Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé. Aucune des 28 décisions citantes n’a été analysée.

106 IV 65

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Rubrum

23. Sentenza della Corte di cassazione penale dell'11 febbraio 1980 nella causa X. c. Dipartimento di Polizia del Cantone Ticino (ricorso per cassazione)

Regesto

o 1. Art. 30 cpv. 1 OG. La firma manoscritta apposta a tergo della busta contenente un ricorso non firmato può validamente sostituire la firma mancante (conferma della giurisprudenza) (consid. 1). 2. Art. 20 ONCS. Il fatto che veicoli a motore siano autorizzati ad essere rimorchiati sprovvisti di targhe non significa che essi possano anche essere parcheggiati senza targhe su aree pubbliche (consid. 2). L'ignoranza di tale divieto non giustifica, di regola, il contravventore (consid. 3). 3. Art. 34 CP. Può invece, nonostante il menzionato divieto, invocare lo stato di necessità chi, a ciò indotto da un guasto sopravvenuto, non riparabile immediatamente e che non consente la prosecuzione del traino in condizioni di sicurezza, lascia parcheggiato senza targhe su un'area pubblica, per il tempo necessario a porre rimedio a tale situazione, il veicolo a motore rimorchiato (consid. 4).

Fatti

X. trainava il 14 agosto 1979 con una jeep a carrello un'autovettura accidentata di marca Citroën, che era stata ritirata a Lugano e doveva essere portata a Rancate. In seguito ad un guasto del carrello della jeep egli lasciava l'autovettura Citroën su un parcheggio pubblico sito in territorio di Melide. Il Dipartimento di polizia del Cantone Ticino infliggeva il 28 settembre 1979 a X. una multa di Fr. 40.-- per avere "abbandonato una vettura marca "Citroën" accidentata e sprovvista di targhe su area pubblica".

Adito dall'interessato, il Tribunale cantonale amministrativo ne respingeva il gravame con sentenza del 21 dicembre 1979.

Su denuncia della polizia, il Procuratore pubblico aveva iniziato altresì un procedimento penale per perturbamento colposo della circolazione pubblica ai sensi dell'art. 237 n. 2 CP; egli lo abbandonava tuttavia con decisione del 22 gennaio 1980, riconoscendo al denunciato l'esimente della causa di forza maggiore.

Con ricorso per cassazione X. ha impugnato la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il suo annullamento e il rinvio della causa a detto tribunale perché lo assolva.

Considerandi

Considerando in diritto:

1.

Il ricorrente ha presentato dapprima il 21 dicembre 1979 la dichiarazione di ricorso per cassazione, e, successivamente, il 22 gennaio 1980, la motivazione dello stesso; la dichiarazione di ricorso non conteneva alcuna motivazione. Mentre la dichiarazione era debitamente firmata, l'atto contenente la motivazione non era sottoscritto. Tale omissione non può tuttavia nuocere al ricorrente e implicare l'inammissibilità del suo gravame, dato che la sua firma manoscritta risulta apposta a tergo della busta in cui l'atto con la motivazione è stato trasmesso: secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 102 IV 143; DTF 77 II 352), tale firma figurante sulla busta può validamente sostituire quella mancante nell'atto in essa contenuto.

2.

Nel suo gravame il ricorrente censura, come già aveva fatto nel corso della procedura in sede cantonale, una pretesa violazione dell'art. 1 CP, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto a cui non sia dalla legge espressamente comminata una pena. Il combinato disposto degli art. 20 e 96 dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONCS), e dell'art. 103 cpv. 2 della legge federale sulla circolazione stradale costituisce tuttavia una base legale sufficiente per la punibilità del parcheggio su area pubblica di veicoli a motore sprovvisti di targhe. Né l'ambito di questa punibilità può essere limitato dall'assenza di una norma speciale che vieti il parcheggio senza targhe su area pubblica di veicoli a motore autorizzati ad essere rimorchiati su strada anche se sprovvisti di targhe. Che i veicoli a motore possano essere sprovvisti di targhe quando sono al traino con carrello non significa ancora che gli stessi veicoli possano anche essere parcheggiati per una certa durata senza targhe su aree pubbliche.

3.

Neppure il richiamo all'art. 18 CP, rinnovato in questa sede dal ricorrente, può giovargli. Egli sapeva infatti, o avrebbe in ogni modo dovuto sapere, che non possono essere posteggiati su area pubblica veicoli a motore sprovvisti di targhe. Ne segue che egli ha comunque violato, intenzionalmente o per negligenza, l'art. 20 ONCS.

4.

Il ricorrente invoca altresì l'art. 20 CP, ossia fa valere l'errore di diritto. La sua censura va intesa nel senso che egli assume d'essere stato convinto che, nelle circostanze concrete, il posteggio senza targhe dell'autovettura gli fosse consentito. In realtà, egli non versava in un errore di diritto, bensì aveva apprezzato esattamente la situazione giuridica. Come emerge dal decreto d'abbandono della Procura pubblica sottocenerina, egli aveva agito per ragioni di forza maggiore. Non potendo proseguire la marcia a causa del guasto del carrello, il ricorrente, soppesando correttamente i contrapposti interessi, aveva scelto la soluzione meno rischiosa, ossia quella di parcheggiare l'autovettura in un posteggio, fuori della strada percorsa dal traffico. Né vi sono ragioni per dubitare di quanto egli afferma - la sua versione dei fatti è stata d'altronde accettata dal Tribunale cantonale amministrativo - allorché dichiara d'essersi sforzato di porre rimedio a questa imprevista situazione irregolare. Egli si trovava, in altre parole, in stato di necessità ai sensi dell'art. 34 CP. Non gli può nuocere che, profano di diritto, non abbia invocato espressamente nel suo ricorso lo stato di necessità; che ad esso egli nondimeno si riferisca sostanzialmente, è desumibile dalla sua motivazione e dall'esemplare del decreto di abbandono allegato al ricorso.

La decisione impugnata dev'essere pertanto annullata e la causa rinviata al Tribunale cantonale amministrativo perché assolva il ricorrente, potendo lo stesso beneficiare dell'esimente dello stato di necessità.

Dispositivo

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è accolto, la decisione impugnata è annullata e la causa è rinviata al Tribunale cantonale amministrativo perché assolva il ricorrente.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 1, Art. 18, Art. 20 et Art. 34 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1995, 1 février 1997, 1 septembre 1997, 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.

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