Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

48 III 111

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Rubrum

30. Sentenza 14 aprile 1922 nella causa Banca popolare svizzora o Consorti.

Ordinanza 18 dicembre 1920 sul concordato ipotecario Per gli stabili destinati ad uso albergo. — Imprenditori beneficiari di ipoteca legale secondo Vart. 837 cif. 3 CCS, i cui crediti non 8010 coperti dalla stima e, in seguito di ciò, subiscono perdita secondo gli art. 6 cap. 1 e 14 dell’ordinanza. — La questicne, se questi imprenditori debbano venir posti in grado di rivalersi per queste perdite, alle condizioni previste dall’art. 841 CCS sui creditori ipotecari coperti, è prematura, se il concordato non è ancora omologato e, in ogni caso, di competenza del giudice. — I crediti degli imprenditori garantiti da ipoteca legale devono essere collocati, per il computo dello scoperto, come gli altri pegni secondo il grado che hanno in ordine di data e imputati sul valore totale degli stabili gravati. — È quind inammissibile un complemento di stima per opera della Commissione di stima, onde determinare l’aumento di valore che gli stabili possono aver conseguito per le prestazioni degli imprenditori e allo scopo di assegnare loro un privilegio su tale aumento a mente dell’art. 841 CCS.

Fatti

A.

— Con decisione 27 giugno 1921 la Camera Esecuzioni e Fallimenti del Cantone Ticino accordava alla ditta G. L. Siebenmann, proprietaria dell’albergo e pensione omonimi in Orselina, il beneficio della moratoria ai fini del concordato comune ed ipotecario secondo l'ordinanza 18 dicembre 1920 del Consiglio federale. Tra i creditori figurano le ditte « Fratelli Merlini », impresari in Minusio, ed «I Figli fu Alessandro Broggini », fabbricanti di mobili in Losone. L’ipoteca che assiíste i loro crediti è l’ipoteca legale degli imprenditori (art. 837 cif. 3 CCS) per lavori eseguiti e mobilio 112 Sanierung von Hotelunternehmungen.- No 30.

fornito ad uno degli stabili (l’albergo, stabile principale) costituenti la prima categoria dei beni formanti il pegno ipotecario. Questi stabili di I categoria furono, con perizia 10 novembre 1921 istituita in base agli art. 27 e relativi dell'ordinanza precitata, stimati in fchi. 260,000 (fabricato ad uso albergo coi terreni accessori fchi. 200,000, mobili ed annessi fchi. 60,000) e le ipoteche che li gravano e che precedono quelle delle - ditte Merlini e Broggini vennero dal Commissario del concordato, con decreto 11 giugno 1922, classìificate in ordine di data per un ammontare di fehi. 270,000 in capitali, più 44,502 fchi. 60 in interessì. Fra queste ipoteche figura la Banca popolare svizzera in Zurigo per tre prestiti (I° a III° grado) di complessivi fchi. 200,000 ‘in capitali e 36,666 fchi. 70 in interessi e gli credi fu R. ZuberBœsch in Rorschach (IV° grado) per obbligazione ipotecaria di fehi. 30,000 in capitale e 4228 fchi. 35 in interessì ed, infine. la Spar- und Leihkasse di Berna, con obbligazione ipotecaria di fchi 40.000 (interessì 3627 fchi. 80). Vengone in seguito, in ordine di data, i figli Merlini colla loro ipoteca legale del 31 luglio /6 octobre 1915 del capitale di fchi. 15,381 (interessi 1217 fchi. 65) e la- ditta Broggini, parimenti con ipoteca legale degli imprenditori, in data del 17 e 18 marzo 1916, con fechi. 66,500 (interessi 309 fehi. 65) Queste ‘due ipoteche legali non soono dungue coperte dalla stima. °

B.

— Con ricorso 18 gennaio 1922 le ditte Merlini e Broggini domandavano alla Camera Esecuzioni e Fallimenti del Cantone Ticino, quale autorità cantonale in materia. di concordati, che in riforma del decreto del Commissario avesse a pronunciare :

1° I crediti dei ricorrenti devono essere iscritti anteriormente a tutti i crediti ipotecari convenzionali e dichiarati intieramente coperti.

2° Subordinatamente : É ordinato un supplemento di sfima ufficiale agli effetti di una separata valutazione del suolo, nonchè di tutte le opere dovute al fatto degli imprenditori ricorrenti, i quali soono riconosciuti creditori per privilegio sull’importo di queste ultime.

I creditori ipotecari antecedenti, la Banca popolare sVIZZera in Zurigo e gli credi fu R. Zuber in Rorschach, SÌ Opposero ad ogni modificazione del prefato. decreto.

C.

— Con decisione 11 marzo 1922 la Comera cantonale Esecuzioni e Fallimenti, ammessa la domanda subordinata, invitava il Commissario del concordato a Procedere ad un supplemento della perizia ufficiale nel senso chiesto dai ricorrenti. Motivi : l’art. 841 CCS non entra in linea di conto, poichè la sua applicazione è subordinata alla realizzazione del pegno che la procedura del concordato ipotecario ha appunto per efsetto di evitare. Se la debitrice non avesse ottenuto il concordato, i sìigg. Merlini e Broggini avrebbero potuto chiedere la realizzazione del pegno. Tale facoltà resta paralizzata e non può essere esgercitata per tutta la durata della moratoria. Ma la moratoria tiene luogo della realizzazione e deve essere a questa equiparata. Non occorre quindi aspettare la realizzazione del pegno per vedere se i crediti degli imprenditeri Merlini e Broggini subiscono una perdita. La prova è fornita dalla graduatoria allestita dal Commissario, che mette detti crediti allo scoperto e la perdita è certa per la falcidio cui detti crediti soggiaciono in virtù degli art. 6, 7 e 14 dell’ordinanza. D'altro canto, non essendo coNntestabile che il valore del pegno per i lavori prestati dai Merlini e l’arredamento fornito dai Broggini, non abbia subito notevolo aumento, senza del quale taluni dei creditori precedenti sí troverebbero anch'essi allo SCOPerto, occorre trovare il modo di conciliare gli opposti interessiì ed il sistema più equo per ottenere questo sCopo Sarà quello di calcolare separatamente il valore dell’alzamento, ampliamente ed arredamento dell’albergo procurati esclusivamente dall’opera e dalle prestazioni degli imprenditori Merlini e Broggini e di 114 Sanierung von Hotelunternehmungen, No §0.

collocare i crediti loro iscritti tempestivamente all’'ipoteca con grado e privilegio sul detto maggior valore.

D.

— La Banca popolare svizzera in Zurigo e gli credi fu R. Zuber-Bœsch ricorrono da questa decisiona al Tribunale federale nei termini di legge domandandone !’annullamento.

Considerando in diritto :

1° — È fuori di dubbio che il concordato ipotecario fà subire agli operai ed imprenditori, i cui crediti non 8010 coperti dalla stima, un pregiudizio definitivo ; subiraranno anzitutto una perdita sui crediti in interessí che sí trasformano, in virtù del concordato, in crediti chirografari e soggiaciono quindi alla legge del dividendo (art. 6 al. L°, dell’ordinanza) ; ne subiranno altra in base all’art. 14 per la cessazione della corrisponsíone di interessiì durante la moratoria. Potrebbe quindi chiedersì se non dovrebbero questi creditori essere messì in grado di rivalersi per queste perdite, alle condizioni previste dall’art. 841 CCS, sui creditori ipotecari anteriori coperti dalla stima. Analogamente a quanto prevede questo disposto, i creditori precedenti sarebbere tenuti a risarcire gli imprenditori Scoperti nel senso0 che dovrebbere devolvere a questi ultimi i vantaggi loro derivanti dalla circostanza che i loro crediti sono coperti (versamento dei tre quarti degli interessì arretrati ad estinzione degli interessi, âárt, 16 dell’ordinanza).

Ma tale decisione, che suppone l'omologazione del concordato, è evidentemente prematura in fase di moratoria ; inoltre, essa non può spettare alle Autorità di concordato. Tutt’al più sì potrebbe ammettere che nel giudizio di omologazione venisse ingiunto al commissario di applicare per analogia l’art. 117 del Regolamento 23 aprile 1920 del Tribunale federale concernente la realizzazione forzata dei fondi. La vertenza dovrebbe dunque essere portata davanti al giudice ordinario al quale spetterebbe di decidere se, per principio, l’art. 841 CCS possa essere applicato in tema di concordato ipotecario e, in caso affermativo, se sí verifichino le condizioni alle quali quel disposto sottopone l’esercizio del privilegio da esso contemplato a favore dell’ipoteca legale degli operai ed imprenditori. Donde segue che l’istanza cantonale avrebbe dovuto respingere il gravame Merlini e Broggini riservando loro la facoltà, omologato il concordato, di adire il giudice per sottoporgli la questione dell’applicazione per analogia del disposto dell’art. 841 CCS nel senso suindicato.

2. — Per le operazioni stesse del concordato invece è affatto indifferente che i titolari di ipoteche legali a sensì dell'art. 837 cif. 3 CCS possano o non possano prevalersi dell’art. 841 CCS. Per allestire lo stato dei crediti coperti e di quelli scoperti a mente dell’art. 38 dell’ordinanza 18 dicembre 1920 il commissario deve classificare i diritti di pegno nell’ordine legale come se sí trattasse di allestire lelenco oneri (in una procedura di realizzazione di pegno) o uno stato di collocazione (nel fallimento). Le ipoteche di imprenditori ed operai devono quindi essere collocate, come avvennenel caso in esame, secondo il grado che hanno nel registro fondiario. Ove esistano più ipoteche legali di tal genere, il Commissario deve tuttavia tener conto del disposto dell'art. 840, il quale prevede che nei rapporti tra loro (ma non di fronte agli Zaltri creditori ipotecari), gli operai ed imprenditori hanno diritti eguali, anche se Fiscrizione delle loro ipoteche sía di data diversa. Nel caso in esame tuttavia il disposto dell’art. 840 CCS non potrebbe entrare in linea di conto perchè le due ipoteche legali in concorrenza sono completamente scoperte. Del rimanente, per determinare l’importo scoperto, i crediti devono essere imputati sul valore totale di stima degli stabili gravati nell’ordine della loro classificazione, nella stessa guisa che, in cas0 di realizzazione, sí imputerebbero sull’intiero ricavo. La 116 Sanierung von Hotelunternehmungen. N° 31, decisione del Commissario - deve essere basata — come lo fu nella fattispecie — sul prezzo di stima determinató dalla ‘Commissione federale, Quindi è che, contrariamente all’avviso dell’istanza cantonale, non è ammissibile un complemento della stima per determinare l’aumento di valore che i fondi Possano aver conseguito per le prestazioni delle ditte Merlini e Broggini e allo scopo di assegnare ai loro crediti un PrivVilegio su tale aumento, Questa operazione è in ogni modo prematura e non può spettare alle Commissioni di stima istituite dall’ordinanza. Potrà spettare solo, omologato il concordato, al giudice, premesso che ess0 abbia, per giudizio, riconosciuto agli imprenditori il diritto di opporre ai creditori pignoratizi anteriori in grado l’azione prevista dall’art. 841 CCS.

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :

I ricorsiì sono ammessi, e vien quindi annullata la querelata decisione 11 marzo 1922 della Camera Esecuzioni e Fallimenti del Cantone Ticino.

31. Entechoid vom 22. Mai 1922 i. S. Hädigor c. Stoigerfonds, RekursIegitimation des Sachwalters im Nachlassverfahren (Erw. 2). i Die Wirkungen der Pfandstundung gem der PfStV vom 27. Oktober 1917 fallen dahin, sobald an deren Stelle ein Pfandnachlass gemäss der HPfNV vom 18. Dezember 1920 tritt. Hierauf ist schon im Laufe des Pfandnachlassverfahrens Rücksicht zu nehmen (Erw. 3).

SchKG Art. 31 ff. gelten auch für die Fristen des Nachlassund Pfandnachlassverfahrens (Erw, 4).

4A. — Im Pfandnachlassverfahren über Emil Meyer, Hotel Rössli, Luzern, liess der Sachwalter Häfliger als ungedeckte Forderungen u. a. zu : 11 Gülten des Steigerfonds im Betrage von je 5000 Fr., welche sich nach der Schätzung in dem im Jahre 1918 durchgeführten Pfandstundungsverfähren gemäss der Verordnung vom 27. Oktober 1917 (PfStV) als ungedeckt erwiesen hatten und daher als bis Ende 1922 unverzinslich erklärt worden waren, nebst den im September 1915, 1916, 1917 und 1918 verfallenen Zinsen mit 9900 Fr., sowie dem Markzins bis 23. November 1918 mit 474 Fr. 66 Cts., unter Ausschluss der im September 1919, 1920 und 1921 verfallenen Zinsen. Die betreffende Verfügung wurde dem Steigerfonds am 24. Februar zugestellt. Durch am 6. März nach 6 Uhr abends zur Post gegebene Beschwerde verlangte der Steigerfond auch die Zulassung dieser drei Jahreszinse mit 8250 Fr.,, mit der Begründung, bei Durchführung des Pfandnachlassverfahrens könne sich der Schuldner nicht mehr auf die infolge der Pfandstundung eingetretene Unverzinslichkeit berufen.

BB. — Durch Entscheid vom 26. April hat die Nachlassbehörde (der Vizepräsident des Amtsgerichts von LuzernStadt) die Beschwerde begründet erklärt.

: CG. — Diesen am 5. Mai zugestellten Entscheid hat: Häfliger am 10. Mai « als Sachwalter bezw. Vertreter der Gläubigergesamtheit und im Auftrage des Schuldners » an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer zieht

Considerandi

1.

Indem durch den Entscheid der Nachlass behörde die am Nachlassvertrag teilnehmende Schuldenmasse Vergrössert wird, gefährdet er die gemeinsamen Interessen der Gläubiger. Infolgedessen kann dem Sachwalter die Rekurslegitirnation nicht abgesprocheh werden (vgl. AS 39 I S. 280 f. Erw. 1 = Sep.-Ausg. 16 S. 96 f. Erw. 1 und besonders AS 41 ITI S. 97f. Erw. 1).

2.

Sachlich erweist sich die Entscheidung der Vorinstanz ohne weiteres als zutreffend. Gemäss Art. 12

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 840 et Art. 841 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.