Il richiedente presenta per scritto una domanda d’ammissione al direttore del relativo programma dottorale del PFL. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti per il dossier di candidatura.
Su preavviso della commissione, il direttore del programma decide se ammettere il richiedente con o senza condizioni (cpv. 5).
Il direttore del programma tiene conto del livello di eccellenza del richiedente e della disponibilità, presso il PFL, di risorse per l’inquadramento e dei mezzi logistici necessari alla realizzazione della tesi.
I richiedenti che hanno effettuato una tesi in una disciplina simile o imparentata a quella prevista non sono ammessi come candidati al dottorato al PFL. I richiedenti che non hanno concluso o che hanno abbandonato la realizzazione della tesi in una disciplina simile o imparentata a quella prevista sono ammessi come candidati al dottorato del PFL unicamente previa autorizzazione eccezionale del vicepresidente per l’educazione. È fatto salvo l’articolo 17.
I richiedenti di cui all’articolo 4 lettera d devono dimostrare che le loro conoscenze corrispondono a quelle richieste per un master PF. A tal fine il direttore del programma fissa, caso per caso, le condizioni che devono essere soddisfatte prima dell’esame di candidatura. I richiedenti che non soddisfano le condizioni entro il termine indicato sono definitivamente esclusi dalla formazione dottorale.
Se la loro domanda d’ammissione è stata accettata, i richiedenti possono immatricolarsi al primo anno degli studi dottorali.