AS 2013 1535
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell'ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d'esecuzione e fallimento
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 giugno 20101 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento è modificata come segue:
Titolo Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE)
Art. 3 cpv. 1, periodo introduttivo
1 IlDipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) decide in merito alle
domande di riconoscimento. Può disciplinare più dettagliatamente la procedura di riconoscimento e in particolare stabilire:
Art. 6 cpv. 2 2 Il DFGP può stabilire in un’ordinanza che i dati sul procedimento devono essere comunicati in forma strutturata insieme all’atto scritto. Disciplina le prescrizioni tecniche e il formato dei dati.
Art. 15 Disposizione transitoria 1 Il DFGP può, su richiesta, riconoscere provvisoriamente una piattaforma di tra- smissione se da un esame sommario della domanda di riconoscimento risulta che le condizioni dell’articolo 2 sono probabilmente adempite. 2 I riconoscimenti provvisori secondo il capoverso 1 nonché quelli secondo il diritto anteriore sono validi fino alla decisione definitiva, ma al massimo fino al 31 dicembre 2015.
1 RS 272.1
2012-2229 1535
Comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e RU 2013 penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova