Diffida di altri interessati, Maca Love SA

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 29 ott 2025

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
29 ott 2025
Termine fino al
28 nov 2025
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH00-0000018873

Parti

Impresa

CHE-467.277.181 · 0106 · Via Cantonale 121, 6595 Riazzino

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L’ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all’art. 934 cpv. 2 prima frase CO, l’ente giuridico è diffidato a comunicare in forma scritta all’ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell’iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine la diffida rimarrà infruttuosa, l’ufficio del registro di commercio intimerà agli altri interessati, mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, di comunicargli un tale interesse (art. 934 cpv. 2 seconda frase CO). Se anche questa diffida rimarrà infruttuosa, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento del­l’iscrizione, l’ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giu­dice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).
Istruzioni
L'ente giuridico indicato non esercita più alcuna attività commerciale e non ha più attivi realizzabili. Conformemente all'art. 934 cpv. 2 seconda frase CO, terzi interessati sono invitati a comunicare in forma scritta all'ufficio del registro di commercio un eventuale interesse al mantenimento dell'iscrizione entro il termine indicato. Se entro questo termine non perverrà alcuna comunicazione, l'ente giuridico sarà cancellato d'ufficio dal registro di commercio (art. 934 cpv. 2 terza frase CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). Se altri interessati faranno valere un interesse al mantenimento dell'iscrizione, l'ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice per decisione (art. 934 cpv. 3 CO).