Diffida in base all’art. 938 cpv. 1 CO combinato con l’art. 152a cpv. 3 ORC, NISTOR ELENA

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 15 feb 2023

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
15 feb 2023
Termine fino al
17 mar 2023
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH05-0000007583

Parti

Impresa

CHE-233.115.332 · 0101 · Via A. Fleming 8, 6500 Bellinzona

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Canton Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L’ente giuridico indicato presenta dei fatti iscritti nel registro di commercio che non corrispondono o non corrispondono più alle circostanze di fatto. Secondo l’art. 933 cpv. 1 CO ogni modifica dei fatti iscritti nel registro di commercio deve esservi iscritta. Conformemente all’art. 938 cpv. 1 CO, l’ente giuridico è diffidato a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio o a comprovare che un'iscrizione non è necessaria entro il termine indicato. In caso contrario l’iscrizione verrà eseguita d’ufficio (art. 938 cpv. 2 CO). L'ufficio del registro di commercio emanerà una relativa decisione di iscrizione (art. 153 cpv. 1 ORC). In caso di mancata notificazione o comunicazione entro il termine indicato, l’ufficio del registro di commercio potrà applicare nei confronti delle persone tenute alla notificazione un'ammenda per la violazione dell'obbligo di notificazione fino a CHF 5'000.00 (art. 940 CO).
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all’art. 938 cpv. 1 CO combinato con l’art. 152a cpv. 3 ORC