Diffida secondo altri articoli, Augusto Livio
Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 30 nov 2021
Pubblicazione
- Tipo
- Diffida dell'ufficio del registro di commercio
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 30 nov 2021
- Termine fino al
- 17 gen 2022
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH00-0000004774
Parti
Impresa
CHE-110.459.777 · 0101 · Via Mola, 6900 Lugano
Testo
- Ufficio
- Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
- Istruzioni
- L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).