Lexipedia

AS 2000 2427

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Ordinanza sul promovimento della ginnastica e dello sport

Modifica del 25 settembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 21 ottobre 19871 sul promovimento della ginnastica e dello sport è modificata come segue:

Art. 1 Principio 1I Cantoni provvedono affinché, nell’ambito dell’insegnamento ordinario, nelle scuole elementari, nelle scuole medie e nelle scuole medie superiori di cultura gene- rale siano impartite mediamente tre lezioni settimanali di educazione fisica. 2 Essi provvedono affinché l’insegnamento impartito sia di qualità e consenta, in funzione del livello di sviluppo degli allievi, di promuoverne le capacità coordinati- ve, la condizione fisica e le competenze sociali. 3 I Cantoni provvedono affinché l’insegnamento dell’educazione fisica sia comple- tato da attività sportive complementari quali giornate sportive, campi di sport e set- timane consacrate al tema dello sport.

4 L’insegnamento dell’educazione fisica si fonda su un programma scolastico qua-

dro emanato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popola- zione e dello sport (Dipartimento). I Cantoni devono essere consultati prima dell’emanazione di detto programma scolastico quadro. Il loro parere è tenuto in considerazione.

Art. 1a Computo delle attività sportive complementari

1 Le attività sportive complementari possono essere computate fino a un massimo

della metà come insegnamento ordinario conformemente all’articolo 1 capoverso 1. 2 Le attività sportive complementari sono computabili in ragione di quattro lezioni al giorno al massimo. 3 La media conformemente all’articolo 1 capoverso 1 può riferirsi a un periodo di due anni per le scuole medie e a un periodo di tre anni per le scuole medie superiori. In ogni caso devono essere impartite almeno due lezioni settimanali. 4 Le attività sportive complementari possono essere computate soltanto se sono state previamente dichiarate obbligatorie per tutti gli allievi. Esse devono figurare nell’orario delle lezioni scolastiche.

1 RS 415.01

1999-5699 2427

Promovimento della ginnastica e dello sport RU 2000

II La presente modifica entra in vigore il 1o novembre 2000.

25 settembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2247

2428