Diffida in base all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Phoenix Web di Fabio di Simone
Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 3 giu 2022
Pubblicazione
- Tipo
- Diffida dell'ufficio del registro di commercio
- Cantone
- Ticino
- Pubblicato
- 3 giu 2022
- Termine fino al
- 4 lug 2022
- Pubblicato da
- Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
- Numero di pubblicazione
- BH05-0000007011
Parti
Impresa
CHE-198.928.133 · 0101 · Via Giulia 26, 6855 Stabio
Testo
- Ufficio
- Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
- Altri rimedi giuridici
- L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
- Other invitation information law
- all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC