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170.050

Legge sulla responsabilità dello Stato

(LRS)

del 05.12.2006 (stato 01.01.2025)

Preambolo

Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni[1],

visti gli art. 26 e 31 della Costituzione cantonale[2];

visto il messaggio del Governo del 22 agosto 2006[3],

decide:

1. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Sono soggetti alla presente legge:

  1. il Cantone, le regioni e i comuni, nonché gli altri enti di diritto pubblico e i loro istituti autonomi (enti pubblici);
  2. gli organi di questi enti pubblici;
  3. le persone al servizio di questi enti pubblici nell'esercizio delle attività di servizio.

Sono fatte salve le disposizioni in materia di responsabilità civile del Codice delle obbligazioni per attività professionali, nonché le disposizioni speciali in materia di responsabilità civile di altre leggi.

In caso di istanze d'indennizzo di procedura penale nei confronti del Cantone, le disposizioni sulla responsabilità dello Stato si applicano unicamente se l'istanza non è stata giudicata nella procedura penale. *

Per quanto la presente legge non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni della sezione del Codice delle obbligazioni sulle obbligazioni derivanti da atti illeciti (art. 41 e segg.)[4]*

Art. 2 Concetti

Sono considerati organi (art. 1 cpv. 1 lett. b) le autorità di questi enti pubblici e i tribunali.

Sono considerate persone al servizio di questi enti pubblici (art. 1 cpv. 1 lett. c):

  1. tutte le persone che si trovano in un rapporto di lavoro con essi;
  2. le persone alle quali questi hanno delegato l'adempimento di compiti.

2. Responsabilità dell'ente pubblico

Art. 3 Danni illeciti

Gli enti pubblici rispondono per danni causati illecitamente a terzi da parte dei loro organi e delle persone al loro servizio nell'esercizio delle attività di servizio.

Art. 4 Danni leciti

Gli enti pubblici rispondono per danni causati lecitamente, se a singole o poche persone viene causato un danno eccessivamente grave e non si può pretendere che il danneggiato si assuma il danno.

La responsabilità degli enti pubblici per atti leciti viene meno segnatamente se:

  1. gli enti pubblici hanno agito a fini professionali;
  2. il danneggiato ha provocato il danno con il proprio agire.

Laddove esistono regolamentazioni di leggi speciali, queste hanno la precedenza.

Art. 5 Riparazione morale

Gli enti pubblici sono tenuti ad assumersi anche prestazioni a titolo di riparazione morale, se sono soddisfatti i relativi presupposti (art. 49 CO)[5].

Art. 6 Competenza e procedura 1. Tribunali civili *

Le pretese derivanti dalla presente legge che non si fondano sulla condotta del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal tribunale civile presso la sede dell'ente pubblico convenuto. *

Con la propria istanza all'autorità di conciliazione, l'attore determina la lingua ufficiale cantonale nella quale vengono condotti procedimenti contro il Cantone, contro suoi enti di diritto pubblico o contro suoi istituti autonomi. Se la lingua del procedimento diverge dalla lingua ufficiale della regione, la giudicatura di pace competente può essere completata da un membro di un'altra giudicatura di pace designato dal tribunale regionale competente per territorio e il tribunale regionale competente può essere completato da un giudice a titolo principale di un altro tribunale regionale designato dal Tribunale d'appello. I membri cui si fa ricorso dispongono delle capacità linguistiche necessarie. *

Per il resto la procedura dinanzi all'autorità di conciliazione e dinanzi al tribunale regionale nonché l'impugnazione dinanzi al Tribunale d'appello si conformano al Codice di diritto processuale civile svizzero[6]*

Art. 6a * 2. Tribunale della magistratura

Le pretese derivanti dalla presente legge che si fondano sul comportamento del Tribunale d'appello o di persone che agiscono per esso vengono giudicate dal Tribunale della magistratura.

Le parti devono esporre al Tribunale i fatti sui quali fondano le proprie richieste nelle memorie e indicare i mezzi di prova. Successivamente i fatti possono essere tenuti in considerazione soltanto alle condizioni previste dall'articolo 229 capoverso 1 e capoverso 2 del Codice di diritto processuale civile svizzero[7].

Per il resto la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa[8].

Art. 7 Riduzione ed esclusione del diritto

Quando il danneggiato ha tralasciato di avvalersi dei rimedi giuridici o di altri ausili giuridici che avrebbero potuto evitare, ridurre o riparare il danno, il Tribunale decide secondo il suo libero apprezzamento se si debba proteggere l'azione e in quale misura.

Se una disposizione, una decisione o una sentenza vengono modificate nella procedura d'impugnazione o nella procedura di vigilanza, l'ente pubblico risponde soltanto in caso d'intenzionalità o di negligenza grave dell'istanza inferiore.

Per danni sorti in seguito ad un'informazione sbagliata gli enti pubblici rispondono soltanto in caso d'intenzionalità e di negligenza grave.

Lo Stato non risponde per danni sorti dalla procedura legislativa.

Art. 8 Prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive entro un anno dal giorno in cui il danneggiato è venuto a conoscenza del danno e della persona tenuta al risarcimento, in ogni caso una volta trascorsi dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

Se l'azione deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.

Art. 9 Diversi enti pubblici

Qualora diversi enti pubblici abbiano causato in comune e illecitamente un danno ad un terzo, essi rispondono solidalmente.

Art. 9a * Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 6, se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.

3. Responsabilità degli organi e delle persone al loro servizio

Art. 10 Esclusione del diritto d'azione diretta

È escluso il diritto d'azione diretta del terzo danneggiato contro gli organi e le persone colpevoli.

Art. 11 Danno causato all'ente pubblico

Gli organi e le persone al servizio degli enti pubblici rispondono nei confronti di questi ultimi per il danno causato violando intenzionalmente o per negligenza grave il loro obbligo di servizio nell'esercizio delle attività di servizio. *

… *

Art. 12 Danno causato in comune

Per un danno causato in comune gli organi degli enti pubblici e le persone al loro servizio rispondono in comune.

Le pretese vengono fatte valere in base alla colpa.

Art. 13 Riduzione della pretesa di risarcimento, rinuncia

La pretesa di risarcimento può essere ridotta o vi si può rinunciare completamente, se con il risarcimento dell'intero danno il responsabile verrebbe a trovarsi in una situazione di bisogno.

Art. 14 Competenza e procedura

Le pretese derivanti dalla presente legge nei confronti di persone al servizio del Tribunale d'appello vengono giudicate dal Tribunale della magistratura quale unica istanza cantonale in procedura d'azione amministrativa. *

Le pretese derivanti dalla presente legge nei confronti di organi degli enti pubblici e di persone al loro servizio vengono giudicate dal Tribunale d'appello quale unica istanza cantonale nella procedura d'azione amministrativa, nella misura in cui non sia competente il Tribunale della magistratura. *

… *

Art. 15 Prescrizione

Il diritto di regresso si prescrive entro un anno dall'accertamento della responsabilità mediante sentenza giudiziaria o transazione giudiziale, in ogni caso una volta trascorsi cinque anni dall'accertamento o dal riconoscimento della responsabilità.

Art. 15a * Competenza e procedura in altri casi di responsabilità dello Stato

La competenza e la procedura per far valere pretese di diritto sulla responsabilità dello Stato nei confronti di organi degli enti pubblici e di persone al loro servizio non disciplinate dalla presente legge si conformano all'articolo 14 capoverso 1bis, se il diritto speciale non prevede nulla di diverso.

4. Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico del 29 ottobre 1944[9].

Art. 18 Diritto transitorio

Per le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge fa stato la procedura secondo il diritto previgente.

I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica della presente legge e per la cui evasione il nuovo diritto prevede una diversa competenza vengono portati avanti dai tribunali competenti secondo il nuovo diritto sulla base del nuovo diritto procedurale. *

Dopo l'entrata in vigore della modifica della presente legge, le pretese derivanti dalla presente legge che si fondano sul comportamento del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo o di persone che agiscono per essi vengono giudicate dal Tribunale della magistratura sulla base del nuovo diritto procedurale. *

Art. 19 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge è soggetta a referendum facoltativo[11].

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore[12].

Egress

-

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
05.12.2006 01.05.2007 atto normativo prima versione -
16.06.2010 01.01.2011 Art. 1 cpv. 3 modifica 2010, 2402
16.06.2010 01.01.2011 Art. 1 cpv. 4 introduzione 2010, 2402
16.06.2010 01.01.2011 Art. 11 cpv. 2 introduzione 2010, 2402
16.06.2010 01.01.2011 Art. 14 cpv. 2 modifica 2010, 2402
13.01.2015 01.01.2016 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2015-005
02.02.2016 01.01.2017 Art. 1 cpv. 1, a) modifica 2016-001
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 modifica titolo 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 2 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6 cpv. 3 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 6a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 9a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 11 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 11 cpv. 2 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 1 modifica 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 1bis introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 14 cpv. 2 abrogazione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 15a introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 cpv. 2 introduzione 2023-008
14.06.2022 01.01.2025 Art. 18 cpv. 3 introduzione 2023-008

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 05.12.2006 01.05.2007 prima versione -
Art. 1 cpv. 1, a) 13.01.2015 01.01.2016 modifica 2015-005
Art. 1 cpv. 1, a) 02.02.2016 01.01.2017 modifica 2016-001
Art. 1 cpv. 3 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2402
Art. 1 cpv. 4 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2402
Art. 6 14.06.2022 01.01.2025 modifica titolo 2023-008
Art. 6 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 6 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 6a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 9a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 11 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 11 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 introduzione 2010, 2402
Art. 11 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 14 cpv. 1 14.06.2022 01.01.2025 modifica 2023-008
Art. 14 cpv. 1bis 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 14 cpv. 2 16.06.2010 01.01.2011 modifica 2010, 2402
Art. 14 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 abrogazione 2023-008
Art. 15a 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 18 cpv. 2 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008
Art. 18 cpv. 3 14.06.2022 01.01.2025 introduzione 2023-008