Immunità giudiziaria
Protezione dei giudici dalla responsabilità personale per atti compiuti nell’esercizio della funzione giudiziaria, salvo eccezioni ristrette.
L’immunità giudiziaria tutela l’indipendenza decisionale impedendo che una parte insoddisfatta citi personalmente il giudice per atti giurisdizionali. La dottrina è marcata nei sistemi di common law; il diritto svizzero affronta questioni simili tramite responsabilità dello Stato, indipendenza giudiziaria, vigilanza disciplinare e ricusazione, più che con un’unica categoria ampia. Non copre corruzione, condotte private o atti estranei alla funzione giudiziaria. Gli errori giudiziari si contestano normalmente con impugnazioni, revisione o ricusazione e, se previsto, con pretese contro lo Stato. Il concetto rileva anche in contesti internazionali e arbitrali.