AS 2010 2805
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq
Proroga dell’11 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20041 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2013.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.
11 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.206.1
2010-1165 2805
Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2010 e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq