Diffida in base all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC, Massimo Cavallaro

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 26 ago 2022

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
26 ago 2022
Termine fino al
26 set 2022
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH05-0000007196

Parti

Impresa

CHE-442.201.807 · 0101 · Strada Regina 8a, 6828 Balerna

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L'ente giuridico indicato non dispone più di un valido domicilio legale. Conformemente all'art. 152 ORC, l'ente giuridico è diffidato a notificare per l'iscrizione un nuovo domicilio legale o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l'ente giuridico verrà cancellato d'ufficio dopo tre pubblicazioni nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 934a CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di cancellazione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
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all'art. 934a CO combinato con l'art. 152a cpv. 3 ORC