Diffida in base all'articolo 153 vORC, iPOS sagl

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 4 mar 2021

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
4 mar 2021
Termine fino al
19 apr 2021
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH05-0000004792

Parti

Impresa

CHE-210.713.108 · 0107 · Via del Sole 2, 6943 Vezia

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di Commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L'ente giuridico indicato è al momento privo di un domicilio legale. Conformemente agli articoli 153 e 153a vORC, le persone tenute alla notificazione sono diffidate a notificare per l'iscrizione entro il termine indicato un nuovo domicilio legale o a confermare la validità di quello eventualmente iscritto. In caso contrario, conformemente all'articolo 153b vORC, le persone giuridiche e le società di persone saranno dichiarate sciolte d’ufficio, mentre le imprese individuali e le succursali verranno cancellate d’ufficio. In caso di mancato ripristino della situazione legale entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare un'ammenda per la violazione dell'obbligo di iscrizione da CHF 10.00 a 500.00, conformemente all'articolo 943 capoverso 1 vCO.
Other invitation information law
all'articolo 153 vORC