Neutralità dello Stato
La neutralità dello Stato impone alle autorità imparzialità, soprattutto in materia religiosa, politica e nei servizi pubblici.
Nel diritto pubblico svizzero, la neutralità dello Stato esprime in particolare l’uguaglianza giuridica, la libertà di credo e coscienza e l’azione amministrativa imparziale. Le autorità non devono favorire né svantaggiare persone per religione, visione del mondo, opinione politica o convinzioni comparabili. Neutralità non significa sempre laicità rigida: i Cantoni adottano modelli diversi nei rapporti tra Chiese e Stato, e la cooperazione con comunità religiose può essere lecita se non discriminatoria e proporzionata. Il principio rileva per scuole, impiego pubblico, elezioni e apparenza di imparzialità.