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AS 2010 2805

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

Proroga dell’11 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 maggio 20041 concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3 3 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2013.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2010.

11 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 946.206.1

2010-1165 2805

Confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati RU 2010 e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

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