RU 2005 4957
Ordinanza
sulla costruzione e sull’esercizio
di funivie e funicolari con concessione federale
(Ordinanza sugli impianti di trasporto a fune)
Modifica del 26 ottobre 2005
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 10 marzo 19861 sugli impianti di trasporto a fune è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 21 della legge federale del 18 giugno 19932 sul trasporto viaggiatori; visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie; visto l’articolo4 della legge federale del 19 marzo 19764 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici,
Art. 26a Conformità ai requisiti essenziali di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune
Qualora un componente di sicurezza ai sensi dell’articolo1 capoverso 5 della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 20005 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (direttiva CE sugli impianti a fune) o un sottosistema ai sensi dell’allegato I della direttiva CE sugli impianti a fune adempia i requisiti essenziali di cui all’allegato II della direttiva CE sugli impianti a fune, per tale componente di sicurezza o sottosistema non è necessario rispettare le relative prescrizioni di costruzione svizzere.
II
L’allegato3 è modificato secondo la versione qui annessa.
GU n. L 106 del3.5.2000, pag. 21.
III
La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2005.
26 ottobre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid |
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz |
Allegato 3
(art. 33 cpv. 1) L’attestato di sicurezza
Art. N. 1, 2, 3, lett. k ed l,, lett. b4
1. L’attestato di sicurezza si riferisce alla costruzione e all’esercizio. Deve dimostrare in modo chiaro che tutte le parti dell’installazione la cui esecuzione è disciplinata da prescrizioni sono conformi a queste ultime e che le esigenze di sicurezza sono soddisfatte. Deve inoltre provare che le misure presentate nel rapporto di sicurezza (allegato1 n. 8) sono state applicate. 2. L’attestato di sicurezza deve segnalare le deroghe alle disposizioni e i rischi che sono apparsi inevitabili soltanto al momento del montaggio dell’installazione. Esso deve inoltre rilevare che, seppur con tali deroghe o rischi, si ottiene lo stesso grado di sicurezza come se l’installazione fosse costruita conformemente alle prescrizioni. 3. L’attestato di sicurezza comprende i seguenti elementi:
eventuali dichiarazioni di conformità e attestati di esame rilasciati per componenti di sicurezza, compresa la documentazione tecnica ad essi relativa, di cui agli allegati IV e V della direttiva CE sugli impianti a fune6, come pure tutti i documenti necessari alla verifica della sicurezza da parte dell’ufficio federale;
eventuali dichiarazioni di conformità e attestati di esame rilasciati per sottosistemi, compresa la documentazione tecnica ad essi relativa, di cui agli allegati VI e VII della direttiva CE sugli impianti a fune, come pure tutti i documenti necessari alla verifica della sicurezza da parte dell’ufficio federale.
4. La verifica eseguita da periti o da organismi notificati di cui alla direttiva CE sugli impianti a fune comprende almeno:
b. le prove della solidità e della resistenza alla fatica per gli elementi di costruzione il cui guasto potrebbe costituire un pericolo immediato per la vita e l’incolumità fisica;
GU n. L 106 del3.5.2000, pag. 21.