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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare la doppia imposizione in materia di trasporti aerei Conchiuso il 7 novembre 1985 Entrato in vigore con scambio di note il 7 marzo 1986

RU 1986 800

Traduzione1

(Stato 7 marzo 1986)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica del Venezuela,

desiderosi di conchiudere un accordo per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sugli utili e sui redditi netti delle imprese di navigazione aerea,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo il presente accordo:

  1. le espressioni «uno degli Stati contraenti» e «l’altro Stato contraente» designano, secondo il contesto, la Confederazione Svizzera o la Repubblica del Venezuela;
  2. l’espressione «impresa di uno degli Stati contraenti» designa un’impresa di navigazione aerea la cui direzione effettiva si trova in questo Stato contraente ed è gestita sia da un cittadino di detto Stato contraente non residente nell’altro Stato contraente, sia da una società di persone o di capitali istituita e organizzata secondo la legislazione vigente nel primo Stato. L’espressione è considerata comprendere ogni attività esercitata da uno degli Stati contraenti nonché dalle sue suddivisioni politiche o collettività locali per il tramite di un’impresa o da una società di uno Stato contraente di cui lo Stato contraente medesimo, una delle sue suddivisioni politiche o collettività locali possiede una partecipazione;
  3. l’espressione «esercizio della navigazione aerea» designa il trasporto professionale di passeggeri, merci e corriere da parte del proprietario, del locatario o dal noleggiatore di aeromobili.

Art. 2

Salve le disposizioni dell’articolo 3 del presente accordo, gli utili e i redditi netti dell’esercizio della navigazione aerea da parte di un’impresa di uno degli Stati contraenti sono esenti nell’altro Stato contraente da qualsiasi imposta sugli utili e sui redditi netti.

Il presente accordo non si applica alle imposte comunali venezuelane. Ove il Venezuela dovesse concedere in un accordo analogo con uno Stato terzo l’esenzione da queste imposte, tale esenzione s’applicherà automaticamente anche al presente accordo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano parimente agli utili e ai redditi netti provenienti dalla partecipazione ad un pool, a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio.

Art. 3

L’esenzione di cui all’articolo 2 s’applica a un’impresa di uno degli Stati contraenti che serve regolarmente, durante l’anno civile della firma del presente accordo, un aeroporto situato sul territorio dell’altro Stato contraente.

L’esenzione s’applica parimente, salvo accordo amichevole tra gli Stati contraenti, a un’impresa di uno degli Stati contraenti che esercitasse ulteriormente un servizio regolare a destinazione di un aeroporto nel territorio dell’altro Stato contraente oppure a qualsiasi altra impresa di navigazione aerea di uno degli Stati contraenti che fosse da uno di essi designata.

Art. 4

Gli Stati contraenti si sforzano di risolvere amichevolmente mediante consultazione le difficoltà e di eliminare i dubbi che dovessero sorgere con l’applicazione del presente accordo.

Art. 5

Il presente accordo non può in nessun caso essere interpretato come concedente l’esenzione di cui all’articolo 2 a imprese diverse da quelle definite all’articolo 1 paragrafo b.

Art. 6

Ciascuno Stato contraente notifica all’altro senza indugio, per scritto e per la via diplomatica, l’adempimento delle procedure richieste dalla propria legislazione per l’entrata in vigore del presente accordo. L’accordo entra in vigore alla data dell’ultima di queste notificazioni e s’applica agli utili e ai redditi netti realizzati durante l’esercizio sociale successivo all’entrata in vigore.

Art. 7

Il presente accordo ha durata indeterminata ma può essere denunciato da uno degli Stati contraenti con un preavviso scritto di sei mesi e in tal caso cessa di essere applicato agli utili e redditi netti conseguiti dopo il 31 dicembre dell’anno civile durante il quale è stato notificato il preavviso.

In fede di che i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi governi hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Caracas il 7 novembre 1985 in due esemplari nelle lingue francese e spagnola, entrambi i testi facenti parimente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il Governo
della Repubblica del Venezuela:

Bernardino Sciolli

Simon Alberto Consalvi