Qualora non riceva le osservazioni di cui sopra o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, l’ESE deve notificare ufficialmente la sospensione. Altrimenti, dovrà comunicare formalmente ad Innosuisse il mancato proseguimento della sospensione. La sospensione prende effetto nella data in cui Innosuisse riceve la notifica (o nell’eventuale data successiva specificata nella notifica). La sospensione verrà revocata qualora siano soddisfatte le condizioni per il ripristino dell’attuazione dell’Accordo. Innosuisse verrà ufficialmente informata circa l’interruzione della sospensione, a meno che l’Accordo non sia già stato risolto. Durante la sospensione, Innosuisse non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti. Innosuisse ha la facoltà di sospendere in toto o in parte i propri obblighi ai sensi del presente Accordo nel caso in cui circostanze eccezionali, in particolare casi di forza maggiore, rendano estremamente difficile se non impossibile l’adempimento degli obblighi. Una volta che le circostanze consentano di attuare il suddetto ripristino, Innosuisse deve informarne senza indugio e formalmente l’ESE, a meno che l’Accordo non sia già risolto in conformità a quanto previsto dall’articolo 21.2 – Risoluzione dell’Accordo. Durante la sospensione, Innosuisse non può inviare alcuna richiesta di pagamento. Le richieste di pagamento possono essere trasmesse dopo il ripristino dei pagamenti o incluse nella prima richiesta di pagamento successiva al ripristino dei pagamenti. Qualora la Parte che notifica la propria intenzione di risolvere l’Accordo non riceva le osservazioni richieste o decida di continuare la procedura nonostante le osservazioni ricevute, informerà ufficialmente la controparte circa la risoluzione e la data a partire dalla quale quest’ultima prenderà effetto. Altrimenti, notificherà formalmente alla controparte l’interruzione della procedura di risoluzione. Innosuisse si impegna a trasmettere una richiesta di pagamento del saldo del contributo dell’UE. L’ESE calcolerà l’importo finale del contributo dell’UE in base alla richiesta presentata. L’ESE non accetta spese inerenti a contratti e accordi di sovvenzione che non risultino completati alla data della risoluzione, a meno che Innosuisse non vi ponga ragionevolmente termine per motivi giuridici. Nessuna delle Parti ha facoltà di chiedere i danni a causa della risoluzione dell’Accordo. La sospensione o la risoluzione non pregiudica l’obbligo di trasmettere input, risultati finali e documenti per l’intera durata della propria partecipazione.
- Sospensione dell’Accordo
- Sospensione dell’Accordo da parte dell’ESE
Il presente Accordo può essere sospeso dall’ESE nel caso in cui:
- l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea venga sospeso, compreso il caso in cui non venga rinnovato l’accordo annuale sul trasferimento dei fondi;
- Innosuisse non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo; in tal caso l’ESE ha facoltà di sospendere l’Accordo in toto o in parte:–se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali oppure nel caso in cui Innosuisse non adempia ai propri obblighi di cui al presente Accordo,–se dispone di prove del fatto che Innosuisse abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi stabiliti nel presente Accordo o in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto,–se sospetta errori, irregolarità, frodi o violazioni sostanziali degli obblighi da parte di Innosuisse nell’ambito dell’attuazione degli obblighi previsti dal presente Accordo e ritiene necessario controllare che questi atti abbiano avuto effettivamente luogo;
- lo Stato partecipante non contribuisca al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2») oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo.
Prima di sospendere l’Accordo, l’ESE si impegna a notificare ufficialmente ad Innosuisse circa la propria intenzione di applicare la sospensione:
- specificando le ragioni alla base della decisione di sospensione; e
- invitando Innosuisse a presentare osservazioni entro 30 giorni civili dalla ricezione della notifica relativa all’intenzione di sospendere l’Accordo.
- Sospensione dell’Accordo da parte di Innosuisse
Innosuisse deve informare immediatamente l’ESE, precisando:
- le ragioni per cui intende sospendere l’Accordo; e
- la data prevista di ripristino dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo.
- Risoluzione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere risolto dall’ESE nelle circostanze di seguito riportate:
- l’Accordo di delega sottoscritto tra l’ESE e la Commissione europea risulta risolto. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica ad Innosuisse;
- lo Stato partecipante non contribuisce al finanziamento del Programma comune Eurostars-2 conformemente all’articolo 7 della decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo («Programma comune Eurostars-2»), oppure vi contribuisce parzialmente o in ritardo. La risoluzione dell’Accordo prende effetto dalla data indicata nella notifica ad Innosuisse.
Il presente Accordo può essere inoltre risolto dall’ESE o da Innosuisse se:
- una modifica alla situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o di proprietà oppure ai sistemi, alle regole o alle procedure di Innosuisse rischia di incidere in modo sostanziale sugli obblighi di cui al presente Accordo;
- una delle Parti non ha adempiuto ai propri obblighi di cui al presente Accordo;
- l’adempimento degli obblighi ai sensi dell’Accordo è impedito da casi di forza maggiore (cfr. articolo 22 – Casi di forza maggiore), dalla sospensione degli obblighi di una delle Parti o dall’impossibilità di un ripristino;
- una delle Parti viene dichiarata fallita, in stato di liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività o in qualunque altra situazione simile risultante da una procedura analoga prevista da leggi e regolamenti nazionali;
- una delle Parti (o qualsiasi persona fisica abilitata a rappresentarla o a prendere decisioni per suo conto) è risultata colpevole di condotta professionale scorretta, dimostrata con qualsiasi mezzo;
- una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi persona fisica abilitata a rappresentarla o a prendere decisioni per suo conto) abbia commesso atti di frode, corruzione o sia coinvolta in un’organizzazione criminale, di riciclaggio di denaro o in qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione;
- una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte (o qualsiasi persona fisica con la facoltà di rappresentarla o di prendere decisioni per suo conto) abbia commesso errori, irregolarità o frodi sostanziali nell’adempimento dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo;
- una delle Parti dispone di prove sul fatto che la controparte abbia commesso, in modo sistematico o ricorrente, errori, irregolarità, frodi o violazioni degli obblighi sanciti in altri accordi finanziati mediante fondi dell’UE, che mettono in discussione l’affidabilità del relativo sistema di controllo interno o la legalità e regolarità delle spese in oggetto.
Prima di risolvere l’Accordo, la Parte interessata deve notificare all’altra la propria intenzione di procedere alla risoluzione:
- specificando le ragioni per cui intende risolvere l’Accordo; e
- invitando la controparte a presentare osservazioni entro 45 giorni civili dalla ricezione della notifica;
- nelle circostanze di cui al punto (b), la Parte interessata deve informare l’altra circa le misure necessarie per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’Accordo in questione al fine di evitare la risoluzione dell’Accordo.
La risoluzione avrà effetto:
- per le risoluzioni di cui ai punti (a), (b) e (d): il giorno specificato nella notifica formale inerente alla risoluzione (cfr. sopra);
- per le risoluzioni di cui ai punti (c), (e), (f), (g) e (h): il giorno successivo a quello in cui la Parte ha ricevuto la notifica formale inerente alla risoluzione.