Direttiva perii riciclaggio dei rifiuti edili minerali, numero UV-0631-1, Ufficio federale dell'ambiente, Berna. UFAM e UFAG 2012: Nährstoffe und Verwendung von Düngern in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vollzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umwelt-Vollzug n. 1225, Uffi cio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna.
-
UFAM e UFAG 2011 : Baulicher Umweltschutz in der Landwirtschaft. Ein Modul der Vol lzugshilfe Umwelt in der Landwirtschaft, Umwelt-Vollzug n. 1101, stato maggio 2012, Uf ficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dell'agricoltura, Berna. 2
-
UFAFP 2004 (oggi UFAM): Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee, Pratica ambientale n. 2508 , Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio UFAFP, Berna.
-
UFAFP 2002: (oggi UFAM) Protezione delle acque nello smaltimento delle acque di sca rico delle vie di comunicazione, Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del pae saggio, Berna.
-
Norma SIA 190, edizione 2017: Kanalisationen, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
-
Norma SIA 190.203, edizione 2015: Einbau und Prüfung von Abwasserleitungen und kanälen, Società svizzera degli ingegneri e degli architetti.
-
SSIGA 2005: Richtlinie für die Qualitätsüberwachung in der Trinkwasserversorgung, So cietà svizzera dell'industria del gas e delle acque.
-
SSIGA 2005: Richtlinie für die Qualitätssicherung in Grundwasserschutzzonen, Società svizzera dell'industria del gas e delle acque.
-
VSA 2002: Direttiva Prove di tenuta per impianti di evacuazione di acque di scarico, As sociazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.
-
DEFR 2017: Grundlagen für die Düngung landwirtschaftlicher Kulturen in der Schweiz (GRUD 2017), Forschungsanstalt Agroscope
Note finali 1 Versione 1.1 del 8 agosto 2018
3
Appendice 2 al regolamento delle zone di protezione
Misure per costruzioni e impianti esistenti, nonché per utilizzazioni esistenti che non corrispondono al regolamento delle zone di protezione
Misure nella zona S3 Costruzione, impianto o utilizzazione esistente
Parti cella n.
Misure
Termine (dall’entrata in vigore del regolamento) e frequenza
Chi deve svolgere la misura?
Impianto agrìcolo, deposito intermedi di letame
58
Non sono ammessi depositi intermedi di letame sui campi (su suolo naturale non protetto) e compostaggio di andana (al bordo del terreno).
Subito
Proprietàrio o titolare
Pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque di scarico domestiche
53, 70, 74, 75
1. Presentare progetto impianti di depurazione individuali, piccoli depuratori e per l'infiltrazione di acque di scarico depurate all'esterno delle zone protezione o presentare progetto allacciamento canalizzazioni per acque scarico domestiche
Entro un anno
Proprietàrio o titolare
Comune
Tutte le strade
38, 87
2. Realizzare proqetto Posare cartello "Zona di protezione delle acque"
2 anni Entro un anno
Autorità competente
Comune
53, 70, 74, 75
Ev. limitazioni per trasporti di liquidi inquinanti Misure di protezione secondo art. 10 cpv. 2
Entro un anno
Piazzale privato antistante un garage, sul quale vengono lavati veicoli a motore o svolte attività simili e che non soddisfa l'art. 10 cpv. 2
Subito
Proprietàrio o titolare
Comune
a) Divieto di lavare i veicoli a motore.
Comune o proprietario
Comune
Strada agrieoi ao foresta le aperta al traffico veicola re genera le e che non soddisf /'art. 10 cpv. 2 ed ev. nemm eno l'ari. 10 cpv. 3
Strada agricola o forestale non aperta al traffico veicolare generale e che non soddisfa l'art. 10 cpv. 3
Competenza (confrollo ed esecuzione) Comune
oppure b) Pavimentazione impermeabile e bordi, in modo che tutte le acque di scarico della piazza possano essere raccolte. Le acque di scarico vanno convogliate al di fuori dell'aera delle zone di protezione o nella canalizzazione.
38, 87
1. Presentare progetto
Entro un anno
2. Realizzare progetto
Quando l'allaciamento canalizzazione va realizzare Entro un anno
Divieto di circolazione per veicoli a motore (traffico agricolo e forestale [se necessario con aggiunta: nonché servizio a domicilio] permesso) e Misure di protezione secondo l'art. 10 cpv. 3:
2 Misure nella zona S2 L'impiego di concimi aziendali liquidi (colaticcio) e di concimi di riciclaggio non è ammesso. Quali concimi possono essere impiegati letame, concimi minerali, concimi solidi e concimi verdi.
Misure nella zona S1 Costruzione, impianto o utilizzazione esistente
Parti cella N.
Misure
Termine (dall'entrata in vigore del regolamento) o frequenza?
Chi deve svolgere la misura?
Utilizzazione che non corri sponde al regolamento, pascolo
62
Cessare l'utilizzazione
Subito o a partire dal prossimo periodo vegeta tivo
Proprietaho 0 gestore
Marcare zona S1
Subito
Recintare zona S1 dell'utilizzazione dei dintorni)
(a
seconda
Appena neces sario
Proprieta rio della capta zione
Compe tenza (control lo ed esecu zione) Comune
Schutzzonenreglement für die Quellen Ruinelli Nord (Nr. 177) und Ruinelli Sud (Nr. 178), Gemeinde Brusio
Anhang 3
Liste der von den Schutzzonen betroffenen Parzellen und Grundeigentümer Gemeinde Brusio
Quelle Ruinelp Nord (Nr. 177)
Parzelle
S1 23 24 38 45 46 47 48 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 7ÖI 7Ì! 72 74 75 76 77 78 79 80 242 562 3644
S2 X
S3
S1
S2
S3
X X
X
X
X
Queße Ruinelli Sud (Nr. 178)
X X X X X
X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X
X
X X
X X
X X
X X X X X X X X
X X X X X X
X
X X X
60
i™
GR769A-1-Beilage 2-3-Reglement_Arh3_Tab_ParzSZ xlsx
X
Eigentümer / proprietario Name cognome Repower AG Comune di Brusio Comune di Brusio Rossi-Cortesi Benefìcio Beltrami Valenti-Ballmann Rampa Eredi Mirta Comune di Brusio Della Cà Zala Pola Corp. Cattolica Corp. Cattolica Moniqatti Irene Monigatti Irene Moniqatti Bruno Fratelli Comuni Monigatti Gioachino Repower AG Plozza Repower AG Comune di Brusio Repower AG Repower AG Zala Güntensperqer Crameri Fabiano-Cao Tuena Fabiano-Cao Comune di Brusio Crameri Rossi-Cortesi Vitali-Branchi Comune di Brusio Cons. Acqua pot. Vitali-Branchi Comune di Brusio
Vorname nome
1/10 Raho-Comini 1/10 Galliard 1/10 Ludwig 1/10 Comini 1/10 Comini 1/4 Comini 1/4 Jösler 1/3 Güntensperger 1/3 Cortesi 1/3 Güntensperger
Alida Sonia Giuliana Ferruccio Camillo Gerardo Stefania Nadia Sandro Sarah
Silvio am. Don G. Adelheid Pietro Vito Rampa Mauro Michel Ezio Bernardo Bernardo Eredi. Ilaria Eredi. Ilaria Eredi, a.m. Miteigentum Eredi a.m. Raffaele
Giacomo Nadia (1/3) Tobia Silvana Enzo Silvana Tobia Silvio Moreno Giancarlo Moreno
Strasse ndiiizzo / strada Via da Clalt 307 Via Principale Via Principale Prada 802B Paqanini Golbia Sur 561 Via Breganzona 14 Via Principale Fabb. Ragazzi Viale Stazione Piazzo 406 Plozza, Ginetto Plozza. Ginetto Bonqulielmi Bonqulielmi Giacomo Moniqatti Ferruccio Comini Reto Bongulielmi Via da Clalt 307 I Prati 385 Via da Clalt 307 Via Principale Via da Clalt 307 Via da Clalt 307 Prati Rickenstrasse 28A Via Veqia 451 Via Calundis 19 Piazzo 429 Via Calundis 19 Via Principale Via Vegia 451 Prada 802B Cotöngi 500B Via Principale Plozza Cotöngi 500B Via Principale
Vordere Gasse 53 Oberalpstr. 56 Flumisgasse 27 Landstrasse 21C Dorfstrasse 7 Ruqqenstr. 10/B Rickenstrasse 28a Obergass 14 Dorfstrasse 20
Ort PLZ codice postale posto 7742 Poschiavo 7743 Brusio 7743 Brusio 7745 Li Curt 7743 Brusio 7743 Brusio 6900 Lugano 7743 Brusio 7742 Poschiavo 7742 Poschiavo 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio 7742 Poschiavo 7304 Maienfeld 6535 Roveredo 7742 Poschiavo 7743 Brusio 7742 Poschiavo 7743 Brusio 7742 Poschiavo 7742 Poschiavo 7743 Brusio 8735 St.Gallenkap. 7741 San Carlo 7013 Domet Ems 7743 Brusio 7013 Domet Ems 7743 Brusio 7741 San Cario 7745 Li Curt 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio 7743 Brusio
7012 Felsberg 7000 Coira 7204 Untervaz 7304 Maienfeld 7402 Bonaduz 8903 Birmensdorf 7502 Bever 8735 St.Gallerkappel 8733 Eschenbach 8733 Eschenbach
18 04 2018
Basi legali
801.100 · KRG · Cantone
815.100 · Kantonales Gewässerschutzgesetz, KGSchG · Cantone
SR 814.20 · Gewässerschutzgesetz, GSchG · Confederazione
SR 814.201 · GSchV · Confederazione