Diffida secondo altri articoli, Pozidis
Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 8 mar 2024
Pubblicazione
- Tipo
- Diffida dell'ufficio del registro di commercio
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 8 mar 2024
- Termine fino al
- 22 apr 2024
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH00-0000013456
Parti
Impresa
CHE-477.793.596 · 0101 · Via Pessina 20, 6900 Lugano
Testo
- Ufficio
- Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
- Altri rimedi giuridici
- L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).