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815.210

Disposizioni esecutive dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque

(DEOCPAc)

del 17.12.2024 (stato 01.01.2025)

Preambolo

emanate dal Governo il 17 dicembre 2024

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale[1] e l'art. 22 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione[2]

Art. 1 Deleghe

La competenza per il rilascio delle seguenti autorizzazioni viene delegata all'Ufficio per la natura e l'ambiente:

  1. autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque[3] e all'articolo 5 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque[4], per i quali viene eseguita una procedura di autorizzazione ai sensi dell'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero[5];
  2. autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 29 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
  3. autorizzazione per prelievi d'acqua conformemente all'articolo 113 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero;
  4. autorizzazione di deroghe al principio, previsto dall'articolo 37 capoverso 3 della legge federale sulla protezione delle acque e dall'articolo 5 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, secondo cui nelle zone edificate le arginature e le correzioni dei corsi d'acqua vanno strutturate rispettando il tracciato naturale del corso d'acqua;
  5. autorizzazione di deroga per la copertura o la messa in galleria di corsi d'acqua conformemente all'articolo 38 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
  6. autorizzazione per riporti nei laghi conformemente all'articolo 39 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
  7. autorizzazione per spurghi e svuotamenti dei bacini d'accumulazione conformemente all'articolo 40 capoverso 2 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 5 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque;
  8. autorizzazione per l'estrazione di ghiaia, sabbia e altri materiali o l'esecuzione di scavi a tale scopo conformemente all'articolo 44 della legge sulla protezione delle acque e all'articolo 6 capoverso 1 lettera f dell'ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, se il prelievo non avviene da un corso d'acqua superficiale.

Art. 2 Competenze

Le deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque secondo l'articolo 41c capoverso 4bis dell'ordinanza sulla protezione delle acque[6] nell'agricoltura vengono autorizzate dall'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione.

Le rimanenti deroghe alle limitazioni di utilizzazione nello spazio riservato alle acque vengono autorizzate dall'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Art. 3 Disposizioni transitorie

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono valutate secondo il diritto anteriore.

Le domande di proroga di autorizzazioni esistenti sono valutate secondo il nuovo diritto.

Egress

2024-050

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS
17.12.2024 01.01.2025 atto normativo prima versione 2024-050

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS
atto normativo 17.12.2024 01.01.2025 prima versione 2024-050
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