Diffida in base all'articolo 153 vORC, iPOS sagl
Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 4 mar 2021
Pubblicazione
- Tipo
- Diffida dell'ufficio del registro di commercio
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 4 mar 2021
- Termine fino al
- 19 apr 2021
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH05-0000004792
Parti
Impresa
CHE-210.713.108 · 0107 · Via del Sole 2, 6943 Vezia
Testo
- Ufficio
- Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
- Altri rimedi giuridici
- L'ente giuridico indicato è al momento privo di un domicilio legale. Conformemente agli articoli 153 e 153a vORC, le persone tenute alla notificazione sono diffidate a notificare per l'iscrizione entro il termine indicato un nuovo domicilio legale o a confermare la validità di quello eventualmente iscritto. In caso contrario, conformemente all'articolo 153b vORC, le persone giuridiche e le società di persone saranno dichiarate sciolte d’ufficio, mentre le imprese individuali e le succursali verranno cancellate d’ufficio. In caso di mancato ripristino della situazione legale entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare un'ammenda per la violazione dell'obbligo di iscrizione da CHF 10.00 a 500.00, conformemente all'articolo 943 capoverso 1 vCO.
- Other invitation information law
- all'articolo 153 vORC