Glossario / Diritto costituzionale e pubblico avanzato

Neutralità dello Stato

Nel diritto pubblico svizzero, la neutralità dello Stato esprime in particolare l’uguaglianza giuridica, la libertà di credo e coscienza e l’azione amministrativa imparziale. Le autorità non devono favorire né svantaggiare persone per religione, visione del mondo, opinione politica o convinzioni comparabili. Neutralità non significa sempre laicità rigida: i Cantoni adottano modelli diversi nei rapporti tra Chiese e Stato, e la cooperazione con comunità religiose può essere lecita se non discriminatoria e proporzionata. Il principio rileva per scuole, impiego pubblico, elezioni e apparenza di imparzialità.

Definito nella legge

Non è ancora stato curato alcun riferimento legale che definisca questo concetto.

Discussi nelle decisioni

Non è ancora stata curata alcuna discussione giurisprudenziale per questo concetto.