AS 2010 2963
Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva
Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva
del 18 giugno 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo
Titolo prima dell’art. 16
25 Esenzione dalla tassa; averi all’interno di un gruppo;
dilazione e condono del credito fiscale
Art. 16a Averi all’interno di un gruppo 1 Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d’interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati obbligazioni né titoli del mercato monetario secondo l’articolo 5a capoverso 1 della legge. 2 Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
3 La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un
gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.
1 RS 641.101
2009-3122 2963
Modifica di atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva RU 2010
2. Ordinanza del 19 dicembre 19662 sull’imposta preventiva
Art. 14a 1a. Averi 1 Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro all’interno di un gruppo tasso d’interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono consi- derati né obbligazioni secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a né averi di clienti secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge.
2 Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le
società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.
3 La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società
svizzera di un gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.
II
Disposizione transitoria della modifica del 18 giugno 2010 Le disposizioni modificate sono applicabili alle prestazioni imponibili che scadono dopo il 31 luglio 2010.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2010.
18 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 RS 642.211
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