Le due Parti contraenti si sostengono mutualmente e secondo la loro possibilità nella ricerca e nel salvataggio a mezzo di aeromobili di persone scomparse o in difficoltà in prossimità della frontiera italo-svizzera.
A tale scopo esse permettono ad aeromobili dell’altro Stato di sconfinare e di atterrare sul proprio territorio ai sensi degli articoli 9 capoverso 1 e 12 dell’Accordo concernente il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso di aeromobili 2 , nonché il trasporto di persone ausiliarie e l’importazione dei mezzi ausiliari necessari in applicazione per analogia degli articoli 8, 11, 13, 14 e 15 del presente Accordo.