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0.142.115.729

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Mongolia sulla riammissione
delle persone in posizione irregolare

RU 20182393

Traduzione

Concluso il 5 aprile 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° luglio 2018

(Stato 1° luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Mongolia,

animati dal desiderio di sviluppare le relazioni amichevoli tra la Svizzera e la Mongolia (in seguito «Parti contraenti»);

consapevoli della necessità di disciplinare la riammissione di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di entrata o di soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente;

riconoscendo che la soluzione del problema della migrazione illegale s’iscrive in uno sforzo più ampio in vista di approfondire la cooperazione internazionale;

sottolineando l’importanza del rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone da riammettere;

fondandosi sul principio di reciprocità;

tenendo conto della legislazione nazionale di entrambe le Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

Parte I: Definizioni terminologiche

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

  1. «cittadino della Mongolia», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza mongola in conformità con la legislazione nazionale della Mongolia;
  2. «cittadino della Svizzera», qualsiasi persona in possesso della cittadinanza svizzera in conformità con la legislazione nazionale della Svizzera»;
  3. «persona in posizione irregolare», chiunque, conformemente alle procedure rilevanti stabilite dalla legislazione nazionale, non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o soggiorno nel territorio della Svizzera o della Mongolia;
  4. «Parte contraente richiedente», la Parte contraente che presenta domanda di riammissione o di notifica del trasferimento di una persona conformemente al presente Accordo;
  5. «Parte contraente richiesta», la Parte contraente cui è indirizzata una domanda di riammissione o di notifica del trasferimento di una persona conformemente al presente Accordo;
  6. «autorità competente», qualsiasi autorità nazionale della Mongolia o della Svizzera incaricata dell’attuazione del presente Accordo conformemente al suo articolo 10;
  7. «riammissione», il trasferimento da parte della Parte contraente richiedente, e l’ammissione da parte della Parte contraente richiesta, di persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio della Parte contraente richiedente, conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Parte II: Obblighi di riammissione delle Parti contraenti

Art. 2 Riammissione dei propri cittadini

1) Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio chiunque non soddisfi o non soddisfi più le condizioni per entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente richiedente, purché sia provato o vi sia la fondata presunzione che tale persona possieda la cittadinanza della Parte contraente richiesta. 3) Ciascuna Parte contraente riammette anche le persone che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per entrare o soggiornare legalmente nel territorio della Parte contraente richiedente, cui la Parte contraente richiesta ha ritirato la propria cittadinanza o che hanno rinunciato alla cittadinanza della Parte contraente richiesta secondo la legislazione nazionale di quest’ultima dopo essere entrate nel territorio della Parte contraente richiedente, salvo se hanno quanto meno ricevuto, dalla Parte contraente richiedente, la promessa di essere naturalizzate.

2) Ciascuna Parte contraente riammette inoltre sul proprio territorio:

  1. i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nel territorio della Parte contraente richiedente;
  2. i coniugi delle persone di cui al paragrafo 1, aventi cittadinanza diversa, purché abbiano o ottengano il diritto di entrare o soggiornare nel territorio della Parte contraente richiesta, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nel territorio della Parte contraente richiedente.

Art. 3 Prove della cittadinanza

1) I documenti e gli altri mezzi su cui si basa la prova o la fondata presunzione della cittadinanza delle Parti contraenti sono definiti all’articolo 1 del Protocollo d’applicazione del presente Accordo. 2) Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente la cittadinanza comprovata senza che siano necessarie ulteriori verifiche. Se vi è la fondata presunzione della cittadinanza della Parte contraente, la presunzione rimane valida salvo se la Parte contraente richiesta dimostra il contrario. La prova o la fondata presunzione della cittadinanza non possono basarsi su documenti falsi. 3) Le Parti contraenti si prestano reciproco supporto nell’accertare la cittadinanza tramite le loro rappresentanze diplomatiche e consolari. Qualora sia impossibile fornire documenti o altri mezzi di prova conformemente al paragrafo 1, su incarico della Parte contraente richiedente la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta interroga senza indugio la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta di un’intervista. La richiesta di un’intervista può essere allegata alla domanda di riammissione del cittadino.

Art. 4 Riammissione per errore

La Parte contraente richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso se è appurato, entro 30 (trenta) giorni di calendario dal trasferimento dell’interessato, che non sono state soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2 del presente Accordo. In questo caso la Parte contraente richiesta fornisce alle autorità competenti della Parte contraente richiedente tutte le informazioni disponibili sull’identità e la cittadinanza dell’interessato.

Parte III: Procedura di riammissione

Art. 5 Principi e contenuto della domanda di riammissione

1) Fatto salvo il paragrafo 2, la riammissione secondo uno degli obblighi di cui all’articolo 2 del presente Accordo è subordinata alla presentazione di una domanda scritta all’autorità competente della Parte contraente richiesta conformemente all’articolo 2 paragrafo 1 del Protocollo d’applicazione. La domanda di riammissione può essere presentata tramite qualsiasi canale di comunicazione, anche elettronico, come fax o messaggio di posta elettronica criptato. 2) Se la persona da riammettere è in possesso di un documento di viaggio o d’identificazione valido, la Parte contraente richiedente può procedere alla riammissione senza presentare domanda all’autorità competente della Parte contraente richiesta. La Parte contraente richiedente notifica previamente per scritto, conformemente all’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo d’applicazione, il trasferimento e la data dello stesso all’autorità competente della Parte contraente richiesta. 3) Alla domanda di riammissione di cui al paragrafo 1 vanno accluse copie dei documenti che provano la cittadinanza della Parte contraente richiesta o che consentono di presumerla in maniera fondata. Alla domanda di riammissione occorre altresì allegare le impronte digitali della persona da riammettere. 4) Alla notifica del trasferimento di una persona di cui al paragrafo 2 occorre accludere copia del documento di viaggio o di identità valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta.

Art. 6 Termini

1) Alla domanda di riammissione di cui all’articolo 2 del presente Accordo, la Parte contraente richiesta risponde senza indugio, in ogni caso entro al massimo 30 (trenta) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta. Su richiesta debitamente motivata della Parte contraente richiesta, il termine può essere prorogato fino a 60 (sessanta) giorni di calendario. Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto. Se la Parte contraente richiesta omette di rispondere entro i termini summenzionati, la riammissione si considera accettata. 2) Dopo la risposta positiva conformemente al paragrafo 1, la persona interessata è trasferita nel territorio della Parte contraente richiesta. Il trasferimento può essere rimandato a causa di ostacoli di ordine giuridico o pratico della Parte contraente richiedente finché tali ostacoli sussistono. 3) Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notifica alla Parte contraente richiedente della risposta positiva alla domanda di riammissione oppure, se del caso, scaduto il termine di cui al paragrafo 1, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia, a prescindere dalla volontà della persona da riammettere, il documento di viaggio richiesto per il trasferimento della persona con una durata di validità di almeno 6 (sei) mesi. 4) Qualora fosse impossibile, in virtù di una procrastinazione del trasferimento conformemente al paragrafo 2, trasferire la persona da riammettere entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia, su richiesta e senza che siano necessarie ulteriori formalità, entro 10 (dieci) giorni lavorativi un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità.

Art. 7 Modalità di trasferimento e modi di trasporto

1) Qualora, per motivi di salute o di età, la persona da riammettere necessiti di assistenza, trattamento o cure specifici oppure siano necessarie misure di protezione o sicurezza durante il trasferimento, quest’ultimo è eseguito con una scorta adeguata. 2) Fatto salvo l’articolo 5 del presente Accordo, prima di procedere al rinvio di una persona, le autorità competenti della Parte contraente richiedente notificano previamente per scritto alle autorità competenti della Parte contraente richiesta la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti. 3) Il trasporto può essere effettuato con qualunque mezzo. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali delle Parti contraenti e può avvenire con voli di linea o voli charter. In caso di rimpatrio sotto scorta, quest’ultima può essere assicurata sia dalla Parte contraente richiedente sia dalla Parte contraente richiesta, purché si tratti di personale autorizzato dalle Parti contraenti. 4) In caso di trasferimento aereo, le eventuali scorte ottengono gratuitamente all’aeroporto i visti necessari.

Parte IV: Protezione dei dati personali

Art. 8 Protezione dei dati personali

1) I dati personali (di seguito «dati») vengono trasmessi soltanto qualora ciò sia necessario per l’applicazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti contraenti, a seconda dei casi.

2) Il trattamento e l’elaborazione dei dati in un caso specifico sono disciplinati dalla legislazione nazionale delle Parti contraenti e dalle disposizioni di trattati internazionali cui hanno sottoscritto. Si applicano inoltre i seguenti principi:

  1. i dati devono essere trattati lealmente e lecitamente;
  2. i dati devono essere rilevati per le finalità specifiche, esplicite e legittime dell’attuazione del presente Accordo e non devono essere trattati ulteriormente dall’autorità che li trasmette o dall’autorità che li riceve in modo incompatibile con tali finalità;
  3. i dati devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati;
  4. I dati trasmessi possono riguardare unicamente:–gli estremi della persona da trasferire e, se del caso, dei suoi familiari (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, alias, soprannomi o pseudonimi, stato civile, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale ed eventualmente precedente),–passaporti, documenti di legittimazione, altri documenti di viaggio e altri documenti ufficiali (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio ecc.),–impronte digitali della persona da riammettere,–altre informazioni necessarie per identificare e trasferire la persona da riammettere o per esaminare le condizioni di riammissione nonché per assicurare il trasferimento della persona interessata, comprese le informazioni sulle sue condizioni di salute e i suoi interessi o gli interessi della salute pubblica,–scali e itinerari;
  5. i dati devono essere esatti e, se necessario, devono essere aggiornati;
  6. i dati devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione delle persone interessate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati;
  7. la Parte contraente che riceve i dati può utilizzarli esclusivamente allo scopo e alle condizioni stabiliti dalla Parte contraente che li comunica;
  8. su richiesta, la Parte contraente che riceve i dati informa la Parte contraente che li comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti;
  9. i dati possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti delle Parti contraenti. L’eventuale trasmissione ad altre autorità o persone è subordinata alla previa autorizzazione della Parte contraente che li comunica;
  10. la Parte contraente che comunica i dati provvede affinché i dati trasmessi siano corretti e la loro comunicazione sia necessaria e adeguata allo scopo perseguito con la comunicazione. Se si constata che i dati trasmessi non erano corretti o non avrebbero dovuto essere comunicati, occorre informarne senza indugio la Parte contraente che li ha ricevuti; la Parte contraente che ha ricevuto i dati è tenuta a rettificare i dati non corretti e a distruggere quelli che non avrebbero dovuto essere trasmessi;
  11. al momento di trasmettere i dati, la Parte contraente che li comunica notifica, conformemente alla propria legislazione nazionale, alla Parte contraente che li riceve i termini entro i quali i dati devono essere cancellati; a prescindere da tali termini, i dati vanno distrutti non appena lo scopo per cui sono stati trasmessi cessa di esistere. In caso di denuncia del presente Accordo, tutti i dati ricevuti sulla base dello stesso vanno distrutti al più tardi entro la data della fine dell’Accordo, salvo se lo stesso è sostituito da un nuovo accordo;
  12. le Parti contraenti registrano per scritto la trasmissione, la ricezione e la distruzione di dati. I dati trasmessi beneficiano in ogni caso di un livello di protezione per lo meno equivalente a quello riservato a dati analoghi in virtù della legislazione nazionale. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono al controllo del trattamento e dell’utilizzo dei dati in base alle rispettive legislazioni nazionali;
  13. le Parti contraenti proteggono efficacemente i dati trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata;
  14. su richiesta, ogni persona i cui dati sono stati trasmessi è informata in merito a tutti i dati che la concernono e all’uso previsto di tali dati, in conformità alla legislazione nazionale della Parte contraente cui è stato chiesto di fornire tali informazioni.

Parte V: Costi

Art. 9 Costi di trasporto

1) I costi cagionati dalla riammissione di persone conformemente all’articolo 2 del presente Accordo fino al confine della Parte contraente richiesta sono a carico della Parte contraente richiedente. 2) I costi cagionati dal reintegro di persone conformemente all’articolo 4 del presente Accordo sono a carico della Parte contraente richiedente. 3) I costi cagionati dal rilascio di un documento di viaggio sono a carico della Parte contraente che rilascia il documento di viaggio.

Parte VI: Applicazione dell’Accordo

Art. 10 Protocollo

Le Parti contraenti firmano un protocollo di applicazione del presente Accordo che definisce nello specifico:

  1. i documenti e altri mezzi di cui all’articolo 3 paragrafo 1 del presente Accordo;
  2. il contenuto delle domande di cui all’articolo 5 paragrafo 1 del presente Accordo e il contenuto della notifica di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo;
  3. le autorità competenti che attueranno il presente Accordo e le modalità di comunicazione tra loro;
  4. gli aeroporti utilizzati per la riammissione.

Art. 11 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo è attuato nel pieno rispetto dei diritti, degli obblighi e delle responsabilità delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale, incluse tutte le convenzioni o accordi internazionali sui diritti dell’uomo che le vincolano.

Art. 12 Composizione delle controversie

Qualsiasi divergenza derivante dall’interpretazione o dall’attuazione del presente Accordo è composta tramite consultazione diretta tra le Parti contraenti.

Parte VII: Disposizioni finali

Art. 13 Entrata in vigore, durata, sospensione, modifica e denuncia

1) Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con cui le Parti contraenti si comunicano per via diplomatica di aver espletato le formalità necessarie previste dalle rispettive legislazioni nazionali in vista dell’entrata in vigore dell’Accordo. 2) Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato. 3) Ciascuna Parte contraente può, mediante notifica scritta all’altra Parte contraente per via diplomatica, sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l’applicazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, di ordine pubblico o di salute pubblica o per altri gravi motivi. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo alla notifica. 4) Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa dalle Parti contraenti. Le modifiche vanno apportate sotto forma di protocolli separati, che costituiscono parte integrante del presente Accordo ed entrano in vigore secondo la procedura definita al paragrafo 1. 5) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente Accordo in qualsiasi momento dandone notifica scritta all’altra Parte contraente per via diplomatica. La denuncia produce effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Ulan Bator, il 5 aprile 2018, in due esemplari, nelle lingue tedesca, mongola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente Accordo prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ignazio Cassis

Per il
Governo della Mongolia:

Damdin Tsoogtbaatar

Protocollo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia di applicazione dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Mongolia

(in seguito «Parti contraenti»),

allo scopo di applicare l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare (in seguito «Accordo»), conformemente al suo articolo 10,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

1) Allo scopo di applicare l’articolo 2 dell’Accordo, la cittadinanza dello Stato richiesto può essere provata presentando uno dei documenti validi elencati qui di seguito.

Per quanto riguarda i cittadini della Svizzera:

  1. passaporti ordinari;
  2. passaporti di servizio;
  3. passaporti diplomatici;
  4. passaporti d’emergenza;
  5. carte d’identità;
  6. certificati di un’autorità competente attestanti la cittadinanza svizzera.

Per quanto riguarda i cittadini della Mongolia:

  1. passaporti ordinari;
  2. passaporti ufficiali;
  3. passaporti diplomatici;
  4. carte d’identità;
  5. documenti di viaggio;
  6. certificati di un’autorità competente attestanti la cittadinanza mongola;
  7. passaporti che approvino la cittadinanza dei figli, purché l’informazione riguardante i figli vi sia contenuta e certificata mediante il timbro dell’autorità statale competente della Mongolia.

2) Se non è possibile provare la cittadinanza dello Stato richiesto in base ai documenti di cui al paragrafo 1, allo scopo di applicare l’articolo 2 dell’Accordo la cittadinanza può essere validamente presunta in base ai documenti seguenti:

  1. uno dei documenti elencati nel paragrafo 1, la cui validità è scaduta;
  2. fotocopia di uno dei documenti elencati nel paragrafo 1;
  3. certificati di nascita o loro fotocopia;
  4. libretti militari e carte d’identità militari o loro fotocopia;
  5. patenti di guida o loro fotocopia;
  6. registri navali o loro fotocopia;
  7. impronte digitali;
  8. risultati di ricerche condotte in sistemi d’informazione automatizzati;
  9. analisi del DNA;
  10. per cittadini della Svizzera, un documento che attesti la capacità legale di contrarre matrimonio, sempre che indichi la cittadinanza svizzera;
  11. per cittadini della Mongolia, il passaporto della Repubblica Popolare Mongola, in uso fino al 2000;
  12. per cittadini della Mongolia, il passaporto della Repubblica Popolare Mongola munito di una carta che confermi la cittadinanza mongola dei figli;
  13. registrazione di dichiarazioni della persona da riammettere pronunciate dinanzi a un’autorità della Parte contraente richiedente;
  14. registrazione di dichiarazioni di testimoni pronunciate dinanzi a un’autorità della Parte contraente richiedente;
  15. qualsiasi altro documento erogato da un’autorità della Parte contraente richiesta che può concorrere a stabilire la cittadinanza dell’interessato.

Art. 2

1) La domanda di riammissione di una persona conformemente all’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo va presentata tramite un formulario, il cui facsimile figura nell’Allegato 1 del presente Protocollo. 2) La notifica del trasferimento di una persona conformemente all’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo va presentata tramite un formulario, il cui facsimile figura nell’Allegato 2 del presente Protocollo.

Art. 3

2) Le Parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli indirizzi e i numeri di telefono e di telefax delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 al più tardi 30 (trenta) giorni di calendario dopo la firma del presente Protocollo. Le autorità competenti si notificano reciprocamente senza indugio i rispettivi nomi, indirizzi, numeri telefonici e di telefax.

1) Le seguenti autorità sono incaricate di applicare il presente Accordo conformemente al suo articolo 10 e, nello specifico, di trattare le domande di cui all’articolo 5 paragrafo 1 dell’Accordo e di ricevere le notifiche di cui all’articolo 5 paragrafo 2 dell’Accordo:

  1. per la Svizzera:
  2. Segreteria di Stato della migrazione SEM, Berna;
  3. per la Mongolia:
  4. General Authority for Border Protection, Ulaanbaatar (per ricevere le domande)
  5. Mongolia Immigration Agency, Ulaanbaatar (per trasmettere le domande).

Art. 4

Salvo disposizioni contrarie delle autorità competenti, per la riammissione di persone sono utilizzati gli aeroporti elencati qui di seguito.

Per la Svizzera:

  1. aeroporto di Zurigo;
  2. aeroporto di Ginevra;
  3. EuroAirport Basilea Mulhouse Freiburg;
  4. aeroporto di Berna.

Per la Mongolia:

  1. Chinggis Khaan International Airport.

Art. 5

Ai fini dell’applicazione dell’Accordo e del presente Protocollo, la comunicazione tra le autorità competenti secondo l’articolo 3 paragrafo 1 del presente Protocollo avviene in lingua inglese.

Art. 6

Entro 30 (trenta) giorni di calendario dall’entrata in vigore dell’Accordo e del presente Protocollo, le Parti contraenti si scambiano facsimile dei documenti in base ai quali è possibile provare la cittadinanza della Svizzera o della Mongolia conformemente all’articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo. In caso di modifica dei facsimile o dell’introduzione di nuovi, le Parti contraenti si informano reciprocamente senza indugio e si trasmettono i facsimile modificati o nuovi.

Art. 7

1) Il presente Protocollo entra in vigore alla stessa data dell’Accordo. 2) Il presente Protocollo è concluso per un periodo indeterminato. 3) Il presente Protocollo può essere modificato per scritto per via diplomatica di comune intesa tra le Parti contraenti. 4) Il presente Protocollo viene denunciato alla stessa data dell’Accordo. Fatto a Ulan Bator, il 5 aprile 2018, in due esemplari, nelle lingue tedesca, mongola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ignazio Cassis

Per il
Governo della Mongolia:

Damdin Tsoogtbaatar

Allegato 1al Protocollo

[Emblema di …]

(Luogo e data)

(Indicazione dell’autorità competente dello Stato richiedente)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicazione dell’autorità competente dello Stato richiesto)

Domanda di riammissione
ai sensi dell’articolo 5 (1) dell’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile/alla nascita:



Fotografia

3. Data e luogo di nascita:

4. Indirizzo nello Stato di origine o di residenza:

5. Nazionalità e lingua:

6. Stato civile:

◻ vedovo/a

◻ divorziato/a

◻ celibe/nubile

◻ coniugato/a

7. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

8. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

Per le persone coniugate: nome del coniuge

Nome ed età dei figli (se del caso):

9. Ultimo indirizzo nel territorio della Parte contraente richiedente:

B. Dati personali del coniuge1

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile/alla nascita:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

C. Dati personali dei figli2

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Nazionalità e lingua:

D. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

3.

(patente di guida n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

4.

(altro documento ufficiale n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

E. Indicazioni particolari sulla persona da trasferire

Condizioni di salute

(informazioni riguardanti il bisogno di assistenza, trattamento o cure speciali dovute alla salute o all’età della persona da trasferire, se del caso):

Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa

(informazioni riguardanti il bisogno di adottare misure di protezione o sicurezza, se del caso):

F. Altre informazioni

(firma dell’autorità competente dello Stato richiedente) (sigillo/timbro)

Allegato 2al Protocollo

[Emblema di …]

(luogo e data)

(Indicazione dell’autorità competente dello Stato richiedente)

Riferimento:

Destinatario:

(Indicazione dell’autorità competente dello Stato richiesto)

Notifica del trasferimento
ai sensi dell’articolo 5 (2) dell’accordo tra il Consiglio federale svizzero il Governo della Mongolia sulla riammissione delle persone in posizione irregolare

A. Dati personali

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile/alla nascita:



Fotografia

3. Data e luogo di nascita:

4. Indirizzo nello Stato di origine o di residenza:

5. Nazionalità e lingua:

6. Stato civile:

◻ vedovo/a

◻ divorziato/a

◻ celibe/nubile

◻ coniugato/a

7. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

8. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

Per le persone coniugate: nome del coniuge

Nome ed età dei figli (se del caso):

9. Ultimo indirizzo nel territorio della Parte contraente richiedente:

B. Dati personali del coniuge3

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Cognome da nubile/alla nascita:

3. Data e luogo di nascita:

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):

6. Nazionalità e lingua:

C. Dati personali dei figli4

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):

2. Data e luogo di nascita:

3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari ecc.):

4. Nazionalità e lingua:

D. Elementi di prova allegati

1.

(passaporto n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

2.

(carta d’identità n.)

(data e luogo di rilascio)

(autorità di rilascio)

(data di scadenza)

E. Luogo, data e ora di arrivo
F. Altre informazioni

(firma dell’autorità competente dello Stato richiedente) (sigillo/timbro)