Diffida in base all'art. 939 cpv. 1 CO combinato con l'art.152a cpv. 3 ORC, BC Diffusion SA

Diffida dell'ufficio del registro di commercio · Ticino · 8 mar 2024

Pubblicazione

Tipo
Diffida dell'ufficio del registro di commercio
Cantone
Ticino
Pubblicato
8 mar 2024
Termine fino al
22 apr 2024
Pubblicato da
Repubblica e Cantone del Ticino, Registro di Commercio, Via A. Tognola 7, 6710 Biasca
Numero di pubblicazione
BH05-0000008153

Parti

Impresa

CHE-103.759.814 · 0106 · Strada Cantonale, 6805 Mezzovico

Testo

Ufficio
Ufficio del registro di commercio del Cantone Ticino Via A. Tognola 7 6710 Biasca
Altri rimedi giuridici
L'ente giuridico indicato presenta delle lacune nell'organizzazione imperativamente prescritta dalla legge. Conformemente all'art. 939 cpv. 1 CO, l'ente giuridico è diffidato a sanare la lacuna circa la composizione dei suoi organi, la rappresentanza e/o il domicilio legale e a notificare la pertinente iscrizione nel registro di commercio, o a comprovare che la stessa non è necessaria, entro il termine indicato. Se entro questo termine la lacuna non verrà sanata, l'ufficio del registro di commercio trasmetterà il caso al giudice o all'autorità di vigilanza per l'adozione delle misure necessarie (art. 939 cpv. 2 e 3 CO).
Other invitation information law
all'art. 939 cpv. 1 CO combinato con l'art.152a cpv. 3 ORC