proj/2015/55/cons_1
Strategia delle Svizzera per le specie esotiche invasive
14 agosto 2015
Strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive
Conformemente all’articolo 52 capoverso 3 OEDA e in adempimento del postulato Vogler 13.3636 «Stop alla diffusione di specie alloctone invasive»
Nota editoriale
Editore Strategia del Consiglio federale, pubblicata dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). L’UFAM è un ufficio del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).
Direzione del progetto Franziska Schwarz (presidenza), Evelyne Marendaz Guignet, Thomas Göttin, Bettina Hitzfeld, Rolf Manser, Sarah Pearson Perret, Kaspar Sollberger (collaboratori UFAM)
Team del progetto Gian-Reto Walther (capoprogetto), Nina Gammenthaler, Bernadette Guenot, Florine Leuthardt, Charlotte Schläpfer, (collaboratori UFAM), Daniel Fischer (rappresentante AGIN; AWEL Zürich)
Contributi IC Infraconsult AG (Berna), Ernst Basler + Partner AG (Zollikon)
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La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e francese.
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1.1.1 Definizioni
Specie In conformità con la terminologia internazionale2, il termine di «specie» è qui utilizzato per designare sia una specie sia una sottospecie o sottopopolazione e quindi non si limita unicamente al livello tassonomico corrispondente. Il termine si riferisce a tutte le unità biologiche capaci di riprodursi o di trasmettere materiale genetico, in particolare animali, piante, funghi e microrganismi. Nel diritto svizzero (p. es. nell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA) è impiegato il termine di «organismi». Esotico Per specie «esotiche» s’intendono piante, animali, funghi o microrganismi trasferiti in habitat al di fuori della loro area di diffusione naturale attraverso attività umane3. Il trasferimento da parte dell’uomo può avvenire sia deliberatamente (importazione) sia involontariamente (introduzione). Queste specie non vanno confuse con quelle che emigrano spontaneamente dalla loro area di diffusione naturale. Siccome questo processo avviene senza l’aiuto dell’uomo, ad esempio in seguito ai cambiamenti climatici, queste specie non sono considerate «esotiche». Invasivo Per specie «invasive» s’intendono specie esotiche di cui è noto o presumibile che, attraverso la loro diffusione in Svizzera, possono pregiudicare la diversità biologica, i servizi ecosistemici e il loro uso sostenibile oppure mettere in pericolo l’uomo e l’ambiente (cfr. cap. 1.1.4).
IUCN (McNeely et al. (ed.) 2001; A Global Strategy on Invasive Alien Species, IUCN Gland, Switzerland/ Cambridge, UK Cfr. http://www.cbd.int/invasive/terms.shtml Cfr. anche http://www.cbd.int/invasive/WhatareIAS.shtml
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Diversità biologica La diversità biologica comprende le specie (diversità delle specie), la diversità dei loro geni (diversità genetica), la diversità degli ecosistemi nonché le interazioni tra i livelli e all’interno di essi. Servizi ecosistemici Componenti della biodiversità forniscono, direttamente o attraverso le loro interazioni, servizi che sono indispensabili alla vita umana e contribuiscono al benessere umano. Esempi di servizi ecosistemici sono la fornitura di acqua, la formazione di suolo fertile, l’impollinazione e il controllo dei parassiti, il controllo dell’erosione, la protezione contro le valanghe garantita dalle foreste, aree ricreative in prossimità e più discoste o l’offerta di paesaggi pregiati utilizzabili a livello commerciale nell’ambito del turismo. Alcuni servizi ecosistemici sono detti servizi paesaggistici.
Conclusione La presente strategia si occupa delle specie esotiche invasive conformemente alle definizioni menzionate sopra. Essa riguarda esclusivamente le specie che sono giunte o che possono giungere in Svizzera attraverso attività umane. Non rientrano pertanto nella presente strategia né le specie autoctone né le specie che sono giunte o che possono giungere in Svizzera dalla loro area di diffusione naturale senza l’aiuto dell’uomo.
1.1.2 Panoramica delle specie esotiche in Svizzera
Panoramica dell’UFAM Nel 2006, nel rapporto «Gebietsfremde Arten in der Schweiz»4 l’Ufficio fedesulle specie esotiche rale dell’ambiente (UFAM) ha elencato oltre 800 specie esotiche insediate e identificato 107 specie problematiche. Ciascuna di queste specie è presentata in una scheda tecnica, che fornisce informazioni su tassonomia, descrizione, ecologia, origine, vie d’introduzione, diffusione, effetti e contromisure. Questa pubblicazione traccia una prima panoramica sulle specie esotiche e sulla loro minaccia per la diversità biologica e l’economia in Svizzera basandosi sulle conoscenze degli esperti, le quali fungono anche da base alle liste di specie con un determinato potenziale di pericolo o di danno.
1.1.3 Cause della comparsa di specie esotiche
Vie d’importazione Traffico internazionale Tra le condizioni di base per la diffusione di specie esotiche figurano l’indi viaggiatori e merci tensa attività economica internazionale e l’elevata mobilità delle persone. Una specie esotica può essere introdotta deliberatamente o involontariamente attraverso varie vie di trasporto di persone e merci:
– la specie è introdotta (p. es. animale domestico o da zoo) e rilasciata (p. es. pianta ornamentale) intenzionalmente, – la specie si trova su/in piante viventi (p. es. piante ornamentali) o su/in materiale vegetale negoziato come merce (p. es. alimento, semente) ed è trasportata assieme ad essi,
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– la specie si trova su/in materiale vegetale usato come materiale d’imballaggio (p. es. palette di legno, imballaggi di legno) o nel substrato (p. es. terriccio per colture in vaso) ed è trasportata assieme ad esso, – la specie è trasportata assieme a beni non vegetali (p. es. spostamento di suolo o ghiaia) o direttamente attaccata al mezzo di trasporto (p. es. veicolo, nave) o al suo vettore (p. es. specie acquatiche), – la specie è introdotta in un Paese limitrofo e da lì migra poi in Svizzera (p. es. insetti nocivi). Vendita su Internet Internet ha semplificato notevolmente il commercio tra persone private o e piccolo commercio piccole aziende territorialmente molto distanti tra di loro. Ciò provoca tra l’altro un incremento delle piccole quantità non dichiarate e/o contaminate da specie, dovuto a conoscenze in parte scarse o addirittura a un aggiramento consapevole della legge da parte di un numero crescente di operatori non specializzati.
Rilascio e fuga Rilascio e fuga Il rilascio intenzionale di specie, ad esempio per falso amore per gli animali di specie (p. es. tartaruga dalle orecchie rosse), la fuga involontaria da un allevamento o, in passato, errori di valutazione nell’ambito della lotta contro i parassiti possono tradursi in popolazioni che vivono allo stato libero e possono provocare danni ingenti. La forte diffusione della coccinella arlecchino (Harmonia axyridis), ad esempio, è attribuita al fatto che alla fine del XX secolo è stata volutamente introdotta dal Giappone/Cina negli Stati Uniti e in Europa per essere impiegata nella lotta biologica contro i parassiti. Anche la diffusione di piante ornamentali invasive provenienti da giardini in habitat limitrofi risale a importazioni intenzionali.
Insediamento e diffusione Un volta che una specie si ritrova nell’ambiente, la sua sopravvivenza e la sua ulteriore diffusione dipendono da un lato dalle condizioni naturali ma dall’altro possono anche essere favorite o frenate da altri fattori, influenzati dall’uomo. Qui di seguito è riportato un elenco non esaustivo di possibili fattori. Rilascio ripetuto Non tutte le specie iniziano a diffondersi già dopo la prima importazione o introduzione. Il rilascio ripetuto di una specie può tuttavia aumentare le sue probabilità di insediamento e diffusione.5 Eutrofizzazione Variazioni delle condizioni ecologiche locali, ad esempio per effetto dell’apporto atmosferico di azoto, possono creare condizioni senza le quali l’insediamento di specie esotiche sarebbe escluso. In questi casi, la comparsa ripetuta di specie esotiche va interpretata come un sintomo di una profonda variazione delle condizioni locali. Lo stato originario dell’habitat in questione non può essere ripristinato neanche dopo l’eliminazione delle specie
Kowarik I. 2010: Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa. Ulmer, Stuttgart
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esotiche se non è possibile affrontare al contempo la vera e propria causa che ha provocato la variazione delle condizioni locali. Utilizzazione A seconda delle modalità di gestione e manutenzione della superficie posdel territorio sono essere create condizioni che favoriscono l’insediamento e la diffusione di specie esotiche o viceversa che ne contrastano efficacemente l’ulteriore diffusione (p. es. scelta del momento dello sfalcio). Cambiamenti climatici I cambiamenti climatici di origine antropica provocano una variazione diretta delle condizioni locali (temperatura, precipitazioni, regime idrico), riducendo la capacità di adattamento locale delle specie autoctone e aumentando al contempo quella delle specie esotiche. Per la Svizzera assumono rilievo in particolare le variazioni delle condizioni invernali (p. es. diminuzione del numero di giorni di gelo e di ghiaccio). In queste circostanze, anche l’eliminazione delle nuove specie non permette di ripristinare integralmente lo stato originale (cfr. sopra: -> Eutrofizzazione). I cambiamenti climatici possono inoltre favorire la diffusione di specie esotiche anche indirettamente, ad esempio influenzando la frequenza e l’intensità di eventi perturbatori, come tempeste, piene o incendi boschivi.
1.1.4 Modalità ed effetti della comparsa di specie esotiche invasive
Anche se dopo alcuni anni molte specie esotiche scompaiono nuovamente o si integrano discretamente nei nostri ecosistemi, in alcuni casi questo scambio deliberato o involontario di esseri viventi ad opera dell’uomo ha provocato effetti negativi. Danni causati da specie Le specie che presumibilmente causano danni ingenti sono dette «invaesotiche invasive sive». Queste specie esotiche invasive possono provocare molteplici danni e pregiudizi ecologici. Si sostituiscono ad esempio alle specie autoctone o si ibridano con esse minacciando la diversità biologica, alterano fattori ecologici, compromettono funzioni degli ecosistemi autoctoni o trasmettono malattie e parassiti alle specie autoctone. Possono inoltre causare problemi di salute per l’uomo attraverso sostanze tossiche o allergeniche. Nell’agricoltura e nell’economia forestale o su edifici e infrastrutture, l’impatto economico può essere considerevole a causa, per esempio, delle perdite di resa subite o dei costi aggiuntivi legati alla manutenzione di impianti ferroviari, strade, opere di protezione e rive. Dinamica delle L’andamento di un’invasione biologica si suddivide nelle seguenti quattro invasioni fasi:
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Figura 1-1 Le quattro fasi della dinamica delle invasioni – l’esempio delle piante esotiche (da Gigon&Weber 2005)6
Riconoscimento L’esperienza mostra che l’attuazione di misure all’inizio della dinamica precoce delle specie dell’invasione è più vantaggiosa, è più facile da attuare e ha maggiori propotenzialmente invasive babilità di successo. Si possono infatti ottenere successi duraturi in particolare laddove si riesce a scoprire una specie a uno stadio precoce e ad adottare immediatamente contromisure (p. es. Ludwigia grandiflora a Ginevra7). Nel caso dell’ambrosia, mediante misure efficaci a livello delle vie d’introduzione (tenore massimo di semi nei mangimi composti per uccelli, all. 10 dell’ordinanza sul libro dei prodotti destinati all’alimentazione animale) e misure di lotta vincolanti (obbligo di intervento e di notifica secondo l’art. 6 OPV), è stato possibile contenere su larga scala una specie già in fase di diffusione in Svizzera ed eradicarla completamente, salvo in pochi Per questo motivo è opportuno identificare il più precocemente possibile le specie che possono avere notevoli effetti negativi su beni da proteggere come l’uomo e l’ambiente, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro habitat e distinguerle dalle specie esotiche innocue, in modo da prevenire possibili danni successivi. Informazioni a livello La raccolta di informazioni di consorzi internazionali come ad esempio internazionale IUCN/ISSG9, CBD/GIASI Partnership (Global Invasive Species Information Partnership)10, CABI11, DAISIE12, EPPO13 eccetera serve da base per determinare possibili candidati a specie esotiche invasive per la Svizzera prima che queste specie facciano la loro comparsa o sviluppino il loro potenziale invasivo sul territorio svizzero.
Gigon A. & Weber E. 2005: Invasive Neophyten in der Schweiz: Lagebericht und Handlungsbedarf. Rapporto della SKEW/CPS all’attenzione dell’UFAFP, pag. 19 www.ambrosia.ch Invasive Species Specialist Group: http://www.issg.org/worst100_species.html Global Invasive Alien Species Information Partnership (GIASIPartnership): http://giasipartnership.myspecies.info/ CABI Invasive Species Compendium: http://www.cabi.org/ISC/ Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe: http://www.europe-aliens.org/speciesTheWorst.do European and Mediterranean Plant Protection Organization: http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm
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Lista nera e Per le piante esotiche, info flora14 ha compilato elenchi giuridicamente lista di osservazione non vincolanti di specie vegetali dannose (lista nera) e di specie vegetali potenzialmente dannose (lista di osservazione) per la Svizzera. Anche per gli animali esotici è stata valutata la possibilità di una classificazione analoga. Una panoramica delle liste nere di altri Paesi europei figura in Essl et al. 201115. Evoluzione a lungo Le esperienze con specie esotiche invasive si riferiscono spesso alla fase termine delle invasioni di crescita esponenziale della diffusione (cfr. fig. 1-1). In merito all’evoluzione a lungo termine dopo questa fase e ai possibili meccanismi di reazione del sistema in questione le conoscenze disponibili sono ancora scarse. Partendo dall’esempio di piccoli organismi acquatici sono stati descritti vari scenari della possibile evoluzione a lungo termine (fig. 1-2):
Figura 1-2 Cinque possibili scenari dell’evoluzione a lungo termine delle specie esotiche (in base all’esempio della cozza zebra) (da Kopp & Klappert 2010)16
Stima del potenziale Benché da decenni siano in corso intense ricerche, resta difficile prevedere invasivo il potenziale invasivo di una specie. Ciò è dovuto tra l’altro al fatto che il comportamento invasivo è strettamente legato alle condizioni esterne. Wittenberg (2006)17 rileva che «una specie che oggi non provoca alcun danno domani potrebbe diventare una specie problematica segnatamente in seguito ad altri cambiamenti su scala mondiale». Wittenberg enumera vari fattori che possono trasformare una specie esotica in una specie esotica invasiva: – «fattori intrinseci: capacità di adattarsi a varie condizioni e zone climatiche, elevata tolleranza in relazione a fattori abiotici, elevata capacità di riproduzione e diffusione, – fattori estrinseci: numero di nemici naturali, numero di specie autoctone ed esotiche concorrenti, conformazione del suolo, genere e frequenza dei disturbi eccetera, – atteggiamento dell’uomo: attrattività e significato di una specie e di conseguenza influsso sulle vie d’introduzione e sui vettori». Viceversa sono attesi spostamenti degli areali delle specie autoctone tra l’altro a causa dei cambiamenti climatici. Le nicchie liberate da questi spostamenti possono accogliere nuove specie non autoctone, più adatte alle condizioni mutate, le quali possono a loro volta – al posto delle specie originali – assumere importanti funzioni ecologiche in queste nuove comunità con una composizione delle specie mutata18.
Centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera (http://www.infoflora.ch/) Essl, F., et al. 2011: Journal for Nature Conservation 19: 339-350 http://www.eawag.ch/medien/publ/eanews/news_69/en69d_kopp.pdf, secondo Strayer & Malcolm (2006), Freshwater Biology 51: 117-130 Wittenberg R. (ed.) 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. Ufficio federale dell’ambiente, Berna. Umwelt-Wissen Nr. Williams C.E. 2005: Potential Valuable Ecological Functions of Nonindigenous Plants. In: Luken J.O. & Thieret J.W. (ed.) Assessment and Management of Plant Invasions, 26-34. Springer, New York
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Per rispondere a questi processi dinamici, bisognerebbe riesaminare periodicamente il potenziale invasivo di ogni specie e, se del caso, adeguare la stima. Valutazione del I danni causati da specie esotiche invasive non sono valutati allo stesso potenziale di danno modo da tutti gli attori. A seconda del luogo di comparsa e del coinvolgimento dei singoli attori emergono valutazioni soggettive, talvolta divergenti, che devono essere integrate e ponderate in una prospettiva globale. A tal fine è utile procedere a una quantificazione intersettoriale del potenziale di danno, ad esempio mediante una scala della nocività e del disturbo (cfr. Amman et al. 201019). Questa procedura consente di paragonare la nocività delle specie anche quando i loro danni interessano beni da proteggere differenti.
Costi L’inattività fa Le misure contro la diffusione di specie esotiche invasive generano dei colievitare i costi sti. È tuttavia presumibile che i potenziali danni causati da specie esotiche invasive superino ampiamente questi costi (cfr. fig. 1-3). Nell’ambito dei lavori sull’analisi nazionale dei pericoli20 è stata ad esempio stimata l’entità dei danni per uno scenario (fittizio) di diffusione di massa di una specie esotica invasiva. In base a questo scenario, per un evento dannoso del genere è stata stimata una somma aggregata dei danni pari a complessivamente 1 miliardi di franchi21. Per l’UE si stimano costi annui per almeno 12 miliardi di euro, con una tendenza al rialzo22. Per gli Stati Uniti, i costi economici ed ecologici causati dalle specie esotiche invasive sono stimati complessivamente a 120 miliardi di dollari all’anno23. Per la Svizzera sono disponibili unicamente dati parziali sui costi provocati dalle specie esotiche invasive. Un rapporto di esperti sui costi degli inventari dei biotopi24 ha stimato a 130 milioni di franchi le spese per le misure «uniche» di valorizzazione nell’ambito della lotta contro i neobiota e della loro prevenzione negli oggetti d’importanza nazionale. In linea di massima più si rimanda l’adozione di misure, più onerosa e costosa sarà la lotta. L’attuazione della strategia deve arrestare sia la diffusione incontrollata sia un aumento dei costi delle specie esotiche invasive. Occorre riconoscere precocemente le specie esotiche potenzialmente invasive e impedire, nei limiti del possibile, la loro comparsa in Svizzera (prevenzione ed esclusione dei danni). Un riconoscimento precoce della comparsa offre la possibilità di eradicare singoli popolamenti. Misure di lotta mirate riducono gli effetti negativi delle specie esotiche già insediate e ne impediscono l’ulteriore diffusione (contenimento).
20 www.risk-ch.ch 21 http://www.bevoelkerungsschutz.admin.ch/internet/bs/it/home/themen/gefaehrdungen-risiken/nat__gefaehrdungsanlayse/gefaehrdungsdossier.html European Environment Agency (EEA) 2012. The impacts of invasive alien species in Europe. Technical report No 16/2012. http://www.eea.europa.eu/publications/impacts-of-invasive-alien-species Pimentel D. et al. 2005. Update on the environmental and economic costs associated with alien-invasive species in the United States Ecological Economics 52: 273– 288 24 Martin M., Jöhl R., BIOP-Inventarverantwortliche (2014). Biotope von nationaler Bedeutung. Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes. Elaborato su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
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Figura 1-3 Opzioni d’intervento nel corso di un’invasione per evitare che gli eventi descritti nello scenario dell’UFPP sulla diffusione di massa di specie invasive21 non diventino realtà.
1.1.5 Conclusioni e bisogno d’intervento
Nella definizione di specie esotiche invasive secondo capitolo 1.1 rientrano specie delle più svariate origini tassonomiche. Queste specie si distinguono per le loro caratteristiche ecologiche, come ad esempio le esigenze ambientali, le modalità e i tassi di riproduzione, il comportamento concorrenziale eccetera. A ciò si aggiunge il fatto che non tutte le specie esotiche invasive presentano gli stessi rischi per l’uomo, l’ambiente o l’economia. Considerando queste caratteristiche distinte e le opzioni d’intervento illustrate nella figura 1-3 è necessario fissare delle priorità. Per fissare le priorità occorre un modello decisionale dinamico che deve essere sviluppato nell’ambito dell’attuazione della strategia fondandosi su basi scientifiche e integrando i risultati delle misure già attuate. La possibilità di definire misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie, di fissare le priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – di adeguare le misure presuppone una classificazione differenziata delle specie esotiche invasive. Ciò nonostante, quale regola generale s’impone: più si rimandano le misure, più complessa e costosa sarà la lotta.
1.2 Basi e contesto della strategia
1.2.1 Basi della strategia
Convenzione sulla Con la firma della Convenzione sulla diversità biologica (RS 0.451.43), la diversità biologica Svizzera si è impegnata nella misura del possibile e come appropriato a (CBD) vietare l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, a controllarle o a eradicarle (art. 8 lett. h CBD).
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L’obiettivo 9 del piano strategico 2011-2020 della CBD25 esorta le Parti a identificare le specie esotiche invasive e le loro vie di diffusione fissando delle priorità, a controllare o a eradicare le specie principali nonché ad adottare misure per impedirne l’introduzione e l’insediamento entro il 2020. Strategia Biodiversità La Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), adottata dal Consiglio federale Svizzera (SBS) nell’aprile 2012, rileva che le specie esotiche invasive potenzialmente dannose minacciano le specie autoctone e di conseguenza la loro diffusione va evitata. La SBS formula pertanto il seguente obiettivo: «La diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose è arginata.»26
Mandato secondo L’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente prevede che l’UFAM l’ordinanza sull’emis- «sviluppi, in collaborazione con gli altri servizi federali interessati e con i sione deliberata Cantoni, una strategia nazionale di lotta contro gli organismi».27 Nell’ambito nell’ambiente dell’elaborazione della presente strategia sono state coinvolte anche altre istituzioni e organizzazioni interessate dalla tematica. Strategia di adattamento Anche la strategia della Confederazione di adattamento ai cambiamenti ai cambiamenti climatici climatici in Svizzera28 considera la diffusione di specie esotiche invasive una delle 12 maggiori sfide da affrontare. La strategia precisa che i cambiamenti climatici favoriscono l’insediamento e la diffusione di specie esotiche e fanno sì che un numero crescente di specie esotiche si comporterà in modo invasivo. Nel campo d’intervento della gestione della biodiversità, ai fini dell’adattamento ai cambiamenti sono definiti i seguenti obiettivi: – riconoscere precocemente le specie esotiche invasive potenzialmente molto dannose, – adottare precocemente misure di prevenzione e di lotta armonizzate a livello internazionale e di carattere intersettoriale per impedire una diffusione incontrollata, – sensibilizzare e tenere al corrente il commercio e la popolazione sulla problematica. Coordinamento tra la Le strategie e i relativi piani d’azione sono strettamente coordinati tra di strategia e i relativi piani loro e si completano a vicenda. I contenuti concernenti le specie esotiche d’azione invasive sono spesso stati elaborati dalle stesse persone, di modo che le interfacce sono definite chiaramente ed è garantita l’attribuzione tematica senza doppioni.
1.2.2 Contesto giuridico
Leggi speciali e Le disposizioni giuridiche vigenti disciplinano le specie esotiche invasive in regolamentazione parte direttamente, ma più spesso indirettamente. A seconda della specie, suppletiva dell’uso previsto e dell’ambiente circostante si applicano atti giuridici comple-
http://www.cbd.int/doc/strategic-plan/2011-2020/Aichi-Targets-en.pdf Art. 52 cpv. 3 OEDA
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tamente diversi (cfr. tab. 1). Ordinanze distinte possono disciplinare diversamente una stessa specie in base alle sue caratteristiche. L’applicabilità di una determinata regolamentazione può essere determinata anche dall’attività svolta con la specie, ad esempio dall’uso previsto. Le disposizioni applicabili vanno pertanto stabilite nel singolo caso. In linea di massima, l’utilizzazione di organismi è disciplinata dalla legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) agli articoli 29a e seguenti. Per gli organismi esotici invasivi, la regolamentazione di base è costituita dalle disposizioni dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) concernenti l’utilizzazione nell’ambiente (art. 15 segg. OEDA), che si applicano quando non vi sono disposizioni di diritto speciale. L’utilizzazione in sistemi chiusi sottostà alle disposizioni dell’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf). Lo scopo di questo atto è di proteggere l’uomo, gli animali e l’ambiente nonché la diversità biologica e il suo uso sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi. Perseguono gli stessi obiettivi anche la legislazione sulla pesca e sulla caccia (LFSP/OLFP e LCP/OCP), la legislazione sulle foreste (LFo e OFo) nonché la legge sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) con la relativa ordinanza (OPN), anche se tutti questi atti contengono solo singole disposizioni concernenti espressamente le specie esotiche. L’obbligo di autorizzazione per introdurre nelle acque svizzere pesci e gamberi di altri Paesi previsto dalla legge federale sulla pesca (art. 6 LFSP) comprende ad esempio anche le specie di pesci e gamberi esotici. L’ordinanza sulle epizoozie (OFE), la legge sulla protezione degli animali (LPAn) e l’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) sono imperniate sulla salute animale, mentre l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV), l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF), l’ordinanza sul materiale di moltiplicazione e l’ordinanza sui biocidi (OBioc) con le relative leggi (legge forestale, LFo, legge sull’agricoltura, LAgr, e legge sui prodotti chimici, LPChim) mirano in primo luogo a prevenire i danni all’agricoltura e all’economia forestale, all’infrastruttura nonché all’ambiente. L’ordinanza del DFI concernente
le dichiarazioni di medici e laboratori e l’ordinanza sulla protezione dei lavoratori dal pericolo derivante da microrganismi (OPLM) si concentrano infine sulla prevenzione dei danni alla salute umana.
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Tabella 1: Panoramica di atti giuridici potenzialmente applicabili a specie esotiche (spiegazione delle abbreviazioni: cfr. testo; commenti: cfr. all. A1) Regolamenta- O materiale di
O DFI zione
LPN/OPN LCP/OCP LFSP/OLFP LPAn/OPAn Specie OFE OPV OPF OBioc dichiarazioni OPLM moltiplicazione OIConf
Viroidi (⎫) [⎫] – ⎫ – – *OP *OP *OP/(*U)
Virus (⎫) [⎫] ⎫ – ⎫ – – *OP *OP *OP/(*U)
Batteri (⎫) [⎫] ⎫ – ⎫ – – *OP *OP *OP/(*U)
Protozoi (⎫) [⎫] – ⎫ – – *OP *OP *OP/(*U)
Alghe ⎫ [⎫] – – *OP ⎫ (*U)
Funghi ⎫ [⎫] ⎫ – ⎫ – – *OP *OP *OP/(*U)
Muschi ⎫ [⎫] – – ⎫ (*U)
Licheni ⎫ [⎫] – – (*U)
Piante ⎫ [⎫] ⎫ ⎫ – – ⎫ (*U)
Anellidi, nema- ⎫ [⎫] ⎫ – ⎫ – – (*U) todi e platelminti
Molluschi (gaste- ⎫ [⎫] – – (*U) ropodi e bivalvi)
Artropodi (insetti, ⎫ [⎫] ⎫ – ⎫ – – (*U) ragni, acari)
Gamberi (⎫) [⎫] ⎫ ⎫ (*U)
Pesci (⎫) [⎫] ⎫ ⎫ (*U)
Anfibi ⎫ [⎫] ⎫ (*U)
Rettili ⎫ [⎫] ⎫ (*U)
Uccelli (⎫) [⎫] ⎫ ⎫ (*U)
Mammiferi (⎫) [⎫] ⎫30 ⎫ (*U)
Leggenda: ⎫ = Per principio le specie esotiche di questo gruppo sono soggette alla regolamentazione. (⎫) = Sono applicabili disposizioni speciali; la regolamentazione si applica alle specie esotiche di questo gruppo a titolo di regolamentazione suppletiva. [⎫] = Disciplinamento indiretto attraverso la protezione delle specie autoctone (LPN/OPN). – = Per queste specie sono fatte salve determinate disposizioni dell’OEDA e dell’OIConf (OPF; OBioc); per gli organismi patogeni per gli animali sono fatte salve determinate disposizioni dell’OEDA e dell’OI- Conf (OFE). (*U) = Sono assoggettate le specie esotiche menzionate nell’allegato 1, 2 o 6 OPV o nell’allegato 2 OEDA o destinate ad attività rientranti, in base a una valutazione del rischio, nelle classi 2 o 3. *OP = Sono assoggettate le specie esotiche che sono anche patogene.
Disegni di legge sulle foreste e di ordinanza sulle foreste, stato febbraio 2015. Predatori, artiodattili, leporidi, castori, marmotte e scoiattoli.
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Selezione di A seconda del potenziale di danno delle specie incluse nonché dell’obiettivo misure esistenti della regolamentazione, nelle leggi e ordinanze si ritrovano regolamentazioni distinte31. Sono previste varie misure, enumerate qui in ordine di severità:
oltre a un divieto di utilizzazione (art. 5 OPV), a obblighi di intervento e di notifica (art. 6 OPV) e a un divieto d’importazione (art. 7 OPV), l’OPV prevede ad esempio in particolare un obbligo di lotta per i servizi cantonali (art. 42 OPV). Anche la LFE contempla un obbligo di lotta per la Confederazione e i Cantoni (art. 9 LFE),
l’OEDA vieta l’utilizzazione di determinati organismi esotici invasivi (art. 15 cpv. 2 in combinato disposto con l’allegato 2 OEDA) e l’OCP l’importazione e la detenzione di specie animali non autoctone (art. 8bis cpv. 3 OCP),
le attività con organismi esotici sono soggette ad autorizzazione o omologazione nell’ambito dell’OPF, dell’OBioc e dell’ordinanza sul materiale di moltiplicazione, della LFSP/OLFP e della LCP/OCP nonché della LPAn/OPAn e dell’OEDA (piccoli invertebrati) come pure, se del caso, dell’OIConf (art. 10 OIConf). Per le specie dell’allegato 2 OEDA e dell’allegato 2 OCP è prevista solo una deroga nel singolo caso,
l’OFE sottopone a notifica determinate specie esotiche (art. 61 e 82 OFE) e l’OPV (art. 6 OPV) e l’OIConf determinate attività (art. 9 OIConf),
per il resto l’utilizzazione di organismi esotici (secondo la definizione dell’OEDA) deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 15 capoverso 1 OEDA (cfr. anche art. 7 cpv. 1 lett. c OPAn),
in ogni caso e per tutte le specie devono essere rispettati gli obblighi generali di diligenza (art. 29a cpv. 1 LPAmb, art. 6 OEDA, art. 4 OIConf).
Conclusioni e bisogno d’intervento Per poter ottenere il massimo effetto a livello nazionale, la strategia per le specie esotiche invasive deve potersi basare su regolamentazioni armonizzate sul piano materiale. Attualmente le basi giuridiche determinanti concernenti l’utilizzazione di specie esotiche invasive sono ancorate in legislazioni speciali di varie politiche settoriali. Il contenuto di queste basi giuridiche deve essere coordinato e armonizzato in modo da escludere conflitti tra gli obiettivi e consentire il raggiungimento degli obiettivi della strategia. Nel settore ambientale, la competenza è ripartita tra la Confederazione e i Cantoni in modo tale che le basi e le norme nell’ottica nazionale rappresentino compiti della Confederazione, mentre l’attuazione e l’esecuzione siano affidate ai Cantoni.
1.2.3 Contesto istituzionale
Attori La gestione delle specie esotiche è affidata a numerosi uffici, istituzioni e servizi che, nella loro sfera di responsabilità, svolgono compiti specifici, in
In questa sede non sono considerate la LIG, l’ordinanza concernente le dichiarazioni di medici e laboratori nonché l’OPLM, dal momento che si applicano solo in presenza di qualifiche supplementari (modifica genetica o patogenicità).
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relazione all’utilizzazione di specie esotiche invasive. Devono pertanto essere sodisfatti requisiti elevati in termini di scambio di dati e informazioni nonché di coordinamento tra i servizi interessati.
Confederazione Vari servizi federali sono direttamente interessati dalla tematica delle specie esotiche invasive. UFAM Le specie esotiche invasive possono pregiudicare la diversità biologica nonché servizi ecosistemici e costituiscono quindi una tematica importante nell’ambito della Strategia biodiversità Svizzera. I requisiti della LPAmb, della LPN, della LCP e della LFSP sono di responsabilità dell’UFAM. All’UFAM spettano inoltre compiti di coordinamento e autorizzazione secondo l’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. La problematica delle specie esotiche invasive riguarda inoltre anche i settori delle acque, delle foreste 32, della prevenzione dei pericoli e del suolo dell’UFAM. USAV L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) si occupa tra l’altro di specie esotiche protette. Le principali basi giuridiche sono l’ordinanza sulla conservazione delle specie (OCS) e l’ordinanza sui controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (ordinanza sui controlli CITES). Nell’ambito dell’ordinanza sulla conservazione delle specie, l’USAV controlla l’importazione e l’esportazione delle specie menzionate nella Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES)33. L’USAV effettua anche controlli su mandato dell’UFAM nell’ambito dell’esecuzione della legislazione sulla caccia e sulla pesca. Il controllo fisico in loco è effettuato agli aeroporti di Basilea, Ginevra e Zurigo nonché ai valichi di confine di St. Margrethen e Le Locle. L’USAV dispone così di una panoramica su quali specie animali sono importate in Svizzera in quali quantità. Per finire l’USAV è confrontato con specie esotiche anche nel contesto dei controlli su mammiferi e invertebrati previsti dalla legislazione sulle epizoozie. UFAG Per l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) le specie esotiche invasive assumono rilievo quando sono considerate organismi nocivi o piante infestanti particolarmente pericolosi secondo l’OPV nonché in particolare nei settori dei prodotti fitosanitari (biologici)34 e dei pagamenti diretti35. Secondo l’ordinanza sui pagamenti diretti (OPD), la concessione di pagamenti diretti presuppone la prova che le esigenze ecologiche siano rispettate (art. 11 OPD). Secondo l’articolo 42 OPD sono esclusi contributi in caso di superfici o superfici parziali
con un’elevata presenza di piante problematiche (comprese le neofite invasive). L’esecuzione dell’OPD spetta ai Cantoni. UFSP In caso di patogenicità umana o allergenicità presunta o nota di un organismo, indipendentemente dalla sua provenienza, la responsabilità spetta all’Ufficio federale della pubblica (UFSP).
http://www.cites.org/eng/app/index.php Cfr. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF): http://www.admin.ch/ch/i/rs/c916_161.html
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UFT Nell’ambito dei progetti di costruzione e dei lavori di manutenzione legati a ferrovie, impianti a fune e navigazione, le specie esotiche invasive assumono rilievo per l’Ufficio federale dei trasporti (UFT). Lungo gli impianti ferroviari e i terrapieni delle linee ferroviarie l’attenzione si concentra sulle piante esotiche, mentre la navigazione è interessata dalle specie acquatiche esotiche. Alla manutenzione delle zone verdi è dedicata una norma svizzera (SN 671 560, Unterhalt der Grünflächen an Bahnanlagen; Gräser und Gebüsche), elaborata dall’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS). Nell’ambito dei progetti di costruzione, per quanto riguarda le specie esotiche invasive l’accento è posto sulla gestione del materiale del suolo. USTRA Per quanto riguarda la rete delle strade nazionali, i compiti dell’UFT si applicano per analogia all’Ufficio federale delle strade (USTRA). L’USTRA dispone di una direttiva36, che descrive la manutenzione delle superfici verdi comprese nel perimetro delle strade nazionali. Uno degli indicatori e standard enumerati nella direttiva è dedicato alle «piante problematiche». AFD L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) ha il mandato di controllare il traffico di viaggiatori in entrata e assicura, su mandato di altre unità amministrative, la vigilanza sulle importazioni e sulle esportazioni, i controlli delle derrate alimentari al confine nonché i controlli relativi alla protezione degli animali, dei vegetali e delle specie. L’AFD tiene inoltre la statistica del commercio esterno. La legge sulle dogane (LD) disciplina tra l’altro l’esecuzione di disposti federali di natura non doganale e l’adempimento di altri compiti, sempre che spettino all’Amministrazione delle dogane. Tra di essi figurano ad esempio i controlli al confine per la protezione dei vegetali e delle specie. Secondo l’articolo 57 dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali, gli Uffici federali competenti possono delegare i controlli all’importazione all’Amministrazione federale delle dogane. Cooperazione Se specie causano esclusivamente danni e molestie fitosanitari, veterinari o interdipartimentale sanitari, la responsabilità spetta agli uffici federali competenti (UFAG/UFAM, USAV, UFSP). Se invece specie esotiche invasive causano danni o pregiudizi
distinti da quelli menzionati sopra o non rientrano esclusivamente nella sfera di competenza di un’unica istituzione, la gestione amministrativa è più complessa.
Ordinanza sugli A seconda della specie, il potenziale di pericolo e di danno può assumere interventi NBCN dimensioni nazionali. In tal caso si applica l’ordinanza sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN). L’ordinanza sugli interventi NBCN disciplina l’organizzazione di interventi della Confederazione volti a far fronte a eventi di portata nazionale che possono mettere in pericolo o danneggiare la popolazione, gli animali e l’ambiente in seguito all’aumento della radioattività, a incidenti biologici o chimici oppure a catastrofi naturali (eventi NBCN).
KATAPLAN L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) ha pubblicato una guida contenenti le basi per elaborare un’analisi cantonale dei pericoli
USTRA 16230 Esercizio SN – Prodotto parziale Cura aree verdi; www.ustra.admin.ch.
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(KATAPLAN)37. Sotto i pericoli naturali, il catalogo generale dei pericoli menziona in particolare la propagazione massiccia di specie invasive. - Gruppo di lavoro Se specie esotiche invasive non causano problemi in un unico settore, come interdipartimentale IDAV l’agricoltura o la salute, è possibile convocare un gruppo di lavoro interdipartimentale (GLI), come è avvenuto nel caso dei vettori di specie pericolose per la salute (GLIV) per elaborare una strategia di lotta contro la zanzara tigre 38.
Cantoni Ai Cantoni è attribuito un ruolo fondamentale in relazione alle specie esotiche invasive. Secondo l’OEDA, i Cantoni sono responsabili di ordinare le misure necessarie per combattere e, nella misura in cui ciò è necessario e ragionevole, per prevenire in futuro l’insorgenza di organismi che potrebbero mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente oppure pregiudicare la diversità biologica o la sua utilizzazione sostenibile (art. 52 cpv. 1 OEDA). Vari Cantoni hanno già adottato piani d’azione o di attuazione e strategie per contenere le specie esotiche invasive. Questi piani e strategie si riferiscono prevalentemente alla lotta contro le piante esotiche invasive e in parte includono anche specie animali selezionate. Attività nei Cantoni I Cantoni partecipano alla sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e la loro problematica attraverso la diffusione di informazioni e documentazione. Comunicazioni importanti sono messe a disposizioni perlopiù attraverso i nuovi media. Alcuni Cantoni collaborano soprattutto nel settore della cartografia delle piante esotiche invasive, allo scopo di poter reagire tempestivamente agli sviluppi e agli effetti di queste specie. Alcuni Cantoni promuovono anche attivamente l’organizzazione di convegni e hanno avviato «giornate nazionali d’azione sui neobiota invasivi»39 per aumentare la popolarità della tematica. Conferenza dei delegati La Conferenza dei delegati della protezione della natura e del paesaggio della protezione della (CDPNP) è formata dai capi dei servizi della natura e del paesaggio di tutti i natura e del paesaggio Cantoni svizzeri. Promuove l’informazione, il coordinamento e la collaborazione tecnica tra i membri. È inoltre l’interlocutore competente per le autorità, gli organismi politici e altri interessati. Conferenza dei capi dei La Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente (CCA) è servizi per la protezione formata dai capi degli uffici per la protezione dell’ambiente o dei servizi a cui dell’ambiente sono affidati compiti corrispondenti dei Cantoni svizzeri e del Principato del Liechtenstein. Essa mira tra l’altro a promuovere la collaborazione tra i servizi cantonali per la protezione dell’ambiente tra di loro e con l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM). - AGIN Il «gruppo di lavoro sui neobiota invasivi» (AGIN)40 è attivo dal 2007, sotto
la guida della Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell’ambiente (CCA). L’AGIN mira in particolare a sostenere i Cantoni nello svolgimento di compiti cantonali legati alle specie esotiche invasive in base all’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente. Nell’AGIN sono rappresentati le
www.kataplan.ch http://www.arten-ohne-grenzen.ch/it
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conferenze dei delegati della protezione della natura e del paesaggio (CDPNP), dei capiservizio forestali dei Cantoni (KoK), delle sezioni dell’agricoltura cantonali (COSAC), dei servizi fitosanitari cantonali (CSF) nonché dei servizi della caccia e della pesca (CCP), le piattaforme cantonali sui neobiota nonché l’UFAM e l’UFAG. Nell’ambito dei lavori nei quattro sottogruppi (A: materiale di sterro, B: lotta, C: sorveglianza delle neofite e D: neozoi) sono coinvolti anche esperti e rappresentanti di categoria.
Rappresentanti / Per garantire una rappresentanza diretta dei Cantoni nell’AGIN, la Svizzera piattaforme cantonali è stata suddivisa in cinque regioni, ciascuna delle quali designa un responsui neobiota sabile regionale proveniente dalle piattaforme cantonali sui neobiota, che rappresenta la regione nell’AGIN. Conferenza dei servizi La Conferenza dei servizi della caccia e della pesca della Svizzera e del della caccia e della pesca Principato del Liechtenstein (CCP) è un’associazione di specialisti cantonali in materia di caccia e pesca. La CCP consiglia e sostiene i servizi cantonali della caccia e della pesca nei loro molteplici compiti concernenti:
l’uso sostenibile degli effettivi di selvaggina e pesci,
la protezione delle specie e degli habitat,
l’esecuzione delle leggi. Servizi fitosanitari Ogni Cantone dispone di un servizio fitosanitario cantonale (SFC). Le leggi cantonali cantonali e comunali disciplinano i compiti dei SFC, dei Comuni nonché degli agricoltori e dei cittadini. I SFC vigilano sul territorio al di fuori delle superfici forestali, controllano la presenza di «organismi nocivi particolarmente pericolosi» e «piante infestanti particolarmente pericolose» (secondo l’OPV) e organizzano la lotta contro di essi. Prestano inoltre consulenza su questioni fitosanitarie e formulano raccomandazioni sull’uso dei prodotti fitosanitari autorizzati. La definizione e l’attuazione di misure all’interno della superficie forestale sono di competenza dell’ufficio forestale cantonale. Protezione delle foreste Il gruppo di lavoro sulla protezione delle foreste (AGWS) è un gruppo di lavoro della Conferenza dei capiservizio forestali dei Cantoni (KoK), che riunisce responsabili della protezione forestale dei Cantoni nonché rappresentanti dell’Amministrazione, della consulenza/formazione e della ricerca. Le
attività principali sono lo scambio di esperienze e la formazione di opinioni su aspetti di attualità della protezione forestale.
Altri attori Comuni Accanto alle autorità nazionali e cantonali, anche i Comuni svolgono un ruolo importante, in particolare ai fini dell’esecuzione (p. es. come autorità competenti per la concessione delle licenze edilizie), della lotta, delle relazioni pubbliche e della rilevazione di basi. Istituzioni e Per il resto, in Svizzera la tematica delle specie esotiche invasive interessa, organizzazioni direttamente o indirettamente, le più svariate istituzioni. Tra di esse figurano in particolare i Centri dati nazionali, che raccolgono informazioni e dati anche sulle specie esotiche41. Le università e gli istituti di ricerca elaborano conoscenze e basi e partecipano a programmi nazionali e internazionali di ri-
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cerca. Anche associazioni specializzate e organizzazioni nel settore ambientale così come alcune associazioni di categoria nel settore del commercio e dell’artigianato sono confrontate con specie esotiche invasive. Una selezione di istituzioni che hanno partecipato, in parte anche strettamente, all’elaborazione della presente strategia, è presentata brevemente nell’alle-
Conclusioni e bisogno d’intervento Vista la crescente pressione ad agire, negli scorsi anni numerosi attori (Confederazione, Cantoni, Comuni, altri organi) hanno avviato attività che ruotano attorno all’utilizzazione di specie esotiche invasive. Senza un coordinamento mirato di questi attori e attività vi è il rischio di doppioni, effetti «peso morto» e, nella peggiore delle ipotesi, addirittura impedimento del raggiungimento degli obiettivi della strategia. Un’attuazione efficace ed efficiente della strategia per le specie esotiche invasive presuppone pertanto una stretta interazione tra basi ed esecuzione, in modo da mettere a disposizione delle persone investite del potere decisionale a livello federale e cantonale metodi e conoscenze attuali e adeguati al destinatario. Ciò deve avvenire attraverso un maggior coordinamento tra gli attori e le loro attività. Una strategia nazionale e di conseguenza anche un rafforzamento della direzione e del coordinamento a livello nazionale sono stati rivendicati in particolare dai Cantoni. L’elaborazione della strategia risponde a questa richiesta. Si tratta ora di definire le procedure e istituire gli organi necessari per attuare la strategia e le misure ivi proposte. Tali organi dovranno assumere il coordinamento delle attività e assicurare lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli attori interessati, prendendo spunto dagli organi e dalle esperienze già esistenti.
1.2.4 Contesto internazionale
Esistono vari accordi e convenzioni concernenti specie esotiche invasive. La cooperazione internazionale s’iscrive in organitematici specializzati, che si dedicano ad esempio alla salute dell’uomo e degli animali, alla protezione della biodiversità o all’agricoltura. Un elenco dettagliato di organi e convenzioni figura nell’allegato A3. Ai fini della presente strategia assumono il massimo rilievo gli accordi internazionali che sono stati ratificati dal Parlamento o richiedono direttamente un intervento a un livello superiore (Confederazione o Cantoni). Si tratta in particolare della Convenzione sulla diversità biologica, della Convenzione di Berna e del regolamento dell’UE sulle specie esotiche invasive. Convenzione sulla La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention diversità biologica on Biological Diversity, CBD) riveste un’importanza fondamentale. La CBD (CBD) è un accordo quadro vincolante, firmato dalla Svizzera ed entrato in vigore nel 1995. Per quanto riguarda le specie esotiche invasive, la Global Invasive Alien Species Information Partnership (GIASIP) precisa i compiti della Svizzera nell’ambito della CBD. Nel contesto della GIASIP la Svizzera si è impegnata a promuovere lo scambio internazionale di informazioni sulle specie esotiche invasive.
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Convenzione di Berna Anche la Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, ratificata dalla Svizzera nel 1979 e nel 1982) obbliga la Svizzera a partecipare alla cooperazione internazionale nel settore delle specie esotiche invasive. La Svizzera si è impegnata in particolare a monitorare e a contenere rigorosamente l’insediamento di specie non autoctone. Regolamento europeo re- Il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni cante disposizioni volte a volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiprevenire e che invasive42 è entrato in vigore il 1° gennaio 2015. Il cardine del regolagestire l’introduzione e la mento è una lista di specie prioritarie rilevanti per l’intera UE. La lista deve diffusione delle essere compilata entro 12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento. Data specie esotiche la sua situazione geografica al centro del territorio dell’UE, queste disposiinvasive zioni assumono rilievo anche per la Svizzera. Conclusioni e bisogno d’intervento Le specie esotiche invasive rappresentano una sfida intersettoriale e globale. L’efficacia della prevenzione e della lotta contro le specie esotiche invasive presuppone una stretta cooperazione tra gli attori e un coordinamento delle attività non solo a livello nazionale, bensì anche a livello internazionale. Una strategia nazionale sulle specie esotiche e invasive deve essere in sintonia con gli impegni internazionali della Svizzera nonché, se del caso, con le misure adottate nei Paesi limitrofi. Il contesto internazionale evolve rapidamente. La strategia per le specie esotiche invasive in Svizzera deve quindi consentire di reagire in modo dinamico al contesto mutevole e di sfruttare gli insegnamenti da nuove esperienze.
1.3 Conclusione
Necessità di una Le specie esotiche invasive hanno la capacità di colonizzare rapidamente e strategia nazionale occupare durevolmente le nicchie ecologiche a cui hanno accesso. Le misure attuate a livello locale per lottare contro specie esotiche invasive selezionate hanno provocato una riduzione puntuale degli effettivi. Tali successi a livello locale possono però essere annullati o addirittura ribaltati se gli effettivi restanti presentano un elevato potenziale di rigenerazione e diffusione e colonizzano sempre nuove superfici.43 In Svizzera, l’evoluzione degli ultimi decenni ha mostrato che sia il numero di specie esotiche invasive sia la superficie che colonizzano aumentano costantemente.44 Rispetto alla situazione all’estero, tuttavia, in Svizzera molte specie esotiche invasive sono ancora a uno stadio relativamente precoce di diffusione. Ciò significa che se non saranno adottate contromisure occuperanno superfici ancora più estese e di conseguenza anche i danni che provocano aumenteranno ulteriormente. È presumibile che i danni potenziali provocati da un avanzamento
43 van Wilgen B.W. et al. 2012. An assessment of the effectiveness of a large, national-scale invasive alien plant control strategy in South Africa. Biological Conservation 148 (1): 28-38. 44 Baur B. & Nentwig W. 2010. Invasive Arten. In: Lachat T, et al. (Hrsg). Wandel der Biodiversität in der Schweiz seit 1900. Ist
die Talsohle erreicht? Haupt, Berna, pag. 324-348.
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della diffusione di specie esotiche invasive supereranno di gran lunga i costi delle misure attuate ora. L’efficacia della prevenzione e della lotta contro le specie esotiche invasive presuppone una stretta cooperazione a livello nazionale e internazionale. I Cantoni, ma non solo, chiedono da tempo una strategia nazionale e di conseguenza un rafforzamento della gestione e del coordinamento da parte della Confederazione. L’elaborazione della strategia accoglie questa richiesta. Un’attuazione efficace ed efficiente della strategia per le specie esotiche invasive presuppone una stretta interazione tra basi ed esecuzione, il che richiede un maggior coordinamento degli attori e delle loro attività e include le istituzioni e le esperienze esistenti. Occorre elaborare e aggiornare le basi corrispondenti, definire le procedure e istituire gli organi necessari. Occorre poter fissare delle priorità per le specie esotiche invasive nonché definire e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie. Necessità di adeguare le Dal punto di vista giuridico è necessario un adeguamento allo scopo di arbasi giuridiche monizzare le basi giuridiche concernenti l’utilizzazione di specie esotiche invasive ancorate in legislazioni speciali. Il contenuto di tali basi va unificato in modo tale da escludere conflitti in vista del raggiungimento degli obiettivi della strategia. Sullo sfondo del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive occorre verificare quali disposizioni devono essere adeguate o inserite nel diritto svizzero, per evitare che la Svizzera diventi la porta d’ingresso di specie esotiche invasive disciplinate nell’UE. L’attuazione della strategia deve bloccare la diffusione incontrollata e la conseguente spirale dei costi delle specie esotiche invasive. Al tempo stesso essa consente di raggiungere uno degli obiettivi della Strategia Biodiversità Svizzera e di adempiere agli impegni previsti dal diritto nazionale e da accordi internazionali.
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2 Obiettivo e misure
2.1 In generale
L’obiettivo della presente strategia si orienta: – alle basi giuridiche nazionali vigenti, – alla Strategia Biodiversità Svizzera (SBS), – alla Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e al Piano strategico per la biodiversità 2011-2020 (i cosiddetti obiettivi di Aichi). In particolare sono presi in considerazione e inseriti negli obiettivi della strategia i contenuti descritti qui di seguito. Basi giuridiche Scopo delle basi giuridiche nazionali, come la legge sulla protezione nazionali dell’ambiente, è di proteggere l’uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi dagli effetti dannosi e molesti e di conservare in modo duraturo le basi naturali della vita, in particolare la diversità biologica e la fertilità del suolo (art. 1 cpv. 1 LPAmb). Secondo la legge sulla protezione della natura e del paesaggio occorre proteggere la fauna e la flora indigene nonché la loro diversità biologica e il loro spazio vitale naturale (art. 1 LPN). Strategia Biodiversità L’obiettivo strategico 3 della SBS prevede di arginare la diffusione di specie Svizzera (SBS) esotiche invasive potenzialmente dannose. La SBS precisa che le specie esotiche invasive potenzialmente dannose costituiscono una minaccia per le specie autoctone e che è pertanto necessario impedirne la diffusione.
Convenzione sulla Con la Convenzione sulla diversità biologica, la Svizzera si è impegnata, diversità biologica nella misura del possibile e come appropriato, a vietare l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, a controllarle o a eradicarle (art. 8. lett. h CBD). - Obiettivo 9 di Aichi L’obiettivo 9 di Aichi stabilisce che, entro il 2020, le specie esotiche invasive e i loro percorsi siano identificati e classificati in ordine di priorità, le specie prioritarie siano controllate o eradicate e siano adottate misure per gestire i percorsi, in modo da impedire l’introduzione e l’insediamento di queste specie.
2.2 Sistema di obiettivi
Il sistema di obiettivi è formato da un obiettivo strategico (cfr. cap. 2.2.1) e tre obiettivi formulati nell’ottica delle basi, della prevenzione e della lotta con i relativi orientamenti (cfr. cap. 2.2.2). Raggiungimento Scopo di questo sistema è di garantire il rispetto delle disposizioni concerdegli obiettivi nenti le specie esotiche invasive sottoscritte a livello internazionale e adottate a livello nazionale e di conseguenza la possibilità di:
ridurre al minimo gli effetti delle specie esotiche invasive sulla popolazione,
mantenere gli habitat particolarmente sensibili o degni di protezione45 al riparo dalle specie esotiche invasive, nei limiti del possibile,
Cfr. art. 14 cpv. 3 OPN nonché art. 16 in combinato disposto con l‘art. 8 cpv. 2 OEDA
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riconoscere precocemente e quindi ridurre al minimo o prevenire i danni causati da specie esotiche invasive su infrastrutture sensibili (opere di protezione come gli argini, opere di consolidamento del terreno, boschi di protezione ecc.) in modo tale da garantirne la funzionalità,
contenere gli effettivi di queste specie al di fuori delle zone e delle infrastrutture sensibili e impedirne l’ulteriore diffusione.
Figura 2-1 Schema del ciclo operativo della strategia per le specie esotiche invasive
2.2.1 Obiettivo strategico
L’obiettivo strategico fa riferimento da un lato alle specie esotiche in generale (primo periodo dell’obiettivo strategico; cfr. art. 6 OEDA) e dall’altro alle specie esotiche invasive in particolare (secondo periodo dell’obiettivo strategico; cfr. obiettivo 3 SBS).
Obiettivo strategico Impedire che le specie esotiche mettano in pericolo l’uomo e l’ambiente o pregiudichino la diversità biologica e il suo uso sostenibile. Contenere la diffusione di specie esotiche invasive potenzialmente dannose.
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2.2.2 Obiettivi e orientamenti
In merito alle basi, alla prevenzione e alla lotta, sono stati formulati per ciascun settore un obiettivo e i relativi orientamenti. Obiettivo 1: Identificare e classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive, i basi loro percorsi di introduzione e diffusione nonché il loro potenziale di danno. Orientamenti 1.1 Monitorare, analizzare e documentare la diffusione di specie esotiche invasive in Svizzera e all’estero. 1.2 Coordinare e intensificare la collaborazione tra gli attori coinvolti.
1.3 Armonizzare e, se del caso, completare le basi giuridiche relative alla
prevenzione e alla lotta contro le specie esotiche invasive.
1.4 Classificare le specie esotiche invasive in funzione al loro potenziale di
danno per l’uomo, l’ambiente e la diversità biologica in Svizzera.
Obiettivo 2: Impedire l’introduzione di specie esotiche invasive e la loro diffusione. prevenzione Orientamenti 2.1 Informare e sensibilizzare le autorità, gli attori economici e la popolazione sulle specie esotiche invasive rilevanti, in una forma adeguata al gruppo target. 2.2 Applicare il diritto vigente in materia di prevenzione delle specie esotiche invasive in modo conseguente.
Obiettivo 3: In caso di comparsa di specie esotiche invasive, contenerle o eliminarle melotta diante misure efficienti. Orientamenti 3.1 Coordinare e attuare la lotta contro le specie esotiche invasive sull’intero territorio svizzero. 3.2 Sottoporre le misure di lotta a un’analisi costi-benefici.
2.3 Misure
Conformemente agli obiettivi e agli orientamenti formulati sopra è stato compilato un catalogo di misure. Qui di seguito sono descritte brevemente le misure e menzionati gli attori corrispondenti. L’allegato A4 contiene una descrizione più dettagliata per ciascuna misura, menzionando gli attori rilevanti come pure gli strumenti, le decisioni e gli adeguamenti necessari per attuare la misura. È inoltre classificato a grandi linee il fabbisogno di risorse di ogni misura.
2.3.1 Misure in materia di basi
Obiettivo 1: Orientamento 1.1 basi Monitorare, analizzare e documentare la diffusione di specie esotiche invasive in Svizzera e all’estero.
- Misura 1-1.1 La Confederazione istituisce un gruppo di esperti (con specialisti di tutti i gruppi tassonomici), che aggiorna le informazioni esistenti sulle specie
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esotiche in Svizzera. Il gruppo di esperti dispone di una visione d’insieme sul know-how e sull’infrastruttura di diagnostica e riconoscimento precoce delle specie esotiche e raccoglie continuamente nuove conoscenze nazionali e internazionali (caratteristiche ecologiche, punti e percorsi di accesso, nocività, misure) sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera.
Misura 1-1.2 La Confederazione e i Cantoni garantiscono l’integrazione dei dati attuali e futuri sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive disponibili a livello cantonale e nazionale. Creano i presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati in vista dell’attuazione di un eventuale obbligo di notifica.
Misura 1-1.3 La Confederazione aderisce a reti europee, come ad esempio la Convenzione di Berna, il panel EPPO IAP o la rete EASIN, e valuta continuamente la partecipazione ad altri organi internazionali. Raccoglie le informazioni rilevanti per la Svizzera e trasmette le richieste specifiche della Svizzera.
Misura 1-1.4 La Confederazione e i Cantoni curano e, se necessario, intensificano lo scambio transfrontaliero di informazioni e la cooperazione sulla presenza, sulla lotta e sulla prevenzione di specie esotiche invasive e partecipano ad attività e reti transfrontaliere (p. es. INTERREG, Oberrheinkonferenz, CIPEL, Grand Genève).
Orientamento 1.2 Coordinare e intensificare la collaborazione tra gli attori coinvolti.
Misura 1-2.1 La Confederazione garantisce l’attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e coordina le attività e gli attori a livello nazionale. Occorre garantire che gli organi esistenti (AGIN, piattaforme cantonali sui neobiota ecc.) siano coinvolti nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento in funzione dei bisogni.
Misura 1-2.2 Le politiche settoriali garantiscono il flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive da e verso gli attori rilevanti all’interno della loro unità organizzativa. In particolare i servizi di manutenzione delle politiche settoriali d’incidenza territoriale della Confederazione (UFT, USTRA, UFAC ecc.) sono informati sulla problematica delle specie esotiche invasive e possono essere coordinati in modo mirato.
Misura 1-2.3 I Cantoni garantiscono l’attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale della strategia per le specie esotiche invasive, la trasmissione di informazioni e lo scambio regolare sulla presenza e sulla lotta contro le specie esotiche invasive. Sono coinvolti tutti i servizi cantonali specializzati interessati da specie esotiche invasive ed è designato un interlocutore centrale per la comunicazione e il coordinamento con terzi (Confederazione, Comuni, associazioni, pubblico) per quanto riguarda le specie esotiche invasive.
Misura 1-2.4 Nell’ambito della ricerca sulla biodiversità, la Confederazione promuove in particolare progetti relativi ai deficit di conoscenze sull’utilizzazione di specie esotiche invasive. Sono privilegiati i progetti di ricerca orientati all’appli-
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cazione, che consentono di chiarire, attraverso la ricerca, le lacune di conoscenze nella pratica nonché di elaborare e verificare possibili piste di soluzione.
Orientamento 1.3 Armonizzare e, se del caso, completare le basi giuridiche relative alla prevenzione e alla lotta contro le specie esotiche invasive.
Misura 1-3.1 La Confederazione armonizza le basi giuridiche sulle specie esotiche invasive (tra l’altro definizione, strumenti, conflitti tra gli obiettivi, procedure, finanziamento) e le elabora in vista di una procedura coordinata di attuazione della strategia per le specie esotiche invasive.
Misura 1-3.2 La Confederazione, i Cantoni e le associazioni di categoria adeguano gli aiuti all’esecuzione, come le direttive e le raccomandazioni, conformemente all’adeguamento delle basi giuridiche concernenti le specie esotiche invasive.
Orientamento 1.4 Classificare le specie esotiche invasive in funzione del loto potenziale di danno per l’uomo, l’ambiente e la diversità biologica in Svizzera.
Misura 1-4.1 Per attuare le misure, la Confederazione elabora un modello decisionale dinamico per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive. Le specie esotiche invasive sono classificate in modo differenziato in base al modello decisionale conformemente allo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1); al tempo stesso occorre identificare e valutare gli obiettivi specifici per ogni specie nonché misure efficaci e proporzionali.
Misura 1-4.2 La Confederazione esamina, in collaborazione con i centri dati, esperti e i Cantoni, le specie (autoctone) e gli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive, determinando il bisogno d’intervento e derivando raccomandazioni particolari.
2.3.2 Misure in materia di prevenzione
Obiettivo 2: Orientamento 2.1 prevenzione Informare e sensibilizzare le autorità, gli attori economici e la popola-zione sulle specie esotiche invasive rilevanti, in una forma adeguata al gruppo target.
- Misura 2-1.1 Le organizzazioni del mondo del lavoro e le associazioni di categoria, in particolare dei settori professionali natura, costruzioni e legno, integrano l’utilizzazione conforme alle prescrizioni e adeguata delle specie esotiche invasive come competenza operativa negli atti che disciplinano la formazione professionale di base e superiore.
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Misura 2-1.2 I fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza destinate a operatori nel settore ambientale (servizi di manutenzione ecc.) integrano le conoscenze attuali sulle specie esotiche invasive nelle loro offerte e le trasmettono in modo mirato.
Misura 2-1.3 Le associazioni di categoria (JardinSuisse, commercio di articoli zoologici, Società svizzera degli impresari-costruttori, Associazione svizzera di economia delle acque, VSS ecc.) informano e sensibilizzano periodicamente il settore e i loro clienti sulle specie esotiche invasive rilevanti e sui loro rischi, sulle prescrizioni vigenti e sulle modalità di utilizzazione.
Misura 2-1.4 Se del caso, la Confederazione informa il pubblico sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera fondandosi sulle basi scientifiche elaborate dal gruppo di esperti.
Orientamento 2.2 Applicare il diritto vigente in materia di prevenzione delle specie esotiche invasive in modo conseguente.
Misura 2-2.1 I responsabili dell’immissione in commercio46 garantiscono l’autocontrollo per tutte le specie immesse in commercio. Tengono in assortimento unicamente specie esotiche che non comportano alcun pericolo per l’uomo e l’ambiente né alcun pregiudizio per la diversità biologica e il suo uso sostenibile.
Misura 2-2.2 La Confederazione integra nell’attività di controllo doganale delle merci e delle persone anche l’obiettivo di escludere l’importazione di specie esotiche invasive.
Misura 2-2.3 Nell’ambito delle procedure di omologazione (p. es. prodotti fitosanitari, alimenti per animali, biocidi ecc.), la Confederazione garantisce che sia valutato il potenziale invasivo delle specie esotiche e sia rilasciata l’omologazione solo se è garantita la protezione dell’uomo, dell’ambiente e della diversità biologica.
Misura 2-2.4 Nell’ambito del rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono che la problematica dell’utilizzazione di specie esotiche invasive nell’ambiente sia debitamente considerata e attuata in modo da escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.
Misura 2-2.5 I responsabili dell’immissione in commercio informano sufficientemente gli acquirenti sulle proprietà ambientali; ciò è assolutamente necessario per tutte le specie esotiche soggette a requisiti relativi all’utilizzazione nell’ambiente.
Misura 2-2.6 Nell’ambito della pianificazione e dell’esecuzione di lavori di manutenzione, i servizi di manutenzione delle ferrovie, delle strade e delle acque nonché di altri impianti infrastrutturali provvedono a escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive.
Messa in commercio: la fornitura di organismi a terzi in Svizzera ai fini di una loro utilizzazione nell’ambiente, in particolare la vendita, lo scambio, il dono, la locazione, il prestito e l’invio in visione, nonché l’importazione ai fini dell’utilizzazione nell’ambiente (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. k OEDA)
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Misura 2-2.7 I proprietari e i gestori di fondi provvedono affinché specie esotiche invasive non s’insedino sui loro fondi e costituiscano una fonte per l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive sulle superfici limitrofe.
Misura 2-2.8 I Cantoni vigilano sul rispetto dell’obbligo di diligenza (p. es. responsabili dell’immissione in commercio, acquirenti, compresa la diffusione secondaria p. es. attraverso lavori di costruzione, trasporti sull’acqua, servizi di manutenzione ecc.) all’interno dei vari settori e delle varie professioni.
2.3.3 Misure in materia di lotta
Obiettivo 3: Orientamento 3.1 lotta Coordinare e attuare la lotta contro le specie esotiche invasive sull’intero territorio svizzero.
Misura 3-1.1 La Confederazione elabora strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate nonché per habitat particolarmente minacciati.
Misura 3-1.2 La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di fondi adottano autonomamente misure di lotta secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche.
Misura 3-1.3 I servizi specializzati cantonali ordinano l’attuazione delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive.
Orientamento 3.2 Sottoporre le misure di lotta a un’analisi costi-benefici.
Misura 3-2.1 I Cantoni controllano l’efficacia delle misure di lotta attuate e riferiscono all’UFAM in merito alle conclusioni tratte.
Misura 3-2.2 Se del caso, la Confederazione adegua gli obiettivi per singole specie esotiche invasive ed eventuali strategie di lotta in base ai risultati della valutazione dei Cantoni, alle basi scientifiche elaborate per le specie esotiche invasive e alle esperienze maturate da altri attori.
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3 Attuazione della strategia
3.1 Schema di classificazione
Nella definizione di specie esotiche invasive di cui al capitolo 1.1 rientrano specie delle più svariate origini tassonomiche. Tali specie si distinguono per i rischi che comportano per l’uomo, l’ambiente e l’economia, le loro caratteristiche ecologiche nonché la disponibilità e l’efficacia dei metodi di lotta. È pertanto necessaria una classificazione in ordine di priorità con la relativa attribuzione alle opzioni d’intervento illustrate nella figura 1-3. La classificazione differenziata delle specie esotiche invasive è essenziale per poter definire, classificare in ordine di priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.
Tabella 2 Schema di classificazione per differenziare i vari gruppi di specie esotiche secondo la loro invasività e il bisogno d’intervento
Classe A Specie per le quali, in base alla loro capacità di sopravvivenza, diffusione e riproduzione nell’ambiente nonché a possibili interazioni con altre specie e biocenosi, si può giungere alla conclusione fondata che non comportano alcun pericolo o pregiudizio per l’uomo, gli animali o l’ambiente. Per questa classe di specie, l’obiettivo primario è la prevenzione dei danni.
Classe B Specie che causano danni da esigui a moderati e per le quali, in base alle loro caratteristiche, è possibile impedire, mediante un’utilizzazione nell’ambiente conforme alle preà scrizioni e alle istruzioni, pericoli per l’uomo, gli animali o l’ambiente e pregiudizi per la t diversità biologica e il suo uso sostenibile. Per le specie esotiche invasive di questa classe sono note misure efficaci ed efficienti per impedirne l’ulteriore diffusione. L’obieti tivo primario per queste specie è la prevenzione dei danni.
Classe C Specie che causano danni dimostrati e al tempo stesso presentano una dinamica di difv fusione tale che le misure devono essere indirizzate all’intera popolazione per evitare efi fetti di compensazione indesiderati. Ciò presuppone che anche per queste specie siano note misure efficaci ed efficienti per impedirne l’ulteriore diffusione (prevenzione) o per s ridurre gli effettivi (lotta). Per queste specie, l’obiettivo primario è il contenimento.
Classe D1 Specie che causano gravi danni all’ambiente. In base alla loro diffusione e alla disponibia lità di misure, l’obiettivo dell’eradicazione è possibile e l’onere necessario giustificato. Per queste specie occorre elaborare disposizioni ambientali, applicabili ad esempio a v piante infestanti o organismi nocivi particolarmente pericolosi, in modo tale che possano essere eliminate completamente mediante il riconoscimento precoce e misure immen diate.
I Classe D2 Specie che causano gravi danni all’ambiente, ma per le quali, in base alla loro diffusione e/o alla disponibilità di misure l’obiettivo dell’eradicazione non è possibile o l’onere non è giustificato. Occorre contenere il più possibile queste specie nelle loro aree di diffusione attuali e impedire la colonizzazione di nuovi territori.
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3.2 Organizzazione e collaborazione
Per attuare la strategia sono perseguiti una stretta collaborazione nell’elaborazione delle basi e una chiara ripartizione dei ruoli tra la Confederazione e i Cantoni. Questa chiara ripartizione dei ruoli potrà essere raggiunta solo se è garantita un’attuazione dinamica della strategia per le specie esotiche invasive. Un’attuazione dinamica è necessaria tra l’altro poiché occorre acquisire, elaborare e integrare nell’esecuzione nuove conoscenze sul potenziale di danno, sulla dinamica di diffusione e sulle misure di prevenzione e di lotta contro le specie esotiche invasive il più rapidamente possibile. Per l’attuazione operativa e dinamica della strategia occorre rafforzare il coordinamento degli attori e delle loro attività a livello federale, in modo da garantire un’attuazione efficace ed efficiente delle misure (cfr. misura 1-2.1). La ripartizione dei ruoli e dei compiti tra i vari attori coinvolti si presenta come segue:
La Confederazione è responsabile della preparazione delle basi strategiche. Oltre ad adeguare le basi giuridiche e a mettere a punto opportune basi per il controlling dell’attuazione della strategia, è responsabile del coordinamento generale a livello nazionale nonché della cooperazione internazionale. Il controlling va impostato in nodo da poter trarre continuamente conclusioni (valutazione) per l’adeguamento dinamico della strategia o di singole misure.
I Cantoni garantiscono l’esecuzione delle misure di prevenzione e lotta nonché il controllo della loro efficacia. In base a questi controlli, assieme alla Confederazione sviluppano ulteriormente, in modo dinamico, la strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. Nell’ambito dell’attuazione della misura 1-2.1 (rafforzamento del coordinamento sulle specie esotiche invasive a livello nazionale) sono definiti i capitolati concreti e le forme di collaborazione tra la Confederazione, i Cantoni e terzi (cfr. panoramica sugli attori al cap. 1.2.3 nonché all. A2).
3.3 Adeguamenti giuridici
A livello di legge sono necessari adeguamenti della LPAmb ed eventualmente anche della LPN, della LCP e della LFSP. Oggi questi atti giuridici si riferiscono unicamente all’utilizzazione intenzionale e consapevole di organismi e disciplinano soltanto l’emissione e la detenzione attiva di specie animali e vegetali. Per le specie dannose, però, spesso il problema che richiede misure di prevenzione e di lotta è costituito proprio dall’introduzione e dalla diffusione inavvertita, involontaria o inconsapevole. Esperienze nell’utilizzazione di specie esotiche hanno inoltre mostrato che la suddivisione in tre livelli risultante dall’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente vigente (controllo autonomo, esigenze relative all’utilizzazione, divieto di utilizzazione) non è sufficiente. Specie non ancora presenti in Svizzera e specie molto diffuse in Svizzera, ad esempio, sono disciplinate nello stesso allegato (all. 2 OEDA) benché nei due casi siano necessarie misure distinte. Occorre classificare le specie esotiche invasive in ordine di priorità attribuendole alle classi descritte nella tabella 2, in modo da poter risponde meglio
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alla situazione effettiva per quanto riguarda le misure necessarie e gli obiettivi (cfr. cap. 3.1). L’attuazione giuridica di questo schema di classificazione e delle misure fondate su di esso presuppone vari adeguamenti del diritto vigente. Il punto di partenza è costituito da nuove disposizioni nella LPAmb – sulla falsariga di quelle di cui agli articoli 26, 27, 27a D-LFo. Il Consiglio federale deve avere la possibilità di emanare prescrizioni relative a misure di prevenzione ed eliminazione dei danni causati da organismi. Oltre a restrizioni dell’utilizzazione (obblighi di autorizzazione, notifica, registrazione e documentazione) può anche prevedere varie misure di prevenzione e di lotta. Deve essere possibile adottare misure di monitoraggio e di lotta in particolare in relazione all’introduzione di specie esotiche e alle sue conseguenze. Occorre disciplinare tra l’altro la sorveglianza del territorio, compresi i controlli al confine, i divieti d’importazione e i divieti di utilizzazione (e di vendita), l’eradicazione tempestiva delle nuove specie esotiche invasive riscontrate, il contenimento e la regolazione delle specie esotiche invasive già insediate nonché, se del caso, il ripristino degli ecosistemi danneggiati. Al Consiglio federale deve essere attribuita la competenza di obbligare privati ad adottare misure sul loro fondo. Anche a tal fine occorre una base giuridica sufficientemente precisa a livello di legge, poiché la norma di delega al Consiglio federale vigente non è sufficiente (art. 164 Cost.). Per quanto riguarda il trattamento delle specie esotiche, la LPN deve rimandare alle nuove disposizioni della LPAmb. Nella LCP e nella LFSP sono necessarie disposizioni che consolidino maggiormente le ordinanze vigenti in materia di specie esotiche. Anche in questo settore occorre inoltre disciplinare in modo più esplicito l’introduzione di specie esotiche e le sue conseguenze, eventualmente anche mediante rimandi alle nuove disposizioni della LPAmb. In base agli adeguamenti apportati a livello di legge, a livello di ordinanza occorre concretizzare e armonizzare le disposizioni corrispondenti relative all’introduzione e alla diffusione.
3.4 Fabbisogno di risorse
L’attuazione delle misure proposte nella strategia genera costi supplementari, ma le misure non hanno tute lo stesso impatto sui costi. Per alcune misure le spese supplementari devono essere sostenute un’unica volta, per altre esse sono ricorrenti (almeno per alcuni anni).
3.4.1 Confederazione
L’elaborazione della strategia dà seguito a una richiesta avanzata ormai da tempo in particolare dai Cantoni, che auspicano un rafforzamento della direzione e del coordinamento della Confederazione a livello nazionale nell’ambito delle specie esotiche invasive. In vista dell’attuazione delle misure della strategia, le esigenze relative a questa funzione di direzione e coordinamento della Confederazione aumenteranno ulteriormente. Occorre definire le procedure necessarie e istituire organi per poter coordinare le attività di tutti gli attori coinvolti e garantire lo scambio d’informazioni tra gli attori. Le
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basi necessarie per attuare le misure devono essere elaborate a livello nazionale, messe a disposizione degli attori e adeguate allo stato attuale in base alle esperienze maturate. La Confederazione è responsabile della gestione e della manutenzione delle superfici di sua proprietà e assume una funzione esemplare in vista di un’esecuzione corretta e conforme agli obiettivi nell’ambito dell’attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invasive. Siccome i fondi federali disponibili attualmente per attività concernenti specie esotiche invasive non sono sufficienti per finanziare questi compiti, l’attuazione delle misure della strategia dipende da risorse supplementari. Qui di seguito sono stimate le spese supplementari per le misure che dovranno essere attuate già a partire dal 2016, indipendentemente dall’adeguamento delle basi giuridiche. Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate. Per la Confederazione a determinare il maggior fabbisogno di risorse supplementari a partire dal 2016 saranno la lotta (misura 3-1.1) e il rafforzamento del coordinamento a livello nazionale (misura 1-2.1). Fabbisogno finanziario Per quanto riguarda le spese della lotta contro le specie esotiche invasive supplementare nei biotopi d’importanza nazionale è disponibile una stima dei costi complessivi47. Ipotizzando che la lotta necessaria, compreso il controllo successivo, si estenda sull’arco di 10 anni, per la Confederazione risultano spese supplementari di 6,5 milioni di franchi all’anno (tab. 3). Per le misure di adeguamento e ulteriore sviluppo corrente delle basi giuridiche necessarie per l’attuazione della strategia (misure 1-1.1, 1-1.2, 1-3.1, 1-4.1, 1-4.2) sono stimate una spesa complessiva unica di 1,1 milioni di franchi nonché spese ricorrenti di 0,3 milioni di franchi all’anno (misure 1-1.1, 1-2.1, 1-1.3).
Tabella 3: Panoramica delle uscite finanziarie supplementari a livello della Confederazione per le misure che possono essere attuate indipendentemente dall’adeguamento delle basi giuridiche* Fabbisogno supplementare Unico Ricorrente ogni anno (in milioni di CHF) a tempo a tempo determinato indeterminato
Misura 3-1.1 6,5
Altre misure 1,1 0,3 (dettagli nel testo) Totale (milioni di CHF) 1,1 6,5 0,3 *Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.
Fabbisogno di personale Il fabbisogno di personale supplementare risulta da varie misure (1-1.3, 1- supplementare 2.2, 1-3.1, 1-4.1, 2-1.4, 3-1.1, 3-2.2; cfr. all. A4), ma può essere soddisfatto attraverso il coordinamento rafforzato (misura 1-2.1). Sarà così possibile
47 Martin M., Jöhl R., BIOP-Inventarverantwortliche (2014). Biotope von nationaler Bedeutung. Kosten der Biotopinventare. Expertenbericht zuhanden des Bundes. Elaborato su mandato dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM).
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sfruttare sinergie tra l’attuazione di varie misure attribuite principalmente alla Confederazione (cfr. all. A4) e limitare il fabbisogno di personale supplementare a 1,5 equivalenti a tempo pieno. Ciò consentirà in particolare di preparare le basi per classificare le specie esotiche invasive, effettuare la classificazione con il coinvolgimento degli attori interessati e, se del caso, verificarla e adeguarla. Saranno elaborati e messi a disposizione degli attori incaricati dell’esecuzione aiuti di vario genere, come ad esempio strategie di lotta specifiche per singole specie, sarà promosso lo scambio di esperienze e informazioni sulle specie esotiche invasive tra i vari attori entro i confini della Svizzera e, se necessario, sarà garantito il coordinamento con le attività concernenti le specie esotiche invasive realizzate all’estero (nei Paesi limitrofi). Ciò permetterà di coordinare al meglio le misure di prevenzione e lotta contro le specie esotiche invasive, impiegare le risorse necessarie in modo efficace ed efficiente, coordinare le attività di tutti gli attori coinvolti e garantire lo scambio di informazioni tra gli attori (cfr. misura 1-2.1 nell’all. A4).
3.4.2 Cantoni
Date le differenze tra i Cantoni a livello di grandezza, situazione geografica, strutture e organizzazione, il fabbisogno di risorse supplementari per attuare la strategia non riguarda tutti i Cantoni nella stessa misura. Anche a livello cantonale a determinare il maggior bisogno di risorse a partire dal 2016 saranno la lotta (misura 3-1.1) e il coordinamento intercantonale (misura 1- 2.3). Fabbisogno finanziario Per l’attuazione della misura 3-1.1 è prevista una ripartizione paritetica dei supplementare costi tra la Confederazione e i Cantoni: di conseguenza il fabbisogno di risorse finanziarie ricorrente per la totalità dei Cantoni corrisponde sostanzialmente a quello della Confederazione (tab. 4; cfr. tab. 3).
Tabella 4: Panoramica delle uscite finanziarie supplementari a livello dei Cantoni per le misure che possono essere attuate indipendentemente dall’adeguamento delle basi giuridiche* Fabbisogno supplementare Unico Ricorrente ogni anno (in milioni di CHF) a tempo determinato - Misura 3-1.1 6,5 Totale (milioni di CHF) 6,5 *Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere attuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate.
Fabbisogno di personale Dal punto di vista del personale vi sono varie misure che rientrano nella sfera supplementare di competenza dei Cantoni. È presumibile che spesso il o i servizi specializzati cantonali responsabili delle specie esotiche invasive siano sottodotati. Sarà tuttavia possibile sfruttare le sinergie nell’attuazione di varie misure e anche il coordinamento rafforzato a livello nazionale (cfr. misura 1-2.1 sopra) potrà essere utile per i Cantoni. Il fabbisogno di personale supplementare varierà a seconda del Cantone, ma non dovrebbe superare 0,5 equivalenti a tempo pieno per l’attuazione della misura 1-2.3. Le altre misure della stra-
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tegia per le specie esotiche invasive non richiederanno personale supplementare o il personale supplementare necessario potrà rientrare in quello previsto per la misura 1-2.3.
3.4.3 Terzi
Le misure della strategia per le specie esotiche invasive interessano anche terzi (associazioni di categoria, istituzioni e organizzazioni private, proprietari fondiari), che saranno coinvolti nella loro attuazione. Tali misure riguardano l’acquisizione e la trasmissione di informazioni, in particolare la formazione e il perfezionamento nonché la sensibilizzazione. A ciò si aggiungono le disposizioni concernenti il rispetto dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di precauzione, ma è presumibile che ciò possa essere coperto mediante i bilanci ordinari delle singole istituzioni. In linea di massima spetta ai proprietari fondiari mantenere le proprie superfici in modo tale che non comportino un pericolo o un pregiudizio per i fondi limitrofi. In vista dell’attuazione dello schema di classificazione sono previste misure vincolanti anche per i proprietari, dopo che saranno state adeguate le basi giuridiche corrispondenti.
3.5 Calendario
La strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive è attuata parallelamente alle attività correnti della Confederazione e dei Cantoni e va coordinata con tali attività. L’attuazione delle misure previste (cfr. cap. 2.3) avviene in modo scaglionato. Dal punto di vista dei tempi, l’attuazione della strategia è impostata in modo tale che il ciclo operativo del sistema di obiettivi, e cioè la preparazione delle basi, l’attuazione delle misure di prevenzione e di lotta nonché la loro analisi mirata in vista di un’eventuale adeguamento dinamico delle classificazioni esistenti delle specie, sia introdotto integralmente nel 2020. La figura 3-1 raffigura il calendario e le interdipendenze nell’ambito dell’attuazione del catalogo delle misure della strategia della Svizzera per le specie esotiche invasive. La raffigurazione mostra lo scaglionamento nel tempo e le responsabilità previste ai fini dell’attuazione delle misure elencate nel capitolo 2.3. Per garantire il coordinamento tra le attività correnti e l’attuazione della strategia, i Cantoni sono coinvolti in forma adeguata nel processo di attuazione della strategia già durante l’elaborazione delle basi a livello della Confederazione.
3.6 Rendicontazione
Lo stato dell’attuazione delle misure incluse nel catalogo delle misure della presente strategia (cfr. cap. 2.3 nonché all. A4) è monitorato in due fasi. La rendicontazione sulle misure la cui attuazione può essere affrontata indipendentemente dagli adeguamenti delle basi giuridiche avverrà entro la fine del 2018 (rendicontazione fase I 2016-2018). La rendicontazione in merito al seguito dell’andamento dell’attuazione di queste misure nonché sulle misure
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la cui attuazione dipende dall’adeguamento delle basi giuridiche avverrà entro la fine del 2020 (rendicontazione fase II 2018-2020). A questo momento il Consiglio federale informerà in merito ai progressi fatti nell’ambito dell’attuazione dell’intera strategia e ai risultati raggiunti.
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Figura 3-1 Schema di attuazione della strategia. Sono raffigurati i punti d’inizio dell’attuazione delle singole misure, senza tener conto delle attività già in corso in materia di specie esotiche invasive che comprendono anche alcuni aspetti delle misure della strategia e vanno integrate nell’attuazione.
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Glossario
Alien species Specie esotiche (o alloctone) Specie Specie, sottospecie o unità tassonomica inferiore Organismi nocivi parti- Nella presente strategia per organismi nocivi particolarmente pericolosi s’incolarmente pericolosi tendono gli organismi menzionati negli allegati 1, 2 e 6 dell’OPV o nell’OMFT, che devono essere combattuti a causa della loro particolare pericolosità. Diversità biologica Variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito delle specie, e tra le specie degli ecosistemi.48 Importazione Introduzione nel territorio svizzero, comprese le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir), nonché le enclavi doganali estere. Introduzione deliberata Entrata di una specie in un nuovo territorio riconducibile a un’attività umana diretta. Le introduzioni deliberate possono avvenire da una regione svizzera all’altra o dall’estero in Svizzera, superando ostacoli in precedenza insormontabili per una determinata specie. L’ostacolo naturale più evidente per le specie svizzere sono le Alpi, ma anche i vari spartiacque tra il Mare del Nord, il Mar Nero e il Mediterraneo.49 Specie autoctone Per «specie autoctone» s’intendono specie la cui area di diffusione naturale si trova (o si trovava) del tutto o in parte in Svizzera. Introduzione Nella presente strategia, per «introduzione involontaria» s’intende l’entrata di involontaria una specie in un determinato territorio non perseguita deliberatamente dall’uomo. Epidemico Malattia che colpisce simultaneamente un numero elevato o una quota elevata di individui di una stessa popolazione. Specie esotiche Vegetali, animali o altre specie introdotte in habitat situati al di fuori della loro area di diffusione naturale attraverso attività umane. Organismi alloctoni Un organismo è considerato alloctono se: «1. la sua area di diffusione natusecondo l’OEDA rale non comprende né la Svizzera né gli altri Stati membri dell’AELS e i Paesi membri dell’UE (senza territori d’oltremare) e 2. non è stato coltivato per un’utilizzazione nell’agricoltura o nell’orticoltura produttiva, al punto tale da ridurne le capacità di sopravvivenza in natura.»50
Specie invasive Nella presente strategia per «specie invasive» s’intendono specie che, notoriamente o presumibilmente, possono diffondersi in Svizzera e raggiungere una densità di popolazione tale da pregiudicare la diversità biologica e il suo uso sostenibile o mettere in pericolo l’uomo, gli animali o l’ambiente. Habitat Luogo o tipo di sito dove un organismo o una popolazione esistono allo stato naturale.51 Uso sostenibile Uso dei componenti della diversità biologica secondo modalità e ad un ritmo che non comportino una depauperazione a lungo termine, salvaguardando in
Wittenberg R. (Hrsg.) 2006: Gebietsfremde Arten in der Schweiz. BAFU, Bern. Umwelt-Wissen Nr. 0629: 154 pag. Art. 3 cpv. 1 lett. f OEDA
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tal modo il loro potenziale a soddisfare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.52 Neobiota Specie animali (neozoi), vegetali (neofita), fungine (neomiceti) o altre introdotte in Europa dopo la scoperta dell’America (nel 1492) con l’intervento, consapevole o inconsapevole, dell’uomo in genere superando lunghe distanze geografiche (intercontinentali)53.54 Neofite Piante introdotte in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale con l’intervento, consapevole o inconsapevole, diretto o indiretto, dell’uomo dopo il 1492 (scoperta dell’America). Neozoi Animali introdotti in un territorio al di fuori della loro area di diffusione naturale con l’intervento, consapevole o inconsapevole, diretto o indiretto, dell’uomo dopo il 1492 (scoperta dell’America). Specie non autoctone Nella presente strategia per «specie non autoctone» s’intendono specie non presenti in Svizzera naturalmente. Ecosistema Complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente, le quali grazie alla loro interazione, costituiscono un’unità funzionale.55 Organismi Entità biologiche cellulari o non cellulari capaci di moltiplicarsi o di trasmettere materiale genetico, in particolare specie, sottospecie o unità tassonomiche inferiori di animali, piante e microrganismi; sono loro equiparati anche le miscele, gli oggetti e i prodotti che contengono tali entità. Organismi patogeni Organismi che possono causare malattie nell’uomo, negli animali e nelle piante addomesticati, nella flora e nella fauna selvatiche o in altri organismi, nonché organismi alloctoni che sono nel contempo patogeni. Organismi nocivi Dal punto di vista della protezione dei vegetali in senso stretto per organismi nocivi s’intendono «specie, ceppi o biotipi di vegetali, animali o agenti patogeni potenzialmente nocivi per i vegetali o i prodotti vegetali» (cfr. art. 2 lett. a OPV). Utilizzazione Nell’OEDA per «utilizzazione» s’intende «qualsiasi attività intenzionale con organismi, in particolare l’impiego, la lavorazione, la moltiplicazione, la modificazione, il trasporto, il deposito o lo smaltimento». Ambiente La fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi, il suolo, l’aria e l’acqua (cfr. p. es. art. 1 cpv. 1 LPAmb, art. 1 LPN). Oggetti inanimati, come le opere
edili, sono protetti dalla LPAmb nella misura in cui sono colpiti dai danni all’ambiente naturale (cfr. art. 14 lett. c LPAmb). Appartiene all’ambiente in senso lato anche il paesaggio (cfr. art. 1 cpv. 2 lett. a LPT). Vettore Ciascun portatore (vivente o non vivente) di un organismo (patogeno), che lo trasmette a un ospite adatto.
Nentwig W.; 2010, Invasive Arten, UTB 3383, pag. 13 URP 4/2007, pag. 374
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A1 Contesto giuridico svizzero Fonti del diritto Le basi giuridiche della protezione dagli organismi esotici invasivi sono distribuite in numerose leggi e ordinanze nonché in accordi internazionali ratificati dalla Svizzera. La portata dei vari atti giuridici in termini di prospettiva, forza normativa e campo d’applicazione è variabile. Tabella A1 Principali fonti del diritto (selezione) concernenti gli organismi esotici
Trattati internazionali - Convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica [RS 0.451.43] (ratificati dalla Svizzera) - Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli [RS 0.916.026.81]
Convenzione del 6 dicembre 1951 internazionale per la protezione dei vegetali [RS 0.916.20]
Leggi federali - Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) [RS 451]
Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn) [RS 455]
Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) [RS 814.01]
Legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell’uomo (Legge sulle epidemie) [RS 818.101]
Legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr) [RS 910.1]
Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE) [RS 916.40]
Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo) [RS 921.0]
Legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP) [RS 922.0]
Legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP) [RS 923.0]
Ordinanze - Ordinanza del 16 gennaio 1991 protezione della natura e del paesaggio (OPN) [RS 451.1]
Ordinanza del 18 aprile 2007 sulla conservazione delle specie (OCS) [RS 453]
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sui controlli nell’ambito della convenzione sulla conservazione delle specie (Ordinanza sui controlli CITES) [RS 453.1]
Ordinanza del 20 ottobre 2010 sull’organizzazione di interventi in caso di eventi NBC e di catastrofi naturali (ordinanza sugli interventi NBCN) [RS 520.17]
Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) [RS 814.911]
Ordinanza del 25 agosto 1999 sull’impiego confinato (OIConf) [RS 814.912]
Ordinanza del DFI del 15 dicembre 2003 per impedire l’introduzione di malattie infettive emergenti [RS 818.125.12]
Ordinanza del 13 gennaio 1999 concernente la dichiarazione delle malattie trasmissibili dell’uomo (Ordinanza sulla dichiarazione) [RS 818.141.1]
Ordinanza del 18 maggio 2005 sui prodotti fitosanitari (OPF) [RS 916.161]
Ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali (OPV) [RS 916.20]
Ordinanza dell’UFAG del 25 febbraio 2004 concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT) [RS 916.202.1]
Ordinanza del DEFR del 15 aprile 2002 sui vegetali vietati [RS 916.205.1]
Ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim) [RS 814.81]
Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) [RS 916.401]
Ordinanza del DFI del 16 maggio 2007 sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (Ordinanza sui controlli OITE) [RS 916.433.106]
Ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo) [RS 921.01]
Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia (OCP) [RS 922.01]
Ordinanza del 29 novembre 1994 sul materiale di riproduzione forestale [RS 921.552.1]
Ordinanza del 24 novembre 1993 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) [RS 923.01]
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Commento ad atti giuridici selezionati
Legge sulla protezione La legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb) e l’ordinanza sull’emisdell’ambiente sione deliberata nell’ambiente (OEDA), che si fonda su di essa, disciplinano la protezione dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, delle loro biocenosi e dei loro habitat nonché della diversità biologica e della sua utilizzazione sostenibile dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’utilizzazione di organismi, dei loro metaboliti e dei loro rifiuti (cfr. art. 1 cpv. 1 LPAmb e art. 1 cpv. 1 OEDA). I due atti si applicano per principio a tutte le specie di organismi (art.
Legge sulla protezione Secondo la legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio della natura e del (LPN) occorre proteggere la fauna e la flora autoctone nonché la loro diverpaesaggio sità biologica e il loro spazio vitale naturale. Per l’acclimazione di specie, sottospecie e razze animali e vegetali di altri Paesi e regioni è necessario un permesso. Questa disposizione non concerne i recinti, i giardini, i parchi né le aziende agricole e forestali.
Legge sulla caccia La legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP) si prefigge di conservare la diversità delle specie e gli spazi vitali di mammiferi e uccelli autoctoni e migratori viventi allo stato selvatico, proteggere le specie animali minacciate, ridurre a un limite sopportabile i danni a foreste e colture causati dalla fauna selvatica nonché garantire un’adeguata gestione venatoria della selvaggina.
Legge federale sulla La legge federale sulla pesca (LFSP) e la relativa ordinanza (ordinanza conpesca cernente la legge federale sulla pesca, OLFP) hanno lo scopo di conservare o migliorare la diversità naturale e l’abbondanza di specie autoctone di pesci, di gamberi e di organismi per la loro nutrizione nonché di proteggere, migliorare e, se possibile, ripristinare il loro biotopo, proteggere le specie e le razze di pesci e di gamberi minacciate, assicurare a lungo termine lo sfruttamento delle popolazioni di pesci e di gamberi e promuovere la ricerca piscicola. L’introduzione di pesci e gamberi di altri Paesi e regioni56 sottostà ad autorizzazione (art. 6 LFSP e art. 9 cpv. 2 OLFP).
Legge sulla protezione La legge sulla protezione degli animali (LPAn) mira a tutelare la dignità e il degli animali benessere degli animali (art. 1 LPAn) e si applica a tutti i vertebrati (art. 2 LPAn). Per quanto riguarda gli invertebrati, il Consiglio federale determina a quali di essi è applicabile e in quale misura. A tal fine si orienta ai ritrovati scientifici inerenti alla sensorialità degli invertebrati (art. 2 LPAn). L’ordinanza sulla protezione degli animali disciplina il trattamento, la detenzione, l’utilizzazione e gli interventi su animali vertebrati, cefalopodi (Cephalopoda) e decapodi (Reptantia) (art. 1 OPAn). La detenzione di animali selvatici è soggetta ad autorizzazione (art. 89 e 90 OPAn). Secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera b OPAn, per animali selvatici s’intendono gli animali vertebrati, esclusi gli animali domestici, i cefalopodi e i decapodi.
Cfr. art. 6 cpv. 2 OLFP
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Ordinanza sull’emissione L’OEDA disciplina l’utilizzazione di organismi nonché dei loro metaboliti e deliberata nell’ambiente rifiuti nell’ambiente, facendo una distinzione tra organismi «geneticamente modificati», «patogeni» o «esotici» (art. 2 OEDA). A loro volta, questi ultimi si suddividono in piccoli invertebrati esotici (artropodi, anellidi, nematodi e platelminti) e organismi esotici di altri gruppi tassonomici.
Organismi fitopatogeni Per quanto riguarda gli organismi fitopatogeni, importanti basi giuridiche sono l’ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV) e l’ordinanza concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT). Ordinanza sulla prote- Secondo le due ordinanze menzionate, le specie esotiche invasive che zione dei vegetali (OPV) possono causare danni economicamente significativi sulle superfici agricole utili e nel bosco e non sono ancora molto diffuse sono considerate organismi nocivi particolarmente pericolosi o potenzialmente particolarmente pericolosi e sottostanno a misure di lotta ufficiali. Gli allegati 1, 2 e 6 dell’OPV enumerano gli organismi nocivi e le piante infestanti particolarmente pericolosi. Gli allegati sono aggiornati regolarmente. Organismi nocivi Gli «organismi nocivi particolarmente pericolosi» sono organismi di cui particolarmente deve essere vietata l’introduzione e la diffusione in tutta la Svizzera o in depericolosi terminate zone protette (secondo l’art. 2 OPV). Il termine «organismo di quarantena» può essere impiegato come sinonimo di «organismo nocivo particolarmente pericoloso». Piante infestanti Nell’OPV, per «piante infestanti particolarmente pericolose» s’intendono particolarmente vegetali esotici che possono provocare danni economici ed ecologici alle pericolose superfici agricole utili, nella regione d’estivazione e nell’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale e che a causa delle loro caratteristiche particolarmente pericolose devono essere combattute. UFAG L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) è responsabile degli «organismi nocivi/piante infestanti particolarmente pericolosi» e della protezione dei vegetali nell’ambito dell’agricoltura. Presiede, assieme all’UFAM, il Servizio fitosanitario federale (SFF). Elabora le prescrizioni fitosanitarie nazionali per l’importazione e l’esportazione di piante, controlla il sistema di passaporto fitosanitario, sorveglia i servizi fitosanitari cantonali (SFC) nell’ambito della vigilanza e coordina eventuali misure di lotta. L’UFAG è competente, in parte, anche per gli organismi nocivi particolarmente pericolosi rilevanti per il bosco, se interessano l’ortoflorovivaismo
esercitato a titolo professionale, o nell’ambito dell’emanazione di misure fitosanitarie temporanee secondo l’ordinanza dell’UFAG concernente le misure fitosanitarie a carattere temporaneo (OMFT). Divisione Foreste La divisione Foreste dell’UFAM svolge un ruolo importante nella prevendell’UFAM zione e nella lotta contro le piante infestanti e gli organismi nocivi particolarmente pericolosi, in applicazione dell’OPV, e presiede il SFF, assieme all’UFAG. Oltre ai compiti nell’ambito dell’OPV, la divisione Foreste è com-
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petente anche per altri organismi nocivi autoctoni ed esotici, che presentano un elevato potenziale di danno per il bosco. Per gestire i pericoli biotici nel bosco è stato elaborato un piano57, attualmente in fase di attuazione. Servizio fitosanitario Il Servizio fitosanitario federale (SFF) è l’organizzazione nazionale della federale (SFF) protezione dei vegetali richiesta dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali. Secondo l’OPV, il SFF è un organo comune dell’UFAG e dell’UFAM incaricato di coordinare l’esecuzione dell’OPV a livello nazionale e internazionale allo scopo di impedire l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera e di lottare contro le infestazioni. AFD Nell’ambito della protezione dei vegetali, l’Amministrazione federale delle dogane (AFD) è l’autorità di accertamento al confine ed effettua, assieme al SFF, controlli mirati. I controlli sono svolti nell’ambito dell’OPV e della protezione delle specie. EPPO La “European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO)“ formula raccomandazioni per l’applicazione della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) sul territorio europeo. Misure vincolanti concernenti gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sono emanate dal Comitato fitosanitario permanente a Bruxelles, in cui il SFF è rappresentato dall’UFAG. L’EPPO elabora analisi dei rischi e gestisce un sistema d’informazione su scala europea. La segreteria dell’EPPO compila le liste A1 e A2 delle specie considerate come organismi nocivi particolarmente pericolosi – in base alle raccomandazioni dell’EPPO. La segreteria compila inoltre, come sistema di allerta precoce, la lista di allerta delle specie che possono rappresentare un rischio per gli Stati membri dell’EPPO.
Organismi patogeni per gli animali Per le specie patogene per gli animali, la base giuridica principale è costituita dalla legge sulle epizoozie. Epizoozie Secondo la legge sulle epizoozie (LFE), le epizoozie sono malattie animali trasmissibili che possono essere trasmesse all’uomo, non possono essere combattute con successo dai singoli detentori di animali senza inglobare altri effettivi, possono minacciare specie autoctone selvatiche, possono avere conseguenze economiche importanti e sono rilevanti per il commercio di animali o di prodotti animali. È effettuata una distinzione tra le epizoozie fortemente contagiose e le altre epizoozie. USAV L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) effettua i controlli secondo il diritto sulle epizoozie sui mammiferi e gli invertebrati. Per quanto riguarda le epizoozie esistono un sistema di notifica su scala mondiale (World Animal Health Information System, WAHIS) dell’Office International des Epizooties (OIE) nonché un sistema di notifica all’interno dell’UE (Animal Disease Notification System). Un elemento importante è l’ordinanza sul controllo dell’importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE).
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Organismi patogeni per l’uomo Malattie trasmissibili In relazione alle malattie trasmissibili per l’uomo, la legge sulle epidemie per l’uomo parla di «malattie cagionate da agenti patogeni, le quali possono essere trasmesse direttamente o indirettamente all’uomo». Secondo l’articolo 2, per agenti patogeni s’intendono «gli organismi (in particolare i prioni, i virus, le Rickettsiacee, i batteri, i miceti, i protozoi e gli elminti) nonché i materiali genetici che possono provocare nell’uomo una malattia trasmissibile».
UFSP L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) entra in contatto con specie esotiche invasive. L’UFSP interviene non appena si sospetta o si conosce la patogenicità per l’uomo o l’allergenicità di un organismo – indipendentemente dalla sua provenienza. Sicurezza biologica Nell’ambito dell’utilizzazione di organismi in sistemi chiusi, l’UFSP ha un compito esecutivo (verifica della valutazione del rischio, autorizzazioni ecc.). La relativa base giuridica è costituita dall’ordinanza sull’impiego confinato (OIConf). Malattie trasmissibili L’UFSP collabora puntualmente al monitoraggio e alla lotta contro le specie esotiche invasive, se l’organismo rappresenta un potenziale vettore di agenti patogeni per l’uomo (p. es. zanzara tigre). La base giuridica è costituita dalla legge sulle epidemie. Laboratorio Spiez Il Laboratorio Spiez è l’istituto svizzero per la protezione contro le minacce e i pericoli atomici, biologici e chimici ABC. Il Laboratorio Spiez fornisce speciali prestazioni di laboratorio nel settore B (virus, batteri, funghi e parassiti) ed elabora perizie e informazioni specializzate. Sono disponibili schede informative su batteri (p. es. antrace), virus (p. es. Ebola), tossine e aggressivi chimici. Diagnostica Il Laboratorio Spiez effettua tra l’altro diagnosi su agenti altamente patogeni su mandato dell’UFSP o dell’esercito. La diagnostica presso l’Ufficio UFPP federale della protezione della popolazione (UFPP) entra in gioco solo per i lavori che, in base alla pericolosità dell’organismo, devono essere effettuati in un laboratorio di sicurezza di livello 3 o 4. L’UFPP dispone inoltre di conoscenze epidemiche, compresa una raccolta di ceppi di agenti altamente patogeni. La valutazione del rischio di un agente patogeno è effettuata in base alla gravità della malattia e alle possibilità di trattamento esistenti. Attualmente, l’UFPP sta realizzando, su mandato dell’UFSP, il monitoraggio della zanzara tigre. Sono inoltre in corso ricerche su malattie trasmesse da zecche.
Organismi geneticamente modificati Agli organismi geneticamente modificati (OGM) si applicano le disposizioni della legge sull’ingegneria genetica (LIG). Sono inoltre applicabili le prescrizioni esecutive dell’OEDA sugli organismi geneticamente modificati (art. 7 segg., 17 segg. e 25 segg. OEDA).
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A2 Istituzioni svizzere confrontate con specie esotiche invasive (elenco non esaustivo; per la Confederazione e i Cantoni cfr. cap. 2.3) La gestione delle specie esotiche è affidata a numerosi uffici, istituzioni e servizi, ciascuno dei quali, nella propria sfera di responsabilità, svolge compiti specifici in relazione all’utilizzazione di specie esotiche invasive. Oltre ai servizi ufficiali presso la Confederazione e i Cantoni (cfr. cap. 2.3 e all. A1), in Svizzera la tematica delle specie esotiche invasive interessa, direttamente o indirettamente, le più svariate istituzioni. Qui di seguito ne è presentata brevemente una selezione. Centri dati nazionali A seconda del gruppo tassonomico, sono raccolti dati e informazioni in vari centri dati58.
Flora - Info Flora, il centro nazionale di dati e informazioni della flora svizzera, compila la lista nera e la lista di osservazione delle piante esotiche invasive.
Fauna - Il Centro svizzero di cartografia della fauna (CSCF) raccoglie, gestisce e diffonde informazioni il più possibile complete sulla diffusione e sull’ecologia delle specie animali della Svizzera. La Stazione ornitologica svizzera di Sempach gestisce le banche dati nazionali degli uccelli e ne valuta lo stato. Per informazioni su anfibi e rettili è disponibile il Centro di coordinamento per la protezione degli anfibi e dei rettili in Svizzera (KARCH) e per i pipistrelli il Centro di coordinamento per la protezione dei pipistrelli.
Muschi/licheni/funghi - Per i muschi, i licheni e i funghi sono disponibili le seguenti raccolte:
Inventario della flora muscinale della Svizzera (NISM)
SwissLichens: atlante in linea dei licheni della Svizzera
Swissfungi: atlante sulla diffusione dei funghi in Svizzera WSL - L’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL) è un centro di ricerca del settore dei PF. Il WSL assicura la diagnosi e la consulenza alle aziende su specie nocive rilevanti per l’economia forestale. Presso il WSL ha sede anche il Servizio fitosanitario per il bosco svizzero, lo sportello centrale per ciò che attiene alla protezione del bosco, che si occupa in particolare della fauna selvatica, degli insetti forestali e delle malattie degli alberi.
ASPN - L’Associazione svizzera dei professionisti delle neobiota (ASPN) riunisce specialisti in materia di specie esotiche invasive e biologia delle invasioni. I membri si occupano di ricerca, rilevazione della diffusione, valutazione del rischio nonché prevenzione, utilizzazione e lotta contro le specie esotiche invasive. Pro Natura - Pro Natura è una delle principali organizzazioni di protezione della natura in Svizzera: gestisce oltre 600 riserve naturali e una dozzina di centri di
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protezione della natura in tutta la Svizzera. Nelle riserve naturali, Pro Natura assume la cura e la manutenzione della riserva ed è quindi direttamente confrontata con specie esotiche invasive. ASPU/BirdLife - L’Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU/BirdLife è un’organizzazione di protezione della natura, che si dedica in particolare alla protezione della natura nei Comuni nonché alla protezione degli uccelli e dei loro habitat. CABI CH - Il Centre for Agriculture and Bioscience International (CABI) è un’organizzazione internazionale in materia di agricoltura e bioscienze e gestisce l’istituto per la protezione biologica dei vegetali a Delémont. Il ramo svizzero del CABI elabora tra l’altro le basi per una lista nera e una lista di osservazione dei neozoi invertebrati in Svizzera. Programmi di ricerca Le istituzioni svizzere partecipano a vari programmi internazionali di ricerca, ad esempio nell’ambito di EUPHRESCO II (European Phytosanitary Research Coordination), ALARM (Assessing Large scale Risks for biodiversity with tested Methods), PRATIQUE (Enhancement of Pest Risk Analysis Techniques), DAISIE (Delivering Alien Invasive Species Inventories for Europe) e COST (European Cooperation in Science and Technology).
Qui di seguito sono riportati i principali rappresentanti del commercio e dell’artigianato che hanno direttamente a che fare con specie esotiche: JardinSuisse - JardinSuisse è l’associazione di categoria degli imprenditori giardinieri e degli architetti giardinieri e paesaggisti. VZFS - Il Verband Zoologischer Fachgeschäfte der Schweiz (VZFS) è l’organizzazione di categoria del commercio di articoli zoologici in Svizzera. Grandi distributori e Anche i grandi distributori e il commercio su Internet svolgono un ruolo imcommercio su Internet portante nella messa in commercio di specie esotiche.
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A3 Organismi e accordi internazionali legati a specie esotiche invasive (elenco non esaustivo)
Convenzione sulla La Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica (Convention on diversità biologica Biological Diversity, CBD) assume un’importanza fondamentale. Le sue disposizioni riguardano in particolare la problematica delle specie esotiche invasive, senza limitarsi a determinati specie o ecosistemi. La CBD è un accordo quadro vincolante, firmato dalla Svizzera ed entrato in vigore nel 1995. Nell’ambito della Global Invasive Alien Species Information Partnership 59 è prevista la promozione dello scambio, tra le Parti, di informazioni sulle specie esotiche invasive. Convenzione di Berna La Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna, 1979, ratificata dalla Svizzera nel 1982) ha lo scopo di conservare la flora e la fauna selvatiche nonché i loro biotopi naturali, segnatamente se ciò richiede la cooperazione tra più Stati. La Convenzione svolge un ruolo importante in Europa per la protezione della diversità biologica. Le Parti sono tenute a sorvegliare e limitare rigorosamente l’introduzione di specie non autoctone. Nell’ambito della Convenzione di Berna sono elaborati tra l’altro codici di condotta relativi all’utilizzazione di specie esotiche invasive (p. es. orticoltura60, giardini zoologici e acquari61). AEWA La Svizzera è Parte anche dell’Accordo sugli uccelli acquatici africani e euroasiatici (AEWA), un accordo internazionale nell’ambito della Convenzione di Bonn. L’AEWA prevede anche misure concernenti specie non autoctone (cfr. art. III cpv. 2 lett. g). CITES La Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) è una convenzione commerciale, che mira a preservare e a utilizzare in modo sostenibile le popolazioni di piante e animali. A seconda del grado di pericolo, l’esportazione e l’importazione di esemplari vivi o di loro parti e prodotti è vietata (all. I, con deroghe) o soggetta ad autorizzazione. L’USAV è autorità di esecuzione della CITES in Svizzera. Organizzazione mondiale Il dritto dell’OMC disciplina il commercio transfrontaliero di merci e servizi. Per del commercio OMC quanto riguarda l’utilizzazione di organismi nocivi svolge un ruolo importante
in particolare l’accordo SPS (Sanitary and Phytosanitary Standard) dell’OMC, che mira a conciliare gli interessi legittimi della protezione dei vegetali con il postulato del libero scambio o del divieto di ostacoli al commercio inaccettabili. Convenzione internazio- La Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (International nale per la protezione dei Plant Protection Convention, IPPC) è un accordo internazionale concluso vegetali IPPC
http://giasipartnership.myspecies.info/
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sotto l’egida della FAO (Food and Agriculture Organisation of the United Nations) allo scopo di impedire o prevenire la diffusione di organismi nocivi che minacciano piante o prodotti vegetali. EPPO La European and Mediterranean Plant Protection Organisation (EPPO) è un’organizzazione internazionale con 45 Stati membri, che garantisce la cooperazione tra gli Stati membri in materia di protezione dei vegetali. Nell’ambito della salute delle piante, l’EPPO elabora tra l’altro strategie contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi pericolosi. Nel 2002, l’EPPO ha istituito un panel di esperti di piante esotiche invasive, che si riunisce annualmente e tiene una lista di piante esotiche invasive (EPPO-List of invasive alien plants62). OIE Recentemente l’Organizzazione mondiale della sanità animale (World Organisation for Animal Health, OIE) ha adottato raccomandazioni concernenti la valutazione dei rischi degli animali esotici potenzialmente invasivi63. UE Nel dicembre 2008, la Commissione europea ha pubblicato la comunicazione «Verso una strategia comunitaria per le specie invasive»64. Nel settembre 2013, sempre la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive 65. Il regolamento è stato adottato il 22 ottobre 2014 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 201566. - Regolamento europeo Il nuovo regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disporecante disposizioni volte sizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione delle specie a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione esotiche invasive contempla misure di prevenzione, preallarme, reazione radelle specie esotiche in- pida e gestione delle specie insediate. Sono previsti tra l’altro controlli più invasive tensi ai confini dell’UE per impedire l’importazione deliberata nonché misure per prevenire l’importazione involontaria di determinate specie, l’introduzione di un sistema di rilevamento precoce e sorveglianza e misure di ripristino degli ecosistemi già danneggiati. Il regolamento consente agli Stati membri di prevedere, sul loro territorio nazionale, misure più severe volte a prevenire i danni causati da specie esotiche invasive e a lottare contro di essi, sempreché siano
conformi al diritto dell’UE e notificate alla Commissione. Un elemento centrale del regolamento è la lista delle specie prioritarie rilevanti per l’intero territorio dell’Unione. La lista è in elaborazione e sarà disponibile nel 2016.
Accordo agricolo Dalla firma dell’accordo agricolo con l’UE, la Svizzera è equiparata agli Stati membri dell’UE a livello di protezione dei vegetali. L’accordo stabilisce che le prescrizioni giuridiche svizzere ed europee offrono una protezione equivalente per la maggior parte delle piante e dei prodotti vegetali. In caso di importazioni dirette da Paesi terzi, in linea di massima tutte le spedizioni vanno controllate nel primo punto di entrata.
Accordo veterinario L’allegato 11 dell’accordo agricolo disciplina anche le misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale. L’accordo garantisce che le prescrizioni giuridiche dell’UE e della Svizzera per
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Our_scientific_expertise/docs/pdf/OIEGuidelines_NonNativeAnimals_2012.pdf http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/
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la lotta contro le epizoozie sono essenzialmente corrispondenti. Sono disciplinati la lotta contro determinate epizoozie e la notifica delle malattie, gli scambi di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni nonché di prodotti animali e l’importazione di questi animali e prodotti da Paesi terzi. Come per la protezione dei vegetali sono stati aboliti anche i controlli veterinari di confine negli scambi con Paesi dell’UE. Restano invece in vigore tra l’altro i controlli delle specie. OMS Conformemente alla Costituzione dell’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), il Regolamento sanitario internazionale (2005) è stato posto in vigore in Svizzera nel 2006. Nell’ottica della presente strategia assume rilievo l’allegato 5 «Misure specifiche per malattie a trasmissione vettoriale»67. Nazioni Unite, UNEP Il Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (United Nations Environment Programme, UNEP), istituito nel 1972 mediante una risoluzione delle Nazioni Unite, mira a un uso rispettoso dell’ambiente. S’iscrive in questo scopo anche l’utilizzazione prudente di specie esotiche invasive. IUCN La «International Union for Conservation of Nature (IUCN)» è un’importante rete ambientale globale. All’interno dell’IUCN, l’Invasive Species Specialist Group (ISSG) si occupa di specie invasive ed è responsabile anche del «Global Invasive Species Database (GISD)»68, una banca dati completa e accessibile al pubblico.
http://www.admin.ch/ch/i/as/2007/2471.pdf http://www.issg.org/database/welcome/
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Descrizione delle singole misure
Introduzione Le seguenti schede descrivono le singole misure menzionando gli attori rilevanti come pure gli strumenti, le decisioni e gli adeguamenti necessari per attuare la misura. Le schede classificano inoltre a grandi linee il fabbisogno di risorse di ogni misura, utilizzando a titolo indicativo la seguente griglia: Basso Medio Elevato Fabbisogno 100 000 - 1 milione finanziario CHF/anno Fabbisogno di personale
Il fabbisogno scaturisce dalla stima delle risorse complessive (spese d’investimento e di esercizio) a carico dei promotori di ciascuna misura (p. es. Confederazione, Cantoni, terzi). Spesso, tuttavia, le attività concernenti specie esotiche invasive sono realizzate nell’ambito di compiti generali (gestione dati, informazione, manutenzione ecc.) e la quota di spese destinate alle specie esotiche invasive non è registrata separatamente. Distinguere la quota spesa espressamente per le specie esotiche invasive per ogni attività comporterebbe un onere ingiustificato. Le schede delle misure riportano anche indicatori per valutare la misura, le tappe principali nonché il termine per l’attuazione.
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Misura 1-1.1 «Gruppo di esperti scientifici sulle specie esotiche invasive»
Descrizione La Confederazione istituisce un gruppo di esperti (al massimo 25-30 persone, con specialisti di tutti i gruppi tassonomici), che aggiorna le informazioni esistenti sulle specie esotiche invasive in Svizzera e raccoglie continuamente nuove conoscenze nazionali e internazionali (caratteristiche ecologiche, punti e percorsi di accesso, nocività, misure) sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera. Il gruppo di esperti consente la condivisione e lo scambio tra i vari esperti. Dispone inoltre di una visione d’insieme sul know-how e sull’infrastruttura di diagnostica e riconoscimento precoce delle specie esotiche in Svizzera. Le informazioni sono elaborate in funzione del gruppo target e messe a disposizione della Confederazione (UFAM, UFAG, USAV, AFD ecc.), dei Cantoni e delle associazioni di categoria nonché della ricerca in una forma adeguata per l’ulteriore diffusione. Queste basi servono a riconoscere le priorità per la prevenzione, a classificare le specie esotiche invasive nonché a stabilire piani di misure (cfr. misure 1-4.1 e 3-1.1). Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Centri dati della Confederazione, scuole universitarie, istituti di ricerca, musei Attuazione/ - Mandato al gruppo di esperti di elaborare e aggiornare le basi strumenti scientifiche sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1)
Raccolta di dati nazionali e cantonali sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.2)
Infrastruttura e know-how per la diagnostica e il riconoscimento precoce delle specie esotiche Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento dei mandati di prestazioni necessari esistenti Adeguamenti giuridici necessari
Nessuno Decisioni - Composizione personale del gruppo di esperti necessarie - Decisione sulla forma delle basi scientifiche elaborate e delle informazioni destinate ai gruppi target Fabbisogno finanzia- - Confederazione: medio rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno sonale supplementare Indicatori - Stato delle basi, numero di contatti da parte dei Cantoni o della popolazione ai fini della diagnostica e del riconoscimento precoce
Rapporti regolari sulle basi nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: costituzione di un gruppo di esperti nel corso del 2016 Tappa II: completamento della panoramica aggiornata delle basi scientifiche sulle specie esotiche invasive in Svizzera entro la fine del 2016, in seguito aggiornamento annuale Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
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Misura 1-1.2 «Scambio di dati nazionali e cantonali sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive» Descrizione La Confederazione e i Cantoni garantiscono l’integrazione dei dati attuali e futuri sulla presenza e sulla diffusione di specie esotiche invasive disponibili a livello cantonale e nazionale. È così creata una base di dati coerente sulle specie esotiche invasive, il che rappresenta una premessa importante per il riconoscimento precoce di nuove presenze. In linea di massima, i dati sulle specie esotiche invasive sono integrati nelle attività di monitoraggio della biodiversità in Svizzera. Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi cantonali interessati, centri dati della Confederazione, istituti di ricerca Attuazione/ -Attuazione concettuale, organizzativa e tecnica del flusso di dati e strumenti informazioni in vista di un eventuale obbligo di notifica (cfr. misure 1-3.1 e 3-1.1) Adeguamenti Adeguamenti giuridici necessari necessari - Nessuno*
Decisioni - Nessuna necessarie Fabbisogno finanzia- - Confederazione: basso rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplemen- - Cantoni: basso tare Indicatori Intervallo di elaborazione dello scambio di dati
Tappe principali Tappa I: sviluppo e implementazione dei presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati tra la Confederazione e i Cantoni entro la fine del 2017 Tappa II: sistema di dati adeguato operativo a partire dal 2018 Termine previsto per 2018 l’attuazione
* In vista dell’attuazione di un eventuale obbligo di notifica di specie esotiche invasive non disciplinate nell’ambito delle regolamentazioni speciali esistenti (p. es. OPV, OFE) (cfr. misura 1-3.1) è necessario creare i presupposti concettuali, organizzativi e tecnici per la gestione dei dati, essendo prevedibile un’intensificazione dell’attività di notifica.
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Misura 1-1.3 «Rappresentanza della Svizzera in organismi europei e internazionali» Descrizione La Confederazione aderisce a reti europee, come ad esempio la Convenzione di Berna, il panel EPPO IAS o la rete EASIN, e valuta continuamente la partecipazione ad altri organismi internazionali. Grazie a una maggior presenza sulla scena internazionale, la Svizzera dispone di una buona rete, conosce i problemi attuali nel contesto internazionale e può definire, assieme ai Paesi limitrofi, una procedura coordinata di prevenzione e lotta. È così garantito lo scambio internazionale di informazioni ed esperienze. Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (UFAG, USAV), istituti di ricerca Attuazione/ - Collaborazione con organismi europei e internazionali dedicati alle strumenti specie esotiche invasive Adeguamenti - Analisi periodica del contesto internazionale, adeguamento delle necessari rappresentanze, se necessario Adeguamenti giuridici necessari
Nessuno Decisioni Designazione degli uffici federali o delle istituzioni incaricati di collaborare necessarie con i vari organismi Fabbisogno finanzia- - Confederazione: basso rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplementare Indicatori - Proposte della Svizzera accolte nei negoziati dei relativi organismi
Rapporti sulle attività e sugli sviluppi internazionali all’attenzione della direzione dell’UFAM e nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: panoramica degli organismi e delle rappresentanze della Svizzera esistenti nel corso del 2016 Tappa II: decisione e proposta di adesione a eventuali organismi supplementari entro la fine del 2016 Tappa III: rapporti a partire dal 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dalla fine del 2016 l’attuazione
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Misura 1-1.4 «Cooperazione transfrontaliera a livello regionale»
Descrizione La Confederazione e i Cantoni curano e, se necessario, intensificano lo scambio transfrontaliero di informazioni e la cooperazione sulla presenza, sulla lotta e sulla prevenzione di specie esotiche invasive e partecipano a reti transfrontaliere (p. es. INTERREG, Oberrheinkonferenz, Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman (CIPEL), Grand Genève Agglomération franco-valdo-genevoise). È così possibile coordinare efficacemente e adattare alla situazione attuale il lavoro di prevenzione e di lotta. I nuovi pericoli sono riconosciuti precocemente. Responsabilità Servizi cantonali direttamente interessati
Attori coinvolti UFAM, altri servizi cantonali specializzati
Attuazione/ -Partecipazione a reti e gruppi di lavoro transfrontalieri, scambio di strumenti esperienze, cura delle reti mediante contatti personali e organizzazione di eventi per specialisti
Rapporti nell’ambito del coordinamento cantonale delle attività in materia di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3) nonché nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Adeguamenti Adeguamenti giuridici necessari necessari - Nessuno Decisioni necessarie Selezione delle reti rilevanti e dei rappresentanti da parte dei servizi cantonali specializzati Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori Rapporti nell’ambito del coordinamento cantonale delle attività in - materia di specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3)
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: panoramica della rappresentanza in reti e gruppi di lavoro regionali e transfrontalieri esistenti entro la fine del 2016 Tappa II: valutazione dell’adesione a eventuali organismi supplementari nel corso del 2017 Tappa III: rapporti a partire dal 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
* Attualmente non è noto alcun nuovo organismo in cui sarebbe necessaria una rappresentanza della Svizzera.
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Misura 1-2.1 «Rafforzamento del coordinamento sulle specie esotiche invasive a livello nazionale» Descrizione La Confederazione garantisce l’attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e coordina le attività e gli attori a livello nazionale. A tal fine rafforza la sua attività nazionale d’informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive. Nell’ambito di queste attività vanno coinvolti gli uffici federali direttamente interessati, i Cantoni nonché altre istituzioni e organizzazioni interessate (cfr. cap. 2.3). Occorre garantire che gli organismi esistenti (AGIN, piattaforme cantonali sui neobiota ecc.) nonché il gruppo di esperti (misura 1-1.1) siano coinvolti in funzione dei bisogni. Saranno così garantiti l’informazione degli attori interessati sulla situazione attuale in relazione alle specie presenti e attese nonché alle misure di prevenzione e di lotta e uno scambio di esperienze tra l’altro sugli effetti della lotta, sul bisogno di coordinamento nonché sul monitoraggio a livello nazionale. Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, Cantoni, associazioni, istituti di ricerca Attuazione/ - Forma di organizzazione per l’attività nazionale d’informazione e strumenti coordinamento sulle specie esotiche invasive Adeguamenti - Coordinamento dei compiti e delle attività degli organismi esistenti necessari a livello nazionale Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno* Decisioni necessarie Decisione sulla forma di organizzazione dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento Fabbisogno finanzia- - Confederazione: medio rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: elevato sonale supplementare Indicatori Informazione e coordinamento a livello nazionale implementati e operativi
Tappe principali Tappa I: concezione e progetto di forma di organizzazione entro la fine del 2016 Tappa II: attività operativa a partire dall’inizio del 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 l’attuazione
* Rientra nell’attuale mandato di coordinamento della Confederazione p. es. secondo l’OEDA, cfr. anche OLFP, OCP
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Misura 1-2.2 «Trasmissione di informazioni sulle specie esotiche invasive nelle politiche settoriali della Confederazione» Descrizione Attraverso l’inclusione, in funzione dei bisogni, delle politiche settoriali nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1), la Confederazione consente il coordinamento con i relativi servizi. I rappresentanti delle politiche settoriali garantiscono il flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive da e verso gli attori rilevanti all’interno della loro unità organizzativa. In particolare i servizi di manutenzione delle politiche settoriali d’incidenza territoriale della Confederazione (UFT, USTRA, UFAC ecc.) sono informati sulla problematica delle specie esotiche invasive e possono essere coordinati in modo mirato. Sono così in grado di reagire rapidamente ai mutamenti della situazione attuale delle specie esotiche invasive e di applicare le misure di lotta unitarie definite nonché gli aiuti all’esecuzione. Responsabilità Servizi federali delle relative politiche settoriali (USTRA, UFPP, UFSP, UFT, UFAC, UFE, armasuisse, FFS ecc.) Attori coinvolti UFAM, se necessario servizi cantonali interessati
Attuazione/ Inclusione nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento - strumenti Trasmissione di informazioni agli attori rilevanti all’interno delle poli- - tiche settoriali Adeguamenti - Se necessario, adeguamento dei flussi d’informazione interni e necessari della composizione degli organismi Adeguamenti giuridici necessari - Nessuno Decisioni necessarie Definizione dell’inclusione delle politiche settoriali nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento da parte dei servizi federali interessati Fabbisogno finanzia- - Nessuno rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento Tappe principali Tappa I: definizione delle modalità di inclusione di ciascuna politica settoriale nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento entro la fine del 2016 Tappa II: panoramica dei servizi federali che forniscono informazioni all’interno della forma di organizzazione a partire dal 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 (in coordinamento con l’avvio dell’attil’attuazione vità nazionale d’informazione e coordinamento)
* L’onere per l’inclusione della politica settoriale nell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) può essere coperto con il personale esistente.
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Misura 1-2.3 «Coordinamento delle attività sulle specie esotiche invasive a livello cantonale» Descrizione I Cantoni garantiscono l’attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale della strategia per le specie esotiche invasive e la trasmissione di informazioni nella loro sfera di competenza (cfr. misura 1-2.1). Sono coinvolti tutti i servizi cantonali specializzati interessati da specie esotiche invasive ed è designato un interlocutore centrale per la comunicazione e il coordinamento con terzi (Confederazione, Comuni, associazioni, pubblico) per quanto riguarda le specie esotiche invasive. Sono così garantiti il flusso di informazioni sulla situazione attuale in Svizzera e il know-how necessario per la prevenzione e la lotta a livello di tutti gli attori rilevanti sul piano cantonale. Responsabilità Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti Servizi specializzati degli uffici federali interessati, Comuni, associazioni, pubblico Attuazione/ - Attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invastrumenti sive rilevanti a livello cantonale Adeguamenti - Verifica ed eventuale adeguamento del flusso di informazioni tra i necessari servizi specializzati interessati all’interno di ciascun Cantone Adeguamenti giuridici necessari - A livello federale nessuno; occorre verificare se l’attuazione delle misure rilevanti a livello cantonale non presupponga adeguamenti giuridici a livello cantonale Decisioni necessarie Designazione di un interlocutore all’interno del Cantone
Fabbisogno finanzia- - Nessuno rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplemen- - Cantoni: da basso a medio (a seconda della grandezza del Cantare tone) Indicatori - Rapporti nell’ambito del coordinamento cantonale delle attività in materia di specie esotiche invasive - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: designazione di un interlocutore centrale per quanto riguarda le specie esotiche invasive nel corso del 2016 Tappa II: piano di attuazione delle misure della strategia per le specie esotiche invasive rilevanti a livello cantonale e trasmissione delle informazioni per ciascun Cantone entro la fine del 2016 Tappa II: partecipazione all’attività nazionale d’informazione e coordinamento a partire dal 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
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Misura 1-2.4 «Ricerca applicata sui deficit di conoscenze sull’utilizzazione di specie esotiche invasive» Descrizione Nell’ambito della ricerca sulla biodiversità, la Confederazione promuove in particolare progetti relativi ai deficit di conoscenze sull’utilizzazione di specie esotiche invasive. Sono privilegiati i progetti di ricerca orientati all’applicazione, che consentono di chiarire, attraverso la ricerca, le lacune di conoscenze nella pratica nonché di elaborare e verificare possibili piste di soluzione. Occorre garantire che le conoscenze prodotte dalla ricerca confluiscano nell’utilizzazione di specie esotiche invasive, in modo da ottimizzare le misure di prevenzione e di lotta.
Responsabilità Ricerca delle istituzioni finanziatrici
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (p. es. UFAG, USAV, UFSP), università, istituti di ricerca (WSL, EAWAG, Agroscope, CABI ecc.), gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) nonché uffici di consulenza ambientale Strumenti - Ricerca dell’Amministrazione federale della Confederazione
Strumenti di promozione nell’ambito del Fondo nazionale svizzero (p. es. PNR, PRN)
Promozione della ricerca mediante progetti specifici da parte di terzi (fondazioni ecc.) Adeguamenti Adeguamenti giuridici necessari necessari - Nessuno Decisioni necessarie Nel quadro dei singoli progetti proposti
Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno sonale supplementare Indicatori - Numero di progetti di ricerca legati a specie esotiche invasive - Contributo finanziario del programma di ricerca dell’Amministrazione federale sulle specie esotiche invasive Tappe principali -
Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
* Da tener presente nell’ambito del bilancio ordinario della relativa istituzione
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Misura 1-3.1 «Armonizzazione e adeguamento delle basi giuridiche sulla prevenzione e sulla lotta contro le specie esotiche invasive» Descrizione La Confederazione armonizza le basi giuridiche sulle specie esotiche invasive (tra l’altro definizione, strumenti, conflitti tra gli obiettivi, procedure, finanziamento) e le elabora in vista di una procedura coordinata di attuazione della strategia per le specie esotiche invasive e di classificazione delle specie in base ai criteri menzionati al capitolo 3. Se necessario, la Confederazione elabora aiuti all’esecuzione* sulle basi giuridiche adeguate concernenti le specie esotiche destinate ai Cantoni, ai Comuni, agli attori dell’economia ecc. in vari settori specifici (bosco di protezione, protezione contro le piene, rivitalizzazioni ecc.). Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi specializzati cantonali interessati Attuazione/ - Panoramica delle normative concernenti specie esotiche invasive strumenti (cfr. cap. 1.2)
Schema di classificazione (cfr. cap. 3.1) Adeguamenti - Adeguamento delle basi giuridiche applicabili alle specie esotiche necessari invasive nonché delle legislazioni speciali delle varie politiche settoriali
Adeguamento del Manuale NPC ed elaborazione degli aiuti all’esecuzione necessari Decisioni necessarie Definizioni e contenuto degli adeguamenti delle basi giuridiche in materia di specie esotiche invasive (cfr. Po Vogler 13.3636) Fabbisogno finanzia- - Nessuno rio supplementare (le spese supplementari risultanti dall’esecuzione delle basi giuridiche adeguate potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate) Fabbisogno di per- - Nessuno** sonale supplementare Indicatori - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento sullo stato dell’armonizzazione Tappe principali Tappa I: formulazione delle disposizioni sulle specie esotiche invasive a livello di legge Tappa II: adeguamenti a livello di ordinanza Termine previsto per In sospeso l’attuazione
* La mancanza di aiuti all’esecuzione dopo l’entrata in vigore della revisione dell’OEDA ha ritardato considerevolmente l’esecuzione. Per evitare che ciò si ripeta nell’ambito degli adeguamenti delle basi giuridiche previsti occorre elaborare le basi necessarie. ** L’onere può essere coperto con il personale esistente.
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Misura 1-3.2 «Adeguamento degli aiuti in politiche settoriali legate alle specie esotiche invasive» Descrizione La Confederazione, i Cantoni e le associazioni di categoria adeguano gli aiuti all’esecuzione, come le direttive e le raccomandazioni (direttive per la manutenzione, VSS, norme SIA ecc.), conformemente all’adeguamento delle basi giuridiche concernenti le specie esotiche invasive. Responsabilità Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali direttamente interessati, associazioni di categoria Attori coinvolti UFAM, altri servizi cantonali
Attuazione/ - Direttive, raccomandazioni, promemoria strumenti Adeguamenti Adeguamento in base alle modifiche delle basi giuridiche (cfr. misura 1-3.1) necessari e all’acquisizione di nuove conoscenze rilevanti ai fini dell’attuazione (cfr. misura 1-1.1, 1-2.1, 1-2.2, 1-4.2) sulle specie esotiche invasive Decisioni necessarie Tematiche e genere nonché grado di dettaglio delle direttive da parte del servizio competente Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento sullo stato delle direttive adeguate a partire dal gennaio 2017 Tappe principali Tappa I: panoramica degli adeguamenti necessari alle direttive esistenti entro la fine del 2016 Tappa II: adeguamento delle direttive a partire dal 2017 nell’ambito degli aggiornamenti progressivi Termine previsto per Entro la fine del 2017, in seguito progressivamente l’attuazione
* Onere coperto con le risorse esistenti.
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Misura 1-4.1 «Classificazione e prioritizzazione delle specie esotiche invasive» Descrizione La Confederazione elabora un modello decisionale dinamico per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive. Le specie esotiche invasive sono classificate in modo differenziato in base al modello decisionale conformemente allo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1). Questa classificazione è il presupposto per poter definire, classificare in ordine di priorità e – dopo un’eventuale nuova valutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ciascuna specie. La verifica periodica è effettuata nell’ambito della misura 3-2.2. Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, gruppo di esperti sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1), centri dati, altri esperti se necessario Attuazione/ - Analisi delle basi scientifiche e valutazione delle esperienze legate strumenti alle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1)
Inclusione delle basi internazionali (p. es. List of species of Union concern)
Modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie esotiche invasive
Verifica della classificazione con il modello decisionale (cfr. misura 3-2.2) Adeguamenti - Adeguamento delle basi giuridiche in base alla prioritizzazione delle necessari specie esotiche invasive secondo lo schema di classificazione nonché, se necessario, di altre ordinanze (OPN, OEDA, OCP, OLFP, OIConf, OPV, OFE, OFo) Decisioni necessarie - Definizione e ponderazione dei criteri di classificazione delle specie con il modello decisionale da parte dell’UFAM Fabbisogno finanzia- - Confederazione: basso* rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplementare Indicatori - Modello decisionale disponibile (sì/no) - Verifica periodica ed eventuale aggiornamento della classificazione delle specie esotiche invasive in base alle nuove conoscenze
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: definizione e ponderazione dei criteri di classificazione delle specie esotiche invasive nel corso del 2016 Tappa II: classificazione delle specie esotiche invasive entro la fine del Termine previsto per Fine 2017 l’attuazione
* Basi già elaborate nell’ambito del workshop «Criteri di valutazione/organismi»
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Misura 1-4.2 «Analisi delle specie e degli habitat minacciati da specie esotiche invasive» Descrizione La Confederazione esamina, in collaborazione con i centri dati, esperti e i Cantoni, le specie (autoctone) e gli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive, determinando il bisogno d’intervento e derivando raccomandazioni particolari. Le conoscenze confluiscono nelle raccomandazioni e nelle misure in particolare sulle specie prioritarie a livello nazionale e sugli habitat degni di protezione. Ciò consente di adottare misure mirate di promozione delle specie e/o di lotta e, se necessario, di precisare le misure per le relative specie in funzione del luogo secondo gli obiettivi dello schema di classificazione (cfr. cap. 3.1). Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Centri dati della Confederazione, esperti (AGAF, BIOP Support), servizi cantonali interessati Strumenti - Elenco delle specie prioritarie a livello nazionale e degli habitat degni di protezione, Liste rosse, piano di promozione delle specie nonché piani di misure elaborati per queste specie
Basi scientifiche sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1)
Identificazione delle specie, degli habitat e dei biotopi protetti particolarmente minacciati da specie esotiche invasive
Misure specifiche in funzione del luogo, piani di protezione ecc. Adeguamenti - Eventuale adeguamento dei mandati di prestazioni esistenti necessari Adeguamenti giuridici necessari
Nessuno Decisioni necessarie Procedura d’identificazione delle specie e degli habitat particolarmente minacciati da parte dell’UFAM Fabbisogno finanzia- - Confederazione: basso rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Numero di specie, habitat e biotopi protetti particolarmente minacciati da specie esotiche invasive Tappe principali Tappa I: rapporti di analisi delle specie e degli habitat particolarmente minacciati da specie esotiche invasive entro la fine del 2017, in seguito aggiornamento periodico in base alle nuove conoscenze Termine previsto per Fine 2017, in seguito aggiornamento periodico l’attuazione
* Coperto con le risorse esistenti o con nuove risorse (cfr. misura 1-2.1)
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Misura 2-1.1 «Integrazione della gestione delle specie esotiche invasive nella formazione professionale di base e superiore» Descrizione Le organizzazioni del mondo del lavoro e le associazioni di categoria, in particolare dei settori professionali natura, costruzioni e legno, integrano l’utilizzazione conforme alle prescrizioni e adeguata delle specie esotiche invasive come competenza operativa negli atti che disciplinano la formazione professionale di base e superiore. Gli attori rilevanti sono così sensibilizzati sulla problematica, hanno familiarità con le prescrizioni vigenti e sono in grado di agire in modo adeguato. Responsabilità Organizzazioni del mondo del lavoro e associazioni di categoria
Attori coinvolti SEFRI, Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP), istituti di formazione, UFAM Attuazione/ - Diffusione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive strumenti alle associazioni di categoria nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento dei contenuti sulle specie necessari esotiche invasive delle offerte attuali della formazione professionale di base e superiore Decisioni necessarie Definizione dei contenuti che devono essere integrati nella formazione professionale di base e superiore Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Riferimenti concreti alla tematica delle specie esotiche invasive nei regolamenti di formazione, nei piani didattici e di studio, nei regolamenti di esame; sussidi didattici e offerte di apprendimento di qualità garantita; tasso di utilizzazione delle offerte Tappe principali In funzione delle scadenze previste per l’adeguamento dei sussidi didattici
Termine previsto per Progressivamente a partire dall’anno scolastico 2017-2018 l’attuazione
* Onere coperto con le risorse esistenti
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Misura 2-1.2 «Offerte di perfezionamento e consulenza sulle specie esotiche invasive a livello settoriale» Descrizione I fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza destinate a operatori nel settore ambientale integrano le conoscenze attuali sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) nelle loro offerte e le trasmettono in modo mirato. Sono così promosse la consapevolezza e l’attenzione in tutti i lavori di manutenzione a contatto con specie esotiche invasive. Responsabilità Fornitori di offerte di perfezionamento
Attori coinvolti UFAM, servizi cantonali interessati, associazioni di categoria
Attuazione/ - Diffusione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive strumenti ai fornitori di offerte di perfezionamento e consulenza nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento dei contenuti sulle specie necessari esotiche invasive delle offerte attuali di perfezionamento e consulenza a livello settoriale Decisioni necessarie Definizione dei contenuti che devono essere integrati nelle offerte di perfezionamento e consulenza Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Ricorso alle offerte di perfezionamento e consulenza sulle specie esotiche invasive Tappe principali Tappa I: creazione/adeguamento delle offerte di perfezionamento entro l’inizio del 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 l’attuazione
* Onere coperto con le risorse esistenti
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Misura 2-1.3 «Sensibilizzazione dei settori specializzati e dei loro clienti»
Descrizione Le associazioni di categoria (JardinSuisse, commercio di articoli zoologici, Società svizzera degli impresari-costruttori, Associazione svizzera di economia delle acque, VSS ecc.) informano e sensibilizzano periodicamente il settore e i loro clienti sulle specie esotiche invasive rilevanti e sui loro rischi, sulle prescrizioni vigenti e sulle modalità di utilizzazione. Responsabilità Associazioni di categoria
Attori coinvolti UFAM, servizi cantonali interessati
Attuazione/ - Fogli informativi e promemoria, eventi, riviste specializzate strumenti - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle associazioni di categoria nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento e ampliamento dei contenecessari nuti sulle specie esotiche invasive delle offerte d’informazione e consulenza a livello settoriale Decisioni necessarie Le associazioni di categoria stabiliscono la frequenza e i contenuti delle attività di sensibilizzazione (articoli su media specializzati o siti web, distribuzione di flyer nel commercio specializzato ecc.). Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Numero di fogli informativi e promemoria, eventi, articoli su specie esotiche invasive pubblicati in riviste Tappe principali Tappa I: verifica degli adeguamenti necessari del materiale d’informazione e comunicazione esistente entro il 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 l’attuazione
* Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-1.4 «Sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e sui loro effetti» Descrizione Se necessario, la Confederazione informa il pubblico sulle specie esotiche invasive rilevanti per la Svizzera fondandosi sulle basi scientifiche elaborate dal gruppo di esperti (cfr. misura 1-1.1). Il pubblico conosce così le possibili minacce legate alle specie esotiche invasive.
Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, Comuni Attuazione/ - Pano di comunicazione strumenti Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento e completamento dei connecessari tenuti sulle specie esotiche invasive delle offerte esistenti (pubblicazioni, opuscoli, offerte online) Decisioni necessarie Definizione delle modalità e della portata delle attività di sensibilizzazione da parte dell’UFAM (piano di comunicazione) Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplementare Indicatori - Numero di prodotti di comunicazione (comunicati stampa, visitatori su siti web, opuscoli ecc.) Tappe principali Tappa I: elaborazione del piano di comunicazione entro la fine del 2016 Tappa II: in seguito aggiornamento dei contenuti Termine previsto per A partire dal 2016 l’attuazione
* Onere coperto con le risorse esistenti
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Misura 2-2.1 «Autocontrollo da parte dei responsabili della messa in circolazione di specie esotiche» Descrizione I responsabili della messa in circolazione garantiscono l’autocontrollo per tutte le specie immesse in commercio. Tengono in assortimento unicamente specie esotiche che non comportano alcun pericolo per l’uomo e l’ambiente né alcun pregiudizio per la diversità biologica e il suo uso sostenibile. Conoscono gli aiuti applicabili (cfr. misure 1-3.1, 1-3.2 e 2-1.3) e valutano l’adozione di misure facoltative (p. es. «codici di condotta» nell’ambito della Convenzione di Berna). Responsabilità Responsabili dell’immissione in commercio
Attori coinvolti UFAM, servizi cantonali interessati
Attuazione/ - Misure di formazione e perfezionamento (cfr. misure 2-1.1 e 2-1.2) strumenti - Attività di sensibilizzazione da parte delle associazioni di categoria (cfr. misura 2-1.3) - Sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8) Adeguamenti - Verifica della procedura di acquisto e rivendita di specie esotiche necessari
Decisioni necessarie Nessuna
Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati nell’ambito della sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8) Tappe principali verifica dell’intero assortimento attuale nel corso del 2016 Tappa I: in seguito verifica continua prima dell’inserimento di nuove spe- Tappa II: cie esotiche nell’assortimento Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione * Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-2.2 «Integrazione di specie esotiche invasive selezionate nell’attività di controllo doganale» Descrizione La Confederazione integra nell’attività di controllo doganale delle merci e delle persone l’obiettivo di escludere l’importazione di specie esotiche invasive. Ciò vale in particolare per le specie del livello D1 secondo lo schema di classificazione (cfr. cap. 3.1). Responsabilità AFD*
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati (p. es. UFAM, USAV, UFAG) Attuazione/ - Divieti d’importazione per specie esotiche invasive del livello D1 strumenti - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell’ambito dell’attività d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché all’interno delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2) Adeguamenti Adeguamenti giuridici necessari: formulazione, negli atti giuridici, del mannecessari dato all’AFD di controllare le specie esotiche invasive
Decisioni necessarie - Definizione del mandato all’AFD nell’ambito dell’adeguamento delle basi giuridiche Fabbisogno finanzia- - Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere rio supplementare attuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in Fabbisogno di perbase alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e sonale supplemenpresentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuriditare che adeguate. Indicatori - Numero di controlli effettuati
Numero di violazioni del divieto d’importazione
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento Tappe principali Tappa I: inclusione della tematica delle specie esotiche invasive nella formazione e nel perfezionamento del personale addetto ai controlli Tappa II: informazione del personale addetto ai controlli sui divieti d’importazione, sulle specie interessate e sul loro riconoscimento a partire dall’adeguamento delle basi giuridiche Tappa III: in seguito svolgimento di controlli delle specie esotiche invasive importate Termine previsto per Non prima del 2018 (in funzione dell’attuazione della misura 1-3.1) l’attuazione
* D’intesa con gli uffici federali interessati (UFAG, USAV, UFAM)
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Misura 2-2.3 «Integrazione della valutazione del potenziale invasivo delle specie esotiche nell’ambito delle procedure di omologazione» Descrizione Nell’ambito delle procedure di omologazione (p. es. impiego di specie potenzialmente invasive come prodotti fitosanitari, alimenti per animali, biocidi ecc.), la Confederazione garantisce che sia valutato il potenziale invasivo delle specie esotiche e sia rilasciata l’omologazione solo se è garantita la protezione dell’uomo, dell’ambiente e della diversità biologica. Se necessario sono adeguate le basi giuridiche. Responsabilità Autorità federali che rilasciano le autorizzazioni
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati Attuazione/ - Basi scientifiche sulle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) strumenti - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invasive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell’ambito dell’attività d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché all’interno delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2) Adeguamenti - Eventuale adeguamento delle procedure di omologazione (criteri per necessari il rilascio di autorizzazioni)
Decisioni necessarie Procedura di adeguamento delle procedure di omologazione da parte delle autorità federali che rilasciano le autorizzazioni Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Numero di procedure di omologazione (adeguate) con riferimento al potenziale invasivo delle specie esotiche Tappe principali Tappa I: emanazione delle procedure di omologazione rilevanti entro la fine del 2016 Tappa II: adeguamento delle procedure di omologazione rilevanti entro il Termine previsto per 2018, in seguito progressivamente l’attuazione
* Onere coperto con le risorse esistenti
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Misura 2-2.4 «Integrazione della problematica della gestione delle specie esotiche invasive nell’ambito delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio» Descrizione Nell’ambito del rilascio di autorizzazioni di costruzione e di esercizio, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono che la problematica dell’utilizzazione di specie esotiche invasive nell’ambiente sia debitamente considerata e attuata in modo da escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive. A tal fine sono presi in considerazione varie basi giuridiche e vari strumenti, come ad esempio promemoria (cfr. misura 1-3.2). Responsabilità Autorità federali, cantonali e comunali che rilasciano le autorizzazioni
Attori coinvolti UFAM, servizi specializzati cantonali e comunali
Attuazione/ - Trasmissione delle informazioni rilevanti sulle specie esotiche invastrumenti sive alle autorità che rilasciano le autorizzazioni nell’ambito dell’attività d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1), delle politiche settoriali (cfr. misura 1-2.2) nonché dei servizi specializzati cantonali (cfr. misure 1-2.3) - Direttive, raccomandazioni, promemoria Adeguamenti - Eventuale adeguamento delle procedure di procedure di rilascio di necessari autorizzazioni di costruzione e di esercizio (criteri per il rilascio di autorizzazioni) e relativi aiuti all’esecuzione Decisioni necessarie Procedura di adeguamento delle procedure di omologazione da parte delle autorità federali, cantonali e comunali che rilasciano le autorizzazioni Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori Numero di procedure adeguate di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio che tengono adeguatamente conto della tematica delle specie esotiche invasive Tappe principali Tappa I: rilevamento delle procedure rilevanti di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio entro la fine del 2016 Tappa II: adeguamento delle procedure rilevanti di rilascio delle autorizzazioni di costruzione e di esercizio entro il 2018 Termine previsto per 2018, in seguito progressivamente l’attuazione
* Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-2.5 «Informazione degli acquirenti sulle proprietà ambientali delle specie esotiche vendute» Descrizione I responsabili dell’immissione in commercio informano sufficientemente gli acquirenti sulle proprietà ambientali; ciò è assolutamente necessario per tutte le specie esotiche soggette a requisiti relativi all’utilizzazione nell’ambiente (classe B secondo lo schema di classificazione, cfr. cap. 3.1). Gli acquirenti sono così consapevoli della loro responsabilità nell’utilizzazione di specie esotiche. Responsabilità Responsabili dell’immissione in commercio
Attori coinvolti UFAM, servizi cantonali interessati, associazioni di categoria
Attuazione/ - Aiuti all’esecuzione (cfr. misura 1-3.2) strumenti - Attività di sensibilizzazione dei responsabili dell’immissione in commercio da parte delle associazioni di categoria e della Confederazione (cfr. misura 2-1.3)
Sorveglianza del mercato secondo l’OEDA (cfr. misura 2-2.8)
Commenti dell’AGIN C sull’articolo 5 OEDA per le neofite Adeguamenti - Verifica e, se necessario, adeguamento delle informazioni attuali necessari agli acquirenti di specie esotiche invasive
Decisioni necessarie Definizione di requisiti minimi relativi all’informazione da parte della Confederazione con il coinvolgimento dei Cantoni e delle associazioni di categoria Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati nell’ambito della sorveglianza del mercato (cfr. misura 2-2.8) Tappe principali verifica del bisogno per l’intero assortimento attuale Tappa I: in seguito verifica continua prima dell’inserimento di nuove spe- Tappa II: cie esotiche nell’assortimento Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
* Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-2.6 «Prevenzione nell’ambito della manutenzione di impianti infrastrutturali per evitare la diffusione di specie esotiche invasive» Descrizione Nell’ambito della pianificazione e dell’esecuzione di lavori di manutenzione (p. es. manutenzione delle scarpate e delle aree verdi), i servizi di manutenzione delle ferrovie, delle strade e delle acque nonché di altri impianti infrastrutturali provvedono a escludere l’insediamento e l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive. Responsabilità USTRA, UFPP, armasuisse, UFE, UFT, FFS, servizi specializzati cantonali e comunali Attori coinvolti Servizi di manutenzione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, UFAM Attuazione/ - Norme VSS ferrovia/strada, promemoria (cfr. misura 1-3.3) strumenti - Flusso di informazioni sulle specie esotiche invasive nelle politiche settoriali della Confederazione (cfr. misura 1-2.2) Adeguamenti Adeguamento delle direttive sulla manutenzione, delle norme VSS ferronecessari via/strada ed eventualmente di altri documenti tenendo conto delle misure preventive necessarie contro le specie esotiche invasive Decisioni necessarie - Nessuna
Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell’obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.5) Tappe principali Tappa I: adeguamento/elaborazione di norme e direttive entro la fine del Tappa II: svolgimento di lavori di manutenzione tenendo conto delle misure preventive necessarie Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 l’attuazione
* Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-2.7 «Prevenzione della diffusione di specie esotiche invasive a livello di fondi» Descrizione I proprietari e i gestori di fondi provvedono affinché specie esotiche invasive non s’insedino sui loro fondi e costituiscano una fonte per l’ulteriore diffusione di specie esotiche invasive sulle superfici limitrofe.
Responsabilità Proprietari e gestori di fondi e le loro associazioni
Attori coinvolti Servizi specializzati cantonali e comunali
Attuazione/ - Sensibilizzazione della popolazione sulle specie esotiche invasive e strumenti sui loro effetti (cfr. misura 2-1.4) - Informazione degli acquirenti sulle proprietà ambientali delle specie esotiche vendute (cfr. misura 2-2.5) Adeguamenti - necessari
Decisioni necessarie -
Fabbisogno finanzia- - Nessuno* rio supplementare Fabbisogno di per- - Nessuno* sonale supplementare Indicatori Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell’obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.8) Tappe principali
Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2016 l’attuazione
* Mantenuto nell’ambito dei compiti e dei mezzi ordinari o ampliato nei limiti del possibile
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Misura 2-2.8 «Controllo del rispetto dell’obbligo di diligenza nell’ambito delle attività a contatto con specie esotiche invasive» Descrizione I Cantoni vigilano sul rispetto dell’obbligo di diligenza (p. es. responsabili dell’immissione in commercio, acquirenti, compresa la diffusione secondaria p. es. attraverso lavori di costruzione, trasporti sull’acqua, servizi di manutenzione ecc.) all’interno dei vari settori e delle varie professioni. È così possibile rafforzare la consapevolezza sulla problematica delle specie esotiche invasive. Responsabilità Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti UFAM, associazioni di categoria
Attuazione/ - Sorveglianza del mercato (in loco e online) strumenti - Sorveglianza delle costruzioni e della manutenzione - Controlli per campione Adeguamenti - necessari
Decisioni necessarie - Definizione delle priorità per la vigilanza sull’obbligo di diligenza da parte dei servizi specializzati cantonali - Definizione della portata della vigilanza sull’obbligo di diligenza da parte dei servizi specializzati cantonali Fabbisogno finanzia- - Nessuno (-> fabbisogno di personale) rio supplementare Fabbisogno di per- - Cantoni: da basso a medio (a seconda del Cantone)* sonale supplementare Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati
Tappe principali definizione delle priorità nell’ambito della vigilanza entro la fine Tappa I: del 2016 Tappa II: controlli periodici a partire dal 2017 Termine previsto per Progressivamente a partire dal 2017 l’attuazione
* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.
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Misura 3-1.1 «Elaborazione e attuazione di strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate» Descrizione La Confederazione elabora, assieme agli uffici federali interessati e ai Cantoni, strategie di lotta specifiche per specie esotiche invasive selezionate (in particolare dei livelli D1 e D2 secondo lo schema di classificazione del cap. 3.1) nonché per habitat particolarmente minacciati (in particolare per i biotopi protetti). Queste strategie contengono indicazioni specifiche per raggiungere l’obiettivo (eradicazione o contenimento) perseguito con l’attuazione delle misure previste e descrivono il relativo fabbisogno di risorse umane e finanziarie della Confederazione. Le strategie di lotta sono aggiornate in funzione della variazione del potenziale di minaccia nonché in base alle conoscenze acquisite nell’ambito dell’attuazione delle misure (cfr. misura 3-2.1). Strategie di lotta specifiche consentono di definire misure mirate per specie esotiche invasive selezionate e di coordinare la procedura degli attori a cui è affidata l’esecuzione. È così possibile evitare futuri costi nettamente più elevati (cfr. cap. 1). Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, esperti Attuazione/ - Il modello decisionale per classificare in ordine di priorità le specie strumenti esotiche invasive (cfr. misura 1-4.1) selezionerà le specie rilevanti (cap. 3.1, livelli D1 e D2) e la misura 1-4.2 identificherà eventuali altre specie e altri habitat bisognosi di intervento Adeguamenti Adeguamento delle basi giuridiche per l’attuazione dello schema di classifinecessari cazione e delle relative disposizioni necessarie per le specie dei livelli D1 e Decisioni necessarie Specie per cui devono essere elaborate strategie di lotta specifiche
Fabbisogno finanzia- - Confederazione: elevato rio supplementare* - Cantoni: da medio a elevato (a seconda del Cantone) Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplemen- - Cantoni: da basso a medio (a seconda della grandezza del Cantare* tone) Indicatori - Numero di strategie di lotta specifiche per singole specie
Rapporti nell’ambito del coordinamento cantonale delle attività relative alle specie esotiche invasive (cfr. misura 1-2.3)
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali Tappa I: elaborazione delle strategie di lotta per le specie selezionate a partire dall’inizio del 2017 Termine previsto per Progressivamente mediante l’adeguamento delle basi giuridiche a partire l’attuazione dalla data di attuazione dello schema di classificazione
* Le spese supplementari risultanti da questa misura, che tuttavia dipendono dall’impostazione concreta dell’adeguamento delle basi giuridiche, potranno essere stimate solo in base alla proposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di conseguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giuridiche adeguate
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Misura 3-1.2 «Attuazione dell’obbligo d’intervento per contenere specie esotiche invasive selezionate» Descrizione La Confederazione, i Cantoni, i Comuni nonché i proprietari e i gestori di fondi adottano autonomamente e sistematicamente misure di lotta per contenere le specie esotiche invasive secondo le disposizioni giuridiche e gli obiettivi (a partire dal livello C dello schema di classificazione del cap. 3.1; cfr. misura 1-4.1) sulle superfici di loro proprietà o sotto la loro responsabilità, fondandosi sulle raccomandazioni generali che scaturiscono dalle basi scientifiche (cfr. misura 1-1.1). In caso di omissione da parte dei proprietari e dei gestori di fondi, l’autorità competente ordina, dopo un sollecito scritto, le misure di contenimento necessarie a carico del proprietario. L’attuazione coordinata e sistematica dell’obbligo d’intervento è una condizione per contenere le specie esotiche invasive con una forte diffusione. L’attuazione corretta delle misure di lotta consente di risparmiare futuri costi molto più elevati (cfr. cap. 1). Responsabilità Proprietari e gestori di fondi
Attori coinvolti Servizi specializzati comunali e cantonali interessati, UFAM
Attuazione/ Informazioni sull’obbligo d’intervento nell’ambito della sensibilizza- - strumenti zione della popolazione sulle specie esotiche invasive e i loro effetti (cfr. misura 2-1.4) - Diffusione delle informazioni rilevanti sull’obbligo d’intervento ai servizi specializzati comunali e cantonali nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) nonché dei servizi specializzati cantonali (cfr. misura 1-2.3) Adeguamenti Adeguamento delle basi giuridiche relative all’attuazione dello schema di necessari classificazione e delle relative disposizioni necessarie per le specie a partire dal livello C Decisioni necessarie Adeguamento delle basi giuridiche
Fabbisogno finanzia- Le spese supplementari risultanti dalle misure che potranno essere atrio supplementare tuate solo dopo l’adeguamento delle basi giuridiche – in funzione della loro impostazione concreta – potranno essere stimate solo in base alla Fabbisogno di perproposta definitiva di adeguamento delle basi giuridiche e di consesonale supplemenguenza presentate solo assieme al messaggio concernente le basi giutare ridiche adeguate. Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sul rispetto dell’obbligo di diligenza (cfr. misura 2-2.5) - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali
Termine previsto per Progressivamente mediante l’adeguamento delle basi giuridiche a partire l’attuazione dalla data di attuazione dello schema di classificazione
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Misura 3-1.3 «Imposizione delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive» Descrizione I servizi specializzati cantonali ordinano ai proprietari e ai gestori di fondi o, in caso di omissione, all’autorità competente di attuare le misure di lotta contro le specie esotiche invasive (cfr. misura 3-1.2). Questa procedura coordinata e sistematica di tutti gli attori per un periodo definito è indispensabile per contenere le specie esotiche invasive con una forte diffusione. L’attuazione corretta delle misure di lotta consente di risparmiare futuri costi molto più elevati (cfr. cap. 1). Responsabilità Servizi specializzati cantonali interessati
Attori coinvolti UFAM, servizi specializzati comunali interessati, proprietari e gestori di fondi Attuazione/ - Attuazione dell’obbligo d’intervento per contenere le specie esotistrumenti che invasive selezionate (misura 3-1.2) Adeguamenti Adeguamento delle basi giuridiche relative all’attuazione dello schema di necessari classificazione e delle relative disposizioni necessarie
Decisioni necessarie - Definizione delle priorità per la vigilanza sull’obbligo d’intervento da parte dei servizi specializzati cantonali
Definizione della portata della vigilanza sull’obbligo d’intervento da parte dei servizi specializzati cantonali Fabbisogno finanzia- - Nessuno (vedi fabbisogno di personale) rio supplementare Fabbisogno di per- - Cantoni: da basso a medio (a seconda del Cantone)* sonale supplementare Indicatori - Rapporto tra il numero di contestazioni e quello di controlli effettuati sulla vigilanza sulle misure di lotta
Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali
Termine previsto per Progressivamente mediante l’adeguamento delle basi giuridiche a partire l’attuazione dalla data di attuazione dello schema di classificazione
* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.
Strategia per le specie esotiche invasive Bozza
Misura 3-2.1 «Controllo dell’efficacia delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive» Descrizione I Cantoni controllano l’efficacia delle misure di lotta attuate e riferiscono all’UFAM in merito alle conclusioni tratte. L’UFAM dispone così di conoscenze attuali sull’applicazione e sul successo delle misure di lotta. Le conoscenze servono quale base per la revisione delle strategie di lotta specifiche (cfr. misura 3-1.1) nonché per un eventuale adeguamento degli obiettivi per singole specie esotiche invasive (cfr. misura 3-2.2).
Responsabilità Servizi cantonali interessati
Attori coinvolti UFAM
Strumenti - Controllo dell’efficacia delle misure di lotta attuate
Adeguamenti neces- - sari
Decisioni necessarie Definizione, da parte dell’UFAM, della struttura della rilevazione per il controllo dell’efficacia nonché della periodicità dei rapporti (rapporto equilibrato tra l’onere per la lotta e l’onere amministrativo). Fabbisogno finanzia- - Nessuno (-> fabbisogno di personale) rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplemen- - Cantoni: da basso a medio (a seconda della grandezza del Cantare tone)* Indicatori - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali
Termine previsto per Progressivamente mediante l’adeguamento delle basi giuridiche a partire l’attuazione dalla data di attuazione dello schema di classificazione
* Di norma, i servizi specializzati cantonali competenti non sono dotati in misura sufficiente per le specie esotiche invasive. È presumibile un fabbisogno di personale supplementare.
Strategia per le specie esotiche invasive Bozza
Misura 3-2.2 «Verifica e, se necessario, adeguamento degli obiettivi per singole specie esotiche invasive» Descrizione Se del caso, la Confederazione adegua gli obiettivi per singole specie esotiche invasive ed eventuali strategie di lotta (secondo le misure 1-4.1 e 3-1.1) in base ai risultati della valutazione dei Cantoni (cfr. misura 3-2.1), alle basi scientifiche elaborate per le specie esotiche invasive (cfr. misura 1-1.1) e alle esperienze maturate da altri attori. Responsabilità UFAM
Attori coinvolti Servizi specializzati degli altri uffici federali interessati, servizi cantonali interessati, esperti Attuazione/ - Classificazione e prioritizzazione delle specie esotiche invasive (mistrumenti sura 1-4.1) - Controllo dell’efficacia delle misure di lotta contro le specie esotiche invasive (misura 3-2.1) Adeguamenti Adeguamento in funzione delle modifiche delle basi giuridiche (cfr. misura necessari 1-3.1) nonché dell’acquisizione di nuove conoscenze sulle specie esotiche invasive rilevanti ai fini dell’attuazione (cfr. misure 1-1.1, 1-2.1, 1-2.2, 1-4.2) Decisioni necessarie Definizione della periodicità della verifica da parte dell’UFAM
Fabbisogno finanzia- - Nessuno (-> fabbisogno di personale) rio supplementare Fabbisogno di per- - Confederazione: incluso nella misura 1-2.1 sonale supplementare Indicatori - Rapporti nell’ambito dell’attività nazionale d’informazione e coordinamento (cfr. misura 1-2.1) Tappe principali
Termine previsto per A partire dalla data di attuazione dello schema di classificazione mediante l’attuazione l’adeguamento delle basi giuridiche in presenza di nuove conoscenze
Strategia per le specie esotiche invasive Bozza
A4 Commenti allo schema di classificazione
Criteri di classificazione Nell’ambito dell’elaborazione della strategia per le specie esotiche invasive e in vista di eventuali adeguamenti delle basi giuridiche sono stati organizzati tre seminari con diversi partecipanti (rappresentanti degli uffici federali direttamente interessati, esperti, rappresentanti di conferenze cantonali). In vista di una classificazione in ordine di priorità sono stati identificati essenzialmente tre criteri per valutare e classificare le specie esotiche invasive:
– Nocività: il criterio della nocività designa il danno prevedibile, che una specie può causare all’uomo, agli animali o all’ambiente. Il danno comprende quindi anche i costi addossati ai singoli o a una collettività, ad esempio in seguito a danni alla salute umana o animale, a lavori di manutenzione e riparazione o alla perdita di basi vitali naturali. – Diffusione: questo criterio descrive da un lato la diffusione di una specie, ossia la sua presenza territoriale attuale e dall’altro la sua capacità di diffondersi ulteriormente, ossia la dinamica migratoria della specie. Quest’ultima dipende da grandezze ecologiche relative alla popolazione, ad esempio il genere e il tasso di riproduzione, la presenza di vettori e percorsi di diffusione o di habitat potenzialmente colonizzabili. – Prospettive di lotta: il criterio delle prospettive di lotta designa la disponibilità e l’efficacia dei metodi di lotta, tenendo conto degli effetti su organismi non bersaglio e sull’ambiente, delle possibilità di ricomparsa e reintroduzione dopo l’attuazione della misure nonché di eventuali cambiamento locali.
Tenendo conto dei tre criteri descritti sopra, le specie devono essere classificate in ordine di priorità e attribuite alla opzioni d’intervento illustrate nella figura 1-3. Ne risultano cinque classi distinte, che rispondono in modo più adeguato alla situazione specifica per quanto riguarda il bisogno di misure e gli obiettivi (cfr. tab. 2 al cap. 3.1). Questa classificazione in ordine di priorità richiede un modello decisionale dinamico, che deve essere elaborato nell’ambito dell’attuazione della strategia (cfr. misura 1.4.1). La classificazione differenziata delle specie esotiche invasive è essenziale per poter definire, classificare in ordine di priorità e – in caso di rivalutazione della situazione – adeguare le misure di prevenzione e di lotta specifiche per ogni specie.