Precetti esecutivi Nella Fripp

Precetto esecutivo · Ticino · 16 ago 2024

Pubblicazione

Tipo
Precetto esecutivo
Cantone
Ticino
Pubblicato
16 ago 2024
Numero d'esecuzione
PI 3551764
Precetto esecutivo emesso
15 feb 2024
Richiesto
CHF 185'100
Pubblicato da
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Numero di pubblicazione
SB02-0000062310
Pubblicato fino al
16 ago 2027

Crediti

Mutuo ipotecario n. 3085147/11514836. Cartelle ipotecarie al portatore: CHF 70'000.00 dg 406 datata 11.05.1984 + int. 10%; CHF 20'000.00 dg 1810 datata 30.08.2001 + int. 10%; CHF 30'000.00 dg 1344 datata 28.05.2003 + int. 10%; CHF 40'000.00 dg 2190 datata 25.10.2004 + int. 10%; CHF 20'000.00 dg 1114 datata 27.05.2008 + int. 10% tutte gravanti la part. 3121 RFD di Quinto.Interesse 1.15 % annuo dal 31 dic 2023
CHF 177'600
Vedi sopra.
CHF 7'300
Spese di banca
CHF 200
Totale
CHF 185'100
Titolo del credito
Mutuo ipotecario n. 3085147/11514836. Cartelle ipotecarie al portatore: CHF 70'000.00 dg 406 datata 11.05.1984 + int. 10%; CHF 20'000.00 dg 1810 datata 30.08.2001 + int. 10%; CHF 30'000.00 dg 1344 datata 28.05.2003 + int. 10%; CHF 40'000.00 dg 2190 datata 25.10.2004 + int. 10%; CHF 20'000.00 dg 1114 datata 27.05.2008 + int. 10% tutte gravanti la part. 3121 RFD di Quinto + spese di banca.
Spese
Nelle spese di esecuzione non sono inclusi i costi di pubblicazione.

Parti

Creditore

CHE-108.954.636 · 0117 · Viale H. Guisan 5, 6500 Bellinzona

Debitore

nato/a il 10 lug 1945 · attinente di Quinto · rappr. da Bronner Davide, via Varenzo 34, 6777 Quinto

Testo

Osservazioni
Oggetto del pegno: fondo base n. 3121 del RFD del Comune di Quinto.
Ufficio
Ufficio esecuzione di Locarno Via della Posta 9 6600 Locarno
Altri rimedi giuridici
"Il termine di opposizione di cui sopra è fissato in 20 giorni, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF" Il presente atto è stato notificato oggi 16.08.2024, al rappresentante del debitore e terzo proprietario, in via edittale, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.
Istruzioni
Il debitore è diffidato a pagare al creditore gli importi indicati entro un mese dalla notifica del precetto. Se il debitore, il terzo proprietario o, se il fondo dato in pegno costituisce l’abitazione familiare (art. 169 CC), il coniuge del debitore o quello del terzo proprietario intende contestare il credito (in tutto o in parte), la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive oppure il diritto di pegno (in tutto o in parte) dovrà fare opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del precetto esecutivo a voce o per iscritto. Il debitore che contesta solo una parte del credito deve indicare esattamente e in cifre l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Se contesta solo in parte il diritto di pegno, deve indicare esattamente gli oggetti o la parte del credito per i quali il diritto di pegno è contestato, altrimenti si reputa contestato il diritto di pegno nel suo insieme. Se il debitore non paga né solleva opposizione, il creditore può chiedere la realizzazione dell’oggetto del pegno.