Precetti esecutivi Danilo Ferrari

Precetto esecutivo · Ticino · 23 mag 2025

Pubblicazione

Tipo
Precetto esecutivo
Cantone
Ticino
Pubblicato
23 mag 2025
Numero d'esecuzione
Es. 3696615
Precetto esecutivo emesso
22 nov 2024
Richiesto
CHF 1'492'826.71
Pubblicato da
Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno, Via della Posta 9, 6600 Locarno
Numero di pubblicazione
SB02-0000077037
Pubblicato fino al
23 mag 2028

Crediti

2 Contratti di credito datati 12.05.2009, entrambi disdetti per il 03.11.2021 e garantiti da: - CHF 700'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 13.12.1994, dg. no. 20715, in I. rango; - CHF 500'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 13.12.1994, dg. no. 20716, in II. rango; - CHF 150'000.00 cartella ipotecaria al portatore, emessa il 25.05.2009, dg. no. 8428, in III. rango tutte gravanti la particella no. 684 del RFD di Minusio di proprietà di Ferrari Danilo.Interesse 5 % annuo dal 30 giu 2024
CHF 1'266'000
Interessi fino al 30.06.2024.Interesse 5 % annuo dal 30 giu 2024
CHF 142'127.79
Interessi di ritardo.Interesse 5 % annuo dal 30 giu 2024
CHF 81'909.88
Spese di estinzione e bolli cantonali.Interesse 5 % annuo dal 30 giu 2024
CHF 1'060
Scoperto conto no. 204713/006.000.001.Interesse 9.5 % annuo dal 30 giu 2024
CHF 1'254.04
Precetto esecutivo.
CHF 475
Totale
CHF 1'492'826.71
Titolo del credito
Vedi sopra.
Spese
Nelle spese di esecuzione non sono inclusi i costi di pubblicazione.

Parti

Creditore

CHE-106.128.449 · 0106 · Via Luvini 2a, 6900 Lugano

Debitore

nato/a il 27 giu 1959 · attinente di Serravalle · Via Camoghè 5, 6593 Cadenazzo

Rappresentante

Amministrazione crediti, Via Maggio 1, 6901 Lugano

Testo

Osservazioni
Oggetto del pegno: fondo base 684 RFD di Minusio.
Ufficio
Ufficio esecuzione di Locarno Via della Posta 9 6600 Locarno
Altri rimedi giuridici
"Il termine di opposizione di cui sopra è fissato in 20 giorni, in virtù dell'art. 33 cpv. 2 LEF" Il presente atto è stato notificato oggi 23.05.2025, al debitore, in via edittale, mediante pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale ai sensi dell'art. 66 LEF.
Istruzioni
Il debitore è diffidato a pagare al creditore gli importi indicati entro un mese dalla notifica del precetto. Se il debitore, il terzo proprietario o, se il fondo dato in pegno costituisce l’abitazione familiare (art. 169 CC), il coniuge del debitore o quello del terzo proprietario intende contestare il credito (in tutto o in parte), la facoltà del creditore di procedere nelle vie esecutive oppure il diritto di pegno (in tutto o in parte) dovrà fare opposizione, entro 10 giorni dalla pubblicazione del precetto esecutivo a voce o per iscritto. Il debitore che contesta solo una parte del credito deve indicare esattamente e in cifre l’importo contestato, altrimenti si reputa contestato l’intero credito. Se contesta solo in parte il diritto di pegno, deve indicare esattamente gli oggetti o la parte del credito per i quali il diritto di pegno è contestato, altrimenti si reputa contestato il diritto di pegno nel suo insieme. Se il debitore non paga né solleva opposizione, il creditore può chiedere la realizzazione dell’oggetto del pegno.