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320.110

Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero

(OLACPC)

del 21.12.2010 (stato 01.01.2011)

Preambolo

Emanata dal Governo il 21 dicembre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1]

1. Disposizioni complementari

Art. 1 Gratuito patrocinio

L'audizione del Cantone serve in particolare per chiarire la situazione finanziaria. L'Amministrazione delle imposte competente per la presa di posizione può limitarsi a questo aspetto.

La necessità di un patrocinio da parte di un avvocato e le prospettive di successo della procedura vanno esaminate in primo luogo dal tribunale.

Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.

2. Disposizioni finali

Art. 2 Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. ordinanza per l'attuazione dell'articolo 28b del Codice civile svizzero[2] del 19 giugno 2007 (CSC 210.150);
  2. tariffa delle procedure giudiziarie civili[3] del 9 dicembre 1985 (CSC 320.075).

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero e della legislazione cantonale d'applicazione.

Art. 3 Modifica del diritto previgente

La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice[4].

Art. 4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

Egress

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Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
21.12.2010 01.01.2011 atto normativo prima versione -

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 21.12.2010 01.01.2011 prima versione -