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AS 2010 2963

Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva

Ordinanza che modifica atti normativi in materia di tasse di bollo e di imposta preventiva

del 18 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 3 dicembre 19731 concernente le tasse di bollo

Titolo prima dell’art. 16

25 Esenzione dalla tassa; averi all’interno di un gruppo;

dilazione e condono del credito fiscale

Art. 16a Averi all’interno di un gruppo 1 Indipendentemente dalla loro durata, dalla loro valuta e dal loro tasso d’interesse, gli averi tra le società di un gruppo non sono considerati obbligazioni né titoli del mercato monetario secondo l’articolo 5a capoverso 1 della legge. 2 Sono considerate società di un gruppo ai sensi del capoverso 1 le società i cui conti annuali sono integralmente consolidati in un conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti.

3 La norma di cui al capoverso 1 non è applicabile se una società svizzera di un

gruppo garantisce un’obbligazione di una società estera appartenente allo stesso gruppo.

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