Nel presente Accordo si applicano le definizioni seguenti:
zona di reciproco interesse: lo spazio aereo soprastante i territori delle Parti;
minaccia aerea non militare: aeromobile oggetto di una presa di controllo ostile o aeromobile civile impiegato per scopi ostili;
misure generali di sicurezza aerea: l’identificazione con l’ausilio di mezzi tecnici e la classificazione;
misure attive di sicurezza aerea:
- per la Parte francese:a)la ricognizione,b)la sorveglianza,c)l’interrogazione,d)la scorta,e)gli itinerari obbligati,f)il divieto di sorvolo,g)l’atterraggio forzato,h)il tiro a scopo d’intimazione effettuato con inganni infrarossi nello spazio aereo svizzero;
- per la Parte svizzera:a)l’identificazione da parte di aeromobili con equipaggio, comprendente la ricognizione e la sorveglianza secondo l’articolo 1 capoverso 4.1,b)l’intervento, comprendente l’interrogazione, la scorta, gli itinerari obbligati, il divieto di sorvolo e l’atterraggio forzato secondo l’articolo 1 capoverso 4.1, nonché il tiro a scopo d’intimazione effettuato con inganni infrarossi nello spazio aereo francese.
Parte ricevente: la Parte nel cui spazio aereo nazionale sono messe in atto le misure d’esecuzione del presente Accordo.
Parte d’invio: la Parte cui appartiene l’aeromobile militare operante nel quadro del presente Accordo.