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Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 22 giu 2023

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
22 giu 2023
Termine fino al
23 ago 2023
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH00-0000011326

Parti

Impresa

CHE-244.382.943 · 0107 · Via Zurigo 9, 6900 Lugano

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 prima frase CO, l’ente giuridico è diffidato a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine la diffida rimarrà infruttuosa, l’ufficio del registro di commercio intimerà agli altri interessati, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimarrà infruttuosa, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento del­l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giu­dice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).