AS 2010 2963
Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva
Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva
del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo
Titolo prima dell’art. 16
25 Esenzione dalla tassa; averi all’interno di un gruppo;
dilazione e condono del credito fiscale
Art. 16a Averi all’interno di un gruppo 1 Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d’interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati obbligazioni né titoli del mercato monetario secondo l’articolo 5a capoverso 1 della legge. 2 Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
3 La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un
gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.