Diffida secondo altri articoli, Pozidis

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 8 mar 2024

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
8 mar 2024
Termine fino al
22 apr 2024
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH00-0000013456

Parti

Impresa

CHE-477.793.596 · 0101 · Via Pessina 20, 6900 Lugano

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio qualora la diffida pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).