Incanto immobiliare André Candolfi

Incanto di fondi nell'esecuzione · Ticino · 24 nov 2023

Pubblicazione

Tipo
Incanto di fondi nell'esecuzione
Cantone
Ticino
Pubblicato
24 nov 2023
Incanto il
20 feb 2024
Pubblicato da
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Numero di pubblicazione
SB01-0000003220
Pubblicato fino al
24 nov 2026

Parti

Debitore

nato/a il 23 nov 1963 · attinente di Onsernone · Via Arbigo 8, 6616 Losone

Testo

Osservazioni
Le condizioni d'incanto e l'elenco oneri sono esposti a partire dal termine indicato sopra: - presso l'Ufficio di esecuzione di Locarno; - sul sito online: www.ti.ch/aste.
Rimedi giuridici
Si richiama espressamente l’attenzione sulla legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (LAFE) e sull'ordinanza sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (OAFE).<br /> I diritti che non sono stati fatti valere entro i termini non possono partecipare alla somma ricavata dalla realizzazione, a meno che non siano iscritti nei registri pubblici. Parimenti i creditori che vantano un pegno manuale su titoli di pegno gravanti il fondo sono tenuti ad annunciare i propri crediti pignoratizi. Si fa inoltre riferimento alle condizioni d'incanto.<br />Pubblicazione secondo gli art. 133, 134, 135, 138 LEF e l’art. 29 del RFF del 23 aprile 1920.
Auction objects
<p>Fondo base n. 1841 RFD di Losone:<br/>Ubicazione: Crué <br/>d m² 420 giardino <br/>e m² 53 piazzale <br/>A m² 110 edificio <br/>B m² 36 edificio <br/>C m² 42 tettoia <br/></p><p>Valore di stima ufficiale del fondo 1841: CHF 417'192.00<br/>Valore di stima peritale del fondo 1841: CHF 1'200'000.00<br/></p>
Location
Ufficio di esecuzione, sala conferenze A, al pianterreno dello Stabile Amministrativo, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Ufficio
Ufficio esecuzione di Locarno Settore immobiliare Sopraceneri Via della Posta 9 6600 Locarno
Altri rimedi giuridici
I creditori ipotecari e creditori di oneri fondiari sono diffidati ad annunciare alI’Ufficio, entro il termine sotto indicato, le loro pretese sul fondo, specialmente quelle per interessi e spese, precisando se il credito garantito da pegno è scaduto o denunciato, per quale importo e la data. Le pretese non notificate entro il termine previsto saranno escluse dal riparto ove o in quanto non risultino dal registro fondiario. I terzi ai quali è stato dato in pegno un titolo ipotecario devono specificare, a loro volta, I’importo del credito garantito da pegno. Entro il termine per le insinuazioni devono pure essere annunciate tutte le servitù sorte prima del 1912, sotto il regime del vecchio diritto cantonale, e che non sono state iscritte nel registro fondiario. Le servitù notificate non saranno opponibili agli acquirenti in buona fede del fondo gravato, a meno ch‘esse, secondo il Codice civile, producano effetti di natura reale anche in assenza di iscrizione nel registro fondiario. Infine devono essere annunciati i diritti che gravano il fondo come tale.