Glossario / Risoluzione delle controversie e procedura (avanzato)

Immunità giudiziaria

L’immunità giudiziaria tutela l’indipendenza decisionale impedendo che una parte insoddisfatta citi personalmente il giudice per atti giurisdizionali. La dottrina è marcata nei sistemi di common law; il diritto svizzero affronta questioni simili tramite responsabilità dello Stato, indipendenza giudiziaria, vigilanza disciplinare e ricusazione, più che con un’unica categoria ampia. Non copre corruzione, condotte private o atti estranei alla funzione giudiziaria. Gli errori giudiziari si contestano normalmente con impugnazioni, revisione o ricusazione e, se previsto, con pretese contro lo Stato. Il concetto rileva anche in contesti internazionali e arbitrali.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.