Diffida generale, PMG SWISS di Giuseppe Ingrassia
Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 28 nov 2025
Pubblicazione
- Tipo
- Diffida dell'ufficio del registro di commercio
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 28 nov 2025
- Termine fino al
- 29 dic 2025
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH00-0000019152
Parti
Impresa
CHE-184.864.952 · 0101 · Via Poeta F. Chiesa 2, 6833 Vacallo
Testo
- Ufficio
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Altri rimedi giuridici
- L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 934a CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dal registro di commercio. L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
- Istruzioni
- L'ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l'art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Conformemente all'art. 938 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'iscrizione verrà eseguita d'ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l'ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).